Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 14331/2022
RE BLICA ITALIA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14331 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Parte 1
atti, dall' avv. MARZATICO STEFANO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato,
-RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Majorana n.10,
-RESISTENTE CONTUMACE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente, con figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente.
e null'altro prevedeva.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva la resistente sebbene regolarmene avvisata.
All'udienza del 04.03.2025 il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A questo punto la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero stante l'assenza di figli minori concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della resistente, non costituita in giudizio sebbene regolarmente citata.
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 CC. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Sulla domanda di addebito della separazione
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dal ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno о рій comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri "sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza" (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
L'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Pertanto la prova rilevante ed ammissibile è solo quella diretta a dimostrare un comportamento potenzialmente legittimante l'addebito in quanto - lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza oltre che
-
contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c, si riveli anche cosciente,
volontario nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale si addebita la condotta in violazione dell'art 143cc
Applicando i principi esposti al caso in esame ritiene il Collegio che il ricorrente, non avendo depositato memorie istruttorie ed insistito per l'ammissione prove, bensì chiesto il rinvio per decisione, non abbia fornito prova adeguata dei comportamenti dedotti a carico dell'altro coniuge trasgressivi dei doveri coniugali con conseguente rigetto della domanda di addebito.
Per quanto concerne il mantenimento dei figli maggiorenni della coppia, Per_1 nato il 12.12.1991 e Per_2 nato il [...], il Collegio prende atto dell'assenza di domanda di mantenimento degli stessi stante la contumacia della resistente.
Tenuto conto della natura del giudizio e della contumacia della resistente, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi;
•
rigetta la domanda di addebito della separazione;
•
• Dichiara non ripetibili le spese di lite;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.13, parte I s, sez. XX, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1991).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino