Versione
23 maggio 1999
23 maggio 1999
Art. 44. (Disposizione interpretativa).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317 , va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti ti concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317 , va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti ti concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.
Giurisprudenza • 7
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/06/2015, n. 2974Provvedimento: […] Sostiene tuttavia che essa sarebbe inammissibile per il fatto di proporre un'eccezione nuova (la sopravvenuta carenza di interesse) non dedotta né in primo grado né con l'appello e - comunque - infondata alla luce delle stesse previsioni dell'art. 2 della legge n. 317 del 1993 e dell'art. 44 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che per la definizione contabile dei lavori affidati alla data della cessazione fa riferimento allo stato di avanzamento. […]Leggi di più...
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