Sentenza 7 luglio 2008
Massime • 1
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art.194, secondo comma, cod.proc.civ. e art.90, primo comma, disp.att.cod.proc.civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2008, n. 18598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18598 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI AR Gabriella - Presidente -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA AR Cristina - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RI EC, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Palumbo 12, presso l'avv. CRISCI SIMONETTA, che la rappresenta e difende, insieme con l'avv. Armando Sorrentino, del Foro di Palermo, per procura in atti;
- ricorrente -
contro
CURATORE SPECIALE DEI MINORI IE AN E RA AN, in persona dell'avv. Calvaraso Vincenza;
- intimato -
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 17/2007 V.G. della Corte di appello di Palermo, Sezione per i minorenni, in data 27 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 maggio 2008 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 17/2007 V.G. del 27 giugno 2007 la Corte di appello di Palermo, Sezione per i minorenni, espletata consulenza tecnica d'ufficio di natura psicologica sulla persona dell'appellante, rigettava l'appello proposto da AR AR IA avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Palermo in data 13 febbraio 2006, con la quale era stata respinta l'opposizione al decreto dello stesso Tribunale in data 20 giugno 2005, dichiarativo dello stato di adottabilità dei minori LL VA, nata a [...] il [...] e figlia della stessa AR e di CO LL, e ES AR, nata a [...] l'[...] e figlia della sola AR AR IA, essendo CO LL nel frattempo deceduto il 15 giugno 2003, senza poter riconoscere la piccola ES.
2. A fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava in fatto che, secondo quanto risultava dalla sentenza del Tribunale per i minorenni, all'epoca della prima segnalazione del caso da parte dei Servizi sociali di Cinisi in data 23 gennaio 2003, l'opponente era risultata avere quattro figli da padri diversi, l'ultimo dei quali era VA, nata dalla sua relazione con LL CO, pregiudicato e tossicodipendente, deceduto di lì a poco per "overdose", e che i primi tre erano stati inseriti in comunità, mentre VA non era stata adeguatamente accudita dalla madre, che l'aveva affidata alla nonna e alla zia paterna, senza badare allo stato della bimba, spesso visibilmente affamata e vestita con abbigliamento non adeguato alle condizioni climatiche. Soggiungevano i giudici di appello, sempre alla stregua di quanto rilevato dal giudice di prime cure, che anche dopo il ricovero di madre e figlia in una struttura di assistenza, dove la AR aveva dato alla luce l'ultimogenita ES, la donna aveva assunto comportamenti superficiali e deleganti, non consoni ai propri doveri di genitore, che con il passare del tempo avevano assunto connotazioni di gravità, sia alla luce del verificarsi di alcuni episodi costituenti fonti di pericolo per l'incolumità e per il benessere psicofisico delle bambine, sia in considerazione degli effetti derivanti dalle condotte materne su queste ultime, le quali avevano mostrato evidenti segni di "deprivazione affettiva", al punto che, inserite le sole minori in casa famiglia, la AR non aveva mostrato alcun particolare interesse verso le figlie, riducendo numero e durata degli incontri, nel corso dei quali aveva manifestato ancora una volta superficialità, carenze accuditive e mancanza di progettualità.
3. Sulla base di tali premesse in fatto, la Corte di merito così motivava il rigetto del gravame:
3.a. le deduzioni dell'appellante in ordine alle proprie buone capacità di accadimento delle minori erano sconfessate da quanto emergeva con dovizia di particolari dalle relazioni dei Servizi sociali, richiamate dal giudice di prime cure, secondo cui le condotte della madre nei confronti delle minori, specificamente indicate nella sentenza di primo grado, erano improntate a superficialità ed assenza di attenzione nei riguardi delle esigenze materiali e morali delle bimbe, al di là delle intenzioni manifestate dalla stessa AR;
inoltre, pur essendosi modificate in meglio le sue condizioni ambientali e lavorative, si erano rilevate comunque carenti le sue capacità di comprendere i bisogni evolutivi e psicologici delle bambine, i cui legami affettivi con la madre erano apparsi deboli, mentre era risultata carente e semplicistica la progettualità manifestata dalla medesima in relazione alla vita delle minori, delle quali non aveva ricordato la data di nascita ne' altri significativi particolari, nonostante i positivi risultati raggiunti dalla AR sul piano della realizzazione personale;
3.b. doveva anche porsi in luce la mancanza di una seria autocritica, da parte della AR, in relazione ai suoi passati comportamenti non adeguati posti in essere nei confronti delle minori, circostanza che deponeva sfavorevolmente sul piano della prognosi futura, dovendosi altresì sottolineare la personalità ancora fragile e dipendente dell'appellante, che avrebbe ostacolato il percorso, denso di difficoltà, necessario per consentirle da sola la crescita e lo sviluppo armonico di un figlio, in assenza di una idonea progettualità;
3.c. tutte le suddette risultanze emergevano dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata, la quale aveva proceduto a sei colloqui individuali con la AR e alla somministrazione alla medesima di test proiettivi DSSV, e dovevano essere recepite dalla Corte pur tenendo conto dei rilievi della consulente di parte, con i quali si era messa in luce la sufficiente maturità genitoriale acquisita dalla AR e si era comunque contestato che fossero stati acquisiti elementi sufficienti per affermare la totale inadeguatezza genitoriale dell'appellante, ma che, non supportati da dati altrettanto convincenti, si erano risolti in una serie di critiche nei confronti dell'indagine del consulente tecnico d'ufficio, non accompagnate da elementi di segno contrario a suffragio della tesi di parte appellante.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione AR AR IA sulla base di tre motivi, mentre gli intimati non hanno svolto difese.
All'odierna udienza pubblica, il difensore della AR ha depositato osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 379 c.p.c., u.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente - denunciando nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 101 c.p.c., art. 194 c.p.c., comma 2, art. 201 c.p.c., comma 2, art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, art. 91 disp. att. c.p.c., comma 2, -
lamenta, con un primo profilo, che il consulente tecnico d'ufficio, dopo avere, all'inizio delle operazioni peritali, informato le parti che di volta in volta avrebbe stabilito, comunicandolo ai presenti, l'attività successiva da compiere e la data in cui la stessa sarebbe stata effettuata e dopo aver effettuato sette incontri nel contraddittorio delle parti alla presenza dell'appellante e del suo consulente di parte, il 29 gennaio 2007, al fine di rispondere al quesito relativo alla situazione lavorativa della AR, ha effettuato un incontro presso il luogo di lavoro di quest'ultima, al quale non sono risultati presenti ne' la perizianda ne' il suo consulente di parte perché non preventivamente informati, così compromettendo l'attività difensiva dell'appellante, in quanto le risultanze del sopralluogo sono state utilizzate dal consulente tecnico d'ufficio e riprese dalla Corte di merito come argomento negativo, per supportare la valutazione di assoluta incapacità della AR di "argomentare una organizzazione futura" che la veda insieme ai suoi figli. Soggiunge in particolare la AR che le risultanze acquisite sul punto dal consulente tecnico sono state ritenute dalla Corte di merito determinanti, al fine di confermare la inidoneità delle condizioni abitative e lavorative della AR e l'assenza in lei della progettualità richiesta.
La ricorrente conclude, formulando, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: "Posto che il consulente tecnico d'ufficio è tenuto, ex art. 90 disp. att. c.p.c., a dare comunicazioni alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni e che l'espletamento delle operazioni in caso di omessa comunicazione, violando il principio del contraddittorio, comporta la nullità della c.t.u., con conseguente nullità della sentenza che ne abbia recepito le conclusioni e posto, altresì, che per recetta giurisprudenza della S.C. è sempre onere del c.t.u. dare comunicazione alle parti della prosecuzione delle operazioni peritali (qualora le indagini vengano sospese e poi riprese o non possano eseguirsi in una sola volta) viola il principio del contraddittorio, comportante la nullità della c.t.u. con conseguente nullità della sentenza che ne abbia recepito le conclusioni, il consulente tecnico d'ufficio, che dopo aver preventivamente comunicato alla parte e al suo consulente la data dell'attività successiva, effettua (nel periodo intercorrente tra l'ultimo incontro calendato e quello seguente già predisposto) da solo e senza nuova comunicazione alle parti, una ulteriore indagine peritale?".
1.1. La doglianza è priva di fondamento.
Rileva preliminarmente il collegio che - diversamente da quanto sostenuto dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria e come invece risulta dall'esame diretto degli atti processuali, che il collegio ha il potere-dovere di compiere essendo stato prospettato un error in procedendo (Cass. 2004/ 947; 2005/ 16551; 2006/ 1221) - l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio è stata tempestivamente sollevata dalla ricorrente nel suo primo atto difensivo successivo al deposito della consulenza tecnica d'ufficio, vale a dire nell'atto di costituzione del nuovo difensore dell'appellante all'udienza del 6 aprile 2007.
1.1.1. Con riferimento al merito della censura della AR, la Corte di appello, nel pronunciarsi sul gravame, non ha in alcun modo preso in considerazione le risultanze del sopralluogo compiuto dal consulente tecnico d'ufficio presso il luogo di lavoro della perizianda e non ne ha tenuto conto nel motivare il rigetto dell'appello. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che la Corte di merito, nel disattendere le deduzioni difensive dell'appellante, ha fatto riferimento alle relazioni dei servizi sociali, versate in atti e richiamate dal Tribunale per i minorenni, e all'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, ma limitatamente alla parte in cui esso si è fondato sui colloqui individuali effettuati, in numero di sei, con la AR e sulla somministrazione alla medesima di "test proiettivi DSSV", senza in alcun modo richiamare e porre a base della decisione le risultanze del menzionato sopralluogo effettuato dallo stesso c.t.u. presso il luogo di lavoro della AR. La ricorrente deduce che i giudici di appello - nell'affermare, sulla scorta della relazione peritale, che "pur essendosi modificate in melius le sue condizioni ambientali e lavorative, "le capacità di comprendere i bisogni evolutivi e psicologici delle bambine dall'odierna appellante si sono rivelate carenti" - avrebbero richiamato pedissequamente il giudizio espresso dalla consulente d'ufficio in ordine alla casa di riposo dove la AR lavorava. Osserva tuttavia il collegio che l'argomentazione svolta dai giudici di appello, se pur basata sulla valutazione tecnica espressa dal consulente, non appare in alcun modo collegata, nel percorso logico posto a base della decisione, all'apprezzamento da parte dello stesso consulente della, risultanze del contestato sopralluogo, apprezzamento che, secondo quanto riferito dalla ricorrente medesima, si è manifestato in termini (relativi all'incapacità della AR di visualizzare "cosa potrebbe significare far vivere le sue bambine in una casa di riposo") che non sono stati recepiti dalla Corte di merito. In realtà l'iter argomentativo seguito dai giudici di appello si ricollega espressamente alle "condotte della madre nei confronti delle minori...improntate a superficialità ed assenza di attenzione nei riguardi delle esigenze materiali e morali delle bimbe, al di là delle intenzioni manifestate dalla stessa AR", alla debolezza del "legame affettivo tra le minori e la madre", "alla mancanza di una seria autocritica, da parte della AR, in relazione ai suoi passati comportamenti, non adeguati, posti in essere nei confronti delle minori", "alla personalità ancora fragile e dipendente" dell'appellante, nonché all'inidoneità delle contrarie deduzione del consulente di parte dell'appellante stessa in ordine ad una "sufficiente maturità genitoriale" asseritamente acquisita dalla AR, ma non supportata da dati convincenti, e tale complessivo percorso argomentativo pone in evidenza un apprezzamento complessivo delle risultanze processuali che prescinde dagli esiti del sopralluogo compiuto dal consulente tecnico d'ufficio sul luogo di lavoro della AR.
1.1.2. In base alle considerazioni che precedono deve escludersi che l'inosservanza nella specie, da parte del consulente tecnico d'ufficio, dell'obbligo di avvertire le parti in ordine all'effettuazione del menzionato sopralluogo abbia comportato in concreto un pregiudizio per il diritto di difesa della AR e abbia così determinato la nullità dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio (Cass. 1996/ 986; 2003/ 15; 2004/ 4271). La censura della ricorrente va pertanto disattesa, in conformità al seguente principio di diritto: "in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., comma 2, e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, alle parti va data comunicazione del giorno,
ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti, e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa".
1.2. Con un secondo profilo di censura la ricorrente lamenta che il consulente tecnico d'ufficio, oltre a svolgere "l'indagine psicosociologica sulla AR", ha effettuato un'indagine parallela, non richiesta e non autorizzata, sulla consulente di parte e sulle ragioni che l'avrebbero spinta ad accettare l'incarico professionale, arrivando a concludere che tali ragioni potrebbero non averle consentito "di valutare con la giusta obiettività le risorse possedute ad oggi dalla sua assistita".
La AR conclude, formulando, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: "Posto che: 1) il consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del Giudice, è chiamato a veicolare nel processo non solo valutazioni di fatti già acquisiti ma anche materiale probatorio nuovo;
2) che l'operazione peritale può, pertanto, tradursi in un momento di formazione della prova, durante il quale l'attuazione del contraddittorio deve avvenire al massimo grado;
3) che il principio del contraddittorio è violato se il consulente tecnico d'ufficio non mette in condizione le parti e i loro consulenti di partecipare alle operazioni peritali che si svolgano in assenza del Giudice - con conseguente nullità della c.t.u. e della sentenza che ne abbia recepito le conclusioni -, è patimenti violato da un punto di vista sostanziale il principio del contraddittorio - con conseguente nullità della c.t.u. e della sentenza che ne abbia recepito le conclusioni - qualora il consulente tecnico d'ufficio, in occasione degli incontri ritualmente comunicati, presente la parte e il suo consulente, muti sostanzialmente l'oggetto - già preventivato - dell'indagine senza che in tal modo la parte possa esercitare contestualmente il proprio diritto di difesa?".
1.2.1. Tale ulteriore profilo di censura è inammissibile, in quanto la doglianza della ricorrente si risolve in un'inconferente critica all'operato del consulente tecnico d'ufficio, su questioni estranee all'oggetto della controversia e non attinenti al decisum della sentenza impugnata (Cass. 2005/ 359; 2005/ 21490), fermo restando che, come risulta dalla sentenza impugnata e diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il consulente d'ufficio ha espletato l'incarico ricevuto, senza mutare l'oggetto dell'indagine affidatagli, fornendo, con l'elaborato depositato in atti, specifiche valutazioni tecniche di cui la Corte di appello, nell'esercizio del suo potere discrezionale di apprezzamento delle risultanze processuali, ha motivatamente tenuto conto, insieme ad altri elementi documentali (le relazioni dei servizi sociali versate in atti e già richiamate dal Tribunale per i minorenni), a fondaimento della propria decisione.
2. Con il secondo motivo la AR denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8, modificata dalla L. n. 149 del 2001, con riferimento agli artt. 29 e 30 Cost., ed agli artt. 101, 112, 115, 116 e 194 c.p.c., e si duole che il consulente tecnico d'ufficio non si sia basato su elementi obiettivi, ma su dicerie, congetture e maldicenze riferite da terzi e non provate, abbia evidenziato carenze della AR sul piano dell'espressione verbale, mentre tale assunto risulta contraddetto dalle operazioni peritali verbalizzate, non abbia effettuato l'indagine ambientale richiesta anche presso l'abitazione della AR e, per quanto riguarda l'ambiente di lavoro, abbia raccolto informazioni parziali, basandosi soprattutto sulle dichiarazioni contraddittorie delle operatici. La ricorrente lamenta inoltre che la Corte di appello si sia basata solo sulla consulenza d'ufficio, sebbene questa nella specie sia rimasta priva di autonomo valore probatorio, sia per il superamento dei limiti del mandato conferito, sia per la violazione del principio del contraddittorio, sia infine per il mancato approfondimento di importanti temi di indagini. La AR conclude formulando il seguente quesito di diritto: "Può il Giudice, nell'esercizio del potere riconosciutogli dall'art. 116 c.p.c., di liberamente valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, porre a base del proprio convincimento le risultanze peritali eccedenti i limiti del mandato assumendoli nella categoria delle prove atipiche benché estranee all'oggetto dell'indagine e acquisite in violazione del principio del contraddittorio?".
2.1. La censura è inammissibile, perché riguarda l'operato e le valutazioni tecniche del consulente d'ufficio, ma non muove specifiche critiche alle argomentazioni poste dalla Corte di merito a base della propria decisione, restando quindi estranea al decisum della sentenza impugnata. Le critiche sollevate si risolvono, comunque, in una valutazione dell'esito delle indagini peritali difforme da quella compiuta dal consulente d'ufficio, mirando ad un non consentito riesame da parte della Corte di legittimità del merito della controversia (Cass. 2000/ 5806; 2003/ 17651; 2004/ 15675;
2007/16955).
Anche il quesito di diritto formulato dalla ricorrente è inammissibile, in quanto - nel richiedere se il giudice del merito possa porre a base del proprio convincimento le risultanze peritali eccedenti i limiti del mandato, assumendole nella categoria delle prove atipiche benché estranee all'oggetto dell'indagine e acquisite in violazione del principio del contraddittorio - si fonda su dei presupposti che, alla stregua delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi 1.1.1., 1.1.2. e 1.2.1. di questa sentenza, non trovano riscontro nelle risultanze di causa.
Osserva al riguardo il collegio che il principio di diritto che, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame (Cass. S.U. 2007/ 20360; 2007/ 23732; Cass.2008/ 1906). In particolare il quesito di diritto è inconferente, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso - dovendosi assimilare il quesito inconferente alla mancanza di quesito - allorché la risposta, anche se positiva per l'istante, risulta comunque priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto il quesito stesso non è attinente alle risultanze degli atti di causa, sicché il ricorrente non ha interesse a proporre proprio quel quesito dal quale non può trarre alcuna utile conseguenza concreta ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. S.U. 2007/ 14385;
2007/22640).
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e lamenta che la Corte abbia fondato il giudizio negativo sulle sue capacità genitoriali, senza prendere in considerazione le sue nuove condizioni di vita, mutate rispetto alla data di emissione del decreto di adottabilità, e omettendo di valutare le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio sollevate dal consulente tecnico di parte.
La censura è priva di fondamento.
Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte di merito ha preso in considerazione le contestazioni mosse dal consulente di parte all'elaborato peritale redatto dal c.t.u. e le ha motivatamente disattese, in quanto non supportate da dati convincenti e sostanziatesi "in una serie di critiche nei confronti dell'indagine e delle conclusioni della CTU, non accompagnate da elementi di segno contrario rispetto a quelli forniti da quest'ultima, a suffragio della tesi della parte appellante".
Su tale motivazione la ricorrente non ha sollevato specifiche censure e le ulteriori doglianze della AR si risolvono in inammissibili censure di merito all'apprezzamento delle risultanze di causa compiuto dai giudici di appello.
4. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ma, non avendo le parti intimate svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2008