Articolo 5 della Legge 12 agosto 1993, n. 317
Articolo 4
Versione
7 settembre 1993
Art. 5. Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e successive modifiche e integrazioni; all' articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80 ; all' articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933 ; agli articoli 13-sexies decies e 13-novies decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; all'articolo 19, secondo comma , della legge 7 agosto 1982, n. 526; all'articolo 3, comma 6 , della legge 28 ottobre 1986, n. 730 .
Note all'art. 5:
- Per il titolo della legge n. 1402/1951 si veda la precedente nota all'art. 1.
- La legge n. 80/1984 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19 , recante proroga dei termini ed accelerazione delle proce- dure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 , e successive modificazioni".
- La legge n. 933/1977 reca: "Ulteriore finanziamento dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra".
- Il D.L. n. 159/1984 reca: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania".
- La legge n. 526/1982 reca: "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia".
- La legge n. 730/1986 reca: "Disposizioni in materia di calamita' naturali".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993
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