Articolo 551 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 549 bisArticolo 548
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9 ottobre 2010
Art. 551. Fondo scorta 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo, per le esigenze delle Forze armate e per quelle dell'Arma dei carabinieri, destinato a provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio. 2. Lo stanziamento del fondo e' determinato annualmente con la legge di bilancio. 3. L'utilizzo del fondo e' disciplinato dal regolamento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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