(Inesistenza del rischio).
Il contratto e' nullo se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
[…] A ragione del carattere essenziale del rischio interviene anche l'art. 1895 c.c., il quale sancisce la nullità del contratto quando il rischio è inesistente o è cessato prima della stipula del contratto. […] Sentenza n. 12832 del 06/06/2014 che ribadisce, sia pure con riferimento ai contratti di assicurazione stipulati dalla SACE ai sensi della legge 24 maggio 1977 n. 227, che gli stessi sono soggetti alla disciplina dei contratti assicurativi così “che l'esistenza del rischio è elemento essenziale del contratto, altrimenti nullo ex art. 1895 cod. civ., restando invece del tutto irrilevante la finalità perseguita dal legislatore attraverso la predetta legge, perchè, qualunque essa sia, […]
Leggi di più…Clausola di obbligo di risarcimento dei danni in conseguenza di fatto accidentale (Cc, articoli 1321, 1322, 1370, 1371, 1372, 1375, 1917, 2043 e 2051) La clausola con cui l′assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l′assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati “in conseguenza di un fatto accidentale” non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell′articolo 1895 del codice civile, non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell′assicurato dal caso fortuito.
Leggi di più…[…] L'inesistenza del rischio assicurato, come noto, determina la nullità del contratto (ex art. 1895 c.c.), oltre ad escludere l'interesse all'assicurazione (ex art. 1904 c.c.). […]
Leggi di più…[…] L'art. 1894 c.c. prevede che nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893. L'art. 1895 c.c. infine, prevede la nullità del contratto se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto medesimo. […]
Leggi di più…[…] La Suprema Corte, interpellata sulla questione di diritto relativa alla validità della clausola claims made, ha premesso, richiamando la Giurisprudenza della stessa Cassazione, che la clausola non rende il contratto privo di rischio e non ne comporta la nullità ex articolo 1895 del codice civile; inoltre non è vessatoria ai sensi dell'articolo 1341c.c. […]
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