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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa
R.G. 1676/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1676/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
Parte_1
(C.F. e P.IVA , in persona dei Commissari Liquidatori
[...] P.IVA_1
dott.ri , e avv. Giustino Di Cecco, rappresentata e Parte_2 Parte_3
difesa in giudizio dagli avv.ti Manuela Malavasi, Giacomo Ricciardi e Roberto Perrone, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Silvia Rosina, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
Appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
C.F. ), rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Fabio De
[...] C.F._2
Blasio e Antonio Romeo, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Arturo Mazza, come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado R.G.
6925/2017
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 215/2021 pubblicata il 5 febbraio
2021 dal Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, nonché
-1- avverso la sentenza definitiva n. 362/2023 pubblicata il 23 febbraio 2023 dal medesimo
Tribunale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ivi incluse le questioni riproposte ex art. 346 c.p.c., in riforma della sentenza n. 362/2023, pronunciata dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 6925/2017, in data 22 febbraio
2023, pubblicata il 23 febbraio 2023 (rep. n. 1045/2023), non notificata, e in riforma della sentenza non definitiva n. 215/2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel
procedimento sub RG 6925/2017, in data 27 gennaio 2021, pubblicata il 5 febbraio 2021 (rep. n. 652/2021) e non notificata, oggetto di riserva d'appello da parte di ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di CP_3 cui in narrativa:
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle censure, doglianze e domande tardivamente
proposte da parte attrice;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria,
anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori
(a) rigettare le istanze istruttorie avversarie e dichiarare la tardività, invalidità e inammissibilità dei disconoscimenti attorei relativamente ai ns. docc. 13 (prodotto anche in originale quale ns. doc. H) e 34 nonché
l'inammissibilità della produzione documentale attorea nei termini e per le ragioni esposte in atti, ferme le richieste di revoca/modifica di cui all'istanza del 1° luglio 2021 oltreché quelle formulate in occasione delle udienze tenutesi, e comunque, la declaratoria di inutilizzabilità/inammissibilità della documentazione acquisita in atti per effetto del provvedimento istruttorio del 16 giugno 2021;
(b) ordinare la verificazione dei documenti disconosciuti ex adverso, ossia il doc. avv. 15, i ns. docc. D, E, F, G,
prodotti anche in copia digitale quali ns. docc. 53, 54, 55 e 56 ed ex adverso disconosciuti, utilizzando, quali scritture di comparazione:
(1) i saggi grafici che si chiede sin d'ora vengano acquisiti ex art. 219 c.p.c.;
(2) il ns. doc. I (ossia l'originale dello specimen di firma prodotto anche in copia digitale quale ns. doc. 68)
nonché il ns. doc. H (ossia l'originale del nostro documento digitale n. 13 tardivamente e pertanto inammissibilmente disconosciuto ex adverso);
(c) per la denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga valido, efficace ed ammissibile anche il disconoscimento relativo al ns. doc. 13 ordinare la verificazione del documento in parola (depositato in
-2- originale quale ns. doc. H) e degli ulteriori documenti disconosciuti ex adverso ossia il doc. avv. 15 ed i ns. docc. D, E, F, G prodotti anche in copia digitale quali ns. docc. 53, 54, 55 e 56 ed ex adverso disconosciuti utilizzando, quali scritture di comparazione:
(1) i saggi grafici che si chiede sin d'ora vengano acquisiti ex art. 219 c.p.c.;
(2) il ns. doc. I (ossia l'originale dello specimen di firma prodotto anche in copia digitale quale ns. doc. 68).
(d) dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti e che verranno esposte in corso giudizio;
(e) autorizzare il deposito in cassaforte dei documenti già depositati in originale in primo grado e, più precisamente:
(1) sub ns. doc. D: scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 sottoscritta dalla Sig.ra in Controparte_2 data 23 luglio 2014 (i.e. il doc. avv. 15 ex adverso disconosciuto);
(2) sub ns. doc. E: scheda di adesione all'aumento di capitale 2013 sottoscritta dalla Sig.ra in Controparte_2 data 20 giugno 2013, a titolo di scrittura di comparazione;
(3) sub ns. doc. F: dichiarazione di presa conoscenza dell'Offerta relativa all'aumento di capitale deliberato dalla Banca nell'anno 2013 sottoscritta dalla Sig.ra in data 20 giugno 2013, a titolo di scrittura Controparte_2 di comparazione;
(4) sub ns. doc. G: dichiarazione d'intenzione a sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dalla Banca nell'anno 2013, sottoscritta dalla Sig.ra in data 20 giugno 2013, a titolo di scrittura di Controparte_2 comparazione;
(5) sub ns. doc. H: scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 copia “per intermediario aderente” sottoscritta dalla Sig.ra in data 23 luglio 2014 (i.e. il ns. doc. 13 ex adverso disconosciuto); Controparte_2
(6) sub ns. doc. I: specimen di firma relativo al rapporto di conto corrente n. 5843 sottoscritto (anche) dalla
Sig.ra a titolo di scrittura di comparazione;
Controparte_2
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore degli attori odierni appellati:
(a) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione oggi formulati, con integrale condanna degli attori, odierni appellati, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
(b) in via subordinata, con compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio, e condanna delle controparti alla restituzione di quanto già ricevuto;
(c) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente grado di giudizio”.
Per gli appellati:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA
PRINCIPALE
RIGETTARE l'appello proposto da per le Parte_1 ragioni di fatto e diritto esposte nel presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 362/2023 nonché la
-3- sentenza non definitiva n. 215/2021, emesse dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese, all'esito della causa di I grado n. 6925/2017 R.G.
IN VIA SUBORDINATA, IN CASO DI RIFORMA PER QUALSIVOGLIA MOTIVO DELLE IMPUGNATE
SENTENZE accertate e dichiarate le violazioni di cui ai fatti di causa da parte di
[...]
: Parte_1
A1) accertare e dichiarare la nullità:
• del negozio di acquisto in capo al sig. di n. 10.000 azioni di Controparte_1 [...] in contropartita diretta da al prezzo Parte_1 Controparte_4 di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 12-28.12.2012; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio;
nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00;
• del negozio di acquisto in capo al sig. di n.
4.800 azioni di Controparte_1 [...] di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € Parte_1
300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; dei relativi ordini e
di ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00;
• del negozio di acquisto in capo alla sig.ra di n.
3.200 azioni di Controparte_2 Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore complessivo di € 200.000,00 effettuato in
[...] data 27.08.2014; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio;
nonché dei finanziamenti “denaro caldo” al sig. , contabilizzato in data 27.08.2014 per l'importo di € CP_1 Controparte_1
200.000,00;
b) in subordine rispetto al punto A, annullare:
• il negozio di acquisto in capo al sig. di n. 10.000 azioni di CP_1 Controparte_1 [...] in contropartita diretta da (al Parte_1 Parte_1 prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 12-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data
27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00;
• il negozio di acquisto in capo al sig. di n.
4.800 azioni di Controparte_1 [...] di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € Parte_1
300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e
ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento
“denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00;
• il negozio di acquisto in capo alla sig.ra di n.
3.200 azioni di Controparte_2 Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore complessivo di € 200.000,00 effettuato in
[...] data 27.08.2014; il relativo ordine e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” al sig. , contabilizzato in data 27.08.2014 per l'importo di € 200.000,00; Controparte_1
c) in subordine rispetto ai punti A e b, dichiarare giudizialmente risolti:
-4- • il negozio di acquisto in capo al sig. di n. 10.000 azioni di Controparte_1 [...] in contropartita diretta da (al Parte_1 Parte_1 prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 12-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data
27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00;
• il negozio di acquisto in capo al sig. di n.
4.800 azioni di Controparte_1 [...] di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € Parte_1
300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento
“denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00;
• il negozio di acquisto in capo alla sig.ra di n.
3.200 azioni di Controparte_2 Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore complessivo di € 200.000,00 effettuato in
[...] data 27.08.2014; il relativo ordine e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” al sig. , contabilizzato in data 27.08.2014 per l'importo di € 200.000,00; Controparte_1
D) in conseguenza di quanto previsto nei punti A, B o C, e in ogni caso accertare e dichiarare che i sigg.
e nulla devono a Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse, come formulate dagli attori in atti nel giudizio di primo grado, le quali devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato tra il 24 giugno e il 4 luglio 2017, Controparte_1
e la coniuge convenivano in giudizio la
[...] Controparte_2 Parte_1
(di séguito: la ), allegando la conclusione – su sollecitazione di un funzionario
[...] Pt_1 dell'istituto di credito, tale , parimenti convenuto in giudizio – di tre Persona_1
differenti acquisti di titoli emessi dalla per un controvalore di complessivi euro Pt_1
1.450.000,00 (rivelatisi, poi, di valore prossimo allo zero), ritenuti collegati ad altrettanti finanziamenti concessi da quest'ultima all'unico fine di costituire la provvista necessaria agli acquisti stessi.
Più nello specifico, le operazioni contestate dagli attori erano le seguenti:
I) Il 12/12/2012 il acquistava n. 10.000 azioni della Banca, per un controvalore di CP_1
euro 625.000,00, con contestuale richiesta di fido di euro 650.000,00 per la copertura dell'acquisto medesimo. Il prezzo di acquisto delle azioni veniva addebitato il 27/12/2012 –
-5- seppur in mancanza di alcuna provvista o affidamento – sul c/c n. 137/5843 già intestato al
, mentre il fido (per quanto sia stato sottoscritto solo alcuni mesi più tardi, ovvero il CP_1
18/07/ 2013) veniva erogato il giorno dopo sul c/c 137/0998959 di nuova costituzione (c.d.
“c/c denaro caldo”), per essere poi girato sul conto corrente “vecchio” al fine di coprire il
“buco” derivante dall'acquisto.
II) Il 20/06/2013 il acquistava n. 4.800,00 azioni di nuova emissione della Banca e CP_1
4.800,00 obbligazioni convertibili in azioni, per un controvalore di complessivi euro
600.000,00, con contestuale richiesta (e, questa volta, contestuale conclusione del contratto) di fido di euro 600.000,00 per la copertura dell'acquisto medesimo. Il prezzo di acquisto veniva addebitato il 02/09/2013 sul c/c preesistente del (c.c. “vecchio”), mentre CP_1
l'erogazione della provvista necessaria all'acquisto veniva accreditata sul c/c c.d. “denaro caldo” solo due giorni più tardi, con contestuale giroconto della somma sul c/c “vecchio”. A séguito di tale operazione, quindi, il conto corrente “denaro caldo” maturava un saldo negativo di euro 1.250.000,00.
III) Il 27/08/2014 acquistava n.
3.200 azioni della Banca, per un controvalore di Persona_2
euro 200.000,00, con provvista fornita al marito mediante fido di pari valore a lui intestato, erogato sempre sul conto corrente “denaro caldo” che, all'esito di tale operazione, esponeva un saldo negativo di euro 1.450.000,00.
Gli attori hanno, quindi, chiesto al tribunale di accertare la nullità dei contratti di acquisto e di affidamento di cui sopra, tra loro collegati, per violazione delle disposizioni imperative previste in materia (tra queste, l'art. 2358 c.c.), ovvero la loro annullabilità per vizi del consenso (dolo ed errore riconoscibile), ovvero ancora la risoluzione degli stessi per inadempimento degli obblighi di diligenza dell'intermediario finanziario, con condanna della al ripristino dello status quo ante, all'azzeramento del debito maturato derivante dagli Pt_1
affidamenti, alla compensazione tra i rispettivi controcrediti ed alla restituzione – a titolo di indebito – delle somme corrisposte anche quali interessi pagati sui finanziamenti erogati, oltre al risarcimento del danno.
2. Il processo, interrottosi per effetto della sottoposizione della Banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, veniva riassunto anche nei confronti di Controparte_6
(che si assumeva subentrata ai rapporti in contestazione) e del : gli attori
[...] R_
riproponevano così le azioni di nullità/annullamento/risoluzione dei contratti collegati, mentre
-6- limitavano le azioni di ripetizione e di risarcimento del danno solo nei confronti di CP_7
e del .
[...] R_
3. Nel corso del processo le domande proposte nei confronti del e della banca R_
venivano rinunciate e la causa proseguiva unicamente contro la Controparte_6 [...]
in l.c.a. Parte_1
4. Si costituiva in giudizio la contestando le argomentazioni avversarie ed eccependo, Pt_1
in particolare:
(i) l'improcedibilità delle domande avversarie, posto che, ai sensi dell'art. 83
TUB, dalla data di insediamento degli organi liquidatori non sarebbe stato più possibile promuovere, né proseguire, contro la alcuna azione (anche relativa Pt_1
a domande di nullità, di annullamento e di risoluzione, sottendendo le stesse l'accertamento di crediti vantati dagli attori) ed ogni pretesa avrebbe potuto essere fatta valere esclusivamente nella fase di formazione del passivo ed in sede concorsuale;
(ii) l'incompetenza del tribunale adito, posto che l'art. 83 TUB prevede la competenza inderogabile e funzionale del tribunale del luogo dove la banca ha sede, essendo così competente il Tribunale di Vicenza e non quello di Venezia.
Nel merito, la contestava la fondatezza delle domande di controparte e, soprattutto, Pt_1 negava la sussistenza del collegamento negoziale tra i finanziamenti e l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili.
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni, gli attori, pur mantenendo ferme le loro domande di nullità/annullabilità/risoluzione dei contratti, chiedevano l'accertamento di nulla dovere alla Banca, accertando le compensazioni legali ed operando quelle giudiziali con i controcrediti restitutori o risarcitori esistenti anteriormente alla apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della stessa.
6. Con sentenza non definitiva n. 215/2021 emessa il 27 gennaio 2021 e depositata il 5 febbraio 2021, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, dichiarava improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dagli attori a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione e rimetteva la causa in istruttoria per la decisione sul merito sulle domande di accertamento negativo dei crediti della Banca, derivanti
-7- dai contratti di finanziamento asseritamente collegati con gli acquisti azionari ed obbligazionari, reputate procedibili.
7. Con sentenza definitiva n. 362/2023 emessa il 23 febbraio 2023 e depositata in pari data, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa dichiarava la nullità dei contratti di apertura di credito oggetto di lite per violazione di norme imperative e, per l'effetto, che nulla era dovuto dagli attori a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali restitutori derivanti dagli stessi;
compensava per la frazione di un terzo le spese di lite tra gli attori e la condannava quest'ultima a pagare in favore dei primi la residua quota di tali Pt_1
spese liquidate in euro 2.266,00 per esborsi ed in euro 25.300,66 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
8. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello la mentre i coniugi e Pt_1 CP_1
regolarmente costituiti, hanno resistito al gravame, opponendosi all'accoglimento CP_2 dell'appello della e formulando una questione incidentale di legittimità costituzionale Pt_1
circa la corretta interpretazione dell'art. 83 TUB per il caso di accoglimento della tesi interpretativa prospettata dall'appellante (cfr. infra, sub esame del primo motivo d'appello).
9. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° febbraio 2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 20 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la
Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con la sentenza non definitiva impugnata, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di imprese, implicitamente rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Banca, ha dichiarato improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dagli attori verso la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione o risarcitorie, ritenendo – invece – proseguibili unicamente le domande di accertamento negativo dei crediti della derivanti dai contratti di finanziamento contestati, sulla scorta Pt_1 dell'affermata nullità/annullabilità/inefficacia degli stessi.
1.1 Secondo il tribunale, infatti, l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette
-8- domande siano di mero accertamento del credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso (cfr. sentenza non definitiva, p. 10). Al contrario, sempre secondo il tribunale, devono ritenersi escluse dalla regola dell'accertamento concorsuale tutte le domande di accertamento o costitutive quando non funzionali all'accertamento di crediti restitutori o risarcitori verso la procedura, ma alla liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale: tra queste, le domande di accertamento delle nullità di un contratto/di annullamento/di risoluzione, ovvero quelle vòlte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis, purché dette pretese siano in funzione solo ed esclusivamente dell'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura.
2. Con la sentenza definitiva impugnata, il medesimo tribunale ha ritenuto provato il collegamento negoziale denunziato dagli attori tra le tre operazioni (sopra ricordate) di acquisto di azioni/obbligazioni oggetto di lite e le relative concessioni di credito accordate dalla per il perfezionamento delle operazioni medesime. Il tribunale, infatti, ha ritenuto Pt_1
che la coerenza temporale delle operazioni, ciascuna di esse verificatasi in un lasso di tempo piuttosto contenuto tra gli ordini di acquisto, la concessione degli affidamenti e gli addebiti sul conto per gli acquisti medesimi, nonché la coerenza tra gli importi finanziati e quelli utilizzati per gli acquisti, dovevano reputarsi elementi indiziari tali da far ritenere che detti acquisti siano stati consentiti in ragione delle contestuali aperture di credito (cfr. sentenza definitiva, p. 11).
2.1 Il tribunale ha, poi, chiarito che ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c. (come sarebbe avvenuto, secondo il primo
Giudice, nel caso di specie) e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria – ovvero del divieto di finanziare l'acquisto di azioni proprie in tale disposizione normativa stabilito –, la sanzione prevista sarebbe quella della nullità; ciò in quanto l'interesse tutelato dal legislatore con tale norma imperativa coinciderebbe con quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni
(com'era la al tempo dei fatti), alle quali detta norma deve ritenersi applicabile (come, Pt_1 del resto, è dato desumere dall'abrogazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 105/1948 e dal disposto dell'art. 150-bis del TUB).
-9- 2.2 Il tribunale, infine, ha accertato che, con l'acquisto di obbligazioni convertibili in azioni finanziato dalla stessa, essa ha perseguito il fine (non tanto di ottenere un aumento di Pt_1
capitale, quanto piuttosto) di predisporre uno strumento idoneo ad eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l'effettività degli aumenti di capitale ed i limiti previsti in detta disciplina per la relativa salvaguardia, onde la conclusione di detto negozio deve considerarsi in frode alla legge, con conseguente nullità dei negozi collegati.
3. La ha proposto appello avverso le sentenze non definitiva e definitiva, formulando i Pt_1
motivi di impugnazione titolati come di seguito:
- Erroneità delle sentenze nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3,
TUB, non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della Pt_1
liquidazione coatta amministrativa;
- Erroneità delle sentenze nella parte in cui hanno ritenuto procedibili le domande di
“nulla dovere” da controparte e infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire di controparte;
- Erroneità delle sentenze nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia e hanno conseguentemente statuito nel merito delle domande attoree;
- Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sugli attori in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale;
- Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art.
2358 c.c. alle società cooperative;
- Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto azioni e quella dei finanziamenti per violazione dell'art. 2358 c.c. ovvero quali negozi in frode alla legge;
- Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto
da controparte;
- Erroneità delle sentenze in punto di spese.
b) Motivi d'appello.
1. Con il primo motivo di appello, parte appellante sottopone a critica le sentenze impugnate nella parte in cui il tribunale, facendo, a suo dire, non corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 83, comma terzo, TUB, ha ritenuto che tale previsione normativa non riguardi ogni
-10- tipo di azione e, quindi, non ha esteso la statuizione di improcedibilità nei confronti di tutte le domande avanzate dagli odierni appellati, ma solo nei confronti di alcune, con conseguente pronuncia nel merito rispetto a quelle ritenute procedibili.
1.1 La non condivide quanto opinato dal tribunale e ritiene che il tentativo di “limitare” Pt_1 la portata dell'articolo in commento (i) contrasti con l'art. 12, comma 1, prima parte, delle
Preleggi, con la normativa comunitaria vòlta a regolare il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (anche) paralizzando le iniziative giudiziali, con il dettato costituzionale e con la ratio legis sottesa alla disciplina della l.c.a.; (ii) costituisca il frutto di un'acritica trasposizione di principi elaborati per il fallimento, la cui disciplina – in realtà – diverge da quella dettata dal legislatore per la l.c.a. delle banche. Nella regolamentazione di quest'ultima, infatti, il legislatore ha predisposto una normativa secondo cui i diritti di credito devono essere accertati nell'ambito della verifica dello stato passivo, mentre tutte le ulteriori azioni devono ritenersi improcedibili/improseguibili, anche in considerazione dell'insussistenza di un interesse all'ottenimento di sentenze di mero accertamento (anche negativo) nei confronti di un soggetto destinato esclusivamente alla liquidazione. A tale ricostruzione non conseguirebbe, del resto, alcuna violazione del diritto di difesa, essendo pur sempre consentito al debitore di resistere contro l'azione giudiziale eventualmente promossa nei suoi confronti dalla l.c.a. per far valere propri diritti di credito.
1.2 L'interpretazione “restrittiva” offerta dal tribunale, in ogni caso, non troverebbe conforto nemmeno nella giurisprudenza di merito formatasi sul punto. A tale proposito, l'appellante richiama alcune sentenze (anche) di Questa Corte d'Appello (in particolare, le nn. 1084/2021,
2410/2022, 2541/2022 e 158/2023), le quali deporrebbero nel senso dell'improcedibilità di ogni tipo di domanda proposta nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
1.3 La questione ora in esame è oggetto della richiesta che gli appellati rivolgono a Questa
Corte d'Appello, di investire la Corte Costituzionale sul punto, ovvero circa la possibilità o meno di esperire un'azione di accertamento negativo del credito nei confronti di una l.c.a., ancorché tale azione non incida sullo stato passivo della procedura (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello, p. 22), nella (sola e) denegata ipotesi in cui la corte intendesse accedere all'interpretazione in base alla quale l'art. 83 TUB vieterebbe all'asserito debitore ogni iniziativa contro una procedura di l.c.a. bancaria.
-11- 2. Il secondo motivo di appello attiene alla censura dei capi delle sentenze impugnate già fatti oggetto del primo motivo, con particolare riferimento alle parti nelle quali il tribunale ha ritenuto procedibili le domande di “nulla dovere” alla e infondata l'eccezione di Pt_1
carenza di interesse in capo agli odierni appellati.
2.1. Ad avviso dell'appellante, nessuna delle domande avversarie poteva essere qualificata come domanda di mero accertamento negativo di un credito vantato dalla Banca, giacché esse implicherebbero comunque l'accertamento dell'esistenza di un credito vantato dagli odierni appellati nei confronti di quest'ultima (derivante dalla caducazione dei contratti di acquisto delle azioni/obbligazioni) e, quindi, dell'estinzione per compensazione dei contrapposti crediti/controcrediti; accertamenti, questi, che comporterebbero la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità delle relative domande ex art. 83, comma terzo, TUB.
In ogni caso, afferma ancora la se l'accertamento del primo Giudice dovesse – invece Pt_1
– intendersi limitato ad un accertamento negativo dei soli obblighi contrattuali derivanti dai finanziamenti, le relative domande dovrebbero comunque ritenersi inammissibili per violazione dell'art. 100 c.p.c., non potendo una siffatta pronuncia produrre alcun effetto utile per il cliente che si troverebbe comunque a dover esperire un'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti della per la restituzione del prezzo versato. Pt_1
3. Con il terzo motivo di appello, la lamenta l'erroneità delle sentenze nella parte in Pt_1
cui hanno (implicitamente) ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia ed hanno conseguentemente statuito sulle domande degli attori.
La sostiene che la competenza (funzionale ed inderogabile) a conoscere la presente Pt_1
azione spetti al Tribunale di Vicenza, ovvero al tribunale del luogo dove la ha la Pt_1 propria sede legale. Ciò in quanto, secondo l'appellante, qualsiasi decisione avente l'effetto di accertare una passività a carico della non può che essere adottata dal foro competente Pt_1
per la procedura concorsuale, nel rispetto del rito dettato dagli artt. 87 e ss. TUB (ovvero previa insinuazione al passivo ed eventuale opposizione allo stato passivo per il caso di disconoscimento del credito da parte della Procedura).
4. Con il quarto motivo di appello, la censura la sentenza definitiva nella parte in cui Pt_1
il tribunale ha ritenuto assolto da parte degli attori – qui appellati – l'onere della prova in ordine alla sussistenza di un collegamento negoziale tra gli acquisti delle azioni/obbligazioni ed i finanziamenti oggetto di lite.
-12- 4.1 Anzitutto, la contesta la ricostruzione fattuale operata dal tribunale, ritenendola Pt_1
appiattita sulle risultanze di una prova orale a suo dire inammissibile (in quanto in violazione della previsione di cui all'art. 2722 c.c.) e, comunque, smentita per tabulas, essendo – al contrario – stato provato che: gli acquisti contestati sono stati eseguiti (non su sollecitazione della all'investimento, ma) su iniziativa degli odierni appellati (sul punto, l'appellante Pt_1
richiama i docc. 32, 33 e 34 del proprio fascicolo di primo grado); questi ultimi avevano ricevuto tutte le informazioni relative alla natura ed ai rischi connessi alle operazioni (come da docc. 13, 17, 18, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del medesimo fascicolo).
4.2 In conseguenza di quanto precede, l'appellante contesta l'accertamento del tribunale circa la sussistenza, nel caso di specie, di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c., dal momento che non vi sarebbe coincidenza temporale tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni/obbligazioni, giacché i primi sarebbero stati concessi in tempi e per importi parzialmente differenti dal prezzo dei secondi e su un conto corrente (il c.d. c/c “nuovo” o
“caldo”) diverso da quello di regolazione (ovvero quello “vecchio”); in ogni caso, non sarebbe stata fornita la prova che le parti avevano lo specifico intento e accordo di destinare le somme ottenute con i fidi all'acquisto di azioni della Pt_1
5. Con il sesto (recte quinto) motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza definitiva nella parte in cui – con motivazione solo apparente – ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative e, in particolare, alle banche popolari (quale era la al tempo dei fatti). Pt_1
5.1. La osserva, infatti, che gli artt. 2525 e 2529 c.c. (dettati in tema di società Pt_1 cooperative) non richiamano l'art. 2358 c.c., né operano alcuna deroga allo stesso, con ciò escludendo – quindi – l'applicabilità e la compatibilità della disciplina dell'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie alle società cooperative. Esclusione, questa, che l'appellante sottolinea essere stata affermata tanto dalla giurisprudenza (in particolare, nella sentenza n. 2654/2021 della Corte d'Appello di Bologna), quanto dalla dottrina. Osserva ancora la che l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative sarebbe Pt_1 vieppiù evidente se si considera che, in queste ultime, le decisioni in merito all'acquisto di azioni sono demandate (non già all'assemblea, ma) all'organo amministrativo (così come espressamente stabilito nello statuto della . Pt_1
5.2 Ad avviso dell'appellante, in ogni caso, quand'anche si ravvisassero profili di compatibilità tra l'articolo in commento e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle
-13- società cooperative, dovrebbero ritenersi applicabili solamente i limiti quantitativi posti dall'articolo medesimo;
limiti che ove debitamente analizzati, avrebbero impedito al primo
Giudice di accogliere le domande attoree, essendo provato che, al tempo degli investimenti per cui è causa, la Banca possedeva riserve disponibili in grado di coprire tutti i presunti acquisti finanziati.
6. Con il settimo (recte sesto) motivo di appello, l'appellante si duole della parte delle sentenze impugnate con le quali il primo Giudice ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto delle azioni e di finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c. ovvero quali negozi in frode alla legge.
6.1 Afferma l'appellante che, quand'anche si volesse ipotizzare l'integrale applicazione dell'art. 2358 c.c. e la violazione dello stesso, la conseguenza non andrebbe ravvisata nella nullità degli acquisti/dei finanziamenti contestati, che rimarrebbero validi ed efficaci (come confermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina dallo stesso richiamata): detta norma, infatti, non vieterebbe affatto la conclusione di contratti di acquisto di azioni e di finanziamento, ma detterebbe semplicemente specifiche regole per la relativa conclusione.
6.2 La Banca afferma, ancora, che la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporterebbe la nullità dell'acquisto obbligazionario (tale norma, infatti, contemplando le sole “azioni” non sarebbe direttamente applicabile – nemmeno in via analogica – alla sottoscrizione di obbligazioni convertibili) e che – in ogni caso – l'eventuale nullità dei contratti di finanziamento non si trasmetterebbe ai contratti di acquisto di azioni posto che (tra l'altro) ciò contrasterebbe con l'esigenza di tutelare l'effettività del patrimonio sociale: se, infatti, la nullità del solo finanziamento non determinerebbe alcuna lesione all'integrità del patrimonio sociale, la nullità dell'acquisto delle azioni ne procurerebbe certo pregiudizio perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento con il debito per il rimborso del prezzo di acquisto delle azioni, con conseguente retrocessione delle azioni proprie, prive di valore intrinseco.
8. Con l'ottavo (recte settimo) motivo di appello, la torna a dolersi della sentenza Pt_1
definitiva, nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dagli odierni appellati. Il tribunale, a suo dire, avrebbe errato nel non tenere conto delle voci di lucro conseguite dagli appellati nel corso dei rapporti contrattuali contestati (tra questi, i dividendi in denaro sulle azioni, le cedole del 5% incassate sulle obbligazioni convertibili, il premio fedeltà relativo
-14- all'aumento di capitale 2013 ed il premio del 10% del valore nominale delle obbligazioni convertibili sottoscritte corrisposto nel maggio 2015).
9. Con il nono (recte ottavo) motivo di appello, l'appellante censura le sentenze impugnate nella parte in cui hanno posto le spese di lite del giudizio di primo grado parzialmente a suo carico. A parere della la statuizione sulle spese dovrebbe essere riformata sia nel caso Pt_1 di accoglimento dell'appello dalla stessa spiegato, con conseguente soccombenza integrale degli appellati, sia nel caso di rigetto dello stesso. In quest'ultimo caso, infatti, secondo l'appellante, occorrerebbe tener presente che il tribunale ha accertato una situazione di soccombenza reciproca (oltre che particolarmente complessa ex art. 92, secondo comma,
c.p.c., tanto in fatto, quanto in diritto) e, quindi, andrebbe stabilita una compensazione per intero delle spese del giudizio di primo grado. In entrambi i casi, con condanna degli appellati alla restituzione di quanto già ricevuto dall'appellante.
c) Disamina dei motivi di appello.
Alla disamina dei motivi di appello va premesso che la controversia attiene al caso delle operazioni cc.dd. baciate poste in essere dalle banche venete ( e Parte_4 [...]
) nel corso degli anni prima della loro sottoposizione a liquidazione coatta Parte_1
amministrativa, fattispecie concreta che questa corte ha già affrontato e risolto in altre consimili controversie, adottando un orientamento al quale in questa sede si ritiene di dover dare continuità, non essendo le doglianze veicolate con i motivi di appello in grado di infirmare le motivazioni sottese all'interpretazione adottata e svolte nei precedenti ai quali si farà pertanto ampio richiamo.
1. Il primo motivo non ha pregio.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli
-15- stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un credito, da riconoscersi – questo sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87,
88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura
-16- combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a.
(o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento del finanziamento, ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela.
In definitiva, sul punto, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di scaturiti complessiva operazione in esame in Parte_5 Pt_6 termini di simulazione o comunque di accertamento dell'effettiva volontà delle parti (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023; App. Venezia sentenza n. 1903/2024; App. Venezia 1076/2024, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
In tale chiarita prospettiva l'interpretazione accreditata basata proprio sull'esigenza di assicurare una tutela giudiziaria vale a escludere qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale e, per tali ragioni, la richiesta della parte appellata di sollevare questione di legittimità costituzionale è stata subordinata ad una soluzione ermeneutica che intendesse il disposto dell'art. 83 citato nei termini auspicati dalla banca appellante.
2. Con il secondo motivo l'appellante desume che le domande formulate dalla parte attrice in primo grado non siano dirette soltanto all'accertamento di nulla dovere alla dalla Pt_1
necessità che alle dichiarazioni di nullità degli acquisti azionari e dei connessi finanziamenti consegua una compensazione dei contrapposti crediti-debiti.
Il motivo non può trovare accoglimento.
-17- Il punto è che occorre considerare la nullità non già del mero contratto di affidamento o del solo acquisto azionario, ma – in conseguenza del prospettato vincolo di collegamento contrattuale – dell'intera operazione realizzata attraverso quei due negozi.
È la considerazione unitaria e complessiva dell'operazione posta in essere e, in tesi, radicalmente nulla, a comportare il venir meno ab initio dell'acquisto dei titoli, di talché il finanziamento diretto al loro acquisto deve ritenersi mai effettivamente utilizzato. Sulla base di quella operazione negoziale nulla non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e, corrispondentemente, non è sorto alcun controcredito della banca diretto alla restituzione del finanziamento.
In tale chiarita prospettiva esce del tutto privo di fondamento il rilievo dell'appellante basato sulla “compensazione” che il tribunale avrebbe a suo dire inevitabilmente dovuto operare
(«l'“effetto” conseguente all'accertamento della nullità/annulla-mento/risoluzione dei contratti per cui è causa è quello di ottenere l'accertamento di un credito a favore di controparte da opporre in compensazione al debito derivante dalle linee di credito concesse dalla e rimaste insolute»), dovendosi escludere la sussistenza di due contrapposte Pt_1
valide ed efficaci obbligazioni.
In proposito, occorre prendere le mosse dalla considerazione della operazione nel suo complesso e rilevare che la nullità di tale complessiva operazione comporta che in forza della nullità del finanziamento la banca può vantare un credito restitutorio in relazione al capitale prestato, ma in forza della nullità dell'acquisto delle azioni il cliente vanta a propria volta un corrispondente credito restitutorio delle somme versate quale corrispettivo delle azioni.
In linea astratta, data la presenza di reciproche obbligazioni derivanti da un unico rapporto giuridico, trova applicazione l'istituto della c.d. compensazione impropria, secondo cui, in presenza di una operazione unitaria, quale dev'essere qualificata quella in esame,
l'accertamento delle reciproche ragioni di credito tra le parti e il consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare/avere può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, trattandosi di poste all'interno di un unico rapporto negoziale, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria, che, invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (da ultimo, Cass. n.
3856/2020).
Si tratta di una ricostruzione della vicenda già più volte seguita in numerose decisioni rese da
Questa Corte in consimili controversie, originate dalle crisi delle banche venete e relative alle
-18- cc.dd. operazioni baciate concluse da e , nelle quali Parte_4 Parte_1
l'accertamento della nullità dell'operazione - e dunque dell'inesistenza del credito derivante da finanziamento strumentale all'acquisto di azioni della banca stessa - è stata verificata escludendo che in quei casi “l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante – per il caso sia confermata la violazione del divieto di assistenza finanziaria - è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità” (così ex multis Corte App. Venezia, sent. n. 1903/24).
L'indicata ricostruzione vale a destituire di fondamento, altresì, l'ipotizzata carenza di interesse ad agire agitata dall'appellante, in quanto – come detto – non si ravvisano crediti restitutori aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo delle azioni per i quali il cliente dovrebbe successivamente agire.
3. Il terzo motivo, nei termini nei quali è formulato, non può trovare accoglimento.
Esso è conformato come consequenziale rispetto alla tesi, sostenuta con i primi due motivi, della necessaria devoluzione della controversia al foro concorsuale.
Le superiori argomentazioni, in forza delle quali si è escluso trattarsi di domande riservate alla cognizione del foro della procedura concorsuale, valgono a destituire di fondamento anche il motivo in disamina.
4. Il motivo inerente alla ritenuta sussistenza del collegamento contrattuale è infondato.
4.1. In merito alla questione della prova del collegamento negoziale mette conto ricordare i principi ricevuti dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento a detto collegamento, come da ultimo ricordati nella sentenza n. 372/2025, già sopra richiamata ad altri fini. In tale arresto la S. Corte ha avuto modo di ribadire che: «- sussiste un collegamento in senso tecnico tra più
-19- contratti quando ricorre “sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. SU n. 19785 del 2015, in motiv.; Cass. n.
11974 del 2010; Cass. n. 23470 del 2004); - la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo e funzionale tra più contratti distinti (come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., che è finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce
l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi anche di prove presuntive (come ha fatto, nel caso in esame, il tribunale, con riferimento alla “coincidenza temporale … tra erogazione del mutuo… e … l'acquisto, se pur di importo inferiore … di azioni : cfr., in tema, Cass. n. 28148 del 2023); - CP_3
l'accertamento concernente la sussistenza degli indicati presupposti, al pari del giudizio relativo all'effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono censurabili in sede di legittimità se non per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nella specie, tuttavia, neppure dedotto) di omesso esame di fatti storici risultanti con certezza dal testo della pronuncia impugnata o dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. SU n. 5792 del
2024, in motiv., punto 10.14); - le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società fallita nel corso del giudizio di verifica (art. 95, comma 5°, l.fall.), in difetto di una norma che lo vieti e di un interesse in causa tale da comportarne l'incapacità a testimoniare, sono senz'altro utilizzabili, quali fonti di prova in ordine ai fatti storici rilevanti, da parte del giudice delegato e, in sede di opposizione allo stato passivo, dal tribunale, e, come tali, assoggettate (com'è incontestatamente avvenuto nel caso in esame) al prudente apprezzamento ad opera degli stessi (art. 116, comma 1°, c.p.c.)».
-20- 4.2. Nella specie il tribunale ha ravvisato gli elementi del collegamento contrattuale sulla base dei seguenti rilievi: «La coerenza temporale delle operazioni evidenziate, ciascuna di esse verificatasi in un torno di tempo piuttosto contenuto tra gli ordini di acquisto, concessione degli affidamenti e gli addebiti su conto per gli acquisti medesimi, oltre che la coerenza tra gli importi finanziati e quelli utilizzati per l'acquisto dei titoli della finanziante, debbono reputarsi elementi indiziari tali da far ritenere che detti acquisti siano stati consentiti proprio in ragione delle aperture di credito.
In effetti, in questo senso depongono le dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio.
In particolare, , già dipendente di presso la filiale Testimone_1 Parte_1
di Arzignano (VI), ha affermato di conoscere gli attori, avendo la stessa mansioni relative ai rapporti con la clientela. In riferimento all'operazione del 2012, la teste ha dichiarato che, rientrata in servizio, avrebbe trovato la documentazione relativa all'acquisto azionario ed al finanziamento oggetto di lite, così chiedendo spiegazioni al suo capoarea, signor R_
, riferendole il medesimo che la direzione della banca aveva caldeggiato la
[...]
collocazione delle azioni della presso la clientela in modo che Parte_1
l'acquisto fosse finanziato dalla banca medesima. La testimone ha aggiunto che lo stesso
le avrebbe precisato che l'acquisto azionario in discussione era stato eseguito da R_ proprio a mezzo di finanziamento e che allo stesso l'operazione era stata Controparte_1 rappresentata come sicura e che il debito contratto per l'acquisto si sarebbe potuto estinguere a scadenza mediante il ricavato della vendita delle azioni acquistate. Va, poi, considerato che la testimone ha aggiunto che , per convincere l'attore ad Persona_1 eseguire l'operazione, avrebbe fatto chiamare certa signora , amica di , al Per_3 CP_1
fine di rappresentargli che anche ella si era impegnata in identico affare, reputato conveniente.
In effetti, , sentita come testimone, ha confermato detta ultima precisa Testimone_2
circostanza.
La teste ha, inoltre, affermato che analogamente accadde quanto Testimone_1 all'operazione del 2013: rientrata dalla maternità, ancora una volta ritrovata la documentazione relativa all'acquisto azionario e finanziamento e chiesti ragguagli al capoarea, le avrebbe dato le medesime spiegazioni già fornite in riferimento R_ all'operazione del 2012.
-21- La testimone ha concluso la sua deposizione riferendosi anche all'operazione del 2014, affermando che, una volta tornata in servizio, le avrebbe dato indicazioni Persona_1
di proporre ai clienti della che la stessa seguiva, tra cui anche gli Parte_1
attori, di acquistare azioni della banca mediante accensione di finanziamenti da erogarsi dalla banca medesima. La teste ha confermato che, su sollecitazione di , ella R_ avrebbe contattato, nel luglio del 2014, il signor , per proporgli l'operazione». CP_1
4.3. La motivazione del tribunale resiste alle critiche rivoltele con il motivo in disamina.
4.4. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2722 c.c., va ricordato che l'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 (e 2723) c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell' art. 157, comma 2 c.p.c., l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo ad essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera ex ante, per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce ex post, per evitare che i suoi effetti si consolidino (Cass. n. 21443/2012; Cass. n. 12639/2020).
Nel caso di specie, in primo grado all'udienza del 15-6-2021 in sede di assunzione dei testimoni e non solo non risulta proposta l'eccezione di inammissibilità ex art. Tes_1 Tes_3
2722 c.c. prima della prova testimoniale, ma neppure dopo la assunzione dei testimoni risulta che la parte qui appellata abbia richiamato e insistito in quell'eccezione (così come in sede di scritture difensivi conclusionali, al di là di stereotipate clausole di rinvio a eccezioni in altre sedi proposte, neppure risulta un chiaro e minimamente specifico richiamo all'eccezione ex art. 2722 c.c. circa le deposizioni testimoniali assunte).
Ne consegue la sanatoria ex art. 157 c.p.c. dell'ipotizzata nullità.
4.5. In ogni caso, l'invocata violazione del divieto non sussiste posto che [cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 1742 del 20/01/2022 (Rv. 663575 – 01)] nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in
-22- contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale.
Significativamente Cass. sez. 3, con l'ordinanza n. 7179 del 04/03/2022 (Rv. 664196 – 01) in tema di negozio fiduciario ha ritenuto che la prova per testimoni del "pactum fiduciae" sia sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile, non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).
Nessuno dei contratti dimessi in causa contiene disposizioni che si pongano in antitesi con i contenuti dell'accordo che secondo la cliente sarebbe stato raggiunto tra le parti, non avendo l'appellante significativamente saputo indicare specifici punti di contrasto. Va detto, peraltro, che l'indicazione esplicita della finalizzazione del finanziamento all'acquisto azionario non sarebbe stata realisticamente possibile, giacché la banca avrebbe così confessato la violazione del divieto di assistenza finanziaria.
Va così evidenziato che i testimoni non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste: cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica. L'istruzione testimoniale non ha mirato, pertanto, a provare, contro il dettato dell'art. 2722 c.c., dei patti contrari al contenuto del contratto, ma a verificare proprio il collegamento fattuale vietato dalla legge.
-23- In altri termini, le circostanze fatte oggetto della prova testimoniale, lungi dal costituire patti aggiunti o contrari ai contratti conclusi, attengono ad una fase precontrattuale che assume rilevanza proprio in funzione della finalità del finanziamento.
4.6. Quanto al merito delle dichiarazioni rese dai testimoni, va osservato che le circostanze riferite dalla testimone , benché relative (quanto ai primi acquisti) ad un periodo nella Tes_1
quale la stessa era in congedo per maternità, hanno in ogni caso, consentito di appurare che il capoarea della banca ( ) ebbe a comunicarle che la aveva sollecitato la R_ Pt_1
collocazione presso i clienti proprio delle operazioni di acquisto di azioni proprie con finanziamenti dello stesso istituto di credito e che l'acquisto del era stato realizzato CP_1
proprio in attuazione di quelle direttive della banca, aggiungendo ulteriori elementi di contorno tali da evidenziare l'attendibilità della testimonianza, che ha trovato anche conferma in quanto dichiarato dal testimone Per_3
A fronte di tali evidenze risultanti dalle ricordate dichiarazioni testimoniali, la deposizione di il quale – pur confermando di essersi recato presso l'abitazione degli attori – ha Tes_4
dichiarato di non ricordare (“non ricordo se in detto contesto si parlò di acquisto di azioni o obbligazioni convertibili da parte degli attori dietro finanziamento da erogarsi da parte della banca”), risulta sostanzialmente anodina, non apportando alcun concreto elemento in grado di confutare o contrastare quanto emergente dalle convergenti dichiarazioni già sopra censite.
4.7. Va poi ulteriormente considerato che la valutazione di sussistenza del collegamento contrattuale è stata basata dal tribunale in via prioritaria sulle risultanze documentali incontroverse in causa, poi meglio chiarite ed evidenziate alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte [«La documentazione versata in atti dagli attori, oltre a dare contezza dei rapporti contrattuali già evidenziati, attesta che, a fronte dell'ordine di acquisto delle azioni del
12.12.2012, il relativo corrispettivo è stato regolato in data 27.12.2012 mediante l'addebito di euro
625.000.00.= sul conto corrente n. 137/5843 intestato a (doc. n. 6 di parte Controparte_1 attrice), conto corrente su cui l'affidamento non operava, salvo evidenziarsi dagli estratti del conto stesso che, in pari data, risulta l'accredito proprio dell'importo di euro 650.000,00.=, utilizzato per
l'acquisto delle azioni, coincidente con l'addebito di pari importo operato sempre in data 27.12.2012 sul conto corrente “denaro caldo” n. 137/57/998958 che si chiude con il relativo saldo negativo, essendo esso privo di disponibilità (doc. n. 7 di parte attrice). Peraltro, l'operazione di accredito sul conto corrente col quale è stato regolato il pagamento delle azioni, mediante l'utilizzo del fido operante sul conto corrente di provenienza dell'accredito, ha permesso a di Controparte_1
-24- eseguire l'acquisto azionario, posto che diversamente egli detto acquisto non avrebbe potuto regolare su conto corrente n. 137/5843 che, parimenti, all'epoca, non disponeva di liquidità sufficiente.
La seconda operazione a cui fanno riferimento gli attori si colloca nell'estate del 2013. In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che in data 20.6.2013, ha Controparte_1 aderito all'aumento di capitale deliberato per quell'anno da , mediante Parte_1
l'acquisto di n.
4.800 azioni e n.
4.800 obbligazioni convertibili in azioni, per un controvalore totale di euro 600.000,00.= (docc. nn. 9 e 10 di fascicolo attoreo). Peraltro, risulta documentalmente provato che, in data 5.9.2013, l'affidamento già riconosciuto per euro 650.000,00.= ed operante sul conto “denaro caldo” n. 137/57/998958 è stato ampliato ad euro 1.650.000,00.=, riconoscendosi così la possibilità di operare anche per l'ulteriore importo coincidente con l'adesione all'aumento di capitale (doc. n. 13 di fascicolo attoreo). Così, analogamente a quanto accaduto per la precedente operazione, l'acquisto azionario ed obbligazionario risulta regolato in data 2.9.2013 con l'addebito dell'importo di euro 600.000,00.= sul conto corrente intestato a n. 137/5843 Controparte_1
(doc. n. 11 di fascicolo di parte attrice), risultando accreditato sul medesimo conto ed a copertura
l'importo corrispondente di euro 600.000,00.= in data 4.9.2013, somma proveniente in pari data dal conto affidato “denaro caldo” n. 137/57/998958 che all'esito dell'operazione espone il saldo passivo appunto di euro 1.250.000,00.=, essendo inequivocabile che l'adesione all'aumento di capitale è stata resa possibile unicamente mediante la concessione del credito da parte dello stesso istituto emittente.
Conclusivamente ed in ragione delle operazioni rammentante, l'attore è risultato esposto per
l'importo capitale di 1.225.000,00.=, utilizzato per gli acquisti descritti.
L'ultima operazione a cui gli attori si riferiscono vede quale debitrice che, con Controparte_2 operazione del 27.8.2014, avrebbe acquistato 3.200 azioni di per un Parte_1 controvalore complessivo di euro 200.000,00.= la cui provvista sarebbe stata fornita mediante fido intestato al marito Nel dettaglio, dalla documentazione prodotta risulta che Controparte_1
l'attrice ha aderito all'ulteriore aumento di capitale deliberato da per il Parte_1
2014, mediante scheda di adesione del 23.7.2014 per l'acquisto di azioni del controvalore complessivo di euro 200.000,00.=, autorizzando a regolare il pagamento mediante addebito sul conto corrente del marito n. 137/5843 (doc. n. 15 di parte attrice). Risulta, poi, che a in Controparte_1 data 8.7.2014, è stata accordata ulteriore apertura di credito per euro 200.000,00.=, a valere sempre sul solito conto “denaro caldo” e dal quale, in data 27.8.2014, risulta girocontata la somma proprio di euro 200.000,00.=, così chiudendosi il saldo negativo ad euro 1.450.000,00.=, importo accreditato sul conto n. 137/5843 sempre in data 27.8.2014 e da quale nel contempo risulta addebitato il pagamento dell'acquisto azionario, sempre per l'importo indicato (doc. n. 56 di fascicolo attoreo)»].
-25- 4.8. Ciò posto, la valutazione in ordine alla “contiguità temporale” compiuta dal tribunale così come alla sostanziale coincidenza degli importi merita conferma. Dalla riportata diacronica sintesi dei dati documentali rilevanti emerge in maniera chiara la sostanziale contestualità fra ciascuno dei finanziamenti e i rispettivi acquisti di titoli e la corrispondenza dei relativi importi, con predisposizione anche della relativa provvista in modo tale da consentire l'acquisto delle azioni, sì che il rilievo dell'appellante secondo cui i finanziamenti sarebbero stati “concessi in tempi e per importi parzialmente differenti al prezzo dei secondi” risulta del tutto insignificante, in una valutazione complessiva della vicenda, particolarmente significativa anche per la pluralità delle operazioni poste in essere, dato anch'esso assai eloquente in un ragionamento presuntivo.
Ulteriore – seppure non necessario – riscontro alla natura collegata delle operazioni emerge dalla relazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di acquisito Pt_1
in primo grado (doc. 42 appellati), ove è indicato anche il primo acquisto del CP_1
(foglio 65 del doc. 42), dalla rilevazione del revisore Ernst & YO NC
AD S.P.A. (documento depositato da Ernst & YO S.p.A. il 16/07/2021, in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto dal tribunale) ove sono indicate le posizioni dei oltre che dalla documentazione dimessa dalla stessa banca (cfr. doc. 105 Parte_7
appellante) nella quale pure risulta la posizione dei con i relativi importi. Parte_7
In definitiva, sul punto, il motivo è privo di fondamento e la sentenza non merita censura.
5.-6. I motivi quinto e sesto, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate, possono trovare una congiunta trattazione, sono infondati.
Anche in riferimento alla questione dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e, per quanto qui interessa, alle banche costituite in forma di società cooperativa, nonché con riguardo alle conseguenze della violazione del divieto di c.d. assistenza finanziaria contenuto nella ricordata disposizione normativa, Questa Corte è giunta ad un approdo già ribadito in molteplici decisioni rese in occasione delle controversie originate dalla crisi delle banche venete e pienamente convergente con quello ampiamente esposto nella gravata sentenza (fra le altre: App. Venezia sentenze nn. 58, 649, 756, 966, 982, 1272, 1456,
1903 del 2024).
In ogni caso, va riscontrato che la S. Corte ha di recente accreditato tale interpretazione
(sentenza n. 372/2025) enunciando il seguente principio: “l'art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di
-26- azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.
Nella motivazione della richiamata sentenza si espongono le motivazioni a sostegno dell'enunciato principio, motivazioni che Questa Corte condivide e fa proprie:
«a) l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni stabilite dalla stessa, la cui mancanza
“determina l'espansione del divieto, perché è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148 del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua violazione (compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame, delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative (per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due presupposti, e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt. 2511-2548
c.c. e, dall'altro, che la disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358, commi 1°-6°, c.c. (che
-27- l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti appena indicati.
2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli amministratori della società di “una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che
“l'importo complessivo delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda “il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, e che “una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle società cooperative per azioni: a partire dalla necessità (senz'altro compatibile con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato (e, dunque, ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°,
c.c., “non previsto”) né dall'art. 2529 c.c. (che pure disciplina l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto dall'art. 2358, comma 6°, cit., “degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art. 2358 c.c., come, appunto, l'erogazione di prestiti per l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548 c.c.; - il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, così come fissato dall'art. 2358,
-28- commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela (nell'interesse degli “azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr. l'art. 23, parag. 1, della direttiva 77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit., ed il considerando 5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass. n. 15398 del
2013; Cass. n. 28148 del 2023), è compatibile:
a) tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511
e 2524 c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in caso
d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-terdecies c.c.) ed, in caso di perdita (integrale) del capitale sociale, alla liquidazione ordinaria (art. 2545- duodecies c.c.), condivide pienamente l'indicata finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529 c.c. che, per il caso di acquisto di azioni proprie, estende a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art. 2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla necessaria destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 2545-quater, comma 1°, c.c.; ed ancora dall'art. 2545-quinquies, comma 2°, c.c., che, con approccio più restrittivo di quello che caratterizza le società per azioni, condiziona l'acquisto di azioni proprie al rispetto di un rigido rapporto
d'indebitamento, stabilendo che possono essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione
-29- dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6,
TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. (senz'altro compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio l'equilibrio economico della struttura), per come è stata delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano, appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività d'impresa). È utile richiamare Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di “vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”; Cass. n. 4916 del 1984, che, nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del recepimento della direttiva CE 77/91, ogni operazione finanziaria che persegua la medesima finalità, come, appunto, “finanziare un terzo per l'acquisto di quote (fare prestiti) o prestare fideiussioni a garanzia del pagamento delle quote stesse …”; Cass. n. 25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°, c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento
-30- del patrimonio netto, il valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni;
infine e più di recente, Cass. n. 28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358 c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse di soci
e creditori alla conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre
(come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni (compreso, come detto, l'obbligo di destinare a riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 32, comma
1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto dall'art. 2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art. 2545-duodecies c.c.), “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito
… sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2, TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004, nel testo in vigore ratione temporis (ma anche in quello attuale), indica, del resto, le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un elenco che inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 c.c. e prosegue con articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse, deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art. 2520,
-31- comma 1°, c.c.) la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art. 2358, commi 1° e ss.,
c.c..
2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il d.lgs. 105/1948 (contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9 prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha affatto inteso consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso
(implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la necessità al fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o rimborsare) azioni della società: a fronte della diversità di tale operazione (che poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa Corte n. 9404 del 2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che quest'ultima è in grado di spiegare rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria … è operazione che, a differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con l'ingresso in società di nuovi soci attraverso
l'impiego di risorse della stessa società, “alcuni soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando, peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro, ritenersi che l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati all'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice resti, in applicazione integrale dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza dell'assemblea straordinaria dei
-32- soci, specie se si considera che: - il procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite, in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la competenza esclusiva degli amministratori in ordine all'ammissione di nuovi soci nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma 1°, c.c. (applicabile, come si evince dall'art.
150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente subordinata, come si evince dall'art. 30, comma
5, TUB, all'interesse della società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei creditori della società.
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da Cass. n. 28148 del 2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci e dei terzi (creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'operazione compiuta in violazione dell'art. 2358 c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto, l'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità,
a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il
-33- contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra parte, se “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”, essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n. 33719 del
2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di finanziamento e l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale) compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi
1° e ss., c.c. si giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva degli interessi degli “azionisti” (rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi” creditori (rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della nullità dell'intera operazione compiuta
(cfr. Cass. n. 8499 del 2018). La violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°, c.c., con l'inciso
“salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione (soltanto) nel caso in cui sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236 del 2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in motiv.)».
Ciò posto in linea di diritto, va riscontrato che il motivo neppure sottopone a specifica censura l'accertamento in fatto compiuto dal tribunale circa il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 2358 c.c. sia in riferimento all'emissione delle azioni che delle obbligazioni convertibili, con il che il motivo esce privo di fondamento.
Quanto poi alla tesi secondo cui sarebbe sufficiente, per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 2358 c.c., il rispetto dei soli limiti dimensionali, va ritenuto che si tratta di prospettazione del tutto priva di qualsivoglia fondamento nelle disposizioni normative e anche di riscontri giurisprudenziali, in disparte la palese inattendibilità dei bilanci della banca - quanto meno a
-34- partire dal 2013 - come emerge in maniera assai chiara dal rapporto ispettivo della BCE prodotto quale doc. 41 dalla parte appellata).
Del pari, con riferimento alla tesi dell'appellante di ritenuta inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. in riferimento all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, ne va esclusa la fondatezza.
Le obbligazioni convertibili in azioni rappresentano uno strumento per aumentare il capitale sociale (v. art. 2420 bis c.c.). Nella specie, la banca, avvalendosi della facoltà riservata, procedette alla conversione. Il prestito servì così al compimento dell'aumento di capitale.
Al riguardo, l'art. 2358 c.c. recita: “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti…” ragion per cui una corretta interpretazione non consente in assenza di altri elementi, di riferire l'espressione "indirettamente" alla sola modalità del finanziamento e non, invece, anche all'obbligazione che indirettamente potrebbe trasformarsi in azione a seguito di conversione. Del resto, nella materia bancaria, l'art. 12 Tub, norma generale applicabile anche alle banche popolari, prescrive la spettanza all'assemblea della deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, prevedendo al comma 4 che alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'art. 2412 c.c.
Risulta pertanto pienamente applicabile anche l'art. 2420-bis c.c. che attribuisce all'assemblea straordinaria il compito di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili, individuando i casi, i modi ed i limiti dell'emissione stessa, con la conseguenza che, in forza della potenziale conversione delle obbligazioni in capitale, devono trovare applicazione tutte le norme a tutela dell'integrità del patrimonio sociale e dell'effettività del conferimento.
Fin dal momento della loro cessione, del resto, i titoli obbligazionari della banca erano destinati ad essere convertiti in azioni, ragion per cui è indubbio che detta cessione costituiva, fin dalla sua origine, operazione sul capitale sociale e che la concessione del prestito richiedeva una preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea straordinaria della banca in conflitto di interessi per essere emittente dei titoli ed erogante il fido, con conseguente applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2358 c.c. a tutela dell'effettività della tutela del patrimonio sociale e di cui all'art. 1344 c.c., per il prodursi di un effetto vietato dalla legge.
7. Il motivo sulla dedotta erroneità della statuizione di nulla dovere alla banca da parte dei
(settimo motivo, indicato come “ottavo”) si incentra sulla ipotizzata mancata Parte_7 considerazione da parte del tribunale delle “voci di lucro pacificamente conseguite ex adverso
-35- nello svolgimento dei rapporti contrattuali oggi contestati” (vale a dire: dividendi e cedole incassate, il c.d. “premio fedeltà” relativo all'aumento di capitale 2013, consistente nel riconoscimento di 1 azione ogni 5, il premio del 10% del valore nominale delle obbligazioni convertibili corrisposto il 29 maggio 2015 con assegnazione di un maggior numero di azioni in sede di conversione).
La doglianza è inammissibile laddove non infondata.
Innanzi tutto, va evidenziato che il motivo si correla – nelle conclusioni tenorizzate – alla richiesta della determinazione del quantum debeatur. Al riguardo va segnalata la diversità della conclusione assunta in questa sede di appello (“in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di causa”) e quella formulata in primo grado, allorquando la richiesta era diretta “in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie restitutorie/risarcitorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di causa”.
Tale nuova domanda (non più collegata all'accoglimento di domande
“restitutorie/risarcitorie”) non può non andare incontro ad una pronuncia di inammissibilità per violazione del divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c.
E, in effetti, nella comparsa di risposta la Banca aveva chiaramente impostato la sua difesa sul rilievo che “la pretesa avversaria dovrebbe comunque essere congruamente ridotta” in ragione del “lucro” percepito nel corso del rapporto (v. comparsa di risposta, pag. 75, punto
274). Ne viene che, in assenza dell'accoglimento di domande “restitutorie/risarcitorie” degli originari attori non solo non è neppure ipotizzabile una siffatta “compensazione”, ma ancor prima si tratta di questione preclusa dalla irritualità della sua deduzione in appello.
8. L'ottavo motivo (indicato in atto di citazione come “nono motivo”) ha ad oggetto la regolamentazione delle spese. Esso è prospettato sia come dipendente dall'accoglimento dei precedenti motivi, sia in termini indipendenti da quell'accoglimento.
Mentre il profilo del motivo dipendente dall'accoglimento dei precedenti motivi rimane assorbito in parte qua dalla loro reiezione, la doglianza che viene prospettata come indipendente dai precedenti motivi si incentra sul rilievo del solo parziale accoglimento delle domande dei (avendo dichiarato l'inammissibilità-improcedibilità di alcune Parte_7
loro domande e accolto solo in parte la richiesta di accertamento di “nulla dovere”, limitando la cognizione alle sole domande di fonte contrattuale), tale – secondo l'appellante – da
-36- imporre una compensazione integrale delle spese processuali e non solo parziale, come statuito dalla sentenza appellata.
Il motivo soggiunge che la novità delle questioni trattate e la “notevole complessità in fatto e in diritto del giudizio” avrebbero parimenti dovuto indurre il primo giudice a una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Il motivo è privo di pregio.
Il tribunale ha opportunamente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, disponendo, proprio in ragione di un accoglimento solo parziale delle richieste degli attori, una compensazione per la quota di un terzo delle spese processuali.
Né a diversi esiti può condurre la pretesa “novità” delle questioni trattate, volta che si tratta di un contenzioso ormai ben sperimentato dalla stessa liquidazione coatta amministrativa in svariati procedimenti occasionati da una vicenda che ha riguardato un notevole numero di clienti della banca. Parimenti inconsistente è la deduzione secondo cui il tribunale si sarebbe basato su “prove orali inammissibili” o su di una interpretazione analogica di norme, trattandosi di censure del tutto prive di pregio e, comunque, irrilevanti ai fini del giudizio sulla distribuzione degli oneri di lite fra le parti.
d) Conclusioni e spese.
L'appello è respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000), tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata in questo grado e dato atto del mancato deposito della nota spese.
Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza non definitiva n. 215/2021 pubblicata il 5 febbraio
[...]
2021 dal Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, nonché avverso
-37- la sentenza definitiva n. 362/2023 pubblicata il 23 febbraio 2023 dal medesimo tribunale li respinge e, per l'effetto, conferma le impugnate sentenze;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dagli appellati, spese che liquida in
€ 18.511,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1, quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 20 marzo 2025
Il presidente est.
Guido Santoro
-38-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Sezione specializzata in materia di impresa
R.G. 1676/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1676/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
Parte_1
(C.F. e P.IVA , in persona dei Commissari Liquidatori
[...] P.IVA_1
dott.ri , e avv. Giustino Di Cecco, rappresentata e Parte_2 Parte_3
difesa in giudizio dagli avv.ti Manuela Malavasi, Giacomo Ricciardi e Roberto Perrone, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Silvia Rosina, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
Appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
C.F. ), rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Fabio De
[...] C.F._2
Blasio e Antonio Romeo, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Arturo Mazza, come da procura alle liti a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado R.G.
6925/2017
Appellati
Oggetto: Appello avverso la sentenza non definitiva n. 215/2021 pubblicata il 5 febbraio
2021 dal Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, nonché
-1- avverso la sentenza definitiva n. 362/2023 pubblicata il 23 febbraio 2023 dal medesimo
Tribunale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, ivi incluse le questioni riproposte ex art. 346 c.p.c., in riforma della sentenza n. 362/2023, pronunciata dal Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel procedimento sub RG 6925/2017, in data 22 febbraio
2023, pubblicata il 23 febbraio 2023 (rep. n. 1045/2023), non notificata, e in riforma della sentenza non definitiva n. 215/2021, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel
procedimento sub RG 6925/2017, in data 27 gennaio 2021, pubblicata il 5 febbraio 2021 (rep. n. 652/2021) e non notificata, oggetto di riserva d'appello da parte di ed in accoglimento dei motivi di impugnazione di CP_3 cui in narrativa:
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande avversarie, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità delle censure, doglianze e domande tardivamente
proposte da parte attrice;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria,
anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori
(a) rigettare le istanze istruttorie avversarie e dichiarare la tardività, invalidità e inammissibilità dei disconoscimenti attorei relativamente ai ns. docc. 13 (prodotto anche in originale quale ns. doc. H) e 34 nonché
l'inammissibilità della produzione documentale attorea nei termini e per le ragioni esposte in atti, ferme le richieste di revoca/modifica di cui all'istanza del 1° luglio 2021 oltreché quelle formulate in occasione delle udienze tenutesi, e comunque, la declaratoria di inutilizzabilità/inammissibilità della documentazione acquisita in atti per effetto del provvedimento istruttorio del 16 giugno 2021;
(b) ordinare la verificazione dei documenti disconosciuti ex adverso, ossia il doc. avv. 15, i ns. docc. D, E, F, G,
prodotti anche in copia digitale quali ns. docc. 53, 54, 55 e 56 ed ex adverso disconosciuti, utilizzando, quali scritture di comparazione:
(1) i saggi grafici che si chiede sin d'ora vengano acquisiti ex art. 219 c.p.c.;
(2) il ns. doc. I (ossia l'originale dello specimen di firma prodotto anche in copia digitale quale ns. doc. 68)
nonché il ns. doc. H (ossia l'originale del nostro documento digitale n. 13 tardivamente e pertanto inammissibilmente disconosciuto ex adverso);
(c) per la denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga valido, efficace ed ammissibile anche il disconoscimento relativo al ns. doc. 13 ordinare la verificazione del documento in parola (depositato in
-2- originale quale ns. doc. H) e degli ulteriori documenti disconosciuti ex adverso ossia il doc. avv. 15 ed i ns. docc. D, E, F, G prodotti anche in copia digitale quali ns. docc. 53, 54, 55 e 56 ed ex adverso disconosciuti utilizzando, quali scritture di comparazione:
(1) i saggi grafici che si chiede sin d'ora vengano acquisiti ex art. 219 c.p.c.;
(2) il ns. doc. I (ossia l'originale dello specimen di firma prodotto anche in copia digitale quale ns. doc. 68).
(d) dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in giudizio nei termini e per le ragioni esposte in atti e che verranno esposte in corso giudizio;
(e) autorizzare il deposito in cassaforte dei documenti già depositati in originale in primo grado e, più precisamente:
(1) sub ns. doc. D: scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 sottoscritta dalla Sig.ra in Controparte_2 data 23 luglio 2014 (i.e. il doc. avv. 15 ex adverso disconosciuto);
(2) sub ns. doc. E: scheda di adesione all'aumento di capitale 2013 sottoscritta dalla Sig.ra in Controparte_2 data 20 giugno 2013, a titolo di scrittura di comparazione;
(3) sub ns. doc. F: dichiarazione di presa conoscenza dell'Offerta relativa all'aumento di capitale deliberato dalla Banca nell'anno 2013 sottoscritta dalla Sig.ra in data 20 giugno 2013, a titolo di scrittura Controparte_2 di comparazione;
(4) sub ns. doc. G: dichiarazione d'intenzione a sottoscrivere l'aumento di capitale deliberato dalla Banca nell'anno 2013, sottoscritta dalla Sig.ra in data 20 giugno 2013, a titolo di scrittura di Controparte_2 comparazione;
(5) sub ns. doc. H: scheda di adesione all'aumento di capitale 2014 copia “per intermediario aderente” sottoscritta dalla Sig.ra in data 23 luglio 2014 (i.e. il ns. doc. 13 ex adverso disconosciuto); Controparte_2
(6) sub ns. doc. I: specimen di firma relativo al rapporto di conto corrente n. 5843 sottoscritto (anche) dalla
Sig.ra a titolo di scrittura di comparazione;
Controparte_2
- in ogni caso, sulle spese, previo annullamento del capo della Sentenza Definitiva impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore degli attori odierni appellati:
(a) in via principale, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi di impugnazione oggi formulati, con integrale condanna degli attori, odierni appellati, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già ricevuto dall'esponente;
(b) in via subordinata, con compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio, e condanna delle controparti alla restituzione di quanto già ricevuto;
(c) in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente grado di giudizio”.
Per gli appellati:
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA
PRINCIPALE
RIGETTARE l'appello proposto da per le Parte_1 ragioni di fatto e diritto esposte nel presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 362/2023 nonché la
-3- sentenza non definitiva n. 215/2021, emesse dal Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese, all'esito della causa di I grado n. 6925/2017 R.G.
IN VIA SUBORDINATA, IN CASO DI RIFORMA PER QUALSIVOGLIA MOTIVO DELLE IMPUGNATE
SENTENZE accertate e dichiarate le violazioni di cui ai fatti di causa da parte di
[...]
: Parte_1
A1) accertare e dichiarare la nullità:
• del negozio di acquisto in capo al sig. di n. 10.000 azioni di Controparte_1 [...] in contropartita diretta da al prezzo Parte_1 Controparte_4 di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 12-28.12.2012; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio;
nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00;
• del negozio di acquisto in capo al sig. di n.
4.800 azioni di Controparte_1 [...] di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € Parte_1
300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; dei relativi ordini e
di ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché del finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00;
• del negozio di acquisto in capo alla sig.ra di n.
3.200 azioni di Controparte_2 Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore complessivo di € 200.000,00 effettuato in
[...] data 27.08.2014; dei relativi ordini e di ogni successivo atto e negozio;
nonché dei finanziamenti “denaro caldo” al sig. , contabilizzato in data 27.08.2014 per l'importo di € CP_1 Controparte_1
200.000,00;
b) in subordine rispetto al punto A, annullare:
• il negozio di acquisto in capo al sig. di n. 10.000 azioni di CP_1 Controparte_1 [...] in contropartita diretta da (al Parte_1 Parte_1 prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 12-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data
27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00;
• il negozio di acquisto in capo al sig. di n.
4.800 azioni di Controparte_1 [...] di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € Parte_1
300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e
ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento
“denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00;
• il negozio di acquisto in capo alla sig.ra di n.
3.200 azioni di Controparte_2 Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore complessivo di € 200.000,00 effettuato in
[...] data 27.08.2014; il relativo ordine e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” al sig. , contabilizzato in data 27.08.2014 per l'importo di € 200.000,00; Controparte_1
c) in subordine rispetto ai punti A e b, dichiarare giudizialmente risolti:
-4- • il negozio di acquisto in capo al sig. di n. 10.000 azioni di Controparte_1 [...] in contropartita diretta da (al Parte_1 Parte_1 prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € 625.000,00 effettuato in data 12-28.12.2012; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” contabilizzato in data
27.12.2012 per l'importo di € 650.000,00;
• il negozio di acquisto in capo al sig. di n.
4.800 azioni di Controparte_1 [...] di nuova emissione (al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore di € Parte_1
300.000,00 e di un pari importo di obbligazioni convertibili, effettuato in data 11.07.2013; i relativi ordini e ogni successivo atto e negozio (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni in azioni); nonché il finanziamento
“denaro caldo” contabilizzato in data 04.09.2013 per l'importo di € 600.000,00;
• il negozio di acquisto in capo alla sig.ra di n.
3.200 azioni di Controparte_2 Parte_1
(al prezzo di € 62,50 per azione) per un controvalore complessivo di € 200.000,00 effettuato in
[...] data 27.08.2014; il relativo ordine e ogni successivo atto e negozio;
nonché il finanziamento “denaro caldo” al sig. , contabilizzato in data 27.08.2014 per l'importo di € 200.000,00; Controparte_1
D) in conseguenza di quanto previsto nei punti A, B o C, e in ogni caso accertare e dichiarare che i sigg.
e nulla devono a Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Controparte_5
IN VIA ISTRUTTORIA ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse, come formulate dagli attori in atti nel giudizio di primo grado, le quali devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
IN OGNI CASO con vittoria di spese, compensi professionali e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
1. Con atto di citazione notificato tra il 24 giugno e il 4 luglio 2017, Controparte_1
e la coniuge convenivano in giudizio la
[...] Controparte_2 Parte_1
(di séguito: la ), allegando la conclusione – su sollecitazione di un funzionario
[...] Pt_1 dell'istituto di credito, tale , parimenti convenuto in giudizio – di tre Persona_1
differenti acquisti di titoli emessi dalla per un controvalore di complessivi euro Pt_1
1.450.000,00 (rivelatisi, poi, di valore prossimo allo zero), ritenuti collegati ad altrettanti finanziamenti concessi da quest'ultima all'unico fine di costituire la provvista necessaria agli acquisti stessi.
Più nello specifico, le operazioni contestate dagli attori erano le seguenti:
I) Il 12/12/2012 il acquistava n. 10.000 azioni della Banca, per un controvalore di CP_1
euro 625.000,00, con contestuale richiesta di fido di euro 650.000,00 per la copertura dell'acquisto medesimo. Il prezzo di acquisto delle azioni veniva addebitato il 27/12/2012 –
-5- seppur in mancanza di alcuna provvista o affidamento – sul c/c n. 137/5843 già intestato al
, mentre il fido (per quanto sia stato sottoscritto solo alcuni mesi più tardi, ovvero il CP_1
18/07/ 2013) veniva erogato il giorno dopo sul c/c 137/0998959 di nuova costituzione (c.d.
“c/c denaro caldo”), per essere poi girato sul conto corrente “vecchio” al fine di coprire il
“buco” derivante dall'acquisto.
II) Il 20/06/2013 il acquistava n. 4.800,00 azioni di nuova emissione della Banca e CP_1
4.800,00 obbligazioni convertibili in azioni, per un controvalore di complessivi euro
600.000,00, con contestuale richiesta (e, questa volta, contestuale conclusione del contratto) di fido di euro 600.000,00 per la copertura dell'acquisto medesimo. Il prezzo di acquisto veniva addebitato il 02/09/2013 sul c/c preesistente del (c.c. “vecchio”), mentre CP_1
l'erogazione della provvista necessaria all'acquisto veniva accreditata sul c/c c.d. “denaro caldo” solo due giorni più tardi, con contestuale giroconto della somma sul c/c “vecchio”. A séguito di tale operazione, quindi, il conto corrente “denaro caldo” maturava un saldo negativo di euro 1.250.000,00.
III) Il 27/08/2014 acquistava n.
3.200 azioni della Banca, per un controvalore di Persona_2
euro 200.000,00, con provvista fornita al marito mediante fido di pari valore a lui intestato, erogato sempre sul conto corrente “denaro caldo” che, all'esito di tale operazione, esponeva un saldo negativo di euro 1.450.000,00.
Gli attori hanno, quindi, chiesto al tribunale di accertare la nullità dei contratti di acquisto e di affidamento di cui sopra, tra loro collegati, per violazione delle disposizioni imperative previste in materia (tra queste, l'art. 2358 c.c.), ovvero la loro annullabilità per vizi del consenso (dolo ed errore riconoscibile), ovvero ancora la risoluzione degli stessi per inadempimento degli obblighi di diligenza dell'intermediario finanziario, con condanna della al ripristino dello status quo ante, all'azzeramento del debito maturato derivante dagli Pt_1
affidamenti, alla compensazione tra i rispettivi controcrediti ed alla restituzione – a titolo di indebito – delle somme corrisposte anche quali interessi pagati sui finanziamenti erogati, oltre al risarcimento del danno.
2. Il processo, interrottosi per effetto della sottoposizione della Banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, veniva riassunto anche nei confronti di Controparte_6
(che si assumeva subentrata ai rapporti in contestazione) e del : gli attori
[...] R_
riproponevano così le azioni di nullità/annullamento/risoluzione dei contratti collegati, mentre
-6- limitavano le azioni di ripetizione e di risarcimento del danno solo nei confronti di CP_7
e del .
[...] R_
3. Nel corso del processo le domande proposte nei confronti del e della banca R_
venivano rinunciate e la causa proseguiva unicamente contro la Controparte_6 [...]
in l.c.a. Parte_1
4. Si costituiva in giudizio la contestando le argomentazioni avversarie ed eccependo, Pt_1
in particolare:
(i) l'improcedibilità delle domande avversarie, posto che, ai sensi dell'art. 83
TUB, dalla data di insediamento degli organi liquidatori non sarebbe stato più possibile promuovere, né proseguire, contro la alcuna azione (anche relativa Pt_1
a domande di nullità, di annullamento e di risoluzione, sottendendo le stesse l'accertamento di crediti vantati dagli attori) ed ogni pretesa avrebbe potuto essere fatta valere esclusivamente nella fase di formazione del passivo ed in sede concorsuale;
(ii) l'incompetenza del tribunale adito, posto che l'art. 83 TUB prevede la competenza inderogabile e funzionale del tribunale del luogo dove la banca ha sede, essendo così competente il Tribunale di Vicenza e non quello di Venezia.
Nel merito, la contestava la fondatezza delle domande di controparte e, soprattutto, Pt_1 negava la sussistenza del collegamento negoziale tra i finanziamenti e l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili.
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni, gli attori, pur mantenendo ferme le loro domande di nullità/annullabilità/risoluzione dei contratti, chiedevano l'accertamento di nulla dovere alla Banca, accertando le compensazioni legali ed operando quelle giudiziali con i controcrediti restitutori o risarcitori esistenti anteriormente alla apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della stessa.
6. Con sentenza non definitiva n. 215/2021 emessa il 27 gennaio 2021 e depositata il 5 febbraio 2021, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa rigettava l'eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, dichiarava improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dagli attori a qualsivoglia titolo verso la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione e rimetteva la causa in istruttoria per la decisione sul merito sulle domande di accertamento negativo dei crediti della Banca, derivanti
-7- dai contratti di finanziamento asseritamente collegati con gli acquisti azionari ed obbligazionari, reputate procedibili.
7. Con sentenza definitiva n. 362/2023 emessa il 23 febbraio 2023 e depositata in pari data, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa dichiarava la nullità dei contratti di apertura di credito oggetto di lite per violazione di norme imperative e, per l'effetto, che nulla era dovuto dagli attori a titolo di adempimento degli obblighi contrattuali restitutori derivanti dagli stessi;
compensava per la frazione di un terzo le spese di lite tra gli attori e la condannava quest'ultima a pagare in favore dei primi la residua quota di tali Pt_1
spese liquidate in euro 2.266,00 per esborsi ed in euro 25.300,66 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
8. Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello la mentre i coniugi e Pt_1 CP_1
regolarmente costituiti, hanno resistito al gravame, opponendosi all'accoglimento CP_2 dell'appello della e formulando una questione incidentale di legittimità costituzionale Pt_1
circa la corretta interpretazione dell'art. 83 TUB per il caso di accoglimento della tesi interpretativa prospettata dall'appellante (cfr. infra, sub esame del primo motivo d'appello).
9. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° febbraio 2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 20 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la
Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
1. Con la sentenza non definitiva impugnata, il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di imprese, implicitamente rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Banca, ha dichiarato improseguibili le domande di accertamento dei crediti vantati dagli attori verso la procedura convenuta e le conseguenti pretese di compensazione o risarcitorie, ritenendo – invece – proseguibili unicamente le domande di accertamento negativo dei crediti della derivanti dai contratti di finanziamento contestati, sulla scorta Pt_1 dell'affermata nullità/annullabilità/inefficacia degli stessi.
1.1 Secondo il tribunale, infatti, l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette
-8- domande siano di mero accertamento del credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso (cfr. sentenza non definitiva, p. 10). Al contrario, sempre secondo il tribunale, devono ritenersi escluse dalla regola dell'accertamento concorsuale tutte le domande di accertamento o costitutive quando non funzionali all'accertamento di crediti restitutori o risarcitori verso la procedura, ma alla liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale: tra queste, le domande di accertamento delle nullità di un contratto/di annullamento/di risoluzione, ovvero quelle vòlte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa in bonis, purché dette pretese siano in funzione solo ed esclusivamente dell'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura.
2. Con la sentenza definitiva impugnata, il medesimo tribunale ha ritenuto provato il collegamento negoziale denunziato dagli attori tra le tre operazioni (sopra ricordate) di acquisto di azioni/obbligazioni oggetto di lite e le relative concessioni di credito accordate dalla per il perfezionamento delle operazioni medesime. Il tribunale, infatti, ha ritenuto Pt_1
che la coerenza temporale delle operazioni, ciascuna di esse verificatasi in un lasso di tempo piuttosto contenuto tra gli ordini di acquisto, la concessione degli affidamenti e gli addebiti sul conto per gli acquisti medesimi, nonché la coerenza tra gli importi finanziati e quelli utilizzati per gli acquisti, dovevano reputarsi elementi indiziari tali da far ritenere che detti acquisti siano stati consentiti in ragione delle contestuali aperture di credito (cfr. sentenza definitiva, p. 11).
2.1 Il tribunale ha, poi, chiarito che ove il collocamento di azioni avvenga nel mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 2358 c.c. (come sarebbe avvenuto, secondo il primo
Giudice, nel caso di specie) e, quindi, in violazione del divieto di assistenza finanziaria – ovvero del divieto di finanziare l'acquisto di azioni proprie in tale disposizione normativa stabilito –, la sanzione prevista sarebbe quella della nullità; ciò in quanto l'interesse tutelato dal legislatore con tale norma imperativa coinciderebbe con quello della società e dei creditori all'integrità del capitale sociale, interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni
(com'era la al tempo dei fatti), alle quali detta norma deve ritenersi applicabile (come, Pt_1 del resto, è dato desumere dall'abrogazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 105/1948 e dal disposto dell'art. 150-bis del TUB).
-9- 2.2 Il tribunale, infine, ha accertato che, con l'acquisto di obbligazioni convertibili in azioni finanziato dalla stessa, essa ha perseguito il fine (non tanto di ottenere un aumento di Pt_1
capitale, quanto piuttosto) di predisporre uno strumento idoneo ad eludere la disciplina cogente dettata per assicurare l'effettività degli aumenti di capitale ed i limiti previsti in detta disciplina per la relativa salvaguardia, onde la conclusione di detto negozio deve considerarsi in frode alla legge, con conseguente nullità dei negozi collegati.
3. La ha proposto appello avverso le sentenze non definitiva e definitiva, formulando i Pt_1
motivi di impugnazione titolati come di seguito:
- Erroneità delle sentenze nella parte in cui hanno ritenuto che l'art. 83, comma 3,
TUB, non precluda la proposizione di ogni tipo di azione nei confronti della Pt_1
liquidazione coatta amministrativa;
- Erroneità delle sentenze nella parte in cui hanno ritenuto procedibili le domande di
“nulla dovere” da controparte e infondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire di controparte;
- Erroneità delle sentenze nella parte in cui hanno ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia e hanno conseguentemente statuito nel merito delle domande attoree;
- Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sugli attori in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale;
- Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art.
2358 c.c. alle società cooperative;
- Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto azioni e quella dei finanziamenti per violazione dell'art. 2358 c.c. ovvero quali negozi in frode alla legge;
- Erroneità della sentenza definitiva nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto
da controparte;
- Erroneità delle sentenze in punto di spese.
b) Motivi d'appello.
1. Con il primo motivo di appello, parte appellante sottopone a critica le sentenze impugnate nella parte in cui il tribunale, facendo, a suo dire, non corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 83, comma terzo, TUB, ha ritenuto che tale previsione normativa non riguardi ogni
-10- tipo di azione e, quindi, non ha esteso la statuizione di improcedibilità nei confronti di tutte le domande avanzate dagli odierni appellati, ma solo nei confronti di alcune, con conseguente pronuncia nel merito rispetto a quelle ritenute procedibili.
1.1 La non condivide quanto opinato dal tribunale e ritiene che il tentativo di “limitare” Pt_1 la portata dell'articolo in commento (i) contrasti con l'art. 12, comma 1, prima parte, delle
Preleggi, con la normativa comunitaria vòlta a regolare il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (anche) paralizzando le iniziative giudiziali, con il dettato costituzionale e con la ratio legis sottesa alla disciplina della l.c.a.; (ii) costituisca il frutto di un'acritica trasposizione di principi elaborati per il fallimento, la cui disciplina – in realtà – diverge da quella dettata dal legislatore per la l.c.a. delle banche. Nella regolamentazione di quest'ultima, infatti, il legislatore ha predisposto una normativa secondo cui i diritti di credito devono essere accertati nell'ambito della verifica dello stato passivo, mentre tutte le ulteriori azioni devono ritenersi improcedibili/improseguibili, anche in considerazione dell'insussistenza di un interesse all'ottenimento di sentenze di mero accertamento (anche negativo) nei confronti di un soggetto destinato esclusivamente alla liquidazione. A tale ricostruzione non conseguirebbe, del resto, alcuna violazione del diritto di difesa, essendo pur sempre consentito al debitore di resistere contro l'azione giudiziale eventualmente promossa nei suoi confronti dalla l.c.a. per far valere propri diritti di credito.
1.2 L'interpretazione “restrittiva” offerta dal tribunale, in ogni caso, non troverebbe conforto nemmeno nella giurisprudenza di merito formatasi sul punto. A tale proposito, l'appellante richiama alcune sentenze (anche) di Questa Corte d'Appello (in particolare, le nn. 1084/2021,
2410/2022, 2541/2022 e 158/2023), le quali deporrebbero nel senso dell'improcedibilità di ogni tipo di domanda proposta nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
1.3 La questione ora in esame è oggetto della richiesta che gli appellati rivolgono a Questa
Corte d'Appello, di investire la Corte Costituzionale sul punto, ovvero circa la possibilità o meno di esperire un'azione di accertamento negativo del credito nei confronti di una l.c.a., ancorché tale azione non incida sullo stato passivo della procedura (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello, p. 22), nella (sola e) denegata ipotesi in cui la corte intendesse accedere all'interpretazione in base alla quale l'art. 83 TUB vieterebbe all'asserito debitore ogni iniziativa contro una procedura di l.c.a. bancaria.
-11- 2. Il secondo motivo di appello attiene alla censura dei capi delle sentenze impugnate già fatti oggetto del primo motivo, con particolare riferimento alle parti nelle quali il tribunale ha ritenuto procedibili le domande di “nulla dovere” alla e infondata l'eccezione di Pt_1
carenza di interesse in capo agli odierni appellati.
2.1. Ad avviso dell'appellante, nessuna delle domande avversarie poteva essere qualificata come domanda di mero accertamento negativo di un credito vantato dalla Banca, giacché esse implicherebbero comunque l'accertamento dell'esistenza di un credito vantato dagli odierni appellati nei confronti di quest'ultima (derivante dalla caducazione dei contratti di acquisto delle azioni/obbligazioni) e, quindi, dell'estinzione per compensazione dei contrapposti crediti/controcrediti; accertamenti, questi, che comporterebbero la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità delle relative domande ex art. 83, comma terzo, TUB.
In ogni caso, afferma ancora la se l'accertamento del primo Giudice dovesse – invece Pt_1
– intendersi limitato ad un accertamento negativo dei soli obblighi contrattuali derivanti dai finanziamenti, le relative domande dovrebbero comunque ritenersi inammissibili per violazione dell'art. 100 c.p.c., non potendo una siffatta pronuncia produrre alcun effetto utile per il cliente che si troverebbe comunque a dover esperire un'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti della per la restituzione del prezzo versato. Pt_1
3. Con il terzo motivo di appello, la lamenta l'erroneità delle sentenze nella parte in Pt_1
cui hanno (implicitamente) ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Venezia ed hanno conseguentemente statuito sulle domande degli attori.
La sostiene che la competenza (funzionale ed inderogabile) a conoscere la presente Pt_1
azione spetti al Tribunale di Vicenza, ovvero al tribunale del luogo dove la ha la Pt_1 propria sede legale. Ciò in quanto, secondo l'appellante, qualsiasi decisione avente l'effetto di accertare una passività a carico della non può che essere adottata dal foro competente Pt_1
per la procedura concorsuale, nel rispetto del rito dettato dagli artt. 87 e ss. TUB (ovvero previa insinuazione al passivo ed eventuale opposizione allo stato passivo per il caso di disconoscimento del credito da parte della Procedura).
4. Con il quarto motivo di appello, la censura la sentenza definitiva nella parte in cui Pt_1
il tribunale ha ritenuto assolto da parte degli attori – qui appellati – l'onere della prova in ordine alla sussistenza di un collegamento negoziale tra gli acquisti delle azioni/obbligazioni ed i finanziamenti oggetto di lite.
-12- 4.1 Anzitutto, la contesta la ricostruzione fattuale operata dal tribunale, ritenendola Pt_1
appiattita sulle risultanze di una prova orale a suo dire inammissibile (in quanto in violazione della previsione di cui all'art. 2722 c.c.) e, comunque, smentita per tabulas, essendo – al contrario – stato provato che: gli acquisti contestati sono stati eseguiti (non su sollecitazione della all'investimento, ma) su iniziativa degli odierni appellati (sul punto, l'appellante Pt_1
richiama i docc. 32, 33 e 34 del proprio fascicolo di primo grado); questi ultimi avevano ricevuto tutte le informazioni relative alla natura ed ai rischi connessi alle operazioni (come da docc. 13, 17, 18, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 del medesimo fascicolo).
4.2 In conseguenza di quanto precede, l'appellante contesta l'accertamento del tribunale circa la sussistenza, nel caso di specie, di un collegamento negoziale rilevante ex art. 2358 c.c., dal momento che non vi sarebbe coincidenza temporale tra i finanziamenti e gli acquisti delle azioni/obbligazioni, giacché i primi sarebbero stati concessi in tempi e per importi parzialmente differenti dal prezzo dei secondi e su un conto corrente (il c.d. c/c “nuovo” o
“caldo”) diverso da quello di regolazione (ovvero quello “vecchio”); in ogni caso, non sarebbe stata fornita la prova che le parti avevano lo specifico intento e accordo di destinare le somme ottenute con i fidi all'acquisto di azioni della Pt_1
5. Con il sesto (recte quinto) motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza definitiva nella parte in cui – con motivazione solo apparente – ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative e, in particolare, alle banche popolari (quale era la al tempo dei fatti). Pt_1
5.1. La osserva, infatti, che gli artt. 2525 e 2529 c.c. (dettati in tema di società Pt_1 cooperative) non richiamano l'art. 2358 c.c., né operano alcuna deroga allo stesso, con ciò escludendo – quindi – l'applicabilità e la compatibilità della disciplina dell'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie alle società cooperative. Esclusione, questa, che l'appellante sottolinea essere stata affermata tanto dalla giurisprudenza (in particolare, nella sentenza n. 2654/2021 della Corte d'Appello di Bologna), quanto dalla dottrina. Osserva ancora la che l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative sarebbe Pt_1 vieppiù evidente se si considera che, in queste ultime, le decisioni in merito all'acquisto di azioni sono demandate (non già all'assemblea, ma) all'organo amministrativo (così come espressamente stabilito nello statuto della . Pt_1
5.2 Ad avviso dell'appellante, in ogni caso, quand'anche si ravvisassero profili di compatibilità tra l'articolo in commento e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle
-13- società cooperative, dovrebbero ritenersi applicabili solamente i limiti quantitativi posti dall'articolo medesimo;
limiti che ove debitamente analizzati, avrebbero impedito al primo
Giudice di accogliere le domande attoree, essendo provato che, al tempo degli investimenti per cui è causa, la Banca possedeva riserve disponibili in grado di coprire tutti i presunti acquisti finanziati.
6. Con il settimo (recte sesto) motivo di appello, l'appellante si duole della parte delle sentenze impugnate con le quali il primo Giudice ha dichiarato la nullità dei contratti di acquisto delle azioni e di finanziamento per violazione dell'art. 2358 c.c. ovvero quali negozi in frode alla legge.
6.1 Afferma l'appellante che, quand'anche si volesse ipotizzare l'integrale applicazione dell'art. 2358 c.c. e la violazione dello stesso, la conseguenza non andrebbe ravvisata nella nullità degli acquisti/dei finanziamenti contestati, che rimarrebbero validi ed efficaci (come confermato dalla giurisprudenza e dalla dottrina dallo stesso richiamata): detta norma, infatti, non vieterebbe affatto la conclusione di contratti di acquisto di azioni e di finanziamento, ma detterebbe semplicemente specifiche regole per la relativa conclusione.
6.2 La Banca afferma, ancora, che la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporterebbe la nullità dell'acquisto obbligazionario (tale norma, infatti, contemplando le sole “azioni” non sarebbe direttamente applicabile – nemmeno in via analogica – alla sottoscrizione di obbligazioni convertibili) e che – in ogni caso – l'eventuale nullità dei contratti di finanziamento non si trasmetterebbe ai contratti di acquisto di azioni posto che (tra l'altro) ciò contrasterebbe con l'esigenza di tutelare l'effettività del patrimonio sociale: se, infatti, la nullità del solo finanziamento non determinerebbe alcuna lesione all'integrità del patrimonio sociale, la nullità dell'acquisto delle azioni ne procurerebbe certo pregiudizio perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento con il debito per il rimborso del prezzo di acquisto delle azioni, con conseguente retrocessione delle azioni proprie, prive di valore intrinseco.
8. Con l'ottavo (recte settimo) motivo di appello, la torna a dolersi della sentenza Pt_1
definitiva, nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto dagli odierni appellati. Il tribunale, a suo dire, avrebbe errato nel non tenere conto delle voci di lucro conseguite dagli appellati nel corso dei rapporti contrattuali contestati (tra questi, i dividendi in denaro sulle azioni, le cedole del 5% incassate sulle obbligazioni convertibili, il premio fedeltà relativo
-14- all'aumento di capitale 2013 ed il premio del 10% del valore nominale delle obbligazioni convertibili sottoscritte corrisposto nel maggio 2015).
9. Con il nono (recte ottavo) motivo di appello, l'appellante censura le sentenze impugnate nella parte in cui hanno posto le spese di lite del giudizio di primo grado parzialmente a suo carico. A parere della la statuizione sulle spese dovrebbe essere riformata sia nel caso Pt_1 di accoglimento dell'appello dalla stessa spiegato, con conseguente soccombenza integrale degli appellati, sia nel caso di rigetto dello stesso. In quest'ultimo caso, infatti, secondo l'appellante, occorrerebbe tener presente che il tribunale ha accertato una situazione di soccombenza reciproca (oltre che particolarmente complessa ex art. 92, secondo comma,
c.p.c., tanto in fatto, quanto in diritto) e, quindi, andrebbe stabilita una compensazione per intero delle spese del giudizio di primo grado. In entrambi i casi, con condanna degli appellati alla restituzione di quanto già ricevuto dall'appellante.
c) Disamina dei motivi di appello.
Alla disamina dei motivi di appello va premesso che la controversia attiene al caso delle operazioni cc.dd. baciate poste in essere dalle banche venete ( e Parte_4 [...]
) nel corso degli anni prima della loro sottoposizione a liquidazione coatta Parte_1
amministrativa, fattispecie concreta che questa corte ha già affrontato e risolto in altre consimili controversie, adottando un orientamento al quale in questa sede si ritiene di dover dare continuità, non essendo le doglianze veicolate con i motivi di appello in grado di infirmare le motivazioni sottese all'interpretazione adottata e svolte nei precedenti ai quali si farà pertanto ampio richiamo.
1. Il primo motivo non ha pregio.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli
-15- stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un credito, da riconoscersi – questo sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87,
88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura
-16- combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a.
(o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento del finanziamento, ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela.
In definitiva, sul punto, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di scaturiti complessiva operazione in esame in Parte_5 Pt_6 termini di simulazione o comunque di accertamento dell'effettiva volontà delle parti (cfr. in questo senso, tra le altre, Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023; App. Venezia sentenza n. 1903/2024; App. Venezia 1076/2024, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
In tale chiarita prospettiva l'interpretazione accreditata basata proprio sull'esigenza di assicurare una tutela giudiziaria vale a escludere qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale e, per tali ragioni, la richiesta della parte appellata di sollevare questione di legittimità costituzionale è stata subordinata ad una soluzione ermeneutica che intendesse il disposto dell'art. 83 citato nei termini auspicati dalla banca appellante.
2. Con il secondo motivo l'appellante desume che le domande formulate dalla parte attrice in primo grado non siano dirette soltanto all'accertamento di nulla dovere alla dalla Pt_1
necessità che alle dichiarazioni di nullità degli acquisti azionari e dei connessi finanziamenti consegua una compensazione dei contrapposti crediti-debiti.
Il motivo non può trovare accoglimento.
-17- Il punto è che occorre considerare la nullità non già del mero contratto di affidamento o del solo acquisto azionario, ma – in conseguenza del prospettato vincolo di collegamento contrattuale – dell'intera operazione realizzata attraverso quei due negozi.
È la considerazione unitaria e complessiva dell'operazione posta in essere e, in tesi, radicalmente nulla, a comportare il venir meno ab initio dell'acquisto dei titoli, di talché il finanziamento diretto al loro acquisto deve ritenersi mai effettivamente utilizzato. Sulla base di quella operazione negoziale nulla non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e, corrispondentemente, non è sorto alcun controcredito della banca diretto alla restituzione del finanziamento.
In tale chiarita prospettiva esce del tutto privo di fondamento il rilievo dell'appellante basato sulla “compensazione” che il tribunale avrebbe a suo dire inevitabilmente dovuto operare
(«l'“effetto” conseguente all'accertamento della nullità/annulla-mento/risoluzione dei contratti per cui è causa è quello di ottenere l'accertamento di un credito a favore di controparte da opporre in compensazione al debito derivante dalle linee di credito concesse dalla e rimaste insolute»), dovendosi escludere la sussistenza di due contrapposte Pt_1
valide ed efficaci obbligazioni.
In proposito, occorre prendere le mosse dalla considerazione della operazione nel suo complesso e rilevare che la nullità di tale complessiva operazione comporta che in forza della nullità del finanziamento la banca può vantare un credito restitutorio in relazione al capitale prestato, ma in forza della nullità dell'acquisto delle azioni il cliente vanta a propria volta un corrispondente credito restitutorio delle somme versate quale corrispettivo delle azioni.
In linea astratta, data la presenza di reciproche obbligazioni derivanti da un unico rapporto giuridico, trova applicazione l'istituto della c.d. compensazione impropria, secondo cui, in presenza di una operazione unitaria, quale dev'essere qualificata quella in esame,
l'accertamento delle reciproche ragioni di credito tra le parti e il consequenziale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare/avere può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, trattandosi di poste all'interno di un unico rapporto negoziale, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria, che, invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (da ultimo, Cass. n.
3856/2020).
Si tratta di una ricostruzione della vicenda già più volte seguita in numerose decisioni rese da
Questa Corte in consimili controversie, originate dalle crisi delle banche venete e relative alle
-18- cc.dd. operazioni baciate concluse da e , nelle quali Parte_4 Parte_1
l'accertamento della nullità dell'operazione - e dunque dell'inesistenza del credito derivante da finanziamento strumentale all'acquisto di azioni della banca stessa - è stata verificata escludendo che in quei casi “l'accertamento negativo richiesto dall'attrice presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venire meno del debito dell'istante – per il caso sia confermata la violazione del divieto di assistenza finanziaria - è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità” (così ex multis Corte App. Venezia, sent. n. 1903/24).
L'indicata ricostruzione vale a destituire di fondamento, altresì, l'ipotizzata carenza di interesse ad agire agitata dall'appellante, in quanto – come detto – non si ravvisano crediti restitutori aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo delle azioni per i quali il cliente dovrebbe successivamente agire.
3. Il terzo motivo, nei termini nei quali è formulato, non può trovare accoglimento.
Esso è conformato come consequenziale rispetto alla tesi, sostenuta con i primi due motivi, della necessaria devoluzione della controversia al foro concorsuale.
Le superiori argomentazioni, in forza delle quali si è escluso trattarsi di domande riservate alla cognizione del foro della procedura concorsuale, valgono a destituire di fondamento anche il motivo in disamina.
4. Il motivo inerente alla ritenuta sussistenza del collegamento contrattuale è infondato.
4.1. In merito alla questione della prova del collegamento negoziale mette conto ricordare i principi ricevuti dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento a detto collegamento, come da ultimo ricordati nella sentenza n. 372/2025, già sopra richiamata ad altri fini. In tale arresto la S. Corte ha avuto modo di ribadire che: «- sussiste un collegamento in senso tecnico tra più
-19- contratti quando ricorre “sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. SU n. 19785 del 2015, in motiv.; Cass. n.
11974 del 2010; Cass. n. 23470 del 2004); - la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo e funzionale tra più contratti distinti (come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., che è finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce
l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi anche di prove presuntive (come ha fatto, nel caso in esame, il tribunale, con riferimento alla “coincidenza temporale … tra erogazione del mutuo… e … l'acquisto, se pur di importo inferiore … di azioni : cfr., in tema, Cass. n. 28148 del 2023); - CP_3
l'accertamento concernente la sussistenza degli indicati presupposti, al pari del giudizio relativo all'effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono censurabili in sede di legittimità se non per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nella specie, tuttavia, neppure dedotto) di omesso esame di fatti storici risultanti con certezza dal testo della pronuncia impugnata o dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. SU n. 5792 del
2024, in motiv., punto 10.14); - le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società fallita nel corso del giudizio di verifica (art. 95, comma 5°, l.fall.), in difetto di una norma che lo vieti e di un interesse in causa tale da comportarne l'incapacità a testimoniare, sono senz'altro utilizzabili, quali fonti di prova in ordine ai fatti storici rilevanti, da parte del giudice delegato e, in sede di opposizione allo stato passivo, dal tribunale, e, come tali, assoggettate (com'è incontestatamente avvenuto nel caso in esame) al prudente apprezzamento ad opera degli stessi (art. 116, comma 1°, c.p.c.)».
-20- 4.2. Nella specie il tribunale ha ravvisato gli elementi del collegamento contrattuale sulla base dei seguenti rilievi: «La coerenza temporale delle operazioni evidenziate, ciascuna di esse verificatasi in un torno di tempo piuttosto contenuto tra gli ordini di acquisto, concessione degli affidamenti e gli addebiti su conto per gli acquisti medesimi, oltre che la coerenza tra gli importi finanziati e quelli utilizzati per l'acquisto dei titoli della finanziante, debbono reputarsi elementi indiziari tali da far ritenere che detti acquisti siano stati consentiti proprio in ragione delle aperture di credito.
In effetti, in questo senso depongono le dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio.
In particolare, , già dipendente di presso la filiale Testimone_1 Parte_1
di Arzignano (VI), ha affermato di conoscere gli attori, avendo la stessa mansioni relative ai rapporti con la clientela. In riferimento all'operazione del 2012, la teste ha dichiarato che, rientrata in servizio, avrebbe trovato la documentazione relativa all'acquisto azionario ed al finanziamento oggetto di lite, così chiedendo spiegazioni al suo capoarea, signor R_
, riferendole il medesimo che la direzione della banca aveva caldeggiato la
[...]
collocazione delle azioni della presso la clientela in modo che Parte_1
l'acquisto fosse finanziato dalla banca medesima. La testimone ha aggiunto che lo stesso
le avrebbe precisato che l'acquisto azionario in discussione era stato eseguito da R_ proprio a mezzo di finanziamento e che allo stesso l'operazione era stata Controparte_1 rappresentata come sicura e che il debito contratto per l'acquisto si sarebbe potuto estinguere a scadenza mediante il ricavato della vendita delle azioni acquistate. Va, poi, considerato che la testimone ha aggiunto che , per convincere l'attore ad Persona_1 eseguire l'operazione, avrebbe fatto chiamare certa signora , amica di , al Per_3 CP_1
fine di rappresentargli che anche ella si era impegnata in identico affare, reputato conveniente.
In effetti, , sentita come testimone, ha confermato detta ultima precisa Testimone_2
circostanza.
La teste ha, inoltre, affermato che analogamente accadde quanto Testimone_1 all'operazione del 2013: rientrata dalla maternità, ancora una volta ritrovata la documentazione relativa all'acquisto azionario e finanziamento e chiesti ragguagli al capoarea, le avrebbe dato le medesime spiegazioni già fornite in riferimento R_ all'operazione del 2012.
-21- La testimone ha concluso la sua deposizione riferendosi anche all'operazione del 2014, affermando che, una volta tornata in servizio, le avrebbe dato indicazioni Persona_1
di proporre ai clienti della che la stessa seguiva, tra cui anche gli Parte_1
attori, di acquistare azioni della banca mediante accensione di finanziamenti da erogarsi dalla banca medesima. La teste ha confermato che, su sollecitazione di , ella R_ avrebbe contattato, nel luglio del 2014, il signor , per proporgli l'operazione». CP_1
4.3. La motivazione del tribunale resiste alle critiche rivoltele con il motivo in disamina.
4.4. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 2722 c.c., va ricordato che l'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 (e 2723) c.c., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio;
qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell' art. 157, comma 2 c.p.c., l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo ad essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera ex ante, per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce ex post, per evitare che i suoi effetti si consolidino (Cass. n. 21443/2012; Cass. n. 12639/2020).
Nel caso di specie, in primo grado all'udienza del 15-6-2021 in sede di assunzione dei testimoni e non solo non risulta proposta l'eccezione di inammissibilità ex art. Tes_1 Tes_3
2722 c.c. prima della prova testimoniale, ma neppure dopo la assunzione dei testimoni risulta che la parte qui appellata abbia richiamato e insistito in quell'eccezione (così come in sede di scritture difensivi conclusionali, al di là di stereotipate clausole di rinvio a eccezioni in altre sedi proposte, neppure risulta un chiaro e minimamente specifico richiamo all'eccezione ex art. 2722 c.c. circa le deposizioni testimoniali assunte).
Ne consegue la sanatoria ex art. 157 c.p.c. dell'ipotizzata nullità.
4.5. In ogni caso, l'invocata violazione del divieto non sussiste posto che [cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 1742 del 20/01/2022 (Rv. 663575 – 01)] nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell'atto scritto, ma che non siano in
-22- contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale.
Significativamente Cass. sez. 3, con l'ordinanza n. 7179 del 04/03/2022 (Rv. 664196 – 01) in tema di negozio fiduciario ha ritenuto che la prova per testimoni del "pactum fiduciae" sia sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto di un immobile, non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene).
Nessuno dei contratti dimessi in causa contiene disposizioni che si pongano in antitesi con i contenuti dell'accordo che secondo la cliente sarebbe stato raggiunto tra le parti, non avendo l'appellante significativamente saputo indicare specifici punti di contrasto. Va detto, peraltro, che l'indicazione esplicita della finalizzazione del finanziamento all'acquisto azionario non sarebbe stata realisticamente possibile, giacché la banca avrebbe così confessato la violazione del divieto di assistenza finanziaria.
Va così evidenziato che i testimoni non sono stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste: cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica. L'istruzione testimoniale non ha mirato, pertanto, a provare, contro il dettato dell'art. 2722 c.c., dei patti contrari al contenuto del contratto, ma a verificare proprio il collegamento fattuale vietato dalla legge.
-23- In altri termini, le circostanze fatte oggetto della prova testimoniale, lungi dal costituire patti aggiunti o contrari ai contratti conclusi, attengono ad una fase precontrattuale che assume rilevanza proprio in funzione della finalità del finanziamento.
4.6. Quanto al merito delle dichiarazioni rese dai testimoni, va osservato che le circostanze riferite dalla testimone , benché relative (quanto ai primi acquisti) ad un periodo nella Tes_1
quale la stessa era in congedo per maternità, hanno in ogni caso, consentito di appurare che il capoarea della banca ( ) ebbe a comunicarle che la aveva sollecitato la R_ Pt_1
collocazione presso i clienti proprio delle operazioni di acquisto di azioni proprie con finanziamenti dello stesso istituto di credito e che l'acquisto del era stato realizzato CP_1
proprio in attuazione di quelle direttive della banca, aggiungendo ulteriori elementi di contorno tali da evidenziare l'attendibilità della testimonianza, che ha trovato anche conferma in quanto dichiarato dal testimone Per_3
A fronte di tali evidenze risultanti dalle ricordate dichiarazioni testimoniali, la deposizione di il quale – pur confermando di essersi recato presso l'abitazione degli attori – ha Tes_4
dichiarato di non ricordare (“non ricordo se in detto contesto si parlò di acquisto di azioni o obbligazioni convertibili da parte degli attori dietro finanziamento da erogarsi da parte della banca”), risulta sostanzialmente anodina, non apportando alcun concreto elemento in grado di confutare o contrastare quanto emergente dalle convergenti dichiarazioni già sopra censite.
4.7. Va poi ulteriormente considerato che la valutazione di sussistenza del collegamento contrattuale è stata basata dal tribunale in via prioritaria sulle risultanze documentali incontroverse in causa, poi meglio chiarite ed evidenziate alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte [«La documentazione versata in atti dagli attori, oltre a dare contezza dei rapporti contrattuali già evidenziati, attesta che, a fronte dell'ordine di acquisto delle azioni del
12.12.2012, il relativo corrispettivo è stato regolato in data 27.12.2012 mediante l'addebito di euro
625.000.00.= sul conto corrente n. 137/5843 intestato a (doc. n. 6 di parte Controparte_1 attrice), conto corrente su cui l'affidamento non operava, salvo evidenziarsi dagli estratti del conto stesso che, in pari data, risulta l'accredito proprio dell'importo di euro 650.000,00.=, utilizzato per
l'acquisto delle azioni, coincidente con l'addebito di pari importo operato sempre in data 27.12.2012 sul conto corrente “denaro caldo” n. 137/57/998958 che si chiude con il relativo saldo negativo, essendo esso privo di disponibilità (doc. n. 7 di parte attrice). Peraltro, l'operazione di accredito sul conto corrente col quale è stato regolato il pagamento delle azioni, mediante l'utilizzo del fido operante sul conto corrente di provenienza dell'accredito, ha permesso a di Controparte_1
-24- eseguire l'acquisto azionario, posto che diversamente egli detto acquisto non avrebbe potuto regolare su conto corrente n. 137/5843 che, parimenti, all'epoca, non disponeva di liquidità sufficiente.
La seconda operazione a cui fanno riferimento gli attori si colloca nell'estate del 2013. In particolare, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che in data 20.6.2013, ha Controparte_1 aderito all'aumento di capitale deliberato per quell'anno da , mediante Parte_1
l'acquisto di n.
4.800 azioni e n.
4.800 obbligazioni convertibili in azioni, per un controvalore totale di euro 600.000,00.= (docc. nn. 9 e 10 di fascicolo attoreo). Peraltro, risulta documentalmente provato che, in data 5.9.2013, l'affidamento già riconosciuto per euro 650.000,00.= ed operante sul conto “denaro caldo” n. 137/57/998958 è stato ampliato ad euro 1.650.000,00.=, riconoscendosi così la possibilità di operare anche per l'ulteriore importo coincidente con l'adesione all'aumento di capitale (doc. n. 13 di fascicolo attoreo). Così, analogamente a quanto accaduto per la precedente operazione, l'acquisto azionario ed obbligazionario risulta regolato in data 2.9.2013 con l'addebito dell'importo di euro 600.000,00.= sul conto corrente intestato a n. 137/5843 Controparte_1
(doc. n. 11 di fascicolo di parte attrice), risultando accreditato sul medesimo conto ed a copertura
l'importo corrispondente di euro 600.000,00.= in data 4.9.2013, somma proveniente in pari data dal conto affidato “denaro caldo” n. 137/57/998958 che all'esito dell'operazione espone il saldo passivo appunto di euro 1.250.000,00.=, essendo inequivocabile che l'adesione all'aumento di capitale è stata resa possibile unicamente mediante la concessione del credito da parte dello stesso istituto emittente.
Conclusivamente ed in ragione delle operazioni rammentante, l'attore è risultato esposto per
l'importo capitale di 1.225.000,00.=, utilizzato per gli acquisti descritti.
L'ultima operazione a cui gli attori si riferiscono vede quale debitrice che, con Controparte_2 operazione del 27.8.2014, avrebbe acquistato 3.200 azioni di per un Parte_1 controvalore complessivo di euro 200.000,00.= la cui provvista sarebbe stata fornita mediante fido intestato al marito Nel dettaglio, dalla documentazione prodotta risulta che Controparte_1
l'attrice ha aderito all'ulteriore aumento di capitale deliberato da per il Parte_1
2014, mediante scheda di adesione del 23.7.2014 per l'acquisto di azioni del controvalore complessivo di euro 200.000,00.=, autorizzando a regolare il pagamento mediante addebito sul conto corrente del marito n. 137/5843 (doc. n. 15 di parte attrice). Risulta, poi, che a in Controparte_1 data 8.7.2014, è stata accordata ulteriore apertura di credito per euro 200.000,00.=, a valere sempre sul solito conto “denaro caldo” e dal quale, in data 27.8.2014, risulta girocontata la somma proprio di euro 200.000,00.=, così chiudendosi il saldo negativo ad euro 1.450.000,00.=, importo accreditato sul conto n. 137/5843 sempre in data 27.8.2014 e da quale nel contempo risulta addebitato il pagamento dell'acquisto azionario, sempre per l'importo indicato (doc. n. 56 di fascicolo attoreo)»].
-25- 4.8. Ciò posto, la valutazione in ordine alla “contiguità temporale” compiuta dal tribunale così come alla sostanziale coincidenza degli importi merita conferma. Dalla riportata diacronica sintesi dei dati documentali rilevanti emerge in maniera chiara la sostanziale contestualità fra ciascuno dei finanziamenti e i rispettivi acquisti di titoli e la corrispondenza dei relativi importi, con predisposizione anche della relativa provvista in modo tale da consentire l'acquisto delle azioni, sì che il rilievo dell'appellante secondo cui i finanziamenti sarebbero stati “concessi in tempi e per importi parzialmente differenti al prezzo dei secondi” risulta del tutto insignificante, in una valutazione complessiva della vicenda, particolarmente significativa anche per la pluralità delle operazioni poste in essere, dato anch'esso assai eloquente in un ragionamento presuntivo.
Ulteriore – seppure non necessario – riscontro alla natura collegata delle operazioni emerge dalla relazione del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di acquisito Pt_1
in primo grado (doc. 42 appellati), ove è indicato anche il primo acquisto del CP_1
(foglio 65 del doc. 42), dalla rilevazione del revisore Ernst & YO NC
AD S.P.A. (documento depositato da Ernst & YO S.p.A. il 16/07/2021, in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto dal tribunale) ove sono indicate le posizioni dei oltre che dalla documentazione dimessa dalla stessa banca (cfr. doc. 105 Parte_7
appellante) nella quale pure risulta la posizione dei con i relativi importi. Parte_7
In definitiva, sul punto, il motivo è privo di fondamento e la sentenza non merita censura.
5.-6. I motivi quinto e sesto, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate, possono trovare una congiunta trattazione, sono infondati.
Anche in riferimento alla questione dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e, per quanto qui interessa, alle banche costituite in forma di società cooperativa, nonché con riguardo alle conseguenze della violazione del divieto di c.d. assistenza finanziaria contenuto nella ricordata disposizione normativa, Questa Corte è giunta ad un approdo già ribadito in molteplici decisioni rese in occasione delle controversie originate dalla crisi delle banche venete e pienamente convergente con quello ampiamente esposto nella gravata sentenza (fra le altre: App. Venezia sentenze nn. 58, 649, 756, 966, 982, 1272, 1456,
1903 del 2024).
In ogni caso, va riscontrato che la S. Corte ha di recente accreditato tale interpretazione
(sentenza n. 372/2025) enunciando il seguente principio: “l'art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di
-26- azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.
Nella motivazione della richiamata sentenza si espongono le motivazioni a sostegno dell'enunciato principio, motivazioni che Questa Corte condivide e fa proprie:
«a) l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società mutuante (salvo che non sussistano le condizioni stabilite dalla stessa, la cui mancanza
“determina l'espansione del divieto, perché è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148 del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua violazione (compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame, delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove “compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative (per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due presupposti, e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt. 2511-2548
c.c. e, dall'altro, che la disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358, commi 1°-6°, c.c. (che
-27- l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti appena indicati.
2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli amministratori della società di “una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che
“l'importo complessivo delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda “il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, e che “una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle società cooperative per azioni: a partire dalla necessità (senz'altro compatibile con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato (e, dunque, ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°,
c.c., “non previsto”) né dall'art. 2529 c.c. (che pure disciplina l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto dall'art. 2358, comma 6°, cit., “degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art. 2358 c.c., come, appunto, l'erogazione di prestiti per l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548 c.c.; - il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, così come fissato dall'art. 2358,
-28- commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela (nell'interesse degli “azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr. l'art. 23, parag. 1, della direttiva 77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit., ed il considerando 5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass. n. 15398 del
2013; Cass. n. 28148 del 2023), è compatibile:
a) tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511
e 2524 c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in caso
d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-terdecies c.c.) ed, in caso di perdita (integrale) del capitale sociale, alla liquidazione ordinaria (art. 2545- duodecies c.c.), condivide pienamente l'indicata finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529 c.c. che, per il caso di acquisto di azioni proprie, estende a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art. 2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla necessaria destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 2545-quater, comma 1°, c.c.; ed ancora dall'art. 2545-quinquies, comma 2°, c.c., che, con approccio più restrittivo di quello che caratterizza le società per azioni, condiziona l'acquisto di azioni proprie al rispetto di un rigido rapporto
d'indebitamento, stabilendo che possono essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione
-29- dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6,
TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. (senz'altro compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio l'equilibrio economico della struttura), per come è stata delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano, appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività d'impresa). È utile richiamare Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di “vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”; Cass. n. 4916 del 1984, che, nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del recepimento della direttiva CE 77/91, ogni operazione finanziaria che persegua la medesima finalità, come, appunto, “finanziare un terzo per l'acquisto di quote (fare prestiti) o prestare fideiussioni a garanzia del pagamento delle quote stesse …”; Cass. n. 25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°, c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento
-30- del patrimonio netto, il valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni;
infine e più di recente, Cass. n. 28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358 c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse di soci
e creditori alla conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre
(come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni (compreso, come detto, l'obbligo di destinare a riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 32, comma
1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto dall'art. 2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art. 2545-duodecies c.c.), “il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che “non è consentito
… sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2, TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004, nel testo in vigore ratione temporis (ma anche in quello attuale), indica, del resto, le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un elenco che inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 c.c. e prosegue con articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse, deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art. 2520,
-31- comma 1°, c.c.) la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art. 2358, commi 1° e ss.,
c.c..
2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il d.lgs. 105/1948 (contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9 prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha affatto inteso consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso
(implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la necessità al fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o rimborsare) azioni della società: a fronte della diversità di tale operazione (che poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa Corte n. 9404 del 2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che quest'ultima è in grado di spiegare rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria … è operazione che, a differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con l'ingresso in società di nuovi soci attraverso
l'impiego di risorse della stessa società, “alcuni soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando, peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro, ritenersi che l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati all'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice resti, in applicazione integrale dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza dell'assemblea straordinaria dei
-32- soci, specie se si considera che: - il procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite, in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la competenza esclusiva degli amministratori in ordine all'ammissione di nuovi soci nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma 1°, c.c. (applicabile, come si evince dall'art.
150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente subordinata, come si evince dall'art. 30, comma
5, TUB, all'interesse della società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei creditori della società.
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da Cass. n. 28148 del 2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci e dei terzi (creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- l'operazione compiuta in violazione dell'art. 2358 c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto, l'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità,
a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il
-33- contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra parte, se “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”, essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n. 33719 del
2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di finanziamento e l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale) compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi
1° e ss., c.c. si giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva degli interessi degli “azionisti” (rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi” creditori (rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della nullità dell'intera operazione compiuta
(cfr. Cass. n. 8499 del 2018). La violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°, c.c., con l'inciso
“salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione (soltanto) nel caso in cui sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236 del 2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in motiv.)».
Ciò posto in linea di diritto, va riscontrato che il motivo neppure sottopone a specifica censura l'accertamento in fatto compiuto dal tribunale circa il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 2358 c.c. sia in riferimento all'emissione delle azioni che delle obbligazioni convertibili, con il che il motivo esce privo di fondamento.
Quanto poi alla tesi secondo cui sarebbe sufficiente, per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 2358 c.c., il rispetto dei soli limiti dimensionali, va ritenuto che si tratta di prospettazione del tutto priva di qualsivoglia fondamento nelle disposizioni normative e anche di riscontri giurisprudenziali, in disparte la palese inattendibilità dei bilanci della banca - quanto meno a
-34- partire dal 2013 - come emerge in maniera assai chiara dal rapporto ispettivo della BCE prodotto quale doc. 41 dalla parte appellata).
Del pari, con riferimento alla tesi dell'appellante di ritenuta inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. in riferimento all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, ne va esclusa la fondatezza.
Le obbligazioni convertibili in azioni rappresentano uno strumento per aumentare il capitale sociale (v. art. 2420 bis c.c.). Nella specie, la banca, avvalendosi della facoltà riservata, procedette alla conversione. Il prestito servì così al compimento dell'aumento di capitale.
Al riguardo, l'art. 2358 c.c. recita: “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti…” ragion per cui una corretta interpretazione non consente in assenza di altri elementi, di riferire l'espressione "indirettamente" alla sola modalità del finanziamento e non, invece, anche all'obbligazione che indirettamente potrebbe trasformarsi in azione a seguito di conversione. Del resto, nella materia bancaria, l'art. 12 Tub, norma generale applicabile anche alle banche popolari, prescrive la spettanza all'assemblea della deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, prevedendo al comma 4 che alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile, eccetto l'art. 2412 c.c.
Risulta pertanto pienamente applicabile anche l'art. 2420-bis c.c. che attribuisce all'assemblea straordinaria il compito di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili, individuando i casi, i modi ed i limiti dell'emissione stessa, con la conseguenza che, in forza della potenziale conversione delle obbligazioni in capitale, devono trovare applicazione tutte le norme a tutela dell'integrità del patrimonio sociale e dell'effettività del conferimento.
Fin dal momento della loro cessione, del resto, i titoli obbligazionari della banca erano destinati ad essere convertiti in azioni, ragion per cui è indubbio che detta cessione costituiva, fin dalla sua origine, operazione sul capitale sociale e che la concessione del prestito richiedeva una preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea straordinaria della banca in conflitto di interessi per essere emittente dei titoli ed erogante il fido, con conseguente applicazione del combinato disposto di cui all'art. 2358 c.c. a tutela dell'effettività della tutela del patrimonio sociale e di cui all'art. 1344 c.c., per il prodursi di un effetto vietato dalla legge.
7. Il motivo sulla dedotta erroneità della statuizione di nulla dovere alla banca da parte dei
(settimo motivo, indicato come “ottavo”) si incentra sulla ipotizzata mancata Parte_7 considerazione da parte del tribunale delle “voci di lucro pacificamente conseguite ex adverso
-35- nello svolgimento dei rapporti contrattuali oggi contestati” (vale a dire: dividendi e cedole incassate, il c.d. “premio fedeltà” relativo all'aumento di capitale 2013, consistente nel riconoscimento di 1 azione ogni 5, il premio del 10% del valore nominale delle obbligazioni convertibili corrisposto il 29 maggio 2015 con assegnazione di un maggior numero di azioni in sede di conversione).
La doglianza è inammissibile laddove non infondata.
Innanzi tutto, va evidenziato che il motivo si correla – nelle conclusioni tenorizzate – alla richiesta della determinazione del quantum debeatur. Al riguardo va segnalata la diversità della conclusione assunta in questa sede di appello (“in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di causa”) e quella formulata in primo grado, allorquando la richiesta era diretta “in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie restitutorie/risarcitorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà esposto e provato in corso di causa”.
Tale nuova domanda (non più collegata all'accoglimento di domande
“restitutorie/risarcitorie”) non può non andare incontro ad una pronuncia di inammissibilità per violazione del divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c.
E, in effetti, nella comparsa di risposta la Banca aveva chiaramente impostato la sua difesa sul rilievo che “la pretesa avversaria dovrebbe comunque essere congruamente ridotta” in ragione del “lucro” percepito nel corso del rapporto (v. comparsa di risposta, pag. 75, punto
274). Ne viene che, in assenza dell'accoglimento di domande “restitutorie/risarcitorie” degli originari attori non solo non è neppure ipotizzabile una siffatta “compensazione”, ma ancor prima si tratta di questione preclusa dalla irritualità della sua deduzione in appello.
8. L'ottavo motivo (indicato in atto di citazione come “nono motivo”) ha ad oggetto la regolamentazione delle spese. Esso è prospettato sia come dipendente dall'accoglimento dei precedenti motivi, sia in termini indipendenti da quell'accoglimento.
Mentre il profilo del motivo dipendente dall'accoglimento dei precedenti motivi rimane assorbito in parte qua dalla loro reiezione, la doglianza che viene prospettata come indipendente dai precedenti motivi si incentra sul rilievo del solo parziale accoglimento delle domande dei (avendo dichiarato l'inammissibilità-improcedibilità di alcune Parte_7
loro domande e accolto solo in parte la richiesta di accertamento di “nulla dovere”, limitando la cognizione alle sole domande di fonte contrattuale), tale – secondo l'appellante – da
-36- imporre una compensazione integrale delle spese processuali e non solo parziale, come statuito dalla sentenza appellata.
Il motivo soggiunge che la novità delle questioni trattate e la “notevole complessità in fatto e in diritto del giudizio” avrebbero parimenti dovuto indurre il primo giudice a una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Il motivo è privo di pregio.
Il tribunale ha opportunamente tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, disponendo, proprio in ragione di un accoglimento solo parziale delle richieste degli attori, una compensazione per la quota di un terzo delle spese processuali.
Né a diversi esiti può condurre la pretesa “novità” delle questioni trattate, volta che si tratta di un contenzioso ormai ben sperimentato dalla stessa liquidazione coatta amministrativa in svariati procedimenti occasionati da una vicenda che ha riguardato un notevole numero di clienti della banca. Parimenti inconsistente è la deduzione secondo cui il tribunale si sarebbe basato su “prove orali inammissibili” o su di una interpretazione analogica di norme, trattandosi di censure del tutto prive di pregio e, comunque, irrilevanti ai fini del giudizio sulla distribuzione degli oneri di lite fra le parti.
d) Conclusioni e spese.
L'appello è respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 520.001 a € 1.000.000), tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata in questo grado e dato atto del mancato deposito della nota spese.
Va dato atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza non definitiva n. 215/2021 pubblicata il 5 febbraio
[...]
2021 dal Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di impresa, nonché avverso
-37- la sentenza definitiva n. 362/2023 pubblicata il 23 febbraio 2023 dal medesimo tribunale li respinge e, per l'effetto, conferma le impugnate sentenze;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dagli appellati, spese che liquida in
€ 18.511,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti;
dà atto della sussistenza a carico della parte appellante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13, co. 1, quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 20 marzo 2025
Il presidente est.
Guido Santoro
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