Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5569/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Dr.ssa Anna
Scognamiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5569/2020 R.G. avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ursini, Gaia De Stefano, Francesco Nazzaro ed Emanuela
Staiano, presso i quali è elettivamente domiciliato in Napoli (NA) alla Via Santa Lucia n. 107, in virtù di procura in atti
ATTORE
E
AVV. (c.f. ), nato a [...] il [...], nella CP_1 C.F._2
qualità di procuratore di sé stesso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli (NA), via
Riviera di Chiaia n. 155
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.11.2024 i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e richieste e chiedevano assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 02.07.2020, conveniva in giudizio il fratello Parte_1
pagina 1 di 6
successione ab intestato dal padre, (deceduto il 16.04.2014), sulla premessa che: Persona_1
− a seguito del decesso del padre, e il fratello convenuto erano divenuti Parte_1
comproprietari, in ragione del 50% ciascuno, dei seguenti beni immobili:
1) Immobile sito nel Comune di Marano di Napoli, Via del mare, 108 (Parco Marta), già Via
Cantarelle, 15, piena proprietà: fogl. 17, num. 964, sub. 1, cat. a/2, cl.7, vani 8,5;
2) Immobile sito nel Comune di Marano di Napoli, Via del mare, 108 (Parco Marta), già Via
Cantarelle, 15, piena proprietà 1/2: fogl. 17, num. 964, sub. 105, cat. c/6, cl.2, mq. 37;
3) Immobile sito nel Comune di Marano di Napoli, Via del mare, 108 (Parco Marta), già Via
Cantarelle, 15, piena proprietà 1/2: fogl. 17, num. 964, sub. 107, cat. c/2, cl.2, mq. 21;
4) Immobile sito nel Comune di Marano di Napoli, Via del mare, 108 (Parco Marta), già Via
Cantarelle, 15, piena proprietà 1/2: fogl. 17, num. 964, sub. 108, lastrico solare, mq. 54;
5) Immobile sito nel Comune di Marano di Napoli, Via del mare, 108 (Parco Marta), già Via
Cantarelle, 15, piena proprietà 1/2: fogl. 17, num. 964, sub. 109, lastrico solare, mq. 54;
6) Immobile sito nel Comune di Marano di Napoli, Via del mare, 108 (Parco Marta), già Via
Cantarelle, 15, piena proprietà 1/2: fogl. 17, num. 964, sub. 110, area urbana, mq. 200;
7) Immobile sito nel Comune di Marano di Napoli, Via del mare, 108 (Parco Marta), già Via
Cantarelle, 15, piena proprietà 1/2: fogl. 17, num. 964, sub. 111, area urbana, mq. 50;
8) Immobile sito nel Comune di Marano di Napoli, Via del mare, 108 (Parco Marta), già Via
Cantarelle, 15, piena proprietà 1/2: fogl. 17, num. 964, sub. 12, area urbana, mq. 5
− che all'eredità non concorreva la madre, in quanto divorziata dal de cuius; Persona_2
− che intendeva addivenire alla divisione a causa di comportamenti di Parte_1
pregiudizievoli per il godimento e l'integrità dei beni comuni;
CP_1
− che il tentativo di mediazione obbligatoria ex lege aveva avuto esito negativo per mancata adesione del convenuto.
Chiedeva quindi:
- in via preliminare, condannare il convenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010, per mancata partecipazione ingiustificata al procedimento di mediazione;
- nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'attore alla divisione giudiziale dei beni oggetto del giudizio;
disporre la divisione, previa determinazione - anche a mezzo di CTU - della consistenza dei beni, con assegnazione a ciascuno della quota spettante;
in caso di accertata indivisibilità, ordinare la vendita dei beni ex art. 788 c.p.c. e provvedere alla successiva pagina 2 di 6 ripartizione del ricavato.
Si costituiva in data 14.10.2020 , il quale in via pregiudiziale eccepiva la violazione CP_1
dell'art. 165 c.p.c., rilevando che l'atto di citazione era stato notificato in data 11.06.2020 mentre il procedimento era stato iscritto a ruolo in data 02.07.2020, quindi oltre il termine di dieci giorni previsto dalla predetta norma. Sempre in via preliminare, il convenuto eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, asserendo di non aver mai ricevuto l'invito alla mediazione. Contestava infine la legittimazione attiva dell'attore, il quale non aveva depositato alcun documento dimostrativo delle proprietà.
Chiedeva pertanto:
- in via pregiudiziale, la cancellazione della causa dal ruolo;
- in via preliminare e subordinata, dichiarare improcedibile o improponibile la domanda;
- in ogni caso, la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
All'udienza del 21.10.2020, svoltasi mediante note di trattazione scritta, il procuratore dell'attore rappresentava un errore materiale nell'atto di citazione nella trascrizione dei dati catastali e cioè che la particella corretta era da indicarsi per ciascun immobile nella n. 694 e non nella n. 964 come invece erroneamente indicato;
il procuratore del convenuto si opponeva alla divisione parziale, depositando contestualmente dichiarazione di successione da cui risultavano ulteriori beni immobili siti in Scalea
(CS) oltre a quelli siti in Marano di Napoli (NA).
Il Giudice, con provvedimento reso nella medesima data, concedeva alle parti i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 09.06.2021.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., l'attore qualificava come domanda riconvenzionale tardiva l'eccezione del convenuto relativa agli ulteriori immobili di Scalea;
il convenuto, in uno con la propria memoria, depositava documentazione relativa alla mediazione e visura catastale relativa ai beni di Scalea.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., l'attore precisava che il de cuius era proprietario solo di 1/3 dei beni di Scalea.
Ad esito dell'udienza cartolare del 09.06.2021, il Giudice, con provvedimento del 08.07.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, assegnando alle parti termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione e fissando nuova udienza per il
24.01.2022.
In data 01.10.2021, depositava verbale di mediazione con esito negativo, a causa Parte_1
della mancata sottoscrizione dell'accordo da parte del convenuto . CP_1
All'udienza del 24.01.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, l'attore riferiva che , CP_1
pagina 3 di 6 pur avendo inizialmente aderito, in via telematica, alla proposta di vendere l'immobile e rinunciare al giudizio, avesse poi omesso di sottoscrivere il verbale di accordo, già firmato da parte attrice;
esponeva altresì che, a causa di tale mancata sottoscrizione, il mediatore aveva dovuto riconvocare le parti per un nuovo incontro, al quale, tuttavia, il convenuto non era comparso, determinando così l'esito negativo della mediazione. Il convenuto contestava tale ricostruzione, riferendo di aver subordinato, in sede di mediazione, la propria disponibilità a una soluzione transattiva alla preventiva risoluzione di alcune problematiche relative agli immobili (irregolarità edilizie;
comproprietà di alcuni terreni con la madre sottoposta ad amministrazione di sostegno;
terreni a Scalea non correttamente identificati Persona_2
e in parte sequestrati), e che pertanto il verbale d'accordo così come predisposto era irricevibile.
All'udienza cartolare del 27.09.2023, dopo un rinvio per bonario componimento l'attore esponeva che il tentativo di conciliazione non era andato a buon fine;
il Giudice, pertanto, con provvedimento reso nella medesima data, assegnava la causa a sentenza.
Con ordinanza del 15.01.2024, il Giudice rimetteva la causa sul ruolo istruttorio e fissava l'udienza del
09.02.2024 per la comparizione personale delle parti al fine di acquisire chiarimenti sulla contitolarità o meno in capo a di beni della massa ereditaria di e per acquisire dalla Persona_2 Persona_1
Cancelleria attestazione in ordine alla effettiva data di iscrizione a ruolo della causa.
In data 02.02.2024, la Cancelleria depositava attestazione in cui si certificava che l'atto di citazione era stato depositato il 19.06.2020 e che l'Ufficio Ruolo Generale iscriveva a ruolo la causa il 02.07.2020.
Ad esito dell'udienza del 09.02.2024, il procuratore dell'attore precisava che, quanto ai beni di Scalea, la domanda era stata integrata con l'indicazione delle relative particelle, specificando altresì che la divisione di cui all'atto di citazione era parziale e riferita al solo bene immobile sito in Marano.
Il procuratore del convenuto rappresentava che vi erano altri immobili in Scalea cointestati e che, per l'immobile sito in Marano di Napoli, dalla certificazione notarile risultava la contitolarità del bene ancora in capo alla sig.ra non citata in giudizio e sottoposta ad amministrazione di Persona_2
sostegno.
Il Giudice, con ordinanza del 11.02.2024, ritenuto necessario acquisire chiarimenti ai fini della verifica della sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, invitava l'attore a specificare se l'attribuzione alla sig.ra della quota del 50% dei predetti beni di Marano di Napoli - a seguito del Persona_2
giudizio di divisione ordinaria intercorso tra i coniugi - fosse stata o meno trascritta nei registri immobiliari, oltre che a precisare la titolarità degli immobili siti in Scalea caduti in successione, rinviando il processo all'udienza cartolare del 15.03.2024.
A tale udienza l'attore, mediante note scritte, rappresentava di aver verificato che né il de cuius né avevano provveduto a trascrivere il verbale di assegnazione dei Persona_1 Persona_2
pagina 4 di 6 beni emesso all'esito del giudizio di divisione ordinaria intercorso tra i coniugi;
dichiarava pertanto la propria disponibilità a porre in essere le attività necessarie per la trascrizione. Quanto ai beni immobili siti in Scalea, l'attore rappresentava la non identificabilità catastale della maggior parte di essi, precisando altresì che l'unico bene identificabile risultava essere la particella n. 770 del foglio 7 del catasto terreni di Scalea di cui il de cuius risultava proprietario per 1/3.
Con note depositate in data 07.10.2024, il convenuto esponeva che nelle more la madre Persona_2
era deceduta in data 02.10.2024.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.11.2024 i procuratori delle parti si riportavano ai propri atti e richieste;
il Giudice assegnava la causa a sentenza, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente la domanda risulta procedibile avendo l'attore notificato l'atto di citazione in data
11.6.20 e presentato la domanda per l'iscrizione a ruolo in data 19.06.2020 e quindi entro i 10 giorni dalla notifica come certificato dalla cancelleria
Inoltre la domanda è stata sottoposta a nuova mediazione come richiesto dal giudice in corso di giudizio
La domanda di scioglimento della comunione è tuttavia inammissibile avendo l'attore chiesto una divisione solo parziale
Il principio dell'universalità della divisione, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c., importa che la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune (Cass. n. 967/1964).”
Pur tuttavia, è stato precisato che “Il principio non è assoluto e inderogabile. E' possibile la divisione parziale sia quando, al riguardo, intervenga un accordo fra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse (Cass. n. 4479/1982; n. 573/2011; n. 6931/2016). Quando non vi sia stato accordo tra i condividenti per limitare le operazioni divisionali ad una parte soltanto del compendio comune, il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione, previa esatta, individuazione di tutto ciò che ne costituisca oggetto (Cass. n. 796/1964).”
Orbene avendo il convenuto richiesto la divisione dell'intero asse mentre l'attore solo dei beni indicati con esclusione del terreno in Scalea la domanda deve ritenersi inammissibile
Occorre inoltre precisare che anche sui beni siti in Marano vi è stata contestazione circa la titolarità degli stessi per l'intera quota in capo al de cuius atteso che dalla stessa relazione notarile emerge la piena proprietà solo per l'appartamento sito alla via Cantarella n. 15 al foglio 17 p.lla 694 sub 1 mentre pagina 5 di 6 per i sub 105,107, 109, 110,111 e 112 il Notaio ha certificato la contitolarità per ½ in capo alla ex moglie madre delle odierne parti, deceduta nel corso del giudizio . Persona_2
L'attore a fronte di tale contestazione non ha fornito elementi di prova certi limitandosi a depositare il verbale di assegnazione di quote del 14.5.98 la cui trascrizione era subordinata alla effettuazione delle opere indicate dal CTU nel progetto di divisione e all'accatastamento delle quote , trascrizione che non risulta provata.
Attesa la natura di rito della decisione devono ritenersi interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
PQM
Il Giudice unico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così decide: CP_1
Dichiara inammissibile la domanda
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa il 26.02.2025
Il Giudice Unico
Dott. Anna Scognamiglio
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