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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7013 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5976 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 18 novembre 2025 e vertente tra
TRA
codice fiscale e codice Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fiscale , quali eredi – con beneficio di inventario - giusta successione CodiceFiscale_2 testamentaria di (codice fiscale , e deceduto in Roma Persona_1 CodiceFiscale_3 il 1° settembre 2020) , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti CLARIZIA PAOLO, MASONI GIUSEPPE MATTEO e CLARIZIA ANGELO;
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
E rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Nonché 1) C.F. ) In qualità di erede con beneficio Controparte_2 CodiceFiscale_4 di inventario di , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Sulli Persona_1 Renata e Iannotta Pasquale;
2) ( C.F. ) e C.F. Parte_3 CodiceFiscale_5 Parte_4 [...]
) nella qualità di esecutori testamentari di C.F._6 Persona_1 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avvocati Valerio Pescatore e Fabio Massimo Scaramuzzino;
3) ( C.F. ) in persona del tutore CP_3 CodiceFiscale_7 CP_4
In qualità di erede con beneficio di inventario di contumace
[...] Persona_1
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Persona_1 [...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via istruttoria disporre consulenza tecnica di ufficio;
nel merito: - accertare e dichiarare che, come documentato in atti, alla data del pagamento (1 giugno 2006) eseguito dal il Controparte_1 credito vantato dal Signor ammontava alla somma di euro 736.621.049,39 (e così per euro Per_1
167.995.026,72 in sorte capitale per le singole annualità scadute dal 1 novembre 1992 alla data del 1 giugno 2006 compreso e per euro 568.626.022,67 per interessi di mora maturati sulle singole annualità suddette al tasso stabilito dai Decreti Ministeriali di pagamento) e, quindi, per effetto del pagamento ricevuto e della relativa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. e dell'art. 1194 c.c., il Signor risultava, a quella data (1 giugno 2006), ancora creditore della somma di euro Per_1
568.626.022,67 (e così per euro 167.995.026,72 in sorte capitale per le singole annualità scadute dal
1 novembre 1992 e per euro 400.630.995,95 per i residui interessi di mora maturati alla data del 1 giugno 2006 in virtù dell'imputazione di pagamento conseguito con pari valuta); - condannare il in persona del , al pagamento della Controparte_1 Controparte_5 somma di euro 568.626.022,67, ovvero della diversa somma (maggiore o minore) che codesto Ill.mo
Tribunale adito dovesse accertare come dovuta;
oltre interessi di mora al tasso risultante dai Decreti Ministeriali di pagamento (ovvero al diverso tasso accertato in corso di causa) maturati e maturandi a far data dal 2.6.2006 (incluso) fino alla data dell'effettivo soddisfo, da calcolarsi su ciascuno dei singoli importi risultanti dalla colonna L di cui alla tabella depositata sub doc. 23 (ovvero sui diversi importi determinati in corso di causa) e con gli stessi criteri di calcolo applicati al piano di ammortamento ministeriale, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio. Il tutto oltre gli interessi di cui all'art. 1283 c.c. a far data dalla notificazione della domanda di arbitrato in data 21.12.2010 (e sugli interessi scaduti nel semestre antecedente) ovvero a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia e oltre all'ulteriore risarcimento derivante dalla mancata tempestiva disponibilità degli importi da pagarsi dal . Con vittoria di spese, competenze ed onorari». CP_1
Il Sig. in via preliminare, evidenziava di proporre il presente giudizio nella qualità Persona_1 di assegnatario dell'intero patrimonio sociale della AD IO Ancona società in accomandita semplice di in liquidazione (già AD IO Persona_1 CP_6 sostituitasi alla AD IO S.r.l.), già NC dei lavori per la realizzazione del piano di ricostruzione post-bellica del di Ancona di cui alla l. 27 ottobre 1951, n 1402. CP_7
Nel merito, a fondamento della svolta domanda, il Sig. rappresentava che: la Persona_1
AD IO Ancona S.r.l. (già AD IO S.r.l. e da ultimo AD IO Ancona S.a.s. di diveniva concessionaria unica dello Stato in relazione ai lavori Persona_1 per la realizzazione del piano di ricostruzione post-bellica del Comune di Ancona di cui alla l. 27 ottobre 1951, n. 1402; nello specifico, sulla base delle disposizioni al tempo vigenti e di una serie di decreti di affidamento emanati dal competente Ministero dei Lavori Pubblici (ora
[...]
), la società dante causa del era stata affidataria, nonché Controparte_1 Per_1 appunto concessionaria unica: a) del 7° Lotto Piano di Ricostruzione, in virtù del Provvedimento 28.05.1973 n. 1888 accettato il 30.05.1973, e in virtù del D.M. 25.11.1977 n. 5817, del D.M.
26.06.1980 n. 1319 e del Disciplinare 24.11.1977 n. 5581; b) del 7° Lotto Piano di Completamento, in virtù del D.M. 06.03.1985 n. 291, del D.M. 04.04.1985 n. 434 e del Disciplinare 20.02.1985 n. 260; i lavori erano stati concessi all'impresa del Sig. ai sensi dell'art. 16 della l. Persona_1
27 ottobre 1951, n. 1402, con previsione di pagamento della spesa secondo il sistema delle annualità; pertanto, in conformità al predetto sistema di pagamento in annualità, il corrispettivo spettante all'impresa NC (per anticipazioni, stati di avanzamento lavori, compensi revisionali, indennità di espropriazione, svincoli delle ritenute di garanzia) veniva in parte anticipato, e per la parte residua veniva rateizzato in pagamenti annuali e, segnatamente, suddiviso in 30 annualità per il
7° Lotto Ricostruzione (dal 1977/1980 al 2006/2009) e in 25 annualità per il 7° Lotto Completamento (dal 1984 al 2008); pertanto, attraverso siffatta modalità dilazionata di pagamento (imposta ai privati dallo Stato nel proprio esclusivo interesse), a fronte dell'ottenimento dell'altrui prestazione, il si era garantito la possibilità di pagare parte del corrispettivo dovuto per i lavori in un ampio CP_1 arco temporale in cambio di un onere – avente funzione compensativa e remuneratoria della anticipazione finanziaria operata dall'impresa – calcolato su base annuale a un tasso fisso (di volta in volta indicato nei Decreti di liquidazione) ben inferiore rispetto a quello riconosciuto dallo Stato all'atto dell'emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro;
per i lavori eseguiti tra il 22 dicembre 1977 e il 27 luglio 1990, il emanava validamente n. 85 Decreti di liquidazione – regolarmente CP_1 registrati dalla Ragioneria dello Stato e poi dalla Corte dei Conti – destinati, appunto, a regolare i pagamenti dovuti alla NC, altresì provvedendo ad emettere i cosiddetti Ruoli di Spesa
Fissa per la successiva corresponsione, da parte dello stesso , delle annualità differite;
i CP_1 suddetti Ruoli di spesa avevano effettivamente impegnato i necessari fondi che, quindi, erano stati appositamente stanziati nell'ambito del Bilancio dello Stato con l'indicazione (i) del tasso applicato, (ii) dell'importo della relativa rata e (iii) della data della scadenza dei singoli pagamenti, con la conseguenza che le annualità dovute alla NC per il 7° Lotto Ricostruzione e per il 7° Lotto
Completamento – per diversi anni – erano state messe automaticamente in pagamento alle singole scadenze (annuali) nel tempo maturate;
nondimeno, in pendenza del rapporto concessorio, con d.m.
7 ottobre 1992 n. 992/S, il Ministero disponeva l'annullamento in autotutela dei decreti ministeriali costituenti la concessione, sia in relazione al 7° Lotto Ricostruzione, sia in relazione al 7° Lotto
Completamento; a tale annullamento – per lungo tempo – il faceva poi seguire la CP_1 sospensione dei pagamenti, ovvero il proprio ritardo-rifiuto di disporre i pagamenti rateali man mano venuti a scadenza e dovuti;
il d.m. 7 ottobre 1992 n. 992/S veniva, poi, annullato dal Consiglio di Stato, il quale che con la sentenza n. 671 del 2 aprile 1999 ne dichiarava l'illegittimità per violazione dell'art. 7, della l. 7 agosto 1990, n. 241; tale decisione veniva, quindi, confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza n. 10643 del 2 agosto 2001, recante pure condanna dell'Amministrazione per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.; medio tempore, e cioè tra l'emanazione del d.m. 7 ottobre 1992 n. 992/S e la sentenza del Consiglio di Stato n. 671/1999, interveniva la legge di revoca, 12 agosto 1993, n. 317, il cui art. 2, rubricato «Revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso», testualmente prevedeva: «1. Le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, già affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. [...] 3. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento»; inoltre, dopo l'annullamento in via giurisdizionale del succitato d.m. 7 ottobre 1992 n. 992/S (vale a dire del ridetto decreto di annullamento delle concessioni della società AD IO Ancona) e in pendenza del giudizio di impugnazione avverso il citato provvedimento il legislatore adottava anche una norma di interpretazione autentica della legge di revoca, ossia l'art. 44 della l. n. 144/1999, a mente del quale: «il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori»; sennonché, pur dinnanzi al ripristino dell'obbligo di pagamento nei confronti della NC e nonostante la necessità di dar seguito alla definizione contabile dei rapporti imposta dalla normativa sopravvenuta, il rimaneva a lungo inerte e inadempiente, costringendo la a CP_1 CP_8 notificare in data 24 ottobre 2002 un atto di intimazione di pagamento e messa in mora, cui era poi seguita un'ulteriore intimazione del inviata in data 2 dicembre 2004; così, sia per i lavori Per_1 del 7° Lotto Ricostruzione, sia per i lavori del 7° Lotto Completamento, l'Amministrazione, senza mai eccepire alcunché, procedeva ad una definizione contabile espressamente ai sensi e per gli effetti della 12 agosto 1993, n. 317, anche sulla scorta delle risultanze delle valutazioni svolte da una
Commissione Tecnica incaricata dallo stesso della «Determinazione delle opere esistenti CP_1 eseguite dall'ex NC ai fini della definizione economica dei rapporti con la medesima società»; all'esito di tale definizione, il , con nota prot. B3/31757 del 20 ottobre 2005 e con CP_1 successiva nota prot. B3/30110 del 19 gennaio 2006, riconosceva esplicitamente, per entrambi i lotti,
l'esistenza di rilevanti crediti nei confronti della NC, senza tuttavia provvedere all'adempimento intimato;
stante la morosità e la perdurante inerzia del convenuto, in data CP_1
16 dicembre 2005 il creditore era costretto a proporre ricorso al T.A.R. del Lazio avverso Per_1 il silenzio-rifiuto del debitore;
solamente a quel punto, a ben 7 anni dalla ridetta decisione CP_1 del Consiglio di Stato, con nota prot. B3/30386 del 20 marzo 2006, il Ministero comunicava lo sblocco – recte: il ripristino – dei pagamenti rateali, riconoscendolo come atto dovuto nei seguenti termini: «il sopravvenuto giudicato amministrativo di cui sopra, alla cui esecuzione questa
Amministrazione è obbligata, impone lo sblocco dei suddetti decreti di pagamento delle annualità, già oggetto della richiamata sospensione»; correlativamente, con Decreto B3/30386/1, emanato in pari data, il debitore disponeva spontaneamente il ripristino dei pagamenti relativi alle CP_1 annualità scadute dal 01.11.1992; sicché, il giudizio amministrativo promosso dal Sig.
[...] si concludeva con la dichiarazione di cessata materia del contendere;
quindi, in data 1 Per_1 giugno 2006, con n. 4 distinti ordini di pagamento il debitore corrispondeva al Sig. Persona_1 il complessivo importo di € 167.994.870,78, senza però considerare che, in realtà, a quella data la
NC – e per essa l'odierno attore – risultava creditore della maggior somma di € 736.621.049,39, ovverosia (i) della somma di € 167.995.026,72 (imposte di bollo incluse) in sorte capitale per le singole annualità scadute dal 1 novembre 1992 alla data del 1 giugno 2006, e (ii) della somma di €. 568.626.022,67 a titolo di interessi di mora maturati sulle singole annualità suddette al tasso indicato, come per legge, nei diversi Decreti di pagamento susseguitisi;
di talché, in difetto di (proposta di) imputazione da parte del debitore e ai sensi degli artt. 1193 e 1194 cod. civ., il Signor legittimamente imputava il pagamento conseguito in conto (parziale) degli interessi di Per_1 mora maturati sulle rate scadute sino alla data di valuta del pagamento, applicando, in ossequio al disposto dell'art. 1224, comma 1, seconda parte, cod. civ., per ogni singola rata il tasso indicato nei vari DD.MM. intervenuti nel tempo e nei correlati Ruoli di che avevano autorizzato e Parte_5 confermato i pagamenti delle predette annualità; per l'effetto, con la ricezione del suddetto pagamento di € 167.994.870,78, sempre alla data del 01.06.2006, il Signor risultava ancora Persona_1 creditore (i) dei residui interessi di mora maturati al 1 giugno 2006; (ii) della intera sorte capitale;
e
(iii) degli ulteriori interessi di mora maturandi fino al soddisfo, oltre al maggior danno;
di tutto ciò, il dava tempestiva ed esauriente comunicazione al con propria nota del 27 giugno Per_1 CP_1
2006, chiedendo il pagamento del residuo dovuto a titolo di interessi e capitale;
tale imputazione del pagamento ricevuto con richiesta di saldo del residuo veniva riscontrata negativamente dal CP_1 convenuto con nota datata 11 giugno 2006 prot. n. B3/31108 sull'assunto dell'inapplicabilità dell'art. 1194 cod. civ. in caso di pagamento «coattivo» ma senza opporre alcuna diversa eccezione;
in replica alla predetta comunicazione, il Signor precisava analiticamente il credito vantato a titolo Per_1 di ritardato pagamento delle annualità dopo l'avvenuta imputazione, come per legge, dell'incasso conseguito e nuovamente provvedeva a costituire in mora il per il credito residuo a titolo CP_1 di capitale ed interessi conteggiati sino alla data del 30 luglio 2007, altresì allegando un dettagliato estratto conto.
Sulla scorta di tali premesse, il Sig. concludeva come sopra riportato. Persona_1
Si costituiva il il quale rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
«rigettare l'avversa domanda e accogliere la domanda riconvenzionale del con condanna CP_1 del sig. a pagare al la complessiva somma di Per_1 Controparte_1 euro 210.713.155 oltre interessi dai singoli pagamenti indebiti, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà all'esito della causa. Con vittoria di spese». Con ordinanza del 12 maggio 2017, il Tribunale disponeva consulenza tecnica affidata all'ing. ed al prof. i quali venivano invitati a rispondere al seguente Persona_2 Persona_3 quesito: «esaminati gli atti di causa e la documentazione ad essi allegata;
visionati, in particolare, gli atti negoziali intercorsi tra le parti;
acquisita, anche presso le sedi delle società parti in causa ovvero presso pubblici uffici, se ritenuta necessaria, ogni altra documentazione afferente la vicenda contrattuale in esame: 1) descriva il contenuto dei rapporti negoziali intercorsi tra la AD
IO Ancona s.a.s. di DO LO in liquidazione (già AD IO Ancora S.r.l.) ed il convenuto;
2) indichi i singoli pagamenti intervenuti per effetto di tali rapporti;
CP_1
3) calcoli, secondo la normativa via via vigente, gli interessi dovuti per effetto dei ritardati pagamenti;
4) provveda alla corretta imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c.; 5) verifichi, quindi, se sussista un credito a favore di parte attrice ovvero un debito della medesima in favore di parte convenuta».
All'udienza del 4 luglio 2017, quindi, i consulenti tecnici venivano invitati a tenere presente, nella risposta ai quesiti, dei rilievi formulati dalla parte convenuta in apposita nota depositata all'udienza medesima. Inoltre, sempre alla medesima udienza, veniva formulato, su istanza di parte attrice, un ulteriore quesito concernente la verifica «sulla base della sola documentazione in atti l'eventuale danno subito da parte attrice derivante alla mancata disponibilità dei flussi di cassa», con la precisazione che, per tale risposta, non risultava acquisibile documentazione non già prodotta in atti.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “1) dispone la riunione al presente fascicolo della domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1 [...] nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g.; CP_1
2) rigetta le domande proposte dal Sig. Persona_1
3) condanna il Sig. al pagamento, in favore del Persona_1 Controparte_1
della complessiva somma di €. 120.604.098,00 oltre interessi, nella misura legale: a)
[...] sulla somma di €. 92.413.048,00 dalla data del 1 giugno 2006 fino al 31 dicembre 2009; b) sulla intera somma di €. 120.604.098,00 dalla data del 1 gennaio 2010 fino all'effettivo soddisfo;
4) condanna il Sig. alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese legali Persona_1 del presente che liquida in €. 195.789,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1. I fatti che hanno originato la presente controversia.
L'odierno contenzioso prende origini dall'affidamento a trattativa privata, da parte dell'odierna parte convenuta di due concessioni alla attrice AD Controparte_1
IO Ancona s.r.l. (cui è succeduto il Sig. : a) Piano di Ricostruzione di Persona_1
Ancona - progetto generale del 06 febbraio 1975 aggiornato il 10 ottobre 1977 “7 lotto” (relativo alla costruzione dell'Asse Nord-Sud della città di Ancona), con relativa Perizia di Variante e Suppletiva del 27 aprile 1985, in virtù del provvedimento del 28 maggio 1973, n. 1888, accettato in data 30 maggio 1973 e in virtù del Decreto Ministeriale del 25 novembre 1977, n. 5817, del decreto ministeriale del 26 giugno 1980, n. 1319 e del Disciplinare del 24 novembre 1977, n. 5581; b) Piano di Ricostruzione di Ancona - progetto di “completamento dei lavori del 7° lotto” del 15 maggio 1980 aggiornato il 26 novembre 1980, con relativa Perizia di Variante e Suppletiva del 21 gennaio 1987, in virtù del Decreto Ministeriale del 6 marzo 1985, n. 291, del Decreto Ministeriale del 4 aprile 1985, n. 434 e del Disciplinare del 20 febbraio 1985, n. 260.
Entrambe le Concessioni (relative alla ricostruzione post-bellica) furono affidate in base alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. L'articolo
16 della richiamata legge stabiliva che il Ministero dei lavori pubblici aveva facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione. Il secondo comma del medesimo articolo prevedeva che l'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori non poteva essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto. A fronte delle suddette concessioni e dell'esecuzione dei corrispondenti lavori, il , dal 22 CP_1 dicembre 1977 al 27 luglio 1990, ha emesso n. 85 Decreti di pagamento in favore della a Per_1 titolo di: anticipazioni;
certificati di pagamento su S.A.L.; svincolo ritenute a garanzia;
revisione prezzi;
rimborso per espropri.
Detti Decreti prevedevano la rateizzazione pluriennale (rateizzazione in 30 anni per i lavori del 7° Lotto, e 25 anni per i lavori del 7° Lotto completamento) delle somme liquidate in favore della così come derivanti dalla contabilità dei lavori in corso di esecuzione. Per_1
Dal momento della loro emissione, e fino al 1992, il ha regolarmente pagato le rate di cui CP_1 ai n. 85 Decreti di cui sopra. Quando i lavori relativi alle due concessioni erano giunti ad una fase molto avanzata (n. 42 S.A.L. emessi per il 7° Lotto, e n. 18 S.A.L. emessi per il 7° Lotto Completamento), in data 3 luglio 1991, la Commissione della Comunità Europea richiedeva al Ministero chiarimenti e informazioni sui costi dei lavori previsti in ciascun decreto di concessione e sull'affidamento delle opere a trattativa privata.
Con comunicazione del 6 maggio 1992, la Commissione Europea intraprendeva una procedura di infrazione per violazione della direttiva n. 305 del 1971 e della successiva n. 440 del 1989, per la mancata applicazione delle disposizioni comunitarie sulle modalità e criteri per l'affidamento dei lavori.
In particolare, ad avviso della Commissione (che richiamava la sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità del 10 marzo 1987, in causa C- 199/85), nella fattispecie si configurava un appalto di lavori pubblici, che non muta natura anche se «all'aggiudicatario vengono affidate altre attività».
L'infrazione era stata perpetrata dall'interpretazione e dalla applicazione di norme come quella in esame, che «prevedono il ricorso sistematico alla trattativa privata anche nei casi di assenza di urgenza imperiosa». Con decreto ministeriale del 7 ottobre 1992, n. 992/S, il Ministro dei Lavori Pubblici disponeva l'annullamento di tutti di decreti ministeriali emessi favore della (impugnato dalla Per_1
e poi annullato con decisione n. 671/1999 dal Consiglio di Stato). Per_1
Dal 1 novembre 1992, il sospendeva, dunque, (fino al 1 giugno 2006) i pagamenti di tutte CP_1 le rate facenti riferimento ai n. 85 Decreti sopra riferiti. Veniva, quindi, emanata la l. 12 agosto 1993, n. 317 sulle «norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica», nella quale, all'art. 1, veniva previsto che «i piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge». Il successivo art. 2 («Revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso») disponeva poi che
«le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, già affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992. I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il Ministro dei lavori pubblici accerta il numero e l'entità degli affidamenti in corso di realizzazione, anche se sia intervenuta sospensione dei lavori, o già realizzati, nel caso di annullamento dell'atto di concessione, e determina il complessivo fabbisogno finanziario necessario per la loro definizione economica. Per la definizione economica dei rapporti di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui al regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile».
Alla legge appena richiamata faceva seguito una norma di interpretazione autentica (l. 17 maggio 1999 n. 14, art. 44) secondo la quale «il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori».
In data 4 giugno 2003, veniva poi redatto lo Stato Finale dei Lavori per la Concessione del 7° Lotto (per la costruzione della strada nord-sud collegante il centro urbano con il nuovo quartiere in corso di realizzazione destinato ai terremotati e con la S.S.16 AD) e, in data 9 giugno 2004, lo Stato
Finale dei Lavori per la Concessione del 7° Lotto Completamento (sempre per la realizzazione dell'asse nord-sud).
In data 1 giugno 2006 il , con quattro ordini di pagamento, procedeva a corrispondere alla CP_1 il pagamento delle somme dovute in base al piano rateale delle concessioni, procedendo al Per_1 pagamento di un importo complessivo di € 167.995.026,27. Detto pagamento veniva tuttavia imputato dal a titolo di interessi di mora in applicazione Per_1 dell'art. 1194 c.c. Nei mesi successivi, e fino al dicembre del 2009, il effettuava ulteriori versamenti in favore CP_1 della sempre in relazione alle rate di cui ai Decreti suddetti, per un totale di € Per_1
28.191.049,79. 2. Delimitazione del thema decidendum.
Così ricostruita, nei suoi termini essenziali, la vicenda in esame, il Sig. quale Persona_1 successore universale della AD IO Ancona, ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire condannare il al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €. 568.626.022,67, di cui €. 167.995.026,72 in sorte capitale per le singole annualità scadute dal 1 novembre 1992 ed €. 400.630.995,95 per i residui interessi di mora maturati alla data del 1 giugno 2006 in virtù dell'imputazione di pagamento conseguito con pari valuta. Parte attrice muove dalla considerazione che la AD IO Ancona era concessionaria dei lavori per la realizzazione del piano di ricostruzione post-bellica del Comune di Ancona di cui alla l. 27 ottobre 1951, n 1402, la quale prevedeva il pagamento del corrispettivo in rate annuali e che, per i lavori eseguiti tra il 22 dicembre 1977 ed il 27 luglio 1990, il Ministero aveva emesso n. 85 decreti di pagamento volti a regolare i pagamenti dovuti al Concessionario. In pendenza del rapporto concessorio, peraltro, con il d.m. 7 ottobre 1992, n. 992/S, il Ministero disponeva l'annullamento dei decreti ministeriali costituenti la concessione (sia in relazione al 7° Lotto Ricostruzione, sia al 7°
Lotto Completamento) e sospendeva i pagamenti rateali in favore di Per_1
Il d.m. 7 ottobre 1992, n. 992/S veniva, tuttavia, annullato dal Consiglio di Stato con decisione 2 aprile 1999, n. 671, poi confermata dalla decisione della Corte di cassazione (ord. 2 agosto 2001, n.
10643). Nonostante l'intervenuto annullamento del decreto ministeriale menzionato, solo in data 1 giugno 2006, il provvedeva al pagamento della somma di €. 167.994.870,78. CP_1
Tuttavia, secondo la prospettazione attore, tale somma andrebbe imputata prima agli interessi maturati e poi al capitale, con la conseguenza che residuerebbe il credito oggi reclamato con il presente giudizio. In particolare, sempre secondo quanto dedotto dalla difesa del Sig. producendo Persona_1 la sentenza di annullamento di provvedimenti amministrativi un effetto caducatorio o, comunque, demolitorio degli atti impugnati che vengono così rimossi con effetto ex tunc dal panorama giuridico, per effetto dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del d.m. 7 ottobre 1992, n. 992/S, doveva ritornarsi alla situazione quo ante, nella quale appunto, avevano perfetta vigenza i decreti ministeriali relativi alla concessione del Piano di ricostruzione di Ancona, ivi inclusi quelli che disponevano il pagamento della annualità. Infine, in ragione della circostanza che il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie attribuisce al creditore il diritto ad ottenere il pagamento degli interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito ed essendo tale tasso esattamente convenuto dalle parti nella misura dettata nei singoli decreti ministeriali di pagamento, devono essere riconosciuti al Sig. gli interessi di mora maturati e maturandi al tasso convenuto tra le parti, Persona_1 applicando i medesimi criteri di calcolo del piano di ammortamento a rata costante. Infine, nel corso del giudizio ed a seguito delle difese svolte dal convenuto, il Sig. CP_1 [...] ha evidenziato, da un lato, la correttezza dell'affidamento dei lavori e, dall'altro, la Per_1 irrilevanza, ai fini dell'eventuale accertamento del credito vantato dall'attore, della legge di revoca degli affidamenti (l. 12 agosto 1993, n. 317). Per parte sua il ha formulato preliminarmente istanza di CP_1 Controparte_1 sospensione del giudizio in ragione della pregiudizialità tra la domanda proposta dal nel Per_1 presente procedimento e quella azionata dinanzi ad arbitri e conclusasi con lodo del 20 marzo 2012, all'esame della Corte d'appello di Roma a seguito di sentenza di cassazione con rinvio n. 24952/2015 della Corte di Cassazione, giudizio di recente definito dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 5143/2019 dichiarativa della nullità dei lodi ed integralmente reiettiva della domanda risarcitoria proposta dal sig. Inoltre, il ha dedotto la radicale infondatezza della pretesa del Per_1 CP_1 poiché la stessa si basa sull'erroneo presupposto della vigenza del sistema concessorio e Per_1 degli ivi previsti pagamenti rateali trentennali ed evidenziava che applicare il tasso di interesse oggetto dei decreti ministeriali avrebbe infatti significato presupporre una reviviscenza dei decreti predetti, di cui era stata invece disposta la perdita di efficacia dalla l. 12 agosto 1993, n. 317, autenticamente interpretata ad opera dell'art. 44 della legge 144/1999. In via subordinata, il CP_1 ha rilevato che, anche a prescindere dall'annullamento del sistema concessorio e dall'applicazione della liquidazione disposta con la l. 12 agosto 1993, n. 317, sarebbe stata comunque del tutto erronea la determinazione degli interessi di mora al tasso utilizzato per gli interessi sulle concessioni. Il tasso di interesse infatti, anche qualora risultassero dovute somme liquide ed esigibili, era quello legale, in quanto gli interessi previsti dal sistema concessorio non erano di tipo moratorio, ma corrispettivo nel contesto del piano di finanziamento ivi previsto. Il Ministero ha evidenziato, inoltre, che il criterio di calcolo adottato dal è in ogni caso erroneo in quanto in contrasto con il divieto di Per_1 anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.: applicando gli interessi sull'intera rata, che a sua volta è composta da capitale e interessi, si sarebbero infatti applicati interessi su interessi in spregio al divieto normativo. In via ulteriormente subordinata, il ha dedotto la non imputabilità agli interessi CP_1 ex art. 1194 c.c. della somma corrisposta al il 1 giugno 2006, allorquando il , con Per_1 CP_1 quattro ordini di pagamento, aveva trasferito (erroneamente) al sig. la somma di €. Per_1
167.995.026,72. Ciò posto, il ha domandato, in via riconvenzionale, la ripetizione dell'indebito oggettivo CP_1 ex art. 2033 c.c. per aver erroneamente corrisposto al somme in eccesso rispetto a quelle Per_1 di cui questi era creditore. In particolare, il ha chiesto la restituzione della complessiva CP_1 somma di €. 210.713.155, «ovvero la maggiore o minore somma che risulterà all'esito della causa», oltre interessi dai singoli pagamenti indebiti.
3. La riunione della domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1 nel giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g.
[...]
Allorquando il presente giudizio era già in corso (ed anzi era stata già disposta consulenza tecnica), il Sig. - riassumendo un precedente giudizio instaurato presso il Tribunale Persona_1 amministrativo del Lazio il quale aveva poi dichiarato il difetto di giurisdizione - ha instaurato nei confronti del un nuovo procedimento chiedendo al Controparte_1
Tribunale di «accertare e dichiarare l'inesistenza del credito tutelato dall'atto del
[...]
Controparte_9
Direttore generale Ing. Controparte_10 Controparte_11 prot. n. 0018758 del 30 settembre 2016 e, per l'effetto, disporre la revoca o annullamento del suddetto atto». In estrema sintesi, il Sig. ha chiesto con tale nuovo giudizio (iscritto al n. Persona_1
6976/2018 r.g.) di dichiarare l'illegittimità del fermo amministrativo dei crediti asseritamente vantati dal medesimo attore.
Costituendosi in tale giudizio, peraltro, il ha chiesto, in Controparte_1 via riconvenzionale, al Tribunale di «condannare il sig. al pagamento della somma di € Per_1
360.565.266,04, o della maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre ulteriori interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria maturati a far data dall'1.6.2016 nonché, su detta intera somma, oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e la rivalutazione monetaria dalla data del deposito del presente atto fino al soddisfo». Ora, il credito vantato dal ed oggetto della domanda riconvenzionale proposta nell'ambito CP_1 del giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g. è lo stesso credito oggetto della domanda riconvenzionale proposta in questo giudizio, mutando solo l'entità di esso (precisamente, pari ad €. 210.713.155 nel presente giudizio e pari ad €. 360.565.266,04 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g).
Con la sentenza conclusiva del giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g., questo Collegio ha deciso sulla domanda principale proposta dal Sig. Persona_1
Quanto, invece, alla domanda proposta dal va disposta la riunione della domanda CP_1 riconvenzionale proposta in quel giudizio al presente procedimento, avendo le due domande il medesimo oggetto (ed essendo, ad oggi, i due giudizi nella medesima fase decisoria). Non osta alla riunione così disposta la circostanza che i due giudizi siano già stati assunti in decisione e, dunque, che tale riunione sia disposta dal Tribunale senza previa udienza. Sul punto, va segnalato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale meritevole di seguito, il provvedimento di riunione di cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice che lo esercita incensurabilmente, e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari (Cass., 17 luglio 2008, n. 19693; Cass.,
20 luglio 2001, n. 9906). D'altra parte, nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 c.c., ma deve verificare se i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l'altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero se sia ancora realizzabile la riunione ritardando il procedere dell'uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l'altro (Cass., 17 settembre 2015, n. 18286).
Nel caso di specie, la riunione - inizialmente preclusa dalla diversa fase (assai avanzata della prima rispetto alla seconda tale da non consentire neppure un ritardo nella trattazione della prima) - è divenuta possibile solo in sede decisoria, con la conseguenza che, oggi, appare doverosa.
D'altra parte, la riunione disposta d'ufficio non lede alcun diritto delle parti che, anzi, all'inizio del secondo giudizio l'avevano sollecitato insistendovi, peraltro, anche nelle memorie conclusionali.
In definitiva, deve essere disposta la riunione al presente fascicolo della domanda riconvenzionale, proposta dal nell'ambito del giudizio iscritto al n. Controparte_1
6976/2018 r.g.
4. Sulla tardività dell'eccezione, sollevata da parte attrice, prescrizione del credito oggetto della domanda riconvenzionale.
Il Sig. ha eccepito, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. Persona_1
1) c.p.c., la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma corrisposta in eccesso di cui alla domanda riconvenzionale proposta dal depositata in data Controparte_1
6 maggio 2016 (e, dunque, nel termine di venti giorni anteriori alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa). Secondo l'orientamento giurisprudenziale che a questo Collegio appare meritevole di seguito, ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, comma 5, c.p.c. (Cass., 13 maggio 2016, n. 9880, nella cui motivazione si legge: «l'affermazione dei giudici del merito, secondo cui tutte le attività consentite nell'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c., possono essere tempestivamente svolte anche nella prima delle due memorie ex art. 183 c.p.c., comma 5, contrasta con il prevalente orientamento di questa Corte in merito a tale disposizione, nella formulazione applicabile ratione temporis. È stato infatti affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui l'art. 183 c.p.c., nel testo di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006, dispone, al quarto comma, che nella prima udienza di trattazione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate. Pertanto ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183 c.p.c., comma 5, in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum (Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3567; Cass., 19 luglio 2013, n. 17708; Cass., 27 settembre 2013, n. 22274)»). Tali principi sono stati, peraltro, ribaditi da un recente, ulteriore arresto della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (così, Cass., 26 novembre 2019, n. 30745).
Va, peraltro, osservato come la tardività della proposizione dell'eccezione (così come di una domanda riconvenzionale) è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Ciò posto, nel caso di specie, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa tenutasi in data 31 maggio 2016, la parte attrice si è limitata ad una generica contestazione, nel merito (anche sotto il profilo dell'intervenuto giudicato sulla medesima), della domanda riconvenzionale proposta, senza mai eccepire la prescrizione del diritto fatto valere (nel relativo verbale, infatti, si legge che i difensori presenti «impugnano e contestano tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato nella comparsa di costituzione e risposta e contestano la rilevanza della documentazione depositata. Rilevano come infondata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Oggetto del presente giudizio sono i lavori (7° lotto e completamento) concessi, finanziati ed eseguiti e rispetto ai quali sussiste un credito contrattuale;
oggetto, invece, del giudizio arbitrale - che costituirebbe ragione di sospensione - sono, invece, i lavori non finanziati e per i quali non sussiste un decreto di affidamento e per i quali vi è un diverso credito di diversa natura. In ordine alla domanda riconvenzionale ex adverso proposta sussiste una preclusione per intervenuto giudicato. Infine, i procuratori del sig. depositano il decreto ex adverso notificato n. 9308 del 10 maggio 2016 Per_1
e si riservano di controdedurre anche in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. evidenziandosi sin da ora l'assenza di efficacia e validità del predetto atto che, per contro, dimostra per tabulas il credito azionato dal sig. I procuratori del sig. chiedono la concessione dei termini ex Per_1 Per_1 art. 183, comma VI, c.p.c.»). Conseguentemente, non avendo, nel corso della prima udienza, eccepito la prescrizione del diritto oggetto della domanda riconvenzionale, la relativa eccezione, sollevata solo nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1) c.p.c., risulta inammissibile, in quanto tardivamente proposta. Sebbene le precedenti considerazioni risultino assorbenti, non appare pleonastico a questo Collegio evidenziare che l'eccezione di prescrizione non sarebbe, comunque, fondata. Come è noto, infatti, secondo giurisprudenza pacifica (Cass., 24 marzo 2014, n. 6857) i rimedi restitutori si prescrivono nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.): inoltre, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento risultato indebito (Cass., 12 maggio 2014, n. 10250; Cass., 15 luglio 2011,
n. 15669).
Ciò posto, nel caso di specie, in data 1 giugno 2006, il ha provveduto al pagamento CP_1 dell'importo di €. 167.995.026,00; successivamente, sono stati eseguiti ulteriori pagamenti per €.
28.191.050,00. Ebbene, essendo la domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 maggio 2016, risulta evidente come la prescrizione non sia maturata.
5. Sulla nullità degli affidamenti. Il ha dedotto, a fondamento dell'istanza di rigetto della Controparte_1 domanda proposta dal Sig. e di accoglimento della propria domanda Persona_1 riconvenzionale di ripetizione dell'indebito oggettivo, la nullità dei decreti di affidamento dei lavori pubblici alla società AD IO e dei decreti che prevedevano il sistema di pagamento rateale venticinquennale o trentennale per violazione della normativa europea. In particolare, secondo la difesa del convenuto, all'epoca dell'emanazione dei decreti di concessione relativi al 7° CP_1 lotto e al 7° lotto completamento era già in vigore la legge 8 agosto 1977 n. 584 (pubblicata sulla G.U. n. 232 del 26 agosto 1977), con la quale lo Stato italiano aveva recepito la direttiva
71/305/C.E.E. adottata dal Consiglio della C.E.E. il 26 luglio 1977, allo scopo di coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (nella quale si prevedeva, peraltro, il 29 luglio 1972 come termine di recepimento). La questione della nullità degli affidamenti dei lavori affidati alla AD IO è stata oggetto di diverse - e, almeno apparentemente, contrastanti - decisioni giurisprudenziali emesse in giudizi tra le medesime parti. In senso favorevole alla nullità degli affidamenti si sono, infatti, espresse Cass., 10 dicembre 2015, n. 24952 e Corte di appello Roma, 26 luglio 2019, n. 5143, mentre in senso contrario (e, dunque, per la legittimità degli affidamenti) si sono pronunziati Cons. Stato, 20 aprile 1999, n. 671; Cass., 2 agosto 2001, n. 10643 e Cass., 8 gennaio 2003, n. 60.
Tuttavia, tale questione appare irrilevante ai fini della decisione della presente controversia. Infatti, anche a volere ammettere la nullità degli affidamenti e, dunque, dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti (compresa la rateizzazione dei pagamenti dei corrispettivi pattuiti), i rapporti economici relativi ai lavori già eseguiti - che costituiscono l'oggetto del giudizio - trovano la loro regolamentazione nella l. 12 agosto 1993, n. 317 (che verrà esaminata nel prosieguo). In altre parole, anche in ipotesi di nullità degli affidamenti, secondo la legge da ultimo menzionata, in ogni caso andrebbe riconosciuto all'appaltatore concessionario il valore delle opere realizzate e, nel caso di specie, il criterio di calcolo di tale valore è stato fissato dal legislatore prescindendo dal metodo di calcolo del corrispettivo delle precedenti concessioni e basandosi invece sugli stati di avanzamento lavori. In altre parole, per come dedotto dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la l. 12 agosto 1993, n. 317 è stata emanata proprio per «porre rimedio all'irrimediabile contrasto che i decreti ministeriali di affidamento creavano con il diritto comunitario»: la ratio della nuova normativa era, quindi, volta a revocare gli affidamenti stabilendo le modalità di rendicontazione ed a superare il contrasto con la normativa comunitaria. Ma se così è, appare del tutto evidente come la verifica della sussistenza di un credito dell'una (il Sig.
o dell'altra (il parte del presente Persona_1 Controparte_1 giudizio non implica l'esame della nullità degli affidamenti e dei sistemi di pagamento ivi pattuiti, ma, direttamente, la corretta interpretazione del disposto normativo di cui alla legge del 1993 e della regolamentazione che il legislatore, con l'emanazione di apposita normativa, ha inteso offrire ai rapporti economici relativi a lavori che, comunque, era stati già eseguiti dal concessionario.
Da tali considerazioni discende l'irrilevanza della questione.
6. Sulla revoca degli affidamenti di cui alla l. 317/1993.
Come già più volte evidenziato, parte attrice muove dalla considerazione che il d.m. 7 ottobre 1992, n. 992/S con il quale il Ministero aveva disposto l'annullamento dei decreti ministeriali costituenti la concessione, determinando così anche la sospensione dei pagamenti, era stato annullato dal Consiglio di Stato con decisione 2 aprile 1999, n. 671, poi confermata dalla decisione della Corte di cassazione
(ord. 2 agosto 2001, n. 10643). L'annullamento del decreto ministeriale e la sua conseguente eliminazione dal mondo giuridico, infatti, avrebbe fatto rivivere i decreti ministeriali relativi alla concessione del Piano di ricostruzione di Ancona, ivi inclusi quelli che disponevano il pagamento della annualità. Il rilievo non è fondato, in quanto non tiene conto della successiva adozione, da parte del legislatore, della l. 12 agosto 1993, n. 317 che, all'art. 1, disponeva «i piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge». L'art. 2, poi, prevedeva che «le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951,
n. 1402, già affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992». Il comma del medesimo art. 2 prevedeva, quindi, che «i lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti». Seguiva, poi, il terzo comma secondo il quale «i lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento». Inoltre, alla legge appena richiamata faceva seguito una norma di interpretazione autentica (l. 17 maggio 1999 n. 14, art. 44) secondo la quale «il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori». Come correttamente evidenziato da parte convenuta, dunque, con la legge del 1993 era venuto meno il sistema di pagamento derivante dalle originarie concessioni e fondato sulla corresponsione di rate venticinquennali e trentennali ed il era tenuto ad effettuare la definizione contabile di CP_1 quanto dovuto sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (così come ulteriormente chiarito dall'art. 44 l. 144/99 di interpretazione autentica della precedente legge del 1993).
Una simile conclusione è confermata anche dalla lettura della decisione del Consiglio di Stato (2 aprile 1999, n. 671) più volte invocata da parte attrice, la quale - pur procedendo all'annullamento del d.m. 7 ottobre 1992 - ha avuto cura di precisare che «resta peraltro ovviamente fermo l'annullamento ex lege 317/1993 con tutti gli effetti della stessa legge previsti ed in particolare la definitiva giuridica eliminazione degli atti amministrativi sopra citati».
In altre parole, l'annullamento disposto dal giudice amministrativo non è mai stato idoneo a far venir meno gli effetti della l. 12 agosto 1993, n. 317 che, «ovviamente», rimanevano e rimangono fermi, effetti che vanno individuati nella revoca delle concessioni di affidamento dei lavori. Venendo all'esame di ciò che comportava l'adozione della disciplina del 1993, il Tribunale ritiene che essa abbia disposto la revoca di tutte le concessioni fonte del diritto della al pagamento Per_1 del corrispettivo ed abbia imposto il pagamento, in favore del concessionario, degli importi risultanti dallo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento del 7 ottobre 1992. Non appare, al contrario, condivisibile l'interpretazione offerta da parte attrice alla normativa ora in esame. Infatti, secondo le prospettazioni di parte attrice, l'art. 2 avrebbe imposto al di CP_1 definire tutte le pendenze esistenti alla data del 7 ottobre 1992 mediante il pagamento delle annualità con i relativi interessi convenzionalmente previsti in virtù del richiamo effettuato ai tassi previsti nei decreti ministeriali. In altre parole, la legge del 1993 avrebbe imposto al Ministero di tener fermo il sistema di pagamento esistente corrispondendo tutte le rate dovute con i relativi interessi. Tuttavia, a seguire una simile interpretazione, la legge del 1993 sarebbe privata di ogni valenza precettiva e ciò in quanto, in mancanza di un'espressa indicazione legislativa e, proprio per la presenza dei previgenti decreti (ed essendo stato annullato dal Consiglio di Stato il decreto che li aveva annullati), il avrebbe dovuto corrispondere tutte le rate (sia pure a scadenze annuali) CP_1 con i relativi interessi. Sul punto, è opportuno richiamare ancora una volta il disposto dell'art. 2 secondo il quale le «le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 (…) sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992».
Sebbene non possa accedersi alla tesi del convenuto secondo il quale tale annullamento avrebbe un effetto ex tunc, operando la revoca ex nunc, è certo che il legislatore ha inteso eliminare le concessioni in argomento e, conseguentemente, procedere, in primo luogo, alla verifica dei lavori eseguiti fino a quel momento e, quindi, al pagamento dei soli lavori effettivamente eseguiti. Il era, dunque, CP_1 tenuto ad operare la definizione contabile dei rapporti giuridici che erano derivati dai decreti di affidamento poiché essi, giusto il disposto normativo, erano, appunto, revocati e, conseguentemente, non erano più idonei a produrre effetti. E va da sé che ciò comportava anche il venire meno del sistema di pagamento rateale. In questa prospettiva (dell'efficacia ex nunc della revoca degli affidamenti), è certamente vero che - come, infatti, sostenuto, nel corso del giudizio, da parte attrice - fino all'entrata in vigore della l. 12 agosto 1993, n. 317 le concessioni mantenevano efficacia e che la perdita di efficacia delle concessioni non poteva travolgere le prestazioni già eseguite, operando solo pro futuro: è evidente che la revoca non avrebbe potuto comunque incidere sulle prestazioni già rese dal concessionario in relazione alle quali, ovviamente, doveva provvedersi a pagare il valore delle opere effettivamente eseguite. Come già evidenziato, sulla base della nuova normativa, andava riconosciuto all'appaltatore concessionario il valore delle opere realizzate secondo un criterio di calcolo fissato direttamente dal legislatore che prescindeva dalle modalità di calcolo e, specialmente, di rateizzazione, delle precedenti concessioni e che si basava, invece, sugli stati di avanzamento lavori.
Una simile conclusione, inoltre, è confermata dalla lettura del secondo comma del medesimo art. 2, secondo il quale «i lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti». Appare, infatti, significativo il richiamo, contenuto nella disposizione appena menzionata, «all'effettivo valore dei lavori eseguiti» che altro non può intendersi se non i lavori effettivamente realizzati con esclusione di ogni altro. Infine, corroborano l'interpretazione qui preferita il riferimento, contenuto nel terzo comma dello stesso articolo, in relazione ai decreti annullati con provvedimento ministeriale del 7 ottobre 1992, allo «stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento» al fine di effettuare la definizione contabile e, da ultimo, il contenuto dell'art. 44 della legge 144/99, di interpretazione autentica, che afferma espressamente che «il comma 3 dell'articolo 2 della legge
12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori».
D'altra parte, che questa sia la corretta interpretazione si ricava anche dalla circostanza che la ratio da cui ha tratto le mosse la l. 12 agosto 1993, n. 317 è quella di porre rimedio al contrasto che i decreti ministeriali di affidamento creavano con il diritto comunitario, profilo che è stato da ultimo messo in rilievo anche dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 5143/2019.
In definitiva, come correttamente evidenziato da parte convenuta, il legislatore, rivedendo completamente il sistema di pagamento, ha imposto l'applicazione dell'ordinario sistema di pagamento in forza del quale l'esecutore dei lavori è remunerato sulla base dei prezzi fissati nel capitolato. Al contempo, la legge del 1993 non vanifica le prestazioni eseguite, poiché, anzi, tiene ferme le rate pagate ed impone solamente al di valutare se le somme in quel modo CP_1 corrisposte abbiano remunerato tutti i lavori eseguiti fino a quel momento come determinati alla luce dell'ultimo stato di avanzamento emesso. Né essa incide sul giudicato di cui alla sentenza del
Consiglio di Stato n. 671/1999, poiché è la stessa pronuncia del Consiglio di Stato che ha imposto all'Amministrazione in sede di riesercizio del potere di tener conto dell'avvenuto annullamento degli atti di concessione per via legislativa;
l'Amministrazione, cioè, avrebbe dovuto null'altro fare che dare attuazione al disposto della legge n. 317/1993. Al contrario, non è meritevole di seguito la distinzione, del tutto arbitraria, operata da parte attrice, tra i provvedimenti di concessione, che sarebbero stati revocati, e decreti di liquidazione, che, al contrario, manterrebbero, pur a fronte dell'intervenuta legge del 1993, la loro efficacia, con la conseguenza che il sarebbe stato comunque tenuto a corrispondere anche gli interessi CP_1 inglobati nelle singole rate.
A parte la circostanza che, per come già evidenziato, tale distinzione non trova alcun fondamento normativo e che essa priverebbe la legge 317 di ogni valore precettivo, è del tutto evidente che, nel momento in cui la legge ha prescritto al di operare una definizione contabile dello stato di CP_1 avanzamento dei lavori e di procedere al pagamento o al recupero delle somme pagate in eccesso in relazione ai (soli) lavori effettivamente eseguiti, non potesse più avere efficacia la rateizzazione del corrispettivo. E ciò in quanto, in quella rateizzazione, la previsione, per ogni rata, di una quota parte di interessi era conseguente alla dilazione di pagamento pattuita in ossequio al principio della preferenza del denaro attuale sul denaro futuro. Tuttavia, essendo il obbligato a CP_1 corrispondere immediatamente tutti gli importi per i lavori effettivamente eseguiti e, dunque, divenendo quel denaro attuale (e non più futuro), il pagamento anche degli interessi per le rate ancora a scadere avrebbe generato un indebito arricchimento, non giustificato, in favore del concessionario.
Conseguentemente, resta confermato che la l. 12 agosto 1993, n. 317 ha revocato (per il futuro) gli affidamenti già disposti in favore della imposto alle parti di verificare i lavori Per_1 effettivamente eseguiti;
tolto valore al sistema dei pagamenti rateali e, infine, disposto che il pagamento avvenisse, solo per la sorte capitale, in favore del concessionario per i soli lavori effettivamente eseguiti.
7. I lavori eseguiti alla data della revoca degli affidamenti. I pagamenti eseguiti dal in CP_1 favore della per i rapporti per cui è causa. Per_1
Chiarita la corretta interpretazione della normativa del 1993 ed i suoi effetti sugli affidamenti in essere con la deve ora valutarsi se i pagamenti, eseguiti dal 1 giugno 2006, dal fossero Per_1 CP_1
o meno - ed in quale misura - dovuti.
In tale indagine, era necessario, ovviamente, e ciò è stato richiesto ai consulenti tecnici nominati di accertare, descrivere i lavori effettivamente eseguiti alla data della revoca delle concessioni: e ciò perché, solo in relazione ad essi, i pagamenti andavano eseguiti. Tali lavori sono stati individuati dai consulenti tecnici come risposta al quesito n. 3 (pagg. 12-28 della perizia) cui può in questa sede rinviarsi, in quanto l'individuazione di tali lavori non risulta contestata in alcun modo dalle parti.
Quanto ai pagamenti eseguiti, i consulenti tecnici hanno accertato che, a fronte delle suddette concessioni e dell'esecuzione dei corrispondenti lavori, il Ministero, dal 22 dicembre 1977 al 27 luglio 1990, ha emesso in favore della n. 85 Decreti di pagamento a titolo di: anticipazioni;
Per_1 certificati di pagamento su S.A.L.; svincolo ritenute a garanzia;
revisione prezzi;
rimborso per espropri.
Tali Decreti prevedevano la rateizzazione pluriennale delle somme liquidate in favore della così come derivanti dalla contabilità dei lavori in corso di esecuzione, sulla base di Per_1 annualità anticipate a tasso fisso. Nello specifico degli 85 Decreti ministeriali, i 59 Decreti relativi ai lavori del 7° lotto prevedevano la rateizzazione delle somme in annualità trentennali, mentre i 26
Decreti relativi ai lavori del 7° Lotto completamento prevedevano la rateizzazione in annualità venticinquennali. Dal momento della loro emissione, e fino al 30 ottobre 1992, il ha regolarmente pagato le CP_1 annualità relative agli 85 Decreti di cui sopra. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale del 7 ottobre 1992, n. 992/S, il Ministro dei Lavori
Pubblici ha, invece, sospeso, a partire dalle rate in scadenza alla data del 1 novembre 1992 e fino al 1 giugno 2006, i pagamenti di tutte le annualità facenti riferimento agli 85 Decreti sopra riferiti.
Successivamente, in data 1 giugno 2006, il , con quattro ordini distinti, ha corrisposto alla CP_1 le somme relative alle annualità sospese, tra il mese di novembre del 1992 e il mese di Per_1 giugno del 2006, e dovute sulla base dei piani di rateizzo delle concessioni, procedendo al pagamento di un importo complessivo di €. 167.995.026. Nei mesi successivi, e fino al dicembre del 2009, data di scadenza delle ultime annualità, il CP_1 ha ripristinato i pagamenti delle rate e effettuato ulteriori versamenti in favore della sempre Per_1 in relazione alle annualità di cui ai Decreti suddetti, per un totale di €. 28.191.050. In definitiva, al 30 ottobre 1992, il ha pagato alla parte attrice le annualità previste dagli 85 CP_1
Decreti di pagamento, relativamente ai lavori del 7° lotto e del 7° lotto completamento del piano di ricostruzione di Ancona, per un importo complessivo di €. 109.405.464.
Successivamente, dal 1 giugno 2006 al dicembre 2009, il ha corrisposto ulteriori €. CP_1
196.186.076. 8. L'imputazione dei singoli pagamenti.
Al fine di definire i rapporti di debito-credito esistenti tra le parti, i consulenti tecnici hanno predisposto due scenari. Il primo scenario (scenario A) si fonda sugli effetti, ex nunc, del decreto ministeriale del 7 ottobre 1992, n. 992/S e, quindi, sull'annullamento dei decreti ministeriali concessori e dei relativi decreti ministeriali di pagamento con la conseguente interruzione del rapporto tra parte attrice e parte convenuta. Al contrario, il secondo scenario (scenario B) si basa sul presupposto che, essendo stato il decreto ministeriale di annullamento delle concessioni a sua volta annullato per illegittimità dal Consiglio di Stato con decisione n. 671/1999, il rapporto tra la parte attrice e quella convenuta non si sarebbe dovuto interrompere e il avrebbe dovuto pagare CP_1 regolarmente le annualità, così come previste dagli 85 decreti ministeriali di cui ai paragrafi precedenti. Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni deve necessariamente essere preso in considerazione lo scenario indicato con la lett. A). Detto scenario si basa sugli effetti prodotti dalla l. 12 agosto 1993, n. 317 (cui ha fatto seguito una
«interpretazione autentica» fornita dall'art. 44 l. 17 maggio 1999, n. 144) per come sopra interpretata.
Come già più volte visto, infatti, l'art. 2 (rubricato «revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso»), della l. 12 agosto 1993, n. 317 stabiliva, al comma 3, che «i lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento»; così come la successiva interpretazione autentica la quale chiarisce che «il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993,
n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre
1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori».
Sulla base di quanto sopra, il era quindi tenuto, prescindendo dal sistema rateale di CP_1 pagamento, a contabilizzare i lavori alla data del decreto di annullamento provvedendo al pagamento di quanto non ancora erogato rispetto all'importo risultante dallo stato di avanzamento dei lavori. Ciò posto, sulla base di tale condivisibile (alla luce di quanto sopra accertato) linea, i consulenti tecnici hanno, innanzitutto, confrontato il valore dei lavori eseguiti dalla al 7 ottobre 1992, Per_1 così come risultanti dai S.A.L. relativi al 7° lotto e al 7° lotto completamento, con i pagamenti effettuati dal , in quota capitale, alla stessa data. CP_1
Il valore di lavori ad ottobre del 1992 risulta pari ad € 58.639.442 così suddivisi: a) 7° lotto: valore totale dei lavori eseguiti (in valore capitale a prezzi 1977) al S.A.L. 18 compresa Revisione Prezzi, pari ad € 9.470.938; b) 7° lotto completamento: valore totale dei lavori eseguiti (in valore capitale a prezzi 1984) al S.A.L. 18 pari ad € 49.168.504. Per il conteggio dei pagamenti effettuati dal in favore della concessionaria si sono presi in CP_1 considerazione i flussi finanziari generati dal sistema di pagamento rateale previsto dagli 85 decreti di pagamento.
Dall'analisi dei predetti Decreti, è risultato che il , ad ottobre del 1992, aveva pagato alla CP_1
in quota capitale, € 1.386.419 relativamente al 7° lotto e € 13.364.192 relativamente al 7° Per_1 lotto completamento per un totale di € 14.750.611.
Ad ottobre del 1992, risultavano, quindi, lavori eseguiti dalla e non ancora pagati dal Per_1
per un importo pari a € 43.888.831. A tale data, il era quindi debitore nei CP_1 CP_1 confronti della della differenza tra il valore dei lavori eseguiti e quanto fino a quel momento Per_1 versato.
Solo successivamente, in data 1 giugno 2006, il versava alla una somma pari € CP_1 Per_1
167.995.026 corrispondente al valore complessivo delle annualità sospese.
Gli ausiliari del giudice hanno, quindi, calcolato gli interessi, per ritardati pagamenti, maturati dalla data del 1 novembre 1992, data in cui il sospendeva il pagamento delle rate, ma non saldava CP_1 quanto dovuto a parte attrice a seguito di definizione contabile dei lavori, del 7° lotto e del 7° lotto completamento, e il 1 giugno 2006, data in cui il ripristinava i pagamenti delle annualità CP_1 precedentemente sospese e procedeva al pagamento in un'unica soluzione delle annualità non versate tra novembre del 1992 e giugno del 2006. Gli interessi maturati, in tale periodo, per i lavori eseguiti ammontano ad €. 31.693.147,00.
I consulenti hanno poi verificato la sussistenza o meno di un credito nei confronti di parte attrice imputando, ex art. 1194 c.c., il pagamento effettuato dal in data 1 giugno 2006 prima ad CP_1 interessi e poi a capitale.
Secondo tale prospettazione, al 1 giugno 2006, emerge un debito da parte della nei Per_1 confronti del di €. 92.413.048 dovuto al maggior importo pagato dal alla CP_1 CP_1 rispetto a quanto dovuto a quest'ultima sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi per Per_1 ritardato pagamento.
In aggiunta, bisogna considerare che, successivamente al 1 giugno 2006 (e fino al dicembre 2009), il ha ripreso a pagare le annualità previste dagli 85 decreti ministeriali di pagamento per un CP_1 totale di €. 28.191.050.
Ovviamente, avendo già pagato integralmente il proprio debito (e, anzi, avendo corrisposto somme in eccesso), il non avrebbe dovuto riprendere i pagamenti delle annualità comprese tra il CP_1 mese di luglio 2006 e il mese di dicembre 2009 (data di scadenza delle ultime annualità previste dagli 85 decreti di pagamento). L'importo di tali annualità va quindi ad alimentare il credito che il CP_1 vanta nei confronti della per un totale di € 120.604.098. Per_1
Secondo i consulenti, in via subordinata, si può considerare il debito del nei confronti della CP_1
sul quale calcolare gli interessi per ritardato pagamento, non come differenza tra il valore Per_1 dei lavori eseguiti al 7 ottobre 1992, data di annullamento dei Decreti, e il valore delle quote capitale delle annualità pagate a tale data, ma come il valore delle annualità, in quota capitale, ancora da pagare. Si può, infatti, assumere che, alla data di annullamento dei decreti, il rapporto tra parte attrice e parte convenuta si sia si interrotto, ma che il avrebbe dovuto pagare il debito residuo in CP_1 linea capitale indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Ma in realtà, tale metodologia appare errata in quanto la legge del 1993 è chiara nel volere considerare come pagabili solo i lavori effettivamente eseguiti.
9. Conclusioni.
Alla luce delle precedenti considerazioni, dato atto in via preliminare, della riunione al presente fascicolo della domanda riconvenzionale, proposta dal Controparte_1 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g., la domanda proposta dal Sig. Persona_1 nei confronti del deve essere integralmente rigettata. CP_1 Controparte_1
Al contrario, va accolta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di ripetizione CP_1 dell'indebito, indebito che, secondo quanto appena accertato, per pari ad €. 120.604.098,00. Come è noto, l'art. 2033 c.c. prevede che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Ebbene, ritiene questo Collegio che possa affermarsi la mala fede del Sig. al Persona_1 momento della percezione dei corrispettivi. Infatti, egli poteva ben avvedersi della corretta interpretazione della legislazione del 1993 e, dunque, procedere alla valutazione di quanto effettivamente dovuto (oggi accertato in €. 43.888.831,00). Al contrario, egli ha insistito in una interpretazione che non solo non trova alcun riscontro nella lettera della legge n. 317/1993, ma che sostanzialmente priva la legge di ogni valore precettivo: da qui la richiesta della somma di €. 568.626.022,67 (risultata completamente infondata). Da tali considerazioni, può, dunque, accertarsi lo stato soggettivo di mala fede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., in cui versava e versa il Sig. Persona_1
In definitiva, l'attore va condannato al pagamento, in favore del Controparte_1
della complessiva somma di €. 120.604.098,00 oltre interessi nella misura legale: a) sulla
[...] somma di €. 92.413.048,00 dalla data del 1 giugno 2006 fino al 31 dicembre 2009; b) sulla intera somma di €. 120.604.098,00 dalla data del 1 gennaio 2010 fino all'effettivo soddisfo. Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.]»
§ 2 — Hanno proposto appello e quali eredi di Parte_1 Parte_2
deceduto in data 1.9.20, contestando la sentenza di primo grado sotto vari Persona_1 profili e chiedendo “ A. in via pregiudiziale e/o preliminare, sussistendo in specie gravi e fondati motivi, sospendere immediatamente, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di un'apposita udienza, l'efficacia esecutiva della Sentenza;
B. in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o respingere (i) le deduzioni, le eccezioni, le produzioni e le domande tutte svolte dal nel giudizio Trib. Roma avente R.G. n. 6976/2018 e/o (ii) le CP_1 domande e le eccezioni tutte introdotte e/o modificate dal solo con gli scritti conclusionali CP_1 nel giudizio R.G. n. 82893/2015, nonché le produzioni documentali effettuate in tale sede;
C. anche previo accertamento e/o dichiarazione dell'inesistenza e/o della nullità e/o della inefficacia della Sentenza impugnata, annullare e integralmente riformare la Sentenza appellata Trib. Roma n. 6323/2020 e comunque accogliere, in favore della parte appellante, le conclusioni rassegnate dall'attore Signor nella propria Prima Memoria e richiamate in sede di Persona_1 precisazione delle conclusioni e qui in appresso trascritte: « • in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni illustrate;
• in via istruttoria disporre consulenza tecnica di ufficio;
• nel merito:
- rigettare ogni domanda riconvenzionale ex adverso proposta e comunque ogni domanda avversaria in quanto manifestamente inammissibile ed infondata per le ragioni illustrate e anche per l'intervenuta prescrizione eccepita e/o per l'applicazione del principio del ne bis in idem e per decadenza dei termini di difesa;
per quanto d'occorrenza, accertando l'insussistenza di qualsivoglia diritto di compensazione da parte del e, ove ritenuto, previa disapplicazione del decreto direttoriale CP_1 del individuato con n. 0009308 del 10.05.2016 e del Controparte_1 decreto direttoriale del individuato con n. 0013247 del Controparte_1
21.06.2016;
- accertare e dichiarare che, come documentato in atti, alla data del pagamento (1 giugno 2006) eseguito dal il credito vantato dal Signor Controparte_1 Per_1 ammontava alla complessiva somma di euro 736.621.049,39 (e così per euro 167.995.026,72 in sorte capitale per le singole annualità scadute dal 1 novembre 1992 alla data del 1 giugno 2006 compreso e per euro 568.626.022,67 per interessi di mora maturati sulle singole annualità suddette al tasso stabilito dai Decreti Ministeriali di pagamento) e, quindi, per effetto del pagamento ricevuto e della relativa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. e dell'art. 1194 c.c., il Signor risultava, a Per_1 quella data (1 giugno 2006), ancora creditore della somma di euro 568.626.022,67 (e così per euro
167.995.026,72 in sorte capitale per le singole annualità scadute dal 1 novembre 1992 e per euro 400.630.995,95 per i residui interessi di mora maturati alla data del 1 giugno 2006 in virtù dell'imputazione di pagamento conseguito con pari valuta);
- condannare il in persona del , al Controparte_1 Controparte_5 pagamento della somma di euro 568.626.022,67, ovvero della diversa somma (maggiore o minore) che codesto Ill.mo Tribunale adito dovesse accertare come dovuta;
oltre interessi di mora al tasso risultante dai Decreti Ministeriali di pagamento (ovvero al diverso tasso accertato in corso di causa) maturati e maturandi a far data dal 2.6.2006 (incluso) fino alla data dell'effettivo soddisfo, da calcolarsi su ciascuno dei singoli importi risultanti dalla colonna L di cui alla tabella depositata sub doc. 23 (ovvero sui diversi importi determinati in corso di causa) e con gli stessi criteri di calcolo applicati al piano di ammortamento ministeriale, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio. Il tutto oltre gli interessi di cui all'art. 1283 c.c. a far data dalla notificazione della domanda di arbitrato in data 21.12.2010 (e sugli interessi scaduti nel semestre antecedente) ovvero a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia e oltre all'ulteriore risarcimento derivante dalla mancata tempestiva disponibilità degli importi da pagarsi dal . CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.», il tutto sempre tenendo conto dei motivi di appello e delle relative statuizioni;
D. per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi fondate in tutto o in parte le ragioni poste a sostegno della domanda riconvenzionale (ovvero delle domande riconvenzionali) del nei giudizi svoltisi avanti al Trib. Roma con R.G. n. 82893/2015 e n. 6976/2018 e/o CP_1 comunque recepite dalla Sentenza appellata, D.1 in via subordinata, accertare e dichiarare il credito già del Signor nella misura accertata Per_1
e/o ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore della parte CP_1 appellante;
D.2 in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che nessuno importo è dovuto al;
CP_1
D.3 in via estremamente gradata, ridurre la condanna emessa in favore del;
CP_1
E. in via istruttoria e in ogni caso, previa assunzione dei provvedimenti di legge e del caso anche nel contraddittorio tra le parti, autorizzare e/o disporre la ricostruzione del fascicolo di parte del giudizio di primo grado Trib. Roma R.G. n. 82893/2015, nonché del fascicolo di parte del giudizio di primo grado Trib. Roma R.G. n. 6976/2018, ovvero comunque ritenere e/o dichiarare la legittimità della ricostruzione operata dalla parte appellante, nonché del deposito effettuato, ai fini della presente impugnazione e dell'iscrizione a ruolo;
F. in via istruttoria e in ogni caso, previa assunzione dei provvedimenti di legge e del caso anche nel contraddittorio tra le parti, disporre l'acquisizione - anche solo in copia, stante la contestuale proposizione di una separata impugnazione della sentenza Trib. Roma n. 6327/2020 - del fascicolo d'ufficio del giudizio Trib. Roma R.G. n. 6976/2018, ovvero comunque ritenere e/o dichiarare la legittimità della ricostruzione operata dalla parte appellante, nonché del deposito di copia del contenuto del fascicolo d'ufficio effettuato, ai fini dell'impugnazione e dell'iscrizione a ruolo;
G. sempre in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU e, dunque, l'assunzione di una nuova CTU, se del caso anche a mera integrazione e rettifica di quella in atti, chiedendo al perito, ovvero ai periti di nuova nomina, di tener conto delle censure tutte formulate nel presente atto di appello, nelle memorie dei consulenti del Signor Arch. R. e Prof. nonché nelle note Per_1 Per_4 Per_5 autorizzate alla CTU depositate dall'attore nel primo grado di giudizio (R.G. n. 82893/2015) e anche per come illustrate negli scritti conclusionali;
H. in ogni caso, condannare parte convenuta e appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio con liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 s.m.i., nonché al pagamento delle spese di CTU dei due gradi di giudizio”.
Ha resistito il appellato chiedendo il rigetto dell'appello ed ha svolto appello incidentale CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “ in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti ed in riforma parziale della sentenza impugnata, se del caso previa integrazione della CTU alla luce dei rilievi sopra esposti, condannare la Sig.ra e il Sig. in qualità Parte_1 Parte_2 di eredi beneficiati del Signor nonché eventuali ulteriori eredi che dovessero, Persona_1 anche in corso di causa, subentrare nella posizione del de cuius, al pagamento della maggiore somma di € 360.565.266,04, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta spettante, oltre ulteriori interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria maturati a far data dall'1.6.2016, nonché su detta intera somma, gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo”.
Si sono costituiti in giudizio e nella qualità di Parte_3 Parte_4 esecutori testamentari di chiamati in giudizio dagli appellanti, e hanno condiviso Persona_1 le censure formulate dagli eredi beneficiati, ed con l'atto di Parte_1 Parte_2 citazione in appello, rimettendosi a giustizia e confidando nell'accoglimento di tale impugnazione e così nel rigetto dell'appello incidentale svolto dal Controparte_1
In data 31 maggio 2021 le parti appellanti depositavano nel fascicolo telematico rinuncia alla istanza ex art. 283 CPC. In data 8 giugno 2021 le parti appellanti chiedevano di essere autorizzate ad un colloquio con l'organo giudicante che indicava il giorno di udienza quale disponibilità. Veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, poi differita e poi successivamente anticipata.
Nelle more, a seguito di riequilibrio dei ruoli all'interno della sezione, la causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Gli appellanti , in data 12 aprile 2024, chiedevano di poter integrare il contraddittorio nei confronti di altri chiamati all'eredità come individuati.
Autorizzata dalla Corte – all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025 - tale estensione del contraddittorio, si costituiva sostenendo le ragioni espresse dagli appellanti a Controparte_2 fondamento del gravame.
pur raggiunta da rituale notifica, rimaneva contumace. CP_3
All'udienza del 23 settembre 2025, la Corte – vista la contumacia di – disponeva la CP_3 notifica dell'appello incidentale nei suoi confronti a cura del Ministero appellato/appellante incidentale, rinviando per la decisione ex art. 281 sexies CPC (come innovato dall'art. 350 bis cpc) all'udienza del 18 novembre 2025, sostituita da trattazione cartolare, concedendo termini anticipati per il deposito di note finali.
In data 6 ottobre 2025 gli appellanti principale depositavano nel fascicolo telematico istanza per la trattazione della causa in presenza e la Corte disponeva in conformità.
Tutte le parti costituite depositavano note conclusionali anticipate.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha deciso la causa, all'esito della discussione orale, trattenendo la causa in decisione ex art. 281 sexies CPC come innovato dall'art. 350 bis CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 128 pagine, è articolato in sette motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 23/28) - titolato “violazione delle disposizioni a presidio del giusto processo, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio” – gli appellanti denunciano
“Violazione del principio della preventiva costituzione del giudice” perché, a loro dire, il collegio sarebbe stato designato a distanza di tempo dall'assunzione della causa in decisione e dopo il deposito della minuta;
“Violazione del principio del contraddittorio” perché il giudice titolare della causa aveva trattenuto la stessa in decisone senza indicare la rimessione al collegio, con conseguente sottrazione al contraddittorio della questione circa la competenza monocratica o collegiale
(quest'ultima qui contestata) dell'organo giudicante;
“Violazione del diritto di difesa” per la medesima ragione , concludendo che “…accertata e dichiarata l'inesistenza o comunque la nullità della Sentenza, adotti ogni conseguente provvedimento di rimessione al Tribunale Civile di Roma in nuova e diversa composizione ovvero perlomeno prescinda del tutto dalla sentenza e dal relativo contenuto”. § 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 28/35) – titolato “ l'illegittimità e l'erroneità della Sentenza per non aver preventivamente rilevato la prescrizione, nonché l'inammissibilità, per intervenuta decadenza e/o preclusione, delle nuove difese, eccezioni e domande e produzioni rispetto al giudizio
R.G. n. 82893/2015” - gli appellanti devolvono la questione della riunione della domanda riconvenzionale svolta nell'altro procedimento pendente tra le parti, per un importo maggiore rispetto alla domanda riconvenzionale di cui al giudizio “portante”, nonostante le preclusioni ormai maturate in quest'ultimo e non tenendo conto dell'eccezione di prescrizione formulata nella memoria ex art. 183 CPC le cui ragioni vengono richiamate.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 35/38) – titolato “ il giudicato e l'intangibilità del sistema delle annualità e di tutti i pagamenti nel tempo eseguiti dal ” – gli appellanti lamentano che “la CP_1
Sentenza viola gli artt. 112, 113, 115 e 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. nonché, ancora, gli artt.
46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e 26, co. 5, Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero 34 cod. proc. amm., laddove occorra anche alla luce degli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 42, 97 Cost. e 6 CEDU ed art. 1 del relativo 1° Protocollo addizionale” deducendo che è stata omessa la valutazione del giudicato intervenuto tra le parti alla luce del Decreto n. 2280/2006 con il quale il Tar Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti rispetto alla pretesa azionata dal Per_1
In particolare, viene affermato dagli appellanti che “i provvedimenti ministeriali di sblocco dei pagamenti delle annualità (docc. 20 e 21), dando attuazione al decisum definitivo del Consiglio di
Stato n. 671/1999 (v. doc. 15) sono diventati a loro volta intangibili, per opera del giudicato successivo sulla cessazione della materia del contendere conseguente alla pronuncia del Decreto n. 2280/2006, del Tar Lazio passato in giudicato. E quindi il sistema dei pagamenti in annualità è ripristinato in modo irretrattabile, essendosi formato un giudicato che copre e conferma i menzionati provvedimenti”.
Concludono gli appellanti che tali considerazioni argomentative determinano la cristallizzazione degli effetti contrattuali di cui alle concessioni (e ai rapporti) del presente giudizio e del relativo sistema di pagamento rateale, con conseguente necessità di accogliere la domanda del come Per_1 avanzata sin dal primo grado.
§3.4 – Con il quarto motivo (pag. 38/69) - titolato “l'illegittima interpretazione sostanzialmente ex tunc della Legge 1993 e della Norma interpretativa;
l'erronea assunzione di una violazione delle norme comunitarie quale ratio della Legge 1993; l'erronea interpretazione della Legge 1993 e della Norma Interpretativa per esclusione delle opere affidate, realizzate e contabilizzate antecedentemente alla Legge 1993. Il tutto anche per effetto dell'omesso e/o irrituale e/o erroneo e/o inadeguato esame del contenuto degli atti e dei documenti di causa “ – gli appellanti, nell'affrontare la questione devoluta mediante articolate doglianze, sostengono che gli argomenti del motivo d'appello determinano per effetto e una volta accertata l'efficacia ex nunc della Legge 1993 (e relativa Norma Interpretativa) il permanere di tutti i patti contrattuali di cui alle concessioni del presente giudizio (come integrati ex Legge 1993 e Norma Interpretativa al solo fine di effettuare la poi eseguita, nel 2004/2005, rendicontazione finale) del relativo sistema di pagamento rateale e della perimetrazione di tutti i lavori con riferimento al 7° Lotto, 7° Lotto Completamento e relative varianti, con conseguente necessità di accogliere la domanda del come avanzata sin dal primo grado. Per_1 Segnatamente, l'erroneità della sentenza deriverebbe dal fatto che “a.1 ipotizzando una lettura
(contraria al dato testuale) della ricordata sentenza 671/1999 del Consiglio di Stato, una volontà del legislatore (introvabile) di volere disciplinare nuovi prezzi, rendicontazioni con effetti sostitutivi del sistema dei pagamenti;
a.2 assumendo senza alcuna motivazione un'inesistente ratio della Legge 1993 (volta a prospettare un'illiceità inesistente ed un conflitto con la disciplina comunitaria anch'esso inesistente in quanto mai accertato); e a.3 mostrando di non tenere conto della letteralità della Legge 1993 e della Norma Interpretativa, del giudicato del Decreto n. 2280 del 3 aprile 2006 del Tar Lazio (e di cui al Terzo motivo di appello), della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 671 del 2 aprile 1999 (§ 8.3.1 che segue) in una lettura coerente con il suo testo, della condotta del (§§ 8.4.2.4 e 8.4.3.2 che seguono), dei CP_1 principi costituzionali e del principio del legittimo affidamento (§ 8.4.3.2 che segue), dell'onere della prova (§ 8.5.2 che segue), nonché (b) per escludere lavori eseguiti e riconosciuti come tali dal nelle Relazioni del 2 novembre 2004 e del 28 novembre 2005 acquisite alle operazioni CP_1 peritali”.
Aggiungono gli appellanti che “…se fosse corretta l'interpretazione del Tribunale nel senso del travolgimento del sistema dei pagamenti e di tutti i Decreti (anche di affidamento), la Legge 1993 avrebbe dovuto invece anche rideterminare il contenuto contrattuale vincolante per le parti (come sostiene il Tribunale). Ma, visto che il legislatore mai ha pensato di cambiare le regole per i lavori già eseguiti, è evidente che lo stesso si sia occupato soltanto di regolarne la rendicontazione ed il fabbisogno finanziario, come appare dalle uniche norme rinvenibili in tema (commi dal terzo al quinto dell'art. 2 della Legge 1993 e Norma Interpretativa)”.
Affrontano, poi, gli appellanti le singole statuizioni del Tribunale – derivanti da detta interpretazione
– sulla nullità degli affidamenti e sulla revoca di questi ultimi per effetto della citata legge, denunciando “il risultato della complessiva violazione, falsa od errata applicazione, da parte del Tribunale, tra le altre disposizioni normo-regolamentari, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 (come successivamente modificata ed integrata anche dalla legge 24 luglio 1984, n. 363), dei vari Decreti Ministeriali, degli atti e dei provvedimenti tutti, anche di variante, relativi ai lavori per il 7° Lotto
Ricostruzione e per il 7° Lotto Completamento, delle Legge 1993 e della Norma Interpretativa, degli artt. 1173 ss., 1175, 1176, 1218 e ss., 1277 e ss., 1321 e ss., 1366, 1373, 1375, 1458, 1813 e ss., 1988 cod. civ., nonché dell'omessa, erronea e/o insufficiente valutazione, interpretazione e motivazione con manifesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 14 delle preleggi, degli artt. 2697, 2727 e ss. 2735, 2909 cod .civ., degli artt. 101, 112, 113 115, 116, 132, 324 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, ancora, degli artt. 46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e 26, co. 5, Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero 34 cod. proc. amm., ove occorra anche alla luce degli artt. 2, 3, 23,
24, 41, 42, 97 Cost. e 6 CEDU ed art. 1 del relativo 1° Protocollo addizionale”.
A sostegno di tali doglianze, gli appellanti deducono che le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato intervenute “scolpiscono la intangibilità del sistema dei pagamenti e dei Decreti tutti emessi in esecuzione dei rapporti concessori di cui al presente giudizio con palese cristallizzazione delle regole contrattuali”; proseguono nella interpretazione della disciplina normativa – che definiscono di natura eccezionale e come tale non applicabile in via estensiva – con un esame letterale che escluderebbe il venir meno – anche ex nunc – del sistema dei pagamenti Propongono, ancora, gli appellanti “una doverosa ed equa interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso cioè che la Legge 1993 (e la Norma Interpretativa) non possa mai alterare retroattivamente il giudicato formatosi a valle dell'annullamento del Decreto ministeriale n. 992/S del 7 ottobre 1992 e non possa che disporre che per il futuro, senza quindi alterare le prestazioni già rese ovvero incidere su diritti quesiti e crediti già esistenti”
§3.5 – Con il quinto motivo di appello (pagg. 69/104) – titolato “ l'illegittimità, l'erroneità e la contraddittorietà della Sentenza per non aver il Tribunale, al pari dei periti, rettamente individuato
i crediti oggetto di causa e i lavori sottesi. La contrarietà a diritto (e la conseguente nullità) della Sentenza per aver il Tribunale immotivatamente e acriticamente aderito a valutazioni e conclusioni
(anche in contrasto rispetto alle affermazioni della Sentenza) di una CTU illegittimamente
“giuridica”, errata anche nella specificazione dei lavori effettivamente realizzati dalla
e da cui originano le ragioni di credito azionate dal Signor In ogni caso, CP_8 Per_1 la necessità di rinnovare e/o integrare la CTU” – gli appellanti denunciano che il Tribunale, utilizzando la CTU, ha errato perché quest'ultima avrebbe illegittimamente escluso dal proprio complessivo accertamento una grande quantità di lavori pacificamente effettuati della NC (lavori non “in discussione” in quanto giammai contestati dal che, anzi, li ha sempre CP_1 riconosciuti) e comunque per essersi il perito espresso illegittimamente su questioni di natura giuridica. Aggiungono che le operazioni avrebbero ristretto il perimetro della domanda svolta dal limitandolo ai n. 85 decreti di pagamento, tenendo conto dei SAL formali, fermandosi Per_1 prima del 18^ SAL ritenuto estraneo alla materia contendere e comunque le conclusioni dei periti non avevano tenuto conto delle osservazioni di parte attrice.
Lamentano, quindi, gli appellanti che la sentenza impugnata “si pone in violazione, falsa od errata applicazione, tra le altre disposizioni, degli artt. 101, 112, 113, 115, 116, 132, 156 e ss., 183, 187 e ss., 190, 194, 195 cod. proc. civ. e 90 e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 1988, 2735 e 2907 cod. civ anche alla luce degli artt. 24, 25, 101, 102 e 111 Cost., nonché dei Decreti ministeriali relativi o connessi alle, od attuativi delle, concessioni 7° Lotto Ricostruzione e Completamento, e relative varianti, della stessa Legge 1993 e della correlativa Norma Interpretativa, oltreché delle fondamentali norme in materia di obbligazioni e contratti e sull'onere della prova, il tutto con omessa
e/o erronea e/o insufficiente motivazione” , ribadendo che una serie di lavori erano stati esclusi (e di conseguenza il corrispettivo) sol perché non risultanti da un SAL formale per il quale fosse già stato emesso un decreto di pagamento, ovvero comunque perché arbitrariamente esclusi dai consulenti d'ufficio all'atto dell'individuazione dei lavori.
In particolare sarebbero stati illegittimamente esclusi: a) i lavori eseguiti in esecuzione della Perizia di Variante e Suppletiva del 7° Lotto Ricostruzione, a suo tempo approvata dal Comune di Ancona con delibere n. 1045 del 27/05/1985 e n. 171 del 26/01/1987, nonché “ammessa ad ulteriore finanziamento a carico dello Stato” dal Ministero con DM 254 del 14/02/1987; b) i lavori eseguiti tra il 30/06/1990 e il 7/10/1992, relativi alle opere del 7° Lotto Completamento affidate dal Ministero con DM 1107 del 28/11/1986. Sul punto, gli appellanti concludono: “ andrà comunque disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio per determinare ovvero per confermare l'avvenuta corretta imputazione dei pagamenti da parte del e comunque per accertare il debito del;
Per_1 CP_1 pur laddove si ritenesse che la lettura di fatto retroattiva della Sentenza sulla Legge 1993 e sulla
Norma Interpretativa non sia errata (sul punto, cfr. Quarto motivo di appello), occorrerà comunque procedere ad una nuova consulenza tecnica per calcolare anche i lavori eseguiti dopo l'ultimo formale
SAL e sino al 7 ottobre 1992, annullando o riducendo la condanna emessa e per gli ulteriori motivi di cui in appresso al § 9.4 avendo i periti del Tribunale commesso innumerevoli errori. E ciò a meno che non si voglia giungere al risultato paradossale di obbligare parte appellante a far valere in un separato giudizio un credito vantato già in questo giudizio”. Il motivo di appello è, poi, articolato nell'ulteriore profilo relativo a “L'IMMOTIVATA ED
ACRITICA ADESIONE DELLA SENTENZA APPELLATA AD UNA CTU PALESEMENTE VIZIATA” deducendo “Ecco quindi che la denunziata duplice omissione e/o grave disattenzione in cui è ictu oculi incorso il Tribunale determina la nullità e comunque la necessità di integrale riforma della Sentenza anche previa rinnovazione e/o integrazione della CTU con nomina di altro e/o altri periti”.
Avverso la CTU, poi, gli appellanti rivolgono una serie di contestazioni: per essersi il collegio peritale di fatto “sostituito” al Tribunale nelle valutazioni giuridiche;
l'illegittimità, l'erroneità e la contraddittorietà della CTU, nonché della Sentenza, per non aver compreso il sistema dei pagamenti e/o per non aver comunque considerato l'onere finanziario e la necessità del relativo rimborso anche con riguardo all'ipotizzato venir meno del predetto sistema;
l'illegittimità, l'erroneità e la contraddittorietà della CTU, nonché della Sentenza, per non aver compreso il sistema dei pagamenti e/o per non aver comunque considerato il meccanismo di revisione dei prezzi anche con riguardo all'ipotizzato venir meno del predetto sistema. Rilevano, ancora, gli appellanti che la CTU avrebbe commesso una serie di gravi omissioni:
a) non riporta il calcolo degli interessi convenzionali, come richiesto in via principale da parte attrice;
b) non riporta il calcolo degli interessi composti di mora per appalti pubblici, come richiesto in via subordinata da parte attrice;
c) non riporta il calcolo degli interessi di cui all'art. 1283 cod. civ. a far data dal 21/12/2010, come richiesto da parte attrice;
d) non considera, nella valutazione del danno subito dalla , la sua natura CP_8 imprenditoriale, assumendo piuttosto che la relativa capacità di produrre reddito sia equiparabile a quella di un risparmiatore ordinario;
e) assume, in tutti gli scenari favorevoli alla parte pubblica, che il debba conseguire CP_1 accessori sulle somme pur asseritamente ed in tesi pagate per proprio errore o colpa. Il motivo di appello così si conclude: “I suestesi argomenti, ove accolti, e senza recesso da quanto sopra più diffusamente esposto, implicheranno (a) la necessità di includere tutti i lavori a presupposto del pagamento delle annualità di cui al presente giudizio, di calcolare gli interessi e i danni e ogni importo dovuto come da domanda ovvero (b) in subordine (in caso di mancata lettura ex nunc della Legge 1993 e della Norma Interpretativa), di considerare sempre tutti i lavori di cui alle annualità del presente giudizio ed eseguiti sino al 7 ottobre 1992 e di tener conto degli oneri finanziari sostenuti dalla NC (che ha comunque anticipato costi liquidati oltre trent'anni dopo), di applicare la revisione prezzi a tutti i lavori là ove sono stati a quel punto indebitamente esclusi per il 7° Lotto Completamento ed escludere sconti e riduzioni prezzi conseguenti ai patti contrattuali, per quanto sopra esposto. Pertanto, non si dubita che codesta Ecc.ma Corte rileverà la nullità della CTU, assumendo ogni conseguente provvedimento del caso. In ogni caso, l'Ecc.ma Corte adita non mancherà di considerare, nella valutazione delle più ampie questioni devolute, la centralità del ruolo avuto dalla perizia illegittima, erronea e contraddittoria assunta dal Tribunale e quanto la stessa abbia inciso
“in negativo” sulla Sentenza.
9.5.2 A questo punto, in considerazione:
(i) del tenore delle alterazioni commesse dai periti del Tribunale, sì gravi - in quanto frutto finanche di errate ed inammissibili interpretazioni giuridiche - da impedire di raggiungere alcuno dei risultati
(tecnici, appunto) cui la consulenza tecnica doveva essere preordinata e, in realtà, era stata disposta;
(ii) delle plurime gravi omissioni commesse nei conteggi esposti;
(iii) della parzialità mostrata nella valutazione delle ragioni dell'attore; nonché tenuto conto della esigenza di giungere ad una quantificazione delle poste domandate dalle parti sulla base di una coerente e completa valutazione, parte appellante evidenzia la necessità di procedere alla rinnovazione della CTU;
ovvero in subordine, di disporre una rinnovazione con integrazione della CTU in atti, comunque con affidamento dell'incarico di procedere alla ripetizione della CTU a nuovo
e distinto collegio peritale che possa svolgere l'incarico in conformità a diritto e senza alcuna forma di precomprensione. Si chiede, in tal senso, ed espressamente che i nuovi designandi consulenti
d'ufficio tengano conto dei rilievi di cui al presente motivo di appello, di quelli recati nelle memorie Per_ dei periti Arch. e Prof. nonché nelle note alla CTU, anche per come illustrati al § Per_4
1.15 ed al § 6 della Conclusionale (nonché al §2.2 sub lettera d)) ed ai §§ 8 e ss. e 9.3 della Replica”.
§3.6 – Con il sesto motivo (pagg. 104/115) – titolato “l'illegittimità e l'erroneità della condanna a titolo di indebito per insussistenza dei relativi presupposti di fatto e/o di diritto e per omesso od errato esame delle eccezioni e difese del Signor L'illegittimità, la manifesta erroneità e la grave Per_1 ingiustizia delle statuizioni relative alla ritenuta mala fede del e alla decorrenza degli Per_1 interessi” - deducendo violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 1173 e ss., 1175, 1176, 1147 e ss., 2033, 2727 e ss., 2935 e ss. e 2946 cod. civ. anche con riguardo agli artt. 2, 24 e 111 Cost. ed alla disciplina normo-regolamentare relativa due concessioni a cui ineriscono i crediti azionati dall'attore, nonché degli artt. 81, 100, 112, 115, 116, 132, 163 e ss., 183 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 2697 cod. civ. poiché, tra l'altro, il Tribunale non avrebbe esaminato e/o adeguatamente valutato le eccezioni e le difese (anche ulteriori rispetto alla prescrizione la cui disamina è peraltro erronea ed incompleta) svolte dal né ne avrebbe motivato il rigetto Per_1 pur implicito. Gli appellanti pongono in discussione la legittimazione attiva del a far valere l'indebito CP_1
(sostenendo che l'unico legittimato, perché gravato dei costi, sarebbe stato il Comune di Ancona) ; espongono che pagamenti conseguiti dal a partire dal 1° giugno 2006 non sono stati, né Per_1 risultano oggi, indebiti o privi di giustificazione, essendo gli stessi fondati su (ovvero dovuti in forza di) un contratto valido, la Legge 1993, la decisione del Consiglio di Stato n. 671/1999 e il decreto Tar Lazio n. 2280 del 3 aprile 2006. Inoltre, tutti i pagamenti assunti come indebiti sono stati eseguiti dal solo “a valle” della definizione contabile - prevista dalla Legge 1993 e della Norma CP_1
Interpretativa - compiuta dallo stesso sulla scorta delle valutazioni della Commissione Tecnica incaricata della “Determinazione delle opere esistenti eseguite dall'ex NC ai fini della definizione economica dei rapporti con la medesima società”, all'esito della quale il , con CP_1 note prot. B3/31757 del 20 ottobre 2005 e prot. B3/30110 del 19 gennaio 2006 (cfr. docc. 46 e 47) si è per l'appunto riconosciuto grandemente debitore della NC. Sostengono che non vi sarebbe alcun indebito, anche in ragione di giudicato tra le parti ed essendo, in ogni caso, quell'indebito non più esigibile per rinuncia del Ministero la cui domanda riconvenzionale era inammissibile e infondata.
Infine, sostengono gli appellanti che la statuizione sulla mala fede sarebbe stata assunta in difetto di allegazioni di parte (mancando per vero nell'atto introduttivo avversario l'esposizione dei sottesi fatti ed elementi di diritto) ovvero comunque oltre le stesse, con conseguente nullità della Sentenza ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.; che la statuizione relativa agli interessi è comunque viziata poiché il Giudice di primo grado, travisando di fatti storici, atti e risultanze processuali, avrebbe violato e/o erroneamente applicato l'art. 1147 cod. civ., norma generale in materia di buona fede, nonché l'art. 1148 cod. civ. sui frutti, cui pacificamente occorre fare riferimento allorquando si fa questione di pagamenti indebiti. Argomentano gli appellanti che la buona fede è normativamente presunta e che non rileva in nessun caso l'eventuale mala fede sopravvenuta (cfr. art. 1147 cod. civ.), v'è che l'anzidetta ricostruzione in punto di supposta mala fede altresì cozza inesorabilmente con la verità storica agli atti: il Per_1 non si è affidato i lavori, promesso i pagamenti ed effettuato i pagamenti da sé solo. Espongono
“Sarebbe, poi, bastato ad escludere la mala fede del (ovvero, per quanto sopra, a Per_1 confermarne definitivamente la buona fede soggettiva ed oggettiva) considerare il Decreto di cessazione della materia del contendere pronunciato dal Tar Lazio e mai opposto dal : è CP_1 una inequivoca vicenda sostanziale-processuale (in sintesi, ricorso avverso il silenzio-rifiuto seguito da sblocco dei pagamenti con voltura dei Ruoli di Spesa a nome del Signor cfr. docc. 19- Per_1
22 alla Citazione e Doc. N allegato al presente appello) che evidenzia condotte univoche e non ritrattabili del , sulle quali il ha fatto affidamento dato il riconoscimento CP_1 Per_1 ricevuto”
Gli appellanti, infine, ripropongono l'eccezione di prescrizione che sarebbe stata proposta alla prima udienza utile , contestando la tempestività della
contro
-eccezione del ministero.
§3.7 – Con il settimo motivo (pag. 115/117) gli appellanti chiedono la riforma della decisione sulle spese di lite e CTU. In ogni caso, denunciano illegittimità, erroneità ed ingiustizia di tale condanna anche in relazione alla riunione della riconvenzionale del , invocando la compensazione CP_1 delle spese anche ai sensi della Corte Cost. n. 77/18.
§3.8 – Gli appellanti, poi, ripropongono ex art. 346 CPC una serie di eccezioni e difese non delibate o rimaste assorbite nella sentenza, indicate in modo specifico (pagg. 117/121).
§ 4 — Prima di passare all'esame dei gravami – principale ed incidentale – occorre delibare su alcune questioni preliminari che le parti appellanti principali hanno sollevato durante la discussione orale, anche ribadendo questioni già proposte in sede di note finali.
La prima questione attiene alla richiesta di espunzione/inutilizzabilità delle note finali anticipate depositate dalla difesa ex lege del appellato/appellante incidentale: dalla esposizione della CP_1 difesa degli appellanti emerge che l'unico termine concesso per tale adempimento fosse quello dell'udienza precedente , poi rinviata d'ufficio e che pertanto il , non avendo utilizzato quel CP_1 termine, aveva “consumato” ormai il proprio diritto di difesa. Ulteriore profilo, poi, riguarda il contenuto di dette note che, secondo la difesa degli appellanti principali, integrerebbe una “replica” alle note finali già depositate (per la precedente udienza) dai medesimi appellanti.
La richiesta non può essere accolta. Dal provvedimento con il quale la Corte ha fissato l'odierna udienza per la decisione emerge con tranquillante certezza l'assegnazione di un “nuovo” termine anticipato per il deposito degli atti finali al fine – come è nel documento programmatico dell'Ufficio del processo - di rendere veloce la conoscenza degli atti e la preparazione nonché lo studio della causa per procedere, poi, con decisione ex art. 281 sexies CPC come innovato.
Dunque, la difesa del ha utilizzato legittimamente un termine che, del resto, anche gli CP_1 appellanti principali hanno ritenuto – per strategia difensiva – di valorizzare.
Orbene, sul contenuto di tale atto difensivo finale non appare necessaria alcuna ulteriore disquisizione, sia perché durante la stessa discussione orale non è emersa alcuna questione “nuova”, sia perché un ulteriore termine di difesa appare ultroneo per la parte appellante che proprio con la discussione orale ha raggiunto il suo scopo di “replicare” a quella che ha definito, appunto, una
“replica” alla propria precedente conclusionale.
In sostanza, le parti – proprio in forza della discussione orale richiesta dagli appellanti principali – hanno potuto dibattere di tutte le questioni, ivi comprese quelle reciprocamente esposte ed argomentate nei rispettivi atti difensivi finali.
L'altro profilo, pur sempre processuale, sollevato dagli appellanti principali riguarda l'integrazione del contraddittorio (nei confronti di altri chiamati all'eredità) e la mancata ottemperanza a tale disposizione della Corte da parte del che, per tale condotta, sarebbe incorso in decadenza CP_1 dal gravame incidentale così divenuto inammissibile.
Anche questa istanza è da respingere. Innanzitutto, risulta “per tabulas” che gli appellanti principali, nell'estendere il contraddittorio come da essi medesimi richiesto, hanno notificato tutti gli atti del processo, ivi compreso l'appello incidentale, sicchè lo scopo è stato sicuramente raggiunto quanto meno per che, Controparte_2 nel costituirsi, non solo ha preso atto di detto gravame incidentale ma si è anche potuta difendere al riguardo. Quanto, invece, all'altra chiamata ( ) è stata la Corte a disporre (in ragione della sua CP_3 contumacia) la notifica del gravame incidentale a cura del che, come emerge dal deposito CP_1 nel fascicolo telematico dell'Ufficio, ha poi ottemperato nel termine stabilito, sicchè anche in questo caso lo scopo è stato raggiunto. Ne consegue che vi è piena ammissibilità dell'appello incidentale, con assorbimento di tutte le altre questioni (pure emerse durante la discussione orale) relative al litisconsorzio necessario ex art. 331
CPC ed alla scindibilità delle posizioni. Nel merito, l'appello proposto dagli eredi è infondato. Per_1
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, questo Collegio richiama integralmente la recente sentenza n.
4764/25 pronunciata della medesima sezione con riguardo alla controversia tra le medesime parti e su questione sovrapponibile e, quindi, delibabile ex art. 118 disp . att. CPC. In particolare, è stato condivisibilmente affermato: “ Sotto un primo profilo si afferma che vi sarebbe un vizio di costituzione del Giudice che non sarebbe stato individuato preventivamente rispetto al decisum in quanto nella sentenza è indicata come data della decisione il quattordici gennaio 2020 mentre “l'individuazione e composizione del Collegio che ha pronunciato la Sentenza, risultano successive di 96 giorni rispetto alla data della decisione nonché di 80 giorni rispetto al deposito della decisione”.
Il profilo di doglianza è infondato. La cronologia suddetta è ricavata dalle annotazioni nel fascicolo telematico:
1) due ottobre 2019: rimessione fascicolo al giudice per la decisione;
2) trenta gennaio 2020: deposito minuta sentenza definitiva e invio sentenza al presidente per firma;
3) diciannove aprile 2020: designazione collegio e ritorno sentenza dal presidente per firma;
4) venti aprile 2020: deposito sentenza - pubblicazione
Dette annotazioni non confliggono con la data della camera di consiglio e quindi della decisione indicata nella sentenza ( quattordici gennaio 2020 ) poiché la voce “designato collegio” indica unicamente la fase in cui il Presidente ha controfirmato il provvedimento e costituisce un'annotazione che non inficia quanto indicato nell'atto pubblico costituito dalla sentenza. Ciò è del resto comprovato dall'evento del trenta gennaio 2020 attestante come il Giudice Estensore abbia depositato la minuta ( che nel caso, come il presente, di provvedimento collegiale esige la firma digitale del suddetto ) e l'ha inviata al Presidente del Collegio per la (contro)firma.
Sotto un secondo profilo l'appellante sostiene la violazione del principio del contraddittorio “per essere stata emanata senza che la questione della monocraticità o della collegialità dell'emananda decisione fosse mai stata sottoposta al contraddittorio tra le parti, e, per di più, in assenza dei presupposti normativi per una competenza collegiale”. Il profilo è infondato.
La materia sottostante al fermo ( corrispettivi relativi agli appalti pubblici ) è devoluta alla sezione specializzata imprese e di ciò lo stesso appellante era consapevole tanto che nella stessa memoria conclusionale di primo grado ha indicato “sezione xvi ex iii imprese” anche se accanto ha indicato come Giudice Unico;
detta sezione ha correttamente deciso in forma collegiale sulla Tes_1 base della natura della vertenza.
La questione comunque oltre a non costituire un vizio che comporti la rimessione della causa al giudice di primo grado non incide sul diritto di difesa della parte e non è stato specificato quale ne sia il danno derivato. Sotto un terzo profilo l'appellante sostiene che “L'omessa sottoposizione della questione rilevata d'ufficio dell'asserita competenza collegiale, ha impedito al Signor di poter richiedere ai Per_1 dell'art. 275, secondo comma, cod. proc. civ., di discutere «oralmente dinanzi al collegio», violando i diritti della difesa”.
Il profilo è infondato poiché in primo luogo non è individuato quale sia il danno concreto derivante dall'asserita violazione e in secondo luogo perché neppure era stata chiesta la discussione orale che ben è possibile anche nel processo monocratico ex art. 281 quinquies c.p.c.”. Tali considerazioni si attagliano appieno al caso in esame, trattandosi di doglianze – si ripete – del tutto sovrapponibili. Deve solo aggiungersi che l'annotazione del “designato collegio” è esclusivamente operata dalla cancelleria ed è del tutto estranea all'esercizio della giurisdizione, così come la possibilità di verificare la composizione dei collegi (alla data in cui la causa è stata trattenuta in decisione dal relatore) è consentita alle parti ed ai loro difensori attraverso i calendari organizzativi dell'ufficio giudiziario, sottoposti al vaglio dapprima del Consiglio Giudiziario competente e poi del Consiglio
Superiore della Magistratura, sicchè in assenza di allegazione e prova circa la non coincidenza con il
“giudice naturale” ivi precostituito la doglianza è priva di fondamento anche sotto questo profilo. In sostanza, parte appellante deduce che l'annotazione nel registro a cura della cancelleria “designato collegio” comporterebbe che il collegio, contrariamente a quanto previsto dall'art. 113 disp. Att. CPC, è stato individuato di fatto solo in quel momento e non preventivamente.
La tesi è del tutto destituita di fondamento: come emerge dal combinato disposto degli artt. 113 e 114 Cont disp. Att. la materia della composizione dei collegi è oggetto di programmazione preventiva, tanto da imporre un apposito provvedimento presidenziale di natura tabellare/organizzativa (al fine della individuazione del giudice naturale precostituito per legge) che passa - come detto - al vaglio del Consiglio Giudiziario competente e, poi, del Consiglio Superiore della Magistratura.
Di qui la reiezione della doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, in parte già esaminato nel precedente paragrafo, questo non merita accoglimento.
Sfugge all'appellante che il Collegio giudicante ha ritenuto, dapprima, di separare nella controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo la questione relativa alla legittimità di quest'ultimo da quella portata dalla domanda riconvenzionale del ministero, riconducendo quest'ultima al procedimento da cui promana la sentenza qui impugnata perché fondata sul medesimo titolo. Il tutto in ossequio al principio del “simultaneus processus” ed al fine, evidentemente, di non provocare un contrasto di giudicati. Ha ben spiegato la sentenza- come sopra testualmente riportata – anche le esigenze processuali che hanno portato alla soluzione della separazione/riunione solo in quella sede, tenuto conto che solo in quel momento, effettivamente, le cause si trovavano sul medesimo livello di situazione processuale.
Peraltro, nulla viene detto nel gravame a tale proposito, sicchè questa statuizione è ormai definitiva. Egualmente deve dirsi per l'eccezione di prescrizione: il Tribunale ha dettagliatamente spiegato, con richiami di giurisprudenza a conforto, il motivo per il quale il momento in cui doveva essere formulata Cont la eccezione da parte del era anticipato e precedente rispetto alla memoria ex art. 183 Per_1 che ancora oggi viene invocata, peraltro neppure riportata testualmente, con evidente violazione del disposto di cui all'art. 342 CPC. Infine, è di difficile intellegibilità ed anche in contrasto con la logica giuridico-processuale affermare che, una volta riunita la controversia introdotta con la domanda riconvenzionale (nel processo sul fermo amministrativo) al procedimento originario relativo al rapporto dare/avere tra le parti, si veniva a determinare una sorta di rimessione in termini in favore del Per_1
In realtà, le due domande riconvenzionali sono state riunite per la trattazione congiunta, fermi restando tutti gli effetti processuali che – nelle rispettive controversie in cui sono state svolte – nelle more si erano prodotti;
vale a dire che il trasferimento dall'una all'altra controversia di detta domanda riconvenzionale per un importo maggiore non consentiva, comunque, al di avere una nuova Per_1 fase processuale per contestare tempestivamente la prescrizione, così come il non ha CP_1 formulato alcuna domanda “nuova”, bensì in quel secondo giudizio (insorto dopo quello relativo al rapporto dare/avere e da cui promana la sentenza qui impugnata) ha formulato la sua azione di ripetizione di indebito per un importo maggiore solo perché si è tenuto conto di altri ed ulteriori elementi che in quella sede ben potevano essere prodotti, poi trasferiti ritualmente al giudizio
“portante” a seguito della detta riunione.
Di qui la reiezione della doglianza.
§4.3 – Anche il terzo motivo di appello principale è destituito di fondamento.
Ritiene, preliminarmente, la Corte di dover precisare come la vicenda in oggetto fa parte di un nutrito contenzioso – dinanzi ai giudici amministrativi ed ai giudici ordinari allo stato – caratterizzato da un evidente “disallineamento” temporale, nel senso che – come si dirà – sulla materia qui in esame è intervenuto direttamente il legislatore, ma nelle more sono stati incardinati plurimi giudizi che hanno avuto svolgimento in diversi gradi, con la conseguenza che gli esiti finali si sono sovrapposti a detta normativa primaria, con effetti che in ogni caso – si vedrà – non possono né potevano incidere sulla volontà del legislatore.
Questa premessa, però, appare al Collegio dirimente per escludere la fondatezza della tesi sostenuta dagli appellanti principali – anche in sede di discussione orale odierna – circa il comportamento inequivoco del , al pari di un riconoscimento di debito, soprattutto lì ove ha eseguito CP_1 pagamenti con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte del giudice amministrativo. Orbene, nessuno dei due pronunciamenti del giudice amministrativo possono aver avuto effetto
“cristallizzante” per i decreti di concessione e per il sistema di pagamenti rateali ivi previsti.
Ciò in ragione del fatto che il provvedimento n. 2280/06 con il quale il TAR LAZIO ha dichiarato cessata la materia del contendere è, per la natura stessa della pronuncia, estraneo a qualsivoglia delibazione del merito della vicenda;
si limita, infatti, il Tribunale amministrativo a prendere atto che, a fronte del denunciato silenzio-inadempimento in cui era incorso il ministero, quest'ultimo si era poi attivato per eseguire i pagamenti, sicchè non vi era più interesse per le parti (reciprocamente) ad una pronuncia nel merito della vicenda.
I richiami alla giurisprudenza amministrativa, formulati dagli appellanti principali anche durante la discussione orale, non sono condivisibili perché non tengono conto della già evidenziata peculiarità della vicenda, che ha visto imporsi a carico del l'obbligo di effettuare pagamenti dovuti in CP_1 ragione della esistenza del rapporto contrattuale in ragione di certe pronunce del giudice amministrativo, il tutto poi superato a seguito dell'intervento del legislatore i cui effetti, però, sono effettivamente intervenuti solo successivamente. Per la discrasia di cui sé già detto e di cui, però, gli odierni appellanti non possono trarre alcun vantaggio per le ragioni che appresso si diranno.
Quanto, poi, alla sentenza n. 671/99 con la quale il Consiglio di Stato conferma l'illegittimità dell'annullamento della concessione (sotto un profilo, peraltro, squisitamente procedurale) contenuto nel DM 992/S, non può non evidenziarsi come la sentenza impugnata valorizzi – nel ragionamento logico-giuridico – il richiamo che il Consiglio di Stato ha effettuato alla Legge n. 31/793, ribadendo cioè che l'annullamento della concessione (e quindi di tutto il sistema organizzativo ed operativo ivi previsto, considerato che non viene effettuato un annullamento parziale) disposto dalla Legge n. 317/93 restava fermo nonostante la propria pronuncia. Vale a dire che lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto “prevalente” l'intervento del legislatore, perché successivo al verificarsi dell'annullamento in autotutela, sì da operare superandolo. In sostanza, la pronuncia del Consiglio di Stato – che pure era doverosa visto l'interesse dalle parti manifestato in ordine alla questione di puro merito – prende atto che se l'annullamento operato in autotutela non risultava legittimo sotto il profilo amministrativo, dal punto di vista poi giuridico detto annullamento è stato disposto dal legislatore con la citata legge, poi oggetto di interpretazione autentica.
E' evidente, allora, il travolgimento di quegli atti amministrativi, mentre nessuna incisività poteva avere la legge sulla sentenza del Consiglio di Stato che, in realtà, si è pronunciata sotto un profilo del tutto diverso, ma superato poi dal legislatore che ha determinato il venir meno di quel sistema di concessione e di pagamenti, rimasto operativo sotto un profilo del tutto diverso per come si legge nella citata sentenza.
Peraltro, la questione è strettamente connessa con quella contenuta nel quarto motivo di gravame.
§3.4 – Il quarto motivo, per quanto contenente tesi suggestive, non può essere accolto. Tutte le argomentazioni ivi articolate poggiano, sostanzialmente, sul vincolo di giudicato esterno che si sarebbe determinato a seguito della pronuncia del giudice amministrativo, segnatamente la sentenza del Consiglio di Stato già più volte citata, rispetto alla quale il legislatore non avrebbe potuto incidere in alcun modo.
Ebbene, giova richiamare la sentenza di legittimità n. 24952/2015 – relativa peraltro ai lodi intervenuti tra le parti – per ricordare come opera il vincolo del giudicato esterno: il giudicato esterno va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici;
la portata del giudicato esterno va verificata con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti;
per verificare l'applicazione dei principi tratti dall'art.2909 cod. civ. vanno accertati l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno e il giudice non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono. Mentre è consentito far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. 24749 e 769/2014; 15902/2013; sez.un.24664/2007); la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che il giudicato copre soltanto lo specifico fatto costitutivo fatto valere che fa sorgere l'obbligazione e/o la condiziona, determinando in concreto e nel contempo limitando il diritto ad agire (Cass.25378/2013; 17408/2012; 726/2006; 4773/2001). Posti questi principi, va esaminata la pronuncia n. 671/1999 emessa dal Consiglio di Stato, utilizzata dagli appellanti a sostegno del vincolo del giudicato sul quale la legge n. 317/93 non sarebbe potuta intervenire. La sentenza, sostengono gli appellanti, ha riconosciuto l'illiceità della sospensione dei pagamenti e ha disposto l'annullamento del decreto 992/S del Ministero avente data 7 ottobre 1992 che tali pagamenti aveva sospeso. A ben leggere la pronuncia – che più e più volte richiama la legge n. 317/93 qualificandone la portata come “annullamento ex lege” dei provvedimenti di concessione a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (tanto da giustificare l'interesse ad agire di parte ricorrente con riguardo al periodo antecedente alla sua entrata in vigore) – si limita ad accertare un profilo (qualificato peraltro come assorbente rispetto a tutte le altre questioni pure proposte con quel gravame) puramente procedurale e preliminare, quale la violazione del contraddittorio ex art. 7 L. n. 241/90. Dunque, sia dalla domanda originaria di impugnazione del provvedimento di annullamento in autotutela, sia dal tenore complessivo della pronuncia si evince che petitum e causa petendi non sono sovrapponibili rispetto alla “ratio” della Legge n. 317/93, come del resto ha già evidenziato condivisibilmente il Tribunale nella sentenza qui impugnata.
Vale a dire che la pronuncia giudiziale invocata dagli appellanti si limita ad un profilo appunto procedurale, del tutto estraneo alla portata sostanziale della citata legge che, appunto, la sentenza
671/99 indica come annullamento ex lege, facendone peraltro totalmente salvi gli effetti quanto ad eliminazione, dal mondo giuridico, di tutti gli atti, da quello presupposto ai successivi ad esso collegati, come indicati nella sentenza medesima. Ed allora, come pure indicato dalla già citata pronuncia di legittimità n. 24952/15, l'art. 2909 cod. civ. non dispone soltanto che lo stesso faccia stato ad ogni effetto tra le parti ma aggiunge che la relativa autorità è limitata a ciò che ne ha formato la causa e l'oggetto, e copre esclusivamente la conseguente decisione finale in cui si concreta la volontà di legge da attuare. Dunque, quella pronuncia del
Consiglio di Stato invocata dagli appellanti non è intervenuta a delibare il “merito” del provvedimento amministrativo impugnato, limitandosi ad intervenire sul profilo squisitamente procedurale che, di certo, non poteva vincolare il legislatore del 1993: la ratio delle disposizioni ivi contenute è chiaramente indicata nella pronuncia di legittimità già richiamata.
Segnatamente, viene ricordato che la precedente pronuncia n. 60/03 aveva posto il problema della compatibilità dei vari affidamenti di lavori da parte del sempre al medesimo CP_1 concessionario, ai Regolamenti ed alle Direttive della Comunità europea in materia di affidamento di lavori pubblici a mezzo gara: problema che aveva provocato una procedura di infrazione contro lo Stato italiano per violazione delle Direttive CEE 305 del 1971 e 440 del 1989 costringendo il legislatore ad emanare la legge 12 agosto 1993 n. 317 di cui l'art.5 ha dichiarato "cessati" gli effetti dell'art. 13 noviesdecies della legge 363/1984, facendo venir meno il provvedimento concessorio in favore dell'impresa Per_1
Ancora, la pronuncia di legittimità n. 1193/06 (relativa agli espropri intervenuti in questa annosa e complessa vicenda) cita chiaramente la legge n. 317/93 come portatrice della “revoca” della concessione;
revoca quest'ultima che, come si è detto, decorre dalla data di entrata in vigore della stessa con effetti relativi ai rapporti dare/avere che tengono conto dei principi fondamentali quali la necessità di compensare i lavori già effettuati alla data indicata come di cessazione del rapporto contrattuale.
Dunque, se condizionamento proviene da quella sentenza del Consiglio di Stato, non può che essere eminentemente procedurale: ma ovviamente non può quella pronuncia vincolare il legislatore sulle modalità di “revoca” della concessione, essendo piuttosto vincolante sotto il profilo procedurale solo per l'esercizio del potere amministrativo. Né dalla sentenza amministrativa emerge alcuna pronuncia di “ultrattività” dei provvedimenti e degli atti precedenti a quello del 1992, come sostenuto dagli appellanti. Quindi, tutte le argomentazioni – come si è detto – elaborate dagli appellanti ponendo a fondamento il “giudicato esterno” sono infondate: restano così travolte le questioni relative al legittimo affidamento nonché quelle inerenti ai principi dettati dalla CEDU.
Nell'esaminare, poi, la portata della legge n. 317/93, non può che condividersi quanto già affermato in tante pronunce intervenute, tra le quali Tar Lazio n. 10736/17 che afferma chiaramente come il rapporto concessorio si sia estinto ex lege. Destituita di fondamento è altresì la doglianza relativa alla retroattività della legge n. 317/93 come applicata dal Tribunale che, invero, si è attenuto al dato letterale della stessa (come interpretata in via autentica dalla successiva disciplina)così che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, viene disposta (confermata dalla norma interpretativa) la perdita di efficacia e la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori. Il legislatore, dunque, ha individuato la data di “cessazione lavori” al 7 ottobre 1992 e tale data ha voluto “cristallizzare” i rapporti dare/avere tra le parti tenendo conto dei lavori già eseguiti fino a tale momento.
Pare ovvio – e il Tribunale lo ha ben spiegato – che venuti meno gli atti di concessione, i medesimi con il loro contenuto sono stati travolti “ex lege” così come tutti gli atti amministrativi che ne sono seguiti, venendo meno il loro presupposto.
Peraltro, le questioni di incostituzionalità che erano state sollevate dinanzi al giudice amministrativo (v. la citata sentenza del Consiglio di Stato) non hanno trovato alcuno spazio, sicchè la lettura costituzionalmente orientata è già stata formulata sia in quella sede, così come in sede di legittimità: d'altro canto, il diritto unionale (purchè non violi l'ordine pubblico) è stato il presupposto dal quale
è derivata l'iniziativa del legislatore italiano, come si è già detto, ponendosi così rimedio alla procedura di infrazione subita dallo Stato.
E proprio l'entrata in vigore di quella disciplina rende irrilevante, come ha già detto il primo giudice, esaminare la tipologia di contratto rispetto a quella disciplina comunitaria, questione che appunto la stessa Corte di Cassazione si era posta, dando poi atto del suo superamento proprio in forza della L.
n. 317/93. La questione, poi, della operatività “ex tunc” – “ex nunc” sollevata dall'appellante principale – ma per effetti desiderati opposti da parte dell'appellante incidentale – si osserva che il legislatore ha operato una scelta di recesso al pari di quello consentito ex art. 1671 c.c. (nonché dall'art. 134 D.Lvo
n. 163/06), rispettando altresì quella necessità di riequilibrio contrattuale imposta nel senso che è stata data piena attuazione all'obbligo indennitario gravante sul committente che recede ad esecuzione del contratto di appalto già iniziata.
Il legislatore, però, ha anche operato la scelta di un parametro specifico di liquidazione, così come è stato evidenziato più volte nella sentenza e rispetto al quale, invero, non sono stati portati argomenti
(né da parte dell'appellante principale né da quello incidentale) che possano convincere di una sua illegittimità rispetto a valori costituzionali fondamentali.
In sostanza, senza alcuna alterazione del principio di non retroattività della legge, la disciplina del 1993 (come interpretata poi in via autentica) ha fissato la data di cessazione del rapporto al 1992, cristallizzando quindi anche il computo delle opere già eseguite a quella data.
E' nella discrezionalità del legislatore (come pure del committente) individuare il momento di scioglimento del contratto: se quella è la data di cessazione degli effetti del rapporto contrattuale (con tutta la sua regolamentazione, ivi compresa quindi la modalità di corresponsione del corrispettivo che viene superata del tutto dal sistema indennitario predisposto), è a quella data che deve essere individuata la situazione di eventuale danno subito dall'appaltatore. Quest'ultimo, con la presunzione assoluta applicata dal legislatore, è stato peraltro esonerato dal dover provare qualcosa di più del valore delle opere realizzate, così esentato dunque dal comprovare spese o danni nel dettaglio;
allo stesso tempo, l'equilibrio contrattuale appare a questa Corte – se mai si potesse sindacare l'operato del legislatore senza una corretta argomentazione in punto di illegittimità costituzionale – perfettamente preservato, considerato che il sistema di pagamento convenzionale garantiva all'appaltatore versamenti anticipati ed in acconto, da verificare poi all'esito finale, disponibilità quindi di cui l'appaltatore beneficiava. Ecco, allora, che il conteggio finale dell'obbligo indennitario è stato costruito dal legislatore senza alcuna retroattività (contrariamente a quanto lamentato dall'appellante principale) e senza che detta retroattività potesse essere operata (come invece invoco parte appellante incidentale), in quanto bisognava necessariamente tener conto della situazione effettiva al momento del recesso, così come indica del resto nel principio generale del nostro ordinamento contenuto nel già citato art. 1671 C.C.
Se, dunque, l'appellante principale vuole un conteggio che tenga conto del sistema di pagamento previsto nel rapporto negoziale, la tesi è del tutto destituita di fondamento ed il Tribunale ha già esaurientemente risposto: del resto, il testo della disciplina del 1993 recita nel senso che non possono essere più presi impegni di spesa e quelli esistenti vengono totalmente “cancellati”, perché al corrispettivo per la prestazione è sostituita una indennità forfettaria pensata dal legislatore in ossequio al detto principio generale. Di qui la conferma della statuizione del Tribunale, con le integrazione sopra espresse.
§4.5 – Il quinto motivo di gravame è strettamente connesso al precedente e si fonda, sostanzialmente, sulla critica alla CTU e di conseguenza alla sentenza: ma non tiene conto che i parametri della liquidazione forfettaria sono stati dettati dal legislatore per le ragioni già dette. Quanto, poi, alla prospettata nullità della sentenza per aver recepito , a sua volta, una “nullità” della
CTU, la doglianza risulta palesemente infondata. Le ipotesi di nullità della CTU sono chiaramente legate a violazioni procedurali, soprattutto di contraddittorio, così come a situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, profili che neppure sono stati prospettati;
né risulta (né è indicato dall'appellante ) che quest'ultimo ,alla prima difesa utile, abbia eccepito la nullità sulla base dei presupposti richiesti o abbia ricusato, in tempo utile, il perito nominato dal Tribunale.
L'utilizzo del dato formale/contabile del SAL risulta a questa Corte del tutto conforme alla volontà del legislatore che, appunto, fa chiaro riferimento a tale situazione di avanzamento dei lavori, la cui
“cristallizzazione” trova in quei documenti tecnico-contabili il suo riscontro certo;
non vi sono spazi, del resto, per ottenere somme ulteriori rispetto a quelle volute dal legislatore, sicchè la questione è appunto superata dalla disciplina normativa.
E che il Tribunale potesse recepire l'elaborato tecnico condividendolo – come del resto ha fatto – mediante una motivazione per relationem è certo alla luce dei principi giurisprudenziali già affermati in casi similari: qualora il giudice aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (v. per tutte Cass. N. 11917/21). Nel caso in esame, l'appellante principale (ma come si vedrà anche quello incidentale) si è limitato sostanzialmente (e nonostante la copiosità degli atti difensivi, ivi compresi quelli finali) a ribadire la propria tesi in ordine ai parametri ed ai criteri di liquidazione dell'indennizzo, richiamando peraltro le osservazioni dei propri CTP, profilo quest'ultimo che denota una violazione dell'art. 342 CPC atteso che , pur trattandosi di atti difensivi, devono essere nel gravame riportati ai fini della specificità dello stesso e non imporre al giudice di appello di ricercare detti atti e verificarne il contenuto, senza poter peraltro comprenderne la effettiva rilevanza ai fini di un diverso convincimento. E' sufficiente al riguardo evidenziare che per ottenere una rinnovazione dell'accertamento tecnico, l'appellante principale chiede che i nuovi consulenti “…tengano conto dei rilievi di cui al presente motivo di Per_ appello, di quelli recati nelle memorie dei periti Arch. e Prof. nonché nelle note alla Per_4
CTU, anche per come illustrati al § 1.15 ed al § 6 della Conclusionale (nonché al §2.2 sub lettera
d)) ed ai §§ 8 e ss. e 9.3 della Replica”, profilo appunto insufficiente: è consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la mera produzione di documenti in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarli, atteso che alla produzione si deve accompagnare la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (v. Cass. n. 8377/09); pertanto, là dove i motivi di appello sono argomentati mediante il richiamo della documentazione prodotta, è necessaria - ai fini della specificità dei motivi ex art. 342
CPC – l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame (v. Cass. n.
20287/05), con la conseguenza che in mancanza al giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione (v. Cass. n. 8599/03).
Di qui la reiezione del motivo di impugnazione, tenuto anche conto che il giudice di primo grado ha risposto in modo preciso a tutti i rilievi svolti dall'odierno appellante che, dunque, non può dolersi del fatto che gli stessi non siano stati poi accolti per ragioni già sopra spiegate. Infine, sulla legittimazione attiva del è sufficiente ricordare le numerose pronunce, CP_1 definitive, sia di merito sia di legittimità che si sono occupate di questa vicenda, con conseguente giudicato esterno (se ne citano alcune già nella delibazione dei motivi precedenti) ormai vincolante anche per questa Corte.
§4.6 – Anche il sesto motivo di appello principale non merita accoglimento.
La questione della prescrizione è stata già delibata, con reiezione dell'eccezione anche in questa sede. Quanto, poi, ai rapporti dare/avere tra le parti, dimentica l'appellante principale che i pagamenti effettuati dal non hanno integrato alcuna rinuncia al recupero delle somme indebitamente CP_1 versate (acquisite, cioè, dall'appellante senza una giusta causa), essendosi piuttosto trattato di versamenti “obbligati” dall'ottemperanza a provvedimenti giudiziari o per evitare gli effetti dannosi per lo Stato da essi determinati, senza alcuna rinuncia a far valere, appunto, l'indebito. Come si è detto, la peculiarità di questo nutrito contenzioso è data proprio dal “disallineamento temporale” tra le varie iniziative giudiziarie, i loro esiti e l'attuazione dei vari provvedimenti giurisdizionali, elemento che ha un decisivo rilievo nell'escludere che vi sia una univocità di comportamenti da parte del idonei ad integrare (come invece ha sostenuto ancora nella CP_1 odierna discussione orale la difesa di parte appellante principale) un riconoscimento di debito. Del resto, la normativa del 1993, come interpretata in via autentica, è chiaramente impositiva di una
“cancellazione” di tutte le spese deliberate e impedisce di deliberarne delle altre, se non per la quantificazione di quell'indennizzo dovuto a causa del recesso “ex lege” dal contratto di concessione, non più esistente. Infine, quanto percepito (anche in via anticipata) dalla impresa appaltatrice non poteva che essere inserito nel conteggio dare/avere, proprio in ragione di quella peculiare modalità di versamento anticipato delle somme che consentiva all'impresa di affrontare le attività produttive, per poi necessariamente effettuarsi una verifica finale che, in sostanza, è stata solo anticipata rispetto alla fine del rapporto contrattuale come originariamente stabilita.
In ordine, poi, alla mala fede del il Tribunale ha specificamente motivato. Per_1
E non può affermarsi, come fa parte appellante principale, che occorreva una allegazione specifica solo per questo profilo da parte del che, invero, nel descrivere tutta la vicenda (anche quella CP_1 di natura penale invero), ha fornito al Tribunale una serie di elementi gravi, precisi e concordanti che sono stati così utilizzati nel ragionamento presuntivo.
Ora , se è pur vero che (v. Cass. n. 23448 del 26/10/2020) in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma
2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla, deve affermarsi che la peculiarità del caso in esame non è di per sé motivo di esclusione di detta mala fede.
Anzi, il era consapevole non solo del sistema di pagamenti anticipati, ma anche del fatto Per_1 che i versamenti effettuati nel 2006 erano strettamente correlati ad una situazione di controversia giudiziaria (il contenzioso è copioso e la stessa giurisprudenza di legittimità che si è formata ne è il riscontro), offrendo in sostanza (come fa ancora in questo grado di giudizio) una interpretazione della legge n. 317/93 finalizzata ad annullare di fatto i suoi effetti, sotto tutti i profili. E ciò nonostante le sentenze – amministrative e del giudice ordinario – intervenute tra le parti abbiano sempre fatti salvi gli effetti di detta normativa, la cui ratio è stata ribadita da questa Corte che condivide ed applica quanto già affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità pure richiamata sopra.
Di qui la conferma che in nessun errore è incorso il nel percepire e trattenere le somme Per_1 erogate dal che le ha richieste in restituzione legittimato dalla citata legge sopravvenuta, CP_1 manifestando una chiara volontà di non rispettare le norme primarie disciplinanti la peculiare vicenda oggetto di causa.
La statuizione , quindi, va confermata con le integrazioni evidenziate, con carattere assorbente rispetto alla questione degli esiti dei processi penali.
§4.7 – L'ultimo motivo di appello, in sostanza, riguarda la regolamentazione delle spese e della posizione delle parti, posizione che sotto il profilo processuale resta confermata sicchè non vi è possibilità di intervenire almeno nell'interesse del quanto alla richiesta di applicazione Per_1 della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, vale la pena ricordare che si riferisce a situazioni particolarmente eccezionali, riferibili al mondo del lavoro e della previdenza sociale, di difficile estensibilità al mondo imprenditoriale che, di per sé, è caratterizzato dal rischio proprio dell'impresa medesima. Il solo sopravvenire, quindi, di una norma – peraltro di adeguamento alla disciplina unionale – per tutta una categoria di appalti/concessioni (e non solo quella in oggetto) non può essere utilizzato come argomento a sostegno della invocata compensazione delle spese, di per sé già provvedimento di natura discrezionale. Di qui la reiezione del motivo.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, va respinta l'istanza istruttoria di rinnovo/integrazione della CTU (come reiterata pure in sede di discussione orale) e restano assorbite le istanze e le eccezioni ex art. 346 CPC riproposte dal Per_1
§ 5 — Quanto all'appello incidentale, questo è articolato in tre motivi.
§5.1 – Con il primo motivo(pagg. 70/87) – titolato “ Violazione delle Direttive CEE 305 del 1971 e
440 del 1989, degli artt. 2, 4 e 5 della L. 12 agosto 1993, n. 317 anche alla luce dell'art. 44 della legge 144/99” - il si duole che il Tribunale ha quantificato il credito ministeriale da indebito CP_1 nella minore somma di €. 120.604.098,00 oltre interessi nella misura legale: a) sulla somma di €. 92.413.048,00 dalla data del 1 giugno 2006 fino al 31 dicembre 2009; b) sulla intera somma di €.
120.604.098,00 dalla data del 1 gennaio 2010 fino all'effettivo soddisfo in modo erroneo perché il Tribunale avrebbe: 1) errato nel reputare “irrilevante” la questione di nullità degli affidamenti per violazione del diritto unionale (violazione, peraltro, pure acclarata dal medesimo Giudice); 2) errato nell'aderire alla prospettiva, equivoca e contraddittoria, dell'efficacia ex nunc della “revoca” degli affidamenti, e ciò sebbene lo stesso Tribunale avesse reso chiare affermazioni di segno opposto, circostanza che ha comportato, in concreto, una illegittima riduzione del credito erariale;
3) errato nel non essersi avveduto che lo Scenario A prospettato dai consulenti d'ufficio (l'unico giuridicamente meritevole di considerazione, essendo lo Scenario B, fondato sulla ultrattività del sistema concessorio, manifestamente in contrasto con il diritto unionale, la Legge del 1993, la Norma interpretativa, il decreto di annullamento del 1992 e i giudicati vincolanti inter partes di cui alle sentenze Cons. Stato 671/1999 e Cass. 29452/2015), fondandosi su una impropria ed equivoca caducazione ex nunc della revoca degli affidamenti, aveva in concreto determinato una illegittima obliterazione di tutti i pagamenti indebiti eseguiti negli anni dal in quota interessi. CP_1
Vengono quindi sintetizzati – sulla base delle argomentazioni esposte e della relazione ministeriale-
i rapporti di dare-avere tra e CP_1 Per_1
a) importo derivante dalla definizione contabile alla luce dello stato finale dei lavori dati in concessione ed eseguiti: € 49.956.736,13 (in luogo di quello erroneamente computato dai CC.TT.UU. di € 58.639.442,00, su cui v. infra, terzo motivo di appello incidentale);
b) importo complessivo corrisposto dal Ministero: € 305.591.540.55;
c) credito da indebito oggettivo vantato dal Ministero (b-a): € 255.634.346,76; d) calcolo degli interessi legali fino alla data dell'1.6.2016: € 104.930.919,28;
e) totale dovuto al (c+d): € 360.565.266,04. CP_1
Conclude il per la riforma in parte qua della sentenza impugnata, se del caso previa CP_1 integrazione della consulenza nel senso indicato, con condanna delle controparti al pagamento dell'importo di € 360.565.266,04, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta spettante, oltre interessi come per legge. §5.2 – Con il secondo motivo (pagg. 87/93) – titolato “ Violazione degli artt. 112 e 276 c.p.c. Omessa pronuncia e/o illegittimo assorbimento delle eccezioni di nullità degli affidamenti per altri motivi nonché dell'eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto sostanziale” – il ministero lamenta che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulle ulteriori eccezioni di nullità degli affidamenti (perché conseguenti a plurimi illeciti penali e contabili nonché privi di copertura finanziaria), il cui accoglimento avrebbe imposto di considerare necessariamente come indebiti tutti i pagamenti eseguiti dal , senza alcuna possibile ultrattività di clausole palesemente nulle;
CP_1 avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della controparte.
§5.3 – Con il terzo motivo (pagg. 93/104) – titolato “ Illegittimità in parte qua della sentenza per aver acriticamente aderito a valutazioni e conclusioni della CTU incompatibili con quanto affermato nella medesima sentenza nonché per aver immotivatamente disatteso i rilievi critici del ” – CP_1 il , nel dolersi dell'erronea quantificazione dell'indebito, ripropone i rilievi critici alla CP_1 consulenza, tutti già mossi nel corso delle operazioni peritali, nelle note autorizzate nonché negli scritti conclusionali, l'accoglimento dei quali consentirebbe di pervenire alla corretta quantificazione del credito erariale. Chiede, anche, l'integrazione della CTU sulla base degli argomenti molteplici in cui il motivo di impugnazione si articola.
Infine, il ripropone ex art. 346 CPC domande ed eccezioni assorbite. CP_1
§6.1 – Il primo motivo di appello incidentale verte su questioni identiche – sebbene contrapposte – a quelle sollevate dall'appellante principale.
La interpretazione dello ius superveniens offerta dal Tribunale e condivisa da questa Corte per le ragioni già sopra esposte rendono infondate le tesi del a proposito sia delle diverse modalità CP_1 di calcolo, sia dei maggiori importi rivendicati con propri conteggi offerti, ormai superati dalla già espletata CTU in primo grado.
Di qui la reiezione del motivo di impugnazione.
§6.2 – Anche il secondo motivo di appello incidentale è in parte stato già affrontato.
Sulla legittimazione attiva del si deve richiamare la giurisprudenza di legittimità che , Per_1 peraltro, lo stesso ministero invoca negli atti finali, con conseguente vincolante giudicato esterno.
In ordine, poi, alla nullità degli affidamenti, come si è già detto, è proprio la disciplina normativa del 1993 ad aver superato ed assorbito la questione, sicchè appare del tutto contraddittorio che il per un verso ne chieda l'applicazione e per altro verso voglia ritenerla “tamquam non esset” CP_1 per rivedere i rapporti contrattuali invero dalla stessa disciplinati con quella peculiare modalità che si è già detto.
§6.3 – L'ultimo motivo di gravame incidentale è egualmente da respingere , avendo violato il ministero il disposto di cui all'art. 342 CPC come già detto per il richiamare atti difensivi Per_1 di primo grado non è di per sé sufficiente ad integrare quella specificità dell'impugnazione che sola consente a questa Corte di esaminare le
contro
-argomentazioni offerte. §7 — Per le spese del grado, ritiene la Corte che la reciproca soccombenza tra appellanti principali e appellante incidentale giustifica la integrale compensazione.
Egualmente può dirsi per la chiamata , che ha aderito alle difese degli appellanti Controparte_2 principali.
Egualmente può dirsi per gli esecutori testamentari costituiti in giudizio. Nulla deve disporsi per la chiamata rimasta contumace. CP_3
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 6323/2020 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. Compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite;
3. Dichiara ciascuna parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per ciascuna impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Camillo Romandini (firma digitale)
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Delle Donne
(firma digitale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5976 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 18 novembre 2025 e vertente tra
TRA
codice fiscale e codice Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fiscale , quali eredi – con beneficio di inventario - giusta successione CodiceFiscale_2 testamentaria di (codice fiscale , e deceduto in Roma Persona_1 CodiceFiscale_3 il 1° settembre 2020) , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti CLARIZIA PAOLO, MASONI GIUSEPPE MATTEO e CLARIZIA ANGELO;
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
E rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Nonché 1) C.F. ) In qualità di erede con beneficio Controparte_2 CodiceFiscale_4 di inventario di , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Sulli Persona_1 Renata e Iannotta Pasquale;
2) ( C.F. ) e C.F. Parte_3 CodiceFiscale_5 Parte_4 [...]
) nella qualità di esecutori testamentari di C.F._6 Persona_1 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avvocati Valerio Pescatore e Fabio Massimo Scaramuzzino;
3) ( C.F. ) in persona del tutore CP_3 CodiceFiscale_7 CP_4
In qualità di erede con beneficio di inventario di contumace
[...] Persona_1
APPELLATI
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Persona_1 [...] al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via istruttoria disporre consulenza tecnica di ufficio;
nel merito: - accertare e dichiarare che, come documentato in atti, alla data del pagamento (1 giugno 2006) eseguito dal il Controparte_1 credito vantato dal Signor ammontava alla somma di euro 736.621.049,39 (e così per euro Per_1
167.995.026,72 in sorte capitale per le singole annualità scadute dal 1 novembre 1992 alla data del 1 giugno 2006 compreso e per euro 568.626.022,67 per interessi di mora maturati sulle singole annualità suddette al tasso stabilito dai Decreti Ministeriali di pagamento) e, quindi, per effetto del pagamento ricevuto e della relativa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. e dell'art. 1194 c.c., il Signor risultava, a quella data (1 giugno 2006), ancora creditore della somma di euro Per_1
568.626.022,67 (e così per euro 167.995.026,72 in sorte capitale per le singole annualità scadute dal
1 novembre 1992 e per euro 400.630.995,95 per i residui interessi di mora maturati alla data del 1 giugno 2006 in virtù dell'imputazione di pagamento conseguito con pari valuta); - condannare il in persona del , al pagamento della Controparte_1 Controparte_5 somma di euro 568.626.022,67, ovvero della diversa somma (maggiore o minore) che codesto Ill.mo
Tribunale adito dovesse accertare come dovuta;
oltre interessi di mora al tasso risultante dai Decreti Ministeriali di pagamento (ovvero al diverso tasso accertato in corso di causa) maturati e maturandi a far data dal 2.6.2006 (incluso) fino alla data dell'effettivo soddisfo, da calcolarsi su ciascuno dei singoli importi risultanti dalla colonna L di cui alla tabella depositata sub doc. 23 (ovvero sui diversi importi determinati in corso di causa) e con gli stessi criteri di calcolo applicati al piano di ammortamento ministeriale, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio. Il tutto oltre gli interessi di cui all'art. 1283 c.c. a far data dalla notificazione della domanda di arbitrato in data 21.12.2010 (e sugli interessi scaduti nel semestre antecedente) ovvero a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia e oltre all'ulteriore risarcimento derivante dalla mancata tempestiva disponibilità degli importi da pagarsi dal . Con vittoria di spese, competenze ed onorari». CP_1
Il Sig. in via preliminare, evidenziava di proporre il presente giudizio nella qualità Persona_1 di assegnatario dell'intero patrimonio sociale della AD IO Ancona società in accomandita semplice di in liquidazione (già AD IO Persona_1 CP_6 sostituitasi alla AD IO S.r.l.), già NC dei lavori per la realizzazione del piano di ricostruzione post-bellica del di Ancona di cui alla l. 27 ottobre 1951, n 1402. CP_7
Nel merito, a fondamento della svolta domanda, il Sig. rappresentava che: la Persona_1
AD IO Ancona S.r.l. (già AD IO S.r.l. e da ultimo AD IO Ancona S.a.s. di diveniva concessionaria unica dello Stato in relazione ai lavori Persona_1 per la realizzazione del piano di ricostruzione post-bellica del Comune di Ancona di cui alla l. 27 ottobre 1951, n. 1402; nello specifico, sulla base delle disposizioni al tempo vigenti e di una serie di decreti di affidamento emanati dal competente Ministero dei Lavori Pubblici (ora
[...]
), la società dante causa del era stata affidataria, nonché Controparte_1 Per_1 appunto concessionaria unica: a) del 7° Lotto Piano di Ricostruzione, in virtù del Provvedimento 28.05.1973 n. 1888 accettato il 30.05.1973, e in virtù del D.M. 25.11.1977 n. 5817, del D.M.
26.06.1980 n. 1319 e del Disciplinare 24.11.1977 n. 5581; b) del 7° Lotto Piano di Completamento, in virtù del D.M. 06.03.1985 n. 291, del D.M. 04.04.1985 n. 434 e del Disciplinare 20.02.1985 n. 260; i lavori erano stati concessi all'impresa del Sig. ai sensi dell'art. 16 della l. Persona_1
27 ottobre 1951, n. 1402, con previsione di pagamento della spesa secondo il sistema delle annualità; pertanto, in conformità al predetto sistema di pagamento in annualità, il corrispettivo spettante all'impresa NC (per anticipazioni, stati di avanzamento lavori, compensi revisionali, indennità di espropriazione, svincoli delle ritenute di garanzia) veniva in parte anticipato, e per la parte residua veniva rateizzato in pagamenti annuali e, segnatamente, suddiviso in 30 annualità per il
7° Lotto Ricostruzione (dal 1977/1980 al 2006/2009) e in 25 annualità per il 7° Lotto Completamento (dal 1984 al 2008); pertanto, attraverso siffatta modalità dilazionata di pagamento (imposta ai privati dallo Stato nel proprio esclusivo interesse), a fronte dell'ottenimento dell'altrui prestazione, il si era garantito la possibilità di pagare parte del corrispettivo dovuto per i lavori in un ampio CP_1 arco temporale in cambio di un onere – avente funzione compensativa e remuneratoria della anticipazione finanziaria operata dall'impresa – calcolato su base annuale a un tasso fisso (di volta in volta indicato nei Decreti di liquidazione) ben inferiore rispetto a quello riconosciuto dallo Stato all'atto dell'emissione dei Buoni Ordinari del Tesoro;
per i lavori eseguiti tra il 22 dicembre 1977 e il 27 luglio 1990, il emanava validamente n. 85 Decreti di liquidazione – regolarmente CP_1 registrati dalla Ragioneria dello Stato e poi dalla Corte dei Conti – destinati, appunto, a regolare i pagamenti dovuti alla NC, altresì provvedendo ad emettere i cosiddetti Ruoli di Spesa
Fissa per la successiva corresponsione, da parte dello stesso , delle annualità differite;
i CP_1 suddetti Ruoli di spesa avevano effettivamente impegnato i necessari fondi che, quindi, erano stati appositamente stanziati nell'ambito del Bilancio dello Stato con l'indicazione (i) del tasso applicato, (ii) dell'importo della relativa rata e (iii) della data della scadenza dei singoli pagamenti, con la conseguenza che le annualità dovute alla NC per il 7° Lotto Ricostruzione e per il 7° Lotto
Completamento – per diversi anni – erano state messe automaticamente in pagamento alle singole scadenze (annuali) nel tempo maturate;
nondimeno, in pendenza del rapporto concessorio, con d.m.
7 ottobre 1992 n. 992/S, il Ministero disponeva l'annullamento in autotutela dei decreti ministeriali costituenti la concessione, sia in relazione al 7° Lotto Ricostruzione, sia in relazione al 7° Lotto
Completamento; a tale annullamento – per lungo tempo – il faceva poi seguire la CP_1 sospensione dei pagamenti, ovvero il proprio ritardo-rifiuto di disporre i pagamenti rateali man mano venuti a scadenza e dovuti;
il d.m. 7 ottobre 1992 n. 992/S veniva, poi, annullato dal Consiglio di Stato, il quale che con la sentenza n. 671 del 2 aprile 1999 ne dichiarava l'illegittimità per violazione dell'art. 7, della l. 7 agosto 1990, n. 241; tale decisione veniva, quindi, confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza n. 10643 del 2 agosto 2001, recante pure condanna dell'Amministrazione per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.; medio tempore, e cioè tra l'emanazione del d.m. 7 ottobre 1992 n. 992/S e la sentenza del Consiglio di Stato n. 671/1999, interveniva la legge di revoca, 12 agosto 1993, n. 317, il cui art. 2, rubricato «Revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso», testualmente prevedeva: «1. Le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, già affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. [...] 3. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento»; inoltre, dopo l'annullamento in via giurisdizionale del succitato d.m. 7 ottobre 1992 n. 992/S (vale a dire del ridetto decreto di annullamento delle concessioni della società AD IO Ancona) e in pendenza del giudizio di impugnazione avverso il citato provvedimento il legislatore adottava anche una norma di interpretazione autentica della legge di revoca, ossia l'art. 44 della l. n. 144/1999, a mente del quale: «il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori»; sennonché, pur dinnanzi al ripristino dell'obbligo di pagamento nei confronti della NC e nonostante la necessità di dar seguito alla definizione contabile dei rapporti imposta dalla normativa sopravvenuta, il rimaneva a lungo inerte e inadempiente, costringendo la a CP_1 CP_8 notificare in data 24 ottobre 2002 un atto di intimazione di pagamento e messa in mora, cui era poi seguita un'ulteriore intimazione del inviata in data 2 dicembre 2004; così, sia per i lavori Per_1 del 7° Lotto Ricostruzione, sia per i lavori del 7° Lotto Completamento, l'Amministrazione, senza mai eccepire alcunché, procedeva ad una definizione contabile espressamente ai sensi e per gli effetti della 12 agosto 1993, n. 317, anche sulla scorta delle risultanze delle valutazioni svolte da una
Commissione Tecnica incaricata dallo stesso della «Determinazione delle opere esistenti CP_1 eseguite dall'ex NC ai fini della definizione economica dei rapporti con la medesima società»; all'esito di tale definizione, il , con nota prot. B3/31757 del 20 ottobre 2005 e con CP_1 successiva nota prot. B3/30110 del 19 gennaio 2006, riconosceva esplicitamente, per entrambi i lotti,
l'esistenza di rilevanti crediti nei confronti della NC, senza tuttavia provvedere all'adempimento intimato;
stante la morosità e la perdurante inerzia del convenuto, in data CP_1
16 dicembre 2005 il creditore era costretto a proporre ricorso al T.A.R. del Lazio avverso Per_1 il silenzio-rifiuto del debitore;
solamente a quel punto, a ben 7 anni dalla ridetta decisione CP_1 del Consiglio di Stato, con nota prot. B3/30386 del 20 marzo 2006, il Ministero comunicava lo sblocco – recte: il ripristino – dei pagamenti rateali, riconoscendolo come atto dovuto nei seguenti termini: «il sopravvenuto giudicato amministrativo di cui sopra, alla cui esecuzione questa
Amministrazione è obbligata, impone lo sblocco dei suddetti decreti di pagamento delle annualità, già oggetto della richiamata sospensione»; correlativamente, con Decreto B3/30386/1, emanato in pari data, il debitore disponeva spontaneamente il ripristino dei pagamenti relativi alle CP_1 annualità scadute dal 01.11.1992; sicché, il giudizio amministrativo promosso dal Sig.
[...] si concludeva con la dichiarazione di cessata materia del contendere;
quindi, in data 1 Per_1 giugno 2006, con n. 4 distinti ordini di pagamento il debitore corrispondeva al Sig. Persona_1 il complessivo importo di € 167.994.870,78, senza però considerare che, in realtà, a quella data la
NC – e per essa l'odierno attore – risultava creditore della maggior somma di € 736.621.049,39, ovverosia (i) della somma di € 167.995.026,72 (imposte di bollo incluse) in sorte capitale per le singole annualità scadute dal 1 novembre 1992 alla data del 1 giugno 2006, e (ii) della somma di €. 568.626.022,67 a titolo di interessi di mora maturati sulle singole annualità suddette al tasso indicato, come per legge, nei diversi Decreti di pagamento susseguitisi;
di talché, in difetto di (proposta di) imputazione da parte del debitore e ai sensi degli artt. 1193 e 1194 cod. civ., il Signor legittimamente imputava il pagamento conseguito in conto (parziale) degli interessi di Per_1 mora maturati sulle rate scadute sino alla data di valuta del pagamento, applicando, in ossequio al disposto dell'art. 1224, comma 1, seconda parte, cod. civ., per ogni singola rata il tasso indicato nei vari DD.MM. intervenuti nel tempo e nei correlati Ruoli di che avevano autorizzato e Parte_5 confermato i pagamenti delle predette annualità; per l'effetto, con la ricezione del suddetto pagamento di € 167.994.870,78, sempre alla data del 01.06.2006, il Signor risultava ancora Persona_1 creditore (i) dei residui interessi di mora maturati al 1 giugno 2006; (ii) della intera sorte capitale;
e
(iii) degli ulteriori interessi di mora maturandi fino al soddisfo, oltre al maggior danno;
di tutto ciò, il dava tempestiva ed esauriente comunicazione al con propria nota del 27 giugno Per_1 CP_1
2006, chiedendo il pagamento del residuo dovuto a titolo di interessi e capitale;
tale imputazione del pagamento ricevuto con richiesta di saldo del residuo veniva riscontrata negativamente dal CP_1 convenuto con nota datata 11 giugno 2006 prot. n. B3/31108 sull'assunto dell'inapplicabilità dell'art. 1194 cod. civ. in caso di pagamento «coattivo» ma senza opporre alcuna diversa eccezione;
in replica alla predetta comunicazione, il Signor precisava analiticamente il credito vantato a titolo Per_1 di ritardato pagamento delle annualità dopo l'avvenuta imputazione, come per legge, dell'incasso conseguito e nuovamente provvedeva a costituire in mora il per il credito residuo a titolo CP_1 di capitale ed interessi conteggiati sino alla data del 30 luglio 2007, altresì allegando un dettagliato estratto conto.
Sulla scorta di tali premesse, il Sig. concludeva come sopra riportato. Persona_1
Si costituiva il il quale rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
«rigettare l'avversa domanda e accogliere la domanda riconvenzionale del con condanna CP_1 del sig. a pagare al la complessiva somma di Per_1 Controparte_1 euro 210.713.155 oltre interessi dai singoli pagamenti indebiti, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà all'esito della causa. Con vittoria di spese». Con ordinanza del 12 maggio 2017, il Tribunale disponeva consulenza tecnica affidata all'ing. ed al prof. i quali venivano invitati a rispondere al seguente Persona_2 Persona_3 quesito: «esaminati gli atti di causa e la documentazione ad essi allegata;
visionati, in particolare, gli atti negoziali intercorsi tra le parti;
acquisita, anche presso le sedi delle società parti in causa ovvero presso pubblici uffici, se ritenuta necessaria, ogni altra documentazione afferente la vicenda contrattuale in esame: 1) descriva il contenuto dei rapporti negoziali intercorsi tra la AD
IO Ancona s.a.s. di DO LO in liquidazione (già AD IO Ancora S.r.l.) ed il convenuto;
2) indichi i singoli pagamenti intervenuti per effetto di tali rapporti;
CP_1
3) calcoli, secondo la normativa via via vigente, gli interessi dovuti per effetto dei ritardati pagamenti;
4) provveda alla corretta imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c.; 5) verifichi, quindi, se sussista un credito a favore di parte attrice ovvero un debito della medesima in favore di parte convenuta».
All'udienza del 4 luglio 2017, quindi, i consulenti tecnici venivano invitati a tenere presente, nella risposta ai quesiti, dei rilievi formulati dalla parte convenuta in apposita nota depositata all'udienza medesima. Inoltre, sempre alla medesima udienza, veniva formulato, su istanza di parte attrice, un ulteriore quesito concernente la verifica «sulla base della sola documentazione in atti l'eventuale danno subito da parte attrice derivante alla mancata disponibilità dei flussi di cassa», con la precisazione che, per tale risposta, non risultava acquisibile documentazione non già prodotta in atti.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “1) dispone la riunione al presente fascicolo della domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1 [...] nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g.; CP_1
2) rigetta le domande proposte dal Sig. Persona_1
3) condanna il Sig. al pagamento, in favore del Persona_1 Controparte_1
della complessiva somma di €. 120.604.098,00 oltre interessi, nella misura legale: a)
[...] sulla somma di €. 92.413.048,00 dalla data del 1 giugno 2006 fino al 31 dicembre 2009; b) sulla intera somma di €. 120.604.098,00 dalla data del 1 gennaio 2010 fino all'effettivo soddisfo;
4) condanna il Sig. alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese legali Persona_1 del presente che liquida in €. 195.789,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
5) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1. I fatti che hanno originato la presente controversia.
L'odierno contenzioso prende origini dall'affidamento a trattativa privata, da parte dell'odierna parte convenuta di due concessioni alla attrice AD Controparte_1
IO Ancona s.r.l. (cui è succeduto il Sig. : a) Piano di Ricostruzione di Persona_1
Ancona - progetto generale del 06 febbraio 1975 aggiornato il 10 ottobre 1977 “7 lotto” (relativo alla costruzione dell'Asse Nord-Sud della città di Ancona), con relativa Perizia di Variante e Suppletiva del 27 aprile 1985, in virtù del provvedimento del 28 maggio 1973, n. 1888, accettato in data 30 maggio 1973 e in virtù del Decreto Ministeriale del 25 novembre 1977, n. 5817, del decreto ministeriale del 26 giugno 1980, n. 1319 e del Disciplinare del 24 novembre 1977, n. 5581; b) Piano di Ricostruzione di Ancona - progetto di “completamento dei lavori del 7° lotto” del 15 maggio 1980 aggiornato il 26 novembre 1980, con relativa Perizia di Variante e Suppletiva del 21 gennaio 1987, in virtù del Decreto Ministeriale del 6 marzo 1985, n. 291, del Decreto Ministeriale del 4 aprile 1985, n. 434 e del Disciplinare del 20 febbraio 1985, n. 260.
Entrambe le Concessioni (relative alla ricostruzione post-bellica) furono affidate in base alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra. L'articolo
16 della richiamata legge stabiliva che il Ministero dei lavori pubblici aveva facoltà di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione. Il secondo comma del medesimo articolo prevedeva che l'interesse da corrispondere per il pagamento in annualità dei lavori non poteva essere superiore dell'uno per cento del tasso ufficiale di sconto. A fronte delle suddette concessioni e dell'esecuzione dei corrispondenti lavori, il , dal 22 CP_1 dicembre 1977 al 27 luglio 1990, ha emesso n. 85 Decreti di pagamento in favore della a Per_1 titolo di: anticipazioni;
certificati di pagamento su S.A.L.; svincolo ritenute a garanzia;
revisione prezzi;
rimborso per espropri.
Detti Decreti prevedevano la rateizzazione pluriennale (rateizzazione in 30 anni per i lavori del 7° Lotto, e 25 anni per i lavori del 7° Lotto completamento) delle somme liquidate in favore della così come derivanti dalla contabilità dei lavori in corso di esecuzione. Per_1
Dal momento della loro emissione, e fino al 1992, il ha regolarmente pagato le rate di cui CP_1 ai n. 85 Decreti di cui sopra. Quando i lavori relativi alle due concessioni erano giunti ad una fase molto avanzata (n. 42 S.A.L. emessi per il 7° Lotto, e n. 18 S.A.L. emessi per il 7° Lotto Completamento), in data 3 luglio 1991, la Commissione della Comunità Europea richiedeva al Ministero chiarimenti e informazioni sui costi dei lavori previsti in ciascun decreto di concessione e sull'affidamento delle opere a trattativa privata.
Con comunicazione del 6 maggio 1992, la Commissione Europea intraprendeva una procedura di infrazione per violazione della direttiva n. 305 del 1971 e della successiva n. 440 del 1989, per la mancata applicazione delle disposizioni comunitarie sulle modalità e criteri per l'affidamento dei lavori.
In particolare, ad avviso della Commissione (che richiamava la sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità del 10 marzo 1987, in causa C- 199/85), nella fattispecie si configurava un appalto di lavori pubblici, che non muta natura anche se «all'aggiudicatario vengono affidate altre attività».
L'infrazione era stata perpetrata dall'interpretazione e dalla applicazione di norme come quella in esame, che «prevedono il ricorso sistematico alla trattativa privata anche nei casi di assenza di urgenza imperiosa». Con decreto ministeriale del 7 ottobre 1992, n. 992/S, il Ministro dei Lavori Pubblici disponeva l'annullamento di tutti di decreti ministeriali emessi favore della (impugnato dalla Per_1
e poi annullato con decisione n. 671/1999 dal Consiglio di Stato). Per_1
Dal 1 novembre 1992, il sospendeva, dunque, (fino al 1 giugno 2006) i pagamenti di tutte CP_1 le rate facenti riferimento ai n. 85 Decreti sopra riferiti. Veniva, quindi, emanata la l. 12 agosto 1993, n. 317 sulle «norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica», nella quale, all'art. 1, veniva previsto che «i piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge». Il successivo art. 2 («Revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso») disponeva poi che
«le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, già affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992. I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. Il Ministro dei lavori pubblici accerta il numero e l'entità degli affidamenti in corso di realizzazione, anche se sia intervenuta sospensione dei lavori, o già realizzati, nel caso di annullamento dell'atto di concessione, e determina il complessivo fabbisogno finanziario necessario per la loro definizione economica. Per la definizione economica dei rapporti di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui al regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile».
Alla legge appena richiamata faceva seguito una norma di interpretazione autentica (l. 17 maggio 1999 n. 14, art. 44) secondo la quale «il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori».
In data 4 giugno 2003, veniva poi redatto lo Stato Finale dei Lavori per la Concessione del 7° Lotto (per la costruzione della strada nord-sud collegante il centro urbano con il nuovo quartiere in corso di realizzazione destinato ai terremotati e con la S.S.16 AD) e, in data 9 giugno 2004, lo Stato
Finale dei Lavori per la Concessione del 7° Lotto Completamento (sempre per la realizzazione dell'asse nord-sud).
In data 1 giugno 2006 il , con quattro ordini di pagamento, procedeva a corrispondere alla CP_1 il pagamento delle somme dovute in base al piano rateale delle concessioni, procedendo al Per_1 pagamento di un importo complessivo di € 167.995.026,27. Detto pagamento veniva tuttavia imputato dal a titolo di interessi di mora in applicazione Per_1 dell'art. 1194 c.c. Nei mesi successivi, e fino al dicembre del 2009, il effettuava ulteriori versamenti in favore CP_1 della sempre in relazione alle rate di cui ai Decreti suddetti, per un totale di € Per_1
28.191.049,79. 2. Delimitazione del thema decidendum.
Così ricostruita, nei suoi termini essenziali, la vicenda in esame, il Sig. quale Persona_1 successore universale della AD IO Ancona, ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire condannare il al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di €. 568.626.022,67, di cui €. 167.995.026,72 in sorte capitale per le singole annualità scadute dal 1 novembre 1992 ed €. 400.630.995,95 per i residui interessi di mora maturati alla data del 1 giugno 2006 in virtù dell'imputazione di pagamento conseguito con pari valuta. Parte attrice muove dalla considerazione che la AD IO Ancona era concessionaria dei lavori per la realizzazione del piano di ricostruzione post-bellica del Comune di Ancona di cui alla l. 27 ottobre 1951, n 1402, la quale prevedeva il pagamento del corrispettivo in rate annuali e che, per i lavori eseguiti tra il 22 dicembre 1977 ed il 27 luglio 1990, il Ministero aveva emesso n. 85 decreti di pagamento volti a regolare i pagamenti dovuti al Concessionario. In pendenza del rapporto concessorio, peraltro, con il d.m. 7 ottobre 1992, n. 992/S, il Ministero disponeva l'annullamento dei decreti ministeriali costituenti la concessione (sia in relazione al 7° Lotto Ricostruzione, sia al 7°
Lotto Completamento) e sospendeva i pagamenti rateali in favore di Per_1
Il d.m. 7 ottobre 1992, n. 992/S veniva, tuttavia, annullato dal Consiglio di Stato con decisione 2 aprile 1999, n. 671, poi confermata dalla decisione della Corte di cassazione (ord. 2 agosto 2001, n.
10643). Nonostante l'intervenuto annullamento del decreto ministeriale menzionato, solo in data 1 giugno 2006, il provvedeva al pagamento della somma di €. 167.994.870,78. CP_1
Tuttavia, secondo la prospettazione attore, tale somma andrebbe imputata prima agli interessi maturati e poi al capitale, con la conseguenza che residuerebbe il credito oggi reclamato con il presente giudizio. In particolare, sempre secondo quanto dedotto dalla difesa del Sig. producendo Persona_1 la sentenza di annullamento di provvedimenti amministrativi un effetto caducatorio o, comunque, demolitorio degli atti impugnati che vengono così rimossi con effetto ex tunc dal panorama giuridico, per effetto dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del d.m. 7 ottobre 1992, n. 992/S, doveva ritornarsi alla situazione quo ante, nella quale appunto, avevano perfetta vigenza i decreti ministeriali relativi alla concessione del Piano di ricostruzione di Ancona, ivi inclusi quelli che disponevano il pagamento della annualità. Infine, in ragione della circostanza che il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie attribuisce al creditore il diritto ad ottenere il pagamento degli interessi moratori al tasso convenzionalmente pattuito ed essendo tale tasso esattamente convenuto dalle parti nella misura dettata nei singoli decreti ministeriali di pagamento, devono essere riconosciuti al Sig. gli interessi di mora maturati e maturandi al tasso convenuto tra le parti, Persona_1 applicando i medesimi criteri di calcolo del piano di ammortamento a rata costante. Infine, nel corso del giudizio ed a seguito delle difese svolte dal convenuto, il Sig. CP_1 [...] ha evidenziato, da un lato, la correttezza dell'affidamento dei lavori e, dall'altro, la Per_1 irrilevanza, ai fini dell'eventuale accertamento del credito vantato dall'attore, della legge di revoca degli affidamenti (l. 12 agosto 1993, n. 317). Per parte sua il ha formulato preliminarmente istanza di CP_1 Controparte_1 sospensione del giudizio in ragione della pregiudizialità tra la domanda proposta dal nel Per_1 presente procedimento e quella azionata dinanzi ad arbitri e conclusasi con lodo del 20 marzo 2012, all'esame della Corte d'appello di Roma a seguito di sentenza di cassazione con rinvio n. 24952/2015 della Corte di Cassazione, giudizio di recente definito dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 5143/2019 dichiarativa della nullità dei lodi ed integralmente reiettiva della domanda risarcitoria proposta dal sig. Inoltre, il ha dedotto la radicale infondatezza della pretesa del Per_1 CP_1 poiché la stessa si basa sull'erroneo presupposto della vigenza del sistema concessorio e Per_1 degli ivi previsti pagamenti rateali trentennali ed evidenziava che applicare il tasso di interesse oggetto dei decreti ministeriali avrebbe infatti significato presupporre una reviviscenza dei decreti predetti, di cui era stata invece disposta la perdita di efficacia dalla l. 12 agosto 1993, n. 317, autenticamente interpretata ad opera dell'art. 44 della legge 144/1999. In via subordinata, il CP_1 ha rilevato che, anche a prescindere dall'annullamento del sistema concessorio e dall'applicazione della liquidazione disposta con la l. 12 agosto 1993, n. 317, sarebbe stata comunque del tutto erronea la determinazione degli interessi di mora al tasso utilizzato per gli interessi sulle concessioni. Il tasso di interesse infatti, anche qualora risultassero dovute somme liquide ed esigibili, era quello legale, in quanto gli interessi previsti dal sistema concessorio non erano di tipo moratorio, ma corrispettivo nel contesto del piano di finanziamento ivi previsto. Il Ministero ha evidenziato, inoltre, che il criterio di calcolo adottato dal è in ogni caso erroneo in quanto in contrasto con il divieto di Per_1 anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.: applicando gli interessi sull'intera rata, che a sua volta è composta da capitale e interessi, si sarebbero infatti applicati interessi su interessi in spregio al divieto normativo. In via ulteriormente subordinata, il ha dedotto la non imputabilità agli interessi CP_1 ex art. 1194 c.c. della somma corrisposta al il 1 giugno 2006, allorquando il , con Per_1 CP_1 quattro ordini di pagamento, aveva trasferito (erroneamente) al sig. la somma di €. Per_1
167.995.026,72. Ciò posto, il ha domandato, in via riconvenzionale, la ripetizione dell'indebito oggettivo CP_1 ex art. 2033 c.c. per aver erroneamente corrisposto al somme in eccesso rispetto a quelle Per_1 di cui questi era creditore. In particolare, il ha chiesto la restituzione della complessiva CP_1 somma di €. 210.713.155, «ovvero la maggiore o minore somma che risulterà all'esito della causa», oltre interessi dai singoli pagamenti indebiti.
3. La riunione della domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1 nel giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g.
[...]
Allorquando il presente giudizio era già in corso (ed anzi era stata già disposta consulenza tecnica), il Sig. - riassumendo un precedente giudizio instaurato presso il Tribunale Persona_1 amministrativo del Lazio il quale aveva poi dichiarato il difetto di giurisdizione - ha instaurato nei confronti del un nuovo procedimento chiedendo al Controparte_1
Tribunale di «accertare e dichiarare l'inesistenza del credito tutelato dall'atto del
[...]
Controparte_9
Direttore generale Ing. Controparte_10 Controparte_11 prot. n. 0018758 del 30 settembre 2016 e, per l'effetto, disporre la revoca o annullamento del suddetto atto». In estrema sintesi, il Sig. ha chiesto con tale nuovo giudizio (iscritto al n. Persona_1
6976/2018 r.g.) di dichiarare l'illegittimità del fermo amministrativo dei crediti asseritamente vantati dal medesimo attore.
Costituendosi in tale giudizio, peraltro, il ha chiesto, in Controparte_1 via riconvenzionale, al Tribunale di «condannare il sig. al pagamento della somma di € Per_1
360.565.266,04, o della maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre ulteriori interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria maturati a far data dall'1.6.2016 nonché, su detta intera somma, oltre gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e la rivalutazione monetaria dalla data del deposito del presente atto fino al soddisfo». Ora, il credito vantato dal ed oggetto della domanda riconvenzionale proposta nell'ambito CP_1 del giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g. è lo stesso credito oggetto della domanda riconvenzionale proposta in questo giudizio, mutando solo l'entità di esso (precisamente, pari ad €. 210.713.155 nel presente giudizio e pari ad €. 360.565.266,04 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g).
Con la sentenza conclusiva del giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g., questo Collegio ha deciso sulla domanda principale proposta dal Sig. Persona_1
Quanto, invece, alla domanda proposta dal va disposta la riunione della domanda CP_1 riconvenzionale proposta in quel giudizio al presente procedimento, avendo le due domande il medesimo oggetto (ed essendo, ad oggi, i due giudizi nella medesima fase decisoria). Non osta alla riunione così disposta la circostanza che i due giudizi siano già stati assunti in decisione e, dunque, che tale riunione sia disposta dal Tribunale senza previa udienza. Sul punto, va segnalato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale meritevole di seguito, il provvedimento di riunione di cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice che lo esercita incensurabilmente, e, pertanto, non è suscettibile di impugnazione dinanzi ad altri uffici giudiziari (Cass., 17 luglio 2008, n. 19693; Cass.,
20 luglio 2001, n. 9906). D'altra parte, nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 c.c., ma deve verificare se i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l'altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero se sia ancora realizzabile la riunione ritardando il procedere dell'uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l'altro (Cass., 17 settembre 2015, n. 18286).
Nel caso di specie, la riunione - inizialmente preclusa dalla diversa fase (assai avanzata della prima rispetto alla seconda tale da non consentire neppure un ritardo nella trattazione della prima) - è divenuta possibile solo in sede decisoria, con la conseguenza che, oggi, appare doverosa.
D'altra parte, la riunione disposta d'ufficio non lede alcun diritto delle parti che, anzi, all'inizio del secondo giudizio l'avevano sollecitato insistendovi, peraltro, anche nelle memorie conclusionali.
In definitiva, deve essere disposta la riunione al presente fascicolo della domanda riconvenzionale, proposta dal nell'ambito del giudizio iscritto al n. Controparte_1
6976/2018 r.g.
4. Sulla tardività dell'eccezione, sollevata da parte attrice, prescrizione del credito oggetto della domanda riconvenzionale.
Il Sig. ha eccepito, nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. Persona_1
1) c.p.c., la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma corrisposta in eccesso di cui alla domanda riconvenzionale proposta dal depositata in data Controparte_1
6 maggio 2016 (e, dunque, nel termine di venti giorni anteriori alla prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa). Secondo l'orientamento giurisprudenziale che a questo Collegio appare meritevole di seguito, ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, comma 5, c.p.c. (Cass., 13 maggio 2016, n. 9880, nella cui motivazione si legge: «l'affermazione dei giudici del merito, secondo cui tutte le attività consentite nell'udienza prevista dall'art. 183 c.p.c., possono essere tempestivamente svolte anche nella prima delle due memorie ex art. 183 c.p.c., comma 5, contrasta con il prevalente orientamento di questa Corte in merito a tale disposizione, nella formulazione applicabile ratione temporis. È stato infatti affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui l'art. 183 c.p.c., nel testo di cui alla L. 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1 marzo 2006, dispone, al quarto comma, che nella prima udienza di trattazione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate. Pertanto ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183 c.p.c., comma 5, in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum (Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3567; Cass., 19 luglio 2013, n. 17708; Cass., 27 settembre 2013, n. 22274)»). Tali principi sono stati, peraltro, ribaditi da un recente, ulteriore arresto della giurisprudenza di legittimità secondo la quale la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande "già proposte", ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto, le quali vanno, invece, presentate, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (così, Cass., 26 novembre 2019, n. 30745).
Va, peraltro, osservato come la tardività della proposizione dell'eccezione (così come di una domanda riconvenzionale) è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Ciò posto, nel caso di specie, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa tenutasi in data 31 maggio 2016, la parte attrice si è limitata ad una generica contestazione, nel merito (anche sotto il profilo dell'intervenuto giudicato sulla medesima), della domanda riconvenzionale proposta, senza mai eccepire la prescrizione del diritto fatto valere (nel relativo verbale, infatti, si legge che i difensori presenti «impugnano e contestano tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato nella comparsa di costituzione e risposta e contestano la rilevanza della documentazione depositata. Rilevano come infondata l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Oggetto del presente giudizio sono i lavori (7° lotto e completamento) concessi, finanziati ed eseguiti e rispetto ai quali sussiste un credito contrattuale;
oggetto, invece, del giudizio arbitrale - che costituirebbe ragione di sospensione - sono, invece, i lavori non finanziati e per i quali non sussiste un decreto di affidamento e per i quali vi è un diverso credito di diversa natura. In ordine alla domanda riconvenzionale ex adverso proposta sussiste una preclusione per intervenuto giudicato. Infine, i procuratori del sig. depositano il decreto ex adverso notificato n. 9308 del 10 maggio 2016 Per_1
e si riservano di controdedurre anche in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. evidenziandosi sin da ora l'assenza di efficacia e validità del predetto atto che, per contro, dimostra per tabulas il credito azionato dal sig. I procuratori del sig. chiedono la concessione dei termini ex Per_1 Per_1 art. 183, comma VI, c.p.c.»). Conseguentemente, non avendo, nel corso della prima udienza, eccepito la prescrizione del diritto oggetto della domanda riconvenzionale, la relativa eccezione, sollevata solo nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1) c.p.c., risulta inammissibile, in quanto tardivamente proposta. Sebbene le precedenti considerazioni risultino assorbenti, non appare pleonastico a questo Collegio evidenziare che l'eccezione di prescrizione non sarebbe, comunque, fondata. Come è noto, infatti, secondo giurisprudenza pacifica (Cass., 24 marzo 2014, n. 6857) i rimedi restitutori si prescrivono nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.): inoltre, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data del pagamento risultato indebito (Cass., 12 maggio 2014, n. 10250; Cass., 15 luglio 2011,
n. 15669).
Ciò posto, nel caso di specie, in data 1 giugno 2006, il ha provveduto al pagamento CP_1 dell'importo di €. 167.995.026,00; successivamente, sono stati eseguiti ulteriori pagamenti per €.
28.191.050,00. Ebbene, essendo la domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 maggio 2016, risulta evidente come la prescrizione non sia maturata.
5. Sulla nullità degli affidamenti. Il ha dedotto, a fondamento dell'istanza di rigetto della Controparte_1 domanda proposta dal Sig. e di accoglimento della propria domanda Persona_1 riconvenzionale di ripetizione dell'indebito oggettivo, la nullità dei decreti di affidamento dei lavori pubblici alla società AD IO e dei decreti che prevedevano il sistema di pagamento rateale venticinquennale o trentennale per violazione della normativa europea. In particolare, secondo la difesa del convenuto, all'epoca dell'emanazione dei decreti di concessione relativi al 7° CP_1 lotto e al 7° lotto completamento era già in vigore la legge 8 agosto 1977 n. 584 (pubblicata sulla G.U. n. 232 del 26 agosto 1977), con la quale lo Stato italiano aveva recepito la direttiva
71/305/C.E.E. adottata dal Consiglio della C.E.E. il 26 luglio 1977, allo scopo di coordinare le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (nella quale si prevedeva, peraltro, il 29 luglio 1972 come termine di recepimento). La questione della nullità degli affidamenti dei lavori affidati alla AD IO è stata oggetto di diverse - e, almeno apparentemente, contrastanti - decisioni giurisprudenziali emesse in giudizi tra le medesime parti. In senso favorevole alla nullità degli affidamenti si sono, infatti, espresse Cass., 10 dicembre 2015, n. 24952 e Corte di appello Roma, 26 luglio 2019, n. 5143, mentre in senso contrario (e, dunque, per la legittimità degli affidamenti) si sono pronunziati Cons. Stato, 20 aprile 1999, n. 671; Cass., 2 agosto 2001, n. 10643 e Cass., 8 gennaio 2003, n. 60.
Tuttavia, tale questione appare irrilevante ai fini della decisione della presente controversia. Infatti, anche a volere ammettere la nullità degli affidamenti e, dunque, dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti (compresa la rateizzazione dei pagamenti dei corrispettivi pattuiti), i rapporti economici relativi ai lavori già eseguiti - che costituiscono l'oggetto del giudizio - trovano la loro regolamentazione nella l. 12 agosto 1993, n. 317 (che verrà esaminata nel prosieguo). In altre parole, anche in ipotesi di nullità degli affidamenti, secondo la legge da ultimo menzionata, in ogni caso andrebbe riconosciuto all'appaltatore concessionario il valore delle opere realizzate e, nel caso di specie, il criterio di calcolo di tale valore è stato fissato dal legislatore prescindendo dal metodo di calcolo del corrispettivo delle precedenti concessioni e basandosi invece sugli stati di avanzamento lavori. In altre parole, per come dedotto dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la l. 12 agosto 1993, n. 317 è stata emanata proprio per «porre rimedio all'irrimediabile contrasto che i decreti ministeriali di affidamento creavano con il diritto comunitario»: la ratio della nuova normativa era, quindi, volta a revocare gli affidamenti stabilendo le modalità di rendicontazione ed a superare il contrasto con la normativa comunitaria. Ma se così è, appare del tutto evidente come la verifica della sussistenza di un credito dell'una (il Sig.
o dell'altra (il parte del presente Persona_1 Controparte_1 giudizio non implica l'esame della nullità degli affidamenti e dei sistemi di pagamento ivi pattuiti, ma, direttamente, la corretta interpretazione del disposto normativo di cui alla legge del 1993 e della regolamentazione che il legislatore, con l'emanazione di apposita normativa, ha inteso offrire ai rapporti economici relativi a lavori che, comunque, era stati già eseguiti dal concessionario.
Da tali considerazioni discende l'irrilevanza della questione.
6. Sulla revoca degli affidamenti di cui alla l. 317/1993.
Come già più volte evidenziato, parte attrice muove dalla considerazione che il d.m. 7 ottobre 1992, n. 992/S con il quale il Ministero aveva disposto l'annullamento dei decreti ministeriali costituenti la concessione, determinando così anche la sospensione dei pagamenti, era stato annullato dal Consiglio di Stato con decisione 2 aprile 1999, n. 671, poi confermata dalla decisione della Corte di cassazione
(ord. 2 agosto 2001, n. 10643). L'annullamento del decreto ministeriale e la sua conseguente eliminazione dal mondo giuridico, infatti, avrebbe fatto rivivere i decreti ministeriali relativi alla concessione del Piano di ricostruzione di Ancona, ivi inclusi quelli che disponevano il pagamento della annualità. Il rilievo non è fondato, in quanto non tiene conto della successiva adozione, da parte del legislatore, della l. 12 agosto 1993, n. 317 che, all'art. 1, disponeva «i piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge». L'art. 2, poi, prevedeva che «le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951,
n. 1402, già affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992». Il comma del medesimo art. 2 prevedeva, quindi, che «i lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti». Seguiva, poi, il terzo comma secondo il quale «i lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento». Inoltre, alla legge appena richiamata faceva seguito una norma di interpretazione autentica (l. 17 maggio 1999 n. 14, art. 44) secondo la quale «il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori». Come correttamente evidenziato da parte convenuta, dunque, con la legge del 1993 era venuto meno il sistema di pagamento derivante dalle originarie concessioni e fondato sulla corresponsione di rate venticinquennali e trentennali ed il era tenuto ad effettuare la definizione contabile di CP_1 quanto dovuto sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (così come ulteriormente chiarito dall'art. 44 l. 144/99 di interpretazione autentica della precedente legge del 1993).
Una simile conclusione è confermata anche dalla lettura della decisione del Consiglio di Stato (2 aprile 1999, n. 671) più volte invocata da parte attrice, la quale - pur procedendo all'annullamento del d.m. 7 ottobre 1992 - ha avuto cura di precisare che «resta peraltro ovviamente fermo l'annullamento ex lege 317/1993 con tutti gli effetti della stessa legge previsti ed in particolare la definitiva giuridica eliminazione degli atti amministrativi sopra citati».
In altre parole, l'annullamento disposto dal giudice amministrativo non è mai stato idoneo a far venir meno gli effetti della l. 12 agosto 1993, n. 317 che, «ovviamente», rimanevano e rimangono fermi, effetti che vanno individuati nella revoca delle concessioni di affidamento dei lavori. Venendo all'esame di ciò che comportava l'adozione della disciplina del 1993, il Tribunale ritiene che essa abbia disposto la revoca di tutte le concessioni fonte del diritto della al pagamento Per_1 del corrispettivo ed abbia imposto il pagamento, in favore del concessionario, degli importi risultanti dallo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento del 7 ottobre 1992. Non appare, al contrario, condivisibile l'interpretazione offerta da parte attrice alla normativa ora in esame. Infatti, secondo le prospettazioni di parte attrice, l'art. 2 avrebbe imposto al di CP_1 definire tutte le pendenze esistenti alla data del 7 ottobre 1992 mediante il pagamento delle annualità con i relativi interessi convenzionalmente previsti in virtù del richiamo effettuato ai tassi previsti nei decreti ministeriali. In altre parole, la legge del 1993 avrebbe imposto al Ministero di tener fermo il sistema di pagamento esistente corrispondendo tutte le rate dovute con i relativi interessi. Tuttavia, a seguire una simile interpretazione, la legge del 1993 sarebbe privata di ogni valenza precettiva e ciò in quanto, in mancanza di un'espressa indicazione legislativa e, proprio per la presenza dei previgenti decreti (ed essendo stato annullato dal Consiglio di Stato il decreto che li aveva annullati), il avrebbe dovuto corrispondere tutte le rate (sia pure a scadenze annuali) CP_1 con i relativi interessi. Sul punto, è opportuno richiamare ancora una volta il disposto dell'art. 2 secondo il quale le «le concessioni in corso di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 (…) sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici già posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992».
Sebbene non possa accedersi alla tesi del convenuto secondo il quale tale annullamento avrebbe un effetto ex tunc, operando la revoca ex nunc, è certo che il legislatore ha inteso eliminare le concessioni in argomento e, conseguentemente, procedere, in primo luogo, alla verifica dei lavori eseguiti fino a quel momento e, quindi, al pagamento dei soli lavori effettivamente eseguiti. Il era, dunque, CP_1 tenuto ad operare la definizione contabile dei rapporti giuridici che erano derivati dai decreti di affidamento poiché essi, giusto il disposto normativo, erano, appunto, revocati e, conseguentemente, non erano più idonei a produrre effetti. E va da sé che ciò comportava anche il venire meno del sistema di pagamento rateale. In questa prospettiva (dell'efficacia ex nunc della revoca degli affidamenti), è certamente vero che - come, infatti, sostenuto, nel corso del giudizio, da parte attrice - fino all'entrata in vigore della l. 12 agosto 1993, n. 317 le concessioni mantenevano efficacia e che la perdita di efficacia delle concessioni non poteva travolgere le prestazioni già eseguite, operando solo pro futuro: è evidente che la revoca non avrebbe potuto comunque incidere sulle prestazioni già rese dal concessionario in relazione alle quali, ovviamente, doveva provvedersi a pagare il valore delle opere effettivamente eseguite. Come già evidenziato, sulla base della nuova normativa, andava riconosciuto all'appaltatore concessionario il valore delle opere realizzate secondo un criterio di calcolo fissato direttamente dal legislatore che prescindeva dalle modalità di calcolo e, specialmente, di rateizzazione, delle precedenti concessioni e che si basava, invece, sugli stati di avanzamento lavori.
Una simile conclusione, inoltre, è confermata dalla lettura del secondo comma del medesimo art. 2, secondo il quale «i lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, già affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti». Appare, infatti, significativo il richiamo, contenuto nella disposizione appena menzionata, «all'effettivo valore dei lavori eseguiti» che altro non può intendersi se non i lavori effettivamente realizzati con esclusione di ogni altro. Infine, corroborano l'interpretazione qui preferita il riferimento, contenuto nel terzo comma dello stesso articolo, in relazione ai decreti annullati con provvedimento ministeriale del 7 ottobre 1992, allo «stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento» al fine di effettuare la definizione contabile e, da ultimo, il contenuto dell'art. 44 della legge 144/99, di interpretazione autentica, che afferma espressamente che «il comma 3 dell'articolo 2 della legge
12 agosto 1993, n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori».
D'altra parte, che questa sia la corretta interpretazione si ricava anche dalla circostanza che la ratio da cui ha tratto le mosse la l. 12 agosto 1993, n. 317 è quella di porre rimedio al contrasto che i decreti ministeriali di affidamento creavano con il diritto comunitario, profilo che è stato da ultimo messo in rilievo anche dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 5143/2019.
In definitiva, come correttamente evidenziato da parte convenuta, il legislatore, rivedendo completamente il sistema di pagamento, ha imposto l'applicazione dell'ordinario sistema di pagamento in forza del quale l'esecutore dei lavori è remunerato sulla base dei prezzi fissati nel capitolato. Al contempo, la legge del 1993 non vanifica le prestazioni eseguite, poiché, anzi, tiene ferme le rate pagate ed impone solamente al di valutare se le somme in quel modo CP_1 corrisposte abbiano remunerato tutti i lavori eseguiti fino a quel momento come determinati alla luce dell'ultimo stato di avanzamento emesso. Né essa incide sul giudicato di cui alla sentenza del
Consiglio di Stato n. 671/1999, poiché è la stessa pronuncia del Consiglio di Stato che ha imposto all'Amministrazione in sede di riesercizio del potere di tener conto dell'avvenuto annullamento degli atti di concessione per via legislativa;
l'Amministrazione, cioè, avrebbe dovuto null'altro fare che dare attuazione al disposto della legge n. 317/1993. Al contrario, non è meritevole di seguito la distinzione, del tutto arbitraria, operata da parte attrice, tra i provvedimenti di concessione, che sarebbero stati revocati, e decreti di liquidazione, che, al contrario, manterrebbero, pur a fronte dell'intervenuta legge del 1993, la loro efficacia, con la conseguenza che il sarebbe stato comunque tenuto a corrispondere anche gli interessi CP_1 inglobati nelle singole rate.
A parte la circostanza che, per come già evidenziato, tale distinzione non trova alcun fondamento normativo e che essa priverebbe la legge 317 di ogni valore precettivo, è del tutto evidente che, nel momento in cui la legge ha prescritto al di operare una definizione contabile dello stato di CP_1 avanzamento dei lavori e di procedere al pagamento o al recupero delle somme pagate in eccesso in relazione ai (soli) lavori effettivamente eseguiti, non potesse più avere efficacia la rateizzazione del corrispettivo. E ciò in quanto, in quella rateizzazione, la previsione, per ogni rata, di una quota parte di interessi era conseguente alla dilazione di pagamento pattuita in ossequio al principio della preferenza del denaro attuale sul denaro futuro. Tuttavia, essendo il obbligato a CP_1 corrispondere immediatamente tutti gli importi per i lavori effettivamente eseguiti e, dunque, divenendo quel denaro attuale (e non più futuro), il pagamento anche degli interessi per le rate ancora a scadere avrebbe generato un indebito arricchimento, non giustificato, in favore del concessionario.
Conseguentemente, resta confermato che la l. 12 agosto 1993, n. 317 ha revocato (per il futuro) gli affidamenti già disposti in favore della imposto alle parti di verificare i lavori Per_1 effettivamente eseguiti;
tolto valore al sistema dei pagamenti rateali e, infine, disposto che il pagamento avvenisse, solo per la sorte capitale, in favore del concessionario per i soli lavori effettivamente eseguiti.
7. I lavori eseguiti alla data della revoca degli affidamenti. I pagamenti eseguiti dal in CP_1 favore della per i rapporti per cui è causa. Per_1
Chiarita la corretta interpretazione della normativa del 1993 ed i suoi effetti sugli affidamenti in essere con la deve ora valutarsi se i pagamenti, eseguiti dal 1 giugno 2006, dal fossero Per_1 CP_1
o meno - ed in quale misura - dovuti.
In tale indagine, era necessario, ovviamente, e ciò è stato richiesto ai consulenti tecnici nominati di accertare, descrivere i lavori effettivamente eseguiti alla data della revoca delle concessioni: e ciò perché, solo in relazione ad essi, i pagamenti andavano eseguiti. Tali lavori sono stati individuati dai consulenti tecnici come risposta al quesito n. 3 (pagg. 12-28 della perizia) cui può in questa sede rinviarsi, in quanto l'individuazione di tali lavori non risulta contestata in alcun modo dalle parti.
Quanto ai pagamenti eseguiti, i consulenti tecnici hanno accertato che, a fronte delle suddette concessioni e dell'esecuzione dei corrispondenti lavori, il Ministero, dal 22 dicembre 1977 al 27 luglio 1990, ha emesso in favore della n. 85 Decreti di pagamento a titolo di: anticipazioni;
Per_1 certificati di pagamento su S.A.L.; svincolo ritenute a garanzia;
revisione prezzi;
rimborso per espropri.
Tali Decreti prevedevano la rateizzazione pluriennale delle somme liquidate in favore della così come derivanti dalla contabilità dei lavori in corso di esecuzione, sulla base di Per_1 annualità anticipate a tasso fisso. Nello specifico degli 85 Decreti ministeriali, i 59 Decreti relativi ai lavori del 7° lotto prevedevano la rateizzazione delle somme in annualità trentennali, mentre i 26
Decreti relativi ai lavori del 7° Lotto completamento prevedevano la rateizzazione in annualità venticinquennali. Dal momento della loro emissione, e fino al 30 ottobre 1992, il ha regolarmente pagato le CP_1 annualità relative agli 85 Decreti di cui sopra. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale del 7 ottobre 1992, n. 992/S, il Ministro dei Lavori
Pubblici ha, invece, sospeso, a partire dalle rate in scadenza alla data del 1 novembre 1992 e fino al 1 giugno 2006, i pagamenti di tutte le annualità facenti riferimento agli 85 Decreti sopra riferiti.
Successivamente, in data 1 giugno 2006, il , con quattro ordini distinti, ha corrisposto alla CP_1 le somme relative alle annualità sospese, tra il mese di novembre del 1992 e il mese di Per_1 giugno del 2006, e dovute sulla base dei piani di rateizzo delle concessioni, procedendo al pagamento di un importo complessivo di €. 167.995.026. Nei mesi successivi, e fino al dicembre del 2009, data di scadenza delle ultime annualità, il CP_1 ha ripristinato i pagamenti delle rate e effettuato ulteriori versamenti in favore della sempre Per_1 in relazione alle annualità di cui ai Decreti suddetti, per un totale di €. 28.191.050. In definitiva, al 30 ottobre 1992, il ha pagato alla parte attrice le annualità previste dagli 85 CP_1
Decreti di pagamento, relativamente ai lavori del 7° lotto e del 7° lotto completamento del piano di ricostruzione di Ancona, per un importo complessivo di €. 109.405.464.
Successivamente, dal 1 giugno 2006 al dicembre 2009, il ha corrisposto ulteriori €. CP_1
196.186.076. 8. L'imputazione dei singoli pagamenti.
Al fine di definire i rapporti di debito-credito esistenti tra le parti, i consulenti tecnici hanno predisposto due scenari. Il primo scenario (scenario A) si fonda sugli effetti, ex nunc, del decreto ministeriale del 7 ottobre 1992, n. 992/S e, quindi, sull'annullamento dei decreti ministeriali concessori e dei relativi decreti ministeriali di pagamento con la conseguente interruzione del rapporto tra parte attrice e parte convenuta. Al contrario, il secondo scenario (scenario B) si basa sul presupposto che, essendo stato il decreto ministeriale di annullamento delle concessioni a sua volta annullato per illegittimità dal Consiglio di Stato con decisione n. 671/1999, il rapporto tra la parte attrice e quella convenuta non si sarebbe dovuto interrompere e il avrebbe dovuto pagare CP_1 regolarmente le annualità, così come previste dagli 85 decreti ministeriali di cui ai paragrafi precedenti. Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni deve necessariamente essere preso in considerazione lo scenario indicato con la lett. A). Detto scenario si basa sugli effetti prodotti dalla l. 12 agosto 1993, n. 317 (cui ha fatto seguito una
«interpretazione autentica» fornita dall'art. 44 l. 17 maggio 1999, n. 144) per come sopra interpretata.
Come già più volte visto, infatti, l'art. 2 (rubricato «revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso»), della l. 12 agosto 1993, n. 317 stabiliva, al comma 3, che «i lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento»; così come la successiva interpretazione autentica la quale chiarisce che «il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993,
n. 317, va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre
1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori».
Sulla base di quanto sopra, il era quindi tenuto, prescindendo dal sistema rateale di CP_1 pagamento, a contabilizzare i lavori alla data del decreto di annullamento provvedendo al pagamento di quanto non ancora erogato rispetto all'importo risultante dallo stato di avanzamento dei lavori. Ciò posto, sulla base di tale condivisibile (alla luce di quanto sopra accertato) linea, i consulenti tecnici hanno, innanzitutto, confrontato il valore dei lavori eseguiti dalla al 7 ottobre 1992, Per_1 così come risultanti dai S.A.L. relativi al 7° lotto e al 7° lotto completamento, con i pagamenti effettuati dal , in quota capitale, alla stessa data. CP_1
Il valore di lavori ad ottobre del 1992 risulta pari ad € 58.639.442 così suddivisi: a) 7° lotto: valore totale dei lavori eseguiti (in valore capitale a prezzi 1977) al S.A.L. 18 compresa Revisione Prezzi, pari ad € 9.470.938; b) 7° lotto completamento: valore totale dei lavori eseguiti (in valore capitale a prezzi 1984) al S.A.L. 18 pari ad € 49.168.504. Per il conteggio dei pagamenti effettuati dal in favore della concessionaria si sono presi in CP_1 considerazione i flussi finanziari generati dal sistema di pagamento rateale previsto dagli 85 decreti di pagamento.
Dall'analisi dei predetti Decreti, è risultato che il , ad ottobre del 1992, aveva pagato alla CP_1
in quota capitale, € 1.386.419 relativamente al 7° lotto e € 13.364.192 relativamente al 7° Per_1 lotto completamento per un totale di € 14.750.611.
Ad ottobre del 1992, risultavano, quindi, lavori eseguiti dalla e non ancora pagati dal Per_1
per un importo pari a € 43.888.831. A tale data, il era quindi debitore nei CP_1 CP_1 confronti della della differenza tra il valore dei lavori eseguiti e quanto fino a quel momento Per_1 versato.
Solo successivamente, in data 1 giugno 2006, il versava alla una somma pari € CP_1 Per_1
167.995.026 corrispondente al valore complessivo delle annualità sospese.
Gli ausiliari del giudice hanno, quindi, calcolato gli interessi, per ritardati pagamenti, maturati dalla data del 1 novembre 1992, data in cui il sospendeva il pagamento delle rate, ma non saldava CP_1 quanto dovuto a parte attrice a seguito di definizione contabile dei lavori, del 7° lotto e del 7° lotto completamento, e il 1 giugno 2006, data in cui il ripristinava i pagamenti delle annualità CP_1 precedentemente sospese e procedeva al pagamento in un'unica soluzione delle annualità non versate tra novembre del 1992 e giugno del 2006. Gli interessi maturati, in tale periodo, per i lavori eseguiti ammontano ad €. 31.693.147,00.
I consulenti hanno poi verificato la sussistenza o meno di un credito nei confronti di parte attrice imputando, ex art. 1194 c.c., il pagamento effettuato dal in data 1 giugno 2006 prima ad CP_1 interessi e poi a capitale.
Secondo tale prospettazione, al 1 giugno 2006, emerge un debito da parte della nei Per_1 confronti del di €. 92.413.048 dovuto al maggior importo pagato dal alla CP_1 CP_1 rispetto a quanto dovuto a quest'ultima sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi per Per_1 ritardato pagamento.
In aggiunta, bisogna considerare che, successivamente al 1 giugno 2006 (e fino al dicembre 2009), il ha ripreso a pagare le annualità previste dagli 85 decreti ministeriali di pagamento per un CP_1 totale di €. 28.191.050.
Ovviamente, avendo già pagato integralmente il proprio debito (e, anzi, avendo corrisposto somme in eccesso), il non avrebbe dovuto riprendere i pagamenti delle annualità comprese tra il CP_1 mese di luglio 2006 e il mese di dicembre 2009 (data di scadenza delle ultime annualità previste dagli 85 decreti di pagamento). L'importo di tali annualità va quindi ad alimentare il credito che il CP_1 vanta nei confronti della per un totale di € 120.604.098. Per_1
Secondo i consulenti, in via subordinata, si può considerare il debito del nei confronti della CP_1
sul quale calcolare gli interessi per ritardato pagamento, non come differenza tra il valore Per_1 dei lavori eseguiti al 7 ottobre 1992, data di annullamento dei Decreti, e il valore delle quote capitale delle annualità pagate a tale data, ma come il valore delle annualità, in quota capitale, ancora da pagare. Si può, infatti, assumere che, alla data di annullamento dei decreti, il rapporto tra parte attrice e parte convenuta si sia si interrotto, ma che il avrebbe dovuto pagare il debito residuo in CP_1 linea capitale indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Ma in realtà, tale metodologia appare errata in quanto la legge del 1993 è chiara nel volere considerare come pagabili solo i lavori effettivamente eseguiti.
9. Conclusioni.
Alla luce delle precedenti considerazioni, dato atto in via preliminare, della riunione al presente fascicolo della domanda riconvenzionale, proposta dal Controparte_1 nell'ambito del giudizio iscritto al n. 6976/2018 r.g., la domanda proposta dal Sig. Persona_1 nei confronti del deve essere integralmente rigettata. CP_1 Controparte_1
Al contrario, va accolta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto di ripetizione CP_1 dell'indebito, indebito che, secondo quanto appena accertato, per pari ad €. 120.604.098,00. Come è noto, l'art. 2033 c.c. prevede che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Ebbene, ritiene questo Collegio che possa affermarsi la mala fede del Sig. al Persona_1 momento della percezione dei corrispettivi. Infatti, egli poteva ben avvedersi della corretta interpretazione della legislazione del 1993 e, dunque, procedere alla valutazione di quanto effettivamente dovuto (oggi accertato in €. 43.888.831,00). Al contrario, egli ha insistito in una interpretazione che non solo non trova alcun riscontro nella lettera della legge n. 317/1993, ma che sostanzialmente priva la legge di ogni valore precettivo: da qui la richiesta della somma di €. 568.626.022,67 (risultata completamente infondata). Da tali considerazioni, può, dunque, accertarsi lo stato soggettivo di mala fede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., in cui versava e versa il Sig. Persona_1
In definitiva, l'attore va condannato al pagamento, in favore del Controparte_1
della complessiva somma di €. 120.604.098,00 oltre interessi nella misura legale: a) sulla
[...] somma di €. 92.413.048,00 dalla data del 1 giugno 2006 fino al 31 dicembre 2009; b) sulla intera somma di €. 120.604.098,00 dalla data del 1 gennaio 2010 fino all'effettivo soddisfo. Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.]»
§ 2 — Hanno proposto appello e quali eredi di Parte_1 Parte_2
deceduto in data 1.9.20, contestando la sentenza di primo grado sotto vari Persona_1 profili e chiedendo “ A. in via pregiudiziale e/o preliminare, sussistendo in specie gravi e fondati motivi, sospendere immediatamente, inaudita altera parte ovvero previa fissazione di un'apposita udienza, l'efficacia esecutiva della Sentenza;
B. in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o respingere (i) le deduzioni, le eccezioni, le produzioni e le domande tutte svolte dal nel giudizio Trib. Roma avente R.G. n. 6976/2018 e/o (ii) le CP_1 domande e le eccezioni tutte introdotte e/o modificate dal solo con gli scritti conclusionali CP_1 nel giudizio R.G. n. 82893/2015, nonché le produzioni documentali effettuate in tale sede;
C. anche previo accertamento e/o dichiarazione dell'inesistenza e/o della nullità e/o della inefficacia della Sentenza impugnata, annullare e integralmente riformare la Sentenza appellata Trib. Roma n. 6323/2020 e comunque accogliere, in favore della parte appellante, le conclusioni rassegnate dall'attore Signor nella propria Prima Memoria e richiamate in sede di Persona_1 precisazione delle conclusioni e qui in appresso trascritte: « • in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni illustrate;
• in via istruttoria disporre consulenza tecnica di ufficio;
• nel merito:
- rigettare ogni domanda riconvenzionale ex adverso proposta e comunque ogni domanda avversaria in quanto manifestamente inammissibile ed infondata per le ragioni illustrate e anche per l'intervenuta prescrizione eccepita e/o per l'applicazione del principio del ne bis in idem e per decadenza dei termini di difesa;
per quanto d'occorrenza, accertando l'insussistenza di qualsivoglia diritto di compensazione da parte del e, ove ritenuto, previa disapplicazione del decreto direttoriale CP_1 del individuato con n. 0009308 del 10.05.2016 e del Controparte_1 decreto direttoriale del individuato con n. 0013247 del Controparte_1
21.06.2016;
- accertare e dichiarare che, come documentato in atti, alla data del pagamento (1 giugno 2006) eseguito dal il credito vantato dal Signor Controparte_1 Per_1 ammontava alla complessiva somma di euro 736.621.049,39 (e così per euro 167.995.026,72 in sorte capitale per le singole annualità scadute dal 1 novembre 1992 alla data del 1 giugno 2006 compreso e per euro 568.626.022,67 per interessi di mora maturati sulle singole annualità suddette al tasso stabilito dai Decreti Ministeriali di pagamento) e, quindi, per effetto del pagamento ricevuto e della relativa imputazione ai sensi dell'art. 1193 c.c. e dell'art. 1194 c.c., il Signor risultava, a Per_1 quella data (1 giugno 2006), ancora creditore della somma di euro 568.626.022,67 (e così per euro
167.995.026,72 in sorte capitale per le singole annualità scadute dal 1 novembre 1992 e per euro 400.630.995,95 per i residui interessi di mora maturati alla data del 1 giugno 2006 in virtù dell'imputazione di pagamento conseguito con pari valuta);
- condannare il in persona del , al Controparte_1 Controparte_5 pagamento della somma di euro 568.626.022,67, ovvero della diversa somma (maggiore o minore) che codesto Ill.mo Tribunale adito dovesse accertare come dovuta;
oltre interessi di mora al tasso risultante dai Decreti Ministeriali di pagamento (ovvero al diverso tasso accertato in corso di causa) maturati e maturandi a far data dal 2.6.2006 (incluso) fino alla data dell'effettivo soddisfo, da calcolarsi su ciascuno dei singoli importi risultanti dalla colonna L di cui alla tabella depositata sub doc. 23 (ovvero sui diversi importi determinati in corso di causa) e con gli stessi criteri di calcolo applicati al piano di ammortamento ministeriale, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di giudizio. Il tutto oltre gli interessi di cui all'art. 1283 c.c. a far data dalla notificazione della domanda di arbitrato in data 21.12.2010 (e sugli interessi scaduti nel semestre antecedente) ovvero a decorrere dalla diversa data ritenuta di giustizia e oltre all'ulteriore risarcimento derivante dalla mancata tempestiva disponibilità degli importi da pagarsi dal . CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.», il tutto sempre tenendo conto dei motivi di appello e delle relative statuizioni;
D. per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi fondate in tutto o in parte le ragioni poste a sostegno della domanda riconvenzionale (ovvero delle domande riconvenzionali) del nei giudizi svoltisi avanti al Trib. Roma con R.G. n. 82893/2015 e n. 6976/2018 e/o CP_1 comunque recepite dalla Sentenza appellata, D.1 in via subordinata, accertare e dichiarare il credito già del Signor nella misura accertata Per_1
e/o ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore della parte CP_1 appellante;
D.2 in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare che nessuno importo è dovuto al;
CP_1
D.3 in via estremamente gradata, ridurre la condanna emessa in favore del;
CP_1
E. in via istruttoria e in ogni caso, previa assunzione dei provvedimenti di legge e del caso anche nel contraddittorio tra le parti, autorizzare e/o disporre la ricostruzione del fascicolo di parte del giudizio di primo grado Trib. Roma R.G. n. 82893/2015, nonché del fascicolo di parte del giudizio di primo grado Trib. Roma R.G. n. 6976/2018, ovvero comunque ritenere e/o dichiarare la legittimità della ricostruzione operata dalla parte appellante, nonché del deposito effettuato, ai fini della presente impugnazione e dell'iscrizione a ruolo;
F. in via istruttoria e in ogni caso, previa assunzione dei provvedimenti di legge e del caso anche nel contraddittorio tra le parti, disporre l'acquisizione - anche solo in copia, stante la contestuale proposizione di una separata impugnazione della sentenza Trib. Roma n. 6327/2020 - del fascicolo d'ufficio del giudizio Trib. Roma R.G. n. 6976/2018, ovvero comunque ritenere e/o dichiarare la legittimità della ricostruzione operata dalla parte appellante, nonché del deposito di copia del contenuto del fascicolo d'ufficio effettuato, ai fini dell'impugnazione e dell'iscrizione a ruolo;
G. sempre in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU e, dunque, l'assunzione di una nuova CTU, se del caso anche a mera integrazione e rettifica di quella in atti, chiedendo al perito, ovvero ai periti di nuova nomina, di tener conto delle censure tutte formulate nel presente atto di appello, nelle memorie dei consulenti del Signor Arch. R. e Prof. nonché nelle note Per_1 Per_4 Per_5 autorizzate alla CTU depositate dall'attore nel primo grado di giudizio (R.G. n. 82893/2015) e anche per come illustrate negli scritti conclusionali;
H. in ogni caso, condannare parte convenuta e appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio con liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 s.m.i., nonché al pagamento delle spese di CTU dei due gradi di giudizio”.
Ha resistito il appellato chiedendo il rigetto dell'appello ed ha svolto appello incidentale CP_1 formulando le seguenti conclusioni: “ in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti ed in riforma parziale della sentenza impugnata, se del caso previa integrazione della CTU alla luce dei rilievi sopra esposti, condannare la Sig.ra e il Sig. in qualità Parte_1 Parte_2 di eredi beneficiati del Signor nonché eventuali ulteriori eredi che dovessero, Persona_1 anche in corso di causa, subentrare nella posizione del de cuius, al pagamento della maggiore somma di € 360.565.266,04, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta spettante, oltre ulteriori interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria maturati a far data dall'1.6.2016, nonché su detta intera somma, gli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo”.
Si sono costituiti in giudizio e nella qualità di Parte_3 Parte_4 esecutori testamentari di chiamati in giudizio dagli appellanti, e hanno condiviso Persona_1 le censure formulate dagli eredi beneficiati, ed con l'atto di Parte_1 Parte_2 citazione in appello, rimettendosi a giustizia e confidando nell'accoglimento di tale impugnazione e così nel rigetto dell'appello incidentale svolto dal Controparte_1
In data 31 maggio 2021 le parti appellanti depositavano nel fascicolo telematico rinuncia alla istanza ex art. 283 CPC. In data 8 giugno 2021 le parti appellanti chiedevano di essere autorizzate ad un colloquio con l'organo giudicante che indicava il giorno di udienza quale disponibilità. Veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, poi differita e poi successivamente anticipata.
Nelle more, a seguito di riequilibrio dei ruoli all'interno della sezione, la causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Gli appellanti , in data 12 aprile 2024, chiedevano di poter integrare il contraddittorio nei confronti di altri chiamati all'eredità come individuati.
Autorizzata dalla Corte – all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025 - tale estensione del contraddittorio, si costituiva sostenendo le ragioni espresse dagli appellanti a Controparte_2 fondamento del gravame.
pur raggiunta da rituale notifica, rimaneva contumace. CP_3
All'udienza del 23 settembre 2025, la Corte – vista la contumacia di – disponeva la CP_3 notifica dell'appello incidentale nei suoi confronti a cura del Ministero appellato/appellante incidentale, rinviando per la decisione ex art. 281 sexies CPC (come innovato dall'art. 350 bis cpc) all'udienza del 18 novembre 2025, sostituita da trattazione cartolare, concedendo termini anticipati per il deposito di note finali.
In data 6 ottobre 2025 gli appellanti principale depositavano nel fascicolo telematico istanza per la trattazione della causa in presenza e la Corte disponeva in conformità.
Tutte le parti costituite depositavano note conclusionali anticipate.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe le parti hanno precisato le conclusioni e La Corte ha deciso la causa, all'esito della discussione orale, trattenendo la causa in decisione ex art. 281 sexies CPC come innovato dall'art. 350 bis CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 128 pagine, è articolato in sette motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 23/28) - titolato “violazione delle disposizioni a presidio del giusto processo, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio” – gli appellanti denunciano
“Violazione del principio della preventiva costituzione del giudice” perché, a loro dire, il collegio sarebbe stato designato a distanza di tempo dall'assunzione della causa in decisione e dopo il deposito della minuta;
“Violazione del principio del contraddittorio” perché il giudice titolare della causa aveva trattenuto la stessa in decisone senza indicare la rimessione al collegio, con conseguente sottrazione al contraddittorio della questione circa la competenza monocratica o collegiale
(quest'ultima qui contestata) dell'organo giudicante;
“Violazione del diritto di difesa” per la medesima ragione , concludendo che “…accertata e dichiarata l'inesistenza o comunque la nullità della Sentenza, adotti ogni conseguente provvedimento di rimessione al Tribunale Civile di Roma in nuova e diversa composizione ovvero perlomeno prescinda del tutto dalla sentenza e dal relativo contenuto”. § 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 28/35) – titolato “ l'illegittimità e l'erroneità della Sentenza per non aver preventivamente rilevato la prescrizione, nonché l'inammissibilità, per intervenuta decadenza e/o preclusione, delle nuove difese, eccezioni e domande e produzioni rispetto al giudizio
R.G. n. 82893/2015” - gli appellanti devolvono la questione della riunione della domanda riconvenzionale svolta nell'altro procedimento pendente tra le parti, per un importo maggiore rispetto alla domanda riconvenzionale di cui al giudizio “portante”, nonostante le preclusioni ormai maturate in quest'ultimo e non tenendo conto dell'eccezione di prescrizione formulata nella memoria ex art. 183 CPC le cui ragioni vengono richiamate.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 35/38) – titolato “ il giudicato e l'intangibilità del sistema delle annualità e di tutti i pagamenti nel tempo eseguiti dal ” – gli appellanti lamentano che “la CP_1
Sentenza viola gli artt. 112, 113, 115 e 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. nonché, ancora, gli artt.
46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e 26, co. 5, Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero 34 cod. proc. amm., laddove occorra anche alla luce degli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 42, 97 Cost. e 6 CEDU ed art. 1 del relativo 1° Protocollo addizionale” deducendo che è stata omessa la valutazione del giudicato intervenuto tra le parti alla luce del Decreto n. 2280/2006 con il quale il Tar Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere tra le parti rispetto alla pretesa azionata dal Per_1
In particolare, viene affermato dagli appellanti che “i provvedimenti ministeriali di sblocco dei pagamenti delle annualità (docc. 20 e 21), dando attuazione al decisum definitivo del Consiglio di
Stato n. 671/1999 (v. doc. 15) sono diventati a loro volta intangibili, per opera del giudicato successivo sulla cessazione della materia del contendere conseguente alla pronuncia del Decreto n. 2280/2006, del Tar Lazio passato in giudicato. E quindi il sistema dei pagamenti in annualità è ripristinato in modo irretrattabile, essendosi formato un giudicato che copre e conferma i menzionati provvedimenti”.
Concludono gli appellanti che tali considerazioni argomentative determinano la cristallizzazione degli effetti contrattuali di cui alle concessioni (e ai rapporti) del presente giudizio e del relativo sistema di pagamento rateale, con conseguente necessità di accogliere la domanda del come Per_1 avanzata sin dal primo grado.
§3.4 – Con il quarto motivo (pag. 38/69) - titolato “l'illegittima interpretazione sostanzialmente ex tunc della Legge 1993 e della Norma interpretativa;
l'erronea assunzione di una violazione delle norme comunitarie quale ratio della Legge 1993; l'erronea interpretazione della Legge 1993 e della Norma Interpretativa per esclusione delle opere affidate, realizzate e contabilizzate antecedentemente alla Legge 1993. Il tutto anche per effetto dell'omesso e/o irrituale e/o erroneo e/o inadeguato esame del contenuto degli atti e dei documenti di causa “ – gli appellanti, nell'affrontare la questione devoluta mediante articolate doglianze, sostengono che gli argomenti del motivo d'appello determinano per effetto e una volta accertata l'efficacia ex nunc della Legge 1993 (e relativa Norma Interpretativa) il permanere di tutti i patti contrattuali di cui alle concessioni del presente giudizio (come integrati ex Legge 1993 e Norma Interpretativa al solo fine di effettuare la poi eseguita, nel 2004/2005, rendicontazione finale) del relativo sistema di pagamento rateale e della perimetrazione di tutti i lavori con riferimento al 7° Lotto, 7° Lotto Completamento e relative varianti, con conseguente necessità di accogliere la domanda del come avanzata sin dal primo grado. Per_1 Segnatamente, l'erroneità della sentenza deriverebbe dal fatto che “a.1 ipotizzando una lettura
(contraria al dato testuale) della ricordata sentenza 671/1999 del Consiglio di Stato, una volontà del legislatore (introvabile) di volere disciplinare nuovi prezzi, rendicontazioni con effetti sostitutivi del sistema dei pagamenti;
a.2 assumendo senza alcuna motivazione un'inesistente ratio della Legge 1993 (volta a prospettare un'illiceità inesistente ed un conflitto con la disciplina comunitaria anch'esso inesistente in quanto mai accertato); e a.3 mostrando di non tenere conto della letteralità della Legge 1993 e della Norma Interpretativa, del giudicato del Decreto n. 2280 del 3 aprile 2006 del Tar Lazio (e di cui al Terzo motivo di appello), della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 671 del 2 aprile 1999 (§ 8.3.1 che segue) in una lettura coerente con il suo testo, della condotta del (§§ 8.4.2.4 e 8.4.3.2 che seguono), dei CP_1 principi costituzionali e del principio del legittimo affidamento (§ 8.4.3.2 che segue), dell'onere della prova (§ 8.5.2 che segue), nonché (b) per escludere lavori eseguiti e riconosciuti come tali dal nelle Relazioni del 2 novembre 2004 e del 28 novembre 2005 acquisite alle operazioni CP_1 peritali”.
Aggiungono gli appellanti che “…se fosse corretta l'interpretazione del Tribunale nel senso del travolgimento del sistema dei pagamenti e di tutti i Decreti (anche di affidamento), la Legge 1993 avrebbe dovuto invece anche rideterminare il contenuto contrattuale vincolante per le parti (come sostiene il Tribunale). Ma, visto che il legislatore mai ha pensato di cambiare le regole per i lavori già eseguiti, è evidente che lo stesso si sia occupato soltanto di regolarne la rendicontazione ed il fabbisogno finanziario, come appare dalle uniche norme rinvenibili in tema (commi dal terzo al quinto dell'art. 2 della Legge 1993 e Norma Interpretativa)”.
Affrontano, poi, gli appellanti le singole statuizioni del Tribunale – derivanti da detta interpretazione
– sulla nullità degli affidamenti e sulla revoca di questi ultimi per effetto della citata legge, denunciando “il risultato della complessiva violazione, falsa od errata applicazione, da parte del Tribunale, tra le altre disposizioni normo-regolamentari, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 (come successivamente modificata ed integrata anche dalla legge 24 luglio 1984, n. 363), dei vari Decreti Ministeriali, degli atti e dei provvedimenti tutti, anche di variante, relativi ai lavori per il 7° Lotto
Ricostruzione e per il 7° Lotto Completamento, delle Legge 1993 e della Norma Interpretativa, degli artt. 1173 ss., 1175, 1176, 1218 e ss., 1277 e ss., 1321 e ss., 1366, 1373, 1375, 1458, 1813 e ss., 1988 cod. civ., nonché dell'omessa, erronea e/o insufficiente valutazione, interpretazione e motivazione con manifesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 14 delle preleggi, degli artt. 2697, 2727 e ss. 2735, 2909 cod .civ., degli artt. 101, 112, 113 115, 116, 132, 324 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonché, ancora, degli artt. 46 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e 26, co. 5, Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero 34 cod. proc. amm., ove occorra anche alla luce degli artt. 2, 3, 23,
24, 41, 42, 97 Cost. e 6 CEDU ed art. 1 del relativo 1° Protocollo addizionale”.
A sostegno di tali doglianze, gli appellanti deducono che le sentenze del Tar e del Consiglio di Stato intervenute “scolpiscono la intangibilità del sistema dei pagamenti e dei Decreti tutti emessi in esecuzione dei rapporti concessori di cui al presente giudizio con palese cristallizzazione delle regole contrattuali”; proseguono nella interpretazione della disciplina normativa – che definiscono di natura eccezionale e come tale non applicabile in via estensiva – con un esame letterale che escluderebbe il venir meno – anche ex nunc – del sistema dei pagamenti Propongono, ancora, gli appellanti “una doverosa ed equa interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso cioè che la Legge 1993 (e la Norma Interpretativa) non possa mai alterare retroattivamente il giudicato formatosi a valle dell'annullamento del Decreto ministeriale n. 992/S del 7 ottobre 1992 e non possa che disporre che per il futuro, senza quindi alterare le prestazioni già rese ovvero incidere su diritti quesiti e crediti già esistenti”
§3.5 – Con il quinto motivo di appello (pagg. 69/104) – titolato “ l'illegittimità, l'erroneità e la contraddittorietà della Sentenza per non aver il Tribunale, al pari dei periti, rettamente individuato
i crediti oggetto di causa e i lavori sottesi. La contrarietà a diritto (e la conseguente nullità) della Sentenza per aver il Tribunale immotivatamente e acriticamente aderito a valutazioni e conclusioni
(anche in contrasto rispetto alle affermazioni della Sentenza) di una CTU illegittimamente
“giuridica”, errata anche nella specificazione dei lavori effettivamente realizzati dalla
e da cui originano le ragioni di credito azionate dal Signor In ogni caso, CP_8 Per_1 la necessità di rinnovare e/o integrare la CTU” – gli appellanti denunciano che il Tribunale, utilizzando la CTU, ha errato perché quest'ultima avrebbe illegittimamente escluso dal proprio complessivo accertamento una grande quantità di lavori pacificamente effettuati della NC (lavori non “in discussione” in quanto giammai contestati dal che, anzi, li ha sempre CP_1 riconosciuti) e comunque per essersi il perito espresso illegittimamente su questioni di natura giuridica. Aggiungono che le operazioni avrebbero ristretto il perimetro della domanda svolta dal limitandolo ai n. 85 decreti di pagamento, tenendo conto dei SAL formali, fermandosi Per_1 prima del 18^ SAL ritenuto estraneo alla materia contendere e comunque le conclusioni dei periti non avevano tenuto conto delle osservazioni di parte attrice.
Lamentano, quindi, gli appellanti che la sentenza impugnata “si pone in violazione, falsa od errata applicazione, tra le altre disposizioni, degli artt. 101, 112, 113, 115, 116, 132, 156 e ss., 183, 187 e ss., 190, 194, 195 cod. proc. civ. e 90 e 118 disp. att. cod. proc. civ. e 1988, 2735 e 2907 cod. civ anche alla luce degli artt. 24, 25, 101, 102 e 111 Cost., nonché dei Decreti ministeriali relativi o connessi alle, od attuativi delle, concessioni 7° Lotto Ricostruzione e Completamento, e relative varianti, della stessa Legge 1993 e della correlativa Norma Interpretativa, oltreché delle fondamentali norme in materia di obbligazioni e contratti e sull'onere della prova, il tutto con omessa
e/o erronea e/o insufficiente motivazione” , ribadendo che una serie di lavori erano stati esclusi (e di conseguenza il corrispettivo) sol perché non risultanti da un SAL formale per il quale fosse già stato emesso un decreto di pagamento, ovvero comunque perché arbitrariamente esclusi dai consulenti d'ufficio all'atto dell'individuazione dei lavori.
In particolare sarebbero stati illegittimamente esclusi: a) i lavori eseguiti in esecuzione della Perizia di Variante e Suppletiva del 7° Lotto Ricostruzione, a suo tempo approvata dal Comune di Ancona con delibere n. 1045 del 27/05/1985 e n. 171 del 26/01/1987, nonché “ammessa ad ulteriore finanziamento a carico dello Stato” dal Ministero con DM 254 del 14/02/1987; b) i lavori eseguiti tra il 30/06/1990 e il 7/10/1992, relativi alle opere del 7° Lotto Completamento affidate dal Ministero con DM 1107 del 28/11/1986. Sul punto, gli appellanti concludono: “ andrà comunque disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio per determinare ovvero per confermare l'avvenuta corretta imputazione dei pagamenti da parte del e comunque per accertare il debito del;
Per_1 CP_1 pur laddove si ritenesse che la lettura di fatto retroattiva della Sentenza sulla Legge 1993 e sulla
Norma Interpretativa non sia errata (sul punto, cfr. Quarto motivo di appello), occorrerà comunque procedere ad una nuova consulenza tecnica per calcolare anche i lavori eseguiti dopo l'ultimo formale
SAL e sino al 7 ottobre 1992, annullando o riducendo la condanna emessa e per gli ulteriori motivi di cui in appresso al § 9.4 avendo i periti del Tribunale commesso innumerevoli errori. E ciò a meno che non si voglia giungere al risultato paradossale di obbligare parte appellante a far valere in un separato giudizio un credito vantato già in questo giudizio”. Il motivo di appello è, poi, articolato nell'ulteriore profilo relativo a “L'IMMOTIVATA ED
ACRITICA ADESIONE DELLA SENTENZA APPELLATA AD UNA CTU PALESEMENTE VIZIATA” deducendo “Ecco quindi che la denunziata duplice omissione e/o grave disattenzione in cui è ictu oculi incorso il Tribunale determina la nullità e comunque la necessità di integrale riforma della Sentenza anche previa rinnovazione e/o integrazione della CTU con nomina di altro e/o altri periti”.
Avverso la CTU, poi, gli appellanti rivolgono una serie di contestazioni: per essersi il collegio peritale di fatto “sostituito” al Tribunale nelle valutazioni giuridiche;
l'illegittimità, l'erroneità e la contraddittorietà della CTU, nonché della Sentenza, per non aver compreso il sistema dei pagamenti e/o per non aver comunque considerato l'onere finanziario e la necessità del relativo rimborso anche con riguardo all'ipotizzato venir meno del predetto sistema;
l'illegittimità, l'erroneità e la contraddittorietà della CTU, nonché della Sentenza, per non aver compreso il sistema dei pagamenti e/o per non aver comunque considerato il meccanismo di revisione dei prezzi anche con riguardo all'ipotizzato venir meno del predetto sistema. Rilevano, ancora, gli appellanti che la CTU avrebbe commesso una serie di gravi omissioni:
a) non riporta il calcolo degli interessi convenzionali, come richiesto in via principale da parte attrice;
b) non riporta il calcolo degli interessi composti di mora per appalti pubblici, come richiesto in via subordinata da parte attrice;
c) non riporta il calcolo degli interessi di cui all'art. 1283 cod. civ. a far data dal 21/12/2010, come richiesto da parte attrice;
d) non considera, nella valutazione del danno subito dalla , la sua natura CP_8 imprenditoriale, assumendo piuttosto che la relativa capacità di produrre reddito sia equiparabile a quella di un risparmiatore ordinario;
e) assume, in tutti gli scenari favorevoli alla parte pubblica, che il debba conseguire CP_1 accessori sulle somme pur asseritamente ed in tesi pagate per proprio errore o colpa. Il motivo di appello così si conclude: “I suestesi argomenti, ove accolti, e senza recesso da quanto sopra più diffusamente esposto, implicheranno (a) la necessità di includere tutti i lavori a presupposto del pagamento delle annualità di cui al presente giudizio, di calcolare gli interessi e i danni e ogni importo dovuto come da domanda ovvero (b) in subordine (in caso di mancata lettura ex nunc della Legge 1993 e della Norma Interpretativa), di considerare sempre tutti i lavori di cui alle annualità del presente giudizio ed eseguiti sino al 7 ottobre 1992 e di tener conto degli oneri finanziari sostenuti dalla NC (che ha comunque anticipato costi liquidati oltre trent'anni dopo), di applicare la revisione prezzi a tutti i lavori là ove sono stati a quel punto indebitamente esclusi per il 7° Lotto Completamento ed escludere sconti e riduzioni prezzi conseguenti ai patti contrattuali, per quanto sopra esposto. Pertanto, non si dubita che codesta Ecc.ma Corte rileverà la nullità della CTU, assumendo ogni conseguente provvedimento del caso. In ogni caso, l'Ecc.ma Corte adita non mancherà di considerare, nella valutazione delle più ampie questioni devolute, la centralità del ruolo avuto dalla perizia illegittima, erronea e contraddittoria assunta dal Tribunale e quanto la stessa abbia inciso
“in negativo” sulla Sentenza.
9.5.2 A questo punto, in considerazione:
(i) del tenore delle alterazioni commesse dai periti del Tribunale, sì gravi - in quanto frutto finanche di errate ed inammissibili interpretazioni giuridiche - da impedire di raggiungere alcuno dei risultati
(tecnici, appunto) cui la consulenza tecnica doveva essere preordinata e, in realtà, era stata disposta;
(ii) delle plurime gravi omissioni commesse nei conteggi esposti;
(iii) della parzialità mostrata nella valutazione delle ragioni dell'attore; nonché tenuto conto della esigenza di giungere ad una quantificazione delle poste domandate dalle parti sulla base di una coerente e completa valutazione, parte appellante evidenzia la necessità di procedere alla rinnovazione della CTU;
ovvero in subordine, di disporre una rinnovazione con integrazione della CTU in atti, comunque con affidamento dell'incarico di procedere alla ripetizione della CTU a nuovo
e distinto collegio peritale che possa svolgere l'incarico in conformità a diritto e senza alcuna forma di precomprensione. Si chiede, in tal senso, ed espressamente che i nuovi designandi consulenti
d'ufficio tengano conto dei rilievi di cui al presente motivo di appello, di quelli recati nelle memorie Per_ dei periti Arch. e Prof. nonché nelle note alla CTU, anche per come illustrati al § Per_4
1.15 ed al § 6 della Conclusionale (nonché al §2.2 sub lettera d)) ed ai §§ 8 e ss. e 9.3 della Replica”.
§3.6 – Con il sesto motivo (pagg. 104/115) – titolato “l'illegittimità e l'erroneità della condanna a titolo di indebito per insussistenza dei relativi presupposti di fatto e/o di diritto e per omesso od errato esame delle eccezioni e difese del Signor L'illegittimità, la manifesta erroneità e la grave Per_1 ingiustizia delle statuizioni relative alla ritenuta mala fede del e alla decorrenza degli Per_1 interessi” - deducendo violazione e/o falsa e/o errata applicazione degli artt. 1173 e ss., 1175, 1176, 1147 e ss., 2033, 2727 e ss., 2935 e ss. e 2946 cod. civ. anche con riguardo agli artt. 2, 24 e 111 Cost. ed alla disciplina normo-regolamentare relativa due concessioni a cui ineriscono i crediti azionati dall'attore, nonché degli artt. 81, 100, 112, 115, 116, 132, 163 e ss., 183 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 2697 cod. civ. poiché, tra l'altro, il Tribunale non avrebbe esaminato e/o adeguatamente valutato le eccezioni e le difese (anche ulteriori rispetto alla prescrizione la cui disamina è peraltro erronea ed incompleta) svolte dal né ne avrebbe motivato il rigetto Per_1 pur implicito. Gli appellanti pongono in discussione la legittimazione attiva del a far valere l'indebito CP_1
(sostenendo che l'unico legittimato, perché gravato dei costi, sarebbe stato il Comune di Ancona) ; espongono che pagamenti conseguiti dal a partire dal 1° giugno 2006 non sono stati, né Per_1 risultano oggi, indebiti o privi di giustificazione, essendo gli stessi fondati su (ovvero dovuti in forza di) un contratto valido, la Legge 1993, la decisione del Consiglio di Stato n. 671/1999 e il decreto Tar Lazio n. 2280 del 3 aprile 2006. Inoltre, tutti i pagamenti assunti come indebiti sono stati eseguiti dal solo “a valle” della definizione contabile - prevista dalla Legge 1993 e della Norma CP_1
Interpretativa - compiuta dallo stesso sulla scorta delle valutazioni della Commissione Tecnica incaricata della “Determinazione delle opere esistenti eseguite dall'ex NC ai fini della definizione economica dei rapporti con la medesima società”, all'esito della quale il , con CP_1 note prot. B3/31757 del 20 ottobre 2005 e prot. B3/30110 del 19 gennaio 2006 (cfr. docc. 46 e 47) si è per l'appunto riconosciuto grandemente debitore della NC. Sostengono che non vi sarebbe alcun indebito, anche in ragione di giudicato tra le parti ed essendo, in ogni caso, quell'indebito non più esigibile per rinuncia del Ministero la cui domanda riconvenzionale era inammissibile e infondata.
Infine, sostengono gli appellanti che la statuizione sulla mala fede sarebbe stata assunta in difetto di allegazioni di parte (mancando per vero nell'atto introduttivo avversario l'esposizione dei sottesi fatti ed elementi di diritto) ovvero comunque oltre le stesse, con conseguente nullità della Sentenza ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ.; che la statuizione relativa agli interessi è comunque viziata poiché il Giudice di primo grado, travisando di fatti storici, atti e risultanze processuali, avrebbe violato e/o erroneamente applicato l'art. 1147 cod. civ., norma generale in materia di buona fede, nonché l'art. 1148 cod. civ. sui frutti, cui pacificamente occorre fare riferimento allorquando si fa questione di pagamenti indebiti. Argomentano gli appellanti che la buona fede è normativamente presunta e che non rileva in nessun caso l'eventuale mala fede sopravvenuta (cfr. art. 1147 cod. civ.), v'è che l'anzidetta ricostruzione in punto di supposta mala fede altresì cozza inesorabilmente con la verità storica agli atti: il Per_1 non si è affidato i lavori, promesso i pagamenti ed effettuato i pagamenti da sé solo. Espongono
“Sarebbe, poi, bastato ad escludere la mala fede del (ovvero, per quanto sopra, a Per_1 confermarne definitivamente la buona fede soggettiva ed oggettiva) considerare il Decreto di cessazione della materia del contendere pronunciato dal Tar Lazio e mai opposto dal : è CP_1 una inequivoca vicenda sostanziale-processuale (in sintesi, ricorso avverso il silenzio-rifiuto seguito da sblocco dei pagamenti con voltura dei Ruoli di Spesa a nome del Signor cfr. docc. 19- Per_1
22 alla Citazione e Doc. N allegato al presente appello) che evidenzia condotte univoche e non ritrattabili del , sulle quali il ha fatto affidamento dato il riconoscimento CP_1 Per_1 ricevuto”
Gli appellanti, infine, ripropongono l'eccezione di prescrizione che sarebbe stata proposta alla prima udienza utile , contestando la tempestività della
contro
-eccezione del ministero.
§3.7 – Con il settimo motivo (pag. 115/117) gli appellanti chiedono la riforma della decisione sulle spese di lite e CTU. In ogni caso, denunciano illegittimità, erroneità ed ingiustizia di tale condanna anche in relazione alla riunione della riconvenzionale del , invocando la compensazione CP_1 delle spese anche ai sensi della Corte Cost. n. 77/18.
§3.8 – Gli appellanti, poi, ripropongono ex art. 346 CPC una serie di eccezioni e difese non delibate o rimaste assorbite nella sentenza, indicate in modo specifico (pagg. 117/121).
§ 4 — Prima di passare all'esame dei gravami – principale ed incidentale – occorre delibare su alcune questioni preliminari che le parti appellanti principali hanno sollevato durante la discussione orale, anche ribadendo questioni già proposte in sede di note finali.
La prima questione attiene alla richiesta di espunzione/inutilizzabilità delle note finali anticipate depositate dalla difesa ex lege del appellato/appellante incidentale: dalla esposizione della CP_1 difesa degli appellanti emerge che l'unico termine concesso per tale adempimento fosse quello dell'udienza precedente , poi rinviata d'ufficio e che pertanto il , non avendo utilizzato quel CP_1 termine, aveva “consumato” ormai il proprio diritto di difesa. Ulteriore profilo, poi, riguarda il contenuto di dette note che, secondo la difesa degli appellanti principali, integrerebbe una “replica” alle note finali già depositate (per la precedente udienza) dai medesimi appellanti.
La richiesta non può essere accolta. Dal provvedimento con il quale la Corte ha fissato l'odierna udienza per la decisione emerge con tranquillante certezza l'assegnazione di un “nuovo” termine anticipato per il deposito degli atti finali al fine – come è nel documento programmatico dell'Ufficio del processo - di rendere veloce la conoscenza degli atti e la preparazione nonché lo studio della causa per procedere, poi, con decisione ex art. 281 sexies CPC come innovato.
Dunque, la difesa del ha utilizzato legittimamente un termine che, del resto, anche gli CP_1 appellanti principali hanno ritenuto – per strategia difensiva – di valorizzare.
Orbene, sul contenuto di tale atto difensivo finale non appare necessaria alcuna ulteriore disquisizione, sia perché durante la stessa discussione orale non è emersa alcuna questione “nuova”, sia perché un ulteriore termine di difesa appare ultroneo per la parte appellante che proprio con la discussione orale ha raggiunto il suo scopo di “replicare” a quella che ha definito, appunto, una
“replica” alla propria precedente conclusionale.
In sostanza, le parti – proprio in forza della discussione orale richiesta dagli appellanti principali – hanno potuto dibattere di tutte le questioni, ivi comprese quelle reciprocamente esposte ed argomentate nei rispettivi atti difensivi finali.
L'altro profilo, pur sempre processuale, sollevato dagli appellanti principali riguarda l'integrazione del contraddittorio (nei confronti di altri chiamati all'eredità) e la mancata ottemperanza a tale disposizione della Corte da parte del che, per tale condotta, sarebbe incorso in decadenza CP_1 dal gravame incidentale così divenuto inammissibile.
Anche questa istanza è da respingere. Innanzitutto, risulta “per tabulas” che gli appellanti principali, nell'estendere il contraddittorio come da essi medesimi richiesto, hanno notificato tutti gli atti del processo, ivi compreso l'appello incidentale, sicchè lo scopo è stato sicuramente raggiunto quanto meno per che, Controparte_2 nel costituirsi, non solo ha preso atto di detto gravame incidentale ma si è anche potuta difendere al riguardo. Quanto, invece, all'altra chiamata ( ) è stata la Corte a disporre (in ragione della sua CP_3 contumacia) la notifica del gravame incidentale a cura del che, come emerge dal deposito CP_1 nel fascicolo telematico dell'Ufficio, ha poi ottemperato nel termine stabilito, sicchè anche in questo caso lo scopo è stato raggiunto. Ne consegue che vi è piena ammissibilità dell'appello incidentale, con assorbimento di tutte le altre questioni (pure emerse durante la discussione orale) relative al litisconsorzio necessario ex art. 331
CPC ed alla scindibilità delle posizioni. Nel merito, l'appello proposto dagli eredi è infondato. Per_1
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, questo Collegio richiama integralmente la recente sentenza n.
4764/25 pronunciata della medesima sezione con riguardo alla controversia tra le medesime parti e su questione sovrapponibile e, quindi, delibabile ex art. 118 disp . att. CPC. In particolare, è stato condivisibilmente affermato: “ Sotto un primo profilo si afferma che vi sarebbe un vizio di costituzione del Giudice che non sarebbe stato individuato preventivamente rispetto al decisum in quanto nella sentenza è indicata come data della decisione il quattordici gennaio 2020 mentre “l'individuazione e composizione del Collegio che ha pronunciato la Sentenza, risultano successive di 96 giorni rispetto alla data della decisione nonché di 80 giorni rispetto al deposito della decisione”.
Il profilo di doglianza è infondato. La cronologia suddetta è ricavata dalle annotazioni nel fascicolo telematico:
1) due ottobre 2019: rimessione fascicolo al giudice per la decisione;
2) trenta gennaio 2020: deposito minuta sentenza definitiva e invio sentenza al presidente per firma;
3) diciannove aprile 2020: designazione collegio e ritorno sentenza dal presidente per firma;
4) venti aprile 2020: deposito sentenza - pubblicazione
Dette annotazioni non confliggono con la data della camera di consiglio e quindi della decisione indicata nella sentenza ( quattordici gennaio 2020 ) poiché la voce “designato collegio” indica unicamente la fase in cui il Presidente ha controfirmato il provvedimento e costituisce un'annotazione che non inficia quanto indicato nell'atto pubblico costituito dalla sentenza. Ciò è del resto comprovato dall'evento del trenta gennaio 2020 attestante come il Giudice Estensore abbia depositato la minuta ( che nel caso, come il presente, di provvedimento collegiale esige la firma digitale del suddetto ) e l'ha inviata al Presidente del Collegio per la (contro)firma.
Sotto un secondo profilo l'appellante sostiene la violazione del principio del contraddittorio “per essere stata emanata senza che la questione della monocraticità o della collegialità dell'emananda decisione fosse mai stata sottoposta al contraddittorio tra le parti, e, per di più, in assenza dei presupposti normativi per una competenza collegiale”. Il profilo è infondato.
La materia sottostante al fermo ( corrispettivi relativi agli appalti pubblici ) è devoluta alla sezione specializzata imprese e di ciò lo stesso appellante era consapevole tanto che nella stessa memoria conclusionale di primo grado ha indicato “sezione xvi ex iii imprese” anche se accanto ha indicato come Giudice Unico;
detta sezione ha correttamente deciso in forma collegiale sulla Tes_1 base della natura della vertenza.
La questione comunque oltre a non costituire un vizio che comporti la rimessione della causa al giudice di primo grado non incide sul diritto di difesa della parte e non è stato specificato quale ne sia il danno derivato. Sotto un terzo profilo l'appellante sostiene che “L'omessa sottoposizione della questione rilevata d'ufficio dell'asserita competenza collegiale, ha impedito al Signor di poter richiedere ai Per_1 dell'art. 275, secondo comma, cod. proc. civ., di discutere «oralmente dinanzi al collegio», violando i diritti della difesa”.
Il profilo è infondato poiché in primo luogo non è individuato quale sia il danno concreto derivante dall'asserita violazione e in secondo luogo perché neppure era stata chiesta la discussione orale che ben è possibile anche nel processo monocratico ex art. 281 quinquies c.p.c.”. Tali considerazioni si attagliano appieno al caso in esame, trattandosi di doglianze – si ripete – del tutto sovrapponibili. Deve solo aggiungersi che l'annotazione del “designato collegio” è esclusivamente operata dalla cancelleria ed è del tutto estranea all'esercizio della giurisdizione, così come la possibilità di verificare la composizione dei collegi (alla data in cui la causa è stata trattenuta in decisione dal relatore) è consentita alle parti ed ai loro difensori attraverso i calendari organizzativi dell'ufficio giudiziario, sottoposti al vaglio dapprima del Consiglio Giudiziario competente e poi del Consiglio
Superiore della Magistratura, sicchè in assenza di allegazione e prova circa la non coincidenza con il
“giudice naturale” ivi precostituito la doglianza è priva di fondamento anche sotto questo profilo. In sostanza, parte appellante deduce che l'annotazione nel registro a cura della cancelleria “designato collegio” comporterebbe che il collegio, contrariamente a quanto previsto dall'art. 113 disp. Att. CPC, è stato individuato di fatto solo in quel momento e non preventivamente.
La tesi è del tutto destituita di fondamento: come emerge dal combinato disposto degli artt. 113 e 114 Cont disp. Att. la materia della composizione dei collegi è oggetto di programmazione preventiva, tanto da imporre un apposito provvedimento presidenziale di natura tabellare/organizzativa (al fine della individuazione del giudice naturale precostituito per legge) che passa - come detto - al vaglio del Consiglio Giudiziario competente e, poi, del Consiglio Superiore della Magistratura.
Di qui la reiezione della doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, in parte già esaminato nel precedente paragrafo, questo non merita accoglimento.
Sfugge all'appellante che il Collegio giudicante ha ritenuto, dapprima, di separare nella controversia avente ad oggetto il fermo amministrativo la questione relativa alla legittimità di quest'ultimo da quella portata dalla domanda riconvenzionale del ministero, riconducendo quest'ultima al procedimento da cui promana la sentenza qui impugnata perché fondata sul medesimo titolo. Il tutto in ossequio al principio del “simultaneus processus” ed al fine, evidentemente, di non provocare un contrasto di giudicati. Ha ben spiegato la sentenza- come sopra testualmente riportata – anche le esigenze processuali che hanno portato alla soluzione della separazione/riunione solo in quella sede, tenuto conto che solo in quel momento, effettivamente, le cause si trovavano sul medesimo livello di situazione processuale.
Peraltro, nulla viene detto nel gravame a tale proposito, sicchè questa statuizione è ormai definitiva. Egualmente deve dirsi per l'eccezione di prescrizione: il Tribunale ha dettagliatamente spiegato, con richiami di giurisprudenza a conforto, il motivo per il quale il momento in cui doveva essere formulata Cont la eccezione da parte del era anticipato e precedente rispetto alla memoria ex art. 183 Per_1 che ancora oggi viene invocata, peraltro neppure riportata testualmente, con evidente violazione del disposto di cui all'art. 342 CPC. Infine, è di difficile intellegibilità ed anche in contrasto con la logica giuridico-processuale affermare che, una volta riunita la controversia introdotta con la domanda riconvenzionale (nel processo sul fermo amministrativo) al procedimento originario relativo al rapporto dare/avere tra le parti, si veniva a determinare una sorta di rimessione in termini in favore del Per_1
In realtà, le due domande riconvenzionali sono state riunite per la trattazione congiunta, fermi restando tutti gli effetti processuali che – nelle rispettive controversie in cui sono state svolte – nelle more si erano prodotti;
vale a dire che il trasferimento dall'una all'altra controversia di detta domanda riconvenzionale per un importo maggiore non consentiva, comunque, al di avere una nuova Per_1 fase processuale per contestare tempestivamente la prescrizione, così come il non ha CP_1 formulato alcuna domanda “nuova”, bensì in quel secondo giudizio (insorto dopo quello relativo al rapporto dare/avere e da cui promana la sentenza qui impugnata) ha formulato la sua azione di ripetizione di indebito per un importo maggiore solo perché si è tenuto conto di altri ed ulteriori elementi che in quella sede ben potevano essere prodotti, poi trasferiti ritualmente al giudizio
“portante” a seguito della detta riunione.
Di qui la reiezione della doglianza.
§4.3 – Anche il terzo motivo di appello principale è destituito di fondamento.
Ritiene, preliminarmente, la Corte di dover precisare come la vicenda in oggetto fa parte di un nutrito contenzioso – dinanzi ai giudici amministrativi ed ai giudici ordinari allo stato – caratterizzato da un evidente “disallineamento” temporale, nel senso che – come si dirà – sulla materia qui in esame è intervenuto direttamente il legislatore, ma nelle more sono stati incardinati plurimi giudizi che hanno avuto svolgimento in diversi gradi, con la conseguenza che gli esiti finali si sono sovrapposti a detta normativa primaria, con effetti che in ogni caso – si vedrà – non possono né potevano incidere sulla volontà del legislatore.
Questa premessa, però, appare al Collegio dirimente per escludere la fondatezza della tesi sostenuta dagli appellanti principali – anche in sede di discussione orale odierna – circa il comportamento inequivoco del , al pari di un riconoscimento di debito, soprattutto lì ove ha eseguito CP_1 pagamenti con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere da parte del giudice amministrativo. Orbene, nessuno dei due pronunciamenti del giudice amministrativo possono aver avuto effetto
“cristallizzante” per i decreti di concessione e per il sistema di pagamenti rateali ivi previsti.
Ciò in ragione del fatto che il provvedimento n. 2280/06 con il quale il TAR LAZIO ha dichiarato cessata la materia del contendere è, per la natura stessa della pronuncia, estraneo a qualsivoglia delibazione del merito della vicenda;
si limita, infatti, il Tribunale amministrativo a prendere atto che, a fronte del denunciato silenzio-inadempimento in cui era incorso il ministero, quest'ultimo si era poi attivato per eseguire i pagamenti, sicchè non vi era più interesse per le parti (reciprocamente) ad una pronuncia nel merito della vicenda.
I richiami alla giurisprudenza amministrativa, formulati dagli appellanti principali anche durante la discussione orale, non sono condivisibili perché non tengono conto della già evidenziata peculiarità della vicenda, che ha visto imporsi a carico del l'obbligo di effettuare pagamenti dovuti in CP_1 ragione della esistenza del rapporto contrattuale in ragione di certe pronunce del giudice amministrativo, il tutto poi superato a seguito dell'intervento del legislatore i cui effetti, però, sono effettivamente intervenuti solo successivamente. Per la discrasia di cui sé già detto e di cui, però, gli odierni appellanti non possono trarre alcun vantaggio per le ragioni che appresso si diranno.
Quanto, poi, alla sentenza n. 671/99 con la quale il Consiglio di Stato conferma l'illegittimità dell'annullamento della concessione (sotto un profilo, peraltro, squisitamente procedurale) contenuto nel DM 992/S, non può non evidenziarsi come la sentenza impugnata valorizzi – nel ragionamento logico-giuridico – il richiamo che il Consiglio di Stato ha effettuato alla Legge n. 31/793, ribadendo cioè che l'annullamento della concessione (e quindi di tutto il sistema organizzativo ed operativo ivi previsto, considerato che non viene effettuato un annullamento parziale) disposto dalla Legge n. 317/93 restava fermo nonostante la propria pronuncia. Vale a dire che lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto “prevalente” l'intervento del legislatore, perché successivo al verificarsi dell'annullamento in autotutela, sì da operare superandolo. In sostanza, la pronuncia del Consiglio di Stato – che pure era doverosa visto l'interesse dalle parti manifestato in ordine alla questione di puro merito – prende atto che se l'annullamento operato in autotutela non risultava legittimo sotto il profilo amministrativo, dal punto di vista poi giuridico detto annullamento è stato disposto dal legislatore con la citata legge, poi oggetto di interpretazione autentica.
E' evidente, allora, il travolgimento di quegli atti amministrativi, mentre nessuna incisività poteva avere la legge sulla sentenza del Consiglio di Stato che, in realtà, si è pronunciata sotto un profilo del tutto diverso, ma superato poi dal legislatore che ha determinato il venir meno di quel sistema di concessione e di pagamenti, rimasto operativo sotto un profilo del tutto diverso per come si legge nella citata sentenza.
Peraltro, la questione è strettamente connessa con quella contenuta nel quarto motivo di gravame.
§3.4 – Il quarto motivo, per quanto contenente tesi suggestive, non può essere accolto. Tutte le argomentazioni ivi articolate poggiano, sostanzialmente, sul vincolo di giudicato esterno che si sarebbe determinato a seguito della pronuncia del giudice amministrativo, segnatamente la sentenza del Consiglio di Stato già più volte citata, rispetto alla quale il legislatore non avrebbe potuto incidere in alcun modo.
Ebbene, giova richiamare la sentenza di legittimità n. 24952/2015 – relativa peraltro ai lodi intervenuti tra le parti – per ricordare come opera il vincolo del giudicato esterno: il giudicato esterno va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici;
la portata del giudicato esterno va verificata con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti;
per verificare l'applicazione dei principi tratti dall'art.2909 cod. civ. vanno accertati l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno e il giudice non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono. Mentre è consentito far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (Cass. 24749 e 769/2014; 15902/2013; sez.un.24664/2007); la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che il giudicato copre soltanto lo specifico fatto costitutivo fatto valere che fa sorgere l'obbligazione e/o la condiziona, determinando in concreto e nel contempo limitando il diritto ad agire (Cass.25378/2013; 17408/2012; 726/2006; 4773/2001). Posti questi principi, va esaminata la pronuncia n. 671/1999 emessa dal Consiglio di Stato, utilizzata dagli appellanti a sostegno del vincolo del giudicato sul quale la legge n. 317/93 non sarebbe potuta intervenire. La sentenza, sostengono gli appellanti, ha riconosciuto l'illiceità della sospensione dei pagamenti e ha disposto l'annullamento del decreto 992/S del Ministero avente data 7 ottobre 1992 che tali pagamenti aveva sospeso. A ben leggere la pronuncia – che più e più volte richiama la legge n. 317/93 qualificandone la portata come “annullamento ex lege” dei provvedimenti di concessione a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (tanto da giustificare l'interesse ad agire di parte ricorrente con riguardo al periodo antecedente alla sua entrata in vigore) – si limita ad accertare un profilo (qualificato peraltro come assorbente rispetto a tutte le altre questioni pure proposte con quel gravame) puramente procedurale e preliminare, quale la violazione del contraddittorio ex art. 7 L. n. 241/90. Dunque, sia dalla domanda originaria di impugnazione del provvedimento di annullamento in autotutela, sia dal tenore complessivo della pronuncia si evince che petitum e causa petendi non sono sovrapponibili rispetto alla “ratio” della Legge n. 317/93, come del resto ha già evidenziato condivisibilmente il Tribunale nella sentenza qui impugnata.
Vale a dire che la pronuncia giudiziale invocata dagli appellanti si limita ad un profilo appunto procedurale, del tutto estraneo alla portata sostanziale della citata legge che, appunto, la sentenza
671/99 indica come annullamento ex lege, facendone peraltro totalmente salvi gli effetti quanto ad eliminazione, dal mondo giuridico, di tutti gli atti, da quello presupposto ai successivi ad esso collegati, come indicati nella sentenza medesima. Ed allora, come pure indicato dalla già citata pronuncia di legittimità n. 24952/15, l'art. 2909 cod. civ. non dispone soltanto che lo stesso faccia stato ad ogni effetto tra le parti ma aggiunge che la relativa autorità è limitata a ciò che ne ha formato la causa e l'oggetto, e copre esclusivamente la conseguente decisione finale in cui si concreta la volontà di legge da attuare. Dunque, quella pronuncia del
Consiglio di Stato invocata dagli appellanti non è intervenuta a delibare il “merito” del provvedimento amministrativo impugnato, limitandosi ad intervenire sul profilo squisitamente procedurale che, di certo, non poteva vincolare il legislatore del 1993: la ratio delle disposizioni ivi contenute è chiaramente indicata nella pronuncia di legittimità già richiamata.
Segnatamente, viene ricordato che la precedente pronuncia n. 60/03 aveva posto il problema della compatibilità dei vari affidamenti di lavori da parte del sempre al medesimo CP_1 concessionario, ai Regolamenti ed alle Direttive della Comunità europea in materia di affidamento di lavori pubblici a mezzo gara: problema che aveva provocato una procedura di infrazione contro lo Stato italiano per violazione delle Direttive CEE 305 del 1971 e 440 del 1989 costringendo il legislatore ad emanare la legge 12 agosto 1993 n. 317 di cui l'art.5 ha dichiarato "cessati" gli effetti dell'art. 13 noviesdecies della legge 363/1984, facendo venir meno il provvedimento concessorio in favore dell'impresa Per_1
Ancora, la pronuncia di legittimità n. 1193/06 (relativa agli espropri intervenuti in questa annosa e complessa vicenda) cita chiaramente la legge n. 317/93 come portatrice della “revoca” della concessione;
revoca quest'ultima che, come si è detto, decorre dalla data di entrata in vigore della stessa con effetti relativi ai rapporti dare/avere che tengono conto dei principi fondamentali quali la necessità di compensare i lavori già effettuati alla data indicata come di cessazione del rapporto contrattuale.
Dunque, se condizionamento proviene da quella sentenza del Consiglio di Stato, non può che essere eminentemente procedurale: ma ovviamente non può quella pronuncia vincolare il legislatore sulle modalità di “revoca” della concessione, essendo piuttosto vincolante sotto il profilo procedurale solo per l'esercizio del potere amministrativo. Né dalla sentenza amministrativa emerge alcuna pronuncia di “ultrattività” dei provvedimenti e degli atti precedenti a quello del 1992, come sostenuto dagli appellanti. Quindi, tutte le argomentazioni – come si è detto – elaborate dagli appellanti ponendo a fondamento il “giudicato esterno” sono infondate: restano così travolte le questioni relative al legittimo affidamento nonché quelle inerenti ai principi dettati dalla CEDU.
Nell'esaminare, poi, la portata della legge n. 317/93, non può che condividersi quanto già affermato in tante pronunce intervenute, tra le quali Tar Lazio n. 10736/17 che afferma chiaramente come il rapporto concessorio si sia estinto ex lege. Destituita di fondamento è altresì la doglianza relativa alla retroattività della legge n. 317/93 come applicata dal Tribunale che, invero, si è attenuto al dato letterale della stessa (come interpretata in via autentica dalla successiva disciplina)così che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, viene disposta (confermata dalla norma interpretativa) la perdita di efficacia e la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori. Il legislatore, dunque, ha individuato la data di “cessazione lavori” al 7 ottobre 1992 e tale data ha voluto “cristallizzare” i rapporti dare/avere tra le parti tenendo conto dei lavori già eseguiti fino a tale momento.
Pare ovvio – e il Tribunale lo ha ben spiegato – che venuti meno gli atti di concessione, i medesimi con il loro contenuto sono stati travolti “ex lege” così come tutti gli atti amministrativi che ne sono seguiti, venendo meno il loro presupposto.
Peraltro, le questioni di incostituzionalità che erano state sollevate dinanzi al giudice amministrativo (v. la citata sentenza del Consiglio di Stato) non hanno trovato alcuno spazio, sicchè la lettura costituzionalmente orientata è già stata formulata sia in quella sede, così come in sede di legittimità: d'altro canto, il diritto unionale (purchè non violi l'ordine pubblico) è stato il presupposto dal quale
è derivata l'iniziativa del legislatore italiano, come si è già detto, ponendosi così rimedio alla procedura di infrazione subita dallo Stato.
E proprio l'entrata in vigore di quella disciplina rende irrilevante, come ha già detto il primo giudice, esaminare la tipologia di contratto rispetto a quella disciplina comunitaria, questione che appunto la stessa Corte di Cassazione si era posta, dando poi atto del suo superamento proprio in forza della L.
n. 317/93. La questione, poi, della operatività “ex tunc” – “ex nunc” sollevata dall'appellante principale – ma per effetti desiderati opposti da parte dell'appellante incidentale – si osserva che il legislatore ha operato una scelta di recesso al pari di quello consentito ex art. 1671 c.c. (nonché dall'art. 134 D.Lvo
n. 163/06), rispettando altresì quella necessità di riequilibrio contrattuale imposta nel senso che è stata data piena attuazione all'obbligo indennitario gravante sul committente che recede ad esecuzione del contratto di appalto già iniziata.
Il legislatore, però, ha anche operato la scelta di un parametro specifico di liquidazione, così come è stato evidenziato più volte nella sentenza e rispetto al quale, invero, non sono stati portati argomenti
(né da parte dell'appellante principale né da quello incidentale) che possano convincere di una sua illegittimità rispetto a valori costituzionali fondamentali.
In sostanza, senza alcuna alterazione del principio di non retroattività della legge, la disciplina del 1993 (come interpretata poi in via autentica) ha fissato la data di cessazione del rapporto al 1992, cristallizzando quindi anche il computo delle opere già eseguite a quella data.
E' nella discrezionalità del legislatore (come pure del committente) individuare il momento di scioglimento del contratto: se quella è la data di cessazione degli effetti del rapporto contrattuale (con tutta la sua regolamentazione, ivi compresa quindi la modalità di corresponsione del corrispettivo che viene superata del tutto dal sistema indennitario predisposto), è a quella data che deve essere individuata la situazione di eventuale danno subito dall'appaltatore. Quest'ultimo, con la presunzione assoluta applicata dal legislatore, è stato peraltro esonerato dal dover provare qualcosa di più del valore delle opere realizzate, così esentato dunque dal comprovare spese o danni nel dettaglio;
allo stesso tempo, l'equilibrio contrattuale appare a questa Corte – se mai si potesse sindacare l'operato del legislatore senza una corretta argomentazione in punto di illegittimità costituzionale – perfettamente preservato, considerato che il sistema di pagamento convenzionale garantiva all'appaltatore versamenti anticipati ed in acconto, da verificare poi all'esito finale, disponibilità quindi di cui l'appaltatore beneficiava. Ecco, allora, che il conteggio finale dell'obbligo indennitario è stato costruito dal legislatore senza alcuna retroattività (contrariamente a quanto lamentato dall'appellante principale) e senza che detta retroattività potesse essere operata (come invece invoco parte appellante incidentale), in quanto bisognava necessariamente tener conto della situazione effettiva al momento del recesso, così come indica del resto nel principio generale del nostro ordinamento contenuto nel già citato art. 1671 C.C.
Se, dunque, l'appellante principale vuole un conteggio che tenga conto del sistema di pagamento previsto nel rapporto negoziale, la tesi è del tutto destituita di fondamento ed il Tribunale ha già esaurientemente risposto: del resto, il testo della disciplina del 1993 recita nel senso che non possono essere più presi impegni di spesa e quelli esistenti vengono totalmente “cancellati”, perché al corrispettivo per la prestazione è sostituita una indennità forfettaria pensata dal legislatore in ossequio al detto principio generale. Di qui la conferma della statuizione del Tribunale, con le integrazione sopra espresse.
§4.5 – Il quinto motivo di gravame è strettamente connesso al precedente e si fonda, sostanzialmente, sulla critica alla CTU e di conseguenza alla sentenza: ma non tiene conto che i parametri della liquidazione forfettaria sono stati dettati dal legislatore per le ragioni già dette. Quanto, poi, alla prospettata nullità della sentenza per aver recepito , a sua volta, una “nullità” della
CTU, la doglianza risulta palesemente infondata. Le ipotesi di nullità della CTU sono chiaramente legate a violazioni procedurali, soprattutto di contraddittorio, così come a situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, profili che neppure sono stati prospettati;
né risulta (né è indicato dall'appellante ) che quest'ultimo ,alla prima difesa utile, abbia eccepito la nullità sulla base dei presupposti richiesti o abbia ricusato, in tempo utile, il perito nominato dal Tribunale.
L'utilizzo del dato formale/contabile del SAL risulta a questa Corte del tutto conforme alla volontà del legislatore che, appunto, fa chiaro riferimento a tale situazione di avanzamento dei lavori, la cui
“cristallizzazione” trova in quei documenti tecnico-contabili il suo riscontro certo;
non vi sono spazi, del resto, per ottenere somme ulteriori rispetto a quelle volute dal legislatore, sicchè la questione è appunto superata dalla disciplina normativa.
E che il Tribunale potesse recepire l'elaborato tecnico condividendolo – come del resto ha fatto – mediante una motivazione per relationem è certo alla luce dei principi giurisprudenziali già affermati in casi similari: qualora il giudice aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione (v. per tutte Cass. N. 11917/21). Nel caso in esame, l'appellante principale (ma come si vedrà anche quello incidentale) si è limitato sostanzialmente (e nonostante la copiosità degli atti difensivi, ivi compresi quelli finali) a ribadire la propria tesi in ordine ai parametri ed ai criteri di liquidazione dell'indennizzo, richiamando peraltro le osservazioni dei propri CTP, profilo quest'ultimo che denota una violazione dell'art. 342 CPC atteso che , pur trattandosi di atti difensivi, devono essere nel gravame riportati ai fini della specificità dello stesso e non imporre al giudice di appello di ricercare detti atti e verificarne il contenuto, senza poter peraltro comprenderne la effettiva rilevanza ai fini di un diverso convincimento. E' sufficiente al riguardo evidenziare che per ottenere una rinnovazione dell'accertamento tecnico, l'appellante principale chiede che i nuovi consulenti “…tengano conto dei rilievi di cui al presente motivo di Per_ appello, di quelli recati nelle memorie dei periti Arch. e Prof. nonché nelle note alla Per_4
CTU, anche per come illustrati al § 1.15 ed al § 6 della Conclusionale (nonché al §2.2 sub lettera
d)) ed ai §§ 8 e ss. e 9.3 della Replica”, profilo appunto insufficiente: è consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la mera produzione di documenti in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarli, atteso che alla produzione si deve accompagnare la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (v. Cass. n. 8377/09); pertanto, là dove i motivi di appello sono argomentati mediante il richiamo della documentazione prodotta, è necessaria - ai fini della specificità dei motivi ex art. 342
CPC – l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame (v. Cass. n.
20287/05), con la conseguenza che in mancanza al giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione (v. Cass. n. 8599/03).
Di qui la reiezione del motivo di impugnazione, tenuto anche conto che il giudice di primo grado ha risposto in modo preciso a tutti i rilievi svolti dall'odierno appellante che, dunque, non può dolersi del fatto che gli stessi non siano stati poi accolti per ragioni già sopra spiegate. Infine, sulla legittimazione attiva del è sufficiente ricordare le numerose pronunce, CP_1 definitive, sia di merito sia di legittimità che si sono occupate di questa vicenda, con conseguente giudicato esterno (se ne citano alcune già nella delibazione dei motivi precedenti) ormai vincolante anche per questa Corte.
§4.6 – Anche il sesto motivo di appello principale non merita accoglimento.
La questione della prescrizione è stata già delibata, con reiezione dell'eccezione anche in questa sede. Quanto, poi, ai rapporti dare/avere tra le parti, dimentica l'appellante principale che i pagamenti effettuati dal non hanno integrato alcuna rinuncia al recupero delle somme indebitamente CP_1 versate (acquisite, cioè, dall'appellante senza una giusta causa), essendosi piuttosto trattato di versamenti “obbligati” dall'ottemperanza a provvedimenti giudiziari o per evitare gli effetti dannosi per lo Stato da essi determinati, senza alcuna rinuncia a far valere, appunto, l'indebito. Come si è detto, la peculiarità di questo nutrito contenzioso è data proprio dal “disallineamento temporale” tra le varie iniziative giudiziarie, i loro esiti e l'attuazione dei vari provvedimenti giurisdizionali, elemento che ha un decisivo rilievo nell'escludere che vi sia una univocità di comportamenti da parte del idonei ad integrare (come invece ha sostenuto ancora nella CP_1 odierna discussione orale la difesa di parte appellante principale) un riconoscimento di debito. Del resto, la normativa del 1993, come interpretata in via autentica, è chiaramente impositiva di una
“cancellazione” di tutte le spese deliberate e impedisce di deliberarne delle altre, se non per la quantificazione di quell'indennizzo dovuto a causa del recesso “ex lege” dal contratto di concessione, non più esistente. Infine, quanto percepito (anche in via anticipata) dalla impresa appaltatrice non poteva che essere inserito nel conteggio dare/avere, proprio in ragione di quella peculiare modalità di versamento anticipato delle somme che consentiva all'impresa di affrontare le attività produttive, per poi necessariamente effettuarsi una verifica finale che, in sostanza, è stata solo anticipata rispetto alla fine del rapporto contrattuale come originariamente stabilita.
In ordine, poi, alla mala fede del il Tribunale ha specificamente motivato. Per_1
E non può affermarsi, come fa parte appellante principale, che occorreva una allegazione specifica solo per questo profilo da parte del che, invero, nel descrivere tutta la vicenda (anche quella CP_1 di natura penale invero), ha fornito al Tribunale una serie di elementi gravi, precisi e concordanti che sono stati così utilizzati nel ragionamento presuntivo.
Ora , se è pur vero che (v. Cass. n. 23448 del 26/10/2020) in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens", rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave, non trovando applicazione l'art. 1147, comma
2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso, sicché, essendo essa presunta per principio generale, grava sul "solvens", che intenda conseguire gli interessi dal giorno del pagamento, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla, deve affermarsi che la peculiarità del caso in esame non è di per sé motivo di esclusione di detta mala fede.
Anzi, il era consapevole non solo del sistema di pagamenti anticipati, ma anche del fatto Per_1 che i versamenti effettuati nel 2006 erano strettamente correlati ad una situazione di controversia giudiziaria (il contenzioso è copioso e la stessa giurisprudenza di legittimità che si è formata ne è il riscontro), offrendo in sostanza (come fa ancora in questo grado di giudizio) una interpretazione della legge n. 317/93 finalizzata ad annullare di fatto i suoi effetti, sotto tutti i profili. E ciò nonostante le sentenze – amministrative e del giudice ordinario – intervenute tra le parti abbiano sempre fatti salvi gli effetti di detta normativa, la cui ratio è stata ribadita da questa Corte che condivide ed applica quanto già affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità pure richiamata sopra.
Di qui la conferma che in nessun errore è incorso il nel percepire e trattenere le somme Per_1 erogate dal che le ha richieste in restituzione legittimato dalla citata legge sopravvenuta, CP_1 manifestando una chiara volontà di non rispettare le norme primarie disciplinanti la peculiare vicenda oggetto di causa.
La statuizione , quindi, va confermata con le integrazioni evidenziate, con carattere assorbente rispetto alla questione degli esiti dei processi penali.
§4.7 – L'ultimo motivo di appello, in sostanza, riguarda la regolamentazione delle spese e della posizione delle parti, posizione che sotto il profilo processuale resta confermata sicchè non vi è possibilità di intervenire almeno nell'interesse del quanto alla richiesta di applicazione Per_1 della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, vale la pena ricordare che si riferisce a situazioni particolarmente eccezionali, riferibili al mondo del lavoro e della previdenza sociale, di difficile estensibilità al mondo imprenditoriale che, di per sé, è caratterizzato dal rischio proprio dell'impresa medesima. Il solo sopravvenire, quindi, di una norma – peraltro di adeguamento alla disciplina unionale – per tutta una categoria di appalti/concessioni (e non solo quella in oggetto) non può essere utilizzato come argomento a sostegno della invocata compensazione delle spese, di per sé già provvedimento di natura discrezionale. Di qui la reiezione del motivo.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, va respinta l'istanza istruttoria di rinnovo/integrazione della CTU (come reiterata pure in sede di discussione orale) e restano assorbite le istanze e le eccezioni ex art. 346 CPC riproposte dal Per_1
§ 5 — Quanto all'appello incidentale, questo è articolato in tre motivi.
§5.1 – Con il primo motivo(pagg. 70/87) – titolato “ Violazione delle Direttive CEE 305 del 1971 e
440 del 1989, degli artt. 2, 4 e 5 della L. 12 agosto 1993, n. 317 anche alla luce dell'art. 44 della legge 144/99” - il si duole che il Tribunale ha quantificato il credito ministeriale da indebito CP_1 nella minore somma di €. 120.604.098,00 oltre interessi nella misura legale: a) sulla somma di €. 92.413.048,00 dalla data del 1 giugno 2006 fino al 31 dicembre 2009; b) sulla intera somma di €.
120.604.098,00 dalla data del 1 gennaio 2010 fino all'effettivo soddisfo in modo erroneo perché il Tribunale avrebbe: 1) errato nel reputare “irrilevante” la questione di nullità degli affidamenti per violazione del diritto unionale (violazione, peraltro, pure acclarata dal medesimo Giudice); 2) errato nell'aderire alla prospettiva, equivoca e contraddittoria, dell'efficacia ex nunc della “revoca” degli affidamenti, e ciò sebbene lo stesso Tribunale avesse reso chiare affermazioni di segno opposto, circostanza che ha comportato, in concreto, una illegittima riduzione del credito erariale;
3) errato nel non essersi avveduto che lo Scenario A prospettato dai consulenti d'ufficio (l'unico giuridicamente meritevole di considerazione, essendo lo Scenario B, fondato sulla ultrattività del sistema concessorio, manifestamente in contrasto con il diritto unionale, la Legge del 1993, la Norma interpretativa, il decreto di annullamento del 1992 e i giudicati vincolanti inter partes di cui alle sentenze Cons. Stato 671/1999 e Cass. 29452/2015), fondandosi su una impropria ed equivoca caducazione ex nunc della revoca degli affidamenti, aveva in concreto determinato una illegittima obliterazione di tutti i pagamenti indebiti eseguiti negli anni dal in quota interessi. CP_1
Vengono quindi sintetizzati – sulla base delle argomentazioni esposte e della relazione ministeriale-
i rapporti di dare-avere tra e CP_1 Per_1
a) importo derivante dalla definizione contabile alla luce dello stato finale dei lavori dati in concessione ed eseguiti: € 49.956.736,13 (in luogo di quello erroneamente computato dai CC.TT.UU. di € 58.639.442,00, su cui v. infra, terzo motivo di appello incidentale);
b) importo complessivo corrisposto dal Ministero: € 305.591.540.55;
c) credito da indebito oggettivo vantato dal Ministero (b-a): € 255.634.346,76; d) calcolo degli interessi legali fino alla data dell'1.6.2016: € 104.930.919,28;
e) totale dovuto al (c+d): € 360.565.266,04. CP_1
Conclude il per la riforma in parte qua della sentenza impugnata, se del caso previa CP_1 integrazione della consulenza nel senso indicato, con condanna delle controparti al pagamento dell'importo di € 360.565.266,04, ovvero della diversa somma che verrà ritenuta spettante, oltre interessi come per legge. §5.2 – Con il secondo motivo (pagg. 87/93) – titolato “ Violazione degli artt. 112 e 276 c.p.c. Omessa pronuncia e/o illegittimo assorbimento delle eccezioni di nullità degli affidamenti per altri motivi nonché dell'eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto sostanziale” – il ministero lamenta che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi sulle ulteriori eccezioni di nullità degli affidamenti (perché conseguenti a plurimi illeciti penali e contabili nonché privi di copertura finanziaria), il cui accoglimento avrebbe imposto di considerare necessariamente come indebiti tutti i pagamenti eseguiti dal , senza alcuna possibile ultrattività di clausole palesemente nulle;
CP_1 avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della controparte.
§5.3 – Con il terzo motivo (pagg. 93/104) – titolato “ Illegittimità in parte qua della sentenza per aver acriticamente aderito a valutazioni e conclusioni della CTU incompatibili con quanto affermato nella medesima sentenza nonché per aver immotivatamente disatteso i rilievi critici del ” – CP_1 il , nel dolersi dell'erronea quantificazione dell'indebito, ripropone i rilievi critici alla CP_1 consulenza, tutti già mossi nel corso delle operazioni peritali, nelle note autorizzate nonché negli scritti conclusionali, l'accoglimento dei quali consentirebbe di pervenire alla corretta quantificazione del credito erariale. Chiede, anche, l'integrazione della CTU sulla base degli argomenti molteplici in cui il motivo di impugnazione si articola.
Infine, il ripropone ex art. 346 CPC domande ed eccezioni assorbite. CP_1
§6.1 – Il primo motivo di appello incidentale verte su questioni identiche – sebbene contrapposte – a quelle sollevate dall'appellante principale.
La interpretazione dello ius superveniens offerta dal Tribunale e condivisa da questa Corte per le ragioni già sopra esposte rendono infondate le tesi del a proposito sia delle diverse modalità CP_1 di calcolo, sia dei maggiori importi rivendicati con propri conteggi offerti, ormai superati dalla già espletata CTU in primo grado.
Di qui la reiezione del motivo di impugnazione.
§6.2 – Anche il secondo motivo di appello incidentale è in parte stato già affrontato.
Sulla legittimazione attiva del si deve richiamare la giurisprudenza di legittimità che , Per_1 peraltro, lo stesso ministero invoca negli atti finali, con conseguente vincolante giudicato esterno.
In ordine, poi, alla nullità degli affidamenti, come si è già detto, è proprio la disciplina normativa del 1993 ad aver superato ed assorbito la questione, sicchè appare del tutto contraddittorio che il per un verso ne chieda l'applicazione e per altro verso voglia ritenerla “tamquam non esset” CP_1 per rivedere i rapporti contrattuali invero dalla stessa disciplinati con quella peculiare modalità che si è già detto.
§6.3 – L'ultimo motivo di gravame incidentale è egualmente da respingere , avendo violato il ministero il disposto di cui all'art. 342 CPC come già detto per il richiamare atti difensivi Per_1 di primo grado non è di per sé sufficiente ad integrare quella specificità dell'impugnazione che sola consente a questa Corte di esaminare le
contro
-argomentazioni offerte. §7 — Per le spese del grado, ritiene la Corte che la reciproca soccombenza tra appellanti principali e appellante incidentale giustifica la integrale compensazione.
Egualmente può dirsi per la chiamata , che ha aderito alle difese degli appellanti Controparte_2 principali.
Egualmente può dirsi per gli esecutori testamentari costituiti in giudizio. Nulla deve disporsi per la chiamata rimasta contumace. CP_3
Trattandosi di procedimenti di appello introdotti dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. 6323/2020 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. Compensa le spese del grado tra tutte le parti costituite;
3. Dichiara ciascuna parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per ciascuna impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Camillo Romandini (firma digitale)
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Delle Donne
(firma digitale)