Sentenza 14 novembre 2024
Massime • 1
In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., non è invalida, bensì consentita dall'art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell'assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell'assetto sinallagmatico del rapporto.
Commentario • 1
- 1. Mora risarcitoria e interessi compensativi sul danno non patrimoniale: la centralità della domandaEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 3 febbraio 2026
La Cassazione con la pronuncia n. 888 resa il 16 gennaio scorso interviene in merito alla corresponsione degli interessi compensativi sul danno non patrimoniale affermando la necessità di una domanda espressa da parte del danneggiato. La Corte torna così su un tema classico, ma tutt'altro che pacifico nella prassi contenziosa assicurativa. Il caso trae origine da un giudizio di responsabilità sanitaria per il decesso di un paziente, promosso dai congiunti nei confronti delle ASL di Foggia e BAT, con domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Nel giudizio di primo grado entrambe le ASL vengono riconosciute corresponsabili e condannate al …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 29437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29437 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |