Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nelle cause civili riunite iscritte ai nn° 11995-11996/2024 R.G.L., promosse
Per ___________________ D A
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci,
elettivamente domiciliato in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, presso e nello studio degli Avv.ti Fabio Ganci e Walter Miceli.
- ricorrenti -
Il Cancelliere
C O N T R O
, Controparte_1
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 10.03.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con distinti ricorsi depositati in data 5.08.2024 poi riuniti all'esito dell'odierna per ragioni di connessione oggettiva, i ricorrenti indicate in epigrafe convenivano in giudizio il
[...]
e, avendo premesso di avere svolto attività di docenza alle dipendenze del Controparte_1
convenuto in forza di successivi contratti a tempo determinato, di durata annuale o CP_1
fino al termine delle attività didattiche, succedutisi negli anni scolastici (e in particolare, negli aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2023/2024 per il ricorrente;
negli Parte_1
aa.ss. 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023, 2023/2024 per la ricorrente
[...]
), hanno dedotto di avere svolto mansioni identiche a quelle attribuite Parte_2
al personale a tempo indeterminato e lamentavano di essere stati esclusi, negli anni scolastici in questione, in quanto docenti non di ruolo, dalla fruizione della c.d. “Carta Docente” di importo annuo pari ad € 500,00, introdotta dall' art. 1 della Legge n. 107/2015 e destinata alla formazione professionale.
Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015, e, per l'effetto, di condannare il alla corresponsione in Controparte_1 loro favore della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quale contributo alla loro formazione professionale.
In via subordinata, chiesero di condannare il al riconoscimento Controparte_1
di tali somme a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
Il convenuto seppur ritualmente citato, non si costituì in giudizio. CP_1
Le cause, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., sono state decise all'esito della suddetta udienza.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia del convenuto, il quale, CP_1
nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
Nel merito i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
Appare, in primo luogo, opportuno esaminare la normativa applicabile alla fattispecie in esame. Il C.C.N.L. Scuola, in merito alla formazione dei docenti, dispone all'art. 63, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione del disposto normativo appena richiamato, è stato adottato il DPCM del
28/9/2016, contenente i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta Docente.
In particolare, il citato D.P.C.M., ha previsto, all'art. 2 “1. Il valore nominale di ciascuna
Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il
[...]
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta Controparte_2
secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”;
L'art. 3 del citato decreto, nell'identificare la platea dei beneficiari, ha previsto che “la
Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, va dunque osservato come la Carta
Docenti, nell'ottica di riforma del sistema scolastico, costituisca uno strumento volto a promuovere la formazione e l'aggiornamento delle competenze professionali del docente, sì da implementare la qualità del servizio di istruzione offerto.
Senonché, deve parimenti rilevarsi come il riconoscimento del detto beneficio soltanto in favore della categoria dei docenti di ruolo, e non anche del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, abbia inevitabilmente determinato una disparità di trattamento in danno dei docenti precari, non sorretta da valide ragioni oggettive, tenuto conto dell'identità delle mansioni espletate da entrambe le categorie di personale docente e degli obblighi di formazione su di esse gravanti.
La dedotta disparità di trattamento si delinea ancora più nitidamente se si considera che il beneficio in esame è stato riconosciuto anche ai docenti in prova, ai docenti dichiarati inidonei all'insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall'insegnamento ( v. DPCM 28 novembre 2016), vale a dire a personale che potrebbe non essere confermato in ruolo al termine del periodo di prova, e a dipendenti che non esercitano più la funzione docente, in via temporanea o definitiva.
In tale prospettiva, emerge allora come un sistema scolastico che predisponga degli strumenti di sviluppo professionale esclusivamente in favore di una parte del personale docente e che tuttavia, al fine di erogare il servizio di istruzione, faccia comunque ricorso ad un'ulteriore parte di personale, programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla, non appare rispondente ai canoni di buona amministrazione, incidendo negativamente sulla qualità dell'insegnamento offerto agli studenti, né tantomeno conforme ai principi di eguaglianza nelle condizioni di impiego sanciti a livello sovranazionale. Sulla questione è intervenuto per primo il Consiglio di Stato, il quale con sentenza n.
1842/2022 ha affermato che al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Il Consiglio di Stato ha poi aggiunto - sul presupposto che la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione, materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria – che
“la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna” (cfr. Cons.
Stato n. 1842/2022).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, investita della questione, nel vagliare la compatibilità della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la normativa comunitaria e, in particolare, con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, ha dapprima affermato, con l'Ordinanza del 18 maggio 2022 resa nella causa C-450-21, che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
La Corte di Giustizia Europea ha poi aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego” (cfr. CGUE, Ordinanza del 18 maggio
2022, causa C-450- 21).
Da ultimo, va segnalato come anche la Suprema Corte di Cassazione abbia affrontato la questione in esame, pronunciandosi, in merito, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto.
In particolare, la Corte, nel suo ampio percorso motivazionale, dopo avere chiarito che la finalità sottesa all'istituto della “Carta docente” sia quella di contribuire alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale docente, aspetti questi ultimi Firmato che si configurano come “diritto-dovere” e che interessano “non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”, ha poi ribadito, anche richiamando i concetti sulle condizioni di impiego esplicati dalla Corte di Giustizia nell'Ordinanza del 18 maggio, che allorquando i docenti non di ruolo svolgano, per contenuto e alle modalità di svolgimento, una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella svolta dal personale a tempo indeterminato, spetta anche a loro l'accesso al beneficio formativo in questione, giungendo così a ritenere che “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro” e che tuttavia la consequenziale “disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio”. Sicché con la citata pronuncia, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” e sulla scorta di tali ragioni ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. Cass. n. 29961/2023). Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame, tutti i ricorrenti hanno dimostrato sia di avere ricoperto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività scolastiche negli anni scolastici analiticamente indicati nei rispettivi ricorsi (cfr. contratti e stati matricolare all.ti ai ricorsi), nonché di mantenere la connessione del beneficio in questione con la “didattica annua”- sia la loro permanenza nel sistema scolastico, come evincibile dal contratto
a.s.2024/2025 e dalle graduatorie gps allegati dagli stessi agli atti del giudizio, cosicché, in applicazione dei principi giurisprudenziali succitati, e la mancata prova di elementi che possano giustificare il diverso trattamento dei detti docenti, deve essere riconosciuto il loro diritto ad usufruire, nei succitati periodi, della “Carta docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di importo annuo pari ad € 500,00.
Pertanto, previa parziale disapplicazione dell'art. 1, comma 121, L. 107/2015, il CP_1 convenuto deve essere condannato all'emissione in favore delle ricorrenti della “Carta Docente” di importo complessivo pari a:
- €2.000,00, per il ricorrente , oltre interessi e rivalutazione (ai sensi Parte_1 della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio
2015 n. 107;
- €:2.5000,00 per la ricorrente , oltre interessi e Parte_2
rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Il convenuto va, altresì, condannato alla refusione delle spese di lite in favore CP_1
delle parti ricorrenti, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento, applicando i valori minimi anche in ragione della natura seriale della controversia, e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione nonché tenendo conto del disposto di cui all'art. 151 disp. att. c.p.c. data la riunione dei giudizi, e distratte in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, e Fabio Ganci ,Walter Miceli.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del Controparte_1
In accoglimento dei ricorsi, dichiara il diritto delle ricorrenti ad ottenere la “Carta Docente” per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107, di importo annuo pari ad € 500,00, con riferimento ai seguenti anni scolastici:
2019/2020,2020/2021,2021/2022,2023/2024 per il ricorrente;
Parte_1 2019/2020,2020/2021,2021/2022,2022/2023,2023/2024 per la ricorrente
[...]
Parte_2
Condanna, per l'effetto, il convenuto all'emissione in favore delle ricorrenti della CP_1
“Carta Docente” nonché all'assegnazione sulla medesima dei seguenti importi:
- €2.000,00, per il ricorrente , oltre interessi e rivalutazione (ai sensi Parte_1 della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio
2015 n. 107;
- €:2.5000,00 per la ricorrente , oltre interessi e Parte_2
rivalutazione (ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione), spendibile nelle forme e con le finalità di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna CP_1 delle parti ricorrenti, che liquida, in € 700,00, ciascuno, oltre spese generali, Iva, C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, e Fabio
Ganci,Walter Miceli.
Così deciso in Palermo,11/03/2025
IL GIUDICE
Dante Martino