Ordinanza 19 novembre 2024
Massime • 1
Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29832 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
contro
AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI, rappresentata e difesa dall'avvocato PALAIA GIANLUCA ([...]) e MA IC ([...]), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC indicato dai difensori -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2797/2021 depositata il 04/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11/10/2024 dal Consigliere FRANCESCO MAA CIRILLO. Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 19/11/2024 1. NI De IN, MA FU (coniuge separata) e ME De IN (figlia) convennero in giudizio la USL 1 di Belluno, davanti al Tribunale di quella città, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni patiti da NI De IN a causa della responsabilità sanitaria dei medici dell'ospedale di Belluno. A sostegno della domanda gli attori esposero che NI De IN, all'epoca dei fatti di anni 67, aveva riportato la frattura sottotrocanterica del femore sinistro a seguito di una caduta domestica. Ricoverato presso l'ospedale suindicato, egli era stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi in data 6 giugno 2012, che però non aveva dato esito positivo. Era stato necessario, quindi, che il paziente fosse sottoposto ad un secondo intervento di protesi, in data 16 luglio 2012; ma, purtroppo, egli aveva contratto un'infezione del sito chirurgico, preclusiva dell'innesto della protesi e tale da determinargli una gravissima condizione di invalidità, non potendo egli più camminare in modo autonomo ed avendo necessità di continua assistenza. L'attore principale chiedeva, quindi, il risarcimento del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale conseguenti alla responsabilità dei sanitari curanti, mentre la FU e ME De IN chiedevano che fosse riconosciuto in loro favore il c.d. danno riflesso. Si costituì in giudizio l'Azienda convenuta, la quale chiese il rigetto della domanda, mettendo in evidenza che il De IN presentava gravi problemi di salute già al tempo dell'intervento e che la FU era separata dal marito già da dieci anni. Disposta una c.t.u. medico-legale, il Tribunale accolse la domanda e, accertata la responsabilità della convenuta, la condannò a pagare, a titolo di risarcimento dei danni, le somme di euro 470.249 ed euro 5.050 a favore di NI De IN, rispettivamente per danno non patrimoniale e patrimoniale, e la 2 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 somma di euro 16.596 in favore di ME De IN, a titolo di danno Data pubblicazione 19/11/2024 non patrimoniale riflesso;
rigettò le domande risarcitorie di MA FU e condannò la USL di Belluno anche al pagamento delle spese di giudizio. 2. La decisione è stata impugnata in via principale dalla USL e in via incidentale dagli eredi di NI De IN, nel frattempo venuto a mancare, sotto il profilo del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento in favore della FU. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 4 novembre 2021, ha parzialmente accolto l'appello principale, riducendo la somma spettante a NI De IN – e, per lui, ai suoi eredi – a quella di euro 188.048, e ha accolto anche l'appello incidentale, condannando la ASL al risarcimento del danno riflesso in favore di MA FU, liquidato nella somma di euro 15.000. La sentenza ha poi regolato le spese ex novo, ponendo a carico della ASL i due terzi delle spese di entrambi i gradi e compensando il terzo residuo. La Corte territoriale ha osservato – per quanto di residuo interesse in questa sede – che doveva essere confermato il giudizio del Tribunale in ordine alla sussistenza della responsabilità sanitaria conseguente al non adeguato trattamento dell'infezione contratta dal De IN in ambito ospedaliero, con tutti i conseguenti danni indicati nella c.t.u. svolta in primo grado. Esaminando i motivi dell'appello principale, la Corte veneziana ha accolto il terzo, avente ad oggetto il criterio di liquidazione del c.d. danno differenziale patito dalla vittima. Nel caso specifico, infatti, NI De IN era venuto a mancare nel corso del giudizio di liquidazione dei danni e per causa sopravvenuta e indipendente dal fatto lesivo, per cui si doveva procedere alla liquidazione del c.d. danno intermittente o differenziale, riguardo al quale la Corte ha affermato di voler seguire i criteri di cui alle tabelle periodicamente aggiornate dall'Osservatorio costituito presso il Tribunale di Milano (nella specie, le tabelle del 2018). Facendo 3 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 applicazione di tali criteri, il risarcimento doveva essere liquidato in Data pubblicazione 19/11/2024 base al rapporto «tra il risarcimento medio annuo corrisposto per ciascuna percentuale invalidante secondo i valori della tabella per la liquidazione del danno biologico e l'aspettativa di vita media, e suggerendo a complemento un aumento percentuale decrescente per i primi tre anni dall'evento dannoso e che a sua volta risulta giustificato dal diminuire dell'intensità della sofferenza del soggetto leso nel periodo successivo al sinistro». Seguendo i criteri della suindicata tabella, che la Corte di merito ha valutato come preferibili rispetto alle altre metodologie in uso, la sentenza qui in esame ha ritenuto di dover sottrarre dalla percentuale di invalidità permanente definitivamente attribuita dal c.t.u (60 per cento) la quota di invalidità attribuibile alle conseguenze della caduta del De IN che era stata all'origine del primo intervento chirurgico (15 per cento). Trattandosi di una vittima che aveva, nel momento del sinistro, 67 anni e che era sopravvissuta per altri sei anni e nove mesi, l'ammontare del danno complessivo per i primi sette anni era da determinare in complessivi euro 115.660 (euro 47.625 per il primo e il secondo anno, col massimo della variazione percentuale prevista, nonché euro 68.035 per il periodo dal terzo al settimo anno, su base di euro 13.607 per ogni anno). Da questo importo la Corte d'appello ha sottratto la somma di euro 9.672 conseguente all'invalidità del 15 per cento non riconducibile al danno iatrogeno, pervenendo alla somma di euro 105.998, alla quale è stata aggiunta l'ulteriore somma di euro 77.000 per il risarcimento del danno da invalidità temporanea, più quella di euro 5.050 già riconosciuta dal Tribunale in assenza di contestazioni, pervenendo così ad un totale di euro 188.048. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia propongono ricorso ME De IN ed MA FU con unico atto affidato ad un solo complesso motivo. 4 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 Resiste la ASL n. 1 Dolomiti con controricorso. Data pubblicazione 19/11/2024 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 cod. civ., dell'art. 3 Cost. e dei principi di equità, parità di trattamento ed integralità del risarcimento del danno, in relazione alla morte di una persona che non sia ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito civile. I ricorrenti premettono che non intendono contestare il criterio di fondo seguito dall'impugnata sentenza nella parte in cui ha stabilito che l'ammontare del danno spettante agli eredi iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita residua – che è un dato ormai certo – e non a quella probabile. Il criterio concretamente seguito, però, appare ai ricorrenti come iniquo, tenendo presente la premessa generale per cui si tratta di un danno da risarcire in via equitativa. Ed infatti, in relazione alla morte di un soggetto avvenuta nel corso del giudizio di liquidazione dei danni e per causa indipendente dall'illecito, il criterio seguito deve assicurare la parità di trattamento, deve cioè prevedere un risarcimento nella stessa misura con la quale si risarcisce un identico numero di anni vissuti da un soggetto che, a parità di età e di grado di invalidità, sopravviva fino al momento della liquidazione. Tanto premesso, i ricorrenti rilevano che il criterio seguito dalle tabelle milanesi per il c.d. danno da premorienza, che la Corte d'appello ha dichiarato di voler applicare, non garantisce un risarcimento uguale a quello spettante ad un soggetto che sia ancora in vita al momento della liquidazione. Ed infatti la tabella milanese del 2018 prevedeva che ad una persona di 67 anni con un danno differenziale compreso tra il 15 e il 60 per cento di invalidità fosse riconosciuto un risarcimento pari ad euro 393.249. Poiché il 5 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 De IN ha sopportato per sette anni tale invalidità e dato che Numero di raccolta generale 29832/2024 l'aspettativa di vita di un uomo è pari all'incirca a 80 anni, le Data pubblicazione 19/11/2024 suindicate tabelle prevedono che ad un soggetto che si trovi nella stessa sua situazione, e che sia ancora in vita al momento della liquidazione, spetti un risarcimento pari ad euro 211.749,46, ovvero un risarcimento annuo di euro 30.249,92 (derivante dalla divisione della somma di euro 393.249 per 13 (aspettativa di vita, da moltiplicare poi per 7). Manifesta sarebbe, quindi, l'iniquità della tabella milanese applicata dalla Corte veneziana. I ricorrenti aggiungono che tale iniquità risulterebbe anche dal confronto tra il sistema milanese ed altri sistemi indicati dalla dottrina e seguiti da altra giurisprudenza di merito (fra cui il Tribunale di Roma). Dovrebbe, in definitiva, applicarsi un criterio improntato dal principio di proporzionalità, come espressamente indicato dall'ordinanza n. 41933 del 2021 di questa Corte, che dovrebbe condurre alla liquidazione del danno nella misura di euro 211.749,50. Il criterio seguito dalla Corte d'appello, che non ha ottenuto in sede di giurisprudenza di legittimità alcun positivo riconoscimento, si fonda, peraltro, su di una premessa del tutto errata e cioè che l'intensità della sofferenza diminuisca col tempo a mano a mano che ci si allontana dalla data dell'illecito, il che potrebbe ammettersi solo per il danno da sofferenza, ma non per quello da lesione del diritto alla salute. 1.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.2. La questione posta all'esame di questa Corte è stata già affrontata e risolta con la suindicata ordinanza 29 dicembre 2021, n. 41933. 1.3. È opportuno innanzitutto premettere che la sentenza impugnata muove da una premessa in diritto che è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte. La Corte d'appello, infatti, ha correttamente richiamato le pronunce nelle quali è stato stabilito che in tema di risarcimento del danno biologico, ove la 6 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla Data pubblicazione 19/11/2024 menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre 2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 9 novembre 2022, n. 32916). Rispetto a questo pacifico orientamento – al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità – non deve considerarsi dissonante l'ordinanza 11 ottobre 2018, n. 25157, la quale si è limitata ad affermare che il principio suindicato assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicché nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (si trattava, in quel caso, della morte avvenuta, in corso di causa, di un soggetto di 96 anni di età, per il quale l'aspettativa di vita residua era, per ovvie ragioni, talmente ridotta da non poter acquisire alcun rilievo). La Corte d'appello, dunque, è partita da una premessa giuridica corretta. Rileva altresì questo Collegio che la sentenza impugnata ha dichiarato di voler applicare le tabelle milanesi del 2018. Quelle tabelle, nel dettare i criteri di liquidazione del c.d. danno da premorienza – cioè il danno alla salute sofferto da persona che venga a mancare, per cause non dipendenti dal fatto illecito, prima 7 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 che il suo credito risarcitorio sia stato soddisfatto – stabiliscono che Data pubblicazione 19/11/2024 per esso spetti una liquidazione maggiore se la morte si verifica entro il primo anno o i primi due anni dalla data del sinistro, per poi riconoscere una somma fissa «per ogni ulteriore anno successivo», cioè per ogni anno a partire dal terzo fino al momento della morte. La Corte veneziana ha svolto un ragionamento non molto chiaro in ordine all'effettiva percentuale di invalidità permanente da riconoscere alla vittima, perché ha affermato di dover sottrarre dalla percentuale definitiva di invalidità riconosciuta dal c.t.u. (60 per cento) la quota che era da ricondurre alle conseguenze della caduta originaria che aveva determinato il ricovero in ospedale (15 per cento). Il che, com'è noto, non risponde ai criteri enunciati da questa Corte in casi simili (v., per tutte, la sentenza 11 novembre 2019, n. 28986). Tuttavia, non è il caso di attardarsi su questo punto, che non è quello in esame. Ciò premesso, la Corte d'appello ha liquidato il danno riconoscendo una somma per il primo e secondo anno e un'ulteriore somma per i cinque anni successivi, posto che Il De IN è venuto a mancare sei anni e nove mesi dopo la lesione. L'applicazione delle tabelle milanesi del 2018, dunque, è avvenuta correttamente, trattandosi delle tabelle vigenti al momento della decisione (ordinanza 28 giugno 2018, n. 17018). 1.4. Tutto ciò premesso, la questione sulla quale questa Corte è chiamata nuovamente a pronunciarsi investe la coerenza della tabella milanese sopra ricordata, rispetto alla quale il ricorso odierno pone una serie di motivate censure, col principio di equità, unico profilo sotto il quale la valutazione del giudice di merito può essere sindacata in questa sede. Si tratta, in definitiva, di stabilire se la tabella in questione sia “equa”, perché è evidente che, se così non fosse, essa non potrebbe essere assunta come valido parametro, in quanto in contrasto con l'art. 1226 del codice civile. 8 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 È appena il caso di ricordare, in proposito, che la Data pubblicazione 19/11/2024 giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla nota e fondamentale sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, ha riconosciuto alle tabelle del Tribunale milanese il valore di parametro guida a livello nazionale sulla base dell'art. 1226 cod. civ., osservando che, in mancanza di criteri legali, la liquidazione del danno deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Il punto di partenza di quella pronuncia fu la semplice constatazione per cui «sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l'idea stessa dell'equità». Fenomeno, questo, che la sentenza n. 12408 rilevò essere inaccettabile in quanto, «incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto forum shopping) o resistenze strumentali». Non è necessario qui ripercorrere il cammino della successiva giurisprudenza di questa Corte in ordine all'applicazione delle tabelle milanesi. Ciò che conta è che quel riferimento in tanto mantiene la sua validità in quanto esso garantisca, con un criterio di ragionevole approssimazione, l'uguaglianza di trattamento di situazioni uguali, con conseguente rispetto del principio di equità (chiaramente in tal senso, tra le altre, l'ordinanza 22 gennaio 2019, n. 1553, e la sentenza 6 maggio 2020, n. 8532). Ed è proprio in vista di un tendenziale obiettivo di parità di trattamento che altre pronunce di questa Corte – cioè la sentenza 21 aprile 2021, n. 10579, e l'ordinanza 29 settembre 2021, n. 9 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 26300 – sono intervenute censurando le tabelle elaborate dal Numero di raccolta generale 29832/2024 Tribunale di Milano in relazione alla liquidazione del danno da Data pubblicazione 19/11/2024 perdita del rapporto parentale. La sentenza n. 10579 del 2021, in particolare, ha posto in luce come la tabella milanese, non seguendo la tecnica del punto, finiva col liquidare quel danno con una somma ricompresa tra un minimo e un massimo con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro e senza modulare la liquidazione sulla base di una serie di circostanze di fatto ritenute rilevanti, risultando perciò non idonea a garantire il rispetto di una ragionevole equità e prevedibilità. L'ordinanza n. 41933 del 2021, poi, si è pronunciata proprio sul c.d. danno intermittente o danno da premorienza, con un orientamento che l'odierna pronuncia intende integralmente confermare. 1.5. Si è detto in quest'ultima decisione che la tabella milanese del 2018 muove da due premesse, espressamente indicate nella relazione che l'accompagna. La prima è che «un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie», trattandosi di un criterio utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare. Ciò significa, in termini più semplici, che se una persona muore, come nel caso oggi in esame, circa sette anni dopo il sinistro, non ha alcuna importanza che ella avesse trenta, quaranta o sessant'anni nel momento in cui il sinistro si verificò, perché i sette anni di vita residua sono risarciti allo stesso modo, a tutte le età. Si potrebbe discutere dell'accettabilità e della correttezza di questa impostazione, ma non è il caso di attardarvisi, per le ragioni che si vanno ad illustrare. La seconda premessa dalla quale muove la tabella è quella che «il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è 10 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi Data pubblicazione 19/11/2024 decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi». Questa premessa non può essere condivisa, in quanto in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale. Sul piano logico, la contraddizione è evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un danno possa «decrescere» nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, «permanente». Il danno biologico è definito dalla legge come permanente sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo (v. in tal senso le sentenze 7 marzo 2003, n. 3414, e 19 dicembre 2014, n. 26897, nelle quali si è detto che il danno biologico da invalidità permanente è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità, con relativa stabilizzazione dei postumi). Sul piano giuridico, l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo non appare corretta. Tale pregiudizio consiste infatti in una forzata rinuncia ad una o più attività quotidiane (così, tra le altre, la nota ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513); il danno biologico permanente è, dunque, una rinuncia permanente. Rispetto ad essa, il decorso del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza causata da quella rinuncia, ma non consente comunque di recuperare le abilità perdute. Sul piano della medicina legale, infine, la suindicata affermazione è scorretta, proprio perché «permanenti» sono definiti in medicina legale quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo. La seconda premessa dalla quale prende avvio la tabella milanese qui in esame, dunque, finisce con l'applicare al danno biologico, che è lesione permanente e irreversibile del diritto alla 11 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 salute, un presupposto non dimostrato, e cioè che quel danno si Data pubblicazione 19/11/2024 riduca col passare del tempo. Un simile criterio è accettabile in relazione al danno morale inteso come sofferenza giuridicamente rilevante, perché appartiene alla natura dell'essere umano la capacità di adattarsi (entro certo limiti) anche alle più gravi perdite;
per cui si può dire che il dolore diminuisce a mano a mano che l'evento dannoso si allontana nel tempo. Il danno biologico, invece, è per sua natura destinato a permanere e si calcola, col sistema del punto, proprio come invalidità permanente. Le criticità sopra evidenziate conducono a risultati iniqui sul piano della liquidazione, come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza. Le prime, com'è ovvio, sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione. Una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare (proprio perché il calcolo si fonda su di un'aspettativa di vita). La tabella sul danno da premorienza, come si è visto, prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisse, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico. Tuttavia – e questo è il punto centrale che il Collegio intende mettere in evidenza – una tabella sul danno da premorienza, per poter essere «equa» nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di 12 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di Data pubblicazione 19/11/2024 uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, sette anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento. I sette anni nei quali NI De IN è sopravvissuto col suo carico di invalidità non possono essere liquidati con una somma minore rispetto ai medesimi sette anni vissuti da un'altra persona che, viceversa, sia sopravvissuta fino al termine del giudizio e sia morta, magari, molti anni dopo. I conteggi contenuti alle pp. 29-30 dell'odierno ricorso pongono in evidenza le incongruenze della tabella milanese;
essi, infatti, benché non chiarissimi per quanto riguarda la percentuale di invalidità – in quanto si fa riferimento ad «un'invalidità compresa nel range dal 15 al 60 per cento», il che costituisce un dato affatto generico – dimostrano comunque che l'applicazione delle tabelle milanesi per il danno c.d. da premorienza determina un risarcimento inferiore a quello che spetterebbe, a parità di condizioni, ad un soggetto rimasto in vita per tutta la durata del processo. Ed infatti, anche ipotizzando una percentuale di invalidità al 45 per cento – il che non corrisponde, come già detto, ai criteri indicati da questa Corte – per un soggetto di anni 67 il dividendo sarebbe pari a euro 261.122; dividendo tale somma per 13, che è l'aspettativa di vita per una persona di 67 anni (13 anni), e moltiplicando il risultato per sette (anni di vita residua), si perviene alla somma di euro 140.604; somma ben maggiore di quella assunta dalla Corte d'appello nella liquidazione del danno (euro 105.998). 13 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Ritiene la Corte, pertanto, che la tabella milanese sul danno da Numero di raccolta generale 29832/2024 premorienza si dimostri non equa e, come tale, non possa Data pubblicazione 19/11/2024 costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno. 1.6. La motivazione svolta fin qui costituisce integrale conferma della citata ordinanza n. 41933 del 2021 (ribadita anche dalla successiva ordinanza 29 maggio 2024, n. 15112). È opportuno ricordare che quella pronuncia già ebbe modo di sottolineare come fosse opportuno indicare criteri diversi da quelli seguiti dalle tabelle milanesi sul danno da premorienza;
tanto più che le tabelle di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 209 del 2005 – che attualmente sembrano essere in dirittura d'arrivo – non sono comunque chiamate ad occuparsi anche di questo problema. Le indicazioni che il Collegio sta per formulare costituiscono, ovviamente, soltanto un orientamento volto ad evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe l'antitesi dell'equità. Non bisogna dimenticare, infatti, che la liquidazione di cui si discute rimane – come si è detto – una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi. La Corte osserva che il principio enunciato nella citata ordinanza n. 41933 del 2021 non è stato tenuto in considerazione dall'Osservatorio costituito presso il Tribunale di Milano, come risulta dal fatto che nelle tabelle milanesi del corrente anno 2024, licenziate in data 4 giugno 2024, si riproducono, pressoché negli stessi termini, i criteri delle tabelle precedenti, ritenuti iniqui da questa Corte. Viene ribadito, infatti, il criterio dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima;
e, analogamente, si conferma che «il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi», con conseguente 14 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 conferma del criterio secondo cui il risarcimento è maggiore nei Data pubblicazione 19/11/2024 primi due anni e poi diminuisce negli anni successivi. Appare preferibile, alla luce di quanto si è detto, il criterio seguito dalle tabelle del Tribunale di Roma per l'anno 2023, nella quale si stabilisce che una quota del risarcimento si matura immediatamente e l'altra in ragione proporzionale al numero di anni effettivamente vissuti. E si aggiunge che la prima quota è variabile, nel senso che cresce col progressivo aumentare della percentuale di invalidità permanente;
mentre la seconda quota, che si acquisisce nel tempo, segue il criterio di proporzionalità. Ciò detto, si deve confermare che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità. Può essere utile tener presente, a supporto della odierna decisione, che questa Corte ha già enunciato, nella sentenza 30 giugno 2015, n. 13331, non massimata su questo punto dal competente Ufficio, la necessità di fare riferimento al criterio della proporzionalità («il risarcimento che si sarebbe liquidato a persona vivente sta al numero di anni che questi aveva ancora da vivere secondo le statistiche di mortalità, come il risarcimento da liquidare 15 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 a persona già defunta sta al numero di anni da questa Data pubblicazione 19/11/2024 effettivamente vissuti tra l'infortunio e la morte»). È appena il caso di sottolineare, infine, che il criterio risarcitorio del danno permanente con liquidazione sotto forma di rendita vitalizia (art. 2057 cod. civ.) può essere un sistema assai utile per evitare le discriminazioni di cui si è discusso in questa sede (v. in argomento la sentenza 25 ottobre 2022, n. 31574). 2. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato alla medesima Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi al seguente principio di diritto (già enunciato dall'ordinanza n. 41933 del 2021): «Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti». Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione. 16 di 17 Numero registro generale 12490/2022 Numero sezionale 3315/2024 Numero di raccolta generale 29832/2024 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Data pubblicazione 19/11/2024 Sezione Civile, l'11 ottobre 2024. Il Presidente MO IN 17 di 17