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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/07/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3211/2020 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Gargiulo, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare C.F._2 di Stabia, al Corso Alcide De Gasperi n. 16, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. OP P.IVA_1
Pasquale Carbone, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Avellino, alla via S.T. Corrado n. 29, giusta determinazione n. 120 del 23.12.2020, ed in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 112/2020, pubblicata il
7.2.2020.
Conclusioni per l'appellante : “riformare la sentenza n. 112/2020 del Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata emessa nella persona del Got dott.ssa Patrizia Acampora, R.g.a.c. n. 5192/2018, depositata il 15.01.2020, di conseguenza per i motivi su esposti in primo grado e nel presente gravame, dichiarare che nulla è dovuto alla parte appellata in merito all'intimazione di pagamento
n. 0000268647 del 2018 notificata in data 30.08.2018 per l'importo di € 6.661,36 che vede quale
Ente creditore il in quanto lo stesso è da ritenersi nullo, OP
1 inefficace, o comunque illegittimo per i motivi esposti antecedentemente nel presente atto, chiedendo
e reiterando al Tribunale Adito che accerti e dichiari che nessuna somma è dovuta alla parte convenuta per la pratica n. 900.2017.0000734903 ingiunzione n. 12418 del 20.02.2017 di cui si chiede di indicare in sentenza in uno al n.ro di intimazione”.
Conclusioni per l'appellato : rigettare l'appello in quanto OP infondato in fatto e in diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. , con atto di citazione notificato il 4.09.2018 convenne in giudizio il Parte_1 [...]
e chiese di dichiarare l'insussistenza del credito di quest'ultimo di cui Controparte_2 all'intimazione di pagamento n. 0000268647 del 2018, notificatale in data 30.08.2018, per l'importo di euro 6.661,36, con conseguente pronuncia di inefficacia del suddetto atto di intimazione.
A sostegno della domanda eccepì preliminarmente la prescrizione del credito, in quanto dall'intimazione si evinceva il riferimento a “Fitti Fabbricati” del 1996-2001 e del 2012 per l'importo di euro 6.661,36.
Inoltre, per quel che ancora rileva ai fini della decisione, lamentò: a) la mancanza del titolo esecutivo;
b) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di indicazione dettagliata dei dati identificativi dei fabbricati oggetto di godimento;
c) la violazione del diritto di difesa.
Si costituì il e dedusse che la controversia aveva ad oggetto un'intimazione OP di pagamento successiva alla notifica di un'ingiunzione fiscale, ai sensi del Regio Decreto n. 639 del
14 aprile 2010, per la mancata corresponsione dei canoni relativi al godimento, da parte della
, di un fabbricato rientrante nel patrimonio dell'ente comunale, atti ritualmente notificati e Parte_1 mai opposti. In particolare l'intimazione di pagamento, recante il numero 0000268647 del 2018, era stata inoltrata per la notificata il 3.08.2018 e ricevuta dall'attrice il 30.08.2018, a seguito di ingiunzione di pagamento n. 0012418 del 20.02.2017, notificata il 18.03.2017, preceduta dal sollecito di pagamento n. 34585 del 28.08.2015 notificato il 12.10.2015, a sua volta preceduto dai solleciti di pagamento n. 40645 VV/131 del 06.07.2009 notificato il 29/07/09, n. 48720/144 del 10.11.2011 notificato il 13/12/2011, n. 48070/108 del 30.10.2012 notificato il 26/11/2012 e n. 6493/107 del
25.02.2014 notificato il 13.03.2014. Contestò, quindi, l'eccepita prescrizione alla luce dei suddetti solleciti di pagamento che avevano interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Il convenuto, a sua volta, eccepì la decadenza della controparte dalla possibilità di sollevar contestazioni di merito, avendo prestato acquiescenza agli atti pregressi, con la conseguenza che la pretesa creditoria si era cristallizzata ed era divenuta inoppugnabile.
In ogni caso il rappresentò che - diversamente da quanto dedotto dall'attrice - l'atto di CP_1 intimazione non pregiudicava il diritto di difesa, in quanto era esaustivo in ogni sua parte, contenendo
2 l'indicazione del numero e della data dell'ingiunzione, della tipologia del tributo (Fitti Fabbricati), dell'ente impositore, dell'anno di riferimento del debito e dell'importo della somma dovuta, comprensivo del dettaglio relativo agli interessi di mora maturati, ai compensi di riscossione e alle spese per la procedura.
Il giudice di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'opposizione e compensò tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice ha così motivato: “Contro l'intimazione di pagamento non si possono sollevare contestazioni relative al merito dell'imposta (ossia ai calcoli, all'esistenza del debito ed altri profili di illegittimità) dovendo questi essere sollevati contro l'avviso di accertamento ricevuto dall'Amministrazione creditrice. Già con l'intimazione di pagamento è possibile sollevare contestazioni solo in merito a vizi formali dell'atto di riscossione. Lo stesso dicasi per l'intimazione di pagamento che può essere impugnata solo per vizi propri;
tuttavia, ciò posto, anche a voler esaminare tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, anche quelle inammissibili, in primis emerge che dall'esame delle relate di notifica prodotte dal si osserva che gli atti Parte_2 prodromici all'atto sono stati tutti notificati, ergo non può dirsi spirato il termine della prescrizione del credito.”
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi, il . OP
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato “Prescrizione ex art. 2948 co. 3 CC delle somme indicate e richieste con l'atto notificato”.
L'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto prescritto il credito del con riguardo agli importi risalenti al 1996 e al 2001, sul rilievo della intervenuta CP_1 prescrizione quinquennale, deducendo che l'unico atto interruttivo valido notificato dal CP_1 risaliva al 2011.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'“Erroneità della sentenza in cui non si esprime sulla nullità dell'atto notificato atteso la genericità, violazione dell'art. 24 della
Costituzione e della legge n. 241 del 1990 art. 3 n.ro 4.”
§ 2.3. Il terzo motivo di gravame veicola la doglianza relativa all'“inesistenza del titolo esecutivo su cui si basa l'atto impugnato”, anche per “la mancata produzione del contratto di locazione e la mancata prova della proprietà dell'immobile”.
3 § 2.4. Al quarto motivo di gravame è affidata la doglianza riguardante la ritenuta inammissibilità e tardività della domanda. L'appellante argomenta che “l'azione incardinata è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 co. cpc in quanto è stata eccepita la prescrizione delle somme, l'inesistenza del titolo esecutivo, la genericità dell'atto notificato”. Sostiene, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, che avverso l'intimazione di pagamento possano sollevarsi eccezioni relative alla prescrizione e al merito della pretesa creditoria, senza preclusioni temporali.
§ 3. A fronte dei motivi di gravame il reitera la contestazione OP sollevata in primo grado di infondatezza dell'eccepita prescrizione, richiamando l'ingiunzione di pagamento n. 0012418 del 20/02/2017 notificata in data 10/03/2017, a sua volta preceduta dalla regolare notifica dei solleciti di pagamento nn. 40645 VV/131 del 6.07.2009 notificato il 27.07.2009,
n. 48720/144 del 10.11.2011 notificato il 13.12.2011, n. 48070/108 del 30.10.2012 notificato il
26.11.2012, n. 6493/107 del 25.02.2014 notificato il 13.03.2014 e n. 34585 del 28.08.2015 notificato il 12.10.2015. Ribadisce quanto rappresentato in primo grado con riguardo alla possibilità dell'intimata di “comprendere perfettamente le ragioni della pretesa creditoria azionata come può chiaramente evincersi dalla semplice lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio”. Chiede la conferma della sentenza impugnata.
§ 4. Per evidenti ragioni di ordine logico giuridico va esaminata preliminarmente la doglianza relativa alla qualificazione dell'azione proposta, al fine di valutare la condivisibilità della censurata statuizione del primo giudice di improponibilità di contestazioni dell'attrice relative alla prescrizione e al merito della pretesa creditoria.
Nel caso di specie il ha emesso ingiunzione di pagamento n. OP
0012418, in data 20.2.2017, ai sensi dell'art. 2 del Regio Decreto n. 639 del 1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari) per la riscossione di fitti del fabbricato sito in Castellammare di Sabia, al viale Don Bosco
n. 1, con riferimento ai canoni dell'anno 1996 (euro 4.690,74 per sorta capitale ed euro 11,08 per interessi), ai canoni dell'anno 2001 (euro 367,66 per sorta capitale ed euro 0,87 per interessi) e ai canoni dell'anno 2012 (euro 1.324,30 per sorta capitale ed euro 3,13 per interessi).
L'ingiunzione risulta validamente notificata in data 13.03.2017 a a mani proprie. Alla Parte_1 suddetta ingiunzione ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n. 0000268647 notificata alla
, sempre a mani proprie, il 30.08.2018. Parte_1
Le norme di cui agli artt. 3 del Regio Decreto 639/1910 e 32 del D.lgs. 150/2011 trovano applicazione quando la controversia, in ragione della natura del rapporto controverso, non sia soggetta ad una giurisdizione speciale (quale quella tributaria, amministrativa, contabile, etc.), ma ricada - come nel
4 caso di specie - nella residuale giurisdizione del giudice ordinario. Le predette norme nulla stabiliscono relativamente ai termini di impugnazione dell'ingiunzione fiscale soggetta alla giurisdizione ordinaria, e ciò può far sorgere il dubbio se possa ancora ritenersi applicabile il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, posto dal previgente art. 3 R.D. 639/1910.
Tale norma, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 34, comma 40, D.lgs. 150/2011, disponeva che: “Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.”.
Ad oggi, invece, l'art. 3 R.D. 639/1910 (come modificato dall'art. 34, comma 40, D.lgs. 150/2011) dispone che: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”, ed ha quindi perduto ogni riferimento ad un termine finale per la proposizione dell'opposizione”.
D'altra parte, però, anche sotto la vigenza del precedente testo normativo, la giurisprudenza di legittimità aveva concluso per la natura non processualmente perentoria del termine di trenta giorni ivi previsto, il cui superamento aveva quale effetto non già quello di precludere e/o rendere inammissibile l'opposizione, ma solo quello (extra-processuale) di rendere irretrattabile il credito contenuto nell'ingiunzione (in tal senso Cass. civ., sez. I, 18.09.2003 n. 13751 e Cass. civ., sez. I,
16.11.2006 n. 24449).
Infatti, il termine di trenta giorni è ancora oggi previsto per il pagamento dell'ingiunzione fiscale dall'art. 2, comma 1, del Regio Decreto n. 639/1910, secondo cui “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Se, trascorso il termine di trenta giorni, il concessionario del servizio riscossione può intraprendere gli atti esecutivi, ciò significa, evidentemente, che, una volta trascorso tale termine, il titolo esecutivo si
è formato.
Tanto premesso, dando seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 2 del Regio Decreto n. 639 del 1910, equivale alla notifica dell'atto di precetto;
ne consegue che il destinatario dell'ingiunzione può contestare il diritto di procedere all'esecuzione in forza dell'ingiunzione, sia prima che dopo l'inizio dell'esecuzione, conformemente al disposto dell'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. sentenza n. 15617 del
26.07.2005).
5 Per le ragioni suesposte l'azione va ricondotta all'opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., il quale dispone, al primo comma: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione a precetto”.
Pertanto - diversamente da quanto affermato dal primo giudice - non vi sono ostacoli alla proposizione di una domanda finalizzata a far valere insussistenza del diritto di credito posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, non trattandosi, peraltro, di titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Quindi ben può essere contestata la fondatezza della pretesa creditoria e, prim'ancora, eccepita l'intervenuta prescrizione del credito, non sussistendo alcuna limitazione temporale se il fine è quello di rimuovere una situazione giuridica controversa, che arreca un pregiudizio concreto e attuale all'interessato. Non va perciò condivisa la statuizione del primo giudice, secondo cui, sopraggiunta l'intimazione di pagamento, successiva alla notifica dell'atto di ingiunzione, si possano sollevare solo contestazioni formali relative all'atto di riscossione.
§ 4. Tanto premesso l'eccezione di prescrizione reiterata con il secondo motivo di gravame è parzialmente fondata relativamente ai canoni dell'anno 1996 (euro 4.690,74 per sorta capitale ed euro
11,08 per interessi) e ai canoni dell'anno 2001 (euro 367,66 per sorta capitale ed euro 0,87 per interessi). E invero il non ha notificato atti interruttivi della OP prescrizione prima del sollecito di pagamento nn. 40645 VV/131 del 6.07.2009, notificato il
27.07.2009, vale a dire oltre il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.3), c.c..
Diversamente, quanto ai canoni dell'anno 2012, anch'essi richiesti con l'ingiunzione di pagamento del 20.2.2017 - e, quindi, maturati fino a tale data - la prescrizione risulta validamente interrotta con il sollecito di pagamento n. 48070/108 del 30.10.2012, notificato il 26.11.2012 a mani della figlia di
, (cfr. relata di notifica prodotta ritualmente dal difensore del Parte_1 Persona_1
nel giudizio di primo grado). OP
§ 5. Occorre, quindi, esaminare il terzo e il quarto motivo di appello, limitatamente alla pretesa creditoria relativa ai canoni maturati del 2012, per i quali il credito non risulta prescritto (importo di euro 1.324,30 per sorta capitale e di euro 3,13 per interessi).
Non si ravvisa alcuna nullità dell'atto di intimazione di pagamento per la lamentata “genericità” dello stesso, eccepita con il terzo motivo di gravame. E invero il suddetto atto richiama l'ingiunzione n.
12418 del 20.02.2017, notificata il 13.03.2017 ed indica la natura del credito, “fitti fabbricati”.
L'ingiunzione di pagamento richiamata contiene anche, in allegato, l'indicazione specifica dell'immobile oggetto di godimento da parte della , e, precisamente, l'immobile sito in Parte_1
Castellammare di Stabia, al Viale Don Bosco n.
1. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa dell'appellante in quanto l'atto di intimazione contiene tutti gli elementi idonei a
6 consentire una compiuta difesa dell'ingiunta/intimata. Neanche si ravvisa la violazione dell'art.
3. n.
4 della legge n. 241 del 1990. Difatti, alla pag. 4 dell'ingiunzione di pagamento, è indicato il Tribunale territorialmente competente, quale autorità a cui è possibile ricorrere per l'impugnazione dell'ingiunzione.
§ 5.1. Infondato è il quarto motivo di gravame con riguardo alla doglianza relativa all'“inesistenza del titolo esecutivo su cui si basa l'atto impugnato”. Sul punto si richiama quanto esposto al paragrafo
4 in merito alla natura di titolo esecutivo dell'ingiunzione, decorso il termine di trenta giorni dalla notifica.
Inammissibile è, invece, il profilo di doglianza relativo alla “mancata produzione del contratto di locazione e la mancata prova della proprietà dell'immobile”, trattandosi di questione non tempestivamente sollevata in primo grado, in sede di formazione del “thema decidendum”, e, quindi, tardivamente proposta in grado di appello (cfr. art. 345 c.p.c.).
§ 6. L'appello, pertanto, va accolto parzialmente e va dichiarata l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 12418 del 20.02.2017, emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria della riscossione per conto del , e dell'atto di intimazione di pagamento n. 268647 OP del 2018, limitatamente all'importo di euro 5.070,35 (4.690,74 per sorta capitale ed euro 11,08 per interessi + 367,66 per sorta capitale ed euro 0,87 per interessi = 5.070,35).
§ 7. La riforma della sentenza impugnata comporta un nuovo regolamento delle spese del primo grado di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Il limitato accoglimento della domanda proposta da giustifica la compensazione per Parte_1
3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che, per il residuo 1/4, si pongono a carico della . I compensi vanno liquidati nella misura prossima ai minimi di tariffa (scaglione Parte_1 compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00) considerata la contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n.
12418 del 20.02.2017, emessa dalla concessionaria della riscossione per conto del Controparte_3
e dell'atto di intimazione di pagamento n. 268647 del 2018, OP limitatamente all'importo di euro 5.070,35.
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1 OP
, spese che, già compensate per 3/4, si liquidano, per il primo grado, in euro 330,00 per
[...]
7 compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il presente grado di appello, in euro 375,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3211/2020 R.G.
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Gargiulo, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare C.F._2 di Stabia, al Corso Alcide De Gasperi n. 16, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. OP P.IVA_1
Pasquale Carbone, c.f. , presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Avellino, alla via S.T. Corrado n. 29, giusta determinazione n. 120 del 23.12.2020, ed in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 112/2020, pubblicata il
7.2.2020.
Conclusioni per l'appellante : “riformare la sentenza n. 112/2020 del Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata emessa nella persona del Got dott.ssa Patrizia Acampora, R.g.a.c. n. 5192/2018, depositata il 15.01.2020, di conseguenza per i motivi su esposti in primo grado e nel presente gravame, dichiarare che nulla è dovuto alla parte appellata in merito all'intimazione di pagamento
n. 0000268647 del 2018 notificata in data 30.08.2018 per l'importo di € 6.661,36 che vede quale
Ente creditore il in quanto lo stesso è da ritenersi nullo, OP
1 inefficace, o comunque illegittimo per i motivi esposti antecedentemente nel presente atto, chiedendo
e reiterando al Tribunale Adito che accerti e dichiari che nessuna somma è dovuta alla parte convenuta per la pratica n. 900.2017.0000734903 ingiunzione n. 12418 del 20.02.2017 di cui si chiede di indicare in sentenza in uno al n.ro di intimazione”.
Conclusioni per l'appellato : rigettare l'appello in quanto OP infondato in fatto e in diritto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. , con atto di citazione notificato il 4.09.2018 convenne in giudizio il Parte_1 [...]
e chiese di dichiarare l'insussistenza del credito di quest'ultimo di cui Controparte_2 all'intimazione di pagamento n. 0000268647 del 2018, notificatale in data 30.08.2018, per l'importo di euro 6.661,36, con conseguente pronuncia di inefficacia del suddetto atto di intimazione.
A sostegno della domanda eccepì preliminarmente la prescrizione del credito, in quanto dall'intimazione si evinceva il riferimento a “Fitti Fabbricati” del 1996-2001 e del 2012 per l'importo di euro 6.661,36.
Inoltre, per quel che ancora rileva ai fini della decisione, lamentò: a) la mancanza del titolo esecutivo;
b) la nullità dell'intimazione di pagamento per difetto di indicazione dettagliata dei dati identificativi dei fabbricati oggetto di godimento;
c) la violazione del diritto di difesa.
Si costituì il e dedusse che la controversia aveva ad oggetto un'intimazione OP di pagamento successiva alla notifica di un'ingiunzione fiscale, ai sensi del Regio Decreto n. 639 del
14 aprile 2010, per la mancata corresponsione dei canoni relativi al godimento, da parte della
, di un fabbricato rientrante nel patrimonio dell'ente comunale, atti ritualmente notificati e Parte_1 mai opposti. In particolare l'intimazione di pagamento, recante il numero 0000268647 del 2018, era stata inoltrata per la notificata il 3.08.2018 e ricevuta dall'attrice il 30.08.2018, a seguito di ingiunzione di pagamento n. 0012418 del 20.02.2017, notificata il 18.03.2017, preceduta dal sollecito di pagamento n. 34585 del 28.08.2015 notificato il 12.10.2015, a sua volta preceduto dai solleciti di pagamento n. 40645 VV/131 del 06.07.2009 notificato il 29/07/09, n. 48720/144 del 10.11.2011 notificato il 13/12/2011, n. 48070/108 del 30.10.2012 notificato il 26/11/2012 e n. 6493/107 del
25.02.2014 notificato il 13.03.2014. Contestò, quindi, l'eccepita prescrizione alla luce dei suddetti solleciti di pagamento che avevano interrotto il decorso del termine prescrizionale.
Il convenuto, a sua volta, eccepì la decadenza della controparte dalla possibilità di sollevar contestazioni di merito, avendo prestato acquiescenza agli atti pregressi, con la conseguenza che la pretesa creditoria si era cristallizzata ed era divenuta inoppugnabile.
In ogni caso il rappresentò che - diversamente da quanto dedotto dall'attrice - l'atto di CP_1 intimazione non pregiudicava il diritto di difesa, in quanto era esaustivo in ogni sua parte, contenendo
2 l'indicazione del numero e della data dell'ingiunzione, della tipologia del tributo (Fitti Fabbricati), dell'ente impositore, dell'anno di riferimento del debito e dell'importo della somma dovuta, comprensivo del dettaglio relativo agli interessi di mora maturati, ai compensi di riscossione e alle spese per la procedura.
Il giudice di primo grado, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'opposizione e compensò tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice ha così motivato: “Contro l'intimazione di pagamento non si possono sollevare contestazioni relative al merito dell'imposta (ossia ai calcoli, all'esistenza del debito ed altri profili di illegittimità) dovendo questi essere sollevati contro l'avviso di accertamento ricevuto dall'Amministrazione creditrice. Già con l'intimazione di pagamento è possibile sollevare contestazioni solo in merito a vizi formali dell'atto di riscossione. Lo stesso dicasi per l'intimazione di pagamento che può essere impugnata solo per vizi propri;
tuttavia, ciò posto, anche a voler esaminare tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, anche quelle inammissibili, in primis emerge che dall'esame delle relate di notifica prodotte dal si osserva che gli atti Parte_2 prodromici all'atto sono stati tutti notificati, ergo non può dirsi spirato il termine della prescrizione del credito.”
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello, cui ha resistito, Parte_1 costituendosi, il . OP
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato “Prescrizione ex art. 2948 co. 3 CC delle somme indicate e richieste con l'atto notificato”.
L'appellante censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto prescritto il credito del con riguardo agli importi risalenti al 1996 e al 2001, sul rilievo della intervenuta CP_1 prescrizione quinquennale, deducendo che l'unico atto interruttivo valido notificato dal CP_1 risaliva al 2011.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'“Erroneità della sentenza in cui non si esprime sulla nullità dell'atto notificato atteso la genericità, violazione dell'art. 24 della
Costituzione e della legge n. 241 del 1990 art. 3 n.ro 4.”
§ 2.3. Il terzo motivo di gravame veicola la doglianza relativa all'“inesistenza del titolo esecutivo su cui si basa l'atto impugnato”, anche per “la mancata produzione del contratto di locazione e la mancata prova della proprietà dell'immobile”.
3 § 2.4. Al quarto motivo di gravame è affidata la doglianza riguardante la ritenuta inammissibilità e tardività della domanda. L'appellante argomenta che “l'azione incardinata è qualificabile come opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 co. cpc in quanto è stata eccepita la prescrizione delle somme, l'inesistenza del titolo esecutivo, la genericità dell'atto notificato”. Sostiene, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, che avverso l'intimazione di pagamento possano sollevarsi eccezioni relative alla prescrizione e al merito della pretesa creditoria, senza preclusioni temporali.
§ 3. A fronte dei motivi di gravame il reitera la contestazione OP sollevata in primo grado di infondatezza dell'eccepita prescrizione, richiamando l'ingiunzione di pagamento n. 0012418 del 20/02/2017 notificata in data 10/03/2017, a sua volta preceduta dalla regolare notifica dei solleciti di pagamento nn. 40645 VV/131 del 6.07.2009 notificato il 27.07.2009,
n. 48720/144 del 10.11.2011 notificato il 13.12.2011, n. 48070/108 del 30.10.2012 notificato il
26.11.2012, n. 6493/107 del 25.02.2014 notificato il 13.03.2014 e n. 34585 del 28.08.2015 notificato il 12.10.2015. Ribadisce quanto rappresentato in primo grado con riguardo alla possibilità dell'intimata di “comprendere perfettamente le ragioni della pretesa creditoria azionata come può chiaramente evincersi dalla semplice lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio”. Chiede la conferma della sentenza impugnata.
§ 4. Per evidenti ragioni di ordine logico giuridico va esaminata preliminarmente la doglianza relativa alla qualificazione dell'azione proposta, al fine di valutare la condivisibilità della censurata statuizione del primo giudice di improponibilità di contestazioni dell'attrice relative alla prescrizione e al merito della pretesa creditoria.
Nel caso di specie il ha emesso ingiunzione di pagamento n. OP
0012418, in data 20.2.2017, ai sensi dell'art. 2 del Regio Decreto n. 639 del 1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari) per la riscossione di fitti del fabbricato sito in Castellammare di Sabia, al viale Don Bosco
n. 1, con riferimento ai canoni dell'anno 1996 (euro 4.690,74 per sorta capitale ed euro 11,08 per interessi), ai canoni dell'anno 2001 (euro 367,66 per sorta capitale ed euro 0,87 per interessi) e ai canoni dell'anno 2012 (euro 1.324,30 per sorta capitale ed euro 3,13 per interessi).
L'ingiunzione risulta validamente notificata in data 13.03.2017 a a mani proprie. Alla Parte_1 suddetta ingiunzione ha fatto seguito l'intimazione di pagamento n. 0000268647 notificata alla
, sempre a mani proprie, il 30.08.2018. Parte_1
Le norme di cui agli artt. 3 del Regio Decreto 639/1910 e 32 del D.lgs. 150/2011 trovano applicazione quando la controversia, in ragione della natura del rapporto controverso, non sia soggetta ad una giurisdizione speciale (quale quella tributaria, amministrativa, contabile, etc.), ma ricada - come nel
4 caso di specie - nella residuale giurisdizione del giudice ordinario. Le predette norme nulla stabiliscono relativamente ai termini di impugnazione dell'ingiunzione fiscale soggetta alla giurisdizione ordinaria, e ciò può far sorgere il dubbio se possa ancora ritenersi applicabile il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, posto dal previgente art. 3 R.D. 639/1910.
Tale norma, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 34, comma 40, D.lgs. 150/2011, disponeva che: “Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.”.
Ad oggi, invece, l'art. 3 R.D. 639/1910 (come modificato dall'art. 34, comma 40, D.lgs. 150/2011) dispone che: “Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”, ed ha quindi perduto ogni riferimento ad un termine finale per la proposizione dell'opposizione”.
D'altra parte, però, anche sotto la vigenza del precedente testo normativo, la giurisprudenza di legittimità aveva concluso per la natura non processualmente perentoria del termine di trenta giorni ivi previsto, il cui superamento aveva quale effetto non già quello di precludere e/o rendere inammissibile l'opposizione, ma solo quello (extra-processuale) di rendere irretrattabile il credito contenuto nell'ingiunzione (in tal senso Cass. civ., sez. I, 18.09.2003 n. 13751 e Cass. civ., sez. I,
16.11.2006 n. 24449).
Infatti, il termine di trenta giorni è ancora oggi previsto per il pagamento dell'ingiunzione fiscale dall'art. 2, comma 1, del Regio Decreto n. 639/1910, secondo cui “il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”. Se, trascorso il termine di trenta giorni, il concessionario del servizio riscossione può intraprendere gli atti esecutivi, ciò significa, evidentemente, che, una volta trascorso tale termine, il titolo esecutivo si
è formato.
Tanto premesso, dando seguito al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'art. 2 del Regio Decreto n. 639 del 1910, equivale alla notifica dell'atto di precetto;
ne consegue che il destinatario dell'ingiunzione può contestare il diritto di procedere all'esecuzione in forza dell'ingiunzione, sia prima che dopo l'inizio dell'esecuzione, conformemente al disposto dell'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. sentenza n. 15617 del
26.07.2005).
5 Per le ragioni suesposte l'azione va ricondotta all'opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., il quale dispone, al primo comma: “Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione a precetto”.
Pertanto - diversamente da quanto affermato dal primo giudice - non vi sono ostacoli alla proposizione di una domanda finalizzata a far valere insussistenza del diritto di credito posto a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, non trattandosi, peraltro, di titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Quindi ben può essere contestata la fondatezza della pretesa creditoria e, prim'ancora, eccepita l'intervenuta prescrizione del credito, non sussistendo alcuna limitazione temporale se il fine è quello di rimuovere una situazione giuridica controversa, che arreca un pregiudizio concreto e attuale all'interessato. Non va perciò condivisa la statuizione del primo giudice, secondo cui, sopraggiunta l'intimazione di pagamento, successiva alla notifica dell'atto di ingiunzione, si possano sollevare solo contestazioni formali relative all'atto di riscossione.
§ 4. Tanto premesso l'eccezione di prescrizione reiterata con il secondo motivo di gravame è parzialmente fondata relativamente ai canoni dell'anno 1996 (euro 4.690,74 per sorta capitale ed euro
11,08 per interessi) e ai canoni dell'anno 2001 (euro 367,66 per sorta capitale ed euro 0,87 per interessi). E invero il non ha notificato atti interruttivi della OP prescrizione prima del sollecito di pagamento nn. 40645 VV/131 del 6.07.2009, notificato il
27.07.2009, vale a dire oltre il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n.3), c.c..
Diversamente, quanto ai canoni dell'anno 2012, anch'essi richiesti con l'ingiunzione di pagamento del 20.2.2017 - e, quindi, maturati fino a tale data - la prescrizione risulta validamente interrotta con il sollecito di pagamento n. 48070/108 del 30.10.2012, notificato il 26.11.2012 a mani della figlia di
, (cfr. relata di notifica prodotta ritualmente dal difensore del Parte_1 Persona_1
nel giudizio di primo grado). OP
§ 5. Occorre, quindi, esaminare il terzo e il quarto motivo di appello, limitatamente alla pretesa creditoria relativa ai canoni maturati del 2012, per i quali il credito non risulta prescritto (importo di euro 1.324,30 per sorta capitale e di euro 3,13 per interessi).
Non si ravvisa alcuna nullità dell'atto di intimazione di pagamento per la lamentata “genericità” dello stesso, eccepita con il terzo motivo di gravame. E invero il suddetto atto richiama l'ingiunzione n.
12418 del 20.02.2017, notificata il 13.03.2017 ed indica la natura del credito, “fitti fabbricati”.
L'ingiunzione di pagamento richiamata contiene anche, in allegato, l'indicazione specifica dell'immobile oggetto di godimento da parte della , e, precisamente, l'immobile sito in Parte_1
Castellammare di Stabia, al Viale Don Bosco n.
1. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa dell'appellante in quanto l'atto di intimazione contiene tutti gli elementi idonei a
6 consentire una compiuta difesa dell'ingiunta/intimata. Neanche si ravvisa la violazione dell'art.
3. n.
4 della legge n. 241 del 1990. Difatti, alla pag. 4 dell'ingiunzione di pagamento, è indicato il Tribunale territorialmente competente, quale autorità a cui è possibile ricorrere per l'impugnazione dell'ingiunzione.
§ 5.1. Infondato è il quarto motivo di gravame con riguardo alla doglianza relativa all'“inesistenza del titolo esecutivo su cui si basa l'atto impugnato”. Sul punto si richiama quanto esposto al paragrafo
4 in merito alla natura di titolo esecutivo dell'ingiunzione, decorso il termine di trenta giorni dalla notifica.
Inammissibile è, invece, il profilo di doglianza relativo alla “mancata produzione del contratto di locazione e la mancata prova della proprietà dell'immobile”, trattandosi di questione non tempestivamente sollevata in primo grado, in sede di formazione del “thema decidendum”, e, quindi, tardivamente proposta in grado di appello (cfr. art. 345 c.p.c.).
§ 6. L'appello, pertanto, va accolto parzialmente e va dichiarata l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 12418 del 20.02.2017, emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A., concessionaria della riscossione per conto del , e dell'atto di intimazione di pagamento n. 268647 OP del 2018, limitatamente all'importo di euro 5.070,35 (4.690,74 per sorta capitale ed euro 11,08 per interessi + 367,66 per sorta capitale ed euro 0,87 per interessi = 5.070,35).
§ 7. La riforma della sentenza impugnata comporta un nuovo regolamento delle spese del primo grado di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Il limitato accoglimento della domanda proposta da giustifica la compensazione per Parte_1
3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese che, per il residuo 1/4, si pongono a carico della . I compensi vanno liquidati nella misura prossima ai minimi di tariffa (scaglione Parte_1 compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00) considerata la contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n.
12418 del 20.02.2017, emessa dalla concessionaria della riscossione per conto del Controparte_3
e dell'atto di intimazione di pagamento n. 268647 del 2018, OP limitatamente all'importo di euro 5.070,35.
2) condanna al pagamento delle spese di lite a favore del Parte_1 OP
, spese che, già compensate per 3/4, si liquidano, per il primo grado, in euro 330,00 per
[...]
7 compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il presente grado di appello, in euro 375,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Napoli, 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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