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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1279 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'11.6.2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Fulcieri Paulucci dé Calboli n. 60, presso lo studio legale dell'Avv. Francesca
Nestonni, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
Opponente
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Roma, Via Cicerone n. 49, presso lo studio legale dell'Avv. Stefania Nicoletta Costanzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
OGGETTO: società di fatto
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione, difesa e deduzione disattesa, in via preliminare, rigettare la domanda riconvenzione proposta dall'opposto sig. nel proprio atto introduttivo, essendo inammissibile perché CP_1
reconventio reconventionis amplia il thema decidendum non ammesso in questa sede e comunque
infondata a sia in fatto che in diritto, per i motivi di cui in premessa, e comunque non dovuta, e, accertato l'inadempimento del Sig. nel pagamento delle rate di mutuo Controparte_1 ipotecario pendente sull'immobile del sig. e della mancata rendicontazione Parte_1
dei ricavi della dal 31.03.2011 al 20.10.2016, e accogliere la presente CP_2
1 opposizione e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi, di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto e conseguentemente
revocare il decreto ingiuntivo n. 21213/2019, Rg. n. 58817/2019 emesso in data 30/10/2019 dal
Presidente del Tribunale di Roma, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. In via riconvenzionale, accertato che il sig. ha percepito, esclusivamente tutti i Controparte_1
ricavi provenienti dalla gestione di Villa Sovaggio, e particolarmente e principalmente di
[...]
affidata fiduciariamente all'opposto, senza corrispondere alcuna rata di mutuo, e per CP_2
i motivi tutti di cui in premessa in fatto ed in diritto, condannare l'opposto al pagamento, in restituzione della somma di €. 125.000,00, pari al 50% di quanto ricavato dal sig. CP_1 per la predetta gestione dal marzo 2011 all'ottobre 2016, somma, pro quota. calcolata
[...] presuntivamente nella misura di €. 50.000,00 annui, al netto dei costi di gestione, a cui compensare quanto pagato, in qualità di fideiussore, in conto mutuo ipotecario al debitore
principale sig. e salva la maggiore o minore di giustizia, anche attraverso i Parte_1 criteri di equità, o che emergerà a seguito dell'accertamento dell'effettivo reddito prodotto dalla casa Vacanze Villa Sovaggio e dell'immobile di proprietà del sig. CP_2 Parte_1
il tutto, oltre il danno subito dal Sig. per essere stato sottoposto a
[...] Parte_1
procedura esecutiva immobiliare - con conseguente l'esproprio dell'immobile di sua proprietà - ed al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla Controparte_3
per recupero della differenza tra quanto conseguito dalla procedura esecutiva immobiliare
[...]
e quanto ancora dovuto, danno anch'esso da quantificarsi secondo i criteri di equità. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi.”;
• La difesa dell'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto: - Nel merito rigettare
l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da in quanto infondata in fatto Parte_1
e in diritto e non provata e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 21213/19 RG
58817/19 emesso il 30.10.19 e notificato il 5.11.19, con conseguente condanna del a Pt_1 corrispondere all' la somma di euro 30.000,00 oltre interessi e spese legali liquidate;
CP_1
- respingere la domanda riconvenzionale proposta da in quanto generica, Parte_1 infondata in fatto e in diritto e non provata e per l'effetto rigettare ogni pretesa avanzata dall'opponente relativa al pagamento di eventuali importi a titolo di proventi ricavati dalla gestione di Villa Sovaggio;
- respingere altresì le richieste relative all'asserito danno
conseguente alla procedura esecutiva immobiliare ed esproprio e al giudizio di opposizione a
d.i. proposto dalla in quanto infondati, non causalmente Controparte_3 collegati a condotta dell'opposto e prescritti;
- condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c., al
2 risarcimento dei danni da “ lite temeraria “ con conseguente liquidazione in via equitativa della somma di euro 10.000,00 o della diversa, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
-
accogliere la domanda riconvenzionale avanzata in questa sede da e per Controparte_1
l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'opposto, oltre che delle somme di cui al d.i., anche della somma complessiva di euro 56.682,24 per le causali di cui in premessa, o
della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, eventualmente come determinata sulla scorta delle osservazioni del ctp dott. , oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché Per_1 al risarcimento dei danni conseguenti all'iscrizione nel registro dei cattivi pagatori a causa dell'inadempimento del conseguente all'omesso pagamento delle sue rate di mutuo, da Pt_1
determinarsi in via equitativa;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Premesso in fatto che:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che in data 5.11.2019 gli era stato notificato a mezzo pec il decreto ingiuntivo n. 21213/2019 con il quale, ad istanza di gli veniva ingiunto il pagamento della somma di Controparte_1
€ 30.000,00 oltre agli interessi ed alle spese di procedimento;
- che non era debitore delle somme oggetto di ingiunzione;
- che aveva deciso insieme all' di svolgere una attività ricettiva presso la struttura CP_1
chiamata “Villa Sovaggio”;
- che nel novembre 2010 contattava il Sig. , proprietario di “Villa Sovaggio”, che Persona_2
già vi svolgeva l'attività di casa vacanze;
- che il 1° marzo 2011 sottoscriveva insieme all'Arcangeli un contratto preliminare di vendita dove si impegnavano ad acquistare, per la quota del 50% ciascuno, la proprietà delle unità
immobiliari;
- che il prezzo veniva stabilito in euro 610.000,00 di cui euro 60.000,00 era a titolo di caparra,
mentre la restante somma di euro 550.000,00 doveva essere versata a mezzo di mutuo bancario cointestato;
- che il 30 marzo 2011 acquistava “Villa Sovaggio” insieme all' CP_1
- che la predisponeva due atti di mutuo separati;
Controparte_3
- che in tali contratti di mutuo lui e l' si costituivano reciprocamente fideiussori;
CP_1
- che la volontà delle parti, decisa successivamente da due scritture private, era quella di costituire una società di fatto;
3 - che il 29 dicembre 2012 sottoscriveva insieme all' un'altra scrittura privata dove CP_1
precisavano che, anche se la gestione della casa vacanze era affidata all' gli introiti CP_1
dovevano essere utilizzati per saldare le rate del mutuo;
- che l' si impegnava a predisporre semestralmente un rendiconto riguardante la CP_1
gestione delle attività;
- che non aveva ricevuto nessuna rendicontazione;
- che non era stato versato nulla a favore della società di fatto;
- che l' non solo gestiva la proprietà in autonomia, ma non ottemperava CP_1
all'impegno di saldare le rate del mutuo;
- che non aveva mai gestito l'attività di casa vacanze e non aveva mai ricevuto report riguardo l'attività di gestione;
- che l' con i proventi dell'attività di casa vacanze aveva saldato solo i passivi della CP_1
propria porzione immobiliare;
- che l' insieme alla moglie, si occupava dell'affitto della casa vacanze nella sua CP_1
interezza, comprendente quindi anche la sua unità immobiliare;
CP_2
- che la società di fatto con l' era circostanza pacifica;
CP_1
- che la società di fatto non aveva subito alcun mutamento neanche con la scrittura privata del dicembre 2013;
- che il l' aveva dichiarato di aver corrisposto i ratei di mutuo per gli anni 2011, CP_1
2012 e 2013, ma non era vero;
- che nel 2014 il Banco Popolare Soc. Coop. (ex gli notificava un Controparte_3
atto di pignoramento immobiliare in quanto non era stato pagato nessun rateo di ammortamento;
- che a quel punto si accorgeva che nessuna rata era stata corrisposta;
- che si rivolgeva pertanto all' il quale sosteneva che, in base agli accordi, ognuno CP_1
doveva provvedere a pagare le rate del proprio mutuo;
- che non aveva percepito nulla dall'affitto della casa vacanza di sua proprietà e che l' si era appropriato di tutte le somme provenienti dall'affitto della casa vacanze;
CP_1
- che in data 18 ottobre 2016 l' iniziava, a sua insaputa, la trattativa della vendita CP_1 del mobilio dell'immobile oggetto di esecuzione;
- che il 20 ottobre 2016 il custode giudiziario cambiava le serrature dell'unità immobiliare oggetto di esecuzione;
- che dalle dichiarazioni dell'Arcangeli si evinceva che il fatturato della Villa Sovaggio
poteva essere stimato in non meno di euro 50.000,00 di ricavi medi annui;
4 - che non avendo percepito niente dal 31 marzo 2011 al 20 ottobre 2016, era dunque creditore dell' della somma di euro 125.000,00; CP_1
- che l' era inadempiente nella corresponsione dei ricavi della gestione “Villa CP_1
Sovaggio” e negli accordi in essere, in quanto non risultava pagata alcuna rata di mutuo;
- che la pretesa monitoria era infondata quanto all'esistenza del credito ingiunto;
- che chiedeva la esatta rendicontazione al fine di determinare l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti;
- che insisteva per la condanna dell' alla restituzione di quanto percepito a seguito CP_1
della locazione della casa vacanze “ dalla data d'acquisto, marzo 2011, all'ottobre CP_2
2016.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale esponeva: Controparte_1
- che il 30 marzo 2011 aveva acquistato un immobile sito nel Comune di Caprese
Michelangelo e aveva stipulato un contratto di mutuo con la Controparte_3
- che lo stesso giorno il aveva acquistato un altro immobile, sito sempre in Caprese Pt_1
Michelangelo, adiacente ma separato dal suo e che aveva stipulato un mutuo ipotecario con la
Controparte_3
- che né all'atto della stipula dei contratti di compravendita e dei relativi mutui, né nella fase delle trattative precontrattuali con la né al momento della sottoscrizione dei relativi atti, CP_3
si era fatto riferimento ad una fideiussione da prestare;
- che solo successivamente aveva appreso che risultava fideiussore solidale del per Pt_1
il mutuo fondiario di euro 291.477,98 da quest'ultimo contratto;
- che il credito di cui al mutuo ipotecario risultava a sofferenza e che la si era rivolta CP_3
a lui, in qualità di fideiussore, per ottenere il pagamento della somma di euro 298.316,38;
- che con atto di citazione datato 13 maggio 2015 aveva azionato giudizio (R.G. 34661/15)
nei confronti del Banco Popolare Soc. Coop. in merito al contratto di mutuo ipotecario concesso al Pt_1
- che la era stata in parte soddisfatta del proprio credito ed erano giunti ad una CP_3
definizione bonaria della vertenza;
- che aveva agito in regresso nei confronti del per ottenere la restituzione della Pt_1 somma di euro 30.000,00 corrisposta alla in forza dell'obbligazione fideiussoria;
CP_3
- che erano rimaste inevase le lettere di messa in mora inviate a parte attrice;
5 - che aveva quindi depositato ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere la condanna del al pagamento di euro 30.000,00; Pt_1
- che il 16 dicembre 2019 il Sig. aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1
e avanzava domanda riconvenzionale sostenendo di vantare un credito;
- che, pertanto, contestava le richieste creditorie vantate da parte attrice in quanto infondate;
- che aveva diritto, ai sensi dell'art. 1950 c.c., ad agire in regresso contro parte attrice per ottenere le somme che era stato costretto a corrispondere quale suo fideiussore;
- che, con riferimento all'omessa rendicontazione, aveva sempre cercato di informare il delle entrate e delle uscite relative alla gestione dell'attività di casa vacanze, ma lo Pt_1 stesso se ne era disinteressato;
- che non gli si poteva attribuire l'inadempimento circa il mancato pagamento delle rate di mutuo;
- che contestava i documenti depositati da parte attrice poiché privi di valore probatorio;
- che insisteva nella richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. n. 21213/19
(RG 58817/19) e nella conferma dello stesso;
- che, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del Pt_1
a versare la somma di euro 56.682,24;
- che chiedeva, inoltre, il risarcimento del danno per il pregiudizio subito a seguito dell'iscrizione nel registro dei “cattivi pagatori”;
- che chiedeva di valutare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il comportamento di parte attrice e la condanna al relativo risarcimento.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, dopo il rigetto delle istanze istruttorie di prova orale avanzate dalle parti, in quanto vertenti su circostanze documentali, generiche ed in parte irrilevanti ai fini del decidere, era istruita con l'acquisizione di documenti e con l'espletamento di CTU contabile, ed era trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare dell'11.6.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti che seguono.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione formulata da parte opponente di inammissibilità della domanda riconvenzionale azionata dall'opposto.
Ed invero, devesi ricordare che nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non
6 può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (Cass. n. 16564 del 22/06/2018).
Ebbene, l'opposto – attore in senso sostanziale – contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, stante la sua qualità di convenuto rispetto alla prima e tale principio, valido per il processo di cognizione ordinario come per quello di ingiunzione, costituisce una deroga rispetto a quello secondo cui l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione.
La reconventio reconventionis non è, infatti, un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa a fronte della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e, pertanto, deve porsi in termini di consequenzialità rispetto ad esse (cfr. Cass. Civ., n. 26782/2016).
Nella fattispecie concreta, il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il credito vantato dall'opposto/fideiussore, derivante dall'aver saldato il debito che l'opponente vantava nei confronti dell'Istituto di credito e, dunque, basato sulla disposizione di cui all'art. 1950 c.c..
Parte opponente, al fine di contrastare la pretesa altrui, ha dedotto un proprio credito derivante dall'attività di gestione di una casa vacanze condotta insieme con parte opposta, la quale avrebbe omesso di corrispondere gli utili nella misura del 50% di quelli maturati nel corso delle annualità di gestione dell'attività, esercitata nelle forme di una società di fatto.
Pertanto, devesi ritenere ammissibile la reconventio reconventionis formulata dall' CP_1 relativa alla richiesta di riconoscimento in proprio favore delle somme anticipate e mai rimborsate afferenti alla medesima attività commerciale gestita in regime di società di fatto, basandosi la domanda sulla medesima causa petendi di quella sottesa alla opposizione e non ampliando in alcun modo il thema decidendum dell'opposizione.
Sempre in ordine generale, devesi poi ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto
7 adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò precisato e passando al merito della questione, non è oggetto di contestazione che le parti hanno autonomamente acquistato due unità immobiliari, site nel medesimo complesso, ricorrendo sempre singolarmente e autonomamente a contrarre due distinti mutui bancari per reperire la provvista ai fini della compravendita.
Il e l' nell'ambito dei mutui così contratti, hanno vicendevolmente Pt_1 CP_1 rilasciato garanzia fideiussoria agli Istituti di credito al fine di garantire uno la posizione debitoria dell'altro (docc.
2-10 fasc. monitorio).
È pacifico – per i motivi che seguono ed in quanto circostanza non in contestazione - che il
30.03.2011 (doc. 4 fascicolo parte opponente), l'opponente e l'opposto hanno “costituito” una società di fatto, convenendo di obbligarsi «reciprocamente, a proseguire e incrementare l'attività di “Casa Vacanza”» (art. 1 scrittura privata), concedendosi reciprocamente gli immobili di privata proprietà in comodato d'uso gratuito.
Le parti, inoltre, hanno convenuto che “tutti i proventi della casa Vacanze, siano destinati al pagamento dei mutui e delle spese occorrende per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della casa, considerata nel complesso costituita da entrambe le unità immobiliari: oneri e spese da condividere nella misura del 50% indipendentemente dal titolo di proprietà” (art. 2 scrittura privata) e, del pari, è stato stabilito che “Tutti gli oneri, sia dei mutui contratti che della manutenzione ordinaria e straordinaria, così come i costi sostenuti personalmente dai comparenti per il medesimo fine, dovranno essere ripartiti nella misura del 50% tra i comparenti”
(art. 4).
8 A tali fini, dunque, è stato aperto un conto corrente bancario, n. 745, presso la Controparte_3
nel quale sono confluiti gli addebiti e gli accrediti afferenti alla gestione della casa
[...] vacanze.
Dalle circostanze sin qui evidenziate, dunque, deve essere riconosciuta natura di società di fatto all'assetto giuridico predisposto dalle parti per portare avanti l'attività di casa vacanze, la quale è stata esercitata in comune quale attività economica e per cui le parti hanno stabilito la ripartizione dei guadagni e delle perdite.
Nello specifico, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. Civ., n.
19234/2020), l'esistenza di una società di fatto postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). In altri termini, la mancanza delle forme caratterizzanti la società “regolare” non impedisce al giudice di accertare, aliunde, mediante ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra i soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, (vds. Cass. Civ. n. 4385/2023; cfr. Cass. Civ., n.
33230/2019; Cass. Civ., n. 8981/2016; Cass. Civ., n. 5961/2010).
Nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi qualificanti una società di fatto, tra i quali la ripartizione dei guadagni e delle perdite tra i “soci”, l'alea comune relativa agli stessi, la messa in comune di propri beni immobili al fine di rendere operativo il progetto di casa vacanze per come stabilito tra le parti.
Pertanto, deve accertarsi la sussistenza della società di fatto, avente a oggetto l'attività di casa vacanze e tutti i servizi ad essa connessi.
In tale ambito fattuale, poi, il 29.12.2012 (all. 33 parte opposta), in parziale modifica della scrittura privata del 2011, le parti hanno stabilito che, mentre la gestione dell'intera struttura sarebbe stata demandata esclusivamente all' (il quale avrebbe dovuto semestralmente CP_1 rendere il conto della gestione, con ciò corroborandosi l'esistenza di una società di fatto), ognuno avrebbe provveduto a pagare autonomamente le rate del proprio mutuo, assumendosene ogni responsabilità ed evitando ripercussioni personali e patrimoniali a carico del rispettivo fideiussore.
9 Contestualmente, nulla è stato modificato in ordine alla ripartizione delle spese e degli utili derivanti dall'attività intrapresa dalle parti.
Al contempo, palesando le proprie difficoltà finanziarie, ha riconosciuto il proprio Pt_1 debito maturato nei confronti dell' il quale ha interamente sostenuto, quantomeno sino CP_1 al 29.12.2012, le spese e tutti gli oneri connessi alla gestione della casa vacanze, pari ad €
22.166,00, mentre ha dichiarato di aver corrisposto la somma pari ad € 2.532,00. Pt_1
Sul punto, non essendoci stato alcun disconoscimento della scrittura privata o della sottoscrizione in calce alla stessa da parte del le somme ivi previste devono essere Pt_1 dichiarate accettate tra le parti e, nello specifico, il alla data del 29.12.2012, si Pt_1 riconosceva debitore dell' per l'importo di € 9.817,00 (50% di € 19.634,00). CP_1
Successivamente a tale scrittura privata, la gestione della casa vacanze è stata operata dall' al quale il con l'odierno giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo, CP_1 Pt_1 contesta il mancato rendiconto semestrale per come stabilito dagli accordi su richiamati e il mancato riconoscimento degli utili derivanti dall'attività, chiedendo accertarsi il suo credito complessivo di € 125.000,00, da portare in compensazione con il controcredito vantato in via monitoria dall'opposto, il quale sarebbe stato anche inadempiente nel pagamento delle rate del mutuo intestato al da corrispondersi con gli utili dell'attività di casa vacanze. Pt_1
Ebbene, relativamente al credito presuntivamente liquidato in € 125.000,00, previa acquisizione in giudizio degli estratti conto dei conti correnti sui quali sono state versate le somme ricavate dall'attività ricettizia e sono stati addebitati tutti i costi e gli oneri ad essa connessi, è stata disposta CTU, al fine di ricalcolare il reale rapporto di dare avere tra le parti, sub specie del
50% cadauna dei ricavi e delle spese de quibus.
Sul punto, l'ausiliare del giudice ha rilevato che, a partire dal 01.01.2012 e sino al 20.10.2016
(data in cui il custode dell'immobile di oggetto di espropriazione, ha cambiato le Pt_1 serrature dell'appartamento, consegnando le chiavi all'assegnatario dell'unità immobiliare), i ricavi ottenuti dalla gestione della casa vacanze sono stati pari alla somma complessiva di €
99.445,77.
Con riguardo ai costi, a seguito di un'analisi comparata degli estratti conto e della documentazione versata in atti da parte opposta, il CTU ha verificato un ammontare pari a €
23.999,53.
Nello specifico, la somma riconosciuta dal CTU a titolo di costi è stata oggetto di contestazione da parte dell'opposto, il quale ha lamentato il mancato accertamento di ulteriori spese da lui sostenute al fine di pagare i servizi resi da e per far fronte ai “fisiologici CP_4
10 costi di gestione”, circa i quali lo stesso opposto asserisce di non avere disponibilità di alcuna documentazione e di averli indicati solo a livello descrittivo.
Ebbene, come correttamente affermato dal CTU, i costi, la cui mancata rilevazione è stata oggetto di contestazione, non risultano essere stati supportati da idonei riscontri probatori, necessariamente documentali, con ciò venendo meno il rispetto del riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., da parte dell' il quale avrebbe dovuto dare prova del proprio CP_1 credito, al di là della mera allegazione.
Ed invero, dalle mail intercorse tra l'opposto e (allegate alla memoria di cui CP_4 all'art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.), a titolo esemplificativo, si evince l'impossibilità di risalire all'importo pagato in contanti per la sostituzione e riparazione delle inferriate.
Del pari, con riguardo all'asserito compenso corrisposto mensilmente a non CP_4 risultano movimentazioni documentate afferenti all'avvenuto pagamento del compenso alla collaboratrice, se non una corrispondenza intercorsa tra questa e l'opposto, dalla quale, tuttavia, non è possibile stabilire effettivamente l'avvenuta corresponsione periodica dell'importo quantificato in € 450,00.
Pertanto, la ricostruzione peritale deve ritenersi condivisibile e scevra di errori, con ciò dovendosi rigettare le osservazioni formulate da parte opposta.
In conclusione, dunque, dalla gestione dell'attività di casa vacanze per il periodo a partire dal
01.01.2012 al 20.10.2016, l'attività ha generato dei ricavi netti pari a € 75.446,24, da riconoscersi nella misura del 50% a ciascuna delle parti dell'odierno giudizio per la rispettiva somma di €
37.723,12.
Tuttavia, deve tenersi conto della scrittura privata del 29.12.2012, con la quale il ha Pt_1 riconosciuto di essere debitore dell'importo di € 9.817,00, a fronte di costi sostenuti dal solo a partire dall'inizio dell'attività e sino alla sottoscrizione della predetta scrittura privata. CP_1
Parimenti, deve essere dichiarato debitore del 50% di quanto corrisposto Pt_1 dall' a titolo di estinzione del finanziamento concesso da GO DU e richiamato CP_1 nella scrittura privata del 29.12.2012, per un importo di € 13.702,50 (cfr. all.ti 52-53 comparsa di risposta).
Con la scrittura privata de qua, infatti, è stato specificato che, con riguardo al finanziamento concesso e alla sua estinzione, il si era obbligato nella misura del 50%, in quanto Pt_1
l' aveva aperto il finanziamento a proprio nome, ma per conto anche del CP_1 Pt_1
Peraltro, qualora gli incassi derivanti dalla gestione dell'attività non avessero permesso il pagamento di quanto dovuto a titolo di estinzione del finanziamento, le parti si erano accordate
11 nel senso che l' avrebbe dovuto provvedere alla differenza con le proprie personali CP_1 risorse e il gli avrebbe corrisposto il 50% di quanto pagato. Pt_1
Pertanto, dagli utili spettanti all'opponente, per come ricostruito dal CTU, devono essere detratti, per le ragioni di cui sopra, gli importi di € 9.817,00 e di € 13.702,50, per un residuo credito dello stesso di € 14.203,62.
Tale credito da utili non corrisposti sussistente in favore di può compensarsi con il Pt_1 credito vantato da parte opposta con il decreto ingiuntivo azionato, pari a € 30.000,00 e del quale deve essere comunque accertata la debenza in favore dell' CP_1
Ed invero, non può accogliersi la ricostruzione di parte opponente tesa a contestare il proprio debito nei confronti del fideiussore basato sull'applicazione, nel caso di specie, della CP_1 disposizione di cui all'art. 1950 c.c..
E ciò in quanto, al fine di liberarsi del vincolo fideiussorio assunto (e contestato nel diverso giudizio incardinato nei suoi confronti dall'Istituto di credito) per il mutuo ipotecario concesso al per l'acquisto dell'immobile funzionale all'attività di casa vacanze, l' ha Pt_1 CP_1 corrisposto l'importo di € 30.000,00, in più tranches, alla Banca (doc.ti 15-27 fasc. monitorio), con conseguente estinzione del procedimento giudiziario per intervenuta transazione tra le parti
(doc. 14 fasc. monitorio).
Come anzidetto, poi, con la seconda scrittura privata, parte opponente e parte opposta, in parziale modifica del contratto del 2011, si sono dichiarate le uniche responsabili dell'adempimento dei mutui rispettivamente e individualmente contratti con la Controparte_3
concedendosi manleva per eventuali debiti riferiti ai propri mutui, rispetto ai quali,
[...] vicendevolmente, si erano costituiti fideiussori (art. 2 scrittura privata del 2012).
Sicché, a seguito della transazione intervenuta tra e Controparte_3 [...]
nella sua qualità di fideiussore di previa corresponsione di € 30.000,00 a CP_1 Pt_1 tacitazione delle pretese creditorie dell'Istituto di credito, devesi richiamare l'art. 1950 c.c., a mente del quale “Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale […]” o, comunque, deve ritenersi applicabile l'istituto della manleva richiamata in contratto tra le parti, in forza del quale il deve ritenersi obbligato a sollevare l' delle conseguenze Pt_1 CP_1 patrimoniali negative dell'inadempimento protrattosi nei confronti della Controparte_3
Con riguardo, poi, alla pretesa di di vedersi riconosciuti € 2.000,00 a titolo di saldo CP_1 finale dell'accordo di compravendita dei beni mobili rinvenuti nell'immobile sottoposto a esecuzione e assegnato a devesi osservare che con scrittura privata del 21.11.2016, CP_5 sottoscritta dall'esecutato dall' e dall'assegnatario, è stato convenuto il Pt_1 CP_1
12 trasferimento dei beni mobili (indicati in due separate liste, al fine di dividere quelli di proprietà dell'esecutato e quelli dell' al il quale avrebbe dovuto versare il corrispettivo CP_1 CP_5 di € 4.000,00, da corrispondersi in due rate: una a titolo di acconto e pari a € 2.000,00, l'altra a titolo di saldo finale, pari a € 2.000,00.
È documentalmente provato e non contestato da parte opponente che l'acconto di € 2.000,00
è stato corrisposto dal al il quale non ha dato prova di aver poi rimborsato CP_5 Pt_1
l' della differenza a lui spettante e pari a € 1.000,00. CP_1
Invero, dalla scrittura privata del 2016, si evince che le parti alienanti non hanno inteso quantificare separatamente il mobilio di propria spettanza e, dunque, deve dedursi che come stabilito nel corso della gestione dell'attività, anche il ricavato della vendita dei predetti beni sarebbe stato diviso al 50% tra le parti, né l'opponente ha contestato specificamente la ricostruzione fornita dall'opposto sul punto.
Pertanto, al credito residuo in favore di pari a € 14.203,62, deve essere detratto Pt_1 anche l'importo di € 1.000,00, di spettanza dell'opposto a seguito dell'acconto versato dal per l'acquisto dei beni mobili. CP_5
Relativamente, invece, alla somma residua di € 2.000,00, dagli atti di causa si evince che alla data del 16.02.2017 (doc. 14 fascicolo parte opponente) il predetto importo non era ancora stato corrisposto dal in attesa che i venditori si accordassero su chi, tra le parti, avrebbe CP_5 dovuto ricevere il saldo finale.
Successivamente a tale data, non è dato sapere l'epilogo della questione, né se l'Ufficiale
Giudiziario abbia poi posto i beni mobili in vendita in quanto non riconsegnati alla parte istante,
a fronte della mancata prova, da parte dell' del proprio diritto di proprietà sul mobilio CP_1 presente nell'immobile sottoposto ad esecuzione forzata.
Pertanto, devesi riconoscere in favore di esclusivamente l'importo pari a € CP_1
1.000,00, quale quota parte dell'acconto versato dal al in esecuzione CP_5 Pt_1 dell'accordo raggiunto dalle parti in data 21.11.2016.
Del pari, non può riconoscersi all'opposto il corrispettivo per l'attività svolta a partire dal gennaio 2013 e sino all'1.10.2016, quantificato forfettariamente in € 31.500,00 o comunque nella diversa somma da liquidarsi equitativamente, in quanto non risulta che le parti – che hanno regolamentato dettagliatamente i reciproci rapporti di dare-avere - abbiano pattuito, né nella scrittura privata originaria, né in quella integrativa del 29.12.2012, la corresponsione di alcun emolumento per l'attività di gestione svolta dall'opposto.
13 Sul punto va evidenziato che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa della posta creditoria invocata, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del
Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del credito vantato, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi dello stesso sotto il profilo della certezza dell'an (cfr. Cass. 10607/10; Cass. 13288/07;
Cass. 16992/05; Cass. 13761/04; Cass.16202/02; Cass. 682/01).
Così come deve essere respinta la domanda risarcitoria avanzata da parte opponente circa il pregiudizio subito a seguito della procedura esecutiva, asseritamente conseguente alla mancata corresponsione delle rate del mutuo da parte dell' CP_1
Come anzidetto, con la scrittura privata del 29.12.2012, le parti hanno espressamente pattuito di regolare ognuno per sé la propria posizione debitoria nei confronti dell'Istituto di credito, per il tramite del versamento tempestivo delle rate previste dal piano di ammortamento (art. 3) ed il si è obbligato ad evitare qualsiasi conseguenza personale e patrimoniale nei confronti Pt_1 dell' relativa ai mancati pagamenti del mutuo da lui stipulato (art. 5). CP_1
Pertanto, l' non essendo stato tenuto a provvedere al versamento delle rate a titolo CP_1 di rimborso del mutuo concesso al non può ritenersi in alcun modo responsabile della Pt_1 procedura esecutiva che ha gravato l'immobile di proprietà del Pt_1
Parimenti, deve essere rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall' per essere CP_1 stato iscritto nel registro dei “cattivi pagatori”, non avendo allegato, né tanto meno provato, gli effettivi danni subiti tra i quali, a titolo esemplificativo, l'impossibilità di accedere a finanziamenti concessi dagli istituti di credito.
In conclusione, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il decreto ingiuntivo n.
21213/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 29.10.2019, deve essere revocato.
Parte opponente, comunque, a seguito della compensazione del proprio credito, pari ad €
13.203,62, con quello oggetto del decreto ingiuntivo revocato e ammontante ad € 30.000,00, deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 16.796,38 in favore di parte opposta, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Da ultimo, deve essere respinta la domanda formulata dall'opposto di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa la parziale soccombenza reciproca delle parti e non sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, sub specie di malafede o colpa grave, richiesti dalla norma.
14 Si ravvisano giustificati motivi, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca delle parti, per disporre la compensazione per la metà delle spese di lite, le quali, per la restante parte, liquidata nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza prevalente dell'opponente.
Le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, sono poste a carico di entrambe le parti in solido e, nei rapporti interni, in ragione della metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
1) dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 21213/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 29.10.2019;
2) previa compensazione degli opposti crediti, condanna l'opponente al Parte_1 pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 16.796,38, oltre agli Controparte_1 interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) respinge le domande risarcitorie avanzate dalle parti;
4) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta;
5) dispone la compensazione per la metà tra le parti delle spese di lite;
condanna l'opponente alla refusione in favore dell'opposto della restante parte, liquidata in € 3.808,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
6) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, a carico solidale delle parti ed in ragione della metà per ciascuna nei rapporti interni.
Così deciso in Roma, il 15.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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