CASS
Ordinanza 8 novembre 2022
Ordinanza 8 novembre 2022
Massime • 1
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/11/2022, n. 32906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32906 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2022 |
Testo completo
<PAn>ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15366/2021 R.G. proposto da: REGIONE ABRUZZO, elettivamente domiciliato in MA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL GREEN POWER SPA Civile Ord. Sez. U Num. 32906 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 08/11/2022 2 di 4 -intimato- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. DELLE ACQUE IC MA n. 79/2021 depositata il 29/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti di causa e ragioni della decisione EL RE PO PA proponeva innanzi al Trap presso la Corte di appello del Lazio domanda d restituzione di canoni per derivazioni di acque pari ad euro 1.665.853,20 pretesi dalla Regione Abruzzo. Il giudice adito accoglieva la domanda con sentenza riformata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche che, decidendo l’appello della Regione Abruzzo respingeva integralmente la domanda di restituzione dell’EL. All’esito del proposto ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del TSAP da parte di EL RE PO queste Sezioni Unite, con sentenza n.2504/2020, respingevano i primi due motivi di ricorso con riguardo alla maggiorazione prevista dal c.2 dell’art.1 della l.reg.Abruzzo n.38/2013 ed accoglievano il terzo, rinviando per il prosieguo la causa al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. Il TSAP, con sentenza n.79/2021, pubblicata il 29 aprile 2021, definendo in sede di rinvio il giudizio proposto da EL RE accoglieva l’appello, nei limiti di cui in motivazione e, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava la Regione Abruzzo alla restituzione, in favore dell’EL Produzione PA della somma di euro 529.175,29 a titolo di canoni per derivazione acque indebitamente pretesi dalla Regione in forza della l.reg.Abruzzo n.328 del 2013, oltre interesse legali. Condannava, poi, la Regione Abruzzo al pagamento delle spese di lite, liquidandole per il primo grado di giudizio, per quello di appello e di legittimità nonché per quello di rinvio, in relazione alla domanda accolta. La Regione Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione
contro
EL RE PO PA impugnando la sentenza del TSAP indicata in epigrafe, affidato ad un unico motivo. EL RE PO PA non si è costituita. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 13 settembre 2022. Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione dell’art.96 c.p.c. Il Tsap, decidendo in sede di rinvio ed accogliendo solo parzialmente la domanda originariamente proposta da EL RE PO PA, avrebbe errato nel liquidare le spese processuali dell’intero giudizio, ponendo integralmente a carico di essa Regione, senza considerare né l’esito del giudizio definito da questa Corte di cassazione che aveva accolto il primo ed il secondo 3 di 4 motivo di ricorso né il successivo giudizio di rinvio, nel quale la domanda originaria era stata accolta solo parzialmente e per una percentuale addirittura inferiore a quella pretesa. Ragion per cui era stata la stessa Regione a risultare vincitrice. Per tal motivo, secondo la ricorrente, era stato violato il principio espresso da questa Corte a tenore del quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi al principio della soccombenza considerando l’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. Il ricorso è infondato. Ed invero, il Tsap, nel liquidare le spese dell’intero giudizio e delle sue fasi, comprensive di quelle relativa al giudizio di legittimità definito con la sentenza n.2054/2020 che rinviò allo stesso Tribunale superiore per l’ulteriore corso, si è scrupolosamente attenuto ai principi espressi in motivazione da cfr.Cass.n.15506/2018- che richiama Cass. n. 20289/2015 e Cass. n. 2634/2007 - a cui tenore in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. Il ricorso andrebbe perciò rigettato. Peraltro, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte -cfr.Cass.n.26918/2018-. Inoltre, secondo Cass., n. 22381/2009 nel caso di unica domanda articolata in più capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al petitum, l’art.92 c.p.c. consente al giudice di giungere alla compensazione delle spese anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. Diversamente, la possibilità che il giudice sussuma nei «giusti motivi» giustificativi della compensazione delle spese il caso 4 di 4 dell’accoglimento parziale della domanda pur senza ricorrere alla nozione di soccombenza reciproca è stata considerata da Cass., n. 2653/1994 e più di recente da Cass., n. 22381/2009, secondo la quale è possibile configurare la compensazione disposta dal giudice di merito in caso di accoglimento parziale come espressione del potere di compensazione per giusti motivi, senza che questa Corte possa valutare la legittimità del ricorso alla compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull’impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vincitore della lite-cfr., ex plurimis, Cass.n.17291/2021-. Orbene, nel caso di specie il Tribunale superiore delle acque, nel provvedere alla liquidazione delle spese processuali, ha fatto applicazione del principio della soccombenza quanto all’accoglimento parziale della domanda che lo stesso ha riconosciuto in misura inferiore rispetto all’originaria pretesa di rimborso azionata da EL RE PO proprio considerando l’esito globale del giudizio, che aveva avuto sorti diverse nelle fasi pregresse e senza ritenere di dovere compensare parzialmente le spese processuali in relazione all’accoglimento limitato della domanda. Nel far ciò il TSAP non ha dunque dato luogo alla violazione di legge prospettata. Nulla sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite </PAn>
contro
EL RE PO PA impugnando la sentenza del TSAP indicata in epigrafe, affidato ad un unico motivo. EL RE PO PA non si è costituita. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 13 settembre 2022. Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione dell’art.96 c.p.c. Il Tsap, decidendo in sede di rinvio ed accogliendo solo parzialmente la domanda originariamente proposta da EL RE PO PA, avrebbe errato nel liquidare le spese processuali dell’intero giudizio, ponendo integralmente a carico di essa Regione, senza considerare né l’esito del giudizio definito da questa Corte di cassazione che aveva accolto il primo ed il secondo 3 di 4 motivo di ricorso né il successivo giudizio di rinvio, nel quale la domanda originaria era stata accolta solo parzialmente e per una percentuale addirittura inferiore a quella pretesa. Ragion per cui era stata la stessa Regione a risultare vincitrice. Per tal motivo, secondo la ricorrente, era stato violato il principio espresso da questa Corte a tenore del quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi al principio della soccombenza considerando l’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato. Il ricorso è infondato. Ed invero, il Tsap, nel liquidare le spese dell’intero giudizio e delle sue fasi, comprensive di quelle relativa al giudizio di legittimità definito con la sentenza n.2054/2020 che rinviò allo stesso Tribunale superiore per l’ulteriore corso, si è scrupolosamente attenuto ai principi espressi in motivazione da cfr.Cass.n.15506/2018- che richiama Cass. n. 20289/2015 e Cass. n. 2634/2007 - a cui tenore in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte. Il ricorso andrebbe perciò rigettato. Peraltro, giova ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte -cfr.Cass.n.26918/2018-. Inoltre, secondo Cass., n. 22381/2009 nel caso di unica domanda articolata in più capi dei quali alcuni vengano rigettati o di domanda unica accolta in misura inferiore al petitum, l’art.92 c.p.c. consente al giudice di giungere alla compensazione delle spese anche in caso di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta ravvisando in tale posizione la soccombenza parziale di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. Diversamente, la possibilità che il giudice sussuma nei «giusti motivi» giustificativi della compensazione delle spese il caso 4 di 4 dell’accoglimento parziale della domanda pur senza ricorrere alla nozione di soccombenza reciproca è stata considerata da Cass., n. 2653/1994 e più di recente da Cass., n. 22381/2009, secondo la quale è possibile configurare la compensazione disposta dal giudice di merito in caso di accoglimento parziale come espressione del potere di compensazione per giusti motivi, senza che questa Corte possa valutare la legittimità del ricorso alla compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull’impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vincitore della lite-cfr., ex plurimis, Cass.n.17291/2021-. Orbene, nel caso di specie il Tribunale superiore delle acque, nel provvedere alla liquidazione delle spese processuali, ha fatto applicazione del principio della soccombenza quanto all’accoglimento parziale della domanda che lo stesso ha riconosciuto in misura inferiore rispetto all’originaria pretesa di rimborso azionata da EL RE PO proprio considerando l’esito globale del giudizio, che aveva avuto sorti diverse nelle fasi pregresse e senza ritenere di dovere compensare parzialmente le spese processuali in relazione all’accoglimento limitato della domanda. Nel far ciò il TSAP non ha dunque dato luogo alla violazione di legge prospettata. Nulla sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite </PAn>