Articolo 2518 del Codice civile
Articolo 2513Articolo 2505
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19 aprile 1942
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10 novembre 1944
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5 marzo 1986
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1 gennaio 2004
Art. 2518.

(( (Responsabilita' per le obbligazioni sociali).)) ((Nelle societa' cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio.)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 , ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Restano inoltre abrogati, in conformita' dell' art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 , gli articoli 1, terzo comma, 91, 155 secondo comma, 292, 342, 348 ultimo comma e 404 ultimo comma del Codice civile , nonche' il riferimento alla razza contenuto negli articoli 2196 n. 1, 2295 n. 1, 2328 n. 1, 2475 n. 1, 2518 n. 1, dello stesso Codice ."
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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