TRIB
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/11/2024, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
Rg. n. 947 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Giordano, avv. Andrea Merolle e avv. Daniela Zanfino;
E
Controparte_1
,
[...] in persona del legale rappresentante p.t., resistente all'opposizione, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI
DANIELA;
E
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., resistente all'opposizione, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Mazzotta;
all'esito della udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Dichiara prescritto il credito oggetto degli avvisi di addebito n.
34720160000711181000, notificato il 11.5.2016, e n.
34720160002741417000, notificato il 24.11.2016, e per l'effetto revoca gli avvisi di addebito predetti nonché l'intimazione di pagamento n. 04720239008778104000 (impugnata) limitatamente al credito/avvisi di addebito indicati;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna Controparte_2
al pagamento della restante metà delle spese di lite, in
[...] favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2319,00, oltre IVA
CPA e spese generali forfettarie come per legge;
Compensa le spese di lite con l CP_1
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_2
e l' e ha proposto opposizione avverso l'intimazione di
[...] CP_1 pagamento del 25.8.2023 n. 04720239008778104000, notificata in data
15 febbraio 2024, con cui l ha richiesto Controparte_2 il pagamento della somma complessiva di euro 48.535,35, comprensiva di spese notifica e dei compensi del servizio di riscossione.
L'intimazione di pagamento è stata emessa sulla base di n. 6 avvisi di addebito:
-avviso di addebito n. 34720160000711181000, per contributi I.V.S. relativi ai periodi d'imposta dal 2009 al 2015, per un totale di Euro 19.080,46, asseritamente notificato l'11 maggio 2016;
-avviso di addebito n. 34720160002741417000, per contributi I.V.S. relativi sempre ai medesimi periodi di imposta dal 2009 al 2015, per un totale di Euro 18.939,53, asseritamente notificato il 24 novembre 2016;
-avviso di addebito n. 34720180000848930000, per contributi I.V.S. relativi al periodo di imposta 2018, asseritamente notificato il 28 giugno
2018, per un totale di Euro 1.367,75;
-avviso di addebito n. 34720180003204557000, per contributi I.V.S. relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018, asseritamente notificato il 14 gennaio 2019, per un totale di Euro 2.688,54;
-avviso di addebito n. 34720190002910677000, per contributi I.V.S. relativi ai periodi di imposta 2018 e 2019, asseritamente notificato il 9 gennaio 2020, per un totale di Euro 2.536,03;
-avviso di addebito n. 34720210001293453000, per contributi I.V.S. relativi al periodo di imposta 2019, asseritamente notificato il 13 gennaio
2021, per un totale di Euro 3.923,04.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha eccepito il difetto di notifica degli avvisi di addebiti sottesi alla intimazione di pagamento impugnata e violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, la carenza dei presupposti alla base dell'obbligo contributivo, la prescrizione del credito, la duplicazione della pretesa erariale relativamente agli avvisi di addebito n.
34720160000711181000 e n. 34720160002741417000 poiché gli importi ivi indicati sono relative ai contributi IVS per i medesimi periodi di imposta dal 2009 al 2015.
Per le ragioni descritte, la signora ha chiesto l'annullamento della Pt_1 intimazione di pagamento del 25.8.2023 n. 04720239008778104000.
Si sono costituiti l' e e hanno CP_1 Controparte_2 chiesto il rigetto del ricorso. Preliminarmente le convenute hanno eccepito la inammissibilità della opposizione per tardività, sia per violazione dell'art. 617 c.p.c. sia dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, poiché il ricorso è stato presentato oltre il termine, rispettivamente, di 20 e 40 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento/avvisi di addebito.
Sulla prescrizione l' ha dedotto e allegato documentazione a riprova CP_1 della notifica dei n. 6 avvisi di addebiti sottesi alla intimazione di pagamento del 25.8.2023 (impugnata). Entrambe le parti resistenti hanno poi evidenziato che deve tenersi conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta durante il periodo Covid dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
Nel merito l ha esposto che gli avvisi di addebito sono conseguenza CP_1 della iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti in data 29.9.2014, in quanto socio e amministratore della Scala Style s.r.l., con decorrenza dell'obbligo contributivo entro i termini prescrizionali dal 1.8.2009. Ha precisato che detta iscrizione è stata comunicata alla ricorrente con nota del 3.2.2015 regolarmente notificata e che l'azienda risulta cessata il 31.12.2021.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa documentalmente istruita è stata discussa mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato. Giova premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica dell'avviso di addebito davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito perfezionata dopo la notifica dell'avviso di addebito/cartella, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione della intimazione di pagamento o altro atto di riscossione): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio
2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Nella specie, le doglianze attoree relative alla inesistenza dell'obbligo contributivo, alla duplicazione della pretesa erariale e alla prescrizione quinquennale del credito maturata prima della notifica degli avvisi di addebito sono riconducibili alla opposizione per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999
e vanno dichiarate inammissibili in quanto fatte valere dopo il decorso del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 cit.
Per un verso, infatti, l' ha dimostrato di aver notificato alla ricorrente CP_1
i n. 6 avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento opposta
(rispettivamente, in data 11.5.2016, 24.11.2016, 28.6.2018, 14.1.2019 e
13.1.2022), notifica comprovata dalla documentazione depositata in atti, avverso la quale nessuna specifica contestazione ha mosso la parte ricorrente (vd. sotto). E' poi pacifico tra le parti che avverso i predetti avvisi di addebito, richiamati nell'intimazione di pagamento opposta, non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999.
Orbene, si osserva che il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del
D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva deve essere considerato perentorio.
Infatti:
-la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché
l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass., 6.6.1997 n. 5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998
n. 524);
-che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
-che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore. Così, ha statuito la S.C., sentenza n.2835 del 5.2.2009, secondo cui “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto
a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conforme. Cass. n.8900 del 14.4.2010).
Per completezza si osserva che gli avvisi di addebito n.
34720160000711181000 e n. 34720160002741417000 riguardano, rispettivamente, la 1^ e 2^ rata e la 3^ e 4^ rata del periodo di compentenza
1.8.2009-31.12.2015.
Per quanto riguarda l'estinzione del credito per prescrizione intervenuta dopo la notifica degli avvisi di addebito, si tratta di contestazione riconducibile alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che non è soggetta a termine di decadenza. Poiché nell'art. 615 c.p.c. non è fissato alcun termine finale, infatti, l'opposizione è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva e svincolata da qualsivoglia termine decadenziale. La censura è quindi tempestiva.
Questa eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Sulla prescrizione, l'art. 3 della L. 335/1995 prevede che sono soggetti a prescrizione quinquennale i contributi previdenziali ed assistenziali. La
S.C. a SS.UU. ha inoltre recentemente chiarito che il suddetto termine di prescrizione quinquennale si applica anche quando il credito è accertato in un titolo esecutivo (ad es. perché vi sono cartelle di pagamento non impugnate nei termini di legge). E infatti nella sentenza delle SS.UU. n.
23397 del 2016 si afferma che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1 per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 CP_1 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” e che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie
o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Va altresì osservato che il termine di prescrizione è stato sospeso per effetto della normativa Covid. Infati:
-l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
-l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, dispone al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Le disposizioni citate hanno sospeso i termini prescrizionali dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 (per tot. 129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al
30.6.2021 (per tot. 182 giorni).
Nella specie, l' ha dimostrato di aver notificato alla ricorrente gli CP_1 avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento n.
04720239008778104000 mediante la produzione, in relazione a ciascun atto, dell'avviso di ricevimento della raccomandata con l'indicazione del numero dell'atto notificato e della data della notifica e con la sottoscrizione apposta sia dall'incarico alla distribuzione sia da colui che ha ricevuto l'atto (sottoscrizioni non disconosciute dalle parti interessate;
vd. allegati alla relazione istruttoria dell' . CP_1
I predetti avvisi di ricevimento, prodotti in copia dall' non sono stati CP_1 disconosciuti in modo specifico e circostanziato dalla ricorrente sicché hanno piena efficacia probatoria della avvenuta notificazione degli atti impositivi in esame (sul punto cfr. Cass. n. 2117/2011 e n. 8998/2001 ove
è statuito che “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”).
Sulla regolarità della notifica delle cartelle ed avvisi, si ricordano inoltre i seguenti principi affermati dalla S.C.:
-in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (cfr. Cass. n.
10326/2014); e
-in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (vd. Cass. n. 15795 del 2016).
Gli avvisi di addebito n. 34720160000711181000 e n.
34720160002741417000 risultano notificati alla ricorrente rispettivamente in data 11 maggio 2016 e 24 novembre 2016. Non sono stati richiamati né prodotti da atti di Controparte_2 riscossione del credito interruttivi della prescrizione precedenti alla intimazione di pagamento n. 04720239008778104000, notificata il 15 febbraio 2024 (impugnata). Il credito oggetto dei due avvisi di addebito indicati si è estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito stessi. A tal fine si è tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali previsti dalla normativa Covid.
Per quanto riguarda invece gli avvisi di addebito n.
34720180000848930000, n. 34720180003204557000, n.
34720190002910677000 e n. 34720210001293453000, risultano notificati rispettivamente in data 28.6.2018, 14.1.2019, 9.1.2020 e
13.1.2022. La prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito predetti è stata tempestivamente interrotta mediante la notificazione della intimazione di pagamento opposta in data 15.2.2024. A tal fine va tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 (per tot. 129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al
30.6.2021 (per tot. 182 giorni).
In conclusione, va accertata l'intervenuta prescrizione del credito oggetto degli avvisi di addebito n. 34720160000711181000 e n. 34720160002741417000. L'intimazione di pagamento andrà annullata limitatamente ai crediti e avvisi di addebito predetti. In relazione agli avvisi di addebito n. 34720180000848930000, n.
34720180003204557000, n. 34720190002910677000 e n.
34720210001293453000, l'eccezione di prescrizione è invece infondata, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento dei relativi crediti.
Il ricorso va accolto nei limiti descritti.
Le spese di lite della parte ricorrente sono compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, mentre per la restante metà sono poste a carico di in virtù del Controparte_2 principio di soccombenza.
Si ritiene di compensare le spese di lite con l' estraneo alle vicende CP_1 relative alla riscossione dopo la notifica degli avvisi di addebito e l'iscrizione a ruolo del credito.
Queste le ragioni della decisione in epigrafe.
Frosinone, 19/11/2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
, Parte_1 ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Giordano, avv. Andrea Merolle e avv. Daniela Zanfino;
E
Controparte_1
,
[...] in persona del legale rappresentante p.t., resistente all'opposizione, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI
DANIELA;
E
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., resistente all'opposizione, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Mazzotta;
all'esito della udienza del 19/11/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
Dichiara prescritto il credito oggetto degli avvisi di addebito n.
34720160000711181000, notificato il 11.5.2016, e n.
34720160002741417000, notificato il 24.11.2016, e per l'effetto revoca gli avvisi di addebito predetti nonché l'intimazione di pagamento n. 04720239008778104000 (impugnata) limitatamente al credito/avvisi di addebito indicati;
Respinge per il resto il ricorso;
Compensa per metà le spese di lite e condanna Controparte_2
al pagamento della restante metà delle spese di lite, in
[...] favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2319,00, oltre IVA
CPA e spese generali forfettarie come per legge;
Compensa le spese di lite con l CP_1
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l Parte_1 Controparte_2
e l' e ha proposto opposizione avverso l'intimazione di
[...] CP_1 pagamento del 25.8.2023 n. 04720239008778104000, notificata in data
15 febbraio 2024, con cui l ha richiesto Controparte_2 il pagamento della somma complessiva di euro 48.535,35, comprensiva di spese notifica e dei compensi del servizio di riscossione.
L'intimazione di pagamento è stata emessa sulla base di n. 6 avvisi di addebito:
-avviso di addebito n. 34720160000711181000, per contributi I.V.S. relativi ai periodi d'imposta dal 2009 al 2015, per un totale di Euro 19.080,46, asseritamente notificato l'11 maggio 2016;
-avviso di addebito n. 34720160002741417000, per contributi I.V.S. relativi sempre ai medesimi periodi di imposta dal 2009 al 2015, per un totale di Euro 18.939,53, asseritamente notificato il 24 novembre 2016;
-avviso di addebito n. 34720180000848930000, per contributi I.V.S. relativi al periodo di imposta 2018, asseritamente notificato il 28 giugno
2018, per un totale di Euro 1.367,75;
-avviso di addebito n. 34720180003204557000, per contributi I.V.S. relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018, asseritamente notificato il 14 gennaio 2019, per un totale di Euro 2.688,54;
-avviso di addebito n. 34720190002910677000, per contributi I.V.S. relativi ai periodi di imposta 2018 e 2019, asseritamente notificato il 9 gennaio 2020, per un totale di Euro 2.536,03;
-avviso di addebito n. 34720210001293453000, per contributi I.V.S. relativi al periodo di imposta 2019, asseritamente notificato il 13 gennaio
2021, per un totale di Euro 3.923,04.
A sostegno dell'opposizione parte attrice ha eccepito il difetto di notifica degli avvisi di addebiti sottesi alla intimazione di pagamento impugnata e violazione dell'art. 26 D.P.R. 602/1973, la carenza dei presupposti alla base dell'obbligo contributivo, la prescrizione del credito, la duplicazione della pretesa erariale relativamente agli avvisi di addebito n.
34720160000711181000 e n. 34720160002741417000 poiché gli importi ivi indicati sono relative ai contributi IVS per i medesimi periodi di imposta dal 2009 al 2015.
Per le ragioni descritte, la signora ha chiesto l'annullamento della Pt_1 intimazione di pagamento del 25.8.2023 n. 04720239008778104000.
Si sono costituiti l' e e hanno CP_1 Controparte_2 chiesto il rigetto del ricorso. Preliminarmente le convenute hanno eccepito la inammissibilità della opposizione per tardività, sia per violazione dell'art. 617 c.p.c. sia dell'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, poiché il ricorso è stato presentato oltre il termine, rispettivamente, di 20 e 40 giorni dalla notifica della intimazione di pagamento/avvisi di addebito.
Sulla prescrizione l' ha dedotto e allegato documentazione a riprova CP_1 della notifica dei n. 6 avvisi di addebiti sottesi alla intimazione di pagamento del 25.8.2023 (impugnata). Entrambe le parti resistenti hanno poi evidenziato che deve tenersi conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta durante il periodo Covid dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
Nel merito l ha esposto che gli avvisi di addebito sono conseguenza CP_1 della iscrizione d'ufficio della ricorrente alla gestione commercianti in data 29.9.2014, in quanto socio e amministratore della Scala Style s.r.l., con decorrenza dell'obbligo contributivo entro i termini prescrizionali dal 1.8.2009. Ha precisato che detta iscrizione è stata comunicata alla ricorrente con nota del 3.2.2015 regolarmente notificata e che l'azienda risulta cessata il 31.12.2021.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa documentalmente istruita è stata discussa mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
Il ricorso è solo parzialmente fondato. Giova premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali - ed in genere per quelle non tributarie - prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica dell'avviso di addebito davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito perfezionata dopo la notifica dell'avviso di addebito/cartella, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione della intimazione di pagamento o altro atto di riscossione): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio
2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
Nella specie, le doglianze attoree relative alla inesistenza dell'obbligo contributivo, alla duplicazione della pretesa erariale e alla prescrizione quinquennale del credito maturata prima della notifica degli avvisi di addebito sono riconducibili alla opposizione per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ex art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999
e vanno dichiarate inammissibili in quanto fatte valere dopo il decorso del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 cit.
Per un verso, infatti, l' ha dimostrato di aver notificato alla ricorrente CP_1
i n. 6 avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento opposta
(rispettivamente, in data 11.5.2016, 24.11.2016, 28.6.2018, 14.1.2019 e
13.1.2022), notifica comprovata dalla documentazione depositata in atti, avverso la quale nessuna specifica contestazione ha mosso la parte ricorrente (vd. sotto). E' poi pacifico tra le parti che avverso i predetti avvisi di addebito, richiamati nell'intimazione di pagamento opposta, non è stato mai proposto il ricorso di opposizione, per il quale è previsto il termine di 40 giorni dall'art.24 del D.Lgs. n.46/1999.
Orbene, si osserva che il termine di 40 giorni stabilito dall'art.24 del
D.Lgs. n.46/1999 per la proposizione dell'opposizione per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva deve essere considerato perentorio.
Infatti:
-la giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere che, ancorché
l'art.153 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non per ciò può senz'altro escludersi, in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso, la perentorietà del termine, poiché nulla vieta di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato, e sia quindi perentorio (v. Cass., 6.6.1997 n. 5074 e, in termini, anche Cass., 5.6.1998
n. 524);
-che l'art. 24, 5° co., cit., nello stabilire il termine di 40 gg,, ha inteso delimitare nel tempo la facoltà del contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione a ruolo, e ciò per soddisfare quelle esigenze di certezza e celerità per cui, tra l'altro, è stata prevista la riscossione dei crediti previdenziali a mezzo ruolo;
-che la perentorietà del termine in esame discende dunque dallo scopo dello stesso che è quello di consentire, in tempi ragionevolmente brevi, la costituzione di un titolo esecutivo definitivo a favore dell'ente creditore. Così, ha statuito la S.C., sentenza n.2835 del 5.2.2009, secondo cui “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto
a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte Cost., ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso” (conforme. Cass. n.8900 del 14.4.2010).
Per completezza si osserva che gli avvisi di addebito n.
34720160000711181000 e n. 34720160002741417000 riguardano, rispettivamente, la 1^ e 2^ rata e la 3^ e 4^ rata del periodo di compentenza
1.8.2009-31.12.2015.
Per quanto riguarda l'estinzione del credito per prescrizione intervenuta dopo la notifica degli avvisi di addebito, si tratta di contestazione riconducibile alla opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che non è soggetta a termine di decadenza. Poiché nell'art. 615 c.p.c. non è fissato alcun termine finale, infatti, l'opposizione è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva e svincolata da qualsivoglia termine decadenziale. La censura è quindi tempestiva.
Questa eccezione di prescrizione è parzialmente fondata.
Sulla prescrizione, l'art. 3 della L. 335/1995 prevede che sono soggetti a prescrizione quinquennale i contributi previdenziali ed assistenziali. La
S.C. a SS.UU. ha inoltre recentemente chiarito che il suddetto termine di prescrizione quinquennale si applica anche quando il credito è accertato in un titolo esecutivo (ad es. perché vi sono cartelle di pagamento non impugnate nei termini di legge). E infatti nella sentenza delle SS.UU. n.
23397 del 2016 si afferma che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento CP_1 per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 CP_1 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” e che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie
o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Va altresì osservato che il termine di prescrizione è stato sospeso per effetto della normativa Covid. Infati:
-l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
-l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, dispone al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Le disposizioni citate hanno sospeso i termini prescrizionali dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 (per tot. 129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al
30.6.2021 (per tot. 182 giorni).
Nella specie, l' ha dimostrato di aver notificato alla ricorrente gli CP_1 avvisi di addebito sottesi alla intimazione di pagamento n.
04720239008778104000 mediante la produzione, in relazione a ciascun atto, dell'avviso di ricevimento della raccomandata con l'indicazione del numero dell'atto notificato e della data della notifica e con la sottoscrizione apposta sia dall'incarico alla distribuzione sia da colui che ha ricevuto l'atto (sottoscrizioni non disconosciute dalle parti interessate;
vd. allegati alla relazione istruttoria dell' . CP_1
I predetti avvisi di ricevimento, prodotti in copia dall' non sono stati CP_1 disconosciuti in modo specifico e circostanziato dalla ricorrente sicché hanno piena efficacia probatoria della avvenuta notificazione degli atti impositivi in esame (sul punto cfr. Cass. n. 2117/2011 e n. 8998/2001 ove
è statuito che “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova - e che va distinto dal "mancato riconoscimento", diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite -, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”).
Sulla regolarità della notifica delle cartelle ed avvisi, si ricordano inoltre i seguenti principi affermati dalla S.C.:
-in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (cfr. Cass. n.
10326/2014); e
-in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (vd. Cass. n. 15795 del 2016).
Gli avvisi di addebito n. 34720160000711181000 e n.
34720160002741417000 risultano notificati alla ricorrente rispettivamente in data 11 maggio 2016 e 24 novembre 2016. Non sono stati richiamati né prodotti da atti di Controparte_2 riscossione del credito interruttivi della prescrizione precedenti alla intimazione di pagamento n. 04720239008778104000, notificata il 15 febbraio 2024 (impugnata). Il credito oggetto dei due avvisi di addebito indicati si è estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito stessi. A tal fine si è tenuto conto dei periodi di sospensione dei termini prescrizionali previsti dalla normativa Covid.
Per quanto riguarda invece gli avvisi di addebito n.
34720180000848930000, n. 34720180003204557000, n.
34720190002910677000 e n. 34720210001293453000, risultano notificati rispettivamente in data 28.6.2018, 14.1.2019, 9.1.2020 e
13.1.2022. La prescrizione dei crediti oggetto degli avvisi di addebito predetti è stata tempestivamente interrotta mediante la notificazione della intimazione di pagamento opposta in data 15.2.2024. A tal fine va tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 (per tot. 129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al
30.6.2021 (per tot. 182 giorni).
In conclusione, va accertata l'intervenuta prescrizione del credito oggetto degli avvisi di addebito n. 34720160000711181000 e n. 34720160002741417000. L'intimazione di pagamento andrà annullata limitatamente ai crediti e avvisi di addebito predetti. In relazione agli avvisi di addebito n. 34720180000848930000, n.
34720180003204557000, n. 34720190002910677000 e n.
34720210001293453000, l'eccezione di prescrizione è invece infondata, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento dei relativi crediti.
Il ricorso va accolto nei limiti descritti.
Le spese di lite della parte ricorrente sono compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, mentre per la restante metà sono poste a carico di in virtù del Controparte_2 principio di soccombenza.
Si ritiene di compensare le spese di lite con l' estraneo alle vicende CP_1 relative alla riscossione dopo la notifica degli avvisi di addebito e l'iscrizione a ruolo del credito.
Queste le ragioni della decisione in epigrafe.
Frosinone, 19/11/2024 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti