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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1086/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1086/2025 promossa da:
(C.F. , con sede a NT ER (Cn) – Via Controparte_1 P.IVA_1
Fondo Villa n.3, c.f. e p. iva n. in persona dell'Amministratore Unico Legale Rappresentante P.IVA_1 pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio CP_2 C.F._1
ON NA (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Torino, corso Moncalieri 23, come da procura speciale formata ai sensi dell'art. 83, comma 3, ultima parte,
c.p.c. in allegato alla memoria di costituzione con nuovo difensore depositata il 21.10.2025 parte reclamante contro
(C.F. ), corrente in Torre San Giorgio (CN), Via G. Giolitti n. 100, Controparte_3 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante, Sig.ra rappresentata e difesa, per delega odierna Controparte_4 rilasciata su foglio separato unito alla comparsa di costituzione, sia congiuntamente quanto disgiuntamente dagli Avv. ti (C.F. ) e (C.F. ), Controparte_5 C.F._3 CP_6 C.F._4 presso il cui studio in Saluzzo (CN), Piazza Cavour n. 6, elegge domicilio parte reclamata
Con l'intervento del Procuratore Generale
pagina 1 di 9 OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII
CONCLUSIONI DELLE PARTI reclamante): “l'Eccellentissima Corte d'Appello di Torino voglia in via Controparte_1 cautelare ed urgente, anche inaudita altera parte, ravvisati i requisiti del fumus e del periculum in mora, adottare ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 52 CCI, sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata nelle more della decisione sul reclamo;
in via principale, accogliere il reclamo e conseguentemente revocare la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Asti, pubblicata in data 28 luglio 2025, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
escludendo lo stato di insolvenza della società; in ogni caso, con ogni conseguente statuizione in Controparte_1 ordine alle spese di lite, da liquidarsi a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo;
in via istruttoria, richiedendo che, ove occorra, venga disposta consulenza tecnica contabile per la verifica dell'insussistenza dello stato di insolvenza alla data di presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale” (conclusioni articolate in sede di ricorso introduttivo) resistente-reclamata): “rimettendosi alla decisione dell'Eccellentissima Corte d'Appello adita, Controparte_3 in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
PROCURA GENERALE: rigettarsi il reclamo
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI (resistente-reclamata), Controparte_1 in persona della curatrice Avv. Sabrina Gonella, non costituita
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo di I grado
Il procedimento di primo grado si è articolato secondo le seguenti fasi processuali. Con ricorso datato 22 aprile 2025, depositato in data 23 aprile 2025, diva il Tribunale di Asti chiedendo Controparte_3 la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 allegando la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice e producendo la documentazione comprovante il proprio credito di Euro 84.129,88 fondato su decreto ingiuntivo ormai definitivamente esecutivo. Con decreto datato 7 maggio 2025, il Tribunale adito fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 1° luglio 2025, disponendo la regolare notificazione a mezzo pec degli atti introduttivi del procedimento alla società interessata. All'udienza del 1° luglio 2025 la società ricorrente CP_3 insisteva per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno compariva per
[...] [...] che veniva dichiarata contumace. Successivamente, con memoria del 14 luglio 2025, Controparte_1 si costituiva in giudizio in cui si segnalava l'impossibilità del Controparte_1 signor legale rappresentante della società, di presenziare all'udienza di comparizione a CP_2 causa di problemi di salute documentati da certificazione medica (prenotazione di visita specialistica da effettuarsi lo stesso 1°luglio 2025, ad ore 15:20, peraltro sulla base di “impegnativa” apparentemente priva di data e stampata l'11 luglio). La società debitrice, nella medesima memoria, dava inoltre atto del fatto che erano intervenute trattative con e proponeva un piano di risanamento del debito Controparte_3 articolato nelle seguenti modalità: versamento di Euro 35.000,00 entro il 25 luglio 2025, versamento di Euro 30.000,00 entro il 10 agosto 2025 e saldo di Euro 25.463,13 entro il mese di settembre 2025, a sostegno del quale venivano prodotti i crediti estratti dal cassetto fiscale della debitrice per oltre Euro 128.000,00, di cui Euro 29.842,10 scadenti nell'anno 2026 e suscettibili di essere scontati e resi certi e pagina 2 di 9 liquidi. Con memoria generica del 15 luglio 2025, ulla opponeva alla richiesta di Controparte_3 rinvio formulata dalla controparte. Il Tribunale di Asti, tuttavia, in data 9 luglio 2025, aveva già deliberato l'apertura della liquidazione giudiziale di con sentenza tuttavia Controparte_1 depositata il 27 luglio 2025 e pubblicata il giorno successivo.
2. Decisione impugnata
La sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Asti, pubblicata il 28 luglio 2025, come sopra cennato, ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
fissando il giorno 16 dicembre 2025 ore 14:30 per procedere all'esame dello stato passivo. Il
[...]
Tribunale ha fondato la propria decisione sulla ritenuta sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 121 e 49 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, rilevando che non sussisteva questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa convocata, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale, e che sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2 del CCII mancavano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma, mentre i bilanci in atti confermavano il superamento delle soglie di legge. Il giudice ha accertato che la ricorrente vantava nei confronti della debitrice un credito di Euro 84.129,88 fondato su decreto ingiuntivo ormai definitivamente esecutivo e che a carico della debitrice risultavano inoltre debiti erariali iscritti a ruolo per l'importo di Euro 3.335,86, ritenendo pertanto documentato il superamento dell'importo minimo di Euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati ai sensi dell'art. 49 del CCII;
lo stato di insolvenza della debitrice poteva ritenersi senz'altro desumibile dal mancato pagamento del credito della ricorrente fondato su titolo esecutivo ormai definitivamente esecutivo, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato nei confronti della resistente, dall'irreperibilità della resistente presso la sua sede che risultava “disabitata”, dall'esistenza di ulteriori decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti emergenti dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate e dal mancato deposito dell'ultimo bilancio di esercizio.
3. Le difese delle parti nel presente grado
Con ricorso-reclamo depositato il 18 agosto 2025, come in atti Controparte_1 rappresentata e difesa, impugnava la sentenza de qua, deducendo l'insussistenza dello stato di insolvenza e l'erronea quantificazione del passivo con riferimento al debito tributario dilazionato, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Si costituiva rappresentata e difesa dagli Avv.ti e , Controparte_3 Controparte_5 CP_6 chiedendo il rigetto del reclamo e rimettendosi alla decisione della Corte.
Non si costituiva la liquidazione giudiziale in persona della curatrice, pur ritualmente notificata.
a dunque articolato due motivi di reclamo. Controparte_1
Il primo motivo concerne l'insussistenza dello stato di insolvenza della società ricorrente, sostenendo che il Tribunale ha omesso di considerare elementi decisivi attestanti la continuità aziendale e la solvibilità prospettica della società. La reclamante ha argomentato che la situazione di scarsa liquidità era riconducibile alla problematica gestione del Superbonus 110% e degli altri incentivi statali collegati, che aveva determinato l'accumulo nel cassetto fiscale di crediti per Euro 128.100,40, originariamente pari a Euro 192.683,00, caratterizzati dalla possibilità di essere monetizzati soltanto per determinate percentuali annuali, con la prospettiva di poter scontare nell'anno 2026 la somma di Euro 29.842,10 tramite cessione ad acquirenti già individuati. La società ha inoltre evidenziato la sussistenza di un credito IVA per Euro pagina 3 di 9 92.574,00 relativo al periodo di imposta 2024, somma superiore al credito vantato da CP_3
per il quale non era mai stato chiesto il rimborso ma che, in caso di sospensione della procedura di
[...] liquidazione giudiziale, avrebbe consentito di far fronte all'intero ammontare dei debiti societari. La difesa ha inoltre richiamato la presenza sul conto corrente societario di circa Euro 7.000,00 e l'esistenza di due cantieri attivi, uno in Alba, Corso Europa, presso il Condominio Oasi, per la sostituzione di tubature usurate e uno in Alba, Corso Barolo, presso privata abitazione, per i quali erano già state emesse e pagate fatture d'acconto e al cui completamento la società avrebbe potuto emettere fatture a saldo per oltre Euro 30.000,00 IVA esclusa.
Il secondo motivo di reclamo riguarda l'erronea quantificazione del passivo con riferimento al debito tributario dilazionato, sostenendo che il Tribunale ha incluso tra le passività esigibili un debito verso l'Erario di Euro 3.335,86 senza tenere in considerazione che tale importo era oggetto di rateizzazione accordata dall'Agenzia delle Entrate in data 15 giugno 2023 ed era stato ridotto per adesione alla definizione agevolata a Euro 2.464,16, per il quale la debitrice aveva già provveduto al pagamento di nove rate con regolarità fino a luglio 2025. La reclamante ha inoltre richiesto la sospensione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, sostenendo la sussistenza del fumus boni iuris in ragione della dimostrazione che lo stato di insolvenza era meramente passeggero e dovuto a situazioni contingenti estranee alla corretta gestione societaria, e del periculum in mora derivante dal danno irreparabile conseguente alla paralisi dell'attività d'impresa e all'impossibilità di completare le opere nei cantieri ancora aperti. resistente-reclamata, ha contestato espressamente la fondatezza di entrambi i Controparte_3 motivi di reclamo. Con riferimento al primo motivo, ha sostenuto l'infondatezza delle censure relative all'insussistenza dello stato di insolvenza, evidenziando che per stessa ammissione della CP_1 non sussisteva la liquidità necessaria per far fronte alle obbligazioni al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale né sussisteva al momento della costituzione in appello. La società ha contestato l'effettiva sussistenza e disponibilità dei crediti nel cassetto fiscale allegati dalla controparte, rilevando che il documento prodotto non dimostrava l'esistenza di detti crediti non comparendo mai il nome della società, e che comunque tali crediti non erano liquidi ed esigibili al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale. Analogamente, ha contestato la liquidità ed esigibilità del credito IVA vantato dalla
[...] per Euro 92.574,00, evidenziando che il rimborso di detto credito non poteva essere chiesto CP_1 nell'immediatezza, essendo scaduto il termine per la presentazione della relativa istanza e potendo il rimborso del credito IVA relativo al periodo di imposta 2024 essere chiesto nell'ambito della dichiarazione IVA presentabile dal 1 febbraio 2025 sino al 30 aprile 2025. Ha inoltre rilevato l'inadeguatezza della somma presente sul conto corrente e l'incertezza dell'incasso della fattura prodotta, nonché l'inidoneità della presenza dei cantieri a dimostrare la capacità produttiva della società. Con riferimento al secondo motivo, ha sostenuto che anche qualora il Tribunale avesse considerato la rateizzazione accordata dall'Agenzia delle Entrate, sarebbe comunque stato sussistente lo stato di insolvenza della reclamante. La difesa ha inoltre precisato che, qualora vi fosse realmente l'intenzione e la concreta possibilità della di CP_1 sanare il proprio debito, non avrebbe alcun interesse a vedere fallita la società, evidenziando tuttavia che dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e nonostante la disponibilità di Parte_1
accordo, il legale rappresentante della aveva presentato reclamo assistito da
[...] CP_1 nuovo difensore al quale aveva successivamente revocato il mandato. La reclamata concludeva pertanto,
“rimettendosi” in ordine all'accoglimento del reclamo.
pagina 4 di 9
4. Ragioni della decisione
4.1 Preliminarmente occorre rilevare che la reclamante non ha sollevato specifiche eccezioni di nullità della notificazione nel reclamo, né ha contestato la regolarità del procedimento notificatorio seguito dalla cancelleria del Tribunale di Asti. La sentenza impugnata non risulta pertanto censurata sotto il profilo procedimentale relativo alla regolarità della notificazione a mezzo PEC. Non vi sono questioni, dunque, in ordine alla regolarità dell'audizione e, d'altronde, dagli atti del fascicolo di primo grado risulta il perfezionamento della notifica a mezzo pec.
4.2 Non vi è neppure alcuna contestazione in ordine alla scansione temporale che ha condotto alla decisione. L'udienza si è tenuta il 1° luglio e nessuno era comparso per la resistente, di contro la ricorrente avendo insistito nella domanda. La sentenza risulta deliberata il 9 luglio, ma pubblicata dalla cancelleria solo il 28 luglio, a seguito di deposito della minuta il giorno precedente. Il 14 luglio, non ancora pubblicata la sentenza, la società resistente depositava una memoria in cui, inter alia, dava conto di precorse trattative con la controparte, in vista di uno scadenzato rientro dal debito ed il giorno successivo la ricorrente, a sua volta, depositava memoria “non opponendosi” al rinvio. Il dato, d'altro canto, è irrilevante. Non solo l'istruttoria, al momento del deposito di tali memorie, era stata chiusa ed il procedimento già rimesso al collegio per la decisione, con conseguente, manifesta irritualità delle stesse, ma quanto in esse riferito dà ulteriormente conto del carattere incontestato del credito, dell'impossibilità di pagarlo illico et immediate, sebbene liquido ed esigibile, della persistenza della domanda, non superata o desistita per effetto della mera “non opposizione” al rinvio. Il documentato impedimento medico del legale rappresentante non assume un rilievo impediente la rimessione in decisione, in primo luogo perché non segnalato in tempo utile (dunque, al più, entro l'udienza programmata e concretamente tenuta) per consentire un eventuale rinvio e, inoltre, perché il diritto di difesa inerisce l'impresa, ben potendo essere assolto senza alcuna comparizione personale del legale rappresentante. A ogni buon conto, anche sotto tale profilo, non è dedotto motivo di reclamo.
4.3 Parimenti incontestato è il presupposto soggettivo del debitore (impresa commerciale), come il requisito dimensionale, non facendo la reclamante questione circa l'eventuale sussistenza congiunta di tutte e tre le soglie qualificanti l'impresa minore ai fini di cui all'ar.2 CCII. Va solamente registrato, al riguardo, che la società non ha depositato bilanci d'esercizio nel triennio di riferimento (quello agli atti è del 2020) e dalle dichiarazioni dei redditi depositati risultano comunque ricavi effettivi per € 364.309, con riguardo alla dichiarazione 2023 per esercizio 2022 (ultima disponibile in atti), con il che, di là del giudicato interno sul punto, emerge comunque, sulla base di documentazione proveniente dallo stesso debitore, il superamento della soglia relativa ai ricavi. Sussistenza ed entità della rateazione del, peraltro modesto, debito erariale sono profili del tutto irrilevanti ai fini del limite di fallibilità di cui all'art. 49 CCII, ampiamente superato sulla base del solo credito della società ricorrente, odierna reclamata, né l'apprezzamento della sussistenza –
o meno – del presupposto dell'insolvenza patisce variazione allorquando lo scaduto esigibile erariale scenda dall'orizzonte di circa tremilacinquecento euro a quello di circa duemilacinquecento.
4.4 Insolvenza. Il presupposto oggettivo di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in disparte – per la sua irrilevanza in concreto – quello della sussistenza o meno di una rateazione del modesto debito erariale, è, dunque, il solo controverso. L'art. 2, comma 1, lettera b), del CCII, in piena continuità con il previgente art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". La sentenza impugnata ha correttamente individuato una pluralità di elementi sintomatici dello stato di insolvenza. In primo luogo, sussiste il mancato pagamento del credito di er Euro Controparte_3 pagina 5 di 9 84.129,88, cristallizzato in decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, essendo jus receptum che anche un solo inadempimento, apprezzato nello specifico contesto dato, può essere sintomatico del dissesto. Nel caso di specie, all'inadempimento al credito del ricorrente, per altro oramai portato da un titolo esecutivo divenuto definitivo, è seguito l'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato nei confronti della società debitrice conferma l'assenza di disponibilità liquide sufficienti per l'adempimento delle obbligazioni.
In terzo luogo, oltre all'inadempimento e all'esito negativo del pignoramento tentato, l'irreperibilità della società presso la sede sociale, che risulta “disabitata” (così la relata di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, in data 13.3.2025, ove si legge: ”non potuto notificare in quanto, pur essendo stata posta all'indirizzo una cassetta postale, l'immobile risulta disabitato. In loco non c'è personale né attività alcuna”), costituisce ex se fatto sintomatico dell'insolvenza manifesta, come, sotto il previgente regime normativo, la “chiusura della sede” ex art. 7 l. fall.; il mancato deposito dei bilanci di esercizio, pur consentito in ragione della forma Pt_
“semplificata” della elide ogni possibilità di valutare officiosamente, anche solo sotto un profilo meramente allegativo, l'esistenza di risorse idonee a far fronte con mezzi normali lo scaduto.
Per vero, le stesse argomentazioni difensive spese dalla società nella tardiva memoria del 13 luglio 2025 e in sede di reclamo avallano pienamente la valutazione del tribunale. La rateazione di massima concordata con il creditore denota una volta di più l'incapacità della società a far fronte ora ai propri debiti esigibili, né assume rilievo impediente la disponibilità a negoziare un rientro, in assenza di desistenza dall'istanza, mai formalizzata dal creditore. Dello stesso segno anche la prospettata rateazione con l'Erario, per importi di modesto ammontare, ciò valendo a confermare la sostanziale illiquidità dell'impresa, insufficiente anche a fronteggiare poste di modesta entità, né essa puo ritenersi superata grazie all'affermata cassa di settemila euro.
La dedotta sussistenza di crediti nel cassetto fiscale per Euro 128.100,40, di là di ogni questione su validità e cedibilità degli stessi, non è elemento idoneo a escludere lo stato di insolvenza, trattandosi di poste affatto liquide ed esigibili, bensì monetizzabili soltanto per determinate percentuali annuali, subordinatamente e la loro realizzazione a procedure complesse ed in tempi lunghi e incerti.
Analogamente, il credito IVA per Euro 92.574,00, relativo al periodo di imposta 2024, non era esigibile nell'immediato, essendo scaduto il termine per la presentazione della relativa istanza di rimborso. Il rimborso del credito IVA poteva essere chiesto nell'ambito della dichiarazione IVA presentabile dal 1° febbraio 2025 sino al 30 aprile 2025, termine già decorso al momento della decisione del Tribunale.
La società assumendo di essere in continuità aziendale e, Controparte_1 peraltro, non avendo assunto determinazioni formali per la sua liquidazione, non può non essere valutata, in relazione al presupposto oggettivo in oggetto, che in termini squisitamente finanziari, ovvero di possibilità o meno di pagare regolarmente i propri debiti, e l'evidenza di tale regolarità deve emergere dagli atti acquisiti.
Tale condizione di equilibrio finanziario ha da ritenersi radicalmente esclusa, sulla base dei concorrenti e rilevanti indici sintomatici correttamente valutati dal Tribunale. Al postutto, la stessa prospettazione di risanabilità futura, se e quando i crediti fiscali fossero realizzabili e l'iva rimborsabile, si risolve in piana ammissione d'insolvenza effettiva ed attuale;
d'altro canto, di ciò non è inconsapevole la stessa difesa della reclamante, laddove essa postula tale possibile redressement non già in termini di presenza dell'equilibrio economico-finanziario, bensì secondo l'inedita formula della “solvibilità prospettica”, sorta di dagherrotipo pagina 6 di 9 rovesciato dell'insolvenza prospettica, dove l'immagine speculare tenta invano di mutare l'attualità del dissesto in promessa di solvibilità.
4.5 Va dato atto che in data 20.10.2025, costituendosi la reclamata con nuovo difensore, la parte ha formulato nuove, articolate conclusioni, intese, di là della ribadita istanza inibitoria, a “revocare la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Asti, pubblicata in data 28 luglio 2025, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della (c.f. e p. iva n. , escludendo lo stato di insolvenza della società, anche Controparte_1 P.IVA_1 previa concessione di un termine indicato dalla Corte d'Appello, per consentire alla di formalizzare un piano CP_1 di risanamento, richiedendo sin da ora che sia
(i) concessa sino al 30.11.2026 la sospensione dell'efficacia del provvedimento di apertura della Liquidazione Giudiziale o per un periodo di durata inferiore con possibilità di rinnovo di tale periodo in caso di positiva verifica dell'adempimento agli obblighi di seguito elencati e così, all'occorrenza, di volta in volta, sino all'esaurimento degli obblighi assunti;
(ii) consentito sino al 30.11.2026 l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del Giudice Fallimentare e della Curatela, o per un periodo di durata inferiore con possibilità di rinnovo di tale periodo in caso di positiva verifica dell'adempimento agli obblighi di seguito elencati e così, all'occorrenza di volta in volta, sino all'esaurimento degli obblighi assunti;
(iii) assumendo l'impegno a corrispondere le spese di procedura sino ad oggi maturate in favore della Liquidazione Giudiziale e della Curatela;
(iv) assumendo l'impegno a pagare gli oneri correnti dell'attività in corso in prededuzione;
(v) assumendo l'impegno a pagare il montante debiti esistente nella sua totalità (capitale, interessi e spese) attingendo alle risorse derivanti dall'attività svolta ed a risorse proprie”.
In sede d'udienza la parte reclamata ha ribadito la disponibilità a concordare un piano di rientro, e la Curatela, comparsa sebbene non costituita, ha dato atto della sola domanda di ammissione al passivo (Erario, per poco più di cinquemila euro), ferma restando la non decorrenza del termine per le domande tempestive.
Orbene, al riguardo, la Corte — pur prendendo atto che la modesta entità dell'indebitamento e la disponibilità della maggior parte dei creditori a un riscadenziamento delle poste potrebbero consentire una soluzione del dissesto in forme più efficaci della liquidazione giudiziale — non può che rilevare l'irricevibilità delle conclusioni così formulate. Una volta aperta la procedura, ogni possibilità di recupero della continuità aziendale deve infatti transitare esclusivamente attraverso gli strumenti tipici previsti dal Codice della crisi: la vendita competitiva dell'azienda (eventualmente preceduta da affitto) o la proposizione di un concordato nella liquidazione giudiziale, corrispondente, nella terminologia previgente, al concordato fallimentare.
Nella presente sede la Corte è chiamata unicamente a delibare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura, e — per le ragioni già illustrate — essi risultano pienamente integrati. Il solo presupposto contestato, lo stato d'insolvenza, è non solo ampiamente dimostrato ma, di fatto, ammesso, giacché l'invocata solvibilità “prospettica” logicamente presuppone, per la contraddizion che nol consente, l'attuale incapacità di far fronte alle obbligazioni esigibili e postula un generalizzato pactum de non petendo quale unico strumento di temporanea sopravvivenza dell'impresa.
Un'ipotesi certamente percorribile nella fase preconcorsuale, ma non più dopo l'apertura della procedura. Né, ovviamente, la sistemazione “postuma” e retroattiva del dissesto potrebbe essere perseguita attraverso pagina 7 di 9 la revoca della sentenza e l'imposizione di obblighi informativi o conformativi a carico dell'impresa reclamante, giacché la revoca presuppone l'insussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale — qui, invece, pienamente accertati, non già la lumeggiata possibilità di una sopravvenuta sistemazione dell'indebitamento, post fata.
4.6 La situazione descritta dalla reclamante, al cospetto di un indebitamento erariale irrisorio e della manifestata disponibilità dell'unico procedente, avrebbe potuto semmai suggerire al Tribunale, pur a procedimento ormai compiutamente istruito, di valutare l'opportunità della concessione di un termine, onde consentire la formalizzazione della desistenza del creditore istante.
Non si può escludere che, se tale spatium deliberandi fosse stato accordato, l'impresa avrebbe potuto tentare una soluzione concordata, attesa, per un verso la modestia del dissesto e, dall'altro, il concreto incedere del procedimento, tanto sollecito nella fase istruttoria e deliberativa, quanto, nel deposito della sentenza, sufficientemente dilato da consentire, ove se ne fosse ritenuta l'opportunità, ogni spazio di ripensamento alla luce delle ultime, sebbene irrituali, concordi allegazioni delle parti. Tuttavia, una volta deliberata e pubblicata la sentenza, l'effetto costitutivo dell'apertura della liquidazione giudiziale si è definitivamente prodotto, precludendo ogni intervento di segno diverso, che non potrebbe oggi essere surrettiziamente realizzato in via di reclamo.
Restano dunque aperte, per il debitore, solo le vie tipiche del sistema: la presentazione di un concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 218 CCII, ovvero la chiusura della procedura mediante il pagamento integrale dei creditori ammessi, o ancora il riacquisto dell'azienda nell'ambito di una gara competitiva promossa dalla Curatela.
4.7 Resta ferma, in conclusione, la piena correttezza della decisione del Tribunale, la quale pur adottata con celerità forse meritevole di peggior dissesto, si fonda su presupposti oggettivamente accertati, congruamente motivati e non revocabili in dubbio.
4.8 Il reclamo è dunque infondato e deve essere rigettato, ciò assorbendo ogni questione relativa alla richiesta sospensiva della liquidazione, peraltro ex se infondata alla luce dell'insussistenza di un compendio aziendale organizzato e/o di cespiti la cui liquidazione concorsuale potrebbe rivelarsi pregiudizievole.
4.9 Le spese del presente grado possono essere compensate tra le parti.
Pur risultando infondato il reclamo, la Corte ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., desumibili dalle peculiari circostanze della vicenda.
La procedura si connota, infatti, per la modesta entità del dissesto e per la condotta processuale non oppositiva del creditore reclamato, che sin dal primo grado aveva manifestato disponibilità a una soluzione concordata della pendenza, poi reiterata in appello mediante formale rimessione alla decisione e, dunque, un sostanziale disinteresse al mantenimento della statuizione costitutiva ex adverso gravata.
Giova altresì considerare che tale disponibilità — ancorché oggi giuridicamente improponibile, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale — era già emersa prima del deposito della sentenza di primo grado, in un contesto in cui il debitore aveva altresì documentato un impedimento personale di natura sanitaria (visita specialistica fissata per il medesimo giorno dell'udienza); circostanza che, pur non idonea a incidere sulla piena legittimità della rimessione in decisione, contribuisce a delineare una condotta processuale non del tutto colpevole e ingiustificatamente inerte.
pagina 8 di 9 Nel complesso, tali elementi integrano un quadro fattuale che, sebbene non valga a incidere sull'esito del giudizio, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado, in ragione del carattere occasionale e non doloso dell'inadempienza, nonché dell'apparente buona fede che ha connotato l'azione dell'imprenditore odierno reclamante, la cui continuità operativa è risultata obiettivamente gravata dalla complessa e progressivamente più restrittiva disciplina in materia di cessione e realizzo dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi agevolati (c.d. “superbonus 110” e simili) e che, nondimeno, è riuscita a mantenere l'indebitamento erariale ad un livello pressoché irrisorio, con conseguente – sia pur indiretto – vantaggio per il ceto chirografario, fra cui, in primo luogo, il creditore istante.
Stante il rigetto del reclamo, sussistono in ogni caso i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Asti:
[...]
- rigetta il reclamo;
- conferma la sentenza impugnata;
- compensa fra le parti spese e competenze di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emanuela Germano Cortese Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1086/2025 promossa da:
(C.F. , con sede a NT ER (Cn) – Via Controparte_1 P.IVA_1
Fondo Villa n.3, c.f. e p. iva n. in persona dell'Amministratore Unico Legale Rappresentante P.IVA_1 pro tempore (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giulio CP_2 C.F._1
ON NA (C.F. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Torino, corso Moncalieri 23, come da procura speciale formata ai sensi dell'art. 83, comma 3, ultima parte,
c.p.c. in allegato alla memoria di costituzione con nuovo difensore depositata il 21.10.2025 parte reclamante contro
(C.F. ), corrente in Torre San Giorgio (CN), Via G. Giolitti n. 100, Controparte_3 P.IVA_2 in persona del suo legale rappresentante, Sig.ra rappresentata e difesa, per delega odierna Controparte_4 rilasciata su foglio separato unito alla comparsa di costituzione, sia congiuntamente quanto disgiuntamente dagli Avv. ti (C.F. ) e (C.F. ), Controparte_5 C.F._3 CP_6 C.F._4 presso il cui studio in Saluzzo (CN), Piazza Cavour n. 6, elegge domicilio parte reclamata
Con l'intervento del Procuratore Generale
pagina 1 di 9 OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII
CONCLUSIONI DELLE PARTI reclamante): “l'Eccellentissima Corte d'Appello di Torino voglia in via Controparte_1 cautelare ed urgente, anche inaudita altera parte, ravvisati i requisiti del fumus e del periculum in mora, adottare ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 52 CCI, sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata nelle more della decisione sul reclamo;
in via principale, accogliere il reclamo e conseguentemente revocare la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Asti, pubblicata in data 28 luglio 2025, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
escludendo lo stato di insolvenza della società; in ogni caso, con ogni conseguente statuizione in Controparte_1 ordine alle spese di lite, da liquidarsi a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo;
in via istruttoria, richiedendo che, ove occorra, venga disposta consulenza tecnica contabile per la verifica dell'insussistenza dello stato di insolvenza alla data di presentazione dell'istanza di liquidazione giudiziale” (conclusioni articolate in sede di ricorso introduttivo) resistente-reclamata): “rimettendosi alla decisione dell'Eccellentissima Corte d'Appello adita, Controparte_3 in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
PROCURA GENERALE: rigettarsi il reclamo
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI (resistente-reclamata), Controparte_1 in persona della curatrice Avv. Sabrina Gonella, non costituita
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo di I grado
Il procedimento di primo grado si è articolato secondo le seguenti fasi processuali. Con ricorso datato 22 aprile 2025, depositato in data 23 aprile 2025, diva il Tribunale di Asti chiedendo Controparte_3 la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 allegando la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice e producendo la documentazione comprovante il proprio credito di Euro 84.129,88 fondato su decreto ingiuntivo ormai definitivamente esecutivo. Con decreto datato 7 maggio 2025, il Tribunale adito fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 1° luglio 2025, disponendo la regolare notificazione a mezzo pec degli atti introduttivi del procedimento alla società interessata. All'udienza del 1° luglio 2025 la società ricorrente CP_3 insisteva per l'accoglimento del ricorso, mentre nessuno compariva per
[...] [...] che veniva dichiarata contumace. Successivamente, con memoria del 14 luglio 2025, Controparte_1 si costituiva in giudizio in cui si segnalava l'impossibilità del Controparte_1 signor legale rappresentante della società, di presenziare all'udienza di comparizione a CP_2 causa di problemi di salute documentati da certificazione medica (prenotazione di visita specialistica da effettuarsi lo stesso 1°luglio 2025, ad ore 15:20, peraltro sulla base di “impegnativa” apparentemente priva di data e stampata l'11 luglio). La società debitrice, nella medesima memoria, dava inoltre atto del fatto che erano intervenute trattative con e proponeva un piano di risanamento del debito Controparte_3 articolato nelle seguenti modalità: versamento di Euro 35.000,00 entro il 25 luglio 2025, versamento di Euro 30.000,00 entro il 10 agosto 2025 e saldo di Euro 25.463,13 entro il mese di settembre 2025, a sostegno del quale venivano prodotti i crediti estratti dal cassetto fiscale della debitrice per oltre Euro 128.000,00, di cui Euro 29.842,10 scadenti nell'anno 2026 e suscettibili di essere scontati e resi certi e pagina 2 di 9 liquidi. Con memoria generica del 15 luglio 2025, ulla opponeva alla richiesta di Controparte_3 rinvio formulata dalla controparte. Il Tribunale di Asti, tuttavia, in data 9 luglio 2025, aveva già deliberato l'apertura della liquidazione giudiziale di con sentenza tuttavia Controparte_1 depositata il 27 luglio 2025 e pubblicata il giorno successivo.
2. Decisione impugnata
La sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Asti, pubblicata il 28 luglio 2025, come sopra cennato, ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Controparte_1
fissando il giorno 16 dicembre 2025 ore 14:30 per procedere all'esame dello stato passivo. Il
[...]
Tribunale ha fondato la propria decisione sulla ritenuta sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 121 e 49 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, rilevando che non sussisteva questione in ordine all'assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'impresa convocata, attesi la sua forma ed il suo oggetto commerciale, e che sotto il profilo delle soglie prescritte ai sensi dell'art. 2 del CCII mancavano allegazione e prova di elementi di fatto idonei a ritenere vinta la presunzione stabilita dalla citata norma, mentre i bilanci in atti confermavano il superamento delle soglie di legge. Il giudice ha accertato che la ricorrente vantava nei confronti della debitrice un credito di Euro 84.129,88 fondato su decreto ingiuntivo ormai definitivamente esecutivo e che a carico della debitrice risultavano inoltre debiti erariali iscritti a ruolo per l'importo di Euro 3.335,86, ritenendo pertanto documentato il superamento dell'importo minimo di Euro 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati ai sensi dell'art. 49 del CCII;
lo stato di insolvenza della debitrice poteva ritenersi senz'altro desumibile dal mancato pagamento del credito della ricorrente fondato su titolo esecutivo ormai definitivamente esecutivo, dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato nei confronti della resistente, dall'irreperibilità della resistente presso la sua sede che risultava “disabitata”, dall'esistenza di ulteriori decreti ingiuntivi emessi nei suoi confronti emergenti dalla documentazione trasmessa dall'Agenzia delle Entrate e dal mancato deposito dell'ultimo bilancio di esercizio.
3. Le difese delle parti nel presente grado
Con ricorso-reclamo depositato il 18 agosto 2025, come in atti Controparte_1 rappresentata e difesa, impugnava la sentenza de qua, deducendo l'insussistenza dello stato di insolvenza e l'erronea quantificazione del passivo con riferimento al debito tributario dilazionato, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Si costituiva rappresentata e difesa dagli Avv.ti e , Controparte_3 Controparte_5 CP_6 chiedendo il rigetto del reclamo e rimettendosi alla decisione della Corte.
Non si costituiva la liquidazione giudiziale in persona della curatrice, pur ritualmente notificata.
a dunque articolato due motivi di reclamo. Controparte_1
Il primo motivo concerne l'insussistenza dello stato di insolvenza della società ricorrente, sostenendo che il Tribunale ha omesso di considerare elementi decisivi attestanti la continuità aziendale e la solvibilità prospettica della società. La reclamante ha argomentato che la situazione di scarsa liquidità era riconducibile alla problematica gestione del Superbonus 110% e degli altri incentivi statali collegati, che aveva determinato l'accumulo nel cassetto fiscale di crediti per Euro 128.100,40, originariamente pari a Euro 192.683,00, caratterizzati dalla possibilità di essere monetizzati soltanto per determinate percentuali annuali, con la prospettiva di poter scontare nell'anno 2026 la somma di Euro 29.842,10 tramite cessione ad acquirenti già individuati. La società ha inoltre evidenziato la sussistenza di un credito IVA per Euro pagina 3 di 9 92.574,00 relativo al periodo di imposta 2024, somma superiore al credito vantato da CP_3
per il quale non era mai stato chiesto il rimborso ma che, in caso di sospensione della procedura di
[...] liquidazione giudiziale, avrebbe consentito di far fronte all'intero ammontare dei debiti societari. La difesa ha inoltre richiamato la presenza sul conto corrente societario di circa Euro 7.000,00 e l'esistenza di due cantieri attivi, uno in Alba, Corso Europa, presso il Condominio Oasi, per la sostituzione di tubature usurate e uno in Alba, Corso Barolo, presso privata abitazione, per i quali erano già state emesse e pagate fatture d'acconto e al cui completamento la società avrebbe potuto emettere fatture a saldo per oltre Euro 30.000,00 IVA esclusa.
Il secondo motivo di reclamo riguarda l'erronea quantificazione del passivo con riferimento al debito tributario dilazionato, sostenendo che il Tribunale ha incluso tra le passività esigibili un debito verso l'Erario di Euro 3.335,86 senza tenere in considerazione che tale importo era oggetto di rateizzazione accordata dall'Agenzia delle Entrate in data 15 giugno 2023 ed era stato ridotto per adesione alla definizione agevolata a Euro 2.464,16, per il quale la debitrice aveva già provveduto al pagamento di nove rate con regolarità fino a luglio 2025. La reclamante ha inoltre richiesto la sospensione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, sostenendo la sussistenza del fumus boni iuris in ragione della dimostrazione che lo stato di insolvenza era meramente passeggero e dovuto a situazioni contingenti estranee alla corretta gestione societaria, e del periculum in mora derivante dal danno irreparabile conseguente alla paralisi dell'attività d'impresa e all'impossibilità di completare le opere nei cantieri ancora aperti. resistente-reclamata, ha contestato espressamente la fondatezza di entrambi i Controparte_3 motivi di reclamo. Con riferimento al primo motivo, ha sostenuto l'infondatezza delle censure relative all'insussistenza dello stato di insolvenza, evidenziando che per stessa ammissione della CP_1 non sussisteva la liquidità necessaria per far fronte alle obbligazioni al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale né sussisteva al momento della costituzione in appello. La società ha contestato l'effettiva sussistenza e disponibilità dei crediti nel cassetto fiscale allegati dalla controparte, rilevando che il documento prodotto non dimostrava l'esistenza di detti crediti non comparendo mai il nome della società, e che comunque tali crediti non erano liquidi ed esigibili al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale. Analogamente, ha contestato la liquidità ed esigibilità del credito IVA vantato dalla
[...] per Euro 92.574,00, evidenziando che il rimborso di detto credito non poteva essere chiesto CP_1 nell'immediatezza, essendo scaduto il termine per la presentazione della relativa istanza e potendo il rimborso del credito IVA relativo al periodo di imposta 2024 essere chiesto nell'ambito della dichiarazione IVA presentabile dal 1 febbraio 2025 sino al 30 aprile 2025. Ha inoltre rilevato l'inadeguatezza della somma presente sul conto corrente e l'incertezza dell'incasso della fattura prodotta, nonché l'inidoneità della presenza dei cantieri a dimostrare la capacità produttiva della società. Con riferimento al secondo motivo, ha sostenuto che anche qualora il Tribunale avesse considerato la rateizzazione accordata dall'Agenzia delle Entrate, sarebbe comunque stato sussistente lo stato di insolvenza della reclamante. La difesa ha inoltre precisato che, qualora vi fosse realmente l'intenzione e la concreta possibilità della di CP_1 sanare il proprio debito, non avrebbe alcun interesse a vedere fallita la società, evidenziando tuttavia che dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e nonostante la disponibilità di Parte_1
accordo, il legale rappresentante della aveva presentato reclamo assistito da
[...] CP_1 nuovo difensore al quale aveva successivamente revocato il mandato. La reclamata concludeva pertanto,
“rimettendosi” in ordine all'accoglimento del reclamo.
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4. Ragioni della decisione
4.1 Preliminarmente occorre rilevare che la reclamante non ha sollevato specifiche eccezioni di nullità della notificazione nel reclamo, né ha contestato la regolarità del procedimento notificatorio seguito dalla cancelleria del Tribunale di Asti. La sentenza impugnata non risulta pertanto censurata sotto il profilo procedimentale relativo alla regolarità della notificazione a mezzo PEC. Non vi sono questioni, dunque, in ordine alla regolarità dell'audizione e, d'altronde, dagli atti del fascicolo di primo grado risulta il perfezionamento della notifica a mezzo pec.
4.2 Non vi è neppure alcuna contestazione in ordine alla scansione temporale che ha condotto alla decisione. L'udienza si è tenuta il 1° luglio e nessuno era comparso per la resistente, di contro la ricorrente avendo insistito nella domanda. La sentenza risulta deliberata il 9 luglio, ma pubblicata dalla cancelleria solo il 28 luglio, a seguito di deposito della minuta il giorno precedente. Il 14 luglio, non ancora pubblicata la sentenza, la società resistente depositava una memoria in cui, inter alia, dava conto di precorse trattative con la controparte, in vista di uno scadenzato rientro dal debito ed il giorno successivo la ricorrente, a sua volta, depositava memoria “non opponendosi” al rinvio. Il dato, d'altro canto, è irrilevante. Non solo l'istruttoria, al momento del deposito di tali memorie, era stata chiusa ed il procedimento già rimesso al collegio per la decisione, con conseguente, manifesta irritualità delle stesse, ma quanto in esse riferito dà ulteriormente conto del carattere incontestato del credito, dell'impossibilità di pagarlo illico et immediate, sebbene liquido ed esigibile, della persistenza della domanda, non superata o desistita per effetto della mera “non opposizione” al rinvio. Il documentato impedimento medico del legale rappresentante non assume un rilievo impediente la rimessione in decisione, in primo luogo perché non segnalato in tempo utile (dunque, al più, entro l'udienza programmata e concretamente tenuta) per consentire un eventuale rinvio e, inoltre, perché il diritto di difesa inerisce l'impresa, ben potendo essere assolto senza alcuna comparizione personale del legale rappresentante. A ogni buon conto, anche sotto tale profilo, non è dedotto motivo di reclamo.
4.3 Parimenti incontestato è il presupposto soggettivo del debitore (impresa commerciale), come il requisito dimensionale, non facendo la reclamante questione circa l'eventuale sussistenza congiunta di tutte e tre le soglie qualificanti l'impresa minore ai fini di cui all'ar.2 CCII. Va solamente registrato, al riguardo, che la società non ha depositato bilanci d'esercizio nel triennio di riferimento (quello agli atti è del 2020) e dalle dichiarazioni dei redditi depositati risultano comunque ricavi effettivi per € 364.309, con riguardo alla dichiarazione 2023 per esercizio 2022 (ultima disponibile in atti), con il che, di là del giudicato interno sul punto, emerge comunque, sulla base di documentazione proveniente dallo stesso debitore, il superamento della soglia relativa ai ricavi. Sussistenza ed entità della rateazione del, peraltro modesto, debito erariale sono profili del tutto irrilevanti ai fini del limite di fallibilità di cui all'art. 49 CCII, ampiamente superato sulla base del solo credito della società ricorrente, odierna reclamata, né l'apprezzamento della sussistenza –
o meno – del presupposto dell'insolvenza patisce variazione allorquando lo scaduto esigibile erariale scenda dall'orizzonte di circa tremilacinquecento euro a quello di circa duemilacinquecento.
4.4 Insolvenza. Il presupposto oggettivo di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, in disparte – per la sua irrilevanza in concreto – quello della sussistenza o meno di una rateazione del modesto debito erariale, è, dunque, il solo controverso. L'art. 2, comma 1, lettera b), del CCII, in piena continuità con il previgente art. 5 l. fall., definisce l'insolvenza come "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". La sentenza impugnata ha correttamente individuato una pluralità di elementi sintomatici dello stato di insolvenza. In primo luogo, sussiste il mancato pagamento del credito di er Euro Controparte_3 pagina 5 di 9 84.129,88, cristallizzato in decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, essendo jus receptum che anche un solo inadempimento, apprezzato nello specifico contesto dato, può essere sintomatico del dissesto. Nel caso di specie, all'inadempimento al credito del ricorrente, per altro oramai portato da un titolo esecutivo divenuto definitivo, è seguito l'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato nei confronti della società debitrice conferma l'assenza di disponibilità liquide sufficienti per l'adempimento delle obbligazioni.
In terzo luogo, oltre all'inadempimento e all'esito negativo del pignoramento tentato, l'irreperibilità della società presso la sede sociale, che risulta “disabitata” (così la relata di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, in data 13.3.2025, ove si legge: ”non potuto notificare in quanto, pur essendo stata posta all'indirizzo una cassetta postale, l'immobile risulta disabitato. In loco non c'è personale né attività alcuna”), costituisce ex se fatto sintomatico dell'insolvenza manifesta, come, sotto il previgente regime normativo, la “chiusura della sede” ex art. 7 l. fall.; il mancato deposito dei bilanci di esercizio, pur consentito in ragione della forma Pt_
“semplificata” della elide ogni possibilità di valutare officiosamente, anche solo sotto un profilo meramente allegativo, l'esistenza di risorse idonee a far fronte con mezzi normali lo scaduto.
Per vero, le stesse argomentazioni difensive spese dalla società nella tardiva memoria del 13 luglio 2025 e in sede di reclamo avallano pienamente la valutazione del tribunale. La rateazione di massima concordata con il creditore denota una volta di più l'incapacità della società a far fronte ora ai propri debiti esigibili, né assume rilievo impediente la disponibilità a negoziare un rientro, in assenza di desistenza dall'istanza, mai formalizzata dal creditore. Dello stesso segno anche la prospettata rateazione con l'Erario, per importi di modesto ammontare, ciò valendo a confermare la sostanziale illiquidità dell'impresa, insufficiente anche a fronteggiare poste di modesta entità, né essa puo ritenersi superata grazie all'affermata cassa di settemila euro.
La dedotta sussistenza di crediti nel cassetto fiscale per Euro 128.100,40, di là di ogni questione su validità e cedibilità degli stessi, non è elemento idoneo a escludere lo stato di insolvenza, trattandosi di poste affatto liquide ed esigibili, bensì monetizzabili soltanto per determinate percentuali annuali, subordinatamente e la loro realizzazione a procedure complesse ed in tempi lunghi e incerti.
Analogamente, il credito IVA per Euro 92.574,00, relativo al periodo di imposta 2024, non era esigibile nell'immediato, essendo scaduto il termine per la presentazione della relativa istanza di rimborso. Il rimborso del credito IVA poteva essere chiesto nell'ambito della dichiarazione IVA presentabile dal 1° febbraio 2025 sino al 30 aprile 2025, termine già decorso al momento della decisione del Tribunale.
La società assumendo di essere in continuità aziendale e, Controparte_1 peraltro, non avendo assunto determinazioni formali per la sua liquidazione, non può non essere valutata, in relazione al presupposto oggettivo in oggetto, che in termini squisitamente finanziari, ovvero di possibilità o meno di pagare regolarmente i propri debiti, e l'evidenza di tale regolarità deve emergere dagli atti acquisiti.
Tale condizione di equilibrio finanziario ha da ritenersi radicalmente esclusa, sulla base dei concorrenti e rilevanti indici sintomatici correttamente valutati dal Tribunale. Al postutto, la stessa prospettazione di risanabilità futura, se e quando i crediti fiscali fossero realizzabili e l'iva rimborsabile, si risolve in piana ammissione d'insolvenza effettiva ed attuale;
d'altro canto, di ciò non è inconsapevole la stessa difesa della reclamante, laddove essa postula tale possibile redressement non già in termini di presenza dell'equilibrio economico-finanziario, bensì secondo l'inedita formula della “solvibilità prospettica”, sorta di dagherrotipo pagina 6 di 9 rovesciato dell'insolvenza prospettica, dove l'immagine speculare tenta invano di mutare l'attualità del dissesto in promessa di solvibilità.
4.5 Va dato atto che in data 20.10.2025, costituendosi la reclamata con nuovo difensore, la parte ha formulato nuove, articolate conclusioni, intese, di là della ribadita istanza inibitoria, a “revocare la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Asti, pubblicata in data 28 luglio 2025, dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della (c.f. e p. iva n. , escludendo lo stato di insolvenza della società, anche Controparte_1 P.IVA_1 previa concessione di un termine indicato dalla Corte d'Appello, per consentire alla di formalizzare un piano CP_1 di risanamento, richiedendo sin da ora che sia
(i) concessa sino al 30.11.2026 la sospensione dell'efficacia del provvedimento di apertura della Liquidazione Giudiziale o per un periodo di durata inferiore con possibilità di rinnovo di tale periodo in caso di positiva verifica dell'adempimento agli obblighi di seguito elencati e così, all'occorrenza, di volta in volta, sino all'esaurimento degli obblighi assunti;
(ii) consentito sino al 30.11.2026 l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del Giudice Fallimentare e della Curatela, o per un periodo di durata inferiore con possibilità di rinnovo di tale periodo in caso di positiva verifica dell'adempimento agli obblighi di seguito elencati e così, all'occorrenza di volta in volta, sino all'esaurimento degli obblighi assunti;
(iii) assumendo l'impegno a corrispondere le spese di procedura sino ad oggi maturate in favore della Liquidazione Giudiziale e della Curatela;
(iv) assumendo l'impegno a pagare gli oneri correnti dell'attività in corso in prededuzione;
(v) assumendo l'impegno a pagare il montante debiti esistente nella sua totalità (capitale, interessi e spese) attingendo alle risorse derivanti dall'attività svolta ed a risorse proprie”.
In sede d'udienza la parte reclamata ha ribadito la disponibilità a concordare un piano di rientro, e la Curatela, comparsa sebbene non costituita, ha dato atto della sola domanda di ammissione al passivo (Erario, per poco più di cinquemila euro), ferma restando la non decorrenza del termine per le domande tempestive.
Orbene, al riguardo, la Corte — pur prendendo atto che la modesta entità dell'indebitamento e la disponibilità della maggior parte dei creditori a un riscadenziamento delle poste potrebbero consentire una soluzione del dissesto in forme più efficaci della liquidazione giudiziale — non può che rilevare l'irricevibilità delle conclusioni così formulate. Una volta aperta la procedura, ogni possibilità di recupero della continuità aziendale deve infatti transitare esclusivamente attraverso gli strumenti tipici previsti dal Codice della crisi: la vendita competitiva dell'azienda (eventualmente preceduta da affitto) o la proposizione di un concordato nella liquidazione giudiziale, corrispondente, nella terminologia previgente, al concordato fallimentare.
Nella presente sede la Corte è chiamata unicamente a delibare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura, e — per le ragioni già illustrate — essi risultano pienamente integrati. Il solo presupposto contestato, lo stato d'insolvenza, è non solo ampiamente dimostrato ma, di fatto, ammesso, giacché l'invocata solvibilità “prospettica” logicamente presuppone, per la contraddizion che nol consente, l'attuale incapacità di far fronte alle obbligazioni esigibili e postula un generalizzato pactum de non petendo quale unico strumento di temporanea sopravvivenza dell'impresa.
Un'ipotesi certamente percorribile nella fase preconcorsuale, ma non più dopo l'apertura della procedura. Né, ovviamente, la sistemazione “postuma” e retroattiva del dissesto potrebbe essere perseguita attraverso pagina 7 di 9 la revoca della sentenza e l'imposizione di obblighi informativi o conformativi a carico dell'impresa reclamante, giacché la revoca presuppone l'insussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale — qui, invece, pienamente accertati, non già la lumeggiata possibilità di una sopravvenuta sistemazione dell'indebitamento, post fata.
4.6 La situazione descritta dalla reclamante, al cospetto di un indebitamento erariale irrisorio e della manifestata disponibilità dell'unico procedente, avrebbe potuto semmai suggerire al Tribunale, pur a procedimento ormai compiutamente istruito, di valutare l'opportunità della concessione di un termine, onde consentire la formalizzazione della desistenza del creditore istante.
Non si può escludere che, se tale spatium deliberandi fosse stato accordato, l'impresa avrebbe potuto tentare una soluzione concordata, attesa, per un verso la modestia del dissesto e, dall'altro, il concreto incedere del procedimento, tanto sollecito nella fase istruttoria e deliberativa, quanto, nel deposito della sentenza, sufficientemente dilato da consentire, ove se ne fosse ritenuta l'opportunità, ogni spazio di ripensamento alla luce delle ultime, sebbene irrituali, concordi allegazioni delle parti. Tuttavia, una volta deliberata e pubblicata la sentenza, l'effetto costitutivo dell'apertura della liquidazione giudiziale si è definitivamente prodotto, precludendo ogni intervento di segno diverso, che non potrebbe oggi essere surrettiziamente realizzato in via di reclamo.
Restano dunque aperte, per il debitore, solo le vie tipiche del sistema: la presentazione di un concordato nella liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 218 CCII, ovvero la chiusura della procedura mediante il pagamento integrale dei creditori ammessi, o ancora il riacquisto dell'azienda nell'ambito di una gara competitiva promossa dalla Curatela.
4.7 Resta ferma, in conclusione, la piena correttezza della decisione del Tribunale, la quale pur adottata con celerità forse meritevole di peggior dissesto, si fonda su presupposti oggettivamente accertati, congruamente motivati e non revocabili in dubbio.
4.8 Il reclamo è dunque infondato e deve essere rigettato, ciò assorbendo ogni questione relativa alla richiesta sospensiva della liquidazione, peraltro ex se infondata alla luce dell'insussistenza di un compendio aziendale organizzato e/o di cespiti la cui liquidazione concorsuale potrebbe rivelarsi pregiudizievole.
4.9 Le spese del presente grado possono essere compensate tra le parti.
Pur risultando infondato il reclamo, la Corte ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., desumibili dalle peculiari circostanze della vicenda.
La procedura si connota, infatti, per la modesta entità del dissesto e per la condotta processuale non oppositiva del creditore reclamato, che sin dal primo grado aveva manifestato disponibilità a una soluzione concordata della pendenza, poi reiterata in appello mediante formale rimessione alla decisione e, dunque, un sostanziale disinteresse al mantenimento della statuizione costitutiva ex adverso gravata.
Giova altresì considerare che tale disponibilità — ancorché oggi giuridicamente improponibile, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale — era già emersa prima del deposito della sentenza di primo grado, in un contesto in cui il debitore aveva altresì documentato un impedimento personale di natura sanitaria (visita specialistica fissata per il medesimo giorno dell'udienza); circostanza che, pur non idonea a incidere sulla piena legittimità della rimessione in decisione, contribuisce a delineare una condotta processuale non del tutto colpevole e ingiustificatamente inerte.
pagina 8 di 9 Nel complesso, tali elementi integrano un quadro fattuale che, sebbene non valga a incidere sull'esito del giudizio, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado, in ragione del carattere occasionale e non doloso dell'inadempienza, nonché dell'apparente buona fede che ha connotato l'azione dell'imprenditore odierno reclamante, la cui continuità operativa è risultata obiettivamente gravata dalla complessa e progressivamente più restrittiva disciplina in materia di cessione e realizzo dei crediti fiscali derivanti da interventi edilizi agevolati (c.d. “superbonus 110” e simili) e che, nondimeno, è riuscita a mantenere l'indebitamento erariale ad un livello pressoché irrisorio, con conseguente – sia pur indiretto – vantaggio per il ceto chirografario, fra cui, in primo luogo, il creditore istante.
Stante il rigetto del reclamo, sussistono in ogni caso i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Asti:
[...]
- rigetta il reclamo;
- conferma la sentenza impugnata;
- compensa fra le parti spese e competenze di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte reclamante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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