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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2602/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2602/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio Livello 3 c/o Tecnoman S.R.L.U. reddito: euro 15.501,82 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Debora Giusto presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: infermiera reddito: euro 25.637,18 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Vanda Maria Ghirelli presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a BE (RO) il 10-4-1988 (anno 1988, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 17-7-1988. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove riterrà opportuno.
2) Al fine di regolare i rapporti economici, per la casa coniugale sita nel comune di Gaiba (RO), Via Sabbioni, n. 31/A, censita al Foglio 8 Particella 1034 Subalterno 2, Partita pervenuta in proprietà ai coniugi, IGg.ri e P.IVA_1 CP_1
-in regime di separazione dei beni-, a seguito di Atto di Parte_1 compravendita Notaio, Dr. del 26/09/1997, Raccolta N. 6321 e Persona_2
Repertorio N. 30.900, compravendita Voltura n. 5556.1/1997 in atti dal 7.10.1999, registrato a Castelmassa (RO) il 16.10.1997 al n. 386 serie A, in comune, pro indiviso, in parti uguali: la IG.ra , nata a [...] il [...], CP_1
Cod. Fisc.: , residente in [...] C.F._2 si obbliga a cedere il 50% della proprietà di detto immobile, al marito, IG. Pt_1
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc.:
[...] C.F._1 residente in [...], nulla escluso ed eccettuato, che accetta, obbligandosi a corrispondere alla moglie la somma di €. 60.000,00 (Euro sessantamila//00), il quale si accolla in via esclusiva tutte le spese notarili, ed accessorie, del trasferimento dell'immobile, che le parti pattuiscono dover avvenire entro il termine tassativo di novanta giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, con obbligo della moglie di consegnare tutte le chiavi in suo possesso dell'immobile, e relative pertinenze, alla data del rogito. In relazione al suddetto trasferimento, i coniugi chiedono l'esenzione di ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art 19 L. n. 74/1978, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, trattandosi di trasferimento immobiliare a regolamentazione dei rapporti patrimoniali, quale condizione essenziale della separazione consensuale. 3) Gli investimenti comuni costituiti in costanza di matrimonio dai coniugi verranno così ripartiti: a) suddivisione al 50% dell'importo presente sul conto corrente cointestato, in essere presso BCC Banca Annia S.C., Filiale di Stienta, N. 0002/044/626124, il cui saldo odierno è pari ad Euro 10.135,03, entro e non oltre il termine tassativo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, fermo, altresì, l'obbligo reciproco dei medesimi a non porre in essere, su detto conto, alcuna operazione e/o movimentazione, stabilendo sin d'ora che, eventuali spese personali addebitate sul predetto conto, fino alla sua estinzione, saranno poste esclusivamente a carico del coniuge che le ha sostenute, con obbligo di rimborso in favore dell'altro; b) suddivisione al 50% dell'importo che rimarrà accreditato sul libretto nominativo ordinario postale cointestato N. 000010779375 Ufficio Postale 56029 - Gaiba, dopo la scadenza del 21.11.2025 (entro e non oltre dieci giorni dalla suddetta scadenza) del Buono fruttifero Postale dematerializzato ordinario di €. 25.000,00, anch'esso intestato a e , emesso il 21.11.2005, in deposito sul CP_1 Parte_1
2 dossier Titoli n. 537846, impegnandosi reciprocamente i coniugi, sino a quella data, a non compiere alcun atto dispositivo su detto libretto;
c) suddivisione al 50% dell'importo presente nel fondo di investimento ISIN cointestato, acceso presso Banca Generali Ferrara, denominato Anima (Sist.Anima) - Trading (IT0000388444), previo suo svincolo entro il termine tassativo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
d) estinzione, previa suddivisione al 50% del Fondo pensione misto cointestato, denominato BCC INVESTIPER ETICO BILANCIATO PAC, entro il termine tassativo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
e) svincolo e suddivisione al 50% del Buono Fruttifero Postale 4x4 cointestato, con scadenza al 29.5.2037, entro il termine tassativo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
f) svincolo, da parte del IG. della polizza di assicurazione sulla vita a Pt_1 premio unico di €. 20.000,00, Postafuturo Certo 2015 n. 50010315173, stipulata il 20.7.2015, con scadenza al 20.7.2035, il cui valore era di Euro 22.707,94 alla data del 23.8.2024, e versamento alla moglie del 50% del relativo controvalore, al netto di eventuali spese, entro il termine tassativo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
4) I coniugi espressamente convengono che i veicoli, ai medesimi intestati, ovvero il veicolo Jeep Renegade tg. GS511KG, di proprietà della IG.ra ed i veicoli: CP_1
Toyota Verso tg. ET 524VK; furgone Iveco Daily tg. DK 984WZ; moto Yamaha Dragster tg. AD 03854; di proprietà del IG. rimarranno nelle rispettive Pt_1 proprietà esclusive, essendo stati acquistati in regime di separazione dei beni;
5) Con compensazione delle spese di lite tra i coniugi.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2602/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a BE (RO) il 10-4-
[...]
1988, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BE (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
LA Di ES
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa LA Di ES -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2602/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio Livello 3 c/o Tecnoman S.R.L.U. reddito: euro 15.501,82 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Debora Giusto presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: infermiera reddito: euro 25.637,18 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Vanda Maria Ghirelli presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a BE (RO) il 10-4-1988 (anno 1988, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 17-7-1988. Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove riterrà opportuno.
2) Al fine di regolare i rapporti economici, per la casa coniugale sita nel comune di Gaiba (RO), Via Sabbioni, n. 31/A, censita al Foglio 8 Particella 1034 Subalterno 2, Partita pervenuta in proprietà ai coniugi, IGg.ri e P.IVA_1 CP_1
-in regime di separazione dei beni-, a seguito di Atto di Parte_1 compravendita Notaio, Dr. del 26/09/1997, Raccolta N. 6321 e Persona_2
Repertorio N. 30.900, compravendita Voltura n. 5556.1/1997 in atti dal 7.10.1999, registrato a Castelmassa (RO) il 16.10.1997 al n. 386 serie A, in comune, pro indiviso, in parti uguali: la IG.ra , nata a [...] il [...], CP_1
Cod. Fisc.: , residente in [...] C.F._2 si obbliga a cedere il 50% della proprietà di detto immobile, al marito, IG. Pt_1
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc.:
[...] C.F._1 residente in [...], nulla escluso ed eccettuato, che accetta, obbligandosi a corrispondere alla moglie la somma di €. 60.000,00 (Euro sessantamila//00), il quale si accolla in via esclusiva tutte le spese notarili, ed accessorie, del trasferimento dell'immobile, che le parti pattuiscono dover avvenire entro il termine tassativo di novanta giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, con obbligo della moglie di consegnare tutte le chiavi in suo possesso dell'immobile, e relative pertinenze, alla data del rogito. In relazione al suddetto trasferimento, i coniugi chiedono l'esenzione di ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art 19 L. n. 74/1978, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, trattandosi di trasferimento immobiliare a regolamentazione dei rapporti patrimoniali, quale condizione essenziale della separazione consensuale. 3) Gli investimenti comuni costituiti in costanza di matrimonio dai coniugi verranno così ripartiti: a) suddivisione al 50% dell'importo presente sul conto corrente cointestato, in essere presso BCC Banca Annia S.C., Filiale di Stienta, N. 0002/044/626124, il cui saldo odierno è pari ad Euro 10.135,03, entro e non oltre il termine tassativo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione, fermo, altresì, l'obbligo reciproco dei medesimi a non porre in essere, su detto conto, alcuna operazione e/o movimentazione, stabilendo sin d'ora che, eventuali spese personali addebitate sul predetto conto, fino alla sua estinzione, saranno poste esclusivamente a carico del coniuge che le ha sostenute, con obbligo di rimborso in favore dell'altro; b) suddivisione al 50% dell'importo che rimarrà accreditato sul libretto nominativo ordinario postale cointestato N. 000010779375 Ufficio Postale 56029 - Gaiba, dopo la scadenza del 21.11.2025 (entro e non oltre dieci giorni dalla suddetta scadenza) del Buono fruttifero Postale dematerializzato ordinario di €. 25.000,00, anch'esso intestato a e , emesso il 21.11.2005, in deposito sul CP_1 Parte_1
2 dossier Titoli n. 537846, impegnandosi reciprocamente i coniugi, sino a quella data, a non compiere alcun atto dispositivo su detto libretto;
c) suddivisione al 50% dell'importo presente nel fondo di investimento ISIN cointestato, acceso presso Banca Generali Ferrara, denominato Anima (Sist.Anima) - Trading (IT0000388444), previo suo svincolo entro il termine tassativo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
d) estinzione, previa suddivisione al 50% del Fondo pensione misto cointestato, denominato BCC INVESTIPER ETICO BILANCIATO PAC, entro il termine tassativo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
e) svincolo e suddivisione al 50% del Buono Fruttifero Postale 4x4 cointestato, con scadenza al 29.5.2037, entro il termine tassativo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
f) svincolo, da parte del IG. della polizza di assicurazione sulla vita a Pt_1 premio unico di €. 20.000,00, Postafuturo Certo 2015 n. 50010315173, stipulata il 20.7.2015, con scadenza al 20.7.2035, il cui valore era di Euro 22.707,94 alla data del 23.8.2024, e versamento alla moglie del 50% del relativo controvalore, al netto di eventuali spese, entro il termine tassativo di dieci giorni dalla pubblicazione dell'emananda sentenza di separazione;
4) I coniugi espressamente convengono che i veicoli, ai medesimi intestati, ovvero il veicolo Jeep Renegade tg. GS511KG, di proprietà della IG.ra ed i veicoli: CP_1
Toyota Verso tg. ET 524VK; furgone Iveco Daily tg. DK 984WZ; moto Yamaha Dragster tg. AD 03854; di proprietà del IG. rimarranno nelle rispettive Pt_1 proprietà esclusive, essendo stati acquistati in regime di separazione dei beni;
5) Con compensazione delle spese di lite tra i coniugi.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 1-8-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
3 Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2602/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a BE (RO) il 10-4-
[...]
1988, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BE (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore
LA Di ES
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