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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12351 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 40717 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Maurizio Parte_1 P.IVA_1
Spadoni
-parte ricorrente-
e
1, in Roma (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in giudizio con l'avv. Fabio Pontuale
-parte convenuta- alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 56610 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 tra
1, in Roma (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in giudizio con l'avv. Fabio Pontuale
-parte attrice in via riconvenzionale-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Maurizio Parte_1 P.IVA_1
Spadoni
-parte convenuta in via riconvenzionale-
1 OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per “come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1) c.p.c.” e quindi: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 17.02.2020 per grave inadempimento del Committente;
2. accertare che il , CAP 00177, Roma (C.F. Controparte_2
), in persona dell'amm.re pro tempore, Dott.ssa , è P.IVA_2 CP_3 debitore nei confronti della dell'importo € 47.908,02, IVA inclusa, Parte_1 oltre interessi di mora ex art. 1284 c.c. a titolo di corrispettivo contrattuale e, per
l'effetto, condannarlo a pagare alla ricorrente detto importo o quello maggiore o minore che sarà accertato essere di giustizia;
3. accertare inoltre che il 00177, Roma (C.F. Controparte_4
), in persona dell'amm.re pro tempore, Dott.ssa , è P.IVA_2 CP_3 debitore nei confronti della dell'importo € 16.638,00, oltre interessi Parte_1 di mora ex art. 1284 c.c. a titolo di indennizzo per l'utilizzo della mantovana e, per
l'effetto, condannarlo a pagare alla ricorrente detto importo o quello maggiore o minore che sarà accertato essere di giustizia;
4. In ogni caso, condannare il , CAP 00177, Roma Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'amm.re pro tempore, Dott.ssa alle spese, P.IVA_2 CP_3 competenze ed onorari di causa, oltre oneri accessori come per legge.
- per il Condominio: “come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1) c.p.c.” e quindi:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare: A) dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente in quanto non risulta depositata in atti alcuna prova circa la qualifica ed i relativi poteri anche di rappresentanza del sig. nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società ricorrente;
In via principale: A) dichiarare il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data
17.06.2019 risolto per causa e responsabilità imputabile alla Società per Parte_1 tutte le ragioni sopra esposte;
B) accertare e dichiarare che alcun inadempimento è
2 stato posto in essere dal , e per l'effetto, Controparte_1 rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata;
C) accertare e dichiarare che non è stata formulata alcuna domanda di risarcimento danni in relazione alla somma di € 16.638,00, nonché, comunque, la richiesta di indennizzo non è provata ed è stata determinata in maniera del tutto unilaterale riguardo al quantum e, per l'effetto, rigettare la richiesta di indennizzo ex adverso avanzata;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riunione della domanda avanzata dalla avanzata in via subordinata nel giudizio recante Parte_1
R.G. n. 53857/2020, fondata sul decreto ingiuntivo n. 12364/2020 - R.G. n. 31301/2020 ed avente ad oggetto il contratto d'appalto del 18.10.2018: A) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, ivi da intendersi integralmente trascritti, il mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 21 del contratto d'appalto e, per
l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo n. 12364/2020
- R.G. n. 31301/2020 emesso e pubblicato dal Tribunale Civile di Roma in data
04.08.2020 e, di conseguenza, revocarlo non avendo le parti previsto alcun termine per sanare la mancata introduzione del procedimento di mediazione;
attività propedeutica
a qualsivoglia richiesta e/o attività giudiziaria;
B) accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente, ovvero del decreto ingiuntivo n.
12364/2020 - R.G. n. 31301/2020 emesso e pubblicato dal Tribunale Civile di Roma in data 04.08.2020, per aver omesso di richiedere all'amministratore del CP_1 opponente l'elenco dei condomini morosi siccome previsto dall'articolo 18.3, commi 8
e 9, del contratto d'appalto; C) dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente in quanto non risulta depositata in atti alcuna prova circa la qualifica ed i relativi poteri anche di rappresentanza del sig. nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della società ricorrente;
D) dichiarare il decreto ingiuntivo n. 12364/2020 - R.G. n. 31301/2020, emesso e pubblicato dal Tribunale
Civile di Roma in data 04.08.2020, inefficace, nullo ed illegittimo e di conseguenza revocarlo in quanto il diritto di credito vantato dalla società è Parte_1 inesistente ed infondato poiché privo di idonea prova oltreché dei requisiti necessari stabiliti dall'art. 633 c.p.c., siccome sopra esposto e provato ed ivi da intendersi integralmente trascritto e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento della
[...]
[...
[...] [...]
promossa in via subordinata, e pari ad € 56.484,10 oltre interessi di mora, CP_5 come richiesti, sino all'effettivo soddisfo, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia poiché nulla è stato provato né, tanto meno, potrà essere provato da parte ricorrente oltre al fatto che nulla è dovuto dall'odierno Condominio alla società Parte_1
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto d'appalto del 17.06.2019, siccome formalmente comunicato dalla società
avvenuta per esclusiva colpa e responsabilità della predetta società Parte_1
e, di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del CP_1 Controparte_1
1, in Roma, al risarcimento di tutti i danni subiti, siccome sopra esposto e
[...] provato ed ivi da intendersi integralmente trascritto e, per l'effetto, condannare la società al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
1, in Roma, anche ai sensi degli articoli 186 bis e 186 ter c.p.c. con la
[...] clausola di provvisoria esecuzione, della somma pari ad € 139.750,00 a titolo di risarcimento danni subiti per la risoluzione del contratto d'appalto del 17.06.2019 e ritardo penali lavori;
per somme indebitamente ed illegittimamente percepite a titolo di lavorazioni e giorni di lavoro non svolti;
a titolo di mancato sgravio fiscale per gli anni 2019 e 2020; il tutto come sopra esposto, ricostruito e provato, ivi da intendersi integralmente trascritto, e/o in quella maggior somma ritenuta di giustizia e/o in quella misura che verrà accertata dall'Ill.mo Giudice, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
In via riconvenzionale subordinata: ferme restando tutte le contestazioni in argomento avanzate e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle avverse pretese e/o riconoscimento di alcun debito da parte del Controparte_1
1, in Roma, nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse es-sere accolta la domanda di pagamento avanzata dalla società con l'odierno Parte_1 procedimento, il tutto per la somma complessiva pari ad € 64.546,02, compensare la detta somma, e/o quella minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio, con la somma complessiva pari ad € 139.750,00 vantata dal Controparte_1
. 1, nei confronti della società a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento danni subiti per la risoluzione del contratto d'appalto del 17.06.2019 e ritardo penali lavori;
per somme indebitamente ed illegittimamente percepite a titolo di
4 lavorazioni e giorni di lavoro non svolti;
a titolo di mancato sgravio fiscale per gli anni 2019 e 2020; il tutto come sopra esposto, ricostruito e provato e, per l'effetto, condannare la società anche ai sensi e per gli effetti degli articoli Parte_1
186 bis, 186 ter c.p.c., con la clausola di provvisoria esecuzione, al pagamento in favore del 1, della somma residua Controparte_1 complessiva pari ad € 139.750,00 e/o in quella ritenuta di giustizia e/o in quella misura che verrà accertata dall'Ill.mo Giudice, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 27.7.2020, Parte_1 ha agito nei confronti del (di seguito,
[...] Controparte_6 per brevità, anche solo il , formulando conclusioni conformi a quelle poi CP_1 precisate e sopra trascritte e domandando quindi:
(i) l'accertamento della intervenuta risoluzione, a dar data dal 17.2.2020, del contratto di appalto concluso dalle parti in data 17.6.2019;
(ii) la condanna del committente al pagamento del “corrispettivo” ancora CP_1 dovuto per i lavori già eseguiti, pari ad euro 47.908,02, IVA inclusa, oltre interessi di mora;
(iii) la condanna del al pagamento dell'ulteriore importo di euro CP_1
16.638,00, oltre interessi di mora, “a titolo di indennizzo”.
A sostegno delle domande avanzate, parte ricorrente ha infatti allegato e dedotto:
- che le parti, in data 17.6.2019, avevano sottoscritto un contratto di appalto avente a oggetto l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria del fabbricato CP_7
- che il corrispettivo contrattuale era stato pattuito a corpo in complessivi euro
945.316,50, oltre IVA, da versarsi tramite il pagamento di n. 48 rate, di cui una prima rata al momento della conclusione del contratto, una seconda rata al momento dell'inizio dei lavori, n. 20 rate mensili, in corso d'opera, a decorrere dai trenta giorni dall'inizio dei lavori, n. 2 rate a conclusione dei lavori e n. 24 rate mensili a decorrere dai trenta giorni dalla fine dei lavori;
5 - che le parti avevano anche pattuito che l'esecuzione delle opere oggetto di contratto fosse suddivisa in sei fasi;
- che i lavori avevano avuto inizio in data 8.7.2019;
- che il si era fin dall'inizio reso moroso nei pagamenti rateali previsti, CP_1 avendo lasciato insoluto, alla data dell'8.10.2019, l'importo di euro 64.000,00 per omesso versamento delle rate scadute nei mesi di agosto (importo poi corrisposto in data 23.10.2019), settembre (importo poi corrisposto in data 2.12.219) ed ottobre
(importo poi versato in data 21.1.2020);
- che la appaltatrice in data 22.10.2019, aveva quindi intimato al Parte_1
Condominio il pagamento del dovuto, preannunciando che, in difetto di pagamento, i lavori sarebbero stati sospesi, ai sensi dell'art. 1460 c.c., a decorrere dal 10.11.2019;
- che tale volontà era stata ribadita in data 6.11.2019, quando la stessa appaltatrice aveva comunicato al committente l'ultimazione della prima fase dei lavori CP_1 pattuiti;
- che, in pari data, l'amministratore del aveva replicato precisando che il CP_1 contratto di appalto non prevedeva la possibilità, per la appaltatrice, di sospendere i lavori;
- che la appaltatrice, perdurando l'inadempimento del e ritenendo CP_1 comunque di essere a ciò legittimata in base al disposto dell'art. 1460 c.c., aveva quindi sospeso i lavori;
- che, in data 10.12.2019 ed a fronte di quanto comunicato dal circa il CP_1 fatto che il ponteggio installato fosse privo di illuminazione e di allarme, la appaltatrice
– oltre a rappresentare che, a seguito del controllo effettuato, l'impianto di allarme era risultato funzionante e che erano state sostituite tre lampade di illuminazione – si era resa disponibile alla rimozione del ponteggio, previa autorizzazione da parte della direzione lavori e certificazione, sempre da parte di quest'ultima, della regolare esecuzione della prima fase dei lavori;
- che, nella medesima occasione, la appaltatrice aveva anche comunicato che, in difetto di pagamento del dovuto entro il 15.2.2020, sarebbe stata costretta a chiedere la risoluzione del contratto;
- che, in data 16.12.2019, la direzione lavori aveva quindi redatto e rilasciato alla appaltatrice il “verbale di parziale Fine Lavori e Regolare Esecuzione I Fase –
6 Cantiere ”, con cui aveva attestato che i lavori di cui alla prima fase del Controparte_2 capitolato di appalto erano stati regolarmente ultimati in data 29.10.2019;
- che, in data 6.2.2020, l'amministratore del aveva comunicato di essere CP_1 disponibile a fornire “l'elenco dei condomini morosi”, restando in attesa di riscontro “in merito anche al fine di coordinare con il D.L. la ripresa dei detti lavori”;
- che, con missiva del 6.2.2020 e come già anticipato con la precedente comunicazione del 10.9.2019, la appaltatrice aveva confermato al Condominio committente che, in mancanza del versamento, entro il 15.2.2020, di tutte le somme maturate e dovute per l'esecuzione della c.d. prima fase dei lavori, contratto si sarebbe dovuto intendere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.;
- che, in data 13.2.2020, il aveva tuttavia replicato diffidando CP_1
l'appaltatrice alla ripresa dei lavori, atteso che, da un controllo contabile- amministrativo, risultava che lo stesso fosse in regola con i pagamenti e CP_1 che, anzi, avesse effettuato pagamenti in misura maggiore rispetto al dovuto;
- che, in data 17.2.2020, la appaltatrice – precisato che, in base al verbale redatto dalla direzione lavori, erano stati eseguiti lavori per euro 157.552,75, oltre IVA (pari ad un sesto del complessivo importo pattuito) e che il debito del era quindi pari, CP_1 all'epoca, ad euro 43.552,75, oltre IVA – aveva comunicato al che il CP_1 contratto di appalto sottoscritto il 17.6.2019 era da considerarsi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- che, con missiva del 2.3.2020 inviata dal proprio legale, il aveva CP_1 rappresentato di avere preso atto della comunicata risoluzione del contratto, riservandosi di agire a tutela dei propri diritti ed intimando alla appaltatrice di rimuovere l'impalcatura entro il 10.3.2020;
- che, con comunicazione dell'1.5.2020, la appaltatrice aveva quindi a sua volta replicato che la direzione dei lavori, unico soggetto a ciò preposto ed autorizzato, non aveva ancora inviato alla stessa appaltatrice alcun ordine o richiesta di smontaggio della mantovana presente (la quale, a differenza di una semplice impalcatura, aveva anche funzione protettiva) e si era comunque dichiarata disponibile alla sua rimozione entro il 4.5.2020, previa formale richiesta da parte della direzione lavori;
- che, nell'ambito della successiva corrispondenza intercorsa fra le parti, il legale della appaltatrice aveva fra l'altro rappresentato a quello del l'irrilevanza, al CP_1
7 fine di escludere posizione di debitore dello stesso , di quanto previsto CP_1 dall'art. 4 del contratto di appalto, non potendo tale clausola essere interpretata, pena la sua nullità, come volta ad escludere il diritto della appaltatrice ad agire in giudizio nei confronti del committente e valendo quindi la stessa clausola a stabilire, in CP_1 conformità del novellato art. 63 disp. att. c.c., il solo onere, per il creditore del condominio ed una volta ottenuto il titolo esecutivo nei confronti del CP_1 stesso, di agire in sede esecutiva prima nei confronti dei condomini morosi;
- che, avendo poi la direzione lavori comunicato di non avere alcun potere decisorio in ordine alla rimozione della mantovana, la appaltatrice, in data 26.5.2020, aveva quindi proceduto allo smontaggio del ponteggio.
1.2. Il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.3.2020.
Oltre a chiedere la riunione con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(R.G. n. 53857/2020 del Tribunale di Roma) ed eccepire la carenza di legittimazione della società ricorrente (per difetto di prova dei poteri rappresentativi in capo ad Pt_1
e comunque l'infondatezza delle avverse domande, in via riconvenzionale ha
[...] domandato:
(i) la risoluzione del contratto di appalto del 17.6.2019 per inadempimento della società ricorrente;
(ii) la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di euro 139.750,00 a titolo di risarcimento danni e (quanto al solo importo di euro 5.400,00) ripetizione di indebito;
importo questo da cui detrarre, tramite compensazione, quanto eventualmente dovuto alla stessa ricorrente nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande da essa formulate.
Parte convenuta ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che lo stesso non si era reso inadempiente, avendo infatti effettuato CP_1 pagamenti in misura addirittura superiore a quanto dovuto ed essendo quindi creditore dell'importo di euro 5.400,00;
- che, in ogni caso ed in forza dell'art. 4 del contratto d'appalto del 17.6.2019, la società ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le proprie pretese nei confronti dei soli condomini morosi;
8 - che nulla era dovuto a titolo di indennizzo per la mantovana, poiché il , a CP_1 seguito della unilaterale sospensione delle lavorazioni da parte della appaltatrice, aveva invitato quest'ultima a rimuovere la predetta mantovana e, comunque, la ricorrente non aveva dato prova del danno sofferto, né aveva indicato i criteri utilizzati per la sua quantificazione;
- che la ricorrente, essendosi resa inadempiente (in quanto, prima, aveva arbitrariamente sospeso i lavori e, poi, altrettanto illegittimamente aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto), era a sua volta debitrice del dell'importo di euro 49.200,00, oltre interessi, a titolo di penale prevista CP_1 dall'art. 6 del contratto di appalto (euro 600,00 al giorno, di cui euro 100,00 per spese di direzione lavori, moltiplicati per n. 82 giorni, di cui n. 10 giorni di fermo cantiere mese di novembre 2019, n. 21 giorni di fermo cantiere mese di dicembre 2019, n. 21 giorni di fermo cantiere mese di gennaio 2020, n. 20 giorni di fermo cantiere mese di febbraio 2020 e n. 10 giorni di fermo cantiere mesi di marzo 2020);
- che la ricorrente era inoltre tenuta a risarcire il dei danni da quest'ultimo CP_1 subiti per effetto della tardiva rimozione della mantovana e del conseguente ritardo nella ripresa delle lavorazioni da parte della nuova impresa appaltatrice (euro
21.600,00, ottenuti moltiplicando l'importo di euro 600,00 per n. 36 giorni), nonché del mancato conseguimento delle detrazioni fiscali per gli anni 2019 e 2020
(rispettivamente pari ad euro 30.250,00 e ad euro 33.300,00);
- che la ricorrente era infine tenuta alla restituzione dell'importo di euro 5.400,00, indebitamente ed illegittimamente percepito “a titolo di lavorazioni e giorni di lavoro non svolti”.
1.3. Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., fissata quindi l'udienza ex art. 183 c.p.c., intervenuta la riunione con la causa oggetto del procedimento n. 56610/2021 r.g. (a sua volta derivante dalla separazione di parte delle domande già oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
53857/2020 r.g. e, più precisamente, delle domande con cui il – nel CP_1 proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa sulla base di un credito asseritamente maturato per effetto Parte_1 della esecuzione di opere previste da un diverso contratto di appalto concluso dalle parti - aveva chiesto, in via riconvenzionale, di pronunciare la risoluzione del contratto
9 di appalto oggetto del presente giudizio, con condanna della opposta, ancora una volta per le stesse causali già poste a fondamento delle identiche domande formulate nel presente giudizio ed eventualmente previa compensazione il credito azionato in via monitoria, al pagamento dell'importo di euro 139.750,00), assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie delle parti come da ordinanza del 24.11.2022, da intendersi qui confermata, le cause così riunite sono state poi assunte in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Le domande proposte da parte ricorrente vanno accolte nei limiti e per i motivi indicati.
2.1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva, come sollevata da parte convenuta, deve essere disattesa.
Parte convenuta ha sollevato l'eccezione in esame sul presupposto che Pt_1
soggetto che conferito la procura alle liti nella dichiarata qualità di legale
[...] rappresentante della società ricorrente, non avrebbe fornito prova di tale qualifica e dei conseguenti poteri rappresentativi.
L'eccezione è palesemente infondata.
Va infatti ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la procura alle liti rilasciata – come nel caso di specie – da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria (v., fra le altre, Cass. 8987/2020).
Parte convenuta non ha tuttavia offerto alcuna prova dell'assenza della dichiarata qualità di legale rappresentante.
Inoltre, la documentazione prodotta da parte ricorrente, per confutare l'avversa eccezione (v. visura camerale storica depositata come doc. 24 del fascicolo di parte), dimostra come , al momento del rilascio della procura alle liti, rivestisse la Parte_1 carica di presidente del consiglio di amministrazione della e ne Parte_1 fosse, in quanto tale, legale rappresentante (posto che, ai sensi ai sensi dell'art. 2475 bis c.c., la rappresentanza legale della società a responsabilità limitata spetta agli amministratori della stessa).
10 2.2. Va disattesa anche l'ulteriore eccezione sollevata da parte convenuta sulla base della clausola di cui all'art. 4 del contratto d'appalto del 17.6.2019.
Al riguardo, valgono infatti le seguenti considerazioni.
2.2.1. Il convenuto ha eccepito che la società ricorrente non avrebbe CP_1 potuto agire nei confronti dello stesso condominio, essendosi contrattualmente obbligata, con la predetta clausola, ad agire unicamente nei confronti dei singoli condomini morosi.
L'art. 4 del contratto di appalto è del seguente tenore letterale: “Nel caso in cui un singolo condomino risulti moroso di una o più rate, l'appaltatore si impegna ad agire giudizialmente solo nei confronti dello stesso. Per espresso patto tra le parti contraenti, per pagamenti relativi ai lavori eseguiti, è escluso il vincolo di solidarietà tra i partecipanti al Condominio, e pertanto l'Appaltatore accetta sin d'ora che, nel caso di mancato e/o ritardato pagamento, dovrà assumere tramite l'Amministratore
Condominiale i dati personali dei morosi e relativi importi, impegnandosi ad attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso i singoli condomini inadempienti, con ciò espressamente rinunciando al vincolo di solidarietà verso gli altri condomini e verso il condominio. È onere dell'amministratore di condominio, previa richiesta dell'impresa, comunicare i nominativi dei condomini che non hanno provveduto al pagamento e
l'ammontare dell'importo dovuto da ciascuno di essi.”
2.2.2. L'interpretazione della portata applicativa dell'indicata previsione negoziale esige allora, preliminarmente, una breve disamina sulla natura giuridica delle obbligazioni gravanti sui condomini nei confronti di soggetti terzi.
Anteriormente all'entrata in vigore della L. 220/2012, che ha riformato l'art. 63 disp. att. c.c., la giurisprudenza prevalente (v. Cass. S.U. 9148/2008) ne affermava la natura parziaria.
Dubbi sulla perduranza di tale orientamento si sono posti all'indomani della riforma sopra indicata, che ha modificato l'art. 63 disp. att. c.c. introducendo, al comma 2, la seguente previsione: “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
La possibilità di ottenere la soddisfazione del credito nei confronti dei condomini non morosi, sebbene in una logica di sussidiarietà, ha indotto un indirizzo a ritenere che
11 l'orientamento pretorio sopra indicato sia stato superato dalla previsione normativa di un vincolo di solidarietà (cfr. Tribunale di Ascoli Piceno, sent. del 26/11/2015).
L'orientamento prevalente, tuttavia, ha continuato a fornire continuità alla tesi della natura parziaria dell'obbligazione dei condomini nei confronti dei terzi.
A tal proposito, si è infatti affermato che “l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. […] si spiega come fonte di un'obbligazione legale di garanzia di ogni condomino per le quote non sue. La posizione del in regola con i pagamenti, chiamato dal CP_1 creditore a rispondere delle quote dovute dai morosi, dopo la preventiva escussione degli stessi, è, pertanto, assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege. Il condomino solvente garantisce l'adempimento del contributo imposto al moroso, ovvero un debito altrui, essendo ciascun condomino realmente obbligato (in via primaria verso l'amministratore, e in via indiretta verso il creditore) soltanto per la quota di debito proporzionata al valore della sua porzione, ed invece garante per le quote dei condomini inadempienti” (così Cass. 5043/2023, in motivazione)”.
2.2.3. In questo contesto normativo – caratterizzato quindi dall'assenza di un'obbligazione solidale ed in cui il beneficio della preventiva escussione dei condomini morosi costituisce invece condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso (così ancora la già citata Cass. 5043/2023) – la pattuizione della rinuncia al “vincolo di solidarietà tra i partecipanti al Condominio” deve essere dunque intesa, più propriamente, nel senso di rinuncia alla garanzia ex lege gravante sul condomino in regola con i pagamenti, non essendo, neanche astrattamente, ravvisabile un vincolo di solidarietà cui sarebbe possibile rinunciare. E proprio perché la garanzia prevista dall'art. 63, comma 2 disp. att. c.c. attiene alla fase della soddisfazione coattiva del credito, il generico riferimento alla possibilità di “agire giudizialmente” solo nei confronti del condomino moroso deve essere inteso come riferito unicamente all'azione esecutiva, in quanto solo in quest'ultima sede è, di norma, chiamata ad operare la garanzia di cui sopra.
In altri termini, nella ricerca della comune intenzione delle parti, occorre avere riguardo alla esatta portata della disposizione normativa cui le stesse hanno inteso derogare.
12 Va quindi affermata la legittimazione della ricorrente ad agire, in questa sede, nei confronti del convenuto, in quanto la rinuncia convenzionale alla garanzia CP_1 sopra indicata attiene alla successiva fase dell'esecuzione coattiva del titolo giudiziale.
2.3. Ricorrendone tutti i presupposti, deve essere accolta la domanda di risoluzione proposta da parte ricorrente.
2.3.1. Non costituiscono innanzitutto ostacoli all'accoglimento della domanda in esame:
(i) il fatto che la comunicazione del 10.12.2019 (doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente) non contenga la dichiarazione richiesta dall'art. 1454, comma 1, c.c. (dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto), essendosi la società odierna ricorrente limitata, nell'occasione, a preannunciare di voler richiedere la risoluzione, in caso di persistente inadempimento;
(ii) il fatto che la successiva diffida del 6.2.2020 (doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente) abbia assegnato un termine di adempimento (ossia quello del 15.2.2020) inferiore al minimo previsto dallo stesso art. 1454 c.c. (in difetto di qualunque presupposto per la sua riduzione).
Occorre infatti ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 24389/2006, Cass. 17703/2011, Cass.
11493/2014 e Cass. 23193/2020), nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c..
Ragione per cui, nella specie, il difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1454 c.c. non impedisce di verificare la ricorrenza di quelli di cui all'art. 1453 c.c..
2.3.2. Alla luce delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento formulate dalle parti, va peraltro anche considerato che, in tale ipotesi, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (v. Cass. 19706/2020).
Nel caso in cui entrambi i contraenti risultino inadempienti, è poi necessaria una valutazione comparativa del loro comportamento, al fine di stabilire quale di essi abbia
13 fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (cfr., fra le altre,
Cass. 21209/2019).
Ciò che occorre stabilire, dunque, è quale delle parti, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti (e senza che possa ritenersi a tal fine determinante il solo elemento cronologico;
cfr. Cass. 26943/2006), si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (v. Cass.
16530/2003).
2.3.3. Nella specie, risulta provato l'inadempimento lamentato dalla ricorrente.
L'esecuzione delle opere – da concludere entro n. 480 giorni lavorativi dal loro avvio – è infatti iniziata in data 8.7.2019 e dunque, come pattuito, entro il termine del
15.7.2019 (v. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Il verbale redatto nel contraddittorio con il direttore dei lavori (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente) dà poi atto della regolare esecuzione, alla data del 16.12.2019, di tutte le opere ricomprese nella prima delle sei fasi dei lavori, alle quali fa riferimento l'art. 5 del contratto di appalto.
Né d'altra parte risulta (in quanto neanche lamentato dal CP_8
che la appaltatrice, prima della sospensione dei lavori dalla stessa attuata
[...]
a decorrere dal 10.11.2019, fosse incorsa in ritardi o altri inadempimenti.
A fronte di ciò, il convenuto non ha dato prova di avere esattamente CP_1 adempiuto l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, sul medesimo gravante come da artt. 2 e 3 del contratto di appalto.
Al momento della sospensione dei lavori, il – che aveva già pagato CP_1 con significativo ritardo le prime tre rate del corrispettivo – non aveva ancora corrisposto le rate relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2019, per un importo di euro 60.000,00, oltre IVA compresa (v. doc. 16 del fascicolo di parte convenuta).
Successivamente ed a seguito delle diffide di pagamento ricevute, il CP_1 ha poi corrisposto (v. ancora doc. 16 del fascicolo di parte convenuta) la rata di settembre (euro 22.000,00) in data 2.12.2019, quella di ottobre (euro 22.000,00) in data
21.1.2020 ed un acconto sulla rata di novembre (euro 15.400,00) in data 5.2.2020, giungendo così al complessivo importo di euro 125.400,00 (euro 114.000, oltre IVA), a
14 fronte di rate scadute – sempre avuto riguardo al momento della sospensione dei lavori
– per complessivi euro 132.000,00 (euro 120.000,00, oltre IVA, pari alle prime sei rate dell'importo di euro 20.000,00, oltre IVA, ciascuna).
L'effettuazione del pagamento dell'ultima rata in modo parziale è stata peraltro seguita da una comunicazione, con cui l'amministratore del ha CP_1 rappresentato alla appaltatrice, sulla base di non meglio precisato “controllo contabile- amministrativo”, di ritenere dovuto solo in parte il predetto pagamento e che l'eccedenza avrebbe dovuto pertanto essere valutata come acconto sulle successive lavorazioni (v. missiva del 13.2.2020, prodotta come doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente, in cui si legge: “da un controllo contabile-amministrativo è emerso che alla luce di tutti i pagamenti dei lavori eseguiti dal da me amministrato in CP_1
Vostro favore, ad oggi, avendo la Vostra ditta sospeso le lavorazioni in data
06.11.2019, risultano pagamenti in Vostro favore in misura superiore rispetto a quelli pattuiti. Ovvero, avendo la vostra ditta lavorato solamente 6 giorni nel mese di novembre u.s., la fattura n. 4/2020 del 21.01.2020 non doveva essere dell'importo di €
15.400,00 iva compresa bensì doveva essere notevolmente inferiore. Tuttavia, lo scrivente amministratore, a soli fini bonari, ha provveduto al pagamento dell'intero importo da considerarsi quale acconto sulle prossime lavorazioni che dovranno da voi essere riprese nell'immediato”).
Sul punto, va tuttavia rilevato che il contratto di appalto, all'art. 3, non prevedeva che il pagamento delle rate avvenisse sulla scorta del criterio cui fa riferimento la predetta comunicazione del 13.2.2020 (ossia in base al numero delle giornate lavorative), ma secondo le scadenze mensili ivi indicate (ossia ogni trenta giorni dalla data di inizio dei lavori) e con la previsione che l'importo delle rate mensili, dell'importo di euro 20.000,00 ciascuna, non potesse comunque essere “superiore al
SAL”.
Superamento questo che non risulta essere stato neanche specificamente oggetto di prospettazione, da parte del committente, né in fase stragiudiziale, né nel CP_1 presente giudizio.
2.3.4. L'inadempimento in cui è incorso il si presenta quindi anche di CP_1 non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e tale da giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la sospensione dei lavori attuata dalla società appaltatrice.
15 Va infatti considerato che i pagamenti cui si è fatto riferimento sono avvenuti non solo con ritardo significativo ed ingiustificato (nonostante i solleciti della appaltatrice), ma anche in modo parziale e soprattutto, sotto quest'ultimo profilo, sulla base di motivazioni generiche ed inconferenti rispetto a quanto pattuito. E ciò nonostante il committente, per il tramite della direzione dei lavori, fosse evidentemente in condizione di verificare e segnalare l'eventuale discostamento fra importo delle rate mensili ed ammontare delle opere eseguite. Ammontare questo peraltro che, per quanto si dirà nel prosieguo in ordine al computo delle opere ricomprese nella prima fase, era anzi eccedente gli importi delle rate scadute.
Il che induce a ritenere che, al momento in cui la società appaltatrice ha comunicato la propria volontà di intendere risolto il contratto e di non dare quindi più esecuzione ad esso, la condotta del committente, condotta già CP_1 inadempiente e tale da far legittimamente dubitare la appaltatrice della possibilità di una regolare prosecuzione del rapporto, avesse ormai causato l'alterazione del sinallagma contrattuale.
2.3.5. Deve pertanto essere pronunciata la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per inadempimento del Condominio committente, del contratto di appalto concluso dalle parti in data 17.6.2019, con conseguente rigetto della contrapposta domanda di risoluzione proposta, in via riconvenzionale, dallo stesso Condominio.
2.4. Anche la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto pagamento del residuo corrispettivo dovuto per i lavori già eseguiti, pari ad euro 47.908,02, IVA inclusa, deve essere accolta.
2.4.1. Occorre premettere che l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite. Con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" (v. Cass. 15705/2013,
Cass. 27640/2018 e Cass. 22065/2022).
16 Al riguardo, si è inoltre condivisibilmente affermato che, qualora l'appaltatore, in corso d'opera, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il "pagamento del prezzo" dei lavori già eseguiti, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuta la fondatezza della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone l'impropria formulazione in termini di versamento del corrispettivo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di "restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento (così Cass. 13405/2015).
2.4.2. Nel caso in esame, parte ricorrente, al fine di quantificare il “corrispettivo” dovutole per le opere già eseguite, ha fatto riferimento alla suddivisione dei lavori in sei fasi, come prevista dall'art. 5 del contratto di appalto.
Sul presupposto dell'avvenuto completamento della prima fase (fatto questo, come già detto, attestato dal verbale redatto dal direttore dei lavori in data 16.12.2019), ha quindi quantificato il credito maturato in un sesto (euro 157.552,75, oltre IVA) dell'intero compenso pattuito (euro 945.316,50, oltre IVA), assumendo così di essere ancora creditrice, al netto dei pagamenti già ricevuti (euro 125.400,00), del residuo importo di euro 43.552,75, oltre IVA.
La modalità di quantificazione del credito così adottata deve ritenersi corretta, in quanto corrispondente al valore delle opere effettivamente eseguite e di cui il committente ha beneficiato.
Va infatti considerato non solo che il convenuto non ha sollevato CP_1 contestazioni specifiche in ordine alla predetta quantificazione, ma soprattutto che lo stesso ha prospettato e documentato di avere poi affidato le medesime CP_1 opere ad altra impresa appaltatrice, come da contratto di appalto concluso in data
6.3.2020 (v. doc. 23 del fascicolo di parte convenuta). Contratto quest'ultimo in cui il corrispettivo pattuito (euro 787.763,75, oltre IVA) è esattamente pari alla differenza fra l'importo in precedenza pattuito con la odierna attrice (euro 945.316,50, oltre IVA) e l'ammontare delle opere (euro 157.552,75, oltre IVA) che quest'ultima ha prospettato di avere realizzato in quanto ricomprese nella fase 1.
2.4.3. Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento, in CP_1 favore della società ricorrente, dell'importo di euro 43.552,75, oltre IVA come per
17 legge ed oltre interessi nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 27.7.2020 (data di proposizione della domanda giudiziale;
sull'applicabilità degli interessi nella predetta misura anche al di fuori delle obbligazioni di fonte contrattuale cfr. da ultimo Cass. 61/2023 e Cass. 7677/2025).
2.5. Va invece rigettata l'ulteriore domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 16.638,00, CP_1 oltre interessi, a titolo di “indennizzo per l'utilizzo della mantovana”, da parte del
Condominio, successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale.
Parte ricorrente assume che il ritardo nella riconsegna, in proprio favore, della mantovana sia dipeso da un comportamento imputabile, in ultima istanza, al
Condominio committente (essendo il direttore dei lavori un collaboratore dello stesso), con conseguente causazione di un pregiudizio da quantificare, nell'importo sopra indicato, sulla base del Prezziario Dei – Prezzi Informativi dell'edilizia – di ottobre
2017.
La domanda in esame, avente natura risarcitoria, non merita tuttavia accoglimento per l'assorbente ragione della mancata prova del danno patito.
Parte ricorrente si è infatti limitata a rinviare al prezziario dell'anno 2017, oltretutto non prodotto in giudizio, senza tuttavia allegare alcunché in ordine alle concrete circostanze per cui il ritardo nel ritiro della mantovana sia stato, per la stessa, fonte di un ingiusto pregiudizio (circostanze quali, a titolo esemplificativo, la presenza di un eventuale e concorrente incarico che necessitasse l'installazione di detta mantovana, in assenza della quale l'impresa si sarebbe trovata costretta a prenderla a noleggio presso terzi).
La natura del bene ed il limitato tempo durante il quale lo stesso è stato indisponibile non consentono poi di ritenere che la prova del danno possa essere ricavata per via presuntiva.
3. Oltre alla domanda con cui il committente ha chiesto pronunciarsi CP_1 la risoluzione del contratto di appalto del 17.6.2019 per inadempimento della appaltatrice, deve essere rigettata l'ulteriore domanda riconvenzionale con cui il ha chiesto la condanna della appaltatrice al pagamento del complessivo CP_1 importo di euro 139.750,00.
18 3.1. Il difetto di un inadempimento imputabile alla appaltatrice (v. precedente paragrafo 2.3) giustifica il rigetto della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Come infatti già evidenziato, la sospensione dei lavori ed il successivo scioglimento del rapporto contrattuale sono imputabili allo stesso committente. CP_1
3.2. Quanto ai danni asseritamente derivati dal ritardo nella ripresa dei lavori, ad opera della nuova impresa appaltatrice, a causa della ritardata rimozione della mantovana (v. pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta, ove si legge:
“l'odierno ha altresì diritto al risarcimento dei danni subiti per ritardo CP_1 nella ripresa delle lavorazioni da parte della nuova ditta appaltatrice a causa della tardiva rimozione della mantovana e delle attrezzature di cantiere da parte dell'odierna società opposta, pari ad € 21.600,00 (€ 600,00 x 36, dal 14.04.2020 al
26.05.2020, di cui 15 giorni mese di aprile 2020, 21 giorni mese di maggio 2020”), va peraltro anche osservato che il ha quantificato l'importo richiesto a titolo CP_1 risarcitorio unicamente mediante il richiamo alla penale contrattuale
L'art. 6 del contratto di appalto, tuttavia, ricollega l'applicazione della penale al
“ritardo”, da intendersi quale ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La rimozione della mantovana, discendendo dallo scioglimento anticipato del vincolo negoziale, non rientra però fra le prestazioni contrattualmente previste. Con la conseguenza che il danno derivante dal tardivo ripristino dell'area condominiale, da parte della società ricorrente, necessitava di essere oggetto di specifica allegato e provato nelle vie ordinarie. Onere di allegazione e prova che il non ha CP_1 tuttavia assolto.
3.3. E' inoltre infondata la pretesa del di ottenere l'importo di euro CP_1
5.400,00 a titolo di ripetizione di indebito.
La documentazione versata in atti dallo stesso Condominio (v. doc. 16 del fascicolo di parte) dà infatti evidenza dell'avvenuto pagamento di importi corrispondenti alle fatture emesse dalla controparte e, dunque, da ritenere dovuti per le ragioni già esposte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso fra
19 52.000,01 e 250.000,00 euro in ragione del valore complessivo delle contrapposte domande, fra le quali quella risarcitoria proposta dal valori medi per le CP_1 fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per inadempimento del
1, in Roma, del contratto di appalto Controparte_1 sottoscritto da e dal predetto Condominio in data 17.6.2019; Parte_1
2) per l'effetto, condanna il 1, in Roma, Controparte_1 al pagamento, in favore di dell'importo di euro 43.552,75, Parte_1 oltre IVA come per legge ed oltre interessi nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 27.7.2020 al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda con cui ha chiesto la condanna del Parte_1
1, in Roma, al pagamento Controparte_1 dell'ulteriore importo di euro 16.638,00, oltre interessi;
4) rigetta le domande di risoluzione e condanna al pagamento dell'importo di euro
139.750,00, oltre interessi, proposte dal Controparte_1
1, in Roma, nei confronti di
[...] Parte_1
5) condanna il 1, in Roma, al rimborso, Controparte_1 in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Mattia Di Ciollo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 40717 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Maurizio Parte_1 P.IVA_1
Spadoni
-parte ricorrente-
e
1, in Roma (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in giudizio con l'avv. Fabio Pontuale
-parte convenuta- alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 56610 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021 tra
1, in Roma (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in giudizio con l'avv. Fabio Pontuale
-parte attrice in via riconvenzionale-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Maurizio Parte_1 P.IVA_1
Spadoni
-parte convenuta in via riconvenzionale-
1 OGGETTO: appalto
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per “come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1) c.p.c.” e quindi: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 17.02.2020 per grave inadempimento del Committente;
2. accertare che il , CAP 00177, Roma (C.F. Controparte_2
), in persona dell'amm.re pro tempore, Dott.ssa , è P.IVA_2 CP_3 debitore nei confronti della dell'importo € 47.908,02, IVA inclusa, Parte_1 oltre interessi di mora ex art. 1284 c.c. a titolo di corrispettivo contrattuale e, per
l'effetto, condannarlo a pagare alla ricorrente detto importo o quello maggiore o minore che sarà accertato essere di giustizia;
3. accertare inoltre che il 00177, Roma (C.F. Controparte_4
), in persona dell'amm.re pro tempore, Dott.ssa , è P.IVA_2 CP_3 debitore nei confronti della dell'importo € 16.638,00, oltre interessi Parte_1 di mora ex art. 1284 c.c. a titolo di indennizzo per l'utilizzo della mantovana e, per
l'effetto, condannarlo a pagare alla ricorrente detto importo o quello maggiore o minore che sarà accertato essere di giustizia;
4. In ogni caso, condannare il , CAP 00177, Roma Controparte_2
(C.F. ), in persona dell'amm.re pro tempore, Dott.ssa alle spese, P.IVA_2 CP_3 competenze ed onorari di causa, oltre oneri accessori come per legge.
- per il Condominio: “come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1) c.p.c.” e quindi:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare: A) dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente in quanto non risulta depositata in atti alcuna prova circa la qualifica ed i relativi poteri anche di rappresentanza del sig. nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della società ricorrente;
In via principale: A) dichiarare il contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data
17.06.2019 risolto per causa e responsabilità imputabile alla Società per Parte_1 tutte le ragioni sopra esposte;
B) accertare e dichiarare che alcun inadempimento è
2 stato posto in essere dal , e per l'effetto, Controparte_1 rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata;
C) accertare e dichiarare che non è stata formulata alcuna domanda di risarcimento danni in relazione alla somma di € 16.638,00, nonché, comunque, la richiesta di indennizzo non è provata ed è stata determinata in maniera del tutto unilaterale riguardo al quantum e, per l'effetto, rigettare la richiesta di indennizzo ex adverso avanzata;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riunione della domanda avanzata dalla avanzata in via subordinata nel giudizio recante Parte_1
R.G. n. 53857/2020, fondata sul decreto ingiuntivo n. 12364/2020 - R.G. n. 31301/2020 ed avente ad oggetto il contratto d'appalto del 18.10.2018: A) accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, ivi da intendersi integralmente trascritti, il mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 21 del contratto d'appalto e, per
l'effetto, dichiarare l'improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo n. 12364/2020
- R.G. n. 31301/2020 emesso e pubblicato dal Tribunale Civile di Roma in data
04.08.2020 e, di conseguenza, revocarlo non avendo le parti previsto alcun termine per sanare la mancata introduzione del procedimento di mediazione;
attività propedeutica
a qualsivoglia richiesta e/o attività giudiziaria;
B) accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda di parte ricorrente, ovvero del decreto ingiuntivo n.
12364/2020 - R.G. n. 31301/2020 emesso e pubblicato dal Tribunale Civile di Roma in data 04.08.2020, per aver omesso di richiedere all'amministratore del CP_1 opponente l'elenco dei condomini morosi siccome previsto dall'articolo 18.3, commi 8
e 9, del contratto d'appalto; C) dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente in quanto non risulta depositata in atti alcuna prova circa la qualifica ed i relativi poteri anche di rappresentanza del sig. nella Parte_1 qualità di legale rappresentante della società ricorrente;
D) dichiarare il decreto ingiuntivo n. 12364/2020 - R.G. n. 31301/2020, emesso e pubblicato dal Tribunale
Civile di Roma in data 04.08.2020, inefficace, nullo ed illegittimo e di conseguenza revocarlo in quanto il diritto di credito vantato dalla società è Parte_1 inesistente ed infondato poiché privo di idonea prova oltreché dei requisiti necessari stabiliti dall'art. 633 c.p.c., siccome sopra esposto e provato ed ivi da intendersi integralmente trascritto e, per l'effetto, rigettare la domanda di pagamento della
[...]
[...
[...] [...]
promossa in via subordinata, e pari ad € 56.484,10 oltre interessi di mora, CP_5 come richiesti, sino all'effettivo soddisfo, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia poiché nulla è stato provato né, tanto meno, potrà essere provato da parte ricorrente oltre al fatto che nulla è dovuto dall'odierno Condominio alla società Parte_1
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto d'appalto del 17.06.2019, siccome formalmente comunicato dalla società
avvenuta per esclusiva colpa e responsabilità della predetta società Parte_1
e, di conseguenza, accertare e dichiarare il diritto del CP_1 Controparte_1
1, in Roma, al risarcimento di tutti i danni subiti, siccome sopra esposto e
[...] provato ed ivi da intendersi integralmente trascritto e, per l'effetto, condannare la società al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
1, in Roma, anche ai sensi degli articoli 186 bis e 186 ter c.p.c. con la
[...] clausola di provvisoria esecuzione, della somma pari ad € 139.750,00 a titolo di risarcimento danni subiti per la risoluzione del contratto d'appalto del 17.06.2019 e ritardo penali lavori;
per somme indebitamente ed illegittimamente percepite a titolo di lavorazioni e giorni di lavoro non svolti;
a titolo di mancato sgravio fiscale per gli anni 2019 e 2020; il tutto come sopra esposto, ricostruito e provato, ivi da intendersi integralmente trascritto, e/o in quella maggior somma ritenuta di giustizia e/o in quella misura che verrà accertata dall'Ill.mo Giudice, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo;
In via riconvenzionale subordinata: ferme restando tutte le contestazioni in argomento avanzate e senza che ciò costituisca riconoscimento alcuno delle avverse pretese e/o riconoscimento di alcun debito da parte del Controparte_1
1, in Roma, nella denegata e non creduta ipotesi che dovesse es-sere accolta la domanda di pagamento avanzata dalla società con l'odierno Parte_1 procedimento, il tutto per la somma complessiva pari ad € 64.546,02, compensare la detta somma, e/o quella minore che verrà accertata nel corso del presente giudizio, con la somma complessiva pari ad € 139.750,00 vantata dal Controparte_1
. 1, nei confronti della società a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento danni subiti per la risoluzione del contratto d'appalto del 17.06.2019 e ritardo penali lavori;
per somme indebitamente ed illegittimamente percepite a titolo di
4 lavorazioni e giorni di lavoro non svolti;
a titolo di mancato sgravio fiscale per gli anni 2019 e 2020; il tutto come sopra esposto, ricostruito e provato e, per l'effetto, condannare la società anche ai sensi e per gli effetti degli articoli Parte_1
186 bis, 186 ter c.p.c., con la clausola di provvisoria esecuzione, al pagamento in favore del 1, della somma residua Controparte_1 complessiva pari ad € 139.750,00 e/o in quella ritenuta di giustizia e/o in quella misura che verrà accertata dall'Ill.mo Giudice, oltre interessi maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 27.7.2020, Parte_1 ha agito nei confronti del (di seguito,
[...] Controparte_6 per brevità, anche solo il , formulando conclusioni conformi a quelle poi CP_1 precisate e sopra trascritte e domandando quindi:
(i) l'accertamento della intervenuta risoluzione, a dar data dal 17.2.2020, del contratto di appalto concluso dalle parti in data 17.6.2019;
(ii) la condanna del committente al pagamento del “corrispettivo” ancora CP_1 dovuto per i lavori già eseguiti, pari ad euro 47.908,02, IVA inclusa, oltre interessi di mora;
(iii) la condanna del al pagamento dell'ulteriore importo di euro CP_1
16.638,00, oltre interessi di mora, “a titolo di indennizzo”.
A sostegno delle domande avanzate, parte ricorrente ha infatti allegato e dedotto:
- che le parti, in data 17.6.2019, avevano sottoscritto un contratto di appalto avente a oggetto l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo e manutenzione ordinaria del fabbricato CP_7
- che il corrispettivo contrattuale era stato pattuito a corpo in complessivi euro
945.316,50, oltre IVA, da versarsi tramite il pagamento di n. 48 rate, di cui una prima rata al momento della conclusione del contratto, una seconda rata al momento dell'inizio dei lavori, n. 20 rate mensili, in corso d'opera, a decorrere dai trenta giorni dall'inizio dei lavori, n. 2 rate a conclusione dei lavori e n. 24 rate mensili a decorrere dai trenta giorni dalla fine dei lavori;
5 - che le parti avevano anche pattuito che l'esecuzione delle opere oggetto di contratto fosse suddivisa in sei fasi;
- che i lavori avevano avuto inizio in data 8.7.2019;
- che il si era fin dall'inizio reso moroso nei pagamenti rateali previsti, CP_1 avendo lasciato insoluto, alla data dell'8.10.2019, l'importo di euro 64.000,00 per omesso versamento delle rate scadute nei mesi di agosto (importo poi corrisposto in data 23.10.2019), settembre (importo poi corrisposto in data 2.12.219) ed ottobre
(importo poi versato in data 21.1.2020);
- che la appaltatrice in data 22.10.2019, aveva quindi intimato al Parte_1
Condominio il pagamento del dovuto, preannunciando che, in difetto di pagamento, i lavori sarebbero stati sospesi, ai sensi dell'art. 1460 c.c., a decorrere dal 10.11.2019;
- che tale volontà era stata ribadita in data 6.11.2019, quando la stessa appaltatrice aveva comunicato al committente l'ultimazione della prima fase dei lavori CP_1 pattuiti;
- che, in pari data, l'amministratore del aveva replicato precisando che il CP_1 contratto di appalto non prevedeva la possibilità, per la appaltatrice, di sospendere i lavori;
- che la appaltatrice, perdurando l'inadempimento del e ritenendo CP_1 comunque di essere a ciò legittimata in base al disposto dell'art. 1460 c.c., aveva quindi sospeso i lavori;
- che, in data 10.12.2019 ed a fronte di quanto comunicato dal circa il CP_1 fatto che il ponteggio installato fosse privo di illuminazione e di allarme, la appaltatrice
– oltre a rappresentare che, a seguito del controllo effettuato, l'impianto di allarme era risultato funzionante e che erano state sostituite tre lampade di illuminazione – si era resa disponibile alla rimozione del ponteggio, previa autorizzazione da parte della direzione lavori e certificazione, sempre da parte di quest'ultima, della regolare esecuzione della prima fase dei lavori;
- che, nella medesima occasione, la appaltatrice aveva anche comunicato che, in difetto di pagamento del dovuto entro il 15.2.2020, sarebbe stata costretta a chiedere la risoluzione del contratto;
- che, in data 16.12.2019, la direzione lavori aveva quindi redatto e rilasciato alla appaltatrice il “verbale di parziale Fine Lavori e Regolare Esecuzione I Fase –
6 Cantiere ”, con cui aveva attestato che i lavori di cui alla prima fase del Controparte_2 capitolato di appalto erano stati regolarmente ultimati in data 29.10.2019;
- che, in data 6.2.2020, l'amministratore del aveva comunicato di essere CP_1 disponibile a fornire “l'elenco dei condomini morosi”, restando in attesa di riscontro “in merito anche al fine di coordinare con il D.L. la ripresa dei detti lavori”;
- che, con missiva del 6.2.2020 e come già anticipato con la precedente comunicazione del 10.9.2019, la appaltatrice aveva confermato al Condominio committente che, in mancanza del versamento, entro il 15.2.2020, di tutte le somme maturate e dovute per l'esecuzione della c.d. prima fase dei lavori, contratto si sarebbe dovuto intendere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.;
- che, in data 13.2.2020, il aveva tuttavia replicato diffidando CP_1
l'appaltatrice alla ripresa dei lavori, atteso che, da un controllo contabile- amministrativo, risultava che lo stesso fosse in regola con i pagamenti e CP_1 che, anzi, avesse effettuato pagamenti in misura maggiore rispetto al dovuto;
- che, in data 17.2.2020, la appaltatrice – precisato che, in base al verbale redatto dalla direzione lavori, erano stati eseguiti lavori per euro 157.552,75, oltre IVA (pari ad un sesto del complessivo importo pattuito) e che il debito del era quindi pari, CP_1 all'epoca, ad euro 43.552,75, oltre IVA – aveva comunicato al che il CP_1 contratto di appalto sottoscritto il 17.6.2019 era da considerarsi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- che, con missiva del 2.3.2020 inviata dal proprio legale, il aveva CP_1 rappresentato di avere preso atto della comunicata risoluzione del contratto, riservandosi di agire a tutela dei propri diritti ed intimando alla appaltatrice di rimuovere l'impalcatura entro il 10.3.2020;
- che, con comunicazione dell'1.5.2020, la appaltatrice aveva quindi a sua volta replicato che la direzione dei lavori, unico soggetto a ciò preposto ed autorizzato, non aveva ancora inviato alla stessa appaltatrice alcun ordine o richiesta di smontaggio della mantovana presente (la quale, a differenza di una semplice impalcatura, aveva anche funzione protettiva) e si era comunque dichiarata disponibile alla sua rimozione entro il 4.5.2020, previa formale richiesta da parte della direzione lavori;
- che, nell'ambito della successiva corrispondenza intercorsa fra le parti, il legale della appaltatrice aveva fra l'altro rappresentato a quello del l'irrilevanza, al CP_1
7 fine di escludere posizione di debitore dello stesso , di quanto previsto CP_1 dall'art. 4 del contratto di appalto, non potendo tale clausola essere interpretata, pena la sua nullità, come volta ad escludere il diritto della appaltatrice ad agire in giudizio nei confronti del committente e valendo quindi la stessa clausola a stabilire, in CP_1 conformità del novellato art. 63 disp. att. c.c., il solo onere, per il creditore del condominio ed una volta ottenuto il titolo esecutivo nei confronti del CP_1 stesso, di agire in sede esecutiva prima nei confronti dei condomini morosi;
- che, avendo poi la direzione lavori comunicato di non avere alcun potere decisorio in ordine alla rimozione della mantovana, la appaltatrice, in data 26.5.2020, aveva quindi proceduto allo smontaggio del ponteggio.
1.2. Il convenuto si è tempestivamente costituito in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.3.2020.
Oltre a chiedere la riunione con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
(R.G. n. 53857/2020 del Tribunale di Roma) ed eccepire la carenza di legittimazione della società ricorrente (per difetto di prova dei poteri rappresentativi in capo ad Pt_1
e comunque l'infondatezza delle avverse domande, in via riconvenzionale ha
[...] domandato:
(i) la risoluzione del contratto di appalto del 17.6.2019 per inadempimento della società ricorrente;
(ii) la condanna della ricorrente al pagamento dell'importo di euro 139.750,00 a titolo di risarcimento danni e (quanto al solo importo di euro 5.400,00) ripetizione di indebito;
importo questo da cui detrarre, tramite compensazione, quanto eventualmente dovuto alla stessa ricorrente nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande da essa formulate.
Parte convenuta ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che lo stesso non si era reso inadempiente, avendo infatti effettuato CP_1 pagamenti in misura addirittura superiore a quanto dovuto ed essendo quindi creditore dell'importo di euro 5.400,00;
- che, in ogni caso ed in forza dell'art. 4 del contratto d'appalto del 17.6.2019, la società ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le proprie pretese nei confronti dei soli condomini morosi;
8 - che nulla era dovuto a titolo di indennizzo per la mantovana, poiché il , a CP_1 seguito della unilaterale sospensione delle lavorazioni da parte della appaltatrice, aveva invitato quest'ultima a rimuovere la predetta mantovana e, comunque, la ricorrente non aveva dato prova del danno sofferto, né aveva indicato i criteri utilizzati per la sua quantificazione;
- che la ricorrente, essendosi resa inadempiente (in quanto, prima, aveva arbitrariamente sospeso i lavori e, poi, altrettanto illegittimamente aveva comunicato l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto), era a sua volta debitrice del dell'importo di euro 49.200,00, oltre interessi, a titolo di penale prevista CP_1 dall'art. 6 del contratto di appalto (euro 600,00 al giorno, di cui euro 100,00 per spese di direzione lavori, moltiplicati per n. 82 giorni, di cui n. 10 giorni di fermo cantiere mese di novembre 2019, n. 21 giorni di fermo cantiere mese di dicembre 2019, n. 21 giorni di fermo cantiere mese di gennaio 2020, n. 20 giorni di fermo cantiere mese di febbraio 2020 e n. 10 giorni di fermo cantiere mesi di marzo 2020);
- che la ricorrente era inoltre tenuta a risarcire il dei danni da quest'ultimo CP_1 subiti per effetto della tardiva rimozione della mantovana e del conseguente ritardo nella ripresa delle lavorazioni da parte della nuova impresa appaltatrice (euro
21.600,00, ottenuti moltiplicando l'importo di euro 600,00 per n. 36 giorni), nonché del mancato conseguimento delle detrazioni fiscali per gli anni 2019 e 2020
(rispettivamente pari ad euro 30.250,00 e ad euro 33.300,00);
- che la ricorrente era infine tenuta alla restituzione dell'importo di euro 5.400,00, indebitamente ed illegittimamente percepito “a titolo di lavorazioni e giorni di lavoro non svolti”.
1.3. Disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., fissata quindi l'udienza ex art. 183 c.p.c., intervenuta la riunione con la causa oggetto del procedimento n. 56610/2021 r.g. (a sua volta derivante dalla separazione di parte delle domande già oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n.
53857/2020 r.g. e, più precisamente, delle domande con cui il – nel CP_1 proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa sulla base di un credito asseritamente maturato per effetto Parte_1 della esecuzione di opere previste da un diverso contratto di appalto concluso dalle parti - aveva chiesto, in via riconvenzionale, di pronunciare la risoluzione del contratto
9 di appalto oggetto del presente giudizio, con condanna della opposta, ancora una volta per le stesse causali già poste a fondamento delle identiche domande formulate nel presente giudizio ed eventualmente previa compensazione il credito azionato in via monitoria, al pagamento dell'importo di euro 139.750,00), assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie delle parti come da ordinanza del 24.11.2022, da intendersi qui confermata, le cause così riunite sono state poi assunte in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Le domande proposte da parte ricorrente vanno accolte nei limiti e per i motivi indicati.
2.1. L'eccezione di difetto di legittimazione attiva, come sollevata da parte convenuta, deve essere disattesa.
Parte convenuta ha sollevato l'eccezione in esame sul presupposto che Pt_1
soggetto che conferito la procura alle liti nella dichiarata qualità di legale
[...] rappresentante della società ricorrente, non avrebbe fornito prova di tale qualifica e dei conseguenti poteri rappresentativi.
L'eccezione è palesemente infondata.
Va infatti ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la procura alle liti rilasciata – come nel caso di specie – da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell'ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l'onere di fornire la prova contraria (v., fra le altre, Cass. 8987/2020).
Parte convenuta non ha tuttavia offerto alcuna prova dell'assenza della dichiarata qualità di legale rappresentante.
Inoltre, la documentazione prodotta da parte ricorrente, per confutare l'avversa eccezione (v. visura camerale storica depositata come doc. 24 del fascicolo di parte), dimostra come , al momento del rilascio della procura alle liti, rivestisse la Parte_1 carica di presidente del consiglio di amministrazione della e ne Parte_1 fosse, in quanto tale, legale rappresentante (posto che, ai sensi ai sensi dell'art. 2475 bis c.c., la rappresentanza legale della società a responsabilità limitata spetta agli amministratori della stessa).
10 2.2. Va disattesa anche l'ulteriore eccezione sollevata da parte convenuta sulla base della clausola di cui all'art. 4 del contratto d'appalto del 17.6.2019.
Al riguardo, valgono infatti le seguenti considerazioni.
2.2.1. Il convenuto ha eccepito che la società ricorrente non avrebbe CP_1 potuto agire nei confronti dello stesso condominio, essendosi contrattualmente obbligata, con la predetta clausola, ad agire unicamente nei confronti dei singoli condomini morosi.
L'art. 4 del contratto di appalto è del seguente tenore letterale: “Nel caso in cui un singolo condomino risulti moroso di una o più rate, l'appaltatore si impegna ad agire giudizialmente solo nei confronti dello stesso. Per espresso patto tra le parti contraenti, per pagamenti relativi ai lavori eseguiti, è escluso il vincolo di solidarietà tra i partecipanti al Condominio, e pertanto l'Appaltatore accetta sin d'ora che, nel caso di mancato e/o ritardato pagamento, dovrà assumere tramite l'Amministratore
Condominiale i dati personali dei morosi e relativi importi, impegnandosi ad attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso i singoli condomini inadempienti, con ciò espressamente rinunciando al vincolo di solidarietà verso gli altri condomini e verso il condominio. È onere dell'amministratore di condominio, previa richiesta dell'impresa, comunicare i nominativi dei condomini che non hanno provveduto al pagamento e
l'ammontare dell'importo dovuto da ciascuno di essi.”
2.2.2. L'interpretazione della portata applicativa dell'indicata previsione negoziale esige allora, preliminarmente, una breve disamina sulla natura giuridica delle obbligazioni gravanti sui condomini nei confronti di soggetti terzi.
Anteriormente all'entrata in vigore della L. 220/2012, che ha riformato l'art. 63 disp. att. c.c., la giurisprudenza prevalente (v. Cass. S.U. 9148/2008) ne affermava la natura parziaria.
Dubbi sulla perduranza di tale orientamento si sono posti all'indomani della riforma sopra indicata, che ha modificato l'art. 63 disp. att. c.c. introducendo, al comma 2, la seguente previsione: “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
La possibilità di ottenere la soddisfazione del credito nei confronti dei condomini non morosi, sebbene in una logica di sussidiarietà, ha indotto un indirizzo a ritenere che
11 l'orientamento pretorio sopra indicato sia stato superato dalla previsione normativa di un vincolo di solidarietà (cfr. Tribunale di Ascoli Piceno, sent. del 26/11/2015).
L'orientamento prevalente, tuttavia, ha continuato a fornire continuità alla tesi della natura parziaria dell'obbligazione dei condomini nei confronti dei terzi.
A tal proposito, si è infatti affermato che “l'art. 63, comma 2, disp. att. c.c. […] si spiega come fonte di un'obbligazione legale di garanzia di ogni condomino per le quote non sue. La posizione del in regola con i pagamenti, chiamato dal CP_1 creditore a rispondere delle quote dovute dai morosi, dopo la preventiva escussione degli stessi, è, pertanto, assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege. Il condomino solvente garantisce l'adempimento del contributo imposto al moroso, ovvero un debito altrui, essendo ciascun condomino realmente obbligato (in via primaria verso l'amministratore, e in via indiretta verso il creditore) soltanto per la quota di debito proporzionata al valore della sua porzione, ed invece garante per le quote dei condomini inadempienti” (così Cass. 5043/2023, in motivazione)”.
2.2.3. In questo contesto normativo – caratterizzato quindi dall'assenza di un'obbligazione solidale ed in cui il beneficio della preventiva escussione dei condomini morosi costituisce invece condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso (così ancora la già citata Cass. 5043/2023) – la pattuizione della rinuncia al “vincolo di solidarietà tra i partecipanti al Condominio” deve essere dunque intesa, più propriamente, nel senso di rinuncia alla garanzia ex lege gravante sul condomino in regola con i pagamenti, non essendo, neanche astrattamente, ravvisabile un vincolo di solidarietà cui sarebbe possibile rinunciare. E proprio perché la garanzia prevista dall'art. 63, comma 2 disp. att. c.c. attiene alla fase della soddisfazione coattiva del credito, il generico riferimento alla possibilità di “agire giudizialmente” solo nei confronti del condomino moroso deve essere inteso come riferito unicamente all'azione esecutiva, in quanto solo in quest'ultima sede è, di norma, chiamata ad operare la garanzia di cui sopra.
In altri termini, nella ricerca della comune intenzione delle parti, occorre avere riguardo alla esatta portata della disposizione normativa cui le stesse hanno inteso derogare.
12 Va quindi affermata la legittimazione della ricorrente ad agire, in questa sede, nei confronti del convenuto, in quanto la rinuncia convenzionale alla garanzia CP_1 sopra indicata attiene alla successiva fase dell'esecuzione coattiva del titolo giudiziale.
2.3. Ricorrendone tutti i presupposti, deve essere accolta la domanda di risoluzione proposta da parte ricorrente.
2.3.1. Non costituiscono innanzitutto ostacoli all'accoglimento della domanda in esame:
(i) il fatto che la comunicazione del 10.12.2019 (doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente) non contenga la dichiarazione richiesta dall'art. 1454, comma 1, c.c. (dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto), essendosi la società odierna ricorrente limitata, nell'occasione, a preannunciare di voler richiedere la risoluzione, in caso di persistente inadempimento;
(ii) il fatto che la successiva diffida del 6.2.2020 (doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente) abbia assegnato un termine di adempimento (ossia quello del 15.2.2020) inferiore al minimo previsto dallo stesso art. 1454 c.c. (in difetto di qualunque presupposto per la sua riduzione).
Occorre infatti ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 24389/2006, Cass. 17703/2011, Cass.
11493/2014 e Cass. 23193/2020), nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 c.c..
Ragione per cui, nella specie, il difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1454 c.c. non impedisce di verificare la ricorrenza di quelli di cui all'art. 1453 c.c..
2.3.2. Alla luce delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento formulate dalle parti, va peraltro anche considerato che, in tale ipotesi, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (v. Cass. 19706/2020).
Nel caso in cui entrambi i contraenti risultino inadempienti, è poi necessaria una valutazione comparativa del loro comportamento, al fine di stabilire quale di essi abbia
13 fatto venire meno l'interesse dell'altro al mantenimento del negozio (cfr., fra le altre,
Cass. 21209/2019).
Ciò che occorre stabilire, dunque, è quale delle parti, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti (e senza che possa ritenersi a tal fine determinante il solo elemento cronologico;
cfr. Cass. 26943/2006), si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (v. Cass.
16530/2003).
2.3.3. Nella specie, risulta provato l'inadempimento lamentato dalla ricorrente.
L'esecuzione delle opere – da concludere entro n. 480 giorni lavorativi dal loro avvio – è infatti iniziata in data 8.7.2019 e dunque, come pattuito, entro il termine del
15.7.2019 (v. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente).
Il verbale redatto nel contraddittorio con il direttore dei lavori (doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente) dà poi atto della regolare esecuzione, alla data del 16.12.2019, di tutte le opere ricomprese nella prima delle sei fasi dei lavori, alle quali fa riferimento l'art. 5 del contratto di appalto.
Né d'altra parte risulta (in quanto neanche lamentato dal CP_8
che la appaltatrice, prima della sospensione dei lavori dalla stessa attuata
[...]
a decorrere dal 10.11.2019, fosse incorsa in ritardi o altri inadempimenti.
A fronte di ciò, il convenuto non ha dato prova di avere esattamente CP_1 adempiuto l'obbligazione di pagamento del corrispettivo, sul medesimo gravante come da artt. 2 e 3 del contratto di appalto.
Al momento della sospensione dei lavori, il – che aveva già pagato CP_1 con significativo ritardo le prime tre rate del corrispettivo – non aveva ancora corrisposto le rate relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2019, per un importo di euro 60.000,00, oltre IVA compresa (v. doc. 16 del fascicolo di parte convenuta).
Successivamente ed a seguito delle diffide di pagamento ricevute, il CP_1 ha poi corrisposto (v. ancora doc. 16 del fascicolo di parte convenuta) la rata di settembre (euro 22.000,00) in data 2.12.2019, quella di ottobre (euro 22.000,00) in data
21.1.2020 ed un acconto sulla rata di novembre (euro 15.400,00) in data 5.2.2020, giungendo così al complessivo importo di euro 125.400,00 (euro 114.000, oltre IVA), a
14 fronte di rate scadute – sempre avuto riguardo al momento della sospensione dei lavori
– per complessivi euro 132.000,00 (euro 120.000,00, oltre IVA, pari alle prime sei rate dell'importo di euro 20.000,00, oltre IVA, ciascuna).
L'effettuazione del pagamento dell'ultima rata in modo parziale è stata peraltro seguita da una comunicazione, con cui l'amministratore del ha CP_1 rappresentato alla appaltatrice, sulla base di non meglio precisato “controllo contabile- amministrativo”, di ritenere dovuto solo in parte il predetto pagamento e che l'eccedenza avrebbe dovuto pertanto essere valutata come acconto sulle successive lavorazioni (v. missiva del 13.2.2020, prodotta come doc. 12 del fascicolo di parte ricorrente, in cui si legge: “da un controllo contabile-amministrativo è emerso che alla luce di tutti i pagamenti dei lavori eseguiti dal da me amministrato in CP_1
Vostro favore, ad oggi, avendo la Vostra ditta sospeso le lavorazioni in data
06.11.2019, risultano pagamenti in Vostro favore in misura superiore rispetto a quelli pattuiti. Ovvero, avendo la vostra ditta lavorato solamente 6 giorni nel mese di novembre u.s., la fattura n. 4/2020 del 21.01.2020 non doveva essere dell'importo di €
15.400,00 iva compresa bensì doveva essere notevolmente inferiore. Tuttavia, lo scrivente amministratore, a soli fini bonari, ha provveduto al pagamento dell'intero importo da considerarsi quale acconto sulle prossime lavorazioni che dovranno da voi essere riprese nell'immediato”).
Sul punto, va tuttavia rilevato che il contratto di appalto, all'art. 3, non prevedeva che il pagamento delle rate avvenisse sulla scorta del criterio cui fa riferimento la predetta comunicazione del 13.2.2020 (ossia in base al numero delle giornate lavorative), ma secondo le scadenze mensili ivi indicate (ossia ogni trenta giorni dalla data di inizio dei lavori) e con la previsione che l'importo delle rate mensili, dell'importo di euro 20.000,00 ciascuna, non potesse comunque essere “superiore al
SAL”.
Superamento questo che non risulta essere stato neanche specificamente oggetto di prospettazione, da parte del committente, né in fase stragiudiziale, né nel CP_1 presente giudizio.
2.3.4. L'inadempimento in cui è incorso il si presenta quindi anche di CP_1 non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e tale da giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la sospensione dei lavori attuata dalla società appaltatrice.
15 Va infatti considerato che i pagamenti cui si è fatto riferimento sono avvenuti non solo con ritardo significativo ed ingiustificato (nonostante i solleciti della appaltatrice), ma anche in modo parziale e soprattutto, sotto quest'ultimo profilo, sulla base di motivazioni generiche ed inconferenti rispetto a quanto pattuito. E ciò nonostante il committente, per il tramite della direzione dei lavori, fosse evidentemente in condizione di verificare e segnalare l'eventuale discostamento fra importo delle rate mensili ed ammontare delle opere eseguite. Ammontare questo peraltro che, per quanto si dirà nel prosieguo in ordine al computo delle opere ricomprese nella prima fase, era anzi eccedente gli importi delle rate scadute.
Il che induce a ritenere che, al momento in cui la società appaltatrice ha comunicato la propria volontà di intendere risolto il contratto e di non dare quindi più esecuzione ad esso, la condotta del committente, condotta già CP_1 inadempiente e tale da far legittimamente dubitare la appaltatrice della possibilità di una regolare prosecuzione del rapporto, avesse ormai causato l'alterazione del sinallagma contrattuale.
2.3.5. Deve pertanto essere pronunciata la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per inadempimento del Condominio committente, del contratto di appalto concluso dalle parti in data 17.6.2019, con conseguente rigetto della contrapposta domanda di risoluzione proposta, in via riconvenzionale, dallo stesso Condominio.
2.4. Anche la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto pagamento del residuo corrispettivo dovuto per i lavori già eseguiti, pari ad euro 47.908,02, IVA inclusa, deve essere accolta.
2.4.1. Occorre premettere che l'appalto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica e, pertanto, non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 cod. civ., della piena retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite. Con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" (v. Cass. 15705/2013,
Cass. 27640/2018 e Cass. 22065/2022).
16 Al riguardo, si è inoltre condivisibilmente affermato che, qualora l'appaltatore, in corso d'opera, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il "pagamento del prezzo" dei lavori già eseguiti, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuta la fondatezza della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone l'impropria formulazione in termini di versamento del corrispettivo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di "restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c., trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento (così Cass. 13405/2015).
2.4.2. Nel caso in esame, parte ricorrente, al fine di quantificare il “corrispettivo” dovutole per le opere già eseguite, ha fatto riferimento alla suddivisione dei lavori in sei fasi, come prevista dall'art. 5 del contratto di appalto.
Sul presupposto dell'avvenuto completamento della prima fase (fatto questo, come già detto, attestato dal verbale redatto dal direttore dei lavori in data 16.12.2019), ha quindi quantificato il credito maturato in un sesto (euro 157.552,75, oltre IVA) dell'intero compenso pattuito (euro 945.316,50, oltre IVA), assumendo così di essere ancora creditrice, al netto dei pagamenti già ricevuti (euro 125.400,00), del residuo importo di euro 43.552,75, oltre IVA.
La modalità di quantificazione del credito così adottata deve ritenersi corretta, in quanto corrispondente al valore delle opere effettivamente eseguite e di cui il committente ha beneficiato.
Va infatti considerato non solo che il convenuto non ha sollevato CP_1 contestazioni specifiche in ordine alla predetta quantificazione, ma soprattutto che lo stesso ha prospettato e documentato di avere poi affidato le medesime CP_1 opere ad altra impresa appaltatrice, come da contratto di appalto concluso in data
6.3.2020 (v. doc. 23 del fascicolo di parte convenuta). Contratto quest'ultimo in cui il corrispettivo pattuito (euro 787.763,75, oltre IVA) è esattamente pari alla differenza fra l'importo in precedenza pattuito con la odierna attrice (euro 945.316,50, oltre IVA) e l'ammontare delle opere (euro 157.552,75, oltre IVA) che quest'ultima ha prospettato di avere realizzato in quanto ricomprese nella fase 1.
2.4.3. Il convenuto deve quindi essere condannato al pagamento, in CP_1 favore della società ricorrente, dell'importo di euro 43.552,75, oltre IVA come per
17 legge ed oltre interessi nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 27.7.2020 (data di proposizione della domanda giudiziale;
sull'applicabilità degli interessi nella predetta misura anche al di fuori delle obbligazioni di fonte contrattuale cfr. da ultimo Cass. 61/2023 e Cass. 7677/2025).
2.5. Va invece rigettata l'ulteriore domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 16.638,00, CP_1 oltre interessi, a titolo di “indennizzo per l'utilizzo della mantovana”, da parte del
Condominio, successivamente allo scioglimento del rapporto contrattuale.
Parte ricorrente assume che il ritardo nella riconsegna, in proprio favore, della mantovana sia dipeso da un comportamento imputabile, in ultima istanza, al
Condominio committente (essendo il direttore dei lavori un collaboratore dello stesso), con conseguente causazione di un pregiudizio da quantificare, nell'importo sopra indicato, sulla base del Prezziario Dei – Prezzi Informativi dell'edilizia – di ottobre
2017.
La domanda in esame, avente natura risarcitoria, non merita tuttavia accoglimento per l'assorbente ragione della mancata prova del danno patito.
Parte ricorrente si è infatti limitata a rinviare al prezziario dell'anno 2017, oltretutto non prodotto in giudizio, senza tuttavia allegare alcunché in ordine alle concrete circostanze per cui il ritardo nel ritiro della mantovana sia stato, per la stessa, fonte di un ingiusto pregiudizio (circostanze quali, a titolo esemplificativo, la presenza di un eventuale e concorrente incarico che necessitasse l'installazione di detta mantovana, in assenza della quale l'impresa si sarebbe trovata costretta a prenderla a noleggio presso terzi).
La natura del bene ed il limitato tempo durante il quale lo stesso è stato indisponibile non consentono poi di ritenere che la prova del danno possa essere ricavata per via presuntiva.
3. Oltre alla domanda con cui il committente ha chiesto pronunciarsi CP_1 la risoluzione del contratto di appalto del 17.6.2019 per inadempimento della appaltatrice, deve essere rigettata l'ulteriore domanda riconvenzionale con cui il ha chiesto la condanna della appaltatrice al pagamento del complessivo CP_1 importo di euro 139.750,00.
18 3.1. Il difetto di un inadempimento imputabile alla appaltatrice (v. precedente paragrafo 2.3) giustifica il rigetto della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Come infatti già evidenziato, la sospensione dei lavori ed il successivo scioglimento del rapporto contrattuale sono imputabili allo stesso committente. CP_1
3.2. Quanto ai danni asseritamente derivati dal ritardo nella ripresa dei lavori, ad opera della nuova impresa appaltatrice, a causa della ritardata rimozione della mantovana (v. pag. 22 della comparsa di costituzione e risposta, ove si legge:
“l'odierno ha altresì diritto al risarcimento dei danni subiti per ritardo CP_1 nella ripresa delle lavorazioni da parte della nuova ditta appaltatrice a causa della tardiva rimozione della mantovana e delle attrezzature di cantiere da parte dell'odierna società opposta, pari ad € 21.600,00 (€ 600,00 x 36, dal 14.04.2020 al
26.05.2020, di cui 15 giorni mese di aprile 2020, 21 giorni mese di maggio 2020”), va peraltro anche osservato che il ha quantificato l'importo richiesto a titolo CP_1 risarcitorio unicamente mediante il richiamo alla penale contrattuale
L'art. 6 del contratto di appalto, tuttavia, ricollega l'applicazione della penale al
“ritardo”, da intendersi quale ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La rimozione della mantovana, discendendo dallo scioglimento anticipato del vincolo negoziale, non rientra però fra le prestazioni contrattualmente previste. Con la conseguenza che il danno derivante dal tardivo ripristino dell'area condominiale, da parte della società ricorrente, necessitava di essere oggetto di specifica allegato e provato nelle vie ordinarie. Onere di allegazione e prova che il non ha CP_1 tuttavia assolto.
3.3. E' inoltre infondata la pretesa del di ottenere l'importo di euro CP_1
5.400,00 a titolo di ripetizione di indebito.
La documentazione versata in atti dallo stesso Condominio (v. doc. 16 del fascicolo di parte) dà infatti evidenza dell'avvenuto pagamento di importi corrispondenti alle fatture emesse dalla controparte e, dunque, da ritenere dovuti per le ragioni già esposte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso fra
19 52.000,01 e 250.000,00 euro in ragione del valore complessivo delle contrapposte domande, fra le quali quella risarcitoria proposta dal valori medi per le CP_1 fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per inadempimento del
1, in Roma, del contratto di appalto Controparte_1 sottoscritto da e dal predetto Condominio in data 17.6.2019; Parte_1
2) per l'effetto, condanna il 1, in Roma, Controparte_1 al pagamento, in favore di dell'importo di euro 43.552,75, Parte_1 oltre IVA come per legge ed oltre interessi nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 27.7.2020 al saldo effettivo;
3) rigetta la domanda con cui ha chiesto la condanna del Parte_1
1, in Roma, al pagamento Controparte_1 dell'ulteriore importo di euro 16.638,00, oltre interessi;
4) rigetta le domande di risoluzione e condanna al pagamento dell'importo di euro
139.750,00, oltre interessi, proposte dal Controparte_1
1, in Roma, nei confronti di
[...] Parte_1
5) condanna il 1, in Roma, al rimborso, Controparte_1 in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1 complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 settembre 2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Mattia Di Ciollo
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