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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 977/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Greco ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ficarazzi (Pa), Via Roma, 96.
-ricorrente-
C O N T R O
LA Gestione Parte_2 CP_1
den Residence” in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Corso Calatafimi, 589.
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia
Sparacino ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in
Palermo, alla Via F. Laurana, n. 59.
-resistenti-
1 Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2022, espose: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze della società cooperativa resistente, operante nel settore dei servizi di assistenza agli anziani, dal 20/07/2016 al 25/10/2021, con la qualifica di operaio Ausiliario Servizi generali, di cui al Livello A del
CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie, in alcuni periodi in assenza di regolarizzazione (dal 20/07/2016 all'8/08/2017 e dal 01/03/2018 al
31/07/2019) e, successivamente, con contratto part-time di 24 e 18 ore settimanali e solo dal 17/05/2021 al 25/10/2021 (data delle dimissioni volontarie), a tempo pieno per 36 ore settimanali;
- di avere lavorato, di fatto, sempre con orario full time secondo i giorni, gli orari e le modalità analiticamente indicati in ricorso;
- di avere percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria in relazione all'orario contrattualmente stabilito e, in ogni caso, non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- di non aver avuto corrisposto il rateo della 13^ mensilità, il compenso per il lavoro notturno e festivo svolto, l'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, nonché le differenze sul TFR.
Tanto premesso, concluse chiedendo la condanna della società convenuta a corrispondergli la somma complessiva di € 75.737,35, come da conteggio allegato al ricorso nonché al versamento dei contributi previdenziali omessi, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali.
La società datrice, costituitasi in giudizio, contestò la fondatezza del ricorso chiedendone il conseguenziale rigetto;
chiese, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, per essersi dimesso in assenza di una giusta causa.
Si costituì in giudizio anche l' il quale, previo accertamento della sussistenza e CP_2
2 della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, chiese la condanna della società datrice al pagamento della contribuzione omessa, nei limiti della prescrizione, gravata di sanzioni ed interessi come per legge.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02.04.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, per quanto concerne il periodo non regolarizzato, spettava al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Come è noto l'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Sicché, la parte che intenda vedere accertata l'esistenza di una subordinazione deve dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr.
Cass. n. 2622 del 11/02/2004, Cass. n. 2728 del 08/02/2010).
Tanto premesso, la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande, per il periodo dal 20/07/2016 all'8/08/2017 e dal 01/03/2018 al 31/07/2019 non può dirsi raggiunta alla luce
3 dell'istruzione svolta e dalla documentazione versata in atti.
In particolare, il non ha fornito la prova, fondamentale in conformità al Pt_1
costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570) della propria sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del presunto datore di lavoro nonché dell'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cassazione civile sez.lav.,16 gennaio
1996, n.326).
Ed invero, la teste ha dichiarato di aver conosciuto il , Testimone_1 Pt_1
allorquando cominciò a lavorare come tirocinante del corso OSA, così come il teste ha confermato che dal 02.07.2016 al 29.10.2016 il ricorrente svolse Testimone_2
presso la struttura il tirocinio pratico della durata di 180 ore per O.S.A.; entrambi i testi erano colleghi del ricorrente quali OSS addetti alla cura degli anziani (cfr. verbale di udienza del 19.02.2024).
Anche il teste , ragioniere della società dal 1996 ha dichiarato Testimone_3
che “dal 02.07.2016 al 29.10.2016 il ricorrente ha svolto presso la struttura del resistente il tirocinio pratico della durata di 180 ore per O.S.A. autorizzato dall'Assessorato
Regionale Istruzione e Formazione Professionale” (cfr. verbale di udienza del
18.03.2024).
La circostanza è confermata anche dalla documentazione allegata dalla società cooperativa e, in particolar modo, dalla convenzione stipulata tra la scuola di formazione professionale accreditata con la Regione Siciliana e la “Eden Pt_3 CP_1
Residence” gestita da “ per lo svolgimento dello stage Controparte_3
di presso la struttura (cfr. doc. 4), dall'attestato di qualifica professionale Parte_1
dallo stesso conseguito (doc. 3) nonché dall'attestazione rilasciata dal centro di assistenza per anziani dello svolgimento del tirocinio pratico della durata di 180 ore dal 02.07.2016 al 29.10.2016 (doc. 2).
Per i restanti periodi non regolarizzati, le prove testimoniali non hanno permesso di acclarare l'espletamento di un'attività lavorativa subordinata del ricorrente in favore della società cooperativa e, per quanto concerne la domanda di condanna al pagamento delle
4 spettanze retributive in ragione del maggior orario svolto, va evidenziato che i testi escussi non hanno saputo riferire con esattezza né il periodo di lavoro né l'orario osservato dal ricorrente.
In particolare, la teste che ha lavorato per la società Testimone_4
resistente dal 2001 al 2019, ha dichiarato “…non ricordo per quanto tempo ha lavorato nella struttura, lavorava a tempo pieno, faceva gli stessi turni miei, con la qualifica di operaio Ausiliario, attività consistente nell'assistenza agli anziani e nello specifico per alimentazione, vestizione, igiene personale, rifacimento/pulizia alloggi e di aree comuni;
non ricordo gli anni precisi in cui il sig. ha lavorato, mi sono allontanata dal lavoro Pt_1
per motivi di salute” riferendo che “il sig. ha svolto la propria attività secondo la Pt_1
turnazione mensile disposta dalla direzione aziendale per tutto il personale, e rappresentata dai fogli di servizio e che mi vengono esibiti e che riconosco”, precisando, infine che “se non c'erano cambiamenti i turni iniziavano con due pomeriggi dalle 14,00 alle 22,00, il terzo giorno il turno era dalle 7,00 alle 14,00 e il quarto giorno il turno era dalle 7,00 alle 14,00 e dalle 22,00 alle 7,00; il turno pomeriggio notte non era fisso e non era stabilito mensilmente”.
Parimenti la teste anch'ella OSS addetta alla cura e Testimone_1
assistenza agli anziani, che ha lavorato per la società resistente dal 2013 fino al 2020, ha riferito “il mio lavoro era a tempo pieno ed ero una OSS addetto alla cura degli anziani;
ho conosciuto il sig. ha iniziato a lavorare come tirocinante del corso OSA e al Pt_1
termine è rimasto a lavorare;
non ricordo se è stato assunto nel 2016, quando io sono andata via a gennaio 2020 il ricorrente ha continuato a lavorare nella struttura;
ricordo che ha lavorato per alcuni anni non sono sicura che ha iniziato nel 2016; faceva gli stessi turni miei che lavoravo a tempo pieno;
non ricordo se il ricorrente si è assentato per un anno circo perché si era dimesso dal lavoro”, precisando che il svolgeva la propria Pt_1
attività secondo la turnazione mensile disposta dalla direzione aziendale per tutto il personale e che il turno di notte era raro e non usuale.
Allo stesso modo il teste , di professione OSA presso la società Testimone_2
resistente fin dal 2004, ha dichiarato che “gli orari indicati nelle turnazioni che mi
5 vengono esibiti sono indicativi, in quanto si limitano ad individuare le turnazioni tra mattina, pomeriggio e sera che spesso vengono distribuite tra più dipendenti, per archi temporali ridotti;
non sono inserito in questi turni perché lavoro normalmente solo di mattina e quando richiesto dal lavoro anche di pomeriggio;
preciso che sono turni indicativi perché possono variare su accordo dei lavoratori”, confermando che “…dal
02.07.2016 al 29.10.2016 il ricorrente ha svolto presso la struttura del resistente il tirocinio pratico della durata di 180 ore per O.S.A.; ….dopo il corso e l'ottenimento della relativa attestazione il ricorrente ha ripreso a lavorare nel mese di agosto del 2017, non so se aveva un contratto part – time per 24 ore settimanali;
dopo questo periodo il ricorrente ha smesso di lavorare per la salvo poi essere riassunto a fine anno Parte_2
2019”. Testim Anche la teste , presso la cooperativa resistente dal Testimone_5
giugno 2018, ha confermato che gli orari indicati nelle turnazioni erano “indicativi, in quanto si limitano ad individuare le turnazioni tra mattina, pomeriggio e sera che spesso vengono distribuite tra più dipendenti, per archi temporali ridotti;
gli orari variano secondo i contratti dei lavoratori;
le turnazioni venivano predisposte dal ragioniere che lavora per la società”, dichiarando che il ricorrente era stato assunto alla fine dell'anno
2019 (cfr. verbale di udienza del 19.02.2024).
Infine, va valorizzata la deposizione resa dal teste , ragioniere Testimone_3
economo presso la Società Cooperativa dal 1996, che, in ordine alla documentazione allegata da parte ricorrente e rappresentata dalla copia dello schema dei turni lavorativi dei dipendenti dal 2017 al 2021 (cfr. alleg. 12), ha chiarito che “quale ragioniere economo avevo quale mansione quella di predisporre le turnazioni dei dipendenti sia per la totalità degli stessi predisponendo i documenti di cui al n°12 della produzione del ricorrente che mi viene esibito e che riconosco quale documento tipo non potendo dire se è lo stesso che ho predisposto io mancando l'elemento identificativo dell'azienda ed essendoci correzioni che non ho fatto io;
predisponevo anche le turnazioni per il singolo dipendente come i documenti indicati al n°13 della produzione del ricorrente che mi vengono esibiti e che riconosco quale documento tipo non potendo dire se è lo stesso che ho predisposto io
6 mancando l'elemento identificativo dell'azienda ed essendoci correzioni che non sono state fatte da me;
preciso che per il documento n. 12 per l'anno 2018 il ricorrente non era in forze all'azienda e forse era sotto NASPI;
confermo che non ho fatto io le correzioni a mano che si rilevano nel documento n. 12 che mi è stato esibito”.
Orbene, è evidente che dall'istruzione probatoria svolta, non è emerso, per i periodi non contrattualizzati, l'espletamento di un'attività lavorativa del ricorrente in favore della società cooperativa “La Gioventù”, tale da essere riconducibile all'esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato, né tantomeno sono stati dimostrati i requisiti fondamentali del vincolo di subordinazione, quali la soggezione e l'assoggettamento gerarchico nei confronti della datrice di lavoro da parte del lavoratore.
Per quanto concerne poi gli ulteriori emolumenti richiesti in giudizio, le circostanze dedotte in ricorso, unitamente all'istruttoria svolta, non sono idonee a fondare le pretese economiche del ricorrente in relazione al maggiore orario svolto: i testi, infatti, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto colleghi di lavoro del , non hanno Pt_1
saputo riferire con esattezza l'orario di lavoro osservato dal ricorrente.
Né, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, può assumere rilevanza probatoria dirimente, ai fini del riscontro del maggior orario di lavoro svolto, la copia dello schema dei turni lavorativi dei dipendenti dal 2017 al 2021, allegata da parte ricorrente, considerato che tutti i testi hanno dichiarato che si trattava di turni indicativi che potevano variare su accordo dei lavoratori (cfr. testi nonchè Tes_2 Tes_5 Tes_3
interrogatorio formale di e che, sotto altro profilo, non è stato possibile Pt_4
acclararne la provenienza e autenticità.
Va, altresì, respinta la pretesa al pagamento dell'indennità per la mancata fruizione delle ferie e per i periodi di malattia, per mancanza di prova dei relativi presupposti di fatto, atteso che la società resistente ha dato la prova sia della fruizione delle ferie (cfr. alleg. 7) che dei periodi di malattia per 115 giorni (cfr. alleg. 6) a mezzo dei prospetti versati in atti e confermati dal teste . Testimone_3
Da qui, il rigetto integrale del ricorso.
7 Domanda riconvenzionale
Va infine accolta la domanda riconvenzionale di condanna del al pagamento Pt_1
dell'indennità sostitutiva del preavviso, per l'importo di € 1.467,33, atteso che il dipendente, sul quale gravava il relativo onore probatorio, non ha dimostrato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 23.10.21, con decorrenza dal
24.10.2021 (cfr. doc.5 fascicolo resistente).
In conclusione, quindi, il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore della Parte_5 [...]
“Eden Residence” in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma CP_1
di € 1.467,33, a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari per quanto riguarda la società resistente.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-rigetta il ricorso;
-accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento in favore della
[...]
Gestione casa “Eden Residence” della Parte_2 CP_1
somma di € 1.467,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo;
-condanna il ricorrente al pagamento alle spese di lite in favore della
[...]
Gestione casa “Eden Residence Parte_2 CP_1
che si liquidano in complessivi € 6.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Benedetto Schimmenti e
Luciana Dimaggio, dichiaratisi antistatari;
- condanna, infine, la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per CP_2
8 legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 03.04.2025
9
IL GIUDICE DEL LAVORO
- Chiara Gagliano -
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 977/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Greco ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ficarazzi (Pa), Via Roma, 96.
-ricorrente-
C O N T R O
LA Gestione Parte_2 CP_1
den Residence” in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Corso Calatafimi, 589.
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia
Sparacino ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente, in
Palermo, alla Via F. Laurana, n. 59.
-resistenti-
1 Oggetto: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2022, espose: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze della società cooperativa resistente, operante nel settore dei servizi di assistenza agli anziani, dal 20/07/2016 al 25/10/2021, con la qualifica di operaio Ausiliario Servizi generali, di cui al Livello A del
CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie, in alcuni periodi in assenza di regolarizzazione (dal 20/07/2016 all'8/08/2017 e dal 01/03/2018 al
31/07/2019) e, successivamente, con contratto part-time di 24 e 18 ore settimanali e solo dal 17/05/2021 al 25/10/2021 (data delle dimissioni volontarie), a tempo pieno per 36 ore settimanali;
- di avere lavorato, di fatto, sempre con orario full time secondo i giorni, gli orari e le modalità analiticamente indicati in ricorso;
- di avere percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria in relazione all'orario contrattualmente stabilito e, in ogni caso, non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- di non aver avuto corrisposto il rateo della 13^ mensilità, il compenso per il lavoro notturno e festivo svolto, l'indennità sostituiva delle ferie e dei permessi non goduti, nonché le differenze sul TFR.
Tanto premesso, concluse chiedendo la condanna della società convenuta a corrispondergli la somma complessiva di € 75.737,35, come da conteggio allegato al ricorso nonché al versamento dei contributi previdenziali omessi, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali.
La società datrice, costituitasi in giudizio, contestò la fondatezza del ricorso chiedendone il conseguenziale rigetto;
chiese, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità di mancato preavviso, per essersi dimesso in assenza di una giusta causa.
Si costituì in giudizio anche l' il quale, previo accertamento della sussistenza e CP_2
2 della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, chiese la condanna della società datrice al pagamento della contribuzione omessa, nei limiti della prescrizione, gravata di sanzioni ed interessi come per legge.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 02.04.2025 per il deposito di note.
Il ricorso è infondato.
Ed invero, per quanto concerne il periodo non regolarizzato, spettava al ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
Come è noto l'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La giurisprudenza, al riguardo, ha più volte chiarito che ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, il criterio determinante è quello della subordinazione, intesa come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore, con conseguente limitazione della sua autonomia, mentre altri elementi, quali l'assenza del rischio, la forma della retribuzione, l'osservanza di un orario, possono avere una portata solo sussidiaria, postulando la subordinazione la necessità che la prestazione d'opera sia regolata nel suo svolgimento, e che quindi il potere direttivo del datore inerisca all'intrinseca esecuzione della prestazione.
Sicché, la parte che intenda vedere accertata l'esistenza di una subordinazione deve dimostrare la propria soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr.
Cass. n. 2622 del 11/02/2004, Cass. n. 2728 del 08/02/2010).
Tanto premesso, la prova delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che parte ricorrente ha posto a base delle proprie domande, per il periodo dal 20/07/2016 all'8/08/2017 e dal 01/03/2018 al 31/07/2019 non può dirsi raggiunta alla luce
3 dell'istruzione svolta e dalla documentazione versata in atti.
In particolare, il non ha fornito la prova, fondamentale in conformità al Pt_1
costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570) della propria sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare del presunto datore di lavoro nonché dell'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cassazione civile sez.lav.,16 gennaio
1996, n.326).
Ed invero, la teste ha dichiarato di aver conosciuto il , Testimone_1 Pt_1
allorquando cominciò a lavorare come tirocinante del corso OSA, così come il teste ha confermato che dal 02.07.2016 al 29.10.2016 il ricorrente svolse Testimone_2
presso la struttura il tirocinio pratico della durata di 180 ore per O.S.A.; entrambi i testi erano colleghi del ricorrente quali OSS addetti alla cura degli anziani (cfr. verbale di udienza del 19.02.2024).
Anche il teste , ragioniere della società dal 1996 ha dichiarato Testimone_3
che “dal 02.07.2016 al 29.10.2016 il ricorrente ha svolto presso la struttura del resistente il tirocinio pratico della durata di 180 ore per O.S.A. autorizzato dall'Assessorato
Regionale Istruzione e Formazione Professionale” (cfr. verbale di udienza del
18.03.2024).
La circostanza è confermata anche dalla documentazione allegata dalla società cooperativa e, in particolar modo, dalla convenzione stipulata tra la scuola di formazione professionale accreditata con la Regione Siciliana e la “Eden Pt_3 CP_1
Residence” gestita da “ per lo svolgimento dello stage Controparte_3
di presso la struttura (cfr. doc. 4), dall'attestato di qualifica professionale Parte_1
dallo stesso conseguito (doc. 3) nonché dall'attestazione rilasciata dal centro di assistenza per anziani dello svolgimento del tirocinio pratico della durata di 180 ore dal 02.07.2016 al 29.10.2016 (doc. 2).
Per i restanti periodi non regolarizzati, le prove testimoniali non hanno permesso di acclarare l'espletamento di un'attività lavorativa subordinata del ricorrente in favore della società cooperativa e, per quanto concerne la domanda di condanna al pagamento delle
4 spettanze retributive in ragione del maggior orario svolto, va evidenziato che i testi escussi non hanno saputo riferire con esattezza né il periodo di lavoro né l'orario osservato dal ricorrente.
In particolare, la teste che ha lavorato per la società Testimone_4
resistente dal 2001 al 2019, ha dichiarato “…non ricordo per quanto tempo ha lavorato nella struttura, lavorava a tempo pieno, faceva gli stessi turni miei, con la qualifica di operaio Ausiliario, attività consistente nell'assistenza agli anziani e nello specifico per alimentazione, vestizione, igiene personale, rifacimento/pulizia alloggi e di aree comuni;
non ricordo gli anni precisi in cui il sig. ha lavorato, mi sono allontanata dal lavoro Pt_1
per motivi di salute” riferendo che “il sig. ha svolto la propria attività secondo la Pt_1
turnazione mensile disposta dalla direzione aziendale per tutto il personale, e rappresentata dai fogli di servizio e che mi vengono esibiti e che riconosco”, precisando, infine che “se non c'erano cambiamenti i turni iniziavano con due pomeriggi dalle 14,00 alle 22,00, il terzo giorno il turno era dalle 7,00 alle 14,00 e il quarto giorno il turno era dalle 7,00 alle 14,00 e dalle 22,00 alle 7,00; il turno pomeriggio notte non era fisso e non era stabilito mensilmente”.
Parimenti la teste anch'ella OSS addetta alla cura e Testimone_1
assistenza agli anziani, che ha lavorato per la società resistente dal 2013 fino al 2020, ha riferito “il mio lavoro era a tempo pieno ed ero una OSS addetto alla cura degli anziani;
ho conosciuto il sig. ha iniziato a lavorare come tirocinante del corso OSA e al Pt_1
termine è rimasto a lavorare;
non ricordo se è stato assunto nel 2016, quando io sono andata via a gennaio 2020 il ricorrente ha continuato a lavorare nella struttura;
ricordo che ha lavorato per alcuni anni non sono sicura che ha iniziato nel 2016; faceva gli stessi turni miei che lavoravo a tempo pieno;
non ricordo se il ricorrente si è assentato per un anno circo perché si era dimesso dal lavoro”, precisando che il svolgeva la propria Pt_1
attività secondo la turnazione mensile disposta dalla direzione aziendale per tutto il personale e che il turno di notte era raro e non usuale.
Allo stesso modo il teste , di professione OSA presso la società Testimone_2
resistente fin dal 2004, ha dichiarato che “gli orari indicati nelle turnazioni che mi
5 vengono esibiti sono indicativi, in quanto si limitano ad individuare le turnazioni tra mattina, pomeriggio e sera che spesso vengono distribuite tra più dipendenti, per archi temporali ridotti;
non sono inserito in questi turni perché lavoro normalmente solo di mattina e quando richiesto dal lavoro anche di pomeriggio;
preciso che sono turni indicativi perché possono variare su accordo dei lavoratori”, confermando che “…dal
02.07.2016 al 29.10.2016 il ricorrente ha svolto presso la struttura del resistente il tirocinio pratico della durata di 180 ore per O.S.A.; ….dopo il corso e l'ottenimento della relativa attestazione il ricorrente ha ripreso a lavorare nel mese di agosto del 2017, non so se aveva un contratto part – time per 24 ore settimanali;
dopo questo periodo il ricorrente ha smesso di lavorare per la salvo poi essere riassunto a fine anno Parte_2
2019”. Testim Anche la teste , presso la cooperativa resistente dal Testimone_5
giugno 2018, ha confermato che gli orari indicati nelle turnazioni erano “indicativi, in quanto si limitano ad individuare le turnazioni tra mattina, pomeriggio e sera che spesso vengono distribuite tra più dipendenti, per archi temporali ridotti;
gli orari variano secondo i contratti dei lavoratori;
le turnazioni venivano predisposte dal ragioniere che lavora per la società”, dichiarando che il ricorrente era stato assunto alla fine dell'anno
2019 (cfr. verbale di udienza del 19.02.2024).
Infine, va valorizzata la deposizione resa dal teste , ragioniere Testimone_3
economo presso la Società Cooperativa dal 1996, che, in ordine alla documentazione allegata da parte ricorrente e rappresentata dalla copia dello schema dei turni lavorativi dei dipendenti dal 2017 al 2021 (cfr. alleg. 12), ha chiarito che “quale ragioniere economo avevo quale mansione quella di predisporre le turnazioni dei dipendenti sia per la totalità degli stessi predisponendo i documenti di cui al n°12 della produzione del ricorrente che mi viene esibito e che riconosco quale documento tipo non potendo dire se è lo stesso che ho predisposto io mancando l'elemento identificativo dell'azienda ed essendoci correzioni che non ho fatto io;
predisponevo anche le turnazioni per il singolo dipendente come i documenti indicati al n°13 della produzione del ricorrente che mi vengono esibiti e che riconosco quale documento tipo non potendo dire se è lo stesso che ho predisposto io
6 mancando l'elemento identificativo dell'azienda ed essendoci correzioni che non sono state fatte da me;
preciso che per il documento n. 12 per l'anno 2018 il ricorrente non era in forze all'azienda e forse era sotto NASPI;
confermo che non ho fatto io le correzioni a mano che si rilevano nel documento n. 12 che mi è stato esibito”.
Orbene, è evidente che dall'istruzione probatoria svolta, non è emerso, per i periodi non contrattualizzati, l'espletamento di un'attività lavorativa del ricorrente in favore della società cooperativa “La Gioventù”, tale da essere riconducibile all'esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato, né tantomeno sono stati dimostrati i requisiti fondamentali del vincolo di subordinazione, quali la soggezione e l'assoggettamento gerarchico nei confronti della datrice di lavoro da parte del lavoratore.
Per quanto concerne poi gli ulteriori emolumenti richiesti in giudizio, le circostanze dedotte in ricorso, unitamente all'istruttoria svolta, non sono idonee a fondare le pretese economiche del ricorrente in relazione al maggiore orario svolto: i testi, infatti, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, in quanto colleghi di lavoro del , non hanno Pt_1
saputo riferire con esattezza l'orario di lavoro osservato dal ricorrente.
Né, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, può assumere rilevanza probatoria dirimente, ai fini del riscontro del maggior orario di lavoro svolto, la copia dello schema dei turni lavorativi dei dipendenti dal 2017 al 2021, allegata da parte ricorrente, considerato che tutti i testi hanno dichiarato che si trattava di turni indicativi che potevano variare su accordo dei lavoratori (cfr. testi nonchè Tes_2 Tes_5 Tes_3
interrogatorio formale di e che, sotto altro profilo, non è stato possibile Pt_4
acclararne la provenienza e autenticità.
Va, altresì, respinta la pretesa al pagamento dell'indennità per la mancata fruizione delle ferie e per i periodi di malattia, per mancanza di prova dei relativi presupposti di fatto, atteso che la società resistente ha dato la prova sia della fruizione delle ferie (cfr. alleg. 7) che dei periodi di malattia per 115 giorni (cfr. alleg. 6) a mezzo dei prospetti versati in atti e confermati dal teste . Testimone_3
Da qui, il rigetto integrale del ricorso.
7 Domanda riconvenzionale
Va infine accolta la domanda riconvenzionale di condanna del al pagamento Pt_1
dell'indennità sostitutiva del preavviso, per l'importo di € 1.467,33, atteso che il dipendente, sul quale gravava il relativo onore probatorio, non ha dimostrato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 23.10.21, con decorrenza dal
24.10.2021 (cfr. doc.5 fascicolo resistente).
In conclusione, quindi, il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore della Parte_5 [...]
“Eden Residence” in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma CP_1
di € 1.467,33, a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari per quanto riguarda la società resistente.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-rigetta il ricorso;
-accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente e, per l'effetto, condanna il ricorrente al pagamento in favore della
[...]
Gestione casa “Eden Residence” della Parte_2 CP_1
somma di € 1.467,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo;
-condanna il ricorrente al pagamento alle spese di lite in favore della
[...]
Gestione casa “Eden Residence Parte_2 CP_1
che si liquidano in complessivi € 6.800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati Benedetto Schimmenti e
Luciana Dimaggio, dichiaratisi antistatari;
- condanna, infine, la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per CP_2
8 legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 03.04.2025
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IL GIUDICE DEL LAVORO
- Chiara Gagliano -