Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2520.
(( (Leggi speciali).)) ((Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.))
(( (Leggi speciali).)) ((Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.))
Commentari • 11
- 1. Società a scopo mutualisticohttps://www.brocardi.it/ · 243.32469
[…] I principi fondamentali che regolano le società a scopo mutualistico sono il principio della "porta aperta" (la variazione del numero dei soci e del capitale sociale non comporta modificazione dell'atto costitutivo, v. art. 2520 del c.c.) e il principio "una testa un voto" (ogni socio può esprimere in assemblea un singolo voto, risultando irrilevante il valore della quota o il numero delle azioni che possiede, v. art. 2532 del c.c.).
Leggi di più…
Giurisprudenza • 42
- 1. Trib. Venezia, sentenza 14/10/2022, n. 1747Provvedimento: […] Un precedente di questo ufficio (n. 2152 del 27/11/2018), confermato per questo aspetto in sede di appello (App. Venezia n. 353 18/2/2021), ha qualificato la CP_6 ente marcatamente mutualistico, come cooperativa regolata da norme speciali ed ex art. 2520 c.c. assoggettata, alle disposizioni codicistiche, in quanto compatibili. Le due pronunce hanno pertanto ritenuto pertanto applicabile allaLeggi di più...
- art. 114 reg. nav. mar.·
- difetto di legittimazione passiva·
- vigilanza Capitano del Porto·
- inammissibilità domanda·
- art. 120 reg. nav. mar.·
- azione di responsabilità amministratore·
- responsabilità solidale·
- giurisdizione specializzata·
- legittimazione passiva·
- danno indiretto