Articolo 70 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 66 sexies 1Articolo 71
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10 marzo 2010
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30 giugno 2015
Art. 70. Comunicazione degli accordi di voto 1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una societa' che la controlla e' comunicato all' ((IVASS)) dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L' ((IVASS)) stabilisce in via generale i termini e le modalita' della comunicazione.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l' ((IVASS)) puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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