(Responsabilita' del prestatore d'opera).
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
[…] Nello specifico, l'art. 2236 c.c. stabilisce che “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, […] Scopo del presente approfondimento è proprio indagare l'ambito di applicazione dell'art. 2236 c.c. con specifico riferimento alla responsabilità dell'ente ospedaliero, evidenziandone i presupposti, le implicazioni e i limiti alla luce degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. L'art 2236 c.c. nel sistema della responsabilità professionale L'art. 2236 c.c. rappresenta una disposizione peculiare nel panorama codicistico, volta a contemperare due opposte esigenze: da un lato, […]
Leggi di più…[…] Tradizionalmente, il fondamento normativo della responsabilità professionale è rappresentato dall'art. 2236 c.c., a norma del quale “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. […]
Leggi di più…[…] La colpa medica alla ricerca di un limite: l'art. 2236 c.c. – 3. […]
Leggi di più…[…] La colpa medica alla ricerca di un limite: l'art. 2236 c.c. – 3. […]
Leggi di più…