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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Libertà n. 134 Cod. Fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Concetta CodiceFiscale_1
Cusumano;
- opponente;
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
134 cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Cunsolo;
C.F._2
- opposto;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 12 opposizione a precetto;
CONCLUSIONI
Parte opponente:” In via preliminare sospendere l'efficacia provvisoriamente esecutiva del verbale di
conciliazione reso esecutivo redatto dal CTU Ing. nel Procedimento di ATP ex art. 696 bis Per_1
R.G. n. 32/2020 Ufficio Giudice di Pace di Regalbuto, del 30.08.2021: reso esecutivo in data
28.09.2022, con decreto dei Giudice, in ogni caso dichiarare la nullità o privare di efficacia con
qualsiasi formula, per tutti i motivi esposti in parte narrativa in particolar modo perché diviene
necessario in primo luogo costatare il diritto di proprietà della stradella in oggetto prima di
richiederne i danni ed anche perché l'esecuzione arreca grave pregiudizio al fondo di parte opponente
che allagandosi diventa inutilizzabile per le colture, circostanza confermata dallo stesso CTU. Si
chiede altresì di accertare e dichiarare la nullità del verbale di conciliazione in quanto contiene un
vizio, ovvero non è stato precisato anticipatamente che l'esecuzione dei lavori avrebbe comportato
l'inutilizzabilità di parte del terreno di parte opponente a causa della deviazione del deflusso delle
acque; Nel merito dichiarare nullo o privo di efficacia l'atto di precetto, per tutti i motivi sopra
menzionati e accertare preliminarmente se l'odierna parte opposta ha titolo per richiedere i danni in
virtù di un valido titolo di proprietà della stradella oltre al nesso di causalità tra fatto ed evento
dannoso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per
legge”.
Parte opposta: “ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea (opposizione al precetto);
confermare la legittimità del Verbale di conciliazione redatto dal CTU Ing. il 30/08/2021, Per_1
nel procedimento di ATP ex art. 696 bis R.G. 32/2020 Ufficio del Giudice di Pace di Regalbuto, reso
esecutivo con decreto del Giudice dott.ssa Marrella in data 28/09/2022. Condannare parte attrice
opponente, alle spese ed onorari del precetto (Euro 142,00) ed hai costi di notifica anticipati (Euro
pagina 2 di 12 38,00); Condannare parte attrice oltre le spese del presente giudizio, onorari e C.P.A., al risarcimento
danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 cpc comma 1, per mala fede e/o colpa grave.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo:
1)Fatti rilevanti e posizioni delle parti.
Con atto di citazione si oppone all'atto di precetto notificatogli da Parte_1 CP_1
per ottenere l'esecuzione dell'accordo conciliativo col quale si è concluso il procedimento di
[...]
ATP, ex art. 696 bis c.p.c., svoltosi tra le parti innanzi al Giudice di Pace di Regalbuto e iscritto al n.r.g. 32/2020.
A fondamento dell'opposizione parte opponente deduce che l'esecuzione dell'accordo conciliativo arreca danni alla sua proprietà e che di ciò egli non era stato adeguatamente informato in sede di conciliazione, di talché l'accordo risulterebbe invalido essendo il proprio consenso viziato da errore essenziale e riconoscibile.
Aggiunge l'opponente che in seno al precetto l'opposto domanda la corresponsione di somme di denaro volte all'esecuzione dei lavori di cui all'accordo conciliativo e che, tuttavia, le somme in questione non possono essere domandate dall'opposto ma solo dalla società appaltatrice esecutrice dei lavori.
L'opponente chiede di accertare, prima dell'esecuzione dei lavori di cui all'accordo conciliativo
(asseritamente invalido), l'effettiva estensione dei diritti reali insistenti sul fondo presso cui i lavori devono essere eseguiti e i danni che il proprio fondo subirebbe a causa dei lavori previsti, dai quali, poi,
si evincerebbe il vizio del proprio consenso.
L'opposto chiede il rigetto della domanda deducendo che l'opponente, al momento della sottoscrizione dell'accordo era perfettamente in grado di comprendere il contenuto dello stesso sia in quanto il pagina 3 di 12 progetto di massima, ove erano previsti i lavori da eseguire, era stato anticipato dal c.t.u. via pec ai consulenti di parte, sia in quanto, alla riunione del 30.8.2021, l'accordo era stato firmato dall'opponente assistito non solo dal procuratore legale ma anche dal tecnico di fiducia geom. Per_2
.
[...]
L'opposto rappresenta poi, nello specifico, di aver notificato l'atto di precetto ora impugnato a seguito della condotta dell'opponente, il quale, dapprima, frapponeva ostacoli all'avvio delle operazioni già
concordate e, successivamente, avviati i lavori, ne impediva la concreta esecuzione dolendosi dell'invalidità dell'accordo conciliativo.
Deduce ancora l'opposto che alcun danno l'opponente può lamentare dall'esecuzione dei lavori già
concordati e che le questioni relative alla proprietà del fondo, recte, ai confini tra i rispettivi fondi, tutte infondate, sono già sub iudice in altro procedimento pendente innanzi a questo tribunale.
2) Validità del verbale di conciliazione.
Dall'esame degli atti emerge che:
i) il verbale di conciliazione è stato redatto e sottoscritto in data 30.8.2021 in presenza di entrambe le parti, dei legali delle stesse e del geom. consulente tecnico Persona_2
dell'opponente;
ii) il progetto di massima con la proposta conciliativa e i seguenti costi di esecuzione sono stati anticipati dal c.t.u. ai consulenti di parte e da questi poi rappresentati alle parti stesse prima della sottoscrizione dell'accordo.
Temeraria è l'affermazione di parte opponente che mette in dubbio la circostanza sub i), risultante inequivocabilmente dagli atti, senza, peraltro, che al fine di smentire la circostanza l'opponente si preoccupi di articolare prove.
Sempre risultante dagli atti e comunque non contestata è invece la circostanza sub ii), di talché la stessa pagina 4 di 12 deve ritenersi provata anche ex art. 115 c.p.c.
Evidente è quindi l'infondatezza e temerarietà della domanda in punto di validità dell'accordo conciliativo reso esecutivo dal giudice.
Appare di tutta evidenza, infatti, che l'accordo non è affetto da un errore che abbia le caratteristiche di cui all'art. 1428 c.c.
Ai sensi della disposizione appena richiamata, in particolare, “L'errore è causa di annullamento del
contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente”.
Ebbene, in disparte ogni questione relativa alla nozione di “errore essenziale” (per la quale si rinvia all'art. 1429 c.c.), nella fattispecie in esame difetta, con ogni evidenza, l'assenza di riconoscibilità
dell'errore da parte dell'opposto.
Secondo l'art. 1431 c.c. “'l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle
circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe
potuto rilevarlo”.
A prescindere, infatti, dall'indagine circa l'effettiva esistenza o meno di un “errore” in capo all'opponente al momento della stipula del negozio, la circostanza -inequivoca- della presenza, al momento della sottoscrizione dell'accordo, del tecnico di parte opponente, in uno alla previa comunicazione ai consulenti di parte, da parte del c.t.u. che lo ha redatto, del progetto di lavori oggetto della conciliazione, rende impossibile inferire che l'opposto potesse anche solo sospettare che l'opponente versasse in una condizione di falsa rappresentazione della realtà.
Una tale affermazione sarebbe ipotizzabile solo là dove l'opponente avesse sottoscritto un accordo di carattere tecnico in assenza di consulenti specializzati e, al contempo, là dove, invece, la controparte,
che dell'errore avrebbe potuto accorgersi, fosse stata, essa sola, coadiuvata da tecnici.
pagina 5 di 12 Ma nel caso sub iudice si è dinnanzi a una fattispecie in cui l'accordo, con il progetto di massima, è
stato: i) dapprima, redatto da un tecnico incaricato dal giudice nell'ambito di un procedimento di conciliazione preventiva, come tale, per definizione, imparziale;
ii) poi, inviato ai consulenti delle parti in lite;
iii) e, infine, sottoscritto dalle parti alla presenza dei rispettivi procuratori legali e, quanto alla parte che lamenta di esser caduta in errore, anche alla presenza del proprio consulente tecnico.
Tanto basta a escludere che di un eventuale errore la controparte oggi opposta potesse darsi conto e,
quindi, che nella fattispecie ricorra un errore riconoscibile tale da comportare l'accoglimento della domanda di annullamento dell'accordo.
Aggiungasi che trattandosi di questioni squisitamente tecniche è già di per sé ardito ipotizzare che con la diligenza media la controparte negoziale si sarebbe potuta avvedere dell'altrui errore.
Solo per inciso, si può osservare che l'opponente non ha neanche offerto prova alcuna dei danni che l'esecuzione dell'accordo siglato, e reso esecutivo dal giudice, asseritamente cagionerebbe al suo fondo.
Difatti, dopo aver articolato la prova sul punto, con la richiesta, in particolare, di escussione del c.t.u.
nominato in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., a conoscenza dei luoghi e che aveva redatto il progetto di massima, l'opponente è decaduto dalla prova stessa avendo deliberatamente scelto di non citare il testimone per l'udienza fissata, ritenendo piuttosto di insistere per la nomina di un nuovo c.t.u.
Sul punto preme spendere due considerazioni.
In primis, non può non evidenziarsi la condotta processuale della difesa dell'opponente, la quale,
dapprima, all'udienza del 9.4.2024, afferma di non aver citato il testimone per non aver avuto conoscenza dell'ordinanza con cui la prova era stata ammessa (v. verbale del 9.4.2024) e, dopo che tale circostanza è stata smentita dalla consultazione del fascicolo telematico, dal quale risulta chiaramente l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza al procuratore dell'opponente (tanto che detto procuratore è pagina 6 di 12 comparso in udienza), in sede di comparsa conclusionale scrive “che l'odierna parte opponente ha
rinunciato all'escussione del teste, pensando di poter comprovare i fatti di causa con la nomina di un
CTU”.
In tal modo è la stessa difesa dell'opponente che disvela di aver deliberatamente scelto di non fornire la prova articolata.
In secondo luogo, si osserva che la nomina di un c.t.u. non è un mezzo di prova ma un mezzo a disposizione del giudice per procedere all'assunzione di accertamenti che necessitano competenze tecnico-scientifiche non giuridiche.
Ebbene, posto che l'opponente non offre alcuna prova dei danni (asseritamente cagionati dall'esecuzione dei lavori), ben potendo farlo mediante testimoni, la c.t.u. sul punto avrebbe avuto mero valore esplorativo.
Qualora, invece, fosse stata provata la sussistenza dei danni, si sarebbe potuta ipotizzare una consulenza volta ad accertare il nesso di causalità tra i danni e i lavori eseguiti in esecuzione dell'accordo conciliativo.
Ma ciò, a ben vedere, si sarebbe rivelato superfluo giacché se anche la consulenza fosse giovata a dar prova dell'effettiva esistenza di un errore al momento della stipula dell'accordo (desumibile dal fatto che non appare rispondere a regolarità causale il fatto che si stipuli un accordo conciliativo dannoso),
continuerebbe comunque a mancare la prova della riconoscibilità dell'errore in questione, sussistendo,
invece, gravi indizi in senso contrario (qual è quello dell'assistenza del tecnico di parte al momento della stipula e dello svolgimento di tutte le operazioni prodromiche alla stessa).
pagina 7 di 12 Solo per completezza si aggiunge la titolare irrilevanza delle eventuali riserve critiche avanzate dal tecnico dell'opponente prima della stipula del negozio.
Eventuali riserve espresse prima dell'accordo dal consulente dell'odierno opponete, infatti,
dimostrerebbero proprio: i) che l'accordo è stato previamente vagliato dal tecnico dell'opponente; ii)
che, quindi, alcuna mala fede o colpa nel mancato riconoscimento dell'asserito errore può imputarsi all'opposto che ha certamente fatto affidamento sulla piena conoscenza di ogni aspetto tecnico in capo all'opponente al momento della stipula.
Tale circostanza, anzi, colora di temerarietà la spiegata azione di annullamento non avendo l'opponente considerato l'istituto dell'errore vizio nel suo complesso, che esige la riconoscibilità del vizio del consenso da parte della controparte negoziale.
In definitiva, per come emerge dall'esame degli atti, l'opponente non opera altro che un ripensamento della convenienza dell'accordo siglato, vietato dal noto principio per cui il contratto (cui è certamente equiparabile l'accordo conciliativo siglato tra le parti) ha efficacia di legge tra le parti (art. 1372 c.c.:
“pacta sun servanda”).
3) La questione relativa alla proprietà del fondo presso cui devono eseguirsi i lavori oggetto dell'accordo conciliativo.
Come si è visto, l'opponente nel chiedere l'annullamento del precetto fondato sull'accordo conciliativo pone in dubbio anche la proprietà del fondo presso cui i lavori oggetto dell'accordo stesso devono essere eseguiti e deduce, in particolare, la necessità di procedere al previo accertamento della proprietà
del fondo in questione al fine poi di azionare una ipotizzata domanda di risarcimento del danno.
Sul punto, si rileva che l'opposto ha già proposto avanti al Tribunale di Enna un'azione per il regolamento dei confini, riguardante proprio il fondo in questione, e che risulta prodotta la sentenza n.
pagina 8 di 12 722/2023, la quale ha definito il giudizio con totale rigetto della domanda introdotta dall'odierno opponente e con la conseguente conferma dei confini messi in discussione dall'opponente anche in questa sede.
Dalle conclusioni cui è giunto il giudice investito in via principale della questione non v'è ragione di discostarsi, né l'opponente ne segnala alcuna.
A ben vedere, nulla di concreto ha prodotto l'opponente in questa sede al fine di dar prova di una diversa consistenza proprietaria rispetto a quella presupposta in sede di stipula dell'accordo conciliativo.
In ogni caso, e ancor più a monte, non si comprende quale rilevanza possa assumere in ordine alla validità dell'accordo conciliativo la questione relativa alla proprietà del fondo presso cui devono eseguirsi i lavori concordati.
4) La dedotta nullità del precetto nella parte in cui intima il pagamento di somme di denaro volte all'esecuzione dei lavori.
Infondata è anche la contestazione dell'opponente secondo la quale il convenuto, non avrebbe alcun titolo per intimare il pagamento delle somme dovute all'appaltatore esecutore dei lavori concordati.
A ben vedere l'opposto non ha affatto intimato il diretto pagamento delle somme dovute all'appaltatore, non avendo certo legittimazione a una tale pretesa: il precetto, difatti, non fa che intimare l'esecuzione di quanto previsto in sede di conciliazione, ove è previsto altresì il pagamento delle spese al 50%.
In altri termini, la formula riportata in precetto, ove si chiede di pagare il dovuto all'appaltatore, non è
altro che la riproduzione di quanto indicato in seno al titolo esecutivo azionato e non già, invece,
un'illegittima richiesta di pagamento per sé o per altri di somme non dovute.
5) Applicabilità dell'art. 96 c.p.c.
pagina 9 di 12 A norma dell'art. 96 c.p.c, incorre in responsabilità aggravata la parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In tali ipotesi il giudice, su istanza dell'altra parte (c.1) o d'ufficio (c.3), condanna il soccombente al risarcimento dei danni che liquida in sentenza.
L'istituto va iscritto tra i c.d. danni punitivi, di modo che si prescinde del tutto dall'esigenza di risarcire un danno effettivamente subito e provato nel suo esatto ammontare.
Non rileva, in altri termini, che la parte non dimostri il danno subito in conseguenza della lite instaurata giacchè il c. 3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla prova di un danno per la parte vittoriosa
(v. Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410, nonché Cass. 2018 n. 4136-ord.) e finanche dalla stessa domanda.
Quanto alla sussistenza nella fattispecie in esame, quantomeno, della colpa grave in capo all'opponente nella proposizione dell'opposizione a precetto, milita, anzitutto, il rilievo per cui l'opponente, negli scritti difensivi, ricostruisce i fatti in modo evidentemente difforme dalla realtà documentalmente risultante dagli atti.
In particolare, si osserva che l'opponente giunge a negare o comunque a mettere in dubbio la presenza del proprio consulente tecnico di parte durante la sottoscrizione del verbale di conciliazione,
circostanza che invece risulta dagli atti e rispetto alla quale (in disparte l'efficacia fidefacente degli atti stessi) nemmeno è stata articolata alcuna prova contraria.
Per altro verso, l'opponente invoca l'annullabilità dell'accordo senza nulla dedurre in ordine alla riconoscibilità dell'asserito vizio del consenso e, anzi, in presenza di circostanze, sopra segnalate
(presenza del c.t.p. durante le operazioni prodromiche all'accordo, comunicazione del progetto di pagina 10 di 12 accordo allo stesso e presenza del medesimo c.t.p. in sede di accordo) tali da far escludere con ragionevole certezza la riconoscibilità stessa dell'errore lamentato.
Emerge quindi che l'azione non è stata ben ponderata, ovvero che la stessa, addirittura, sia connotata da malafede.
Aggiungasi la segnalata condotta processuale relativa alla prova testimoniale dapprima articolata dall'opponente, il quale, dopo aver negato, in contrario con le risultanze ufficiali del fascicolo, di esserne decaduta, deduce invece, in sede di scritti conclusivi, di avervi rinunciato.
Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c. sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo, in ragione della gravità della condotta tenuta da parte convneuta, quantificare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 50% dei compensi spettanti a titolo di spese di lite che di seguito si liquidano.
Si segnala, per altro verso, che in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, non si procede a condanna al pagamento di una multa alla cassa delle ammende, essendo stato novellato l'art. 96 c.p.c.
in data successiva all'introduzione del giudizio.
6) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste a carico della parte opponente.
Tali spese si quantificano nella somma di euro 3.809,00 oltre accessori di legge (d.m. 55/14 e ss.
modifiche, parametri minimi in ragione dell'esiguità dell'attività svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità, scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminabile a bassa complessità).
Si aggiunge, ex art. 96 c.p.c. la somma di euro 1.904,00 secondo quanto detto sopra.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda spiegata da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite liquidate Parte_1 Controparte_1
nella somma di euro 3.809,00 oltre accessori di legge, oltre euro 1.904,00 ex art. 96 c.p.c.
Enna, 24.3.2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Isabella Salerno, aspirante GOP.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Libertà n. 134 Cod. Fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Concetta CodiceFiscale_1
Cusumano;
- opponente;
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]
134 cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Cunsolo;
C.F._2
- opposto;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 12 opposizione a precetto;
CONCLUSIONI
Parte opponente:” In via preliminare sospendere l'efficacia provvisoriamente esecutiva del verbale di
conciliazione reso esecutivo redatto dal CTU Ing. nel Procedimento di ATP ex art. 696 bis Per_1
R.G. n. 32/2020 Ufficio Giudice di Pace di Regalbuto, del 30.08.2021: reso esecutivo in data
28.09.2022, con decreto dei Giudice, in ogni caso dichiarare la nullità o privare di efficacia con
qualsiasi formula, per tutti i motivi esposti in parte narrativa in particolar modo perché diviene
necessario in primo luogo costatare il diritto di proprietà della stradella in oggetto prima di
richiederne i danni ed anche perché l'esecuzione arreca grave pregiudizio al fondo di parte opponente
che allagandosi diventa inutilizzabile per le colture, circostanza confermata dallo stesso CTU. Si
chiede altresì di accertare e dichiarare la nullità del verbale di conciliazione in quanto contiene un
vizio, ovvero non è stato precisato anticipatamente che l'esecuzione dei lavori avrebbe comportato
l'inutilizzabilità di parte del terreno di parte opponente a causa della deviazione del deflusso delle
acque; Nel merito dichiarare nullo o privo di efficacia l'atto di precetto, per tutti i motivi sopra
menzionati e accertare preliminarmente se l'odierna parte opposta ha titolo per richiedere i danni in
virtù di un valido titolo di proprietà della stradella oltre al nesso di causalità tra fatto ed evento
dannoso. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per
legge”.
Parte opposta: “ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea (opposizione al precetto);
confermare la legittimità del Verbale di conciliazione redatto dal CTU Ing. il 30/08/2021, Per_1
nel procedimento di ATP ex art. 696 bis R.G. 32/2020 Ufficio del Giudice di Pace di Regalbuto, reso
esecutivo con decreto del Giudice dott.ssa Marrella in data 28/09/2022. Condannare parte attrice
opponente, alle spese ed onorari del precetto (Euro 142,00) ed hai costi di notifica anticipati (Euro
pagina 2 di 12 38,00); Condannare parte attrice oltre le spese del presente giudizio, onorari e C.P.A., al risarcimento
danni per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 cpc comma 1, per mala fede e/o colpa grave.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo:
1)Fatti rilevanti e posizioni delle parti.
Con atto di citazione si oppone all'atto di precetto notificatogli da Parte_1 CP_1
per ottenere l'esecuzione dell'accordo conciliativo col quale si è concluso il procedimento di
[...]
ATP, ex art. 696 bis c.p.c., svoltosi tra le parti innanzi al Giudice di Pace di Regalbuto e iscritto al n.r.g. 32/2020.
A fondamento dell'opposizione parte opponente deduce che l'esecuzione dell'accordo conciliativo arreca danni alla sua proprietà e che di ciò egli non era stato adeguatamente informato in sede di conciliazione, di talché l'accordo risulterebbe invalido essendo il proprio consenso viziato da errore essenziale e riconoscibile.
Aggiunge l'opponente che in seno al precetto l'opposto domanda la corresponsione di somme di denaro volte all'esecuzione dei lavori di cui all'accordo conciliativo e che, tuttavia, le somme in questione non possono essere domandate dall'opposto ma solo dalla società appaltatrice esecutrice dei lavori.
L'opponente chiede di accertare, prima dell'esecuzione dei lavori di cui all'accordo conciliativo
(asseritamente invalido), l'effettiva estensione dei diritti reali insistenti sul fondo presso cui i lavori devono essere eseguiti e i danni che il proprio fondo subirebbe a causa dei lavori previsti, dai quali, poi,
si evincerebbe il vizio del proprio consenso.
L'opposto chiede il rigetto della domanda deducendo che l'opponente, al momento della sottoscrizione dell'accordo era perfettamente in grado di comprendere il contenuto dello stesso sia in quanto il pagina 3 di 12 progetto di massima, ove erano previsti i lavori da eseguire, era stato anticipato dal c.t.u. via pec ai consulenti di parte, sia in quanto, alla riunione del 30.8.2021, l'accordo era stato firmato dall'opponente assistito non solo dal procuratore legale ma anche dal tecnico di fiducia geom. Per_2
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[...]
L'opposto rappresenta poi, nello specifico, di aver notificato l'atto di precetto ora impugnato a seguito della condotta dell'opponente, il quale, dapprima, frapponeva ostacoli all'avvio delle operazioni già
concordate e, successivamente, avviati i lavori, ne impediva la concreta esecuzione dolendosi dell'invalidità dell'accordo conciliativo.
Deduce ancora l'opposto che alcun danno l'opponente può lamentare dall'esecuzione dei lavori già
concordati e che le questioni relative alla proprietà del fondo, recte, ai confini tra i rispettivi fondi, tutte infondate, sono già sub iudice in altro procedimento pendente innanzi a questo tribunale.
2) Validità del verbale di conciliazione.
Dall'esame degli atti emerge che:
i) il verbale di conciliazione è stato redatto e sottoscritto in data 30.8.2021 in presenza di entrambe le parti, dei legali delle stesse e del geom. consulente tecnico Persona_2
dell'opponente;
ii) il progetto di massima con la proposta conciliativa e i seguenti costi di esecuzione sono stati anticipati dal c.t.u. ai consulenti di parte e da questi poi rappresentati alle parti stesse prima della sottoscrizione dell'accordo.
Temeraria è l'affermazione di parte opponente che mette in dubbio la circostanza sub i), risultante inequivocabilmente dagli atti, senza, peraltro, che al fine di smentire la circostanza l'opponente si preoccupi di articolare prove.
Sempre risultante dagli atti e comunque non contestata è invece la circostanza sub ii), di talché la stessa pagina 4 di 12 deve ritenersi provata anche ex art. 115 c.p.c.
Evidente è quindi l'infondatezza e temerarietà della domanda in punto di validità dell'accordo conciliativo reso esecutivo dal giudice.
Appare di tutta evidenza, infatti, che l'accordo non è affetto da un errore che abbia le caratteristiche di cui all'art. 1428 c.c.
Ai sensi della disposizione appena richiamata, in particolare, “L'errore è causa di annullamento del
contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente”.
Ebbene, in disparte ogni questione relativa alla nozione di “errore essenziale” (per la quale si rinvia all'art. 1429 c.c.), nella fattispecie in esame difetta, con ogni evidenza, l'assenza di riconoscibilità
dell'errore da parte dell'opposto.
Secondo l'art. 1431 c.c. “'l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle
circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe
potuto rilevarlo”.
A prescindere, infatti, dall'indagine circa l'effettiva esistenza o meno di un “errore” in capo all'opponente al momento della stipula del negozio, la circostanza -inequivoca- della presenza, al momento della sottoscrizione dell'accordo, del tecnico di parte opponente, in uno alla previa comunicazione ai consulenti di parte, da parte del c.t.u. che lo ha redatto, del progetto di lavori oggetto della conciliazione, rende impossibile inferire che l'opposto potesse anche solo sospettare che l'opponente versasse in una condizione di falsa rappresentazione della realtà.
Una tale affermazione sarebbe ipotizzabile solo là dove l'opponente avesse sottoscritto un accordo di carattere tecnico in assenza di consulenti specializzati e, al contempo, là dove, invece, la controparte,
che dell'errore avrebbe potuto accorgersi, fosse stata, essa sola, coadiuvata da tecnici.
pagina 5 di 12 Ma nel caso sub iudice si è dinnanzi a una fattispecie in cui l'accordo, con il progetto di massima, è
stato: i) dapprima, redatto da un tecnico incaricato dal giudice nell'ambito di un procedimento di conciliazione preventiva, come tale, per definizione, imparziale;
ii) poi, inviato ai consulenti delle parti in lite;
iii) e, infine, sottoscritto dalle parti alla presenza dei rispettivi procuratori legali e, quanto alla parte che lamenta di esser caduta in errore, anche alla presenza del proprio consulente tecnico.
Tanto basta a escludere che di un eventuale errore la controparte oggi opposta potesse darsi conto e,
quindi, che nella fattispecie ricorra un errore riconoscibile tale da comportare l'accoglimento della domanda di annullamento dell'accordo.
Aggiungasi che trattandosi di questioni squisitamente tecniche è già di per sé ardito ipotizzare che con la diligenza media la controparte negoziale si sarebbe potuta avvedere dell'altrui errore.
Solo per inciso, si può osservare che l'opponente non ha neanche offerto prova alcuna dei danni che l'esecuzione dell'accordo siglato, e reso esecutivo dal giudice, asseritamente cagionerebbe al suo fondo.
Difatti, dopo aver articolato la prova sul punto, con la richiesta, in particolare, di escussione del c.t.u.
nominato in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., a conoscenza dei luoghi e che aveva redatto il progetto di massima, l'opponente è decaduto dalla prova stessa avendo deliberatamente scelto di non citare il testimone per l'udienza fissata, ritenendo piuttosto di insistere per la nomina di un nuovo c.t.u.
Sul punto preme spendere due considerazioni.
In primis, non può non evidenziarsi la condotta processuale della difesa dell'opponente, la quale,
dapprima, all'udienza del 9.4.2024, afferma di non aver citato il testimone per non aver avuto conoscenza dell'ordinanza con cui la prova era stata ammessa (v. verbale del 9.4.2024) e, dopo che tale circostanza è stata smentita dalla consultazione del fascicolo telematico, dal quale risulta chiaramente l'avvenuta comunicazione dell'ordinanza al procuratore dell'opponente (tanto che detto procuratore è pagina 6 di 12 comparso in udienza), in sede di comparsa conclusionale scrive “che l'odierna parte opponente ha
rinunciato all'escussione del teste, pensando di poter comprovare i fatti di causa con la nomina di un
CTU”.
In tal modo è la stessa difesa dell'opponente che disvela di aver deliberatamente scelto di non fornire la prova articolata.
In secondo luogo, si osserva che la nomina di un c.t.u. non è un mezzo di prova ma un mezzo a disposizione del giudice per procedere all'assunzione di accertamenti che necessitano competenze tecnico-scientifiche non giuridiche.
Ebbene, posto che l'opponente non offre alcuna prova dei danni (asseritamente cagionati dall'esecuzione dei lavori), ben potendo farlo mediante testimoni, la c.t.u. sul punto avrebbe avuto mero valore esplorativo.
Qualora, invece, fosse stata provata la sussistenza dei danni, si sarebbe potuta ipotizzare una consulenza volta ad accertare il nesso di causalità tra i danni e i lavori eseguiti in esecuzione dell'accordo conciliativo.
Ma ciò, a ben vedere, si sarebbe rivelato superfluo giacché se anche la consulenza fosse giovata a dar prova dell'effettiva esistenza di un errore al momento della stipula dell'accordo (desumibile dal fatto che non appare rispondere a regolarità causale il fatto che si stipuli un accordo conciliativo dannoso),
continuerebbe comunque a mancare la prova della riconoscibilità dell'errore in questione, sussistendo,
invece, gravi indizi in senso contrario (qual è quello dell'assistenza del tecnico di parte al momento della stipula e dello svolgimento di tutte le operazioni prodromiche alla stessa).
pagina 7 di 12 Solo per completezza si aggiunge la titolare irrilevanza delle eventuali riserve critiche avanzate dal tecnico dell'opponente prima della stipula del negozio.
Eventuali riserve espresse prima dell'accordo dal consulente dell'odierno opponete, infatti,
dimostrerebbero proprio: i) che l'accordo è stato previamente vagliato dal tecnico dell'opponente; ii)
che, quindi, alcuna mala fede o colpa nel mancato riconoscimento dell'asserito errore può imputarsi all'opposto che ha certamente fatto affidamento sulla piena conoscenza di ogni aspetto tecnico in capo all'opponente al momento della stipula.
Tale circostanza, anzi, colora di temerarietà la spiegata azione di annullamento non avendo l'opponente considerato l'istituto dell'errore vizio nel suo complesso, che esige la riconoscibilità del vizio del consenso da parte della controparte negoziale.
In definitiva, per come emerge dall'esame degli atti, l'opponente non opera altro che un ripensamento della convenienza dell'accordo siglato, vietato dal noto principio per cui il contratto (cui è certamente equiparabile l'accordo conciliativo siglato tra le parti) ha efficacia di legge tra le parti (art. 1372 c.c.:
“pacta sun servanda”).
3) La questione relativa alla proprietà del fondo presso cui devono eseguirsi i lavori oggetto dell'accordo conciliativo.
Come si è visto, l'opponente nel chiedere l'annullamento del precetto fondato sull'accordo conciliativo pone in dubbio anche la proprietà del fondo presso cui i lavori oggetto dell'accordo stesso devono essere eseguiti e deduce, in particolare, la necessità di procedere al previo accertamento della proprietà
del fondo in questione al fine poi di azionare una ipotizzata domanda di risarcimento del danno.
Sul punto, si rileva che l'opposto ha già proposto avanti al Tribunale di Enna un'azione per il regolamento dei confini, riguardante proprio il fondo in questione, e che risulta prodotta la sentenza n.
pagina 8 di 12 722/2023, la quale ha definito il giudizio con totale rigetto della domanda introdotta dall'odierno opponente e con la conseguente conferma dei confini messi in discussione dall'opponente anche in questa sede.
Dalle conclusioni cui è giunto il giudice investito in via principale della questione non v'è ragione di discostarsi, né l'opponente ne segnala alcuna.
A ben vedere, nulla di concreto ha prodotto l'opponente in questa sede al fine di dar prova di una diversa consistenza proprietaria rispetto a quella presupposta in sede di stipula dell'accordo conciliativo.
In ogni caso, e ancor più a monte, non si comprende quale rilevanza possa assumere in ordine alla validità dell'accordo conciliativo la questione relativa alla proprietà del fondo presso cui devono eseguirsi i lavori concordati.
4) La dedotta nullità del precetto nella parte in cui intima il pagamento di somme di denaro volte all'esecuzione dei lavori.
Infondata è anche la contestazione dell'opponente secondo la quale il convenuto, non avrebbe alcun titolo per intimare il pagamento delle somme dovute all'appaltatore esecutore dei lavori concordati.
A ben vedere l'opposto non ha affatto intimato il diretto pagamento delle somme dovute all'appaltatore, non avendo certo legittimazione a una tale pretesa: il precetto, difatti, non fa che intimare l'esecuzione di quanto previsto in sede di conciliazione, ove è previsto altresì il pagamento delle spese al 50%.
In altri termini, la formula riportata in precetto, ove si chiede di pagare il dovuto all'appaltatore, non è
altro che la riproduzione di quanto indicato in seno al titolo esecutivo azionato e non già, invece,
un'illegittima richiesta di pagamento per sé o per altri di somme non dovute.
5) Applicabilità dell'art. 96 c.p.c.
pagina 9 di 12 A norma dell'art. 96 c.p.c, incorre in responsabilità aggravata la parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
In tali ipotesi il giudice, su istanza dell'altra parte (c.1) o d'ufficio (c.3), condanna il soccombente al risarcimento dei danni che liquida in sentenza.
L'istituto va iscritto tra i c.d. danni punitivi, di modo che si prescinde del tutto dall'esigenza di risarcire un danno effettivamente subito e provato nel suo esatto ammontare.
Non rileva, in altri termini, che la parte non dimostri il danno subito in conseguenza della lite instaurata giacchè il c. 3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla prova di un danno per la parte vittoriosa
(v. Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410, nonché Cass. 2018 n. 4136-ord.) e finanche dalla stessa domanda.
Quanto alla sussistenza nella fattispecie in esame, quantomeno, della colpa grave in capo all'opponente nella proposizione dell'opposizione a precetto, milita, anzitutto, il rilievo per cui l'opponente, negli scritti difensivi, ricostruisce i fatti in modo evidentemente difforme dalla realtà documentalmente risultante dagli atti.
In particolare, si osserva che l'opponente giunge a negare o comunque a mettere in dubbio la presenza del proprio consulente tecnico di parte durante la sottoscrizione del verbale di conciliazione,
circostanza che invece risulta dagli atti e rispetto alla quale (in disparte l'efficacia fidefacente degli atti stessi) nemmeno è stata articolata alcuna prova contraria.
Per altro verso, l'opponente invoca l'annullabilità dell'accordo senza nulla dedurre in ordine alla riconoscibilità dell'asserito vizio del consenso e, anzi, in presenza di circostanze, sopra segnalate
(presenza del c.t.p. durante le operazioni prodromiche all'accordo, comunicazione del progetto di pagina 10 di 12 accordo allo stesso e presenza del medesimo c.t.p. in sede di accordo) tali da far escludere con ragionevole certezza la riconoscibilità stessa dell'errore lamentato.
Emerge quindi che l'azione non è stata ben ponderata, ovvero che la stessa, addirittura, sia connotata da malafede.
Aggiungasi la segnalata condotta processuale relativa alla prova testimoniale dapprima articolata dall'opponente, il quale, dopo aver negato, in contrario con le risultanze ufficiali del fascicolo, di esserne decaduta, deduce invece, in sede di scritti conclusivi, di avervi rinunciato.
Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c. sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo, in ragione della gravità della condotta tenuta da parte convneuta, quantificare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 50% dei compensi spettanti a titolo di spese di lite che di seguito si liquidano.
Si segnala, per altro verso, che in ragione della disciplina applicabile ratione temporis, non si procede a condanna al pagamento di una multa alla cassa delle ammende, essendo stato novellato l'art. 96 c.p.c.
in data successiva all'introduzione del giudizio.
6) Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno quindi poste a carico della parte opponente.
Tali spese si quantificano nella somma di euro 3.809,00 oltre accessori di legge (d.m. 55/14 e ss.
modifiche, parametri minimi in ragione dell'esiguità dell'attività svolta e dell'assenza di profili di particolare complessità, scaglione di valore relativo alle cause di valore indeterminabile a bassa complessità).
Si aggiunge, ex art. 96 c.p.c. la somma di euro 1.904,00 secondo quanto detto sopra.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definitivamente pronunciando,
rigetta la domanda spiegata da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite liquidate Parte_1 Controparte_1
nella somma di euro 3.809,00 oltre accessori di legge, oltre euro 1.904,00 ex art. 96 c.p.c.
Enna, 24.3.2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
Provvedimento redatto con l'ausilio della dott.ssa Isabella Salerno, aspirante GOP.
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