Articolo 2545 duodecies del Codice civile
Articolo 2545 undeciesArticolo 2545 terdecies
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1 gennaio 2004
Art. 2545-duodecies.

(( (Scioglimento).)) ((La societa' cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonche' per la perdita del capitale sociale.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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