Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 02/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.757/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in VIA STATALE 160 44047 SANT'AGOSTINO presso lo studio dell'avv. MACCAFERRI RICCARDO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
contro nata a [...] il [...] CF elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in V.LE SANTA PANAGIA 188/A C/O AVV. FLAVIO AGOSTINI 96100 SIRACUSA presso lo studio dell'avv. CUNSOLO GIAN VITTORIO che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza di separazione e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.9.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1
separazione personale da . CP_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 29.07.2015 dal quale era nata la figlia , Persona_1
nata a [...] il [...] , era entrato in crisi a causa della sopravvenuta incompatibilità caratteriale tra i coniugi che aveva infine reso impossibile la convivenza.
Costituitasi in giudizio la resistente non si opponeva alla domanda di separazione, rilevando tuttavia che la stessa era esclusivamente addebitabile al marito che era venuto meno all'obbligo di fedeltà, ragione per cui chiedeva che la separazione gli venisse addebitata.
Chiedeva inoltre che venisse posta a carico del marito pur la corresponsione di un contributo per il suo mantenimento , atteso lo squilibrio reddituale esistente tra le parti
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi, le stesse dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Presidente all'esito della loro audizione relativamente al regime di affidamento , collocamento e mantenimento della figlia minore e chiedevano emettersi sentenza di separazione .
Autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie .
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Venendo alle ulteriori statuizioni va rilevato che, come già premesso, nel corso della prima udienza , esaurita l'audizione delle parti il Presidente formulava alla stesse una proposta conciliativa nei seguenti termini: affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre, regolamentazione del diritto di visita con le modalità elencate dal ricorrente nel ricorso introduttivo con la previsione che il diritto di visita infrasettimanale venga esercitato ogni settimana. A tal riguardo va rilevato che con il detto ricorso il ricorrente ha chiesto di potere incontrare la figlia
a settimane alterne per il quale si anticipa già la richiesta di tenere la figlia a settimane alterne il giorno del martedì dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00 e il giovedì dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00, la settimana successiva il sabato dalle ore 17:00 alle 20:00 e domenica dalle ore 12:00 alle 20:00, nell'ipotesi che salti il week-end il martedì, giovedì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00, previa comunicazione tra i genitori, nonché dall'età di anni 3 (tre) la stessa bimba potrà pernottare il sabato dalle 17:00 alla domenica alle 20:00 nelle predette date a casa del padre. La minore trascorrerà con il padre quattro (4) giorni continuativi durante le vacanze invernali – incluso ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno -; due (2) giorni continuativi durante le vacanze di Pasqua incluso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello dell'Angelo; sette (7) giorni continuativi durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 10 giugno di ciascun anno. La signora CP_1
trascorrerà con la figlia sette (7) giorni continuativi durante il periodo di agosto, salvo diversa richiesta effettuata dal padre ad anni alterni
assegnazione della casa coniugale alla resistente quale genitore collocatario;
corresponsione da parte del ricorrente della somma di € 450,00 mensili a titolo di mantenimento della minore, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate, attribuzione dell'assegno unico interamente in favore della resistente.;
rinuncia da parte della resistente al proprio mantenimento
Tali condizioni , in quanto conformi ai principi regolatori in tema di famiglia, possono essere confermate dal Collegio.
Va pertanto pronunciata la separazione personale tra i coniugi alle su indicate condizioni senza alcun'altra statuizione dovendosi intendere rinunciata pur la domanda di addebito formulata dalla resistente.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversi in epigrafe , dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in data 29.7.2015 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di
Scordia n. 93 anno 2015 parte I ) alle condizioni di cui alla parte motiva con la precisazione che il diritto di visita infrasettimanale del padre sarà esercitato ogni settimana;
compensa tra le parti le spese di lite MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scordia perché provveda alle annotazioni di legge;
Così deciso in Caltagirone il 30/01/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo