Articolo 16 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Articolo 15Articolo 17
Versione
15 gennaio 1952
>
Versione
25 luglio 1984
>
Versione
7 settembre 1993
Art. 16. Lavori di concessione.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualita', i lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione.
L'interesse da corrispondere per il pagamento in annualita' dei lavori di cui sopra, e di quelli previsti dall' art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 , ratificato con la legge 28 luglio 1950, n. 834 , non puo' essere superiore dell'uno per cento al tasso ufficiale di sconto. (7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1984, n. 363 ha disposto (con l'art. 13-noviesdecies, comma 8) che "L'interesse previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , non puo' superare di piu' del cinque per cento il tasso ufficiale di sconto". --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le concessioni in corso di cui all' articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , gia' affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente