2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l' ((IVASS)) puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.