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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/10/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2507 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.08.1966, elettivamente domiciliato in Pordenone, in C.so Vittorio Emanuele 54, presso lo studio degli Avv.ti Nicola De Stefano ed Elisa De Stefano, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata digitalmente all'atto di citazione.
Parte ricorrente
E
(c.f. ), Aurisina Mare 153/S, Duino Aurisina Controparte_1 P.IVA_1
(TS) in persona dell'amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Trieste, alla
Via San Francesco n. 11, presso lo studio dall'avv. Maurizio De Angelis, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte resistente
OGGETTO: impugnazione della delibera assembleare ex art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori dalle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 2/10/2025, riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, in questi termini:
Per parte ricorrente: «1) Annullarsi la delibera assembleare impugnata avente ad oggetto
l'approvazione del ''compenso '' sub ''12182 Quadro 1 tabella 1'' consuntivo 22/23 per la quota parte accollata al ricorrente poiché non dovuta. 2) Annullarsi la delibera medesima avente ad oggetto l'approvazione del computo di cui al ''Quadro 4 tabella 9-11677'' Consuntivo 22/23 e/o
1 della collegata ''Situazione fondi'' pag 5 di quest'ultimo poiché ricomprendente somme di cui il ricorrente ha diritto alla ripetizione per le causali di cui in premesso, somme da accertare in corso di causa previo rendiconto dell'amministrazione condominiale. 3) Dichiararsi la nullità/annullabilità della delibera medesima avente ad oggetto ''Approvazione del preventivo
2023/2024'' per le causali di cui in premesso. 4) Per l'effetto, condannare il alla CP_1 rifusione delle spese di lite, oltre a quelle sostenute in mediazione, stante l'esito della medesima, giusta delibera assembleare dd 18/03/24 (doc 24), nonché fatture che si producono (docc n.ri 25-
26)».
Per parte resistente: «Rigettarsi la presente impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto»,
«Spese rifuse anche quelle di mediazione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/5/2024, l'odierno attore ha evocato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare dell'11/10/2023, con CP_1 riguardo a singole voci di spese contenute nel consuntivo 2022/2023 e all'“approvazione del preventivo 2023/2024”, in quanto relative ad importi a lui non imputabili o di cui si chiede la ripetizione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30/8/2024 il si è costituito in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto in toto della domanda attorea.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante prove documentali allegate al ricorso ed alla comparsa di costituzione.
Il giudice, con ordinanza del 29/12/2024 ha rigettato la domanda cautelare proposta da parte attrice in quanto è stata riscontrata la carenza di elementi idonei a ritenere sussistente il fumus boni iuris; con il medesimo provvedimento, inoltre, sono state rigettate le istanze istruttorie di parte in quanto inammissibili ed è stata formulata una proposta di definizione transattiva del giudizio.
Le parti, fallito il tentativo di bonario componimento, hanno concluso come da verbale d'udienza del
2/10/2025 e il Giudice, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-secies, comma 3 c.p.c.
1.1. Parte ricorrente ha riproposto con foglio di precisazione delle conclusioni le richieste istruttorie avanzate, con riguardo sia alla presentazione del rendiconto ex artt. 263 c.p.c. in riferimento alla domanda sub 2, sia all'espletamento di una C.T.U. «volta ad accertare lo stato dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione acqua calda condominiale, nonché la conformità dello stesso alle prescrizioni contrattuali intercorse con ASE Spa, in ogni caso la funzionalità del medesimo». Il Tribunale ribadisce il rigetto delle predette istanze.
2 Con riguardo all'istanza ex art. 263 c.p.c., si osserva che essa è volta ad accertare se la composizione della voce di spesa n. 11677, pari a € 6969,16, posta interamente a carico degli altri condomini, mediante accollo, avrebbe dovuto, in vero, essere oggetto di ripetizione a favore di parte ricorrente, che assume di aver già versato tali importi al . CP_1
Si osserva, tuttavia, che, ai sensi degli artt. 2697 e 2033 c.c., la prova del pagamento deve essere data da colui che intende articolare la pretesa volta alla ripetizione di quanto versato. Tale prova è del tutto assente agli atti e il ricorrente vorrebbe utilizzare lo strumento di cui all'art. 263 c.p.c. al fine di recuperare la predetta carenza istruttoria, in chiara violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento, poi, alla domandata C.T.U. si osserva che, quand'anche i lavori contestati non avessero consentito il raggiunto del livello di efficientamento sperato, tale circostanza non potrebbe tradursi in alcun caso in un vizio della delibera assembleare con cui vengono approvati i relativi costi e, pertanto, l'istanza istruttoria si mostra del tutto irrilevante all'accoglimento delle domande esperite nel presente giudizio.
2. Con riferimento al merito, al fine di prendere posizione sulla fondatezza delle domande attoree, occorre inquadrare i presupposti dell'azione di annullamento della delibera assembleare ex art. 1137, comma 2, c.c., nonché della categoria della nullità della delibera stessa.
Sul punto, la categoria dell'annullabilità è l'unica effettivamente codificata dal codice ex art. 1137
c.c., e costituisce la sanzione giuridica a cui va incontro la delibera assembleare affetta da vizi tipizzati dal comma secondo della disposizione in parola, recante la seguente previsione: «Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».
Di contro, la nullità, non prevista espressamente dalla legge, è stata ricondotta dall'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale alle estreme patologie rappresentate da deficienze strutturali di un elemento essenziale della fattispecie (cfr. ex multis, Trib. Napoli,Sez. IV, 13/10/2023, n. 9338: «In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell' articolo 1137 del Cc , come modificato dall' articolo 15 della legge n.
220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume»).
3 Nessuna delle predette ipotesi ricorre nel caso di specie, in quanto le censure mosse al verbale riguardano la contestazione della debenza, sul piano sostanziale, delle poste contenute nel consuntivo
2022/2023 e l'errata verbalizzazione del dissenso di parte ricorrente nel preventivo spese del
2023/2024.
2.1. Per quanto attiene le poste contenute nella tabella consuntivo 2022/2023, la contestazione a cui
è affidata la censura mossa da parte ricorrente riguarda la violazione dell'accordo di mediazione intercorso tra le odierne parti, con particolare riguardo alla previsione per cui: «viene precisato che
l'esclusione del condomino ha ad oggetto tutti gli oneri economici, esecutivi e gestionali, e Parte_1 relativi benefici fiscali, connessi e conseguenti gli interventi di efficientamento energetico di cui ai verbali assembleari in data 18/10/21, 7/4/22 e 12/09/22, con esclusione altresì da ogni responsabilità per eventuali contestazioni da parte di enti pubblici o privati aventi ad oggetto la conformità degli interventi alla normativa vigente» (cfr. doc. n. 13 di parte ricorrente, p. 4).
Tale circostanza non costituisce un vizio di validità della delibera in parola, poiché non invera una violazione di legge o del regolamento condominiale, rappresentando, tutt'al più, una violazione dell'impegno contrattuale assunto dal con l'accordo di mediazione, con conseguente CP_1 inadempimento dello stesso.
La tutela azionata nel presente giudizio non è, pertanto, pertinente alle allegazioni prospettate da parte ricorrente che, anziché azionare i rimedi demolitori della delibera in parola, avrebbe potuto/dovuto azionare quelli contrattuali avverso l'inadempimento dell'accordo transattivo.
2.2. Per quanto attiene all'errata verbalizzazione del dissenso del ricorrente rispetto all'approvazione del rendiconto preventivo 2023/2024, la circostanza non risulta adeguatamente provata da parte ricorrente, cosicché la censura mossa deve essere rigettata nel merito.
Il verbale di assemblea, come noto, ha valore di scrittura privata e, benché il suo contenuto possa essere contestato con qualsiasi mezzo, il presupposto affinché possa ottenersi la conseguente declaratoria di invalidità è che sia provata con chiarezza la difformità dal vero che si assume inficiare l'atto (argomentando da Cass., sez. VI, 11/9/2017, n. 20069).
Sul punto, si osserva che parte ricorrente affida la prova di tale difformità alla circostanza indiziaria emergente dal contenuto di e-mail intercorse con l'amministrazione dello stabile, provenienti dalla stessa parte, che si riferiscono genericamente ad «osservazioni» che il NO avrebbe chiesto di verbalizzare e che non sarebbero state introdotte nell'ambito del verbale in questione (cfr. doc. nn.
21 e 28).
Ebbene, tale riscontro indiziario non è sufficiente a far emergere la prova della cennata patologia, in quanto non può desumersi dalla volontà di avanzare osservazioni, la circostanza, che rimane incerta, di un voto contrario in sede di delibera di approvazione del punto all'ordine del giorno.
4 Peraltro, si rigettano gli ulteriori motivi di censura articolati, in quanto non essendovi prova che abbia fatto constare il proprio dissenso al momento della manifestazione Parte_1 di volontà sottesa alla delibera impugnata, egli non può essere ritenuto legittimato ad avanzare l'odierna impugnazione.
Pertanto, anche sotto tale profilo la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
147/22, facendo applicazione dei compensi per cause di valore indeterminato, complessità bassa, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate, dimezzando i compensi per la fase di trattazione e istruzione, non essendo state acquisite prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
2507/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta le domande di parte ricorrente;
▪ condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.077,50 per compensi professionali, di cui €
3.357,50 per il giudizio di merito ed € 720,00 per la fase di mediazione obbligatoria, oltre R.S.G.
(15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%).
Così deciso in Trieste, in data 30/10/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il giudice, Dott. Andrea D'Alessio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2507 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024,
TRA
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.08.1966, elettivamente domiciliato in Pordenone, in C.so Vittorio Emanuele 54, presso lo studio degli Avv.ti Nicola De Stefano ed Elisa De Stefano, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata digitalmente all'atto di citazione.
Parte ricorrente
E
(c.f. ), Aurisina Mare 153/S, Duino Aurisina Controparte_1 P.IVA_1
(TS) in persona dell'amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in Trieste, alla
Via San Francesco n. 11, presso lo studio dall'avv. Maurizio De Angelis, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata digitalmente alla comparsa di costituzione e risposta.
Parte resistente
OGGETTO: impugnazione della delibera assembleare ex art. 1137 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori dalle parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 2/10/2025, riportandosi ai rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, in questi termini:
Per parte ricorrente: «1) Annullarsi la delibera assembleare impugnata avente ad oggetto
l'approvazione del ''compenso '' sub ''12182 Quadro 1 tabella 1'' consuntivo 22/23 per la quota parte accollata al ricorrente poiché non dovuta. 2) Annullarsi la delibera medesima avente ad oggetto l'approvazione del computo di cui al ''Quadro 4 tabella 9-11677'' Consuntivo 22/23 e/o
1 della collegata ''Situazione fondi'' pag 5 di quest'ultimo poiché ricomprendente somme di cui il ricorrente ha diritto alla ripetizione per le causali di cui in premesso, somme da accertare in corso di causa previo rendiconto dell'amministrazione condominiale. 3) Dichiararsi la nullità/annullabilità della delibera medesima avente ad oggetto ''Approvazione del preventivo
2023/2024'' per le causali di cui in premesso. 4) Per l'effetto, condannare il alla CP_1 rifusione delle spese di lite, oltre a quelle sostenute in mediazione, stante l'esito della medesima, giusta delibera assembleare dd 18/03/24 (doc 24), nonché fatture che si producono (docc n.ri 25-
26)».
Per parte resistente: «Rigettarsi la presente impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto»,
«Spese rifuse anche quelle di mediazione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22/5/2024, l'odierno attore ha evocato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere l'annullamento della delibera assembleare dell'11/10/2023, con CP_1 riguardo a singole voci di spese contenute nel consuntivo 2022/2023 e all'“approvazione del preventivo 2023/2024”, in quanto relative ad importi a lui non imputabili o di cui si chiede la ripetizione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30/8/2024 il si è costituito in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto in toto della domanda attorea.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante prove documentali allegate al ricorso ed alla comparsa di costituzione.
Il giudice, con ordinanza del 29/12/2024 ha rigettato la domanda cautelare proposta da parte attrice in quanto è stata riscontrata la carenza di elementi idonei a ritenere sussistente il fumus boni iuris; con il medesimo provvedimento, inoltre, sono state rigettate le istanze istruttorie di parte in quanto inammissibili ed è stata formulata una proposta di definizione transattiva del giudizio.
Le parti, fallito il tentativo di bonario componimento, hanno concluso come da verbale d'udienza del
2/10/2025 e il Giudice, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-secies, comma 3 c.p.c.
1.1. Parte ricorrente ha riproposto con foglio di precisazione delle conclusioni le richieste istruttorie avanzate, con riguardo sia alla presentazione del rendiconto ex artt. 263 c.p.c. in riferimento alla domanda sub 2, sia all'espletamento di una C.T.U. «volta ad accertare lo stato dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di produzione acqua calda condominiale, nonché la conformità dello stesso alle prescrizioni contrattuali intercorse con ASE Spa, in ogni caso la funzionalità del medesimo». Il Tribunale ribadisce il rigetto delle predette istanze.
2 Con riguardo all'istanza ex art. 263 c.p.c., si osserva che essa è volta ad accertare se la composizione della voce di spesa n. 11677, pari a € 6969,16, posta interamente a carico degli altri condomini, mediante accollo, avrebbe dovuto, in vero, essere oggetto di ripetizione a favore di parte ricorrente, che assume di aver già versato tali importi al . CP_1
Si osserva, tuttavia, che, ai sensi degli artt. 2697 e 2033 c.c., la prova del pagamento deve essere data da colui che intende articolare la pretesa volta alla ripetizione di quanto versato. Tale prova è del tutto assente agli atti e il ricorrente vorrebbe utilizzare lo strumento di cui all'art. 263 c.p.c. al fine di recuperare la predetta carenza istruttoria, in chiara violazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento, poi, alla domandata C.T.U. si osserva che, quand'anche i lavori contestati non avessero consentito il raggiunto del livello di efficientamento sperato, tale circostanza non potrebbe tradursi in alcun caso in un vizio della delibera assembleare con cui vengono approvati i relativi costi e, pertanto, l'istanza istruttoria si mostra del tutto irrilevante all'accoglimento delle domande esperite nel presente giudizio.
2. Con riferimento al merito, al fine di prendere posizione sulla fondatezza delle domande attoree, occorre inquadrare i presupposti dell'azione di annullamento della delibera assembleare ex art. 1137, comma 2, c.c., nonché della categoria della nullità della delibera stessa.
Sul punto, la categoria dell'annullabilità è l'unica effettivamente codificata dal codice ex art. 1137
c.c., e costituisce la sanzione giuridica a cui va incontro la delibera assembleare affetta da vizi tipizzati dal comma secondo della disposizione in parola, recante la seguente previsione: «Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti».
Di contro, la nullità, non prevista espressamente dalla legge, è stata ricondotta dall'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale alle estreme patologie rappresentate da deficienze strutturali di un elemento essenziale della fattispecie (cfr. ex multis, Trib. Napoli,Sez. IV, 13/10/2023, n. 9338: «In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell' articolo 1137 del Cc , come modificato dall' articolo 15 della legge n.
220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a “norme imperative” o all'”ordine pubblico” o al “buon costume»).
3 Nessuna delle predette ipotesi ricorre nel caso di specie, in quanto le censure mosse al verbale riguardano la contestazione della debenza, sul piano sostanziale, delle poste contenute nel consuntivo
2022/2023 e l'errata verbalizzazione del dissenso di parte ricorrente nel preventivo spese del
2023/2024.
2.1. Per quanto attiene le poste contenute nella tabella consuntivo 2022/2023, la contestazione a cui
è affidata la censura mossa da parte ricorrente riguarda la violazione dell'accordo di mediazione intercorso tra le odierne parti, con particolare riguardo alla previsione per cui: «viene precisato che
l'esclusione del condomino ha ad oggetto tutti gli oneri economici, esecutivi e gestionali, e Parte_1 relativi benefici fiscali, connessi e conseguenti gli interventi di efficientamento energetico di cui ai verbali assembleari in data 18/10/21, 7/4/22 e 12/09/22, con esclusione altresì da ogni responsabilità per eventuali contestazioni da parte di enti pubblici o privati aventi ad oggetto la conformità degli interventi alla normativa vigente» (cfr. doc. n. 13 di parte ricorrente, p. 4).
Tale circostanza non costituisce un vizio di validità della delibera in parola, poiché non invera una violazione di legge o del regolamento condominiale, rappresentando, tutt'al più, una violazione dell'impegno contrattuale assunto dal con l'accordo di mediazione, con conseguente CP_1 inadempimento dello stesso.
La tutela azionata nel presente giudizio non è, pertanto, pertinente alle allegazioni prospettate da parte ricorrente che, anziché azionare i rimedi demolitori della delibera in parola, avrebbe potuto/dovuto azionare quelli contrattuali avverso l'inadempimento dell'accordo transattivo.
2.2. Per quanto attiene all'errata verbalizzazione del dissenso del ricorrente rispetto all'approvazione del rendiconto preventivo 2023/2024, la circostanza non risulta adeguatamente provata da parte ricorrente, cosicché la censura mossa deve essere rigettata nel merito.
Il verbale di assemblea, come noto, ha valore di scrittura privata e, benché il suo contenuto possa essere contestato con qualsiasi mezzo, il presupposto affinché possa ottenersi la conseguente declaratoria di invalidità è che sia provata con chiarezza la difformità dal vero che si assume inficiare l'atto (argomentando da Cass., sez. VI, 11/9/2017, n. 20069).
Sul punto, si osserva che parte ricorrente affida la prova di tale difformità alla circostanza indiziaria emergente dal contenuto di e-mail intercorse con l'amministrazione dello stabile, provenienti dalla stessa parte, che si riferiscono genericamente ad «osservazioni» che il NO avrebbe chiesto di verbalizzare e che non sarebbero state introdotte nell'ambito del verbale in questione (cfr. doc. nn.
21 e 28).
Ebbene, tale riscontro indiziario non è sufficiente a far emergere la prova della cennata patologia, in quanto non può desumersi dalla volontà di avanzare osservazioni, la circostanza, che rimane incerta, di un voto contrario in sede di delibera di approvazione del punto all'ordine del giorno.
4 Peraltro, si rigettano gli ulteriori motivi di censura articolati, in quanto non essendovi prova che abbia fatto constare il proprio dissenso al momento della manifestazione Parte_1 di volontà sottesa alla delibera impugnata, egli non può essere ritenuto legittimato ad avanzare l'odierna impugnazione.
Pertanto, anche sotto tale profilo la domanda di parte ricorrente deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
147/22, facendo applicazione dei compensi per cause di valore indeterminato, complessità bassa, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate, dimezzando i compensi per la fase di trattazione e istruzione, non essendo state acquisite prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n.
2507/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
▪ rigetta le domande di parte ricorrente;
▪ condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.077,50 per compensi professionali, di cui €
3.357,50 per il giudizio di merito ed € 720,00 per la fase di mediazione obbligatoria, oltre R.S.G.
(15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%).
Così deciso in Trieste, in data 30/10/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
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