Sentenza 18 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/01/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2025REG.PROV.COLL.
N. 05195/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5195 del 2021, proposto da
LE CO, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo D'Antone, James Jochen Popper, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato James Jochen Popper in Pietrasanta, via del Marzocco, 130;
contro
Comune di Forte dei Marmi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 01430/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 dicembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso proposto dalla signora TA AR avverso il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria del 25 agosto 2009, emesso dal Comune di Forte dei Marmi in relazione alla domanda di condono prot. N. 22463, CO-1547, presentata ai sensi della L. 47/85 in data 29 settembre 1986 per la sanatoria di due unità immobiliari realizzate, senza titolo, su fondo censito al catasto urbano al Foglio 12, mapp. 778, sub 4 e 5.
2. Il TAR ha rilevato che, sebbene la domanda di condono fosse stata presentata dal sig. DO CO, deceduto il 10 settembre 2009, il provvedimento di diniego oggetto del giudizio era stato correttamente emesso, il 25 agosto 2009, nei confronti della di lui coniuge, signora AR, unica intestataria dell’edificio oggetto della domanda di condono e, dunque, unica legittimata sostanziale. Quanto al merito del diniego, fondato sulla collocazione dell’immobile all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, il TAR ha rilevato che la ricorrente aveva solo genericamente sostenuto, senza darne dimostrazione, l’assunto secondo cui al momento della realizzazione dei manufatti oggetto di condono, questi non ricadevano nella fascia di rispetto cimiteriale, come all’epoca esistente.
3. La signora LE CO, figlia della signora AR, deceduta nel corso del giudizio, ha proposto appello, sostanzialmente riproponendo le censure già articolate con il ricorso introduttivo del primo grado, contestando in particolare l’affermazione del primo giudice secondo cui il sig. DO CO non sarebbe stato legittimato a presentare la domanda di condono, che sarebbe stato illegittimamente estromesso dal procedimento. Nel merito la signora CO deduce l’erroneità della sentenza per non aver considerato che il Comune non aveva effettuato alcun accertamento idoneo a fondare l’affermazione secondo cui le unità immobiliari oggetto di condono erano, all’epoca della loro realizzazione, inclusi nella fascia di rispetto cimiteriale, ed inoltre per non aver tenuto conto della perizia tecnica del 28 settembre 2020, a firma geom. Lazzeri, prodotta in giudizio.
4. Si è costituita in resistenza l’amministrazione comunale.
5. Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso dell’unico difensore di parte appellante, la quale, tuttavia, con memoria depositata il 13 novembre 2024 si è costituita in giudizio con nuovo procuratore.
6. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello non è meritevole di accoglimento.
8. Il Collegio rileva che proprio la documentazione prodotta da parte appellante dimostra che l’edificio nel quale si trovano le unità immobiliari oggetto della domanda di condono era, all’epoca di realizzazione dello stesso, a distanza dal cimitero tale da essere incluso nella fascia di rispetto cimiteriale.
8.1. Invero parte appellante ha prodotto uno stralcio di aerofotogrammetria risalente al 1986, il quale evidenzia in rosso il fabbricato oggetto di condono, e in blu il perimetro del cimitero: ebbene, il Collegio osserva che sullo stralcio in questione la minor distanza misurabile tra l’edificio e il perimetro del cimitero è pressoché identica, in millimetri, a quella che nella legenda della stessa aerofotogrammetria rappresenta 100 metri: ciò significa che nel 1986, cioè lo stesso anno in cui veniva presentata la domanda di condono, l’edificio doveva ritenersi incluso nella fascia di rispetto cimiteriale, che si determina calcolando una distanza di 200 metri a partire dal perimetro del cimitero e tutto attorno ad esso. Pertanto parte appellante non ha provato la sussistenza di una distanza maggiore di 200 metri tra il fabbricato da condonare e il cimitero, all’epoca della realizzazione delle opere.
8.2. La perizia tecnica del 28 settembre 2020, prodotta dall’appellante è irrilevante, perché con essa si attesta che la proiezione ortogonale del fabbricato oggetto di condono è esterna al lato monte del cimitero: tale rilievo è irrilevante poiché la distanza può, e deve, essere rilevata – ai fini di che trattasi - anche rispetto a edifici che sono collocati lateralmente rispetto al perimetro del cimitero e che, in questo senso, non sono “fronteggianti” rispetto al perimetro del cimitero: se tale distanza risulti minore di 200 metri è integrata la violazione dell’art. 388, comma 1, del R.D. n. 1265/34, che pone un divieto assoluto di edificazione tutto intorno all’impianto cimiteriale e per un raggio di 200 metri, anche se si tratti di territorio non compreso nell’ambito del centro abitato.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo parte appellante dimostrato che il manufatto era stato realizzato prima dell’impianto cimiteriale, e quindi prima che entrasse in vigore la fascia di rispetto e il vincolo di inedificabilità assoluta ad esso correlato, la domanda di condono non avrebbe potuto avere un esito differente dal diniego, a ciò ostando il chiaro disposto dell’art. 33 della L. n. 47/85.
10. Ciò considerato il provvedimento non può, ai sensi dell’art. 21 octies della L. n. 241/90, essere annullato in ragione della mancata notifica di esso al sig . DO CO.
11. In ogni caso anche la censura relativa alla mancata notifica del provvedimento al sig. DO CO è manifestamente infondata.
11.1. Il diniego di condono è stato correttamente notificato alla signora AR, che nella istanza di condono era stata indicata come proprietaria del bene da condonare e che, in quanto tale doveva essere notiziata del provvedimento.
11.2. E’ vero che la L. n. 47/85 consentiva a tutti coloro che vi avessero interesse di presentare la domanda di condono, ma questo non significa che il provvedimento conclusivo del provvedimento non dovesse, in tal caso, essere trasmesso anche al legittimo proprietario, non fosse che per la ragione che il condono necessita in ogni caso il consenso del proprietario.
11.3. Il decesso del soggetto che ha presentato la domanda di condono, in pendenza della pratica, potrebbe comportare, in via astratta, il subentro dei di lui eredi nella titolarità della domanda e, quindi, la necessità di notificare anche ad essi l’esito della domanda: ove ciò non avvenga, tuttavia, non si determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo, ma solo la possibilità per gli eredi di impugnare tardivamente il provvedimento eventualmente negativo, decorrendo il relativo termine dal momento in cui vengono a conoscenza di quest’ultimo.
11.4. Nel caso di specie, l’appellante non ha dedotto né dimostrato che gli eredi del sig. DO CO erano altri rispetto alla moglie, originaria ricorrente in primo grado, e alla appellante medesima, signora LE CO. Ma ove pure vi fossero altri eredi ciò non avrebbe determinato ex se la illegittimità del provvedimento impugnato, ma solo la necessità che il Comune lo notificasse/notifichi anche a costoro.
11.5. la signora AR, dunque, a suo tempo è stata correttamente notiziata, in quanto proprietaria indicata nella istanza di condono, del diniego conclusivo, e la stessa si è tutelata presentando un ricorso che, però, nel merito è infondato per le ragioni sopra indicate.
12. L’appello deve, conclusivamente, essere respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Forte dei Marmi, delle spese di fase, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO