CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 984/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 17.06.2020, al n. 984 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza a verbale n. 689/2019 del Tribunale di Pistoia, emessa e pubblicata in data 10.10.2019, nell'ambito del procedimento n.
2626/2016 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Defilippi (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Milano, C.F._3
C.so di Porta Vittoria n. 54, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(già OP [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marialucrezia Turco Controparte_2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._4
Lavinia Zacchi, sito in Firenze, via La Marmora n. 51, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI, precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18.02.2025: per gli appellanti, come da atto di appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283-351/1° comma c.p.c. in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello: IN VIA PRINCIPALE – accertare e dichiarare che il
1 prezzo del bene e l'offerta minima per l'aggiudicazione dell'immobile esecutato fissati nell'ordinanza di vendita del 10.2.2016 del professionista delegato dott.
[...] sono notevolmente inferiori al reale valore dell'immobile esecutato e, per Per_1
l'effetto, per i motivi esposti nel presente atto, dichiarare l'improcedibilità e l'estinzione della procedura esecutiva;
– accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, che le clausole di cui agli artt. 1 – 2 e 9 del contratto di mutuo del 28.7.06 e di cui agli artt. 3 – 7- 9 – 11- 13 – 14 del regolamento allegato al medesimo sono abusive per contrarietà alla direttiva UE 93/13, alla lettera e) dell'allegato alla direttiva medesima, all'art. 33/1° comma del D. L.vo n. 206/05 ed all'art. 33/2° comma lett. f), n), o), r) ed
a ogni altra norma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di applicare in ossequio al principio iura novit curia e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e l'estinzione della procedura esecutiva;
IN VIA SUBORDINATA – nell'ipotesi in cui non venisse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva, accertato e dichiarato comunque che il prezzo di vendita del bene esecutato e l'offerta minima per l'aggiudicazione dello stesso di cui all'ordinanza del 10.2.2016 sono notevolmente inferiori al reale valore dell'immobile esecutato, sospendere la procedura esecutiva per un periodo sufficiente per fissare una nuova vendita ad un prezzo notevolmente diverso, più alto ed in ogni caso aderente al reale valore dell'immobile esecutato”. Con vittoria in ogni caso di onorari, spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio e per la fase cautelare inerente
l'istanza di sospensione dell'esecuzione RGEI 367/10 dinanzi al G.E. ex art. 624 c.p.c.” per l'appellata, come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia codesta Ecc.ma
Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
IN VIA PRELIMINARE: • rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 689/2019, emessa dal Tribunale di Pistoia, per la carenza dei presupposti di legge, peraltro neanche dedotti e men che meno comprovati;
• dichiarare inammissibile l'appello proposto in violazione della normativa di riforma sul cd. “filtro in appello”, in quanto, per l'estrema genericità che lo contraddistingue (al pari delle difese di primo grado di cui peraltro è pedissequamente ripropositivo), risulta caratterizzato: - sia dall'assenza di indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- sia dall'assoluta assenza di indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- sia dall'assenza della ragionevole probabilità di essere accolto. NEL MERITO: • rigettare in ogni caso l'appello proposto in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, sia in fatto che in diritto;
• in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
2 secondo la normativa vigente, oltre ad oneri ed accessori come per legge, nonché, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni che verranno ritenuti di giustizia”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 introducevano dinanzi al Tribunale di Pistoia la fase di merito del giudizio di opposizione (R.G. n. 2626/2016) al procedimento di esecuzione immobiliare (R.G.E.
n. 367/2010), instaurato dall'allora Controparte_3
(cui poi è subentrata la e, successivamente, la Controparte_4 CP_1
- in virtù di un credito pari ad € 404.146,33 originato dal contratto di mutuo
[...] fondiario del 28.07.2006 (Rep. 43063 - Fasc. 20749) a rogito Notaio dott.
[...]
concesso alle parti opponenti. Per_2
e insistevano affinché venisse dichiara la improcedibilità Parte_1 Parte_2 ed estinzione della procedura esecutiva immobiliare per notevole diminuzione del prezzo di aggiudicazione come indicato nell'avviso di vendita del 10.02.2016 (prezzo base di € 440.250,00 con offerta minima di € 330.188,00), rispetto al valore stimato da parte dell'arch. incaricato dagli stessi opponenti (valore Persona_3 complessivo di € 740.000,00), nonché per la declaratoria di nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario per la presenza di clausole (relative alla pattuizione del tasso di interesse) abusive secondo i precetti stabiliti dalla direttiva 93/13/CEE
e dalla legislazione nazionale – atteso che la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori avrebbe di gran lunga superato la soglia di usura per il trimestre di riferimento, insistendo comunque, in via degradata, per la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, contestava Controparte_5 tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, insistendo, quanto al primo motivo di opposizione (riqualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi) per la sua improcedibilità in quanto tardivamente proposto;
quanto al secondo motivo, per la sua infondatezza, chiedendo in ogni caso il rigetto integrale dell'opposizione.
A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Controparte_5
il giudizio veniva interrotto e riassunto dagli odierni appellanti;
[...] all'udienza del 10.10.2019, compariva (già , quale CP_1 CP_2 cessionaria della , la quale aderiva alle difese della cedente. Controparte_4
3 Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 686/2019, rigettava l'opposizione e condannava gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla parte intervenuta le spese di lite.
II. e impugnavano la sentenza dinanzi a questa Corte, Parte_1 Parte_2 sulla base dei seguenti motivi.
1) “Violazione degli artt. 615 c.p.c. e 1418, 1325, 1343, 1447 e 1448 e ss. c.c. improcedibilità' ed estinzione della procedura esecutiva per notevole diminuzione del prezzo di aggiudicazione rispetto al reale valore dell'immobile”.
Gli appellanti impugnavano anzitutto la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure, di fronte alla lamentata sproporzione tra valore del bene e prezzo di vendita, aveva dichiarato che “il motivo di opposizione in esame va rigettato, con l'ulteriore precisazione che in ogni caso la doglianza in commento nemmeno potrebbe costituire oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., attenendo alla mera opportunità e alle modalità di vendita, piuttosto che alla contestazione della legittimità del diritto del creditore ad agire esecutivamente”.
Richiamavano a tal proposito precedenti della giurisprudenza di merito ove, in sede di opposizione all'esecuzione, in caso di grave sproporzione tra il valore del bene pignorato e prezzo di vendita, era stata dichiarata l'estinzione della procedura con restituzione del bene nella disponibilità del debitore (cfr. ordinanza del 23.01.2014 del Tribunale di Napoli, secondo cui l'estinzione della procedura appare conforme al principio costituzionale della ragionevole durata del processo ed a quello per cui la procedura esecutiva stessa deve essere giustificata da un effettivo interesse economico, che sarebbe per contro vanificato da un'azione infruttuosa, inutilmente dispendiosa, antieconomica e, pertanto, ingiustificata;
cfr., nello stesso senso, ordinanza del 03.06.2013 del Tribunale di Belluno).
Affermavano che nel caso di specie, nonostante il valore dell'immobile fosse stato stimato in € 740.000,00 dall'Arch. e in €. 587.000,00 dal perito Persona_3 nominato dal Tribunale, l'ordinanza di vendita del 21.05.2020 aveva fissato il prezzo minimo di vendita a soli € 200.000,00; dunque, il prezzo minimo di aggiudicazione, che al momento del ricorso in opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. era pari a €
330.188,00, era stato ulteriormente ribassato in quanto, sin dal 27.10.2015, tutte le aste erano andate deserte.
Lamentavano, quindi, che, anche in caso di vendita al prezzo di € 200.000,00, il bene esecutato sarebbe stato venduto ad un prezzo iniquo non solo perché notevolmente
4 inferiore al valore reale di mercato, ma neppure sufficiente a coprire il credito azionato, pari a € 404.146,33.
Alla luce di tale sproporzione, sostenevano che il debitore era legittimato a chiedere al G.E. di estinguere, o, quantomeno, sospendere la procedura esecutiva;
quindi domandavano, in riforma dell'impugnata sentenza, che la Corte adita dichiarasse improcedibile ed estinguesse la procedura immobiliare RGE n. 367/2010.
2) “Violazione degli artt. 1815/2° comma c.c. e della direttiva ue/93/13 e del
d.l.vo 206/05. improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva”.
Deducevano in secondo luogo l'erroneità della sentenza nella parte in cui rigettava la domanda escludendo che si potesse procedere alla sommatoria del tasso di interesse moratorio al tasso di interesse corrispettivo, ai fini della valutazione del superamento della soglia anti-usura (cfr. Cass. 350/2013; Cass. 17447/2019).
A tal proposito, richiamavano l'art. 3 della direttiva UE/93/2013 secondo cui “una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione. Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova”.
Deducevano gli appellanti che nel contratto di mutuo del 28.07.06 erano state sottoscritte clausole abusive agli artt. 1, 2 e 9, nelle parti relative alle pattuizioni riguardanti il tasso di interesse da applicarsi, e agli artt. 3, 7, 9, 11, 13 e 14 del regolamento allegato al contratto di mutuo.
Lamentavano che, in virtù delle pattuizioni relative al pagamento degli interessi, la sommatoria tra gli interessi corrispettivi (sia a tasso fisso che variabile) e quelli moratori superava di gran lunga la soglia di usura per il trimestre di riferimento, senza contare le spese accessorie al mutuo cui si riferiscono gli articoli 3, 7, 11, 13,
14 del regolamento allegato al mutuo.
Rilevavano che in altro giudizio riguardante un altro contratto stipulato il 28.12.2005 sempre tra e (RG 8778/16, Tribunale di Parte_1 Controparte_3
5 Firenze), il CTU aveva accertato che risultava un tasso usurario per un ammontare complessivo di € 21.843,41 ed € 2.446,35 per anatocismo;
che da ciò doveva essere desunta la sussistenza degli stessi vizi anche in relazione al mutuo del 28.07.2006, come peraltro riconosciuto dal consulente di parte, il quale aveva accertato l'usura su ambedue i mutui, sia su quello del 28.12.05 sia su quello del 28.07.06.
Affermavano che dalla perizia relativa alla causa 8778/2016 era emerso che anche il contratto del 28.07.06 fin dall'origine conteneva “una pattuizione usuraria, sia con riferimento al primo periodo (ovvero preammortamento e per i primi due anni di ammortamento) che il secondo periodo (a decorrere dal terzo anno fino all'ammortamento del prestito, sia che fosse esercitata l'opzione per il tasso variabile o per il tasso fisso” (cfr. pag. 8 della perizia); da ciò derivava che le clausole sottoscritte dai agli artt.
1 -2 e 9 del contratto di mutuo e agli artt. 3 – 7 - 9 – 11- Parte_3
13 – 14 del regolamento allegato erano abusive ai sensi della direttiva 93/13 in quanto implicavano la violazione dei principi e delle norme sancite dal provvedimento europeo.
Stante l'acclarata vessatorietà, gli appellanti deducevano la nullità di dette clausole, fatto salvo nel resto il contratto.
Richiamavano quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del
10 settembre 2014 III Sezione Causa C-34/13 secondo cui il Giudice nazionale, se la banca o la finanziaria hanno fatto firmare clausole abusive, dovrebbe dichiarare l'ipoteca nulla e bloccare il pignoramento e la successiva vendita all'asta.
Sottolineavano, infine, come, a livello europeo, il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale, garantito dall'articolo 7 della Carta DFUE, che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione nell'attuazione della direttiva 93/13; dunque, alla luce delle conseguenze derivanti dall'espulsione del consumatore e della famiglia dall'abitazione di residenza principale, il giudice competente può emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 (v., in tal CP_ senso, sentenza EU:C:2013:164, punto 59).
Alla luce di ciò, chiedevano che la Corte d'Appello dichiarasse improcedibile ed estinguesse la procedura, in quanto detta misura appariva l'unica idonea per impedire la prosecuzione dell'esecuzione della vendita e per far cessare l'applicazione di clausole abusive.
6 3) “Violazione dell'art. 586 c.p.c. improcedibilità e estinzione della procedura esecutiva sospensione della procedura esecutiva per notevole diminuzione del prezzo di vendita rispetto al reale valore dell'immobile”.
Criticavano inoltre la parte della sentenza in cui affermava che le parti potevano proporre, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., istanza al giudice dell'esecuzione perché valutasse la correttezza del prezzo di vendita solo nella fase intermedia tra l'aggiudicazione e l'emissione del decreto di trasferimento.
Sostenevano, infatti, che, a seguito dell'esperimento infruttuoso di aste andate deserte, qualora l'espropriazione del debitore si risolvesse in una svendita dei suoi beni, il giudice dell'esecuzione poteva sospendere la vendita qualora avesse ritenuto il prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto;
deducevano che la suddetta norma sarebbe proprio volta ad evitare che la vendita forzosa danneggi inutilmente i soggetti coinvolti a vantaggio del terzo acquirente e/o dell'eventuale unico creditore privilegiato che ottenga un soddisfacimento economico.
Lamentando che nel caso di specie, nonostante il valore dell'immobile dei CP_7 fosse stato stimato dal CTU in €. 587.000,00, l'ordinanza del 21.5.2020 -
[...] dopo solo tre tentativi di vendita – aveva fissato il prezzo minimo per l'aggiudicazione in €. 200.000,00, a meno di 1/3 del valore stimato dal CTU, affermavano che il prezzo non poteva definirsi giusto e che, pertanto, avrebbe dovuto sospendersi la procedura ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
4) Istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza 686/19 ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
Gli appellanti chiedevano la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, deducendo che, in base all'assoluta evidenza dei motivi di appello, fosse sussistente il fumus boni iuris e che, risultando il bene esecutato abitazione dei ricorrenti, fosse altresì integrato il presupposto del periculum in mora.
III. Si costituiva in giudizio nella OP sua qualità di procuratrice di eccependo, in via preliminare, Controparte_8
l'inammissibilità dell'impugnazione, sia per assenza dei requisiti di motivazione dell'appello di cui all'art. 342 c.p.c., sia per l'assenza di una ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi dell'art 348 bis c.p.c..
Nel merito, prendeva posizione su ciascuno dei motivi di appello, esponendo quanto segue.
1) In relazione alla doglianza relativa alla presunta notevole diminuzione del prezzo di aggiudicazione, parte appellata eccepiva che la stessa – come correttamente
7 motivato dal Giudice di prime cure – avrebbe dovuto essere oggetto di reclamo avverso l'istanza di vendita, ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. devoluto alla cognizione del Giudice dell'esecuzione, oppure doveva essere oggetto di istanza ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.
o ex art. 586 c.p.c., da presentarsi tassativamente nella fase intermedia tra l'aggiudicazione e l'emissione del decreto di trasferimento, affinché venisse valutata la correttezza del prezzo di vendita.
Riteneva dunque corretta la sentenza impugnata che, sul punto, doveva essere confermata.
2) Quanto alla lamentata usurarietà del contratto di mutuo, deduceva l'appellata che le controparti si erano limitate a delle mere presunzioni, arrivando ad affermare che, poiché in altro giudizio, relativo ad altro contratto di mutuo, sarebbe stato accertato un tasso usurario, allora era desumibile che anche in relazione al mutuo del 28.7.06 potessero sussistere gli stessi vizi accertati dal consulente di parte dott. “il Per_4 quale nella perizia depositata in atti ha accertato l'usura su ambedue i mutui, sia su quello del 28.12.05 sia su quello del 28.7.06” (cfr. pag. 10 atto di citazione in appello).
Sottolineava che nulla veniva aggiunto in merito a tale presunta usurarietà del contratto di mutuo rispetto al primo grado, nell'ambito del quale gli appellanti non avevano neppure depositato i Decreti Ministeriali di fissazione del tasso soglia ex Lege
108/96.
Rilevava a tal proposito che: i decreti ministeriali di cui alla normativa antiusura, in quanto atti amministrativi, si sottraevano all'applicazione del principio jura novit curia, e, pertanto, se ne rendeva necessaria la produzione in giudizio;
da tale mancato deposito, ne derivava l'inammissibilità della domanda, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 13.11.2018 Sez. 3 n. 29017
e Cass. 30.1.2019 Sez. 3 n. 2543); la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano la soglia antiusura non poteva essere superata con la produzione di equipollenti, come i comunicati stampa della Banca d'Italia.
Deduceva pertanto che il richiesto accertamento circa l'usurarietà difettava dei requisiti minimi anche in termini di onere della prova.
Rilevava il carattere pretestuoso nonché meramente dilatorio dell'istanza di CTU reiterata in sede d'appello, non essendo provati i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.
In ogni caso, deduceva che: la pretesa creditizia si fondava su un titolo esecutivo costituito da un mutuo fondiario del 2006, mai contestato sino al giudizio di primo grado, in virtù del quale il e la avevano percepito la somma di € Pt_1 Pt_2
380.000,00; le condizioni del mutuo risultavano tutte dettagliatamente esposte nel
8 contratto e nel regolamento allegato nonché nel documento di sintesi previsto dalla normativa sulla trasparenza bancaria (D. Lgs. 385/93, delibera CICR 4.3.2003), provvedimento del governatore della Banca d'Italia del 25.7.2003 parimenti allegato
(lett. D) al contratto;
le modalità di calcolo degli interessi erano dettagliatamente indicate all'art. 1 ed espressamente indicato era anche l'ISC - o TAEG - pari al
5,123%; ogni spesa così come ogni commissione e tasso di interesse erano dettagliati nell'allegato D;
alla lettera E era invece allegato il piano di ammortamento della durata di anni 15 con pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate scadenti la prima il 30.06.2007 e l'ultima il 31.12.2021.
Precisava altresì l'appellata che: il tasso pattuito per il periodo di preammortamento
(28.07.2006- 31.12.2006) era pari al 5,05%; il tasso pattuito per i primi 24 mesi di ammortamento (01.01.2007- 31.12.2008) era pari al 5,05; l'art. 1 stabiliva che i criteri per la determinazione del tasso di interesse applicabile erano i seguenti: (i) in caso di tasso “fisso” il medesimo era pari all'Interest Rate Swap, lettera, a 2, 3 e 5 anni a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo di applicazione, maggiorato di punti 1,40%; e (iii) in caso di tasso “variabile” il medesimo era sottoposto a revisione trimestrale sulla base della quotazione dell'Euribor nominale annuo a 3 mesi divisore 365, maggiorata di punti 1,40; quanto al tasso di mora, all'art.9 del Documento allegato C al mutuo, veniva pattuito che nell'ipotesi in cui parte mutuataria avesse mancato all'esatto pagamento delle rate di capitale e/o interessi e/o accessori o comunque in caso di ritardo nell'esatto pagamento delle medesime rate, sarebbe decorso in pieno diritto a favore della , sulle rate CP_3 scadute, l'interesse di mora nella misura di 4 punti in più del tasso integrale previsto dall'art. 1 del contratto;
nel documento di sintesi, allegato D al contratto, veniva pattuito che la parte mutuataria avrebbe dovuto gli interessi di mora calcolati al tasso contrattuale nominale annuo in vigore rispettivamente alla data di scadenza di ogni singola rata di rimborso scaduta e non pagata oppure alla data di richiesta del pagamento di qualsiasi altra somma, aumentato di 4 punti, fatto salvo il rispetto – ai sensi della legge sull'usura – del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.
Alla luce di quanto esposto, deduceva l'appellata che era evidente che i tassi pattuiti sul contratto, sia corrispettivi che di mora, rientravano nei limiti delle soglie di usura, che le contestazioni di controparte erano del tutto erronee e che dovevano essere disattese, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9 3) Parte appellata sosteneva la sussistenza dei presupposti per condannare gli appellanti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo gli stessi agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Deduceva che fosse evidente la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo tale da evitare il gravame: gli appellanti erano ben consapevoli di aver incardinato un giudizio con motivazioni sterili, pretestuose, strumentali, prive di qualsivoglia pregio giuridico oltreché destituite di prova e fondamento.
Aggiungeva che tale condotta aveva arrecato un danno evidente all'appellata - non solo per la palese compressione del diritto di difesa, essendo stata costretta a resistere in giudizio a non meglio precisate eccezioni – ma anche perché si è dovuta costituire, con evidente aggravio di costi.
Domandava pertanto alla Corte la condanna di e , oltre Parte_1 Parte_2 che alle spese del doppio grado di giudizio, anche all'opportuno risarcimento dei danni.
4) Anche alla luce di quanto innanzi esposto, l'appellata riteneva infondata e priva del benché minimo supporto probatorio altresì l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza quivi impugnata.
Deduceva che dall'esame dei generici motivi di appello risultava palese come non potesse in alcun modo ritenersi sussistente il presupposto della ragionevole probabilità di accoglimento.
Rilevava inoltre l'insussistenza del periculum in mora, in quanto la notoria solvibilità dell'appellata non avvalorava alcun rischio di mancata restituzione di quanto dovessero nel frattempo essere chiamati a corrispondere gli appellanti.
IV. In data 22 gennaio 2023 si costituiva in giudizio TE
(GIÀ non più quale procuratrice di
[...] CP_2 CP_8 ma quale suo successore ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Spiegava, infatti, che in data 31 marzo 2021, aveva ceduto a titolo Controparte_8 oneroso, pro soluto ed in blocco, ad che OP agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato CP_10
” - costituito con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 221
[...] del 22 febbraio 2018, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legge n. 99 del
25 giugno 2017, convertito nella Legge 121/2017 – la titolarità dei propri crediti che erano già gestiti da , come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta CP_1
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II.
10 V. Con ordinanza del 12.01.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza cartolare del 09.01.2024 la Corte, ritenendo la causa non sufficientemente istruita e dovendo ottenere chiarimenti in relazione a questioni di natura essenzialmente tecnica, riteneva necessario conferire incarico ad un CTU, affinché chiarisse se il contratto di mutuo fondiario presentasse pattuizione di interessi usurari ed anatocistici e, in particolare, se al momento della stipula del contratto, potesse ritenersi sussistente una natura usuraria del tasso risultante dall'aggiunta del tasso di mora a quello corrispettivo, verificando anche la sussistenza di elementi che indicassero il mancato rispetto della normativa di cui alla Direttiva
UE/93/13 e D. lgs. n. 206/1995.
VI. Con ordinanza del 19.02.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del
18.02.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione alle parti del termine ridotto di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.
VII. In sede di comparsa conclusionale gli appellanti eccepivano il difetto di iscrizione all'art. 106 T.U.B di e, dunque, il difetto di legittimazione della CP_8 stessa alla riscossione del credito in capo al creditore procedente, ovvero del soggetto delegato all'incasso e costituisce un grave motivo che giustifica la sospensione della esecuzione essendo in ogni caso nulla la delega alla esecuzione.
Inoltre, davano atto che nel corso del giudizio d'appello, in data 09.03.2022 era avvenuta l'aggiudicazione dell'immobile. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare per i motivi esposti nella presente comparsa la nullità della vendita e dell'aggiudicazione avvenuta il 9.3.2022 e conseguentemente disporre la restituzione dell'immobile oggetto dell'esecuzione al sig.
o disporre l'assegnazione della somma ricavata al debitore”. Pt_1
Con memoria di replica del 31.03.2025, parte appellata contestava l'eccezione deducendo che nel 2010 fu la Cassa di Risparmio di Prato S.p.a. -, non CP_11
a notificare l'atto di precetto prodromico all'azione esecutiva e che, CP_8 nel presente giudizio d'appello, si era costituita non ma , CP_8 CP_1 soggetto in ogni caso iscritto all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D. Lgs.
385/93 al n° 6.
Richiamava comunque la recente pronuncia della Corte di Cassazione ord. n.
7243/2024 secondo cui “l'omessa iscrizione all'Albo ex art. 106 T.u.b. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Dunque, non è necessario che la società
11 che cura il service per conto della cessionaria del credito sia iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.u.b.”.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Occorre anzitutto premettere che la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione.
Sempre in via preliminare, giova evidenziare come, nell'esaminare le domande, debba tenersi esclusivamente conto delle deduzioni e dei fatti allegati e rappresentanti nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del “thema decidendum” (ovvero rispettivi atti introduttivi e memorie di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.).
Risulta infatti inammissibile, perché tardiva, la domanda di accertamento della nullità della vendita e dell'aggiudicazione, con conseguente richiesta di restituzione dell'immobile, avanzata dalle parti appellanti solo in sede di comparsa conclusionale
– datata 11 marzo 2025 – introducendo in giudizio fatti nuovi, mai previamente dedotti, nonostante la vendita del bene esecutato fosse già avvenuta in data 9 marzo
2022.
Invero, le comparse conclusionali sono finalizzate all'illustrazione ed al riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte e, pertanto, non possono contenere nuove difese o eccezioni che comportino un ampliamento del “thema decidendum”, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n. 9066).
In proposito la Suprema Corte ha evidenziato che “L'art. 190 c.p.c., comma 2, prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira giustappunto ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte,
l'ambito obiettivo della controversia, quale precipitato della fase anteriore;
donde non impedisce - è vero - che la parte interessata esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della sua eccezione o difesa (o anche, per l'attore, una nuova ragione giustificativa della domanda), ma purché ciò avvenga nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (v. Cass. n. 19894-05, Cass. n. 21844-10). Quel che non è dato, invece, all'attore come al convenuto, è apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti…” (v., in motivazione, Cass. n.
11547/2019).
12 Deve inoltre preventivamente respingersi l'eccezione di legittimazione sollevata dalle parti appellanti nei confronti di rilevando che la stessa risulta CP_8 infondata perché, da un lato, è – regolarmente iscritta nell'albo suddetto - e CP_1 non titolare del credito azionato in questa sede e, dall'altro, in ogni caso, i CP_8 giudici di legittimità hanno recentemente chiarito che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (vedi Cass. 18/03/2024, n.
7243; Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n. 1622).
Nel merito, l'appello è infondato.
Quanto al primo e al terzo motivo, da trattare congiuntamente per motivi di ordine logico, questo Collegio, aderendo alle osservazioni del giudice di prime cure, rileva che, in assenza di qualsivoglia statuizione del Giudice dell'esecuzione sull'opportunità di proseguire le operazioni di vendita nonostante la lamentata diminuzione del prezzo di aggiudicazione rispetto al reale valore dell'immobile, non poteva essere sollevata opposizione agli atti esecutivi.
Invero, ai sensi dell'art, 591 ter c.p.c., con ricorso al Giudice dell'esecuzione, le parti e gli interessati possono dolersi degli atti compiuti dal professionista delegato o del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia risolto le difficoltà del professionista;
l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione può essere oggetto di opposizione ex art 617 c.p.c.
Inoltre, posto che le parti possono proporre, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., istanza al
Giudice dell'esecuzione perché valuti la correttezza del prezzo di vendita, la critica alla sentenza, nel capo in cui afferma che tale istanza può essere presentata solo nella fase intermedia tra aggiudicazione ed emissione del decreto di trasferimento, non ha ragion d'essere poiché, anche in tal caso, l'opposizione ex art 617 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta avverso l'eventuale decreto di trasferimento con cui il giudice avesse rigettato l'istanza di sospensione suddetta.
Nel caso di specie, come esposto dagli stessi appellanti, una volta delegate le operazioni di vendita con ordinanza ex art. 591 bis c.p.c. del 16.10.2014, rimasti
13 deserti i primi tentativi di vendita del 2015, con avviso di vendita del 10.2.2016 il professionista delegato fissava nuova data del tentativo di vendita senza incanto al
21.6.2016 indicando quale prezzo base del compendio esecutato in € 440.250,00 e l'offerta minima in € 330.188,00; a seguito della fissazione di tale prezzo base, Pt_1
e incaricavano un esperto di effettuare una perizia di stima
[...] Parte_2 degli immobili esecutati e, ritenendo il prezzo minimo di vendita ampiamente diminutivo del reale valore dei beni esecutati, presentavano direttamente opposizione all'esecuzione.
Non essendo stata sollevata la questione nelle opportune sedi, non appare integrato il presupposto legittimante l'esperimento dell'opposizione dinnanzi al giudice di prime cure. Senza contare che l'eventuale sentenza emessa a seguito di opposizione ex art
617 c.p.c. sarebbe stata inappellabile ai sensi dell'art 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111
Cost. (cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9292., Cass. 8 aprile 2003, n. 5506; conforme Cass.
18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile 2003, n. 5506, n.
9696, Cass. n. 11308 del 2011).
Né risulta fondata la doglianza delle parti appellanti, le quali ritengono opponibile ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. un'esecuzione immobiliare a causa dell'irrisorietà del prezzo di vendita all'asta, non venendo messo in discussione il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Entrambi i motivi devono pertanto essere rigettati.
Circa il secondo motivo d'appello, si osserva che, con riferimento al contratto di mutuo stipulato tra le parti appellanti e la , il Tribunale ha correttamente CP_3 sostenuto l'esclusione della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia usurario, stante la diversità degli uni e degli altri: se quelli corrispettivi costituiscono, appunto, il corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro con funzione remuneratoria, gli interessi moratori, invece, perseguono la diversa funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore per il ritardato pagamento in conseguenza della mancata disponibilità del capitale alla scadenza pattuita.
Tale impostazione risulta ancor più corretta considerando l'intervento delle Sezioni
Unite che, con la sentenza n. 19597 del 2020, hanno risolto il contrasto relativo alla cumulabilità o meno degli interessi di mora a quelli corrispettivi per la verifica dell'usurarietà nel senso dell'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori.
14 Oggi, risulta dunque pacifico che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, (ud. 19/03/2024, dep. 08/04/2024), n. 9201).
Conseguentemente, posto che, anche se non mediante sommatoria a quelli corrispettivi, gli interessi di mora devono essere considerati ai fini della valutazione del tasso usurario, per la determinazione della eventuale usurarietà è necessario confrontare il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse di mora, come ab origine pattuiti, con i rispettivi tassi soglia individuati con decreto ministeriale per il periodo di riferimento aumentati della maggiorazione prevista.
Ebbene, atteso che il suddetto contratto di mutuo è stato stipulato in data 28 luglio
2006, per stabilire il tasso soglia oltre il quale è possibile parlare di usura, è necessario fare riferimento al decreto ministeriale trimestrale emesso dal Ministero del Tesoro nel periodo di riferimento, dunque al decreto del Ministero dell'Economia del 21 giugno 2006, pubblicato sulla G.U. del 27 giugno 2006.
In tale periodo, secondo la tabella allegata al D.M. suddetto, per le operazioni di mutuo con garanzia reale, il TEGM per i mutui a tasso fisso era del 5,30%, per quelli a tasso variabile era del 4,42%; ai sensi dell'art. 2 del D.M., inoltre, il tasso medio rilevato per le operazioni di mutuo doveva essere aumentato della metà; infine, il tasso effettivo globale medio doveva essere aumentato mediante la maggiorazione media degli interessi moratori che all'art. 3 comma 4 del suddetto decreto era
“…mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Chiarito ciò, il tasso soglia usurario per gli interessi corrispettivi doveva essere come di seguito calcolato:
- per i mutui a tasso fisso: tasso medio x 1,50 = 5,30 x 1,50 = 7,950%;
- per i mutui a tasso variabile: tasso medio x 1,50 = 4,42 x 1,50 = 6,630%.
Quanto invece al tasso soglia usurario per gli interessi di mora (determinato considerando il sopra citato TEGM incrementato del 2,10% e maggiorato del 50%) era pari a:
15 - per i mutui a tasso fisso: (tasso medio + 2,10) x 1,50 = (5,30+ 2,10) x 1,50 =
7,40 x 1,50 = 11,10%;
- per i mutui a tasso variabile: (tasso medio+ 2,10) x 1,50 = (4,42+2,10) x 1,50
- 6,52 x 1,50 = 9,78%.
È evidente che né gli interessi corrispettivi né quelli moratori previsti nel contratto in questione possono considerarsi usurari, infatti:
- il tasso di interesse corrispettivo previsto nel contratto era pari a 5,05%
(dunque inferiore ai tassi soglia di 7,950% per i mutui a tasso fisso e di 6,630% per i mutui a tasso variabile);
- il tasso di interesse moratorio previsto nel contratto era pari a 9,05% (dunque inferiore ai tassi soglia di 11,10% per i mutui a tasso fisso e di 9,78% per i mutui a tasso variabile).
Pertanto, il tasso concretamente applicato dalla banca è inferiore al tasso soglia e gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo risultano leciti.
L'assenza di usurarietà dei tassi priva di fondamento tutte le violazioni di legge lamentate, inclusa quella della Direttiva UE/93/13.
In ragione di tali considerazioni, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Va rigettata, altresì, la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte appellata.
Giova rammentare che “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede
o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr. Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.
19948).
Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che le parti appellanti abbiano agito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito. Difatti, l'iniziativa giudiziaria, seppure infondata, non si è caratterizzata per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure, per parte delle quali è stato pure necessario disporre una CTU;
né è emersa alcuna consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a
16 valori minimi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate. Per le stesse è disposta la condanna al pagamento delle spese concernenti la fase introduttiva in favore di quale procuratrice di CP_1 CP_8
mentre per le spese concernenti le fasi successive è disposto il pagamento in
[...] favore di quale successore di ai sensi dell'art. 111 c.p.c; nulla CP_1 CP_8
è dovuto ad che seppure non estromessa non ha rassegnato CP_8 conclusioni.
Dispone che le spese di CTU siano poste solidalmente a carico delle parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di CP_1 OP
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n.
689/2019 del Tribunale di Pistoia;
- condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite liquidate in €. 10.060,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge;
le stesse verranno corrisposte ad , quale CP_1 procuratrice di per la somma di euro 3.471,00 e ad CP_8 CP_1 quale successore di per la restante somma di euro 6.589,00; CP_8
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 31.05.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Isabella MARIANI Presidente
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere
Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 17.06.2020, al n. 984 del R.G. Affari
Contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza a verbale n. 689/2019 del Tribunale di Pistoia, emessa e pubblicata in data 10.10.2019, nell'ambito del procedimento n.
2626/2016 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Defilippi (c.f. C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Milano, C.F._3
C.so di Porta Vittoria n. 54, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(già OP [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marialucrezia Turco Controparte_2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._4
Lavinia Zacchi, sito in Firenze, via La Marmora n. 51, giusta procura in atti;
APPELLATA
La causa era posta in decisione sulla base delle seguenti CONCLUSIONI, precisate con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18.02.2025: per gli appellanti, come da atto di appello: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 283-351/1° comma c.p.c. in integrale riforma della stessa ed in accoglimento del presente appello: IN VIA PRINCIPALE – accertare e dichiarare che il
1 prezzo del bene e l'offerta minima per l'aggiudicazione dell'immobile esecutato fissati nell'ordinanza di vendita del 10.2.2016 del professionista delegato dott.
[...] sono notevolmente inferiori al reale valore dell'immobile esecutato e, per Per_1
l'effetto, per i motivi esposti nel presente atto, dichiarare l'improcedibilità e l'estinzione della procedura esecutiva;
– accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, che le clausole di cui agli artt. 1 – 2 e 9 del contratto di mutuo del 28.7.06 e di cui agli artt. 3 – 7- 9 – 11- 13 – 14 del regolamento allegato al medesimo sono abusive per contrarietà alla direttiva UE 93/13, alla lettera e) dell'allegato alla direttiva medesima, all'art. 33/1° comma del D. L.vo n. 206/05 ed all'art. 33/2° comma lett. f), n), o), r) ed
a ogni altra norma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di applicare in ossequio al principio iura novit curia e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità e l'estinzione della procedura esecutiva;
IN VIA SUBORDINATA – nell'ipotesi in cui non venisse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva, accertato e dichiarato comunque che il prezzo di vendita del bene esecutato e l'offerta minima per l'aggiudicazione dello stesso di cui all'ordinanza del 10.2.2016 sono notevolmente inferiori al reale valore dell'immobile esecutato, sospendere la procedura esecutiva per un periodo sufficiente per fissare una nuova vendita ad un prezzo notevolmente diverso, più alto ed in ogni caso aderente al reale valore dell'immobile esecutato”. Con vittoria in ogni caso di onorari, spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge per entrambi i gradi di giudizio e per la fase cautelare inerente
l'istanza di sospensione dell'esecuzione RGEI 367/10 dinanzi al G.E. ex art. 624 c.p.c.” per l'appellata, come da comparsa di costituzione e risposta: “Voglia codesta Ecc.ma
Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
IN VIA PRELIMINARE: • rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 689/2019, emessa dal Tribunale di Pistoia, per la carenza dei presupposti di legge, peraltro neanche dedotti e men che meno comprovati;
• dichiarare inammissibile l'appello proposto in violazione della normativa di riforma sul cd. “filtro in appello”, in quanto, per l'estrema genericità che lo contraddistingue (al pari delle difese di primo grado di cui peraltro è pedissequamente ripropositivo), risulta caratterizzato: - sia dall'assenza di indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
- sia dall'assoluta assenza di indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- sia dall'assenza della ragionevole probabilità di essere accolto. NEL MERITO: • rigettare in ogni caso l'appello proposto in quanto inammissibile, improponibile ed infondato, sia in fatto che in diritto;
• in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
2 secondo la normativa vigente, oltre ad oneri ed accessori come per legge, nonché, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni che verranno ritenuti di giustizia”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 introducevano dinanzi al Tribunale di Pistoia la fase di merito del giudizio di opposizione (R.G. n. 2626/2016) al procedimento di esecuzione immobiliare (R.G.E.
n. 367/2010), instaurato dall'allora Controparte_3
(cui poi è subentrata la e, successivamente, la Controparte_4 CP_1
- in virtù di un credito pari ad € 404.146,33 originato dal contratto di mutuo
[...] fondiario del 28.07.2006 (Rep. 43063 - Fasc. 20749) a rogito Notaio dott.
[...]
concesso alle parti opponenti. Per_2
e insistevano affinché venisse dichiara la improcedibilità Parte_1 Parte_2 ed estinzione della procedura esecutiva immobiliare per notevole diminuzione del prezzo di aggiudicazione come indicato nell'avviso di vendita del 10.02.2016 (prezzo base di € 440.250,00 con offerta minima di € 330.188,00), rispetto al valore stimato da parte dell'arch. incaricato dagli stessi opponenti (valore Persona_3 complessivo di € 740.000,00), nonché per la declaratoria di nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario per la presenza di clausole (relative alla pattuizione del tasso di interesse) abusive secondo i precetti stabiliti dalla direttiva 93/13/CEE
e dalla legislazione nazionale – atteso che la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori avrebbe di gran lunga superato la soglia di usura per il trimestre di riferimento, insistendo comunque, in via degradata, per la sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, contestava Controparte_5 tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, insistendo, quanto al primo motivo di opposizione (riqualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi) per la sua improcedibilità in quanto tardivamente proposto;
quanto al secondo motivo, per la sua infondatezza, chiedendo in ogni caso il rigetto integrale dell'opposizione.
A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Controparte_5
il giudizio veniva interrotto e riassunto dagli odierni appellanti;
[...] all'udienza del 10.10.2019, compariva (già , quale CP_1 CP_2 cessionaria della , la quale aderiva alle difese della cedente. Controparte_4
3 Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 686/2019, rigettava l'opposizione e condannava gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla parte intervenuta le spese di lite.
II. e impugnavano la sentenza dinanzi a questa Corte, Parte_1 Parte_2 sulla base dei seguenti motivi.
1) “Violazione degli artt. 615 c.p.c. e 1418, 1325, 1343, 1447 e 1448 e ss. c.c. improcedibilità' ed estinzione della procedura esecutiva per notevole diminuzione del prezzo di aggiudicazione rispetto al reale valore dell'immobile”.
Gli appellanti impugnavano anzitutto la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure, di fronte alla lamentata sproporzione tra valore del bene e prezzo di vendita, aveva dichiarato che “il motivo di opposizione in esame va rigettato, con l'ulteriore precisazione che in ogni caso la doglianza in commento nemmeno potrebbe costituire oggetto di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., attenendo alla mera opportunità e alle modalità di vendita, piuttosto che alla contestazione della legittimità del diritto del creditore ad agire esecutivamente”.
Richiamavano a tal proposito precedenti della giurisprudenza di merito ove, in sede di opposizione all'esecuzione, in caso di grave sproporzione tra il valore del bene pignorato e prezzo di vendita, era stata dichiarata l'estinzione della procedura con restituzione del bene nella disponibilità del debitore (cfr. ordinanza del 23.01.2014 del Tribunale di Napoli, secondo cui l'estinzione della procedura appare conforme al principio costituzionale della ragionevole durata del processo ed a quello per cui la procedura esecutiva stessa deve essere giustificata da un effettivo interesse economico, che sarebbe per contro vanificato da un'azione infruttuosa, inutilmente dispendiosa, antieconomica e, pertanto, ingiustificata;
cfr., nello stesso senso, ordinanza del 03.06.2013 del Tribunale di Belluno).
Affermavano che nel caso di specie, nonostante il valore dell'immobile fosse stato stimato in € 740.000,00 dall'Arch. e in €. 587.000,00 dal perito Persona_3 nominato dal Tribunale, l'ordinanza di vendita del 21.05.2020 aveva fissato il prezzo minimo di vendita a soli € 200.000,00; dunque, il prezzo minimo di aggiudicazione, che al momento del ricorso in opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. era pari a €
330.188,00, era stato ulteriormente ribassato in quanto, sin dal 27.10.2015, tutte le aste erano andate deserte.
Lamentavano, quindi, che, anche in caso di vendita al prezzo di € 200.000,00, il bene esecutato sarebbe stato venduto ad un prezzo iniquo non solo perché notevolmente
4 inferiore al valore reale di mercato, ma neppure sufficiente a coprire il credito azionato, pari a € 404.146,33.
Alla luce di tale sproporzione, sostenevano che il debitore era legittimato a chiedere al G.E. di estinguere, o, quantomeno, sospendere la procedura esecutiva;
quindi domandavano, in riforma dell'impugnata sentenza, che la Corte adita dichiarasse improcedibile ed estinguesse la procedura immobiliare RGE n. 367/2010.
2) “Violazione degli artt. 1815/2° comma c.c. e della direttiva ue/93/13 e del
d.l.vo 206/05. improcedibilità ed estinzione della procedura esecutiva”.
Deducevano in secondo luogo l'erroneità della sentenza nella parte in cui rigettava la domanda escludendo che si potesse procedere alla sommatoria del tasso di interesse moratorio al tasso di interesse corrispettivo, ai fini della valutazione del superamento della soglia anti-usura (cfr. Cass. 350/2013; Cass. 17447/2019).
A tal proposito, richiamavano l'art. 3 della direttiva UE/93/2013 secondo cui “una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione del presente articolo alla parte restante di un contratto, qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di un contratto di adesione. Qualora il professionista affermi che una clausola standardizzata è stata oggetto di negoziato individuale, gli incombe l'onere della prova”.
Deducevano gli appellanti che nel contratto di mutuo del 28.07.06 erano state sottoscritte clausole abusive agli artt. 1, 2 e 9, nelle parti relative alle pattuizioni riguardanti il tasso di interesse da applicarsi, e agli artt. 3, 7, 9, 11, 13 e 14 del regolamento allegato al contratto di mutuo.
Lamentavano che, in virtù delle pattuizioni relative al pagamento degli interessi, la sommatoria tra gli interessi corrispettivi (sia a tasso fisso che variabile) e quelli moratori superava di gran lunga la soglia di usura per il trimestre di riferimento, senza contare le spese accessorie al mutuo cui si riferiscono gli articoli 3, 7, 11, 13,
14 del regolamento allegato al mutuo.
Rilevavano che in altro giudizio riguardante un altro contratto stipulato il 28.12.2005 sempre tra e (RG 8778/16, Tribunale di Parte_1 Controparte_3
5 Firenze), il CTU aveva accertato che risultava un tasso usurario per un ammontare complessivo di € 21.843,41 ed € 2.446,35 per anatocismo;
che da ciò doveva essere desunta la sussistenza degli stessi vizi anche in relazione al mutuo del 28.07.2006, come peraltro riconosciuto dal consulente di parte, il quale aveva accertato l'usura su ambedue i mutui, sia su quello del 28.12.05 sia su quello del 28.07.06.
Affermavano che dalla perizia relativa alla causa 8778/2016 era emerso che anche il contratto del 28.07.06 fin dall'origine conteneva “una pattuizione usuraria, sia con riferimento al primo periodo (ovvero preammortamento e per i primi due anni di ammortamento) che il secondo periodo (a decorrere dal terzo anno fino all'ammortamento del prestito, sia che fosse esercitata l'opzione per il tasso variabile o per il tasso fisso” (cfr. pag. 8 della perizia); da ciò derivava che le clausole sottoscritte dai agli artt.
1 -2 e 9 del contratto di mutuo e agli artt. 3 – 7 - 9 – 11- Parte_3
13 – 14 del regolamento allegato erano abusive ai sensi della direttiva 93/13 in quanto implicavano la violazione dei principi e delle norme sancite dal provvedimento europeo.
Stante l'acclarata vessatorietà, gli appellanti deducevano la nullità di dette clausole, fatto salvo nel resto il contratto.
Richiamavano quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza del
10 settembre 2014 III Sezione Causa C-34/13 secondo cui il Giudice nazionale, se la banca o la finanziaria hanno fatto firmare clausole abusive, dovrebbe dichiarare l'ipoteca nulla e bloccare il pignoramento e la successiva vendita all'asta.
Sottolineavano, infine, come, a livello europeo, il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale, garantito dall'articolo 7 della Carta DFUE, che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione nell'attuazione della direttiva 93/13; dunque, alla luce delle conseguenze derivanti dall'espulsione del consumatore e della famiglia dall'abitazione di residenza principale, il giudice competente può emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere un procedimento illegittimo di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire l'effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13 (v., in tal CP_ senso, sentenza EU:C:2013:164, punto 59).
Alla luce di ciò, chiedevano che la Corte d'Appello dichiarasse improcedibile ed estinguesse la procedura, in quanto detta misura appariva l'unica idonea per impedire la prosecuzione dell'esecuzione della vendita e per far cessare l'applicazione di clausole abusive.
6 3) “Violazione dell'art. 586 c.p.c. improcedibilità e estinzione della procedura esecutiva sospensione della procedura esecutiva per notevole diminuzione del prezzo di vendita rispetto al reale valore dell'immobile”.
Criticavano inoltre la parte della sentenza in cui affermava che le parti potevano proporre, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., istanza al giudice dell'esecuzione perché valutasse la correttezza del prezzo di vendita solo nella fase intermedia tra l'aggiudicazione e l'emissione del decreto di trasferimento.
Sostenevano, infatti, che, a seguito dell'esperimento infruttuoso di aste andate deserte, qualora l'espropriazione del debitore si risolvesse in una svendita dei suoi beni, il giudice dell'esecuzione poteva sospendere la vendita qualora avesse ritenuto il prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto;
deducevano che la suddetta norma sarebbe proprio volta ad evitare che la vendita forzosa danneggi inutilmente i soggetti coinvolti a vantaggio del terzo acquirente e/o dell'eventuale unico creditore privilegiato che ottenga un soddisfacimento economico.
Lamentando che nel caso di specie, nonostante il valore dell'immobile dei CP_7 fosse stato stimato dal CTU in €. 587.000,00, l'ordinanza del 21.5.2020 -
[...] dopo solo tre tentativi di vendita – aveva fissato il prezzo minimo per l'aggiudicazione in €. 200.000,00, a meno di 1/3 del valore stimato dal CTU, affermavano che il prezzo non poteva definirsi giusto e che, pertanto, avrebbe dovuto sospendersi la procedura ai sensi dell'art. 586 c.p.c.
4) Istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza 686/19 ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.
Gli appellanti chiedevano la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, deducendo che, in base all'assoluta evidenza dei motivi di appello, fosse sussistente il fumus boni iuris e che, risultando il bene esecutato abitazione dei ricorrenti, fosse altresì integrato il presupposto del periculum in mora.
III. Si costituiva in giudizio nella OP sua qualità di procuratrice di eccependo, in via preliminare, Controparte_8
l'inammissibilità dell'impugnazione, sia per assenza dei requisiti di motivazione dell'appello di cui all'art. 342 c.p.c., sia per l'assenza di una ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi dell'art 348 bis c.p.c..
Nel merito, prendeva posizione su ciascuno dei motivi di appello, esponendo quanto segue.
1) In relazione alla doglianza relativa alla presunta notevole diminuzione del prezzo di aggiudicazione, parte appellata eccepiva che la stessa – come correttamente
7 motivato dal Giudice di prime cure – avrebbe dovuto essere oggetto di reclamo avverso l'istanza di vendita, ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. devoluto alla cognizione del Giudice dell'esecuzione, oppure doveva essere oggetto di istanza ex art. 164 bis disp. att. c.p.c.
o ex art. 586 c.p.c., da presentarsi tassativamente nella fase intermedia tra l'aggiudicazione e l'emissione del decreto di trasferimento, affinché venisse valutata la correttezza del prezzo di vendita.
Riteneva dunque corretta la sentenza impugnata che, sul punto, doveva essere confermata.
2) Quanto alla lamentata usurarietà del contratto di mutuo, deduceva l'appellata che le controparti si erano limitate a delle mere presunzioni, arrivando ad affermare che, poiché in altro giudizio, relativo ad altro contratto di mutuo, sarebbe stato accertato un tasso usurario, allora era desumibile che anche in relazione al mutuo del 28.7.06 potessero sussistere gli stessi vizi accertati dal consulente di parte dott. “il Per_4 quale nella perizia depositata in atti ha accertato l'usura su ambedue i mutui, sia su quello del 28.12.05 sia su quello del 28.7.06” (cfr. pag. 10 atto di citazione in appello).
Sottolineava che nulla veniva aggiunto in merito a tale presunta usurarietà del contratto di mutuo rispetto al primo grado, nell'ambito del quale gli appellanti non avevano neppure depositato i Decreti Ministeriali di fissazione del tasso soglia ex Lege
108/96.
Rilevava a tal proposito che: i decreti ministeriali di cui alla normativa antiusura, in quanto atti amministrativi, si sottraevano all'applicazione del principio jura novit curia, e, pertanto, se ne rendeva necessaria la produzione in giudizio;
da tale mancato deposito, ne derivava l'inammissibilità della domanda, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 13.11.2018 Sez. 3 n. 29017
e Cass. 30.1.2019 Sez. 3 n. 2543); la mancata produzione della copia dei decreti ministeriali che stabilivano la soglia antiusura non poteva essere superata con la produzione di equipollenti, come i comunicati stampa della Banca d'Italia.
Deduceva pertanto che il richiesto accertamento circa l'usurarietà difettava dei requisiti minimi anche in termini di onere della prova.
Rilevava il carattere pretestuoso nonché meramente dilatorio dell'istanza di CTU reiterata in sede d'appello, non essendo provati i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.
In ogni caso, deduceva che: la pretesa creditizia si fondava su un titolo esecutivo costituito da un mutuo fondiario del 2006, mai contestato sino al giudizio di primo grado, in virtù del quale il e la avevano percepito la somma di € Pt_1 Pt_2
380.000,00; le condizioni del mutuo risultavano tutte dettagliatamente esposte nel
8 contratto e nel regolamento allegato nonché nel documento di sintesi previsto dalla normativa sulla trasparenza bancaria (D. Lgs. 385/93, delibera CICR 4.3.2003), provvedimento del governatore della Banca d'Italia del 25.7.2003 parimenti allegato
(lett. D) al contratto;
le modalità di calcolo degli interessi erano dettagliatamente indicate all'art. 1 ed espressamente indicato era anche l'ISC - o TAEG - pari al
5,123%; ogni spesa così come ogni commissione e tasso di interesse erano dettagliati nell'allegato D;
alla lettera E era invece allegato il piano di ammortamento della durata di anni 15 con pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate scadenti la prima il 30.06.2007 e l'ultima il 31.12.2021.
Precisava altresì l'appellata che: il tasso pattuito per il periodo di preammortamento
(28.07.2006- 31.12.2006) era pari al 5,05%; il tasso pattuito per i primi 24 mesi di ammortamento (01.01.2007- 31.12.2008) era pari al 5,05; l'art. 1 stabiliva che i criteri per la determinazione del tasso di interesse applicabile erano i seguenti: (i) in caso di tasso “fisso” il medesimo era pari all'Interest Rate Swap, lettera, a 2, 3 e 5 anni a seconda, rispettivamente, della corrispondente durata del periodo di applicazione, maggiorato di punti 1,40%; e (iii) in caso di tasso “variabile” il medesimo era sottoposto a revisione trimestrale sulla base della quotazione dell'Euribor nominale annuo a 3 mesi divisore 365, maggiorata di punti 1,40; quanto al tasso di mora, all'art.9 del Documento allegato C al mutuo, veniva pattuito che nell'ipotesi in cui parte mutuataria avesse mancato all'esatto pagamento delle rate di capitale e/o interessi e/o accessori o comunque in caso di ritardo nell'esatto pagamento delle medesime rate, sarebbe decorso in pieno diritto a favore della , sulle rate CP_3 scadute, l'interesse di mora nella misura di 4 punti in più del tasso integrale previsto dall'art. 1 del contratto;
nel documento di sintesi, allegato D al contratto, veniva pattuito che la parte mutuataria avrebbe dovuto gli interessi di mora calcolati al tasso contrattuale nominale annuo in vigore rispettivamente alla data di scadenza di ogni singola rata di rimborso scaduta e non pagata oppure alla data di richiesta del pagamento di qualsiasi altra somma, aumentato di 4 punti, fatto salvo il rispetto – ai sensi della legge sull'usura – del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.
Alla luce di quanto esposto, deduceva l'appellata che era evidente che i tassi pattuiti sul contratto, sia corrispettivi che di mora, rientravano nei limiti delle soglie di usura, che le contestazioni di controparte erano del tutto erronee e che dovevano essere disattese, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9 3) Parte appellata sosteneva la sussistenza dei presupposti per condannare gli appellanti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avendo gli stessi agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Deduceva che fosse evidente la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo tale da evitare il gravame: gli appellanti erano ben consapevoli di aver incardinato un giudizio con motivazioni sterili, pretestuose, strumentali, prive di qualsivoglia pregio giuridico oltreché destituite di prova e fondamento.
Aggiungeva che tale condotta aveva arrecato un danno evidente all'appellata - non solo per la palese compressione del diritto di difesa, essendo stata costretta a resistere in giudizio a non meglio precisate eccezioni – ma anche perché si è dovuta costituire, con evidente aggravio di costi.
Domandava pertanto alla Corte la condanna di e , oltre Parte_1 Parte_2 che alle spese del doppio grado di giudizio, anche all'opportuno risarcimento dei danni.
4) Anche alla luce di quanto innanzi esposto, l'appellata riteneva infondata e priva del benché minimo supporto probatorio altresì l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza quivi impugnata.
Deduceva che dall'esame dei generici motivi di appello risultava palese come non potesse in alcun modo ritenersi sussistente il presupposto della ragionevole probabilità di accoglimento.
Rilevava inoltre l'insussistenza del periculum in mora, in quanto la notoria solvibilità dell'appellata non avvalorava alcun rischio di mancata restituzione di quanto dovessero nel frattempo essere chiamati a corrispondere gli appellanti.
IV. In data 22 gennaio 2023 si costituiva in giudizio TE
(GIÀ non più quale procuratrice di
[...] CP_2 CP_8 ma quale suo successore ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Spiegava, infatti, che in data 31 marzo 2021, aveva ceduto a titolo Controparte_8 oneroso, pro soluto ed in blocco, ad che OP agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato CP_10
” - costituito con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 221
[...] del 22 febbraio 2018, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legge n. 99 del
25 giugno 2017, convertito nella Legge 121/2017 – la titolarità dei propri crediti che erano già gestiti da , come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta CP_1
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 6 aprile 2021, Parte II.
10 V. Con ordinanza del 12.01.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza cartolare del 09.01.2024 la Corte, ritenendo la causa non sufficientemente istruita e dovendo ottenere chiarimenti in relazione a questioni di natura essenzialmente tecnica, riteneva necessario conferire incarico ad un CTU, affinché chiarisse se il contratto di mutuo fondiario presentasse pattuizione di interessi usurari ed anatocistici e, in particolare, se al momento della stipula del contratto, potesse ritenersi sussistente una natura usuraria del tasso risultante dall'aggiunta del tasso di mora a quello corrispettivo, verificando anche la sussistenza di elementi che indicassero il mancato rispetto della normativa di cui alla Direttiva
UE/93/13 e D. lgs. n. 206/1995.
VI. Con ordinanza del 19.02.2025, emessa all'esito dell'udienza cartolare del
18.02.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione alle parti del termine ridotto di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni successivi per il deposito delle memorie di replica.
VII. In sede di comparsa conclusionale gli appellanti eccepivano il difetto di iscrizione all'art. 106 T.U.B di e, dunque, il difetto di legittimazione della CP_8 stessa alla riscossione del credito in capo al creditore procedente, ovvero del soggetto delegato all'incasso e costituisce un grave motivo che giustifica la sospensione della esecuzione essendo in ogni caso nulla la delega alla esecuzione.
Inoltre, davano atto che nel corso del giudizio d'appello, in data 09.03.2022 era avvenuta l'aggiudicazione dell'immobile. Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE - Accertare e dichiarare per i motivi esposti nella presente comparsa la nullità della vendita e dell'aggiudicazione avvenuta il 9.3.2022 e conseguentemente disporre la restituzione dell'immobile oggetto dell'esecuzione al sig.
o disporre l'assegnazione della somma ricavata al debitore”. Pt_1
Con memoria di replica del 31.03.2025, parte appellata contestava l'eccezione deducendo che nel 2010 fu la Cassa di Risparmio di Prato S.p.a. -, non CP_11
a notificare l'atto di precetto prodromico all'azione esecutiva e che, CP_8 nel presente giudizio d'appello, si era costituita non ma , CP_8 CP_1 soggetto in ogni caso iscritto all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D. Lgs.
385/93 al n° 6.
Richiamava comunque la recente pronuncia della Corte di Cassazione ord. n.
7243/2024 secondo cui “l'omessa iscrizione all'Albo ex art. 106 T.u.b. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. Dunque, non è necessario che la società
11 che cura il service per conto della cessionaria del credito sia iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.u.b.”.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
Occorre anzitutto premettere che la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione.
Sempre in via preliminare, giova evidenziare come, nell'esaminare le domande, debba tenersi esclusivamente conto delle deduzioni e dei fatti allegati e rappresentanti nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del “thema decidendum” (ovvero rispettivi atti introduttivi e memorie di cui all'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.).
Risulta infatti inammissibile, perché tardiva, la domanda di accertamento della nullità della vendita e dell'aggiudicazione, con conseguente richiesta di restituzione dell'immobile, avanzata dalle parti appellanti solo in sede di comparsa conclusionale
– datata 11 marzo 2025 – introducendo in giudizio fatti nuovi, mai previamente dedotti, nonostante la vendita del bene esecutato fosse già avvenuta in data 9 marzo
2022.
Invero, le comparse conclusionali sono finalizzate all'illustrazione ed al riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già proposte e, pertanto, non possono contenere nuove difese o eccezioni che comportino un ampliamento del “thema decidendum”, non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte, che è attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la decisione (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n. 9066).
In proposito la Suprema Corte ha evidenziato che “L'art. 190 c.p.c., comma 2, prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira giustappunto ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte,
l'ambito obiettivo della controversia, quale precipitato della fase anteriore;
donde non impedisce - è vero - che la parte interessata esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della sua eccezione o difesa (o anche, per l'attore, una nuova ragione giustificativa della domanda), ma purché ciò avvenga nei limiti dei fatti in precedenza accertati o delle acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti (v. Cass. n. 19894-05, Cass. n. 21844-10). Quel che non è dato, invece, all'attore come al convenuto, è apportare in comparsa conclusionale aggiunte o modifiche alle postulazioni mediante affermazione di nuovi fatti…” (v., in motivazione, Cass. n.
11547/2019).
12 Deve inoltre preventivamente respingersi l'eccezione di legittimazione sollevata dalle parti appellanti nei confronti di rilevando che la stessa risulta CP_8 infondata perché, da un lato, è – regolarmente iscritta nell'albo suddetto - e CP_1 non titolare del credito azionato in questa sede e, dall'altro, in ogni caso, i CP_8 giudici di legittimità hanno recentemente chiarito che “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (vedi Cass. 18/03/2024, n.
7243; Corte appello Firenze Sez. spec. Impresa, 25/09/2024, n. 1622).
Nel merito, l'appello è infondato.
Quanto al primo e al terzo motivo, da trattare congiuntamente per motivi di ordine logico, questo Collegio, aderendo alle osservazioni del giudice di prime cure, rileva che, in assenza di qualsivoglia statuizione del Giudice dell'esecuzione sull'opportunità di proseguire le operazioni di vendita nonostante la lamentata diminuzione del prezzo di aggiudicazione rispetto al reale valore dell'immobile, non poteva essere sollevata opposizione agli atti esecutivi.
Invero, ai sensi dell'art, 591 ter c.p.c., con ricorso al Giudice dell'esecuzione, le parti e gli interessati possono dolersi degli atti compiuti dal professionista delegato o del provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia risolto le difficoltà del professionista;
l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione può essere oggetto di opposizione ex art 617 c.p.c.
Inoltre, posto che le parti possono proporre, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., istanza al
Giudice dell'esecuzione perché valuti la correttezza del prezzo di vendita, la critica alla sentenza, nel capo in cui afferma che tale istanza può essere presentata solo nella fase intermedia tra aggiudicazione ed emissione del decreto di trasferimento, non ha ragion d'essere poiché, anche in tal caso, l'opposizione ex art 617 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta avverso l'eventuale decreto di trasferimento con cui il giudice avesse rigettato l'istanza di sospensione suddetta.
Nel caso di specie, come esposto dagli stessi appellanti, una volta delegate le operazioni di vendita con ordinanza ex art. 591 bis c.p.c. del 16.10.2014, rimasti
13 deserti i primi tentativi di vendita del 2015, con avviso di vendita del 10.2.2016 il professionista delegato fissava nuova data del tentativo di vendita senza incanto al
21.6.2016 indicando quale prezzo base del compendio esecutato in € 440.250,00 e l'offerta minima in € 330.188,00; a seguito della fissazione di tale prezzo base, Pt_1
e incaricavano un esperto di effettuare una perizia di stima
[...] Parte_2 degli immobili esecutati e, ritenendo il prezzo minimo di vendita ampiamente diminutivo del reale valore dei beni esecutati, presentavano direttamente opposizione all'esecuzione.
Non essendo stata sollevata la questione nelle opportune sedi, non appare integrato il presupposto legittimante l'esperimento dell'opposizione dinnanzi al giudice di prime cure. Senza contare che l'eventuale sentenza emessa a seguito di opposizione ex art
617 c.p.c. sarebbe stata inappellabile ai sensi dell'art 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111
Cost. (cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9292., Cass. 8 aprile 2003, n. 5506; conforme Cass.
18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile 2003, n. 5506, n.
9696, Cass. n. 11308 del 2011).
Né risulta fondata la doglianza delle parti appellanti, le quali ritengono opponibile ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. un'esecuzione immobiliare a causa dell'irrisorietà del prezzo di vendita all'asta, non venendo messo in discussione il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
Entrambi i motivi devono pertanto essere rigettati.
Circa il secondo motivo d'appello, si osserva che, con riferimento al contratto di mutuo stipulato tra le parti appellanti e la , il Tribunale ha correttamente CP_3 sostenuto l'esclusione della sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia usurario, stante la diversità degli uni e degli altri: se quelli corrispettivi costituiscono, appunto, il corrispettivo per la messa a disposizione di una somma di denaro con funzione remuneratoria, gli interessi moratori, invece, perseguono la diversa funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore per il ritardato pagamento in conseguenza della mancata disponibilità del capitale alla scadenza pattuita.
Tale impostazione risulta ancor più corretta considerando l'intervento delle Sezioni
Unite che, con la sentenza n. 19597 del 2020, hanno risolto il contrasto relativo alla cumulabilità o meno degli interessi di mora a quelli corrispettivi per la verifica dell'usurarietà nel senso dell'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori.
14 Oggi, risulta dunque pacifico che “in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 08/04/2024, (ud. 19/03/2024, dep. 08/04/2024), n. 9201).
Conseguentemente, posto che, anche se non mediante sommatoria a quelli corrispettivi, gli interessi di mora devono essere considerati ai fini della valutazione del tasso usurario, per la determinazione della eventuale usurarietà è necessario confrontare il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse di mora, come ab origine pattuiti, con i rispettivi tassi soglia individuati con decreto ministeriale per il periodo di riferimento aumentati della maggiorazione prevista.
Ebbene, atteso che il suddetto contratto di mutuo è stato stipulato in data 28 luglio
2006, per stabilire il tasso soglia oltre il quale è possibile parlare di usura, è necessario fare riferimento al decreto ministeriale trimestrale emesso dal Ministero del Tesoro nel periodo di riferimento, dunque al decreto del Ministero dell'Economia del 21 giugno 2006, pubblicato sulla G.U. del 27 giugno 2006.
In tale periodo, secondo la tabella allegata al D.M. suddetto, per le operazioni di mutuo con garanzia reale, il TEGM per i mutui a tasso fisso era del 5,30%, per quelli a tasso variabile era del 4,42%; ai sensi dell'art. 2 del D.M., inoltre, il tasso medio rilevato per le operazioni di mutuo doveva essere aumentato della metà; infine, il tasso effettivo globale medio doveva essere aumentato mediante la maggiorazione media degli interessi moratori che all'art. 3 comma 4 del suddetto decreto era
“…mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Chiarito ciò, il tasso soglia usurario per gli interessi corrispettivi doveva essere come di seguito calcolato:
- per i mutui a tasso fisso: tasso medio x 1,50 = 5,30 x 1,50 = 7,950%;
- per i mutui a tasso variabile: tasso medio x 1,50 = 4,42 x 1,50 = 6,630%.
Quanto invece al tasso soglia usurario per gli interessi di mora (determinato considerando il sopra citato TEGM incrementato del 2,10% e maggiorato del 50%) era pari a:
15 - per i mutui a tasso fisso: (tasso medio + 2,10) x 1,50 = (5,30+ 2,10) x 1,50 =
7,40 x 1,50 = 11,10%;
- per i mutui a tasso variabile: (tasso medio+ 2,10) x 1,50 = (4,42+2,10) x 1,50
- 6,52 x 1,50 = 9,78%.
È evidente che né gli interessi corrispettivi né quelli moratori previsti nel contratto in questione possono considerarsi usurari, infatti:
- il tasso di interesse corrispettivo previsto nel contratto era pari a 5,05%
(dunque inferiore ai tassi soglia di 7,950% per i mutui a tasso fisso e di 6,630% per i mutui a tasso variabile);
- il tasso di interesse moratorio previsto nel contratto era pari a 9,05% (dunque inferiore ai tassi soglia di 11,10% per i mutui a tasso fisso e di 9,78% per i mutui a tasso variabile).
Pertanto, il tasso concretamente applicato dalla banca è inferiore al tasso soglia e gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo risultano leciti.
L'assenza di usurarietà dei tassi priva di fondamento tutte le violazioni di legge lamentate, inclusa quella della Direttiva UE/93/13.
In ragione di tali considerazioni, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Va rigettata, altresì, la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte appellata.
Giova rammentare che “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede
o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (cfr. Cass. civ., sez. III, 12/07/2023, n.
19948).
Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che le parti appellanti abbiano agito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito. Difatti, l'iniziativa giudiziaria, seppure infondata, non si è caratterizzata per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure, per parte delle quali è stato pure necessario disporre una CTU;
né è emersa alcuna consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a
16 valori minimi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate. Per le stesse è disposta la condanna al pagamento delle spese concernenti la fase introduttiva in favore di quale procuratrice di CP_1 CP_8
mentre per le spese concernenti le fasi successive è disposto il pagamento in
[...] favore di quale successore di ai sensi dell'art. 111 c.p.c; nulla CP_1 CP_8
è dovuto ad che seppure non estromessa non ha rassegnato CP_8 conclusioni.
Dispone che le spese di CTU siano poste solidalmente a carico delle parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di CP_1 OP
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. n.
689/2019 del Tribunale di Pistoia;
- condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite liquidate in €. 10.060,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge;
le stesse verranno corrisposte ad , quale CP_1 procuratrice di per la somma di euro 3.471,00 e ad CP_8 CP_1 quale successore di per la restante somma di euro 6.589,00; CP_8
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002.
Firenze, lì 31.05.2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17