Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2008, n. 18598
CASS
Sentenza 7 luglio 2008

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In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art.194, secondo comma, cod.proc.civ. e art.90, primo comma, disp.att.cod.proc.civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombendo alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvii le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.

Commentari2

  • 1Consulente tecnico d'ufficio (CTU)Accesso limitato
    Massimo Dinacci · https://www.altalex.com/ · 4 agosto 2022

  • 2Nullità della relazione peritale: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 maggio 2021
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/2008, n. 18598
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18598
Data del deposito : 7 luglio 2008

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