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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 4696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4696 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/15038
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 15038/2023 promossa da:
, nato a [...]/SP il 07.04.1976, unitamente a , Persona_1 Parte_1 nata a [...]é/SP il 30.07.1984, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di
[...]
, nata a [...] /S il 04.07.2007; , Persona_2 Controparte_1 nato a [...]/SP il 15.09.2014; , nata a [...] andré/SP il Controparte_2
12.08.1973, in proprio ed unitamente a , nato a [...]/SP il 18.10.1971 in qualità Controparte_3 di esercenti la responsabilità genitoriale di , nato a [...]/SP il Persona_3
14.11.2016; , nata a [...]/SP il 25.01.1968; Controparte_4 Controparte_5
nato a [...]/SP il 18.12.2002; , nata a [...]\SP, il 19.03.1987;
[...] Controparte_6
nata a [...]\SP, il 05.06.1986; nato a Persona_4 Persona_5
San Paolo\SP, il 04.09.1993; nata a [...]\SP, il 27.05.1977, in proprio Parte_2 ed unitamente a , nato a [...]é de Rio Preto/SP, il 30.05.1982, in Parte_3 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di: nata a [...]é de Persona_6
Rio Preto/SP, il 30.06.2005; nato a [...]é de Rio Preto/SP, il Controparte_7
01.09.2015; nata a [...]é de Rio Preto/SP, il 31.10.2008; Persona_7 Persona_8
nato a [...]\SP, il 20.05.1980, in proprio ed unitamente a
[...] Controparte_8
nata a [...]/SP il 29.09.1979 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale
[...] di: nata a [...]/SP il 02.01.2014; Persona_9 Controparte_9
nata a [...]/SP il 07.09.2019; nata a [...]\SP, il
[...] Controparte_10
08.01.1985; nata a [...]/SP il 04.07.1956; Controparte_11 Parte_4
nata a [...]/SP il 09.09.1988; nato a [...]/SP il
[...] Parte_5
12.10.1959, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo, C.F.: , presso il cui studio in Palermo, via r.l. 24, n.8, sono tutti elettivamente C.F._1 domiciliati;
fax 091.7656684; p.e.c.: come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_12 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
“- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
[...]
, nata a [...]/SP il 07.04.1976 (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._2 Lituania, 71, Vila Curuca, Santo André, Stato del San Paolo e , nata a [...]_1 André/SP il 30.07.1984 (C.F. CPF.339.029.088-58) e residente in [...], 71, Vila Curuca, Santo André, Stato del San Paolo nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ,nata a [...] /S il 04.07.2007, (C.F. Persona_10 CPF.569.699.338- 90) e residente in [...], 71, Vila Curuca, Santo André, Stato del San Paolo;
,nato a [...]/SP il 15.09.2014, (C.F. CPF.569.700.088-00) e residente Controparte_1 in Rua Lituania, 71, Vila Curuca, Santo André, Stato del San Paolo;
, Controparte_2 nata a [...] andré/SP il 12.08.1973 (C.F. CPF.173.675.618-47) e residente in [...], 246, Jardim Imperador, San Paolo, Stato del San Paolo;
[...]
e , nato a [...]/SP il 18.10.1971 (C.F. CPF.091.383.538-22) e CP_13 CP_14 residente in [...], 246, Jardim Imperador, San Paolo, Stato del San Paolo nellaqualitàdigenitoriesercentilaresponsabilitàgenitoriale sul minore Persona_3
, nato a [...]/SP il 14.11.2016 (C.F. CPF. ) e residente in [...]
[...] C.F._3 Agenor Caldeira Diniz, 246, Jardim Imperador, San Paolo, Stato del San Paolo;
Controparte_4
nata a [...]/SP il 25.01.1968 (C.F. CPF.104.161.148-06) e residente in [...]
[...] Industrial, 750, Bloco 1, apto. 246, Jardim Santo André, Stato del San Paolo;
Controparte_5
nato a [...]/SP il 18.12.2002 (C.F. CPF.528.456.858-31) e residente in in Avenida
[...] Industrial, 750, Bloco 1, apto. 246, Jardim Santo André, Stato del San Paolo;
, nata Controparte_6 a Sasn Paolo\SP, il 19.03.1987, (C.F. CPF.345.615.538-78), e residente in [...], n. 239, Jardim Tres Marias, San Paolo\SP; nata a [...]\SP, Persona_4 il 05.06.1986, (C.F. CPF. ), e residnete in Rua Forte do Triunfo, n. 355, apto 51, Rubi C.F._4 Parque San Lourenco, San Paolo|SP; nato a [...]\SP, il 04.09.1993, Persona_5 (C.F. CPF.426.595.278-06), e residente in [...]de Vivo, n. 102\106, San Mateus, San Paolo\SP; nata a [...]\SP, il 27.05.1977, (C.F. CPF.280.481.448-32), Parte_2 e residente in [...]dosKaizukas, n. 674, Condominio Jardim Botanico, BadyBassitt\SP;
[...]
nato a [...]é de Rio Preto/SP, il 30.05.1982, (C.F. CPF.305.959.848-78) e Parte_3 residente in [...]dosKaizukas, 674, Condominio Jardim Botanico, BadyBassitt/SP e
[...] nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Parte_2 [...]
nata a [...]é de Rio Preto/SP, il 30.06.2005 (C.F. CPF.385.884.968-52) e Persona_6 residente in [...]dosKaizukas, 674, Condominio Jardim Botanico, BadyBassitt/SP;
[...]
nato a [...]é de Rio Preto/SP, il 01.09.2015 (C.F. CPF. ) e Controparte_7 C.F._5 residente in [...]24 dosKaizukas, 674, Condominio Jardim Botanico, BadyBassitt/SP;
[...]
nata a [...]é de Rio Preto/SP, il 31.10.2008 (C.F. CPF.412.704.148-01) e Persona_7 residente in [...]dosKaizukas, 674, Condominio Jardim Botanico, BadyBassitt/SP; Persona_8
nato a [...]\SP, il 20.05.1980, (C.F. CPF. ) e residente in [...]
[...] C.F._6 Paulo Monte Serrate, 120, City Ribeirao, RibeiraoPreto, Stato del San Paolo;
Persona_8 e nata a [...]/SP il 29.09.1979 (C.F. CPF.280.733.768- Controparte_8 65) e residente in [...], 120, City Ribeirao, RibeiraoPreto, Stato del San Paolo nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori
[...]
nata a [...]/SP il 02.01.2014 (C.F. CPF. )e residente in [...]C.F._7 Rua Professor Paulo Monte Serrate, 120, City Ribeirao, RibeiraoPreto, Stato del San Paolo;
[...]
nata a [...]/SP il 07.09.2019 (C.F. CPF. )e Controparte_9 C.F._8 residente in [...], 120, City Ribeirao, RibeiraoPreto, Stato del San Paolo;
nata a [...]\SP, il 08.01.1985, (C.F. CPF.379.892.408-23) e residente in [...], 235, Tarraf II, Sao Jose de Rio Preto/SP; nata a [...]/SP il 04.07.1956 (C.F. CPF. ) e residente in [...], C.F._9 91, appartamento 23, San Paolo/SP; , nata a [...]/SP il 09.09.1988 Parte_4 (C.F. CPF.340.345.438-09) e residente in [...], 91, appartamento 23, San Paolo/SP; nato a [...]/SP il 12.101.959 (C.F. CPF.001.886.458-96) Parte_5 e residente in [...], 91, appartamento 23, San Paolo/SP;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di CP_12 CP_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_12 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano ovvero Parte_6 Pt_6
cittadino italiano, nato a [...], il [...], figlio dei cittadini
[...] italiani e (cfr. doc. in atti n. 3), il quale emigrava in Brasile senza Parte_7 Persona_11 aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana ed essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Pubblica Sicurezza
- Dipartimento Nazionale di Giustizia - Dipartimento di Migrazioni, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Il Dipartimento di Migrazioni del Dipartimento Nazionale di Giustizia CERTIFICA, a richiesta di che NON RISULTA, fino alla data di oggi, registro Controparte_11 di naturalizzazione in nome di o , figlio di Parte_6 Parte_6 Per_11
e di , originario di Italia, nato a [...] [...].” (cfr. doc. in atti n.04).
[...] Parte_7
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_12 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_12
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_15 comparso. Il Pubblico Ministero in data 28/09/2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 09/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata sia la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, anche se nella cui linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile nata dopo il 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo ovvero , in data 17.11.1894, contraeva matrimonio con Parte_6 Parte_6
detta IR BE (cfr. doc. in atti n.5). Dalla unione coniugale nasceva, in data CP_16
04.09.1895, (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_12
In data 30.04.1921, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_12 Per_13
Dalla unione coniugale nascevano: il 19.05.1923 (cfr. doc. in atti n.8); il 29.03.1929 Parte_8
(cfr. doc. in atti n. 25). Parte_9
In data 25.09.1943 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in Parte_8 Persona_14 atti n. 9). Dall' unione coniugale nascevano: il 13.07.1949 (cfr. doc. in atti n. Persona_15
10); il 04.07.1956 (cfr. doc. in atti n.22); il 12.10.1959 Controparte_11 [...]
(cfr. doc. in atti n.24), odierni ricorrenti. Parte_5
In data 10.01.1976, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_15 Persona_16 doc. in atti n.11). Dalla unione matrimoniale nascevano: il 27.05.1977 (cfr. doc. Parte_2 in atti n. 12); il 20.05.1980 (cfr. doc. in atti n.17); l'08.01.1985 Persona_8 CP_10
(cfr. doc. in atti n.21), odierni ricorrenti.
[...]
In data 17.03.2005, si univa in matrimonio con Parte_2 Parte_3
(cfr. doc. in atti n.13). Dalla unione coniugale nascevano: il 30.06.2005 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 14); il 31.10.2008 (cfr. doc. in atti n.15); l'01.09.2015 Parte_10
(cfr. doc. in atti n.16), odierni ricorrenti. Controparte_7 In data 16.04.2005, si univa in matrimonio con Persona_8 Controparte_8
(cfr. doc. in atti n.18). Dalla unione coniugale nascevano: il 02.01.2014 Persona_9
(cfr. doc. in atti n.19); il 07.09.2019 (cfr. doc. in atti
[...] Controparte_9
n.20), odierne ricorrenti.
Dall'unione di e nasceva, in data 09.09.1988, Controparte_11 Persona_17 [...]
(cfr. doc. in atti n.23), odierna ricorrente. Parte_4
In data 02.10.1952, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Parte_9 Persona_18
n.26). Dalla unione coniugale nascevano: il 18.05.1957 (cfr. doc. in atti n.27); Parte_11 il 06.01.1960 (cfr. doc. in atti n.30); il 25.01.1968 (cfr. doc. in Parte_12 Controparte_4 atti n.34), odierna ricorrente;
il 12.08.1973 (cfr. doc. in atti n.37)), odierna Controparte_2 ricorrente;
il 07.04.1976 (cfr. doc. in atti n.40). Persona_1
In data 16.04.1977, contraeva matrimonio con (cfr. Parte_11 Persona_19 doc. in atti n.28) dalla cui unione nasceva, in data 19.03.1987 (cfr. doc. in atti n.29), Controparte_6 odierna ricorrente.
In data 21.01.1983, si univa in matrimonio con (cfr. doc. Parte_12 Persona_20 in atti n.31). Dalla unione coniugale nascevano: il 05.06.1986 (cfr. doc. in Persona_4 atti n.32); il 04.09.1993 (cfr. doc. in atti n.33) odierni ricorrenti. Persona_5
In data 07.07.2001, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Controparte_4 Persona_21 atti n.35) dalla cui unione nasceva, in data 18.12.2002, (cfr. doc. in atti Controparte_5
n.36), odierno ricorrente.
In data 15.05.2010, si univa in matrimonio con , assumendo il Controparte_2 Controparte_3 nome di (cfr. doc. in atti n.38) dalla cui unione nasceva il Parte_13
14.11.2016, (cfr. doc. in atti n.39), odierno ricorrente. Persona_3 in data 04.03.2004, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_1 Persona_22 doc. in atti n.41). Dall' unione coniugale nascevano: il 04.07.2007 (cfr. Persona_2 doc. in atti n.42); il 15.09.2014 (cfr. doc. in atti n.43), odierni ricorrenti. Controparte_1
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_12 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_12 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti, avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e così giustificando il loro accesso alla via giurisdizionale. In particolare, nel ricorso, i ricorrenti evidenziavano che dal sito istituzionale del
Consolato Generale di Italia di San Paolo risultava che sono in corso di convocazione coloro che hanno presentato richiesta nel 2011(cfr. doc. in atti n.45).Nel merito, i diretti discendenti di avo italiano, odierni ricorrenti hanno tentato invano di contattare il Consolato Generale d'Italia di San
Paolo, in Brasile, ai fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, tramite il Portale “Prenot@mi”. Sul punto, i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi tramite gli screenshot dei tentativi di prenotazione degli appuntamenti sulla piattaforma telematica Prenot@ami (cfr. doc. in atti n.44).
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge Parte_6 che era cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 3). In quanto italiano, dunque, Parte_6 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio , nato in [...] il [...] Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 6) il quale contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7) e dall'unione Per_13 coniugale nascevano in Brasile: il 19.05.1923 (cfr. doc. in atti n.8); il 29.03.1929 Parte_8
(cfr. doc. in atti n. 25). Parte_9
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in
Paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando gli odierni ricorrenti, ovvero,
[...] ; ; Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
; ; ;
[...] Persona_3 Controparte_4
; ; Controparte_5 Controparte_6 Persona_4
Persona_5 Parte_2 Persona_6
[...] Controparte_7 Persona_7 [...]
Persona_8 Persona_9 Controparte_9
[...] Controparte_10 Controparte_11 [...]
; determinando i rapporti di filiazione Parte_4 Parte_5 la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Per completezza espositiva si dà atto della circostanza che Parte_2 [...]
, hanno agito nel pieno rispetto della responsabilità genitoriale sulla loro Parte_3 figlia: in quanto la richiesta di riconoscimento della Persona_6 cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civile sent. n.743/2012). Sul punto, si rileva che la ricorrente
[...] nata in [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 14) è divenuta Persona_6 maggiorenne in corso di causa. Tuttavia, la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera – tuttavia- soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Cass. sez. II sent. n. 19015 del 02.09.2010).
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_12
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nata a [...] Persona_2
AR do /S il 04.07.2007; , nato a [...]/SP il 15.09.2014; Controparte_1
, nata aSanto andré/SP il 12.08.1973; Controparte_2 Persona_3
, nato a [...]/SP il 14.11.2016; , nata a [...]/SP il
[...] Controparte_4
25.01.1968; , nato a [...]/SP il 18.12.2002; , nata Controparte_5 Controparte_6
a Sasn Paolo\SP, il 19.03.1987; nata a [...]\SP, il 05.06.1986; Persona_4
nato a [...]\SP, il 04.09.1993; nata a Persona_5 Parte_2
Bauru\SP, il 27.05.1977; nata a [...]é de Rio Preto/SP, il 30.06.2005; Persona_6
nato a [...]é de Rio Preto/SP, il 01.09.2015; Controparte_7 Persona_7
nata a [...]é de Rio Preto/SP, il 31.10.2008; nato a [...]\SP, il
[...] Persona_8
20.05.1980; nata a [...]/SP il 02.01.2014; Persona_9 Controparte_9
nata a [...]/SP il 07.09.2019; nata a [...]\SP, il
[...] Controparte_10
08.01.1985; nata a [...]/SP il 04.07.1956; Controparte_11 Parte_4
nata a [...]/SP il 09.09.1988; nato a [...]/SP il
[...] Parte_5
12.10.1959, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_15 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 09 ottobre 2025.
Il giudice unico Dott.ssa Alessandra Aragno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandra Aragno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 15038/2023 promossa da:
, nato a [...]/SP il 07.04.1976, unitamente a , Persona_1 Parte_1 nata a [...]é/SP il 30.07.1984, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di
[...]
, nata a [...] /S il 04.07.2007; , Persona_2 Controparte_1 nato a [...]/SP il 15.09.2014; , nata a [...] andré/SP il Controparte_2
12.08.1973, in proprio ed unitamente a , nato a [...]/SP il 18.10.1971 in qualità Controparte_3 di esercenti la responsabilità genitoriale di , nato a [...]/SP il Persona_3
14.11.2016; , nata a [...]/SP il 25.01.1968; Controparte_4 Controparte_5
nato a [...]/SP il 18.12.2002; , nata a [...]\SP, il 19.03.1987;
[...] Controparte_6
nata a [...]\SP, il 05.06.1986; nato a Persona_4 Persona_5
San Paolo\SP, il 04.09.1993; nata a [...]\SP, il 27.05.1977, in proprio Parte_2 ed unitamente a , nato a [...]é de Rio Preto/SP, il 30.05.1982, in Parte_3 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di: nata a [...]é de Persona_6
Rio Preto/SP, il 30.06.2005; nato a [...]é de Rio Preto/SP, il Controparte_7
01.09.2015; nata a [...]é de Rio Preto/SP, il 31.10.2008; Persona_7 Persona_8
nato a [...]\SP, il 20.05.1980, in proprio ed unitamente a
[...] Controparte_8
nata a [...]/SP il 29.09.1979 in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale
[...] di: nata a [...]/SP il 02.01.2014; Persona_9 Controparte_9
nata a [...]/SP il 07.09.2019; nata a [...]\SP, il
[...] Controparte_10
08.01.1985; nata a [...]/SP il 04.07.1956; Controparte_11 Parte_4
nata a [...]/SP il 09.09.1988; nato a [...]/SP il
[...] Parte_5
12.10.1959, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo, C.F.: , presso il cui studio in Palermo, via r.l. 24, n.8, sono tutti elettivamente C.F._1 domiciliati;
fax 091.7656684; p.e.c.: come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_12 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti:
“- accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
[...]
, nata a [...]/SP il 07.04.1976 (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._2 Lituania, 71, Vila Curuca, Santo André, Stato del San Paolo e , nata a [...]_1 André/SP il 30.07.1984 (C.F. CPF.339.029.088-58) e residente in [...], 71, Vila Curuca, Santo André, Stato del San Paolo nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori ,nata a [...] /S il 04.07.2007, (C.F. Persona_10 CPF.569.699.338- 90) e residente in [...], 71, Vila Curuca, Santo André, Stato del San Paolo;
,nato a [...]/SP il 15.09.2014, (C.F. CPF.569.700.088-00) e residente Controparte_1 in Rua Lituania, 71, Vila Curuca, Santo André, Stato del San Paolo;
, Controparte_2 nata a [...] andré/SP il 12.08.1973 (C.F. CPF.173.675.618-47) e residente in [...], 246, Jardim Imperador, San Paolo, Stato del San Paolo;
[...]
e , nato a [...]/SP il 18.10.1971 (C.F. CPF.091.383.538-22) e CP_13 CP_14 residente in [...], 246, Jardim Imperador, San Paolo, Stato del San Paolo nellaqualitàdigenitoriesercentilaresponsabilitàgenitoriale sul minore Persona_3
, nato a [...]/SP il 14.11.2016 (C.F. CPF. ) e residente in [...]
[...] C.F._3 Agenor Caldeira Diniz, 246, Jardim Imperador, San Paolo, Stato del San Paolo;
Controparte_4
nata a [...]/SP il 25.01.1968 (C.F. CPF.104.161.148-06) e residente in [...]
[...] Industrial, 750, Bloco 1, apto. 246, Jardim Santo André, Stato del San Paolo;
Controparte_5
nato a [...]/SP il 18.12.2002 (C.F. CPF.528.456.858-31) e residente in in Avenida
[...] Industrial, 750, Bloco 1, apto. 246, Jardim Santo André, Stato del San Paolo;
, nata Controparte_6 a Sasn Paolo\SP, il 19.03.1987, (C.F. CPF.345.615.538-78), e residente in [...], n. 239, Jardim Tres Marias, San Paolo\SP; nata a [...]\SP, Persona_4 il 05.06.1986, (C.F. CPF. ), e residnete in Rua Forte do Triunfo, n. 355, apto 51, Rubi C.F._4 Parque San Lourenco, San Paolo|SP; nato a [...]\SP, il 04.09.1993, Persona_5 (C.F. CPF.426.595.278-06), e residente in [...]de Vivo, n. 102\106, San Mateus, San Paolo\SP; nata a [...]\SP, il 27.05.1977, (C.F. CPF.280.481.448-32), Parte_2 e residente in [...]dosKaizukas, n. 674, Condominio Jardim Botanico, BadyBassitt\SP;
[...]
nato a [...]é de Rio Preto/SP, il 30.05.1982, (C.F. CPF.305.959.848-78) e Parte_3 residente in [...]dosKaizukas, 674, Condominio Jardim Botanico, BadyBassitt/SP e
[...] nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui minori Parte_2 [...]
nata a [...]é de Rio Preto/SP, il 30.06.2005 (C.F. CPF.385.884.968-52) e Persona_6 residente in [...]dosKaizukas, 674, Condominio Jardim Botanico, BadyBassitt/SP;
[...]
nato a [...]é de Rio Preto/SP, il 01.09.2015 (C.F. CPF. ) e Controparte_7 C.F._5 residente in [...]24 dosKaizukas, 674, Condominio Jardim Botanico, BadyBassitt/SP;
[...]
nata a [...]é de Rio Preto/SP, il 31.10.2008 (C.F. CPF.412.704.148-01) e Persona_7 residente in [...]dosKaizukas, 674, Condominio Jardim Botanico, BadyBassitt/SP; Persona_8
nato a [...]\SP, il 20.05.1980, (C.F. CPF. ) e residente in [...]
[...] C.F._6 Paulo Monte Serrate, 120, City Ribeirao, RibeiraoPreto, Stato del San Paolo;
Persona_8 e nata a [...]/SP il 29.09.1979 (C.F. CPF.280.733.768- Controparte_8 65) e residente in [...], 120, City Ribeirao, RibeiraoPreto, Stato del San Paolo nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori
[...]
nata a [...]/SP il 02.01.2014 (C.F. CPF. )e residente in [...]C.F._7 Rua Professor Paulo Monte Serrate, 120, City Ribeirao, RibeiraoPreto, Stato del San Paolo;
[...]
nata a [...]/SP il 07.09.2019 (C.F. CPF. )e Controparte_9 C.F._8 residente in [...], 120, City Ribeirao, RibeiraoPreto, Stato del San Paolo;
nata a [...]\SP, il 08.01.1985, (C.F. CPF.379.892.408-23) e residente in [...], 235, Tarraf II, Sao Jose de Rio Preto/SP; nata a [...]/SP il 04.07.1956 (C.F. CPF. ) e residente in [...], C.F._9 91, appartamento 23, San Paolo/SP; , nata a [...]/SP il 09.09.1988 Parte_4 (C.F. CPF.340.345.438-09) e residente in [...], 91, appartamento 23, San Paolo/SP; nato a [...]/SP il 12.101.959 (C.F. CPF.001.886.458-96) Parte_5 e residente in [...], 91, appartamento 23, San Paolo/SP;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di CP_12 CP_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_12 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano ovvero Parte_6 Pt_6
cittadino italiano, nato a [...], il [...], figlio dei cittadini
[...] italiani e (cfr. doc. in atti n. 3), il quale emigrava in Brasile senza Parte_7 Persona_11 aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana ed essersi naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Pubblica Sicurezza
- Dipartimento Nazionale di Giustizia - Dipartimento di Migrazioni, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Il Dipartimento di Migrazioni del Dipartimento Nazionale di Giustizia CERTIFICA, a richiesta di che NON RISULTA, fino alla data di oggi, registro Controparte_11 di naturalizzazione in nome di o , figlio di Parte_6 Parte_6 Per_11
e di , originario di Italia, nato a [...] [...].” (cfr. doc. in atti n.04).
[...] Parte_7
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_12 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_12
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_15 comparso. Il Pubblico Ministero in data 28/09/2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 09/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata sia la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, anche se nella cui linea genealogica figura un ascendente di sesso femminile nata dopo il 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo ovvero , in data 17.11.1894, contraeva matrimonio con Parte_6 Parte_6
detta IR BE (cfr. doc. in atti n.5). Dalla unione coniugale nasceva, in data CP_16
04.09.1895, (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_12
In data 30.04.1921, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_12 Per_13
Dalla unione coniugale nascevano: il 19.05.1923 (cfr. doc. in atti n.8); il 29.03.1929 Parte_8
(cfr. doc. in atti n. 25). Parte_9
In data 25.09.1943 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in Parte_8 Persona_14 atti n. 9). Dall' unione coniugale nascevano: il 13.07.1949 (cfr. doc. in atti n. Persona_15
10); il 04.07.1956 (cfr. doc. in atti n.22); il 12.10.1959 Controparte_11 [...]
(cfr. doc. in atti n.24), odierni ricorrenti. Parte_5
In data 10.01.1976, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_15 Persona_16 doc. in atti n.11). Dalla unione matrimoniale nascevano: il 27.05.1977 (cfr. doc. Parte_2 in atti n. 12); il 20.05.1980 (cfr. doc. in atti n.17); l'08.01.1985 Persona_8 CP_10
(cfr. doc. in atti n.21), odierni ricorrenti.
[...]
In data 17.03.2005, si univa in matrimonio con Parte_2 Parte_3
(cfr. doc. in atti n.13). Dalla unione coniugale nascevano: il 30.06.2005 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 14); il 31.10.2008 (cfr. doc. in atti n.15); l'01.09.2015 Parte_10
(cfr. doc. in atti n.16), odierni ricorrenti. Controparte_7 In data 16.04.2005, si univa in matrimonio con Persona_8 Controparte_8
(cfr. doc. in atti n.18). Dalla unione coniugale nascevano: il 02.01.2014 Persona_9
(cfr. doc. in atti n.19); il 07.09.2019 (cfr. doc. in atti
[...] Controparte_9
n.20), odierne ricorrenti.
Dall'unione di e nasceva, in data 09.09.1988, Controparte_11 Persona_17 [...]
(cfr. doc. in atti n.23), odierna ricorrente. Parte_4
In data 02.10.1952, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Parte_9 Persona_18
n.26). Dalla unione coniugale nascevano: il 18.05.1957 (cfr. doc. in atti n.27); Parte_11 il 06.01.1960 (cfr. doc. in atti n.30); il 25.01.1968 (cfr. doc. in Parte_12 Controparte_4 atti n.34), odierna ricorrente;
il 12.08.1973 (cfr. doc. in atti n.37)), odierna Controparte_2 ricorrente;
il 07.04.1976 (cfr. doc. in atti n.40). Persona_1
In data 16.04.1977, contraeva matrimonio con (cfr. Parte_11 Persona_19 doc. in atti n.28) dalla cui unione nasceva, in data 19.03.1987 (cfr. doc. in atti n.29), Controparte_6 odierna ricorrente.
In data 21.01.1983, si univa in matrimonio con (cfr. doc. Parte_12 Persona_20 in atti n.31). Dalla unione coniugale nascevano: il 05.06.1986 (cfr. doc. in Persona_4 atti n.32); il 04.09.1993 (cfr. doc. in atti n.33) odierni ricorrenti. Persona_5
In data 07.07.2001, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Controparte_4 Persona_21 atti n.35) dalla cui unione nasceva, in data 18.12.2002, (cfr. doc. in atti Controparte_5
n.36), odierno ricorrente.
In data 15.05.2010, si univa in matrimonio con , assumendo il Controparte_2 Controparte_3 nome di (cfr. doc. in atti n.38) dalla cui unione nasceva il Parte_13
14.11.2016, (cfr. doc. in atti n.39), odierno ricorrente. Persona_3 in data 04.03.2004, contraeva matrimonio con (cfr. Persona_1 Persona_22 doc. in atti n.41). Dall' unione coniugale nascevano: il 04.07.2007 (cfr. Persona_2 doc. in atti n.42); il 15.09.2014 (cfr. doc. in atti n.43), odierni ricorrenti. Controparte_1
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, senza che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 sposata con cittadino straniero, in primo luogo, spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_12 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_12 comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto a tutti i ricorrenti, avendo i diretti discendenti dell'avo cittadino italiano dimostrato la loro oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e così giustificando il loro accesso alla via giurisdizionale. In particolare, nel ricorso, i ricorrenti evidenziavano che dal sito istituzionale del
Consolato Generale di Italia di San Paolo risultava che sono in corso di convocazione coloro che hanno presentato richiesta nel 2011(cfr. doc. in atti n.45).Nel merito, i diretti discendenti di avo italiano, odierni ricorrenti hanno tentato invano di contattare il Consolato Generale d'Italia di San
Paolo, in Brasile, ai fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, tramite il Portale “Prenot@mi”. Sul punto, i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi tramite gli screenshot dei tentativi di prenotazione degli appuntamenti sulla piattaforma telematica Prenot@ami (cfr. doc. in atti n.44).
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si legge Parte_6 che era cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 3). In quanto italiano, dunque, Parte_6 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio , nato in [...] il [...] Persona_12
(cfr. doc. in atti n. 6) il quale contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7) e dall'unione Per_13 coniugale nascevano in Brasile: il 19.05.1923 (cfr. doc. in atti n.8); il 29.03.1929 Parte_8
(cfr. doc. in atti n. 25). Parte_9
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in
Paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando gli odierni ricorrenti, ovvero,
[...] ; ; Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
; ; ;
[...] Persona_3 Controparte_4
; ; Controparte_5 Controparte_6 Persona_4
Persona_5 Parte_2 Persona_6
[...] Controparte_7 Persona_7 [...]
Persona_8 Persona_9 Controparte_9
[...] Controparte_10 Controparte_11 [...]
; determinando i rapporti di filiazione Parte_4 Parte_5 la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Per completezza espositiva si dà atto della circostanza che Parte_2 [...]
, hanno agito nel pieno rispetto della responsabilità genitoriale sulla loro Parte_3 figlia: in quanto la richiesta di riconoscimento della Persona_6 cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civile sent. n.743/2012). Sul punto, si rileva che la ricorrente
[...] nata in [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 14) è divenuta Persona_6 maggiorenne in corso di causa. Tuttavia, la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera – tuttavia- soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. (Cass. sez. II sent. n. 19015 del 02.09.2010).
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_12
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nata a [...] Persona_2
AR do /S il 04.07.2007; , nato a [...]/SP il 15.09.2014; Controparte_1
, nata aSanto andré/SP il 12.08.1973; Controparte_2 Persona_3
, nato a [...]/SP il 14.11.2016; , nata a [...]/SP il
[...] Controparte_4
25.01.1968; , nato a [...]/SP il 18.12.2002; , nata Controparte_5 Controparte_6
a Sasn Paolo\SP, il 19.03.1987; nata a [...]\SP, il 05.06.1986; Persona_4
nato a [...]\SP, il 04.09.1993; nata a Persona_5 Parte_2
Bauru\SP, il 27.05.1977; nata a [...]é de Rio Preto/SP, il 30.06.2005; Persona_6
nato a [...]é de Rio Preto/SP, il 01.09.2015; Controparte_7 Persona_7
nata a [...]é de Rio Preto/SP, il 31.10.2008; nato a [...]\SP, il
[...] Persona_8
20.05.1980; nata a [...]/SP il 02.01.2014; Persona_9 Controparte_9
nata a [...]/SP il 07.09.2019; nata a [...]\SP, il
[...] Controparte_10
08.01.1985; nata a [...]/SP il 04.07.1956; Controparte_11 Parte_4
nata a [...]/SP il 09.09.1988; nato a [...]/SP il
[...] Parte_5
12.10.1959, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_15 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 09 ottobre 2025.
Il giudice unico Dott.ssa Alessandra Aragno