Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 gennaio 1952 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 settembre 1993 |
Commentari • 2
- 1. Risoluzione del 26/06/1976 n. 250466 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 26 giugno 1976
Con istanza del febbraio 1974, l\'Istituto per il Finanziamento della Ricostruzione (I.N.F.I.R.) chiedeva di conoscere se determinate operazioni di finanziamento che si accingeva ad effettuare potessero fruire del regime tributario (imposta sostitutiva) previsto dall\'art. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Lo Scrivente, prima con nota n. 300252 del 9 febbraio 1974 e poi con risoluzione n. 300340 del 26 febbraio 1974 - quest\'ultima concernente in particolare le operazioni di sconto - consentiva, sotto determinate condizioni, di applicare all\'Ente interessato il suindicato regime tributario. Senonche\', il Min.ro Tes. - Dir. gen. del Tesoro, con foglio n. 524584 …
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Giurisprudenza • 46
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7013Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5976 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 18 novembre 2025 e vertente tra TRA Parte_1 codice fiscale CodiceFiscale_1 e Parte_2 codice fiscale CodiceFiscale_2 , quali eredi – con beneficio di inventario - giusta …Leggi di più...
- art. 1283 c.c.·
- art. 1194 c.c.·
- prescrizione ripetizione indebito·
- giurisdizione amministrativa·
- interessi di mora·
- revoca concessioni·
- annullamento decreto ministeriale·
- nullità affidamenti·
- imputazione pagamenti·
- legge 317/1993
Versioni del testo
- Art. 1. Disposizione generale.
Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 3° marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834 ) nonche' nella legge 25 giugno 1949, n. 409 , sono sostituite da quelle di cui alla presente legge.
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 a 72 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1 , 2 , 3 (sub. 72-quinquies 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8° comma; 72-sexies e 72-septies) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740 , ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonche' dell'art. 13 della legge 25 giugno 1949, n. 409 . ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ". - Capo I. : Istruttoria e approvazione dei piani di ricostruzione.
- Art. 2. Modalita' e termini per l'adozione di un piano
Compilazione del progetto.
Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai piu' urgenti lavori edilizi con la necessita' di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, devono, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.
E' fissato al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede direttamente alla compilazione del piano di ricostruzione nel caso che il Comune non vi adempia entro il termine di cui al primo comma o nel caso che il Comune dichiari, anche prima della scadenza di detto termine, di non poterlo compilare.
Le spese occorrenti per la raccolta e la elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la, loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (2) (6) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al termine [...] di cui all' art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra, che abbiano fatto denunzia dei danni all'Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952, negli elenchi dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e' sostituito quello del 31 dicembre 1957". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui e' fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e' prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge". --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".