Art. 78.
Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 77, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con la applicazione delle norme del presente Ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso.
Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 77, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con la applicazione delle norme del presente Ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso.