Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 luglio 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 gennaio 2018 |
Commentari • 42
- 1. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti…Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Pubblicata nella GU n. 107 del 24-4-2020 Considerazioni: determina la cessazione dell'efficacia dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, con cui si procedeva all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) con priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso. Parole di interesse: dispositivi di protezione IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo …
Leggi di più… - 2. Campo di applicazione e finalitàhttps://www.brocardi.it/
- 3. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti…Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/
Pubblicata nella GU n. 107 del 24-4-2020 Considerazioni: determina la cessazione dell'efficacia dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, con cui si procedeva all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) con priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso. Parole di interesse: dispositivi di protezione IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27; VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo …
Leggi di più… - 4. Ambito di applicazionehttps://www.brocardi.it/
- 5. Carta d’Identita’ Elettronica 2017 come ottenerla.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito TULPS, ed il relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in particolare l'art.2, comma 8; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 99
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 1059Provvedimento: Pubblicato il 10/02/2025 N. 01059/2025REG.PROV.COLL. N. 00250/2023 REG.RIC. N. 00251/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 250 del 2023, proposto da Girasole S.a.s. di VA OV & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, corso Italia 24; contro Regione Emilia OM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati AR Rosaria Russo Valentini, Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di San Lazzaro di Savena, non costituito in giudizio; nei confronti Villa dei Cedri di CE AR …Leggi di più...
- distanziometro·
- vincolo amministrativo·
- governo del territorio·
- tutela della salute·
- espropriazione sostanziale·
- delega in bianco·
- ius superveniens·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 21-octies L.241/1990·
- procedimento amministrativo·
- principio di legalità·
- art. 10-bis L.241/1990·
- legittimità costituzionale·
- proroga delocalizzazione
- 2. TAR Roma, sez. V, sentenza 13/04/2026, n. 6560Provvedimento: Pubblicato il 13/04/2026 N. 06560/2026 REG.PROV.COLL. N. 05084/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5084 del 2023, proposto da Meta Platforms Ireland Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Emanuela Cocco, Marco Berliri, Alberto Bellan, Francesco Banterle, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avv.Marco Berliri in Roma, alla piazza Venezia n.11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro …Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- direttiva e-commerce·
- art. 20 CDFUE·
- art. 102-decies·
- art. 180-ter·
- art. 76 cost.·
- art. 17 direttiva copyright·
- art. 43-bis·
- art. 32 l. 234/2012·
- art. 41 cost.·
- art. 3 direttiva e-commerce·
- art. 46-bis·
- art. 21-septies l. 241/1990·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 80
- 3. Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7013Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5976 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del 18 novembre 2025 e vertente tra TRA codice fiscale e codice Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fiscale , quali eredi – con beneficio di inventario - giusta successione …Leggi di più...
- art. 1283 c.c.·
- art. 1194 c.c.·
- prescrizione ripetizione indebito·
- giurisdizione amministrativa·
- interessi di mora·
- revoca concessioni·
- annullamento decreto ministeriale·
- nullità affidamenti·
- imputazione pagamenti·
- legge 317/1993
- 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza 19/11/2024, n. 20546Provvedimento: Pubblicato il 19/11/2024 N. 20546/2024 REG.PROV.COLL. N. 05686/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5686 del 2024, proposto da Ticketbis S.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Angeloni, Gaia Gelera, Marco Berliri, Michele Traversa e Stefano Maccauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- violazione principio giusto procedimento·
- giurisdizione amministrativa·
- violazione art. 7 L. 241/1990·
- rinvio pregiudiziale Corte di Giustizia UE·
- notifica atto di contestazione·
- art. 1, comma 545, Legge 232/2016·
- omessa comunicazione avvio procedimento·
- prova di notifica·
- disapplicazione legge nazionale
- 5. Trib. Palermo, sentenza 06/06/2024, n. 3338Provvedimento: TRIBUNALE DI PALERMO Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 06/06/2024 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti è comparso per l'Avv. CALPONA BENEDETTO; nessuno Parte_1 per Controparte_1 -contumace. [...] L'Avv. Calpona discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi. Chiede perciò l'accoglimento delle domande come da note conclusive autorizzate. Il Giudice Si ritira in camera di consiglio. Il Giudice, alle ore 20.00, all'esito della camera di consiglio del 06/06/2024, riaperto il verbale del procedimento n. 1829 del RG dell'anno 2021, pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della …Leggi di più...
- art. 1284 c.c.·
- CTU collegiale·
- art. 1809 c.c.·
- occupazione illegittima·
- comodato d'uso·
- risarcimento danni·
- danno ingiusto·
- obbligo di custodia·
- restituzione beni·
- inadempimento contrattuale
Versioni del testo
- Art. 1. ((Definizioni)) ((Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni:
a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
b) servizio: ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attivita' economica non salariata, quale definita all'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis della presente legge, qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per:
1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
2) per via elettronica: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita' o di proprieta' di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonche' le procedure di valutazione della conformita'; il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, cosi' come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attivita' di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardano specificamente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione:
1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della societa' dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalita' e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della societa' dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza e' obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte importante di esso, nonche', fatte salve quelle di cui all'articolo 9-ter, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
2) gli accordi facoltativi dei quali l'autorita' pubblica e' parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorita' designate dagli Stati membri e incluse in un elenco stabilito e aggiornato, all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1535;
g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trova in una fase preparatoria in cui e' ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali;
h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno una volta l'anno da uno degli organismi nazionali di normazione in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
i) Unita' centrale di notifica: ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis, l'ufficio dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito della Direzione generale cui e' attribuita la relativa competenza dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1, corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni;
m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, che e' stato approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionali dotati dell'autorita' di apportarvi modificazioni sostanziali;
n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, e' approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionale dotati dell'autorita' di apportarvi modificazioni sostanziali;
o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data in cui il testo definitivo di un progetto di regola tecnica e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel sito istituzionale dell'Amministrazione o Autorita' che la ha adottata.)) - Art. 1-bis. (Ambito di applicazione della procedura di informazione). 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge.
(( 2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica:
a) ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i servizi della societa' dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi nell'elenco indicativo di cui all'allegato I;
b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all' articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , come attuata nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 , e successive modificazioni;
d) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , come attuata nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e successive modificazioni;
e) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente legge;
f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
g) alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi. )) - Articolo 2Art. 2. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 1996, N.52 ))