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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5822/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio PA C.F._1
dell'avv.to NACCI GIUSEPPE, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
NACCI GIUSEPPE, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio in Golesti (Romani) il 29/08/1998,
successivamente trascritto in Italia;
con i seguenti figli: nato in [...] Persona_1
il 25/05/1999, , nato a [...] il Persona_2
22/09/2008 e , nato a [...] il [...]; Persona_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) dichiarare lo scioglimento del
1 matrimonio celebrato dalle parti in atti il 29.08.1998 in Golesti (Romania), atto successivamente trascritto presso il Comune di Pordenone in data 2023
(Registro degli atti di matrimonio Anno 2023, Atto N. 153, Parte II, Serie C);
2) disporre l'affidamento condiviso dei tre figli ( Persona_1 Persona_2
e ), con residenza e collocamento prevalente
[...] Persona_3
presso la madre, e facoltà per il padre di stare e vedere la prole secondo quanto indicato nell'allegato piano genitoriale, da intendersi qui integralmente richiamato;
3) disporre la corresponsione a carico del sig. , in favore della CP_1
SI.ra , di un assegno di mantenimento mensile a PA
beneficio della prole pari a complessivi Euro 700,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%,
spese individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone.
L'assegno Unico e Universale verrà percepito dalla sola SI.ra PA
, mentre le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite al 50% tra i
[...]
genitori come per legge;
4)disporre che non sia previsto alcun assegno di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro, entrambi dichiarandosi espressamente economicamente autosufficienti;
5) autorizzare ex art 5, comma 3, Legge n. 898/1970, la SI.ra PA
a conservare il cognome del marito (id est APOSTU) aggiunto al
[...]
proprio, sussistendo un interesse meritevole di tutela per la medesima;
6) i coniugi si concedono, fin d'ora, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, impegnandosi comunque a collaborare reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione;
7) le parti, con il presente atto, intendono sciogliere la comunione legale sui beni, ovvero risolvere la comproprietà sull'abitazione coniugale sita nel
2 Comune di Pordenone (PN), Via Interna n.31.
Invero:
a)il SI. , nato il [...] in [...], C.F. CP_1 [...]
, trasferisce a titolo gratuito, senza richiesta di corrispettivo, alla C.F._3
SI.ra (che accetta ad ogni e qualsiasi effetto di legge), PA
nata il [...] in [...], C.F. , la quota CodiceFiscale_4
di proprietà indivisa di ½ della casa coniugale sita nel Comune di Pordenone
(PN), Via Interna n.31, e precisamente: […].
8) Spese compensate” e come da foglio allegato al verbale di udienza,
contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 10/03/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate, avendo già provveduto, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 31 della L. 218/95 e dell'art. 5 del Regolamento UE 1259/2010, della legge nazionale rumena, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia
3 più possibile - accertato che la comunione materiale dei coniugi non può
essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - tenuto conto, altresì, che le condizioni sul solo affido non devono considerarsi per il figlio essendo maggiorenne - stima Persona_1
sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da PA
e in Golesti (Romani) il 29/08/1998,
[...] CP_1
successivamente trascritto in Italia.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, atto n. 153, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
4 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5822/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio PA C.F._1
dell'avv.to NACCI GIUSEPPE, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
NACCI GIUSEPPE, preso il quale ha eletto domicilio telematico;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio in Golesti (Romani) il 29/08/1998,
successivamente trascritto in Italia;
con i seguenti figli: nato in [...] Persona_1
il 25/05/1999, , nato a [...] il Persona_2
22/09/2008 e , nato a [...] il [...]; Persona_3
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) dichiarare lo scioglimento del
1 matrimonio celebrato dalle parti in atti il 29.08.1998 in Golesti (Romania), atto successivamente trascritto presso il Comune di Pordenone in data 2023
(Registro degli atti di matrimonio Anno 2023, Atto N. 153, Parte II, Serie C);
2) disporre l'affidamento condiviso dei tre figli ( Persona_1 Persona_2
e ), con residenza e collocamento prevalente
[...] Persona_3
presso la madre, e facoltà per il padre di stare e vedere la prole secondo quanto indicato nell'allegato piano genitoriale, da intendersi qui integralmente richiamato;
3) disporre la corresponsione a carico del sig. , in favore della CP_1
SI.ra , di un assegno di mantenimento mensile a PA
beneficio della prole pari a complessivi Euro 700,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie graveranno su ciascun genitore nella misura del 50%,
spese individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Pordenone.
L'assegno Unico e Universale verrà percepito dalla sola SI.ra PA
, mentre le detrazioni fiscali per i figli saranno ripartite al 50% tra i
[...]
genitori come per legge;
4)disporre che non sia previsto alcun assegno di mantenimento di un coniuge a favore dell'altro, entrambi dichiarandosi espressamente economicamente autosufficienti;
5) autorizzare ex art 5, comma 3, Legge n. 898/1970, la SI.ra PA
a conservare il cognome del marito (id est APOSTU) aggiunto al
[...]
proprio, sussistendo un interesse meritevole di tutela per la medesima;
6) i coniugi si concedono, fin d'ora, reciprocamente, il benestare e l'autorizzazione per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, impegnandosi comunque a collaborare reciprocamente per la richiesta e il rinnovo di tale documentazione;
7) le parti, con il presente atto, intendono sciogliere la comunione legale sui beni, ovvero risolvere la comproprietà sull'abitazione coniugale sita nel
2 Comune di Pordenone (PN), Via Interna n.31.
Invero:
a)il SI. , nato il [...] in [...], C.F. CP_1 [...]
, trasferisce a titolo gratuito, senza richiesta di corrispettivo, alla C.F._3
SI.ra (che accetta ad ogni e qualsiasi effetto di legge), PA
nata il [...] in [...], C.F. , la quota CodiceFiscale_4
di proprietà indivisa di ½ della casa coniugale sita nel Comune di Pordenone
(PN), Via Interna n.31, e precisamente: […].
8) Spese compensate” e come da foglio allegato al verbale di udienza,
contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 10/03/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate, avendo già provveduto, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio, avendo i coniugi dichiarato di volersi avvalere, ai sensi dell'art. 31 della L. 218/95 e dell'art. 5 del Regolamento UE 1259/2010, della legge nazionale rumena, scelta di comune accordo - che non prevede la fase della separazione e consente l'immediata declaratoria di scioglimento del matrimonio, quando il rapporto coniugale tra i coniugi sia venuto meno e la continuazione dello stesso non sia
3 più possibile - accertato che la comunione materiale dei coniugi non può
essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi - tenuto conto, altresì, che le condizioni sul solo affido non devono considerarsi per il figlio essendo maggiorenne - stima Persona_1
sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscono ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da PA
e in Golesti (Romani) il 29/08/1998,
[...] CP_1
successivamente trascritto in Italia.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORDENONE (PN) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, atto n. 153, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
4 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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