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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/09/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 12 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 168 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al Parte_1
ricorso d'appello, dall'Avv.to Antonio Salvia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla via Marconi, n.219;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, e, per esso, il Direttore regionale, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar del 5 agosto 2009 Persona_1
Rep. N.78152, dall'Avv. Arabia Ippolito, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza, al vico Rampa Pascoli, angolo via Rossini, presso
1 Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. di Potenza;
APPELLATO
OGGETTO: Riconoscimento indennizzo del danno biologico in capitale.
Appello avverso la sentenza n. 214/2023 del 16 marzo 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in accoglimento del ricorso in appello ed ogni contraria istanza disattesa, previa rinnovazione della CTU, riconoscere che l'infortunio sil lavoro del 10 ottobre 2019 ha determinato un danno biologico nella misura del 10% , con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, CP_1
oltre interessi di legge e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
Per l'appellato : rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza di CP_1
primo grado e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.214/2023, emessa in data 16 marzo 2023, il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, all'esito di c.t.u. medico-legale, respingeva la domanda azionata da e finalizzata ad ottenere la condanna dell'istituto Parte_1
al pagamento, in suio favoire, dell'indennizzo in capitale correlato al danno biologico nella misura del 10% subito a seguito dell'infortunio sul lavoro del 10 ottobre 2019.
Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice di primo grado, all'esito di
CTU medico legale, ha ritenuto che il danno biologico derivato dal subito infortunio sul lavoro fosse pari al 5% di invalidità.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
2 depositato il 5 settembre 2023, censurando la stessa ed, in particolare, evidenziando che le valutazioni espresse dal c.t.u. di primo grado e recepite dal giudice erano erronee ed incomplete.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza collegiale di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti, si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
e, per esso, il Direttore regionale, con memoria difensiva depositata in data 5 febbraio 2015, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'appello e di tutte le istanze formulate nell'atto di gravame, siccome inammissibili, improponibili e, nel merito, infondate, con vittoria, infine, delle spese, diritti e onorari.
Disposta la trattazione scritte dell'udienza odierna, lette le note autorizzate, la
Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come proposto da è infondato e, perciò, va Parte_1
respinto.
Ritiene, infatti, il Collegio di dover confermare la soluzione adottata dal primo giudice, di rigetto della domanda spiegata dal ricorrente, sulla scorta di quanto affermato dal CTU nominato in primo grado, dr. – ortopedico- Persona_2
il quale, in sede di chiarimnenti a seguito dei rilievi mossi dal ricorrnete, ha posto in luce che il danno biologico stimto nella misura del 5% comprendeva sia il danno anatomico, interessamento delle strutture osteotendinee a capsulo legamentose, sia il danno funzionale, limitazione ai gradi estremi dei movimenti di abduzione e di retropulsione.
A cospetto di siffatte emergenze, non contrastate sul piano fattuale e tecnico da argomenti di diverso segno fatti valere da parte appellante, non emergendo
3 alcuna incongrienza tra l'esame obiettivo e le conclusioni medico legali del CTU nominato in primo grado, questa Corte ritiene di dover respingere l'appello con conseguente conferma della sentenza gravata.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio, stante agli atti la dichiarazione ex art.152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 168 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., avverso la sentenza n. 214/2023 del 16 marzo 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,così provvede:
1) respinge l'appello;
2) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Potenza, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 12 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 168 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al Parte_1
ricorso d'appello, dall'Avv.to Antonio Salvia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla via Marconi, n.219;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
pro-tempore, e, per esso, il Direttore regionale, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per Notar del 5 agosto 2009 Persona_1
Rep. N.78152, dall'Avv. Arabia Ippolito, con il quale è elettivamente domiciliato in Potenza, al vico Rampa Pascoli, angolo via Rossini, presso
1 Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. di Potenza;
APPELLATO
OGGETTO: Riconoscimento indennizzo del danno biologico in capitale.
Appello avverso la sentenza n. 214/2023 del 16 marzo 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in accoglimento del ricorso in appello ed ogni contraria istanza disattesa, previa rinnovazione della CTU, riconoscere che l'infortunio sil lavoro del 10 ottobre 2019 ha determinato un danno biologico nella misura del 10% , con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, CP_1
oltre interessi di legge e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con attribuzione al procuratore costituito antistatario.
Per l'appellato : rigettarsi l'appello, con conferma della sentenza di CP_1
primo grado e con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.214/2023, emessa in data 16 marzo 2023, il Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, all'esito di c.t.u. medico-legale, respingeva la domanda azionata da e finalizzata ad ottenere la condanna dell'istituto Parte_1
al pagamento, in suio favoire, dell'indennizzo in capitale correlato al danno biologico nella misura del 10% subito a seguito dell'infortunio sul lavoro del 10 ottobre 2019.
Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice di primo grado, all'esito di
CTU medico legale, ha ritenuto che il danno biologico derivato dal subito infortunio sul lavoro fosse pari al 5% di invalidità.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
2 depositato il 5 settembre 2023, censurando la stessa ed, in particolare, evidenziando che le valutazioni espresse dal c.t.u. di primo grado e recepite dal giudice erano erronee ed incomplete.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata,
provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza collegiale di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto in atti, si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
e, per esso, il Direttore regionale, con memoria difensiva depositata in data 5 febbraio 2015, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell'appello e di tutte le istanze formulate nell'atto di gravame, siccome inammissibili, improponibili e, nel merito, infondate, con vittoria, infine, delle spese, diritti e onorari.
Disposta la trattazione scritte dell'udienza odierna, lette le note autorizzate, la
Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come proposto da è infondato e, perciò, va Parte_1
respinto.
Ritiene, infatti, il Collegio di dover confermare la soluzione adottata dal primo giudice, di rigetto della domanda spiegata dal ricorrente, sulla scorta di quanto affermato dal CTU nominato in primo grado, dr. – ortopedico- Persona_2
il quale, in sede di chiarimnenti a seguito dei rilievi mossi dal ricorrnete, ha posto in luce che il danno biologico stimto nella misura del 5% comprendeva sia il danno anatomico, interessamento delle strutture osteotendinee a capsulo legamentose, sia il danno funzionale, limitazione ai gradi estremi dei movimenti di abduzione e di retropulsione.
A cospetto di siffatte emergenze, non contrastate sul piano fattuale e tecnico da argomenti di diverso segno fatti valere da parte appellante, non emergendo
3 alcuna incongrienza tra l'esame obiettivo e le conclusioni medico legali del CTU nominato in primo grado, questa Corte ritiene di dover respingere l'appello con conseguente conferma della sentenza gravata.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio, stante agli atti la dichiarazione ex art.152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 168 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti Parte_1
dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., avverso la sentenza n. 214/2023 del 16 marzo 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,così provvede:
1) respinge l'appello;
2) nulla per le spese del presente grado di giudizio.
Potenza, 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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