Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00362/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2022, proposto da
Enel Produzione S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Castiglione dei Pepoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1718 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Disposizioni per la monetizzazione della fornitura gratuita di energia ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 9 del 16 dicembre 2020”, pubblicata nel BUR del 10 novembre 2021, n. 317 (“Delibera n. 1718”);
- e di ogni altro atto prodromico e consequenziale o comunque connesso alla Delibera.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con il ricorso in esame l’odierna ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti relativi alla nuova disciplina del canone demaniale per le concessioni di grande derivazione (“GD”) di acqua per uso idroelettrico ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna, in particolare della Deliberazione GR n. 1718 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Disposizioni per la monetizzazione della fornitura gratuita di energia ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 9 del 16 dicembre 2020”.
A sostegno del ricorso ha dedotto articolati motivi, così riassumibili:
I) violazione dell’art. 12, co. 1-quinquies, D.lgs. n. 79/1999, come modificato dall’art. 11-quater D.L. n. 135/2018. Violazione degli artt. 33 e 34 L.R. Emilia-Romagna n. 9/2020.
II) In subordine. Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 33 e 34 L.R. Emilia-Romagna n. 9/2020 e dell’art. 12, co. 1-quinquies, D.lgs. n. 79/1999, modificato dall’art. 11-quater D.L. n. 135/2011.
III) Illegittimità della Delibera gravata relativa alla monetizzazione dell’obbligo di fornitura gratuita di energia ai fini del calcolo della componente variabile del canone.
Illegittimità della Deliberazione 1262/2021 e dei provvedimenti attuativi emanati derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 33 L.R. Emilia-Romagna n. 9/2020.
Carenza di potere o violazione dell’art. 11-quater D.L. n. 135/2018.
Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione:
IV) Illegittimità della Deliberazione in relazione all’obbligo di fornitura gratuita di energia a determinate categorie di beneficiari: violazione della disciplina eurounitaria degli aiuti di Stato ex artt. 107 e 108 TFUE; violazione dell’art. 52, co. 6, Legge n. 234/2012 e del DM n. 115/2017; eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà; violazione dell’art. 34 L.R. Emilia-Romagna n. 9/2020.
V) Illegittimità delle previsioni relative alla fornitura gratuita di energia elettrica in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE.
Illegittimità costituzionale dell’art. 12, co. 1-quinquies, del D.Lgs. n. 79/1999, come modificato dall’art. 11-quater D.L. n. 135/2018, per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE.
VI) Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 11-quater D.L. n. 135/2018 e dell’art. 34 L.R. n. 9/2020, per ulteriori profili
VII) Violazione delle norme eurounitarie del diritto della concorrenza: necessità di procedere alla disapplicazione dell’Art. 12 co. 1-quinquies, D.Lgs. 79/1999, modificato dall’art. 11–quater D.L. n. 135/2018, e dell’art. 34 L.R. Emilia-Romagna n. 9/2020.
In estrema e necessaria sintesi la ricorrente in via principale sostiene l'insussistenza, a proprio carico, dell'obbligo di fornitura gratuita o di sua monetizzazione come definito dalla delibera impugnata, perché – a sua detta – si tratterebbe di un obbligo non riferibile agli operatori economici che, come essa stessa, sono titolari di concessioni in corso di validità; in via subordinata, per l'ipotesi in cui si ritenga che le indicate norme di legge regionale e, se del caso, statale impongano gli obblighi suddetti anche in capo ai titolari di concessioni in corso di validità, ne lamenta l'incostituzionalità e/o la non conformità al diritto UE, per la supposta violazione di vari parametri illustrati nel ricorso stesso, chiedendo che sia sollevata avanti alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità delle norme in questione e/o effettuato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Si è costituita la Regione Emilia Romagna eccependo il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche come recentemente stabilito per causa del tutto analoga dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 18643/2024) nonché dall’adito Tribunale Amministrativo (sent.16 febbraio 2024, n. 114).
Con memoria di replica la difesa di parte ricorrente pur ribadendo la fondatezza della pretesa azionata ha preso atto che seppur successivamente alla presentazione del ricorso la giurisprudenza anche del Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche mutando il proprio precedente orientamento.
Alla pubblica udienza del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-Va dichiarato l’eccepito difetto di giurisdizione.
2.- Come recentemente e autorevolmente rilevato dalla Cassazione va affermata la giurisdizione del T.S.A.P., ai sensi dell'art. 143, co. 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933 T.U. acque, per le controversie concernenti l'illegittimità di una delibera regionale determinativa della misura di energia elettrica a carico di una concessione di grande derivazione a uso idroelettrico (Cassazione civile sez. un., 8 luglio 2024, n.18643).
La giurisprudenza della Cassazione è infatti orientata nel senso di ricondurre alla "materia di acque pubbliche" di cui al sopra citato art. 143, comma 1, lett. a), del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, 11 dicembre 1933, n. 1775, i giudizi di impugnazione dei provvedimenti della competente amministrazione regionale (ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), di determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche (tra le altre: Cass., SS.UU., 12 luglio 2019, n. 18827). A fondamento dell'indirizzo ora richiamato sta il presupposto di ordine sostanziale per cui il canone è elemento essenziale della concessione di grande derivazione idroelettrica, di cui è a sua volta palese l'afferenza al regime delle acque e agli interessi pubblici connessi alla loro gestione (cfr. in questo senso, da ultimo: Cass. civ., VI, ord. 23 febbraio 2017, n. 4699). Nella descritta prospettiva viene quindi ravvisato il fondamento la giurisdizione del giudice specializzato nella materia, fatta espressamente salva rispetto a quella di carattere generale ed esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni pubblici, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. b), c. p.. a.., e precisamente per l'idoneità dei provvedimenti dell'amministrazione concedente relativi al canone di concessione ad incidere sul rapporto originato da quest'ultima (così ex multis Consiglio di Stato sez. VII, 27 giugno 2022, n.5336).
Del resto, come evidenziato lealmente dalle parti, anche l’adito Tribunale Amministrativo di recente ha dichiarato analogamente il difetto di giurisdizione richiamandosi alla suesposta giurisprudenza (T.A.R. Emilia- Romagna Bologna sez. II, 16 febbraio 2024, n. 114).
3.- Non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dal suesposto pacifico orientamento va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del g.a. in favore del T.S.A.P. avanti al quale la causa potrà essere riassunta.
Quanto alla conseguente “traslatio iudicii”, occorre salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all’art 11 c. p. a.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite atteso il descritto mutamento dell’orientamento sulla giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del T.S.A.P., innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Amovilli | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO