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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...](Ce), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese ed elettivamente domiciliata in Gricignano di AV
(Ce), alla Via Vittorio Ronza, n. 26, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente - contro
(già giusta variazione di Controparte_1 Controparte_2 denominazione sociale a far data dal giorno 7 marzo 2022), (C.F. e P. Iva ), società P.IVA_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (già Controparte_3 CP_4 giusta atto di variazione di denominazione sociale), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
[...]
Coluccino ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Beatrice Bellisario, in Lanciano
(CH), alla P.zza Eraldo Miscia, n. 13, giusta procura conferita in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fornitura di beni e servizi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare
l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione e/o del tentativo di negoziazione assistita;
Dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli
Nord; Sempre in via preliminare, ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi suesposti. Nel merito: 1)
Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, respingendo e rigettando le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
2) Revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1015/23 avente
RG 2909/2022, perché infondato, ingiusto ed illegittimo sia in fatto che in diritto;
3) In via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare l'importo e le sanzioni secondo giustizia, con massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Opposta, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: • in via preliminare, ove il Tribunale di
Teramo non si ritenga territorialmente competente, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord e, conseguentemente, disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con concessione del termine per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente e compensazione delle spese di lite;
• nel merito, ove il Tribunale di Teramo accerti la propria competenza territoriale, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio;
• sempre nel merito, in via subordinata, ove il Tribunale di Teramo accerti la propria competenza territoriale, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la formulando Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1015/2023 (R.G. 2909/2023) emesso dal Tribunale di Teramo in data 7.12.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro
15.444,20 oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo delle fatture insolute e relative alla fornitura correlata all'utenza 50550717386/505507175626.
In via preliminare l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di Napoli Nord ai sensi dell'art. 18 e ss. c.p.c., atteso che la convenuta è residente in [...](Ce), così come può evincersi dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto e dal certificato di residenza allegato. Sotto altro aspetto, l'opponente ha dedotto ed eccepito, che la domanda è infondata ed il presunto credito azionato non è dovuto poiché inesistente, essendo il decreto ingiuntivo notificato totalmente privo del petitum.
In data 17.6.2024 si è costituita in giudizio l'opposta, dichiarando, in sintesi e per quanto di sostanziale interesse, di aderire all'indicazione del Giudice che l'opponente ritiene territorialmente competente, ossia il Tribunale di Napoli Nord e, pertanto, chiedendo al Tribunale adito la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente concessione del termine trimestrale per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente e compensazione delle spese di lite.
Istruita la causa a solo mezzo documentale, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione sulla questione preliminare di incompetenza territoriale, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte;
all'esito dello scioglimento della relativa riserva, la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa come segue.
----------
In accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, cui la convenuta ha aderito, deve esser dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo, in favore di quello di Napoli
Nord, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'opponente ha formalmente eccepito, in via pregiudiziale e/o preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Teramo a favore del Tribunale di Napoli Nord, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., chiedendo, per l'effetto, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto. In comparsa di costituzione e risposta c.p.c. la parte convenuta opposta , ha dichiarato di aderire, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art. 38, comma 2°, c.p.c., all'indicazione del Giudice ritenuto competente ed ha chiesto la pronuncia della relativa cancellazione della causa dal ruolo con conseguente concessione del termine trimestrale per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente e compensazione delle spese di lite.
Va rilevato e basti dirsi che nel caso di specie, per tabulas, la convenuta è residente in [...](Ce) per cui competente a decidere è il Tribunale di Napoli Nord, ai sensi dell'art. 18 c.p.c. “Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza o il domicilio”, così come si evince dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo che qui si oppone e dal certificato di residenza in atti allegati (fasc. parte opponente), certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza, dunque, corroborata e accertata, peraltro non contestata (con rilievo ex art. 115 c.p.c.).
In ordine alla declaratoria di adesione di parte convenuta, la quale ha chiesto procedersi ai sensi dell'38, comma 2°, c.p.c., va però osservato che la predetta norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame. Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente,
“la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”. La giurisprudenza prevalente sostiene infatti che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione deve dichiarare tale incompetenza, revocare il decreto e rimettere le parti davanti al giudice competente;
"in tal caso si pone termine, con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo, al giudizio di opposizione, onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto
(esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall'art. 645, 2° comma c.p.c., ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice ad quem" (così in motivazione, Cass. Sez. I, Sentenza n. 1372 del
26/1/2016; in senso conforme, cfr. Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 20935 del 17/10/2016; Cfr. ex multis
Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n.
4451; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744;
Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito
2007, 7 28; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720).
Secondo l'orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694;
Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Pertanto, in definitiva, anche nel caso di adesione della convenuta opposta alla indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. in tal senso: Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio
2013, n. 194; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1° luglio 2010 n. 32568/09; Tribunale Torino,
Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182/07), non ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., al fine di disporre la compensazione integrale o parziale delle spese processuali.
Infatti, e solo ad abundantiam, non può sottacersi che l'errore da parte opposta compiuto nel radicare il procedimento monitorio presso questo Tribunale appare non giustificabile se si considera la conoscenza della certificazione di residenza di parte opposta, come evincibile dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue che il ricorrente, all'atto di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, si trovava nelle condizioni di conoscere la reale residenza dell'opponente e quindi di individuare il tribunale competente per territorio.
Giova, infine, dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione: con la conseguenza che l'ingiunto che voglia eccepire l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, deve comunque proporre opposizione innanzi a tale ufficio giudiziario.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla limitata attività difensiva ed alla pronta adesione della convenuta opposta alla eccezione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 534/2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo ad emettere il Decreto ingiuntivo n. 1015/2023 in favore del Tribunale di Napoli Nord e, per l'effetto, dichiara la nullità del
Decreto ingiuntivo stesso, disponendone la revoca;
2) Dispone che il giudizio relativo a tale domanda sia riassunto innanzi al giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rimborsare al procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario, le spese processuali, liquidate in euro 859,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così deciso in Teramo il 31 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 534/2024 promossa da:
(C.F. ), residente in [...](Ce), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese ed elettivamente domiciliata in Gricignano di AV
(Ce), alla Via Vittorio Ronza, n. 26, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente - contro
(già giusta variazione di Controparte_1 Controparte_2 denominazione sociale a far data dal giorno 7 marzo 2022), (C.F. e P. Iva ), società P.IVA_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, (già Controparte_3 CP_4 giusta atto di variazione di denominazione sociale), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi
[...]
Coluccino ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Beatrice Bellisario, in Lanciano
(CH), alla P.zza Eraldo Miscia, n. 13, giusta procura conferita in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fornitura di beni e servizi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire: IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare
l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione e/o del tentativo di negoziazione assistita;
Dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli
Nord; Sempre in via preliminare, ci si oppone fermamente all'eventuale richiesta ex adverso di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi suesposti. Nel merito: 1)
Accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, respingendo e rigettando le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
2) Revocare, dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1015/23 avente
RG 2909/2022, perché infondato, ingiusto ed illegittimo sia in fatto che in diritto;
3) In via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare l'importo e le sanzioni secondo giustizia, con massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare. - Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
Opposta, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: • in via preliminare, ove il Tribunale di
Teramo non si ritenga territorialmente competente, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord e, conseguentemente, disporre la cancellazione della causa dal ruolo, con concessione del termine per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente e compensazione delle spese di lite;
• nel merito, ove il Tribunale di Teramo accerti la propria competenza territoriale, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio;
• sempre nel merito, in via subordinata, ove il Tribunale di Teramo accerti la propria competenza territoriale, accertare e dichiarare l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale la formulando Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1015/2023 (R.G. 2909/2023) emesso dal Tribunale di Teramo in data 7.12.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro
15.444,20 oltre interessi e spese di procedura, quale corrispettivo delle fatture insolute e relative alla fornitura correlata all'utenza 50550717386/505507175626.
In via preliminare l'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo in favore del Tribunale di Napoli Nord ai sensi dell'art. 18 e ss. c.p.c., atteso che la convenuta è residente in [...](Ce), così come può evincersi dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto e dal certificato di residenza allegato. Sotto altro aspetto, l'opponente ha dedotto ed eccepito, che la domanda è infondata ed il presunto credito azionato non è dovuto poiché inesistente, essendo il decreto ingiuntivo notificato totalmente privo del petitum.
In data 17.6.2024 si è costituita in giudizio l'opposta, dichiarando, in sintesi e per quanto di sostanziale interesse, di aderire all'indicazione del Giudice che l'opponente ritiene territorialmente competente, ossia il Tribunale di Napoli Nord e, pertanto, chiedendo al Tribunale adito la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente concessione del termine trimestrale per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente e compensazione delle spese di lite.
Istruita la causa a solo mezzo documentale, il Giudicante fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione sulla questione preliminare di incompetenza territoriale, sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte;
all'esito dello scioglimento della relativa riserva, la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa come segue.
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In accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, cui la convenuta ha aderito, deve esser dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Teramo, in favore di quello di Napoli
Nord, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Occorre premettere che nell'atto introduttivo l'opponente ha formalmente eccepito, in via pregiudiziale e/o preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Teramo a favore del Tribunale di Napoli Nord, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., chiedendo, per l'effetto, di dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto. In comparsa di costituzione e risposta c.p.c. la parte convenuta opposta , ha dichiarato di aderire, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti di cui all'art. 38, comma 2°, c.p.c., all'indicazione del Giudice ritenuto competente ed ha chiesto la pronuncia della relativa cancellazione della causa dal ruolo con conseguente concessione del termine trimestrale per la riassunzione del procedimento innanzi al Giudice competente e compensazione delle spese di lite.
Va rilevato e basti dirsi che nel caso di specie, per tabulas, la convenuta è residente in [...](Ce) per cui competente a decidere è il Tribunale di Napoli Nord, ai sensi dell'art. 18 c.p.c. “Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza o il domicilio”, così come si evince dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo che qui si oppone e dal certificato di residenza in atti allegati (fasc. parte opponente), certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza, dunque, corroborata e accertata, peraltro non contestata (con rilievo ex art. 115 c.p.c.).
In ordine alla declaratoria di adesione di parte convenuta, la quale ha chiesto procedersi ai sensi dell'38, comma 2°, c.p.c., va però osservato che la predetta norma non può trovare applicazione nella fattispecie in esame. Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente,
“la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”. La giurisprudenza prevalente sostiene infatti che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione deve dichiarare tale incompetenza, revocare il decreto e rimettere le parti davanti al giudice competente;
"in tal caso si pone termine, con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo, al giudizio di opposizione, onde, essendo la pronuncia di revoca del decreto
(esplicita o implicita) conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario, come si arguisce dall'art. 645, 2° comma c.p.c., ivi permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato ed ormai trasmigrato al giudice ad quem" (così in motivazione, Cass. Sez. I, Sentenza n. 1372 del
26/1/2016; in senso conforme, cfr. Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 20935 del 17/10/2016; Cfr. ex multis
Tribunale Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731; Tribunale Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n.
4451; Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975; Cass. civile, sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744;
Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito
2007, 7 28; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720).
Secondo l'orientamento prevalente, nei suddetti casi il Giudice dell'opposizione deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Tribunale Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694;
Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 04 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Pertanto, in definitiva, anche nel caso di adesione della convenuta opposta alla indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. in tal senso: Tribunale Modena, sez. I, 07 febbraio
2013, n. 194; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1° luglio 2010 n. 32568/09; Tribunale Torino,
Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182/07), non ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni previste dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., al fine di disporre la compensazione integrale o parziale delle spese processuali.
Infatti, e solo ad abundantiam, non può sottacersi che l'errore da parte opposta compiuto nel radicare il procedimento monitorio presso questo Tribunale appare non giustificabile se si considera la conoscenza della certificazione di residenza di parte opposta, come evincibile dalla relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto. Ne consegue che il ricorrente, all'atto di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, si trovava nelle condizioni di conoscere la reale residenza dell'opponente e quindi di individuare il tribunale competente per territorio.
Giova, infine, dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione: con la conseguenza che l'ingiunto che voglia eccepire l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, deve comunque proporre opposizione innanzi a tale ufficio giudiziario.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla limitata attività difensiva ed alla pronta adesione della convenuta opposta alla eccezione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 534/2024, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo ad emettere il Decreto ingiuntivo n. 1015/2023 in favore del Tribunale di Napoli Nord e, per l'effetto, dichiara la nullità del
Decreto ingiuntivo stesso, disponendone la revoca;
2) Dispone che il giudizio relativo a tale domanda sia riassunto innanzi al giudice dichiarato competente entro il termine di tre mesi;
3) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rimborsare al procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario, le spese processuali, liquidate in euro 859,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Così deciso in Teramo il 31 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)