Articolo 2545 quater del Codice civile
Articolo 2545 terArticolo 2506 1
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1 gennaio 2004
Art. 2545-quater.

(( (Riserve legali, statutarie e volontarie).)) ((Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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