Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2022, n. 32906
CASS
Ordinanza 8 novembre 2022

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In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2022, n. 32906
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32906
    Data del deposito : 8 novembre 2022

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