Articolo 2548 del Codice civile
Articolo 2522Articolo 2545 duodevicies
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2548.

(( (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia).)) ((L'atto costitutivo puo' prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennita', mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualita' di socio.

L'atto costitutivo puo' attribuire a ciascuno dei soci sovventori piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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