Legge 27 ottobre 1951, n. 1402

Commentari2

  • 1Risoluzione del 26/06/1976 n. 250466 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
    Min. Finanze · 26 giugno 1976

    Con istanza del febbraio 1974, l\'Istituto per il Finanziamento della Ricostruzione (I.N.F.I.R.) chiedeva di conoscere se determinate operazioni di finanziamento che si accingeva ad effettuare potessero fruire del regime tributario (imposta sostitutiva) previsto dall\'art. 15 e segg. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Lo Scrivente, prima con nota n. 300252 del 9 febbraio 1974 e poi con risoluzione n. 300340 del 26 febbraio 1974 - quest\'ultima concernente in particolare le operazioni di sconto - consentiva, sotto determinate condizioni, di applicare all\'Ente interessato il suindicato regime tributario. Senonche\', il Min.ro Tes. - Dir. gen. del Tesoro, con foglio n. 524584 …

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  • 2Risoluzione del 17/12/1973 n. 503982 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari
    Min. Finanze · 17 dicembre 1973

    Con la nota cui si risponde, codesto Ministero fa innanzitutto presente che con il decreto n. 198511/1-0-varie del 4 giugno 1973, emesso a seguito di pronunzia favorevole del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sono stati dichiarati esenti da IVA ai sensi dell\'art. 10, n. 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto riconosciuti determinati da esigenze di pubblica utilita\', i finanziamenti concessi da enti diversi dagli istituti ed aziende di credito, per le opere di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvidenze per agevolare l\'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali. Cio\' premesso, prima di sottoporre la questione …

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Giurisprudenza46

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  • 1Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7013
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5976 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 18 novembre 2025 e vertente tra TRA codice fiscale e codice Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fiscale , quali eredi – con beneficio di inventario - giusta successione …
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    • art. 1283 c.c.·
    • art. 1194 c.c.·
    • prescrizione ripetizione indebito·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interessi di mora·
    • revoca concessioni·
    • annullamento decreto ministeriale·
    • nullità affidamenti·
    • imputazione pagamenti·
    • legge 317/1993

  • 2Corte d'Appello Roma, sentenza 01/08/2025, n. 4764
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Così composta: ED OR TH de Courtelary Presidente Marina Tucci Consigliere Relatore Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di appello iscritta al n. 5975 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA ( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 ( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 in qualità di eredi con beneficio di inventario di deceduto il primo Persona_1 settembre 2020 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to Giuseppe Matteo Masoni che li …
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    • eredità beneficiata·
    • art. 69 r.d. 2440/1923·
    • principio del contraddittorio·
    • contributo unificato·
    • art. 112 c.p.c.·
    • fermo amministrativo·
    • cessazione materia del contendere·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • indebito oggettivo·
    • prescrizione credito

  • 3Corte d'Appello Catania, sentenza 04/07/2024, n. 1153
    Provvedimento: N. R.G. 374/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA PRIMA SEZIONE CIVILE Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: Dott. Giuseppe Ferreri Presidente Dott. Nicola La Mantia Consigliere Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 374/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefania Parte_1 P.IVA_1 Caggegi, elettivamente domiciliato nel suo studio in Indirizzo Telematico APPELLANTE contro Controparte_1 (C.F. ), [...] P.IVA_2 organicamente patrocinato dalla AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA, presso in cui uffici in VIA VECCHIA OGNINA, …
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    • ingiunzione fiscale·
    • interruzione prescrizione·
    • diritto potestativo·
    • interessi moratori·
    • termine decennale prescrizione·
    • opposizione all'esecuzione·
    • art. 15 L. 1402/1951·
    • art. 2948 c.c.·
    • art. 2943 c.c.·
    • prescrizione credito

  • 4Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/03/2024, n. 420
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI PALERMO La Corte d'Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Daniela Pellingra Presidente Dott. Maria Letizia Barone Consigliere Dott. Salvatore Calderaro Consigliere Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1512/2018 del R.G., promossa in questo grado DA , (C.F. , in persona del sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Corbetta e Lodovico Rovetta, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, Via Ferramola n. 14; Appellante …
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    • prescrizione del credito·
    • compensazione spese processuali·
    • opposizione a ingiunzione fiscale·
    • verbale di collaudo·
    • art. 15 Legge 1402/1951·
    • ricostruzione post bellica·
    • notifica atti amministrativi·
    • onere della prova·
    • abrogazione normativa

  • 5Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 8339
    Provvedimento: Pubblicato il 15/09/2023 N. 08339/2023REG.PROV.COLL. N. 08533/2022 REG.RIC. N. 09888/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da Immobiliare -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Angelone e Paola Conticiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, largo Messico, n.7; contro Comune di AP, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati …
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    • giudicato amministrativo·
    • carenza di istruttoria·
    • art. 64 c.p.a.·
    • locazione·
    • ristrutturazione edilizia·
    • art. 66 c.p.a.·
    • abusi edilizi·
    • opposizione di terzo·
    • verifica dello stato dei luoghi·
    • principio di ragionevolezza·
    • stato legittimo dell'immobile·
    • demolizione·
    • principio di proporzionalità·
    • contratto di vendita con riserva di proprietà·
    • licenza edilizia
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Versioni del testo

  • Art. 1. Disposizione generale.

    Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 3° marzo 1945, n. 154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834 ) nonche' nella legge 25 giugno 1949, n. 409 , sono sostituite da quelle di cui alla presente legge.
    Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 a 72 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1 , 2 , 3 (sub. 72-quinquies 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8° comma; 72-sexies e 72-septies) del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740 , ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834, nonche' dell'art. 13 della legge 25 giugno 1949, n. 409 . ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
  • Capo I. : Istruttoria e approvazione dei piani di ricostruzione.
  • Art. 2. Modalita' e termini per l'adozione di un piano
    Compilazione del progetto.

    Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai piu' urgenti lavori edilizi con la necessita' di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, devono, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.
    E' fissato al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi.
    Il Ministero dei lavori pubblici provvede direttamente alla compilazione del piano di ricostruzione nel caso che il Comune non vi adempia entro il termine di cui al primo comma o nel caso che il Comune dichiari, anche prima della scadenza di detto termine, di non poterlo compilare.
    Le spese occorrenti per la raccolta e la elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la, loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (2) (6) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al termine [...] di cui all' art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra, che abbiano fatto denunzia dei danni all'Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952, negli elenchi dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e' sostituito quello del 31 dicembre 1957". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui e' fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e' prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge". --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".