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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 287/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
, nato in [...] il [...] (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Napolitano Antonio, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'Avv. Napolitano Antonio, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 02.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 31.07.2006 in Nola (Na), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 143, parte II, serie A, anno 2006), dalla cui unione nasceva l'08.10.2007 a Napoli, Per_1
attualmente minorenne, precisavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. cronol. 1134/2014, depositato in data 20.08.2014, reso nel procedimento R.G. n. 6650/2013 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Casalnuovo di Napoli (Na) al viale Raffaello n.1 e diritto di visita paterno come precisato in ricorso, ma con riduzione del contributo al mantenimento a favore della figlia minore in euro 350,00 mensili a carico del sig. da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 1134/2014, depositato in data 20.08.2014, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del
Tribunale di Nola, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. Affidare la figlia ancora minorenne in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia vivrà con la madre presso la casa familiare in Casalnuovo di Napoli al viale Raffaello
n.
1. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. Il padre potrà vederla e tenerla con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16.00 alle ore
20.00 e un fine settimana, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, a settimane alterne e compatibilmente con gli impegni del padre e della madre e gli impegni e le necessità della minore. Per le festività natalizie il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia o a Natale o a Capodanno, ad anni alterni, così come per le festività pasquali. Per le festività estive, due settimane nel mese di agosto con orari e modalità da stabilire preventivamente in comune accordo entro il 30 giugno di ogni anno.
3. A carico del signor viene stabilito l'assegno mensile della somma di euro 350.00 Parte_1
(trecentocinquanta/00), che verserà, per il mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
inoltre, si farà carico delle spese mediche, scolastiche ed ogni ulteriore spesa straordinaria nella misura del 50%, in particolare: acquisto libri scolastici, visite mediche specialistiche non convenzionate, gite scolastiche ecc. purché necessarie e preventivamente concordate;
4. Per ogni esigenza inerente all'educazione della figlia i ricorrenti rimangono onerati di darsi reciproca comunicazione e di adoperarsi per la migliore soluzione nell'interesse dei figli;
5. I signori provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
Parte_3
6. I signori avranno l'obbligo di comunicarsi tutte le eventuali variazioni di diritto. Parte_3
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nola, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
In riferimento al regime di affido della minore si ritiene opportuno confermare il regime di Per_1
affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione della minore presso la residenza della madre presso la quale già risiede e diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F. e ,
[...] C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. ), il 31.07.2006 in Nola (NA), con C.F._2
atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Nola (Na) (n. 143, parte II, serie A, anno
2006);
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza Per_1
della madre sig.ra e con diritto di visita paterno come da accordi pedissequamente Parte_2
sopra riportati e trascritti;
3) determina in euro 350,00 il contributo al mantenimento a favore della minore a carico del sig. Pt_1
da corrispondere alla sig.ra il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente
[...] Parte_2
secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie, mediche, sportive e scolastiche sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
4) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
5) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
7) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 02.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 287/2025 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
, nato in [...] il [...] (C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Napolitano Antonio, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa dall'Avv. Napolitano Antonio, giusta procura in atti;
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 02.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.01.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 31.07.2006 in Nola (Na), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 143, parte II, serie A, anno 2006), dalla cui unione nasceva l'08.10.2007 a Napoli, Per_1
attualmente minorenne, precisavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. cronol. 1134/2014, depositato in data 20.08.2014, reso nel procedimento R.G. n. 6650/2013 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui al decreto di omologazione, ossia affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la residenza della madre sita in Casalnuovo di Napoli (Na) al viale Raffaello n.1 e diritto di visita paterno come precisato in ricorso, ma con riduzione del contributo al mantenimento a favore della figlia minore in euro 350,00 mensili a carico del sig. da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle spese straordinarie.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 1134/2014, depositato in data 20.08.2014, previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del
Tribunale di Nola, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“1. Affidare la figlia ancora minorenne in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia vivrà con la madre presso la casa familiare in Casalnuovo di Napoli al viale Raffaello
n.
1. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. Il padre potrà vederla e tenerla con sé il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 16.00 alle ore
20.00 e un fine settimana, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, a settimane alterne e compatibilmente con gli impegni del padre e della madre e gli impegni e le necessità della minore. Per le festività natalizie il padre avrà diritto di tenere con sé la figlia o a Natale o a Capodanno, ad anni alterni, così come per le festività pasquali. Per le festività estive, due settimane nel mese di agosto con orari e modalità da stabilire preventivamente in comune accordo entro il 30 giugno di ogni anno.
3. A carico del signor viene stabilito l'assegno mensile della somma di euro 350.00 Parte_1
(trecentocinquanta/00), che verserà, per il mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici Istat;
inoltre, si farà carico delle spese mediche, scolastiche ed ogni ulteriore spesa straordinaria nella misura del 50%, in particolare: acquisto libri scolastici, visite mediche specialistiche non convenzionate, gite scolastiche ecc. purché necessarie e preventivamente concordate;
4. Per ogni esigenza inerente all'educazione della figlia i ricorrenti rimangono onerati di darsi reciproca comunicazione e di adoperarsi per la migliore soluzione nell'interesse dei figli;
5. I signori provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
Parte_3
6. I signori avranno l'obbligo di comunicarsi tutte le eventuali variazioni di diritto. Parte_3
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nola, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”
In riferimento al regime di affido della minore si ritiene opportuno confermare il regime di Per_1
affido condiviso statuito in fase di separazione: dalle risultanze in atti non emergono dubbi sulla adeguata connotazione genitoriale delle parti che appaiono genuinamente protese alla cura ed alla educazione della prole. Va mantenuta la collocazione della minore presso la residenza della madre presso la quale già risiede e diritto di visita paterno come precisato in ricorso da intendersi ivi ripetuto e trascritto.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F. e ,
[...] C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...] (C.F. ), il 31.07.2006 in Nola (NA), con C.F._2
atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Nola (Na) (n. 143, parte II, serie A, anno
2006);
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza Per_1
della madre sig.ra e con diritto di visita paterno come da accordi pedissequamente Parte_2
sopra riportati e trascritti;
3) determina in euro 350,00 il contributo al mantenimento a favore della minore a carico del sig. Pt_1
da corrispondere alla sig.ra il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente
[...] Parte_2
secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie, mediche, sportive e scolastiche sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
4) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
5) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 c.c.;
6) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L. 149/2022;
7) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 02.04.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca