Articolo 2520 del Codice civile
Articolo 2505Articolo 2505 quater
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2520.

(( (Leggi speciali).)) ((Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge puo' prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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