Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'MB ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 200 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente tra:
, nella qualità di procuratore generale alle liti del proprio genitore Parte_1
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Persona_1 C.F._1
Giovanni Nicola Procaccini ed elettivamente do.to presso lo studio di Cautano, via Trento, 16
Attore
CONTRO
(CF , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._2
Francesca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Benevento, Viale A. Mellusi, 59
Convenuto
Avente ad oggetto: Azione di accertamento – manutenzione.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: accoglimento della domanda introduttiva con vittoria di spese e competenze di lite.
Per il convenuto: rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13 gennaio 2023, , quale procuratore Parte_1
speciale del genitore , ha convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, Persona_1
premettendo di aver in precedenza proposto un procedimento per ATP al fine di Controparte_1
far verificare lo stato dei luoghi presentato da due fondi finitimi di proprietà di esse parti, regolarmente espletato a ministero del nominato CTU, Ing. . Persona_2
Ritenendo che tale CTU avesse evidenziato una serie di illegimità poste in essere dal e CP_1 constatata l'inutilità dei tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia, ivi compreso il procedimento di mediazione, l'attore chiedeva al Tribunale l'emissione di sentenza accertativa di tali illeciti e di condanna del predetto convenuto alla riduzione allo stato pristino dei luoghi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente provvedeva alla costituzione in giudizio il quale contestava l'assoluta infondatezza in fatto e diritto delle Controparte_1
avverse pretese e ne invocava il rigetto.
Il GI assegnava alle parti i termini ex art. 183 VI comma cpc, allo spirare dei quali, ritenendo ultroneo l'espletamento di attività istruttoria, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni ed in quella sede riservava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda attorea, così come formulata, appare in magna pars inammissibile e per la parte restante infondata per i seguenti
MOTIVI
La norma di riferimento in materia di tutela avverso l'attività edificatoria dei terzi è l'art. 872 c.c. che, al primo comma, espone che la violazione delle norme di edilizia e di ornato pubblico (art. 871
c.c.) sono sanzionate secondo le leggi speciali, con riferimento quindi all'ordinamento amministrativo. Il privato leso, di talchè, potrà far valere i propri interessi legittimi esercitando l'azione di annullamento, l'azione risarcitoria o altra tutela innanzi al Giudice amministrativo.
Il comma 2 del medesimo art. 872 c.c. riporta che le violazioni della disciplina urbanistico-edilizia possono anche trovare tutela innanzi al Giudice Ordinario, con l'attivazione in giudizio di un diritto soggettivo. Le azioni civilistiche espressamente citate dall'art. 872, co. 2 c.c. sono due, ovvero: 3
L'azione di riduzione in pristino, esperibile qualora risultino violate le norme della Sezione VI (Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi) del Capo
I (Disposizioni generali) del Titolo II (Della proprietà) del Libro III (Della proprietà) del Codice civile, o norme ivi richiamate. A questa si potrà comunque aggiungere l'azione di risarcimento del danno per equivalente ex art. 2043 c.c.; nonché l'azione aquiliana in caso di violazione di ogni altra norma. In linea generale, la tutela della rimessione in pristino è azionabile solamente per le norme in materia di distanza tra costruzioni, mentre non rilevano altri profili di illegittimità secondo il diritto amministrativo, quali ad esempio l'abusività della costruzione, l'insediamento in zona non consentita ecc (Ord. Cass., Sez. II, 04/02/2021, n. 2637)
Ciò premesso, l'art. 873 c.c. (Distanze nelle costruzioni) richiede che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, mantengano la distanza di almeno tre metri, ovvero la maggior distanza prevista dai regolamenti locali. Le norme sulle distanze nelle costruzioni di cui trattasi sono in primo luogo quelle prescritte come spazio tra le medesime, ma la giurisprudenza ha precisato che vi rientrano anche quelle sul distacco dal confine, nonché quelle in rapporto con l'altezza delle costruzioni, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio. Non rientrano in questo novero le norme che hanno come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, ovvero disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessun rapporto con le distanze intercorrenti tra gli stessi: in tali casi, si potrà esperire la (mera) azione aquiliana. Le violazioni inerenti le distanze danno diritto anche a una tutela risarcitoria, in cui il danno alla proprietà si presume, salva la dimostrazione contraria da parte del presunto danneggiante che per le peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il pregiudizio debba essere escluso.
Da tale premessa discende che della pletora di domande avanzate da parte attrice, il Tribunale può scrutinare esclusivamente quelle inerenti la violazione di distanze e quelle relative all'immissione di sostanze inquinanti, lesive della salubrità della proprietà attorea, non essendo state formulate e documentate domande di natura risarcitoria.
Orbene il CTU, in sede di ATP, il cui operato appare coerente sotto il profilo del rigore tecnico ed esaustivo in ordine ad ogni questione sottopostagli, in relazione agli interventi operati dal CP_1 all'interno del vallone interposto tra i fondi limitrofi così conclude “il convenuto ha fattivamente realizzato le opere di contenimento attenendosi strettamente a quanto riportato sulla documentazione progettuale assentita dalle autorità competenti e frutto di un meticoloso calcolo tecnico;
• la realizzazione delle opere è da considerarsi alla regola dell'arte; • le opere rispecchiano quanto rappresentato sui grafici della Scrittura Privata di Transazione del 23 Ottobre 2019; • durante 4
l'esecuzione delle opere di contenimento, sono state rispettate ampiamente le distanze dal centro dell'alveo, così come anche individuate nel rilievo topografico allegato alla Scrittura Privata di
Transazione del 2019”
In relazione allo scarico di acque nel vallone il CTU riferisce “ Dai risultati delle analisi di laboratorio si rileva che il terreno presenta una concentrazione di idrocarburi pesanti che rientra nella soglia minima prevista dalla legge, pertanto non si può parlare della presenza di forme di inquinamento…Dalle indagini esperite lo scrivente ritiene che al momento non è possibile rilevare danni tangibili arrecati al fondo del derivanti da forme di inquinamento direttamente Parte_1 assimilabili agli scoli installati nel vallone dal ” CP_1
Per ciò che riguarda gli immobili realizzati dal convenuto in riferimento a quello ad uso abitativo afferma il CTU “ Le distanze dell'immobile dal confine (asse dell'alveo del vallone) sono regolari.”
In relazione al fabbricato adibito a deposito agricolo “Lo scrivente tuttavia chiarisce che le distanze misurate sono relative alla situazione attuale, pertanto è possibile che all'epoca della costruzione del fabbricato, la posizione dell'alveo era differente e probabilmente più prossima a quella individuata sulle mappe catastali (come riportate nel progetto originale). In merito alla problematica legata alle distanze dal confine, si ritiene che per quanto queste siano conformi alle norme urbanistiche, data la incombente presenza del vallone, esse sono sicuramente troppo ridotte, determinando così una condizione poco prudente, pertanto lo scrivente rimette ogni definitiva conclusione all'Autorità Giudiziaria.”
“Dalle indagini effettuate si può concludere dicendo che l'immobile per uso agricolo anche se ancora non definitivamente ultimato, può essere valutato regolare al livello urbanistico. Le distanze dell'immobile dal confine secondo lo scrivente, anche se coerenti con quelle normalmente indicate nelle norme urbanistiche, in funzione delle dimensioni del vallone e dell'assenza di sistemi di protezione delle sponde, sono troppo limitate, determinando una situazione di pericolo. All'uopo si consiglia di realizzare delle opere di ritenuta e di protezione del tratto della sponda del vallone (non raggiunto con i gabbioni e prossimo all'immobile), al fine di evitare l'innesco di pericolosi fenomeni erosivi e franamenti della sponda”
In buona sostanza, da tali osservazioni si ricava che la distanza di entrambi gli immobili realizzati dal sono da ritenersi conformi alle previsioni normative in tema di distanze legali. CP_1
In conclusione, l'indagine tecnica, peraltro approfondita, eseguita dal CTU Ing. non ha Per_2
accertato né violazione di distanze legali operata dal né la presenza in loco di CP_1 5
danneggiamenti alla proprietà dell'attore, che, come detto in premessa, sono gli unici temi sui quali il è legittimato a dibattere. Parte_1
Discende da tali rilievi il rigetto di ogni domanda attorea;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta ogni domanda avanzata da nei confronti di Persona_1 Controparte_1
- Condanna il predetto attore alla refusione in favore del delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 1.600,00 per competenze della fase di ATP ed € 4.200,00 per competenze del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e Contributo CNF se dovuti.
Benevento li 28 febbraio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'MB