Versione
7 settembre 1993
7 settembre 1993
>
Versione
23 maggio 1999
23 maggio 1999
Art. 2. Revoca delle concessioni e definizione dei rapporti in corso 1. Le concessioni in corso di cui all' articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , gia' affidate per interi piani o per lotti di essi, sono revocate di diritto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici provvede agli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici gia' posti in essere con decreti ministeriali di affidamento, sia per le concessioni revocate, sia per quelle annullate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992.
2. I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, gia' affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti.
3. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. ((1)) 4. Il Ministro dei lavori pubblici accerta il numero e l'entita' degli affidamenti in corso di realizzazione, anche se sia intervenuta sospensione dei lavori, o gia' realizzati, nel caso di annullamento dell'atto di concessione, e determina il complessivo fabbisogno finanziario necessario per la loro definizione economica.
5. Per la definizione economica dei rapporti di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui al regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile .
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317 , va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti ti concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori".
2. I lavori in corso relativi a lotti di piani di ricostruzione, gia' affidati con atti di concessione revocati ai sensi del comma 1, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data della revoca o dell'annullamento della concessione e si procede conseguentemente al recupero delle eventuali somme erogate in anticipo e in eccesso rispetto all'effettivo valore dei lavori eseguiti.
3. I lavori relativi a lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti di concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, sono contabilmente definiti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori esistente alla data di emanazione del decreto di annullamento. ((1)) 4. Il Ministro dei lavori pubblici accerta il numero e l'entita' degli affidamenti in corso di realizzazione, anche se sia intervenuta sospensione dei lavori, o gia' realizzati, nel caso di annullamento dell'atto di concessione, e determina il complessivo fabbisogno finanziario necessario per la loro definizione economica.
5. Per la definizione economica dei rapporti di cui al presente articolo, si applicano le norme di cui al regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e successive modificazioni e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile .
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317 , va interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di ricostruzione gia' affidati con atti ti concessione annullati con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori".
Giurisprudenza • 4
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/06/2015, n. 2974Provvedimento: […] Sostiene tuttavia che essa sarebbe inammissibile per il fatto di proporre un'eccezione nuova (la sopravvenuta carenza di interesse) non dedotta né in primo grado né con l'appello e - comunque - infondata alla luce delle stesse previsioni dell'art. 2 della legge n. 317 del 1993 e dell'art. 44 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che per la definizione contabile dei lavori affidati alla data della cessazione fa riferimento allo stato di avanzamento. […]Leggi di più...
- termine esecuzione lavori·
- concessione lavori pubblici·
- interpretazione contratto·
- accettazione condizioni·
- compensazione spese·
- Appello·
- venire contra factum proprium·
- cessazione materia del contendere·
- violazione art. 13 noviesdecies d.l. 159/1984·
- diritto soggettivo all'affidamento