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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9298 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dr. Paola Giovene di , presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del CP_1 Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 24/09/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12788/2025 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 Federica Severoni ed Antonio Teano per mandato in atti, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, via Grazia Deledda n. 2; ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliato in Roma, via Amba CP_2 Aradam n. 5, presso il funzionario Giulia Cauteruccio per delega del Direttore sede Roma;
CP_2 resistente
FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 6.4.25 la ricorrente in epigrafe affermava:
che con decreto di omologa del 9.9.24 il Tribunale di Roma riconosceva il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 dal 13.6.23, ma l' non CP_2 aveva provveduto al relativo pagamento. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei di indennità di CP_2 accompagnamento dalla suddetta data, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , che contestava la fondatezza della domanda, essendo CP_2 intervenuto il riconoscimento ed il pagamento della prestazione. All'udienza fissata per la discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore della ricorrente dichiarava essere intervenuto a settembre 2025 il pagamento dell'importo richiesto. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, sulla documentazione in atti la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione. Va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento della somma oggetto del presente giudizio, successivamente al deposito del ricorso, come da dichiarazione delle parti. Le spese di lite vanno poste a carico dell' in quanto la comunicazione dell'avvenuto CP_2 riconoscimento e della messa in pagamento della prestazione è successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento dei compensi di lite CP_2 a favore della ricorrente che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Roma, 25/09/2025.
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice dr. Paola Giovene di , presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del CP_1 Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 24/09/2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 12788/2025 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 Federica Severoni ed Antonio Teano per mandato in atti, ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, via Grazia Deledda n. 2; ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te domiciliato in Roma, via Amba CP_2 Aradam n. 5, presso il funzionario Giulia Cauteruccio per delega del Direttore sede Roma;
CP_2 resistente
FATTO E DIRITTO Con atto di ricorso depositato il 6.4.25 la ricorrente in epigrafe affermava:
che con decreto di omologa del 9.9.24 il Tribunale di Roma riconosceva il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 dal 13.6.23, ma l' non CP_2 aveva provveduto al relativo pagamento. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei di indennità di CP_2 accompagnamento dalla suddetta data, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , che contestava la fondatezza della domanda, essendo CP_2 intervenuto il riconoscimento ed il pagamento della prestazione. All'udienza fissata per la discussione in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore della ricorrente dichiarava essere intervenuto a settembre 2025 il pagamento dell'importo richiesto. Chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, sulla documentazione in atti la causa veniva decisa con dispositivo e contestuale motivazione. Va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento della somma oggetto del presente giudizio, successivamente al deposito del ricorso, come da dichiarazione delle parti. Le spese di lite vanno poste a carico dell' in quanto la comunicazione dell'avvenuto CP_2 riconoscimento e della messa in pagamento della prestazione è successiva alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento dei compensi di lite CP_2 a favore della ricorrente che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Roma, 25/09/2025.
IL GIUDICE