Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 22 ottobre 1995 |
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- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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Versioni del testo
- Art. 1. (Saggio degli interessi) 1. L' articolo 1284 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 1284. - (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' del dieci per cento in ragione di anno.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Momento determinante della giurisdizione e della competenza)
1. L' articolo 5 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
Art. 5. - (Momento determinante della giurisdizione e della competenza). - La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo". - Art. 3. (Competenza del pretore) 1. L' articolo 8 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Competenza del pretore). - Il pretore e' competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire dieci milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore.
E' competente qualunque ne sia il valore:
1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;
2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
3) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di aziende, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
4) per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case".