Articolo 2 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 gennaio 1952
>
Versione
11 maggio 1957
>
Versione
23 agosto 1966
>
Versione
7 settembre 1993
Art. 2. Modalita' e termini per l'adozione di un piano
Compilazione del progetto.

Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai piu' urgenti lavori edilizi con la necessita' di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni che saranno compresi negli appositi elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, devono, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.
E' fissato al 30 giugno 1952 il termine entro il quale i Comuni possono chiedere di essere iscritti negli elenchi.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede direttamente alla compilazione del piano di ricostruzione nel caso che il Comune non vi adempia entro il termine di cui al primo comma o nel caso che il Comune dichiari, anche prima della scadenza di detto termine, di non poterlo compilare.
Le spese occorrenti per la raccolta e la elaborazione degli elementi necessari alla preparazione dei piani di ricostruzione, e per la, loro compilazione, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. (2) (6) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 28 marzo 1957, n. 222 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Al termine [...] di cui all' art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , per la iscrizione dei Comuni sinistrati dalla guerra, che abbiano fatto denunzia dei danni all'Intendenza di finanza entro il 30 giugno 1952, negli elenchi dei Comuni che hanno l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e' sostituito quello del 31 dicembre 1957". --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei Comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui e' fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, e' prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge". --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".
Entrata in vigore il 7 settembre 1993
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente