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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/03/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2954/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2954/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURCIO Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in VIA COSENZA, 7 87036 RENDE presso il difensore avv. CURCIO GIANFRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv., elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in presso il difensore avv. contumace
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha chiesto accertarsi le lesioni subite, riconoscere la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire il danno pari ad euro 12.739,17, oltre interessi fino al soddisfo, onorario con distrazione.
Ha assunto l'attore di essersi sottoposto a cure odontoiatriche presso lo studio odontoiatrico del dott. e che le stesse sono anche consistite in intervento protesico “a Controparte_1
pagina 1 di 7 bandiera” sull'elemento 1.5 nel cavo orale che venivano puntualmente pagate a fine lavoro in data 15 gennaio 2018 pari ad euro 1.600,00 come da fattura in atti.
Dopo poco tempo asserisce di aver iniziato a lamentare forti dolori in corrispondenza dell'elemento dentario 4,6, ovvero il primo molare inferiore di destra e che persistendo il dolore e manifestatisi anche disturbi masticatori si recava presso altro odontoiatra dott il quale alla data del 13.10.2020 rilevava delle “lesioni granolumatose Persona_1 sull'elemento dentario 4.6” e che per tale motivo aveva provveduto a ripristinare la cementazione dell'elemento di protesi a bandiera sull' 1.5, più volte a distanza di qualche mese. Successivamente il paziente si è recato sempre presso lo studio del dott. il Per_1 quale sottopose a esame rx l'arcata dentaria con diagnosi “lesioni radicolari sia sulla radice mesiale che distale.” e refertava che “……..La continua de- cementazione della protesi a bandiera sul 1.5 fosse da relazionare alla mancata o scarsa ritenzione del manufatto protesico che risultava eccessivamente piccolo….”.
A questo punto, il dott. ipotizzava, al fine di ottenere un'accettabile riparazione Per_1 dell'assetto dentario, di effettuare una procedura di “trattamento canalare sull'elemento 4.6, dopo avere rimosso la corona protesica che lo ricopriva” ed eventuale altro intervento, nel caso in cui quello proposto non sarebbe stato risolutivo, consistente nel procedere all'estrazione dell'elemento stesso e di posizionare una protesi con un impianto completo di corona. Sull'elemento 1.5 invece lo specialista proponeva, per la risoluzione della problematica fallimentare della protesi a bandiera, di eseguire terapia ortodontica pre- protesica, apertura dello spazio tra il 13 ed il 15, e infine impiantare una protesi valida sul piano funzionale ed estetico……….. .
Sulla scorta di tutto quanto detto, l'attore ha intrapreso il presente giudizio al fine di accertare la responsabilità del sanitario riguardo la problematica insorta e di valutare poi la nuova proposta odontoiatrica del dott. e relativi costi. Per_1
Nessuno si è costituito per parte convenuta della quale è stata dichiarata la contumacia perdurata per tutto il processo.
Nel corso del giudizio è stata svolta compiuta istruttoria, prova testimoniale e CTU medico legale.
All'esito, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione di termine per conclusionali e repliche.
pagina 2 di 7 La domanda è fondata, merita, pertanto di essere accolta nei termini qui di seguito specificati.
La prova orale espletata ha dato modo di provare gli assunti dell'atto introduttivo e di avere trovato riscontro fattuale nelle dichiarazioni testimoniali in quanto i testi escussi hanno affermato di essere stati presenti quando l'attore insieme a loro alternativamente si recava presso lo studio dentistico del dott. al quale rappresentava e lamentava i forti dolori ai CP_1
denti e che lo stesso sanitario non riuscì a risolvere tanto da costringere il a Pt_1
consultare e andare in cura da altro odontoiatra.
Acclarato ciò, si è reso necessario ammettere CTU medico legale con i dott. e Per_2 Per_3 quest'ultimo quale specialista.
La consulenza redatta ha dato modo di accertare i danni subiti dall'attore e di determinarne il relativo risarcimento anche in ipotesi di interventi futuri.
Ed invero, nel caso in esame, è fuor di dubbio la violazione dell'obbligo di diligenza professionale posta in essere dal dott. nell'adempimento della propria attività che in CP_1
questo caso è da ritenersi qualificata rispetto alla diligenza del buon padre di famiglia.
Infatti, il professionista nell'esecuzione della sua prestazione avrebbe dovuto oculatamente valutare la scelta migliore da praticare sin dall'attività di diagnosi di modo che il paziente avrebbe raggiunto, per come si aspettava, il risultato desiderato sotto ogni profilo compreso quello estetico.
Il collegio peritale nominato, ha affermato che i criteri topografico e cronologico del nesso di causalità sono sostenibili in quanto è indubbio che il paziente risultava essere affetto da paradontite cronica severa di tale che non era possibile, per come invece eseguito dal dott.
alcun trattamento paradontale meccanico finalizzato al recupero e/o mantenimento CP_1 degli elementi ancora presenti nell'arcata mascellare superiore. Hanno affermato i consulenti che, dall'esame delle risultanze strumentale, è di evidenza una situazione compromessa caratterizzata da moncone inadeguato all'implementazione di una protesi a bandiera il cui scopo sarebbe stato quello di sostituire uno o più denti, supportata, trattenuta e stabilizzata alle strutture dentali rimanenti o negli impianti o nella loro combinazione, previa esistenza però dei requisiti di funzione di ripristino, soddisfacenti requisiti estetici, l'essere biologicamente accettabile dai tessuti, consentire, infine, una corretta igiene. E' stato precisato che l'utilizzo del ponte a bandiera è consigliato per proteggere la polpa dentale, restituire stabilità posizionale e proteggere le gengive, ma sempre previo studio della fattibilità
pagina 3 di 7 di tale trattamento sul paziente X, che nel nostro caso non è emerso essere stato fatto e comunque qualora fatto non era da praticarsi sull'attore per la gravità della problematica dentaria cui era affetto.
Ed infatti, la situazione dentale mascellare del , è stata valutata dagli ausiliari del Pt_1
giudice molto compromessa tale che non consigliava il trattamento operato soprattutto perché il moncone dentale era inadeguato per impiantare un ponte a bandiera nel senso che lo stesso non avrebbe retto per come in realtà avvenuto stante le criticità palesate sin da subito dall'attore ovvero sintomatologia dolorosa, intolleranza mascellare, continuo e costante nel tempo per mesi. Ciò avrebbe dovuto indurre il dott. a non operare l'intervento. CP_1
Nell'arcata inferiore dx invece, è risultata adeguata la cura canalare dell'elemento 4.6 anche se effettuato in modo inadeguato così provocando lesioni granulomatose tanto da essere devitalizzato tale elemento e inserita una capsula che ha comunque avuto esiti negativi per l'inadeguata cura canalare detta.
In sostanza, affermano i consulenti che la patologia odontoiatrica cui era affetto l'attore ha comportato intolleranza e rigetto della protesi stante l'inutilità della monconizzazione dell'elemento 1.5 e relativa cura canalare, peraltro, nessuna tipologia di intervento avrebbe portato utilità ai fini del miglioramento degli elementi dentali nell'arcata superiore dx.
Riguardo, invece, l'arcata inferiore dx a livello dell'elemento 4.6 pur avendo i consulenti ritenuta corretta la procedura, gli esiti si sono rivelati negativi a causa di trattamento inadeguato.
Pertanto, si è concretizzato un comportamento sanitario imperito per eccessiva monconizzazione dell'elemento 1.5 e inadeguato trattamento canalare a livello dell'elemento
4.6.
Il comportamento del sanitario è risultato altresì imprudente per la errata scelta di effettuare un intervento per risolvere un diastema di assoluta irrilevanza tanto che doveva essere sconsigliato dal dott. presentando più rischi che benefici dovuti soprattutto per la CP_1
minore entità del difetto lamentato. Infine, manifesta negligenza in quanto il ha subìto Pt_1 la perdita dell'elemento naturale 1.5.
E' dunque evidente che secondo la lettura delle linee guida internazionali e secondo i concetti della best- practice e in ottemperanza della corretta criteriologia medico-legale, l'attore è stato vittima di errore medico per imperizia e negligenza.
pagina 4 di 7 Tale fenomeno di malpractice, ha portato al rigetto protesico dovuto ad una perdita continua di cemento sulla protesi a bandiera con tutte le conseguenze cliniche derivate ovvero esito negativi stante le disattese linee guida da parte del sanitario inquadrando il fatto CP_1
ascrivibile come evento avverso.
Hanno affermato i consulenti che l'importante problematica patita dall'attore per effetto della malpractice ha comportato postumi che ha ridotto l'integrità psico-fisica soprattutto per l'attività masticatoria con implicazione legate alla provvista normale del cibo, ma anche e non di meno evidenti ripercussioni nella sfera relazionale e di svago.
Pertanto, si può concludere affermando che l'intervento eseguito dal dott. consistito CP_1 nel protesico a bandiera non è stato risolutivo sull'elemento 1.5 arcata inferiore dx, qualificato come elemento avverso non necessario, jatrogeno quindi di malpractice odontoiatrica avendo adottato il sanitario un comportamento imperito, imprudente e negligente che ha comportato la perdita dell'elemento naturale 1.5. a ciò è da aggiungersi l'errata procedura canalare dell'elemento 4.6 che è stata causa di radicolo-pulpite granulomatosa e fistola in violazione delle linee guida internazionali.
Da quanto detto, è palese la esistenza del nesso di causalità tra l'erroneo trattamento implantologico-protesico, quindi malpractice nelle sue esplicazioni di negligenza, imperizia e imprudenza, e l'evento occorso di natura odontoiatrica ed il criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa risulta compatibile con le problematiche odontoiatriche del paziente.
Pertanto, alla luce di quanto detto, è possibile determinare in termini economici il danno subito dal . Pt_1
La stima eseguita ha portato al riconoscimento di un danno biologico permanente pari al 2% per quanto riguarda l'avulsione degli elementi 1.5 e 4.6. Mentre è stata riconosciuta una ITP di gg 17 al 75%, di 7 gg al 50% e di gg 5 al 25%.
E' stata inoltre riconosciuta la spesa medica affrontata per euro 1.600,00 di cui alla fattura del
15.01.2018. mentre quella da affrontarsi in prospettiva di un miglioramento dell'apparato stomatognatico afferente i trattamenti di ricostruzione e riabilitazione delle arcate dentarie è stata valutata quale impegno di spesa in complessive euro 4.000,00.
Secondo le Tabelle in uso presso il Tribunale di Cosenza che adotta e recepisce quelle del
Tribunale di Milano può riconoscersi all'attore la complessiva somma all'attualità di euro
8.400,67, su essa, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolatigli interessi sulla pagina 5 di 7 somma devalutata all'epoca del fatto, e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno, invece. Gli interessi al tasso legale.
Le spese, comprese quelle di CTU che si liquidano come da separato decreto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo anche se parte convenuta è contumace ma comunque ha perso il giudizio.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 7292 del 23 marzo 2018 ha stabilito che ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto contumace, velga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà, in ogni caso, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, giacchè la circostanza che viene in rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. In altri termini, la condanna alle spese processuali dovrà essere disposta per il solo fatto di avere perso il giudizio, ciò a prescindere che la parte sia soccombente si sia o meno costituita in giudizio.
L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015.
Ogni altra questione rimane assorbita o non provata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e per l'effetto condanna il dott. al risarcimento del danno Controparte_1
pari ad euro 8.400,67, su di essa, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in applicazione dei criteri medi
DM 55/2014 aggiornato, che si liquidano in euro 237,00 per spese, euro 919,00 per fase di pagina 6 di 7 studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istruttoria ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15; oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre in favore dell'avv. Gianfranco Curcio che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Pone a carico del convenuto le spese di CCTTUU.
Cosenza, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2954/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CURCIO Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in VIA COSENZA, 7 87036 RENDE presso il difensore avv. CURCIO GIANFRANCO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv., elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in presso il difensore avv. contumace
CONVENUTO/I
OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha chiesto accertarsi le lesioni subite, riconoscere la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire il danno pari ad euro 12.739,17, oltre interessi fino al soddisfo, onorario con distrazione.
Ha assunto l'attore di essersi sottoposto a cure odontoiatriche presso lo studio odontoiatrico del dott. e che le stesse sono anche consistite in intervento protesico “a Controparte_1
pagina 1 di 7 bandiera” sull'elemento 1.5 nel cavo orale che venivano puntualmente pagate a fine lavoro in data 15 gennaio 2018 pari ad euro 1.600,00 come da fattura in atti.
Dopo poco tempo asserisce di aver iniziato a lamentare forti dolori in corrispondenza dell'elemento dentario 4,6, ovvero il primo molare inferiore di destra e che persistendo il dolore e manifestatisi anche disturbi masticatori si recava presso altro odontoiatra dott il quale alla data del 13.10.2020 rilevava delle “lesioni granolumatose Persona_1 sull'elemento dentario 4.6” e che per tale motivo aveva provveduto a ripristinare la cementazione dell'elemento di protesi a bandiera sull' 1.5, più volte a distanza di qualche mese. Successivamente il paziente si è recato sempre presso lo studio del dott. il Per_1 quale sottopose a esame rx l'arcata dentaria con diagnosi “lesioni radicolari sia sulla radice mesiale che distale.” e refertava che “……..La continua de- cementazione della protesi a bandiera sul 1.5 fosse da relazionare alla mancata o scarsa ritenzione del manufatto protesico che risultava eccessivamente piccolo….”.
A questo punto, il dott. ipotizzava, al fine di ottenere un'accettabile riparazione Per_1 dell'assetto dentario, di effettuare una procedura di “trattamento canalare sull'elemento 4.6, dopo avere rimosso la corona protesica che lo ricopriva” ed eventuale altro intervento, nel caso in cui quello proposto non sarebbe stato risolutivo, consistente nel procedere all'estrazione dell'elemento stesso e di posizionare una protesi con un impianto completo di corona. Sull'elemento 1.5 invece lo specialista proponeva, per la risoluzione della problematica fallimentare della protesi a bandiera, di eseguire terapia ortodontica pre- protesica, apertura dello spazio tra il 13 ed il 15, e infine impiantare una protesi valida sul piano funzionale ed estetico……….. .
Sulla scorta di tutto quanto detto, l'attore ha intrapreso il presente giudizio al fine di accertare la responsabilità del sanitario riguardo la problematica insorta e di valutare poi la nuova proposta odontoiatrica del dott. e relativi costi. Per_1
Nessuno si è costituito per parte convenuta della quale è stata dichiarata la contumacia perdurata per tutto il processo.
Nel corso del giudizio è stata svolta compiuta istruttoria, prova testimoniale e CTU medico legale.
All'esito, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione di termine per conclusionali e repliche.
pagina 2 di 7 La domanda è fondata, merita, pertanto di essere accolta nei termini qui di seguito specificati.
La prova orale espletata ha dato modo di provare gli assunti dell'atto introduttivo e di avere trovato riscontro fattuale nelle dichiarazioni testimoniali in quanto i testi escussi hanno affermato di essere stati presenti quando l'attore insieme a loro alternativamente si recava presso lo studio dentistico del dott. al quale rappresentava e lamentava i forti dolori ai CP_1
denti e che lo stesso sanitario non riuscì a risolvere tanto da costringere il a Pt_1
consultare e andare in cura da altro odontoiatra.
Acclarato ciò, si è reso necessario ammettere CTU medico legale con i dott. e Per_2 Per_3 quest'ultimo quale specialista.
La consulenza redatta ha dato modo di accertare i danni subiti dall'attore e di determinarne il relativo risarcimento anche in ipotesi di interventi futuri.
Ed invero, nel caso in esame, è fuor di dubbio la violazione dell'obbligo di diligenza professionale posta in essere dal dott. nell'adempimento della propria attività che in CP_1
questo caso è da ritenersi qualificata rispetto alla diligenza del buon padre di famiglia.
Infatti, il professionista nell'esecuzione della sua prestazione avrebbe dovuto oculatamente valutare la scelta migliore da praticare sin dall'attività di diagnosi di modo che il paziente avrebbe raggiunto, per come si aspettava, il risultato desiderato sotto ogni profilo compreso quello estetico.
Il collegio peritale nominato, ha affermato che i criteri topografico e cronologico del nesso di causalità sono sostenibili in quanto è indubbio che il paziente risultava essere affetto da paradontite cronica severa di tale che non era possibile, per come invece eseguito dal dott.
alcun trattamento paradontale meccanico finalizzato al recupero e/o mantenimento CP_1 degli elementi ancora presenti nell'arcata mascellare superiore. Hanno affermato i consulenti che, dall'esame delle risultanze strumentale, è di evidenza una situazione compromessa caratterizzata da moncone inadeguato all'implementazione di una protesi a bandiera il cui scopo sarebbe stato quello di sostituire uno o più denti, supportata, trattenuta e stabilizzata alle strutture dentali rimanenti o negli impianti o nella loro combinazione, previa esistenza però dei requisiti di funzione di ripristino, soddisfacenti requisiti estetici, l'essere biologicamente accettabile dai tessuti, consentire, infine, una corretta igiene. E' stato precisato che l'utilizzo del ponte a bandiera è consigliato per proteggere la polpa dentale, restituire stabilità posizionale e proteggere le gengive, ma sempre previo studio della fattibilità
pagina 3 di 7 di tale trattamento sul paziente X, che nel nostro caso non è emerso essere stato fatto e comunque qualora fatto non era da praticarsi sull'attore per la gravità della problematica dentaria cui era affetto.
Ed infatti, la situazione dentale mascellare del , è stata valutata dagli ausiliari del Pt_1
giudice molto compromessa tale che non consigliava il trattamento operato soprattutto perché il moncone dentale era inadeguato per impiantare un ponte a bandiera nel senso che lo stesso non avrebbe retto per come in realtà avvenuto stante le criticità palesate sin da subito dall'attore ovvero sintomatologia dolorosa, intolleranza mascellare, continuo e costante nel tempo per mesi. Ciò avrebbe dovuto indurre il dott. a non operare l'intervento. CP_1
Nell'arcata inferiore dx invece, è risultata adeguata la cura canalare dell'elemento 4.6 anche se effettuato in modo inadeguato così provocando lesioni granulomatose tanto da essere devitalizzato tale elemento e inserita una capsula che ha comunque avuto esiti negativi per l'inadeguata cura canalare detta.
In sostanza, affermano i consulenti che la patologia odontoiatrica cui era affetto l'attore ha comportato intolleranza e rigetto della protesi stante l'inutilità della monconizzazione dell'elemento 1.5 e relativa cura canalare, peraltro, nessuna tipologia di intervento avrebbe portato utilità ai fini del miglioramento degli elementi dentali nell'arcata superiore dx.
Riguardo, invece, l'arcata inferiore dx a livello dell'elemento 4.6 pur avendo i consulenti ritenuta corretta la procedura, gli esiti si sono rivelati negativi a causa di trattamento inadeguato.
Pertanto, si è concretizzato un comportamento sanitario imperito per eccessiva monconizzazione dell'elemento 1.5 e inadeguato trattamento canalare a livello dell'elemento
4.6.
Il comportamento del sanitario è risultato altresì imprudente per la errata scelta di effettuare un intervento per risolvere un diastema di assoluta irrilevanza tanto che doveva essere sconsigliato dal dott. presentando più rischi che benefici dovuti soprattutto per la CP_1
minore entità del difetto lamentato. Infine, manifesta negligenza in quanto il ha subìto Pt_1 la perdita dell'elemento naturale 1.5.
E' dunque evidente che secondo la lettura delle linee guida internazionali e secondo i concetti della best- practice e in ottemperanza della corretta criteriologia medico-legale, l'attore è stato vittima di errore medico per imperizia e negligenza.
pagina 4 di 7 Tale fenomeno di malpractice, ha portato al rigetto protesico dovuto ad una perdita continua di cemento sulla protesi a bandiera con tutte le conseguenze cliniche derivate ovvero esito negativi stante le disattese linee guida da parte del sanitario inquadrando il fatto CP_1
ascrivibile come evento avverso.
Hanno affermato i consulenti che l'importante problematica patita dall'attore per effetto della malpractice ha comportato postumi che ha ridotto l'integrità psico-fisica soprattutto per l'attività masticatoria con implicazione legate alla provvista normale del cibo, ma anche e non di meno evidenti ripercussioni nella sfera relazionale e di svago.
Pertanto, si può concludere affermando che l'intervento eseguito dal dott. consistito CP_1 nel protesico a bandiera non è stato risolutivo sull'elemento 1.5 arcata inferiore dx, qualificato come elemento avverso non necessario, jatrogeno quindi di malpractice odontoiatrica avendo adottato il sanitario un comportamento imperito, imprudente e negligente che ha comportato la perdita dell'elemento naturale 1.5. a ciò è da aggiungersi l'errata procedura canalare dell'elemento 4.6 che è stata causa di radicolo-pulpite granulomatosa e fistola in violazione delle linee guida internazionali.
Da quanto detto, è palese la esistenza del nesso di causalità tra l'erroneo trattamento implantologico-protesico, quindi malpractice nelle sue esplicazioni di negligenza, imperizia e imprudenza, e l'evento occorso di natura odontoiatrica ed il criterio di adeguatezza qualitativa e quantitativa risulta compatibile con le problematiche odontoiatriche del paziente.
Pertanto, alla luce di quanto detto, è possibile determinare in termini economici il danno subito dal . Pt_1
La stima eseguita ha portato al riconoscimento di un danno biologico permanente pari al 2% per quanto riguarda l'avulsione degli elementi 1.5 e 4.6. Mentre è stata riconosciuta una ITP di gg 17 al 75%, di 7 gg al 50% e di gg 5 al 25%.
E' stata inoltre riconosciuta la spesa medica affrontata per euro 1.600,00 di cui alla fattura del
15.01.2018. mentre quella da affrontarsi in prospettiva di un miglioramento dell'apparato stomatognatico afferente i trattamenti di ricostruzione e riabilitazione delle arcate dentarie è stata valutata quale impegno di spesa in complessive euro 4.000,00.
Secondo le Tabelle in uso presso il Tribunale di Cosenza che adotta e recepisce quelle del
Tribunale di Milano può riconoscersi all'attore la complessiva somma all'attualità di euro
8.400,67, su essa, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolatigli interessi sulla pagina 5 di 7 somma devalutata all'epoca del fatto, e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno, invece. Gli interessi al tasso legale.
Le spese, comprese quelle di CTU che si liquidano come da separato decreto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo anche se parte convenuta è contumace ma comunque ha perso il giudizio.
Ed invero, la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 7292 del 23 marzo 2018 ha stabilito che ove all'esito del giudizio il convenuto, rimasto contumace, velga dichiarato soccombente, lo stesso dovrà, in ogni caso, essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, giacchè la circostanza che viene in rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. In altri termini, la condanna alle spese processuali dovrà essere disposta per il solo fatto di avere perso il giudizio, ciò a prescindere che la parte sia soccombente si sia o meno costituita in giudizio.
L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, cass. civ., sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015.
Ogni altra questione rimane assorbita o non provata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
accoglie la domanda e per l'effetto condanna il dott. al risarcimento del danno Controparte_1
pari ad euro 8.400,67, su di essa, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in applicazione dei criteri medi
DM 55/2014 aggiornato, che si liquidano in euro 237,00 per spese, euro 919,00 per fase di pagina 6 di 7 studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase istruttoria ed euro 1.701,00 per fase decisionale, oltre forfetario 15; oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarre in favore dell'avv. Gianfranco Curcio che ne ha fatto espressa richiesta ex art. 93 cpc.
Pone a carico del convenuto le spese di CCTTUU.
Cosenza, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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