Art. 1. Efficacia dei piani di ricostruzione 1. I piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , e successive modifiche e integrazioni, perdono la loro efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 1402/1951 reca: "Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge n. 1402/1951 reca: "Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra".