Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29832
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Ordinanza 19 novembre 2024

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Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29832
    Data del deposito : 19 novembre 2024

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