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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 31/07/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. 526/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 27/03/2024 promossa da
(C.F. ) PA P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MALAVASI MANUELA VIA C.F._1
BAROZZI, 1 20122 MILANO;
) VIA BAROZZI Parte_2 C.F._2
1 MILANO;
) VIA BAROZZI 1 MILANO;
Parte_3 C.F._3
- parte appellante - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. LIMITONE ROBERTO e CAVALLO FRANCESCO
; elettivamente domiciliato in GALLERIA DEI BORROMEO, 3 C.F._5
35137 PADOVA presso lo studio dell'avv. LIMITONE ROBERTO;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria - Appello avverso la sentenza del tribunale di Venezia n. 1598/2023 pubblicata in data 21/09/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 3 luglio 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 1598/2023, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel
-1- procedimento sub RG 2763/2020, in data 6 settembre 2023, pubblicata il 21 settembre
2023 (rep. n. 5691/2023), ed in accoglimento dei motivi di impugnazione spiegati in atti e, in ogni caso, rigettando ogni contraria domanda, eccezione e deduzione avversaria, ivi incluse le domande, eccezioni e deduzioni ex adverso riproposte ai sensi dell'art. 346
c.p.c. oltreché i motivi di appello incidentale ex adverso spiegati:
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande e doglianze tardivamente proposte in atti dal sig. in relazione alla sesta ed alla Controparte_1
nona operazione (asseritamente) baciata;
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande del sig. , e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti CP_1
dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB; Pt_1
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare il difetto di titolarità e legittimazione attiva del Sig. nei limiti e per le ragioni esposte in atti e rigettare le CP_1
conseguenti do-mande avversarie;
- in via preliminare, nel merito, rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori, rigettare le istanze istruttorie avversarie e dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in corso di causa nei termini e per le ragioni dedotte oltreché, nei termini e per le ragioni dedotte in atti, dei documenti depositati dal sig. CP_1
Parte appellata
Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
-2- NEL MERITO, in via principale rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza n. 1598/2023 emessa in data 6.9.2023 dal Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data
21.9.2023, nel giudizio R.G. 2763/2020, salvo che per il capo oggetto dell'impugnazione incidentale.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 1598/2023 emessa in data 6.9.2023 dal Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data 21.9.2023, nel giudizio R.G. 2763/2020 per tutti i motivi esposti in atti, anche di primo grado, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e/o dell'art. 31 D.lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli artt. 2358 e/o 1418 cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento e dei correlati contratti di compravendita dei titoli
[...]
, di cui alla prima operazione baciata e alla seconda operazione PA
baciata intercorse tra il sig. e tra il Controparte_1 Controparte_2
2008 e il 2010, alla quarta operazione baciata intercorsa tra il sig. e Controparte_1
tra il 2011 e il 2012 e all'ottava operazione baciata Controparte_2
intercorse tra il sig. e tra il 2013 e Controparte_1 Controparte_2
il 2014, a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli intestati al sig.
, dichiarandosi per l'effetto che questi nulla deve a Controparte_1 Controparte_3
in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi,
[...]
con ogni conseguente statuizione.
IN VIA SUBORDINATA, QUALE APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata: in via principale, previo accertamento della natura simulata dei dedotti contratti di finanziamento e dei collegati contratti di compravendita dei titoli PA
, intercorsi rispettivamente tra parte attrice e convenuta, così come quivi
[...]
dedotti e/o come identificati in corsi di causa, a valere sui citati e dedotti nel giudizio rapporti di c/corrente e di deposito titoli intestati al sig. , dichiararsi la Controparte_1
nullità e/o inefficacia degli stessi ai sensi dell'art. 1414 cod. civ., con ogni conseguente
-3- statuizione, dichiarandosi per l'effetto che quest'ultimo nulla deve a PA
e quindi alla Liquidatela convenuta in ragione di detti rapporti, con ogni
[...]
conseguente statuizione;
b) nel merito, ancora in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti e dedotti in giudizio contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e/o dell'art. 31 D.lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli artt. 2358 e 1418 cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento e dei correlati contratti di compravendita dei titoli
[...]
, intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio, dichiarandosi per PA
l'effetto che il sig. nulla deve a e quindi Controparte_1 PA
alla Liquidatela convenuta in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione;
c) nel merito, in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in atto, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, nonché previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di agli obblighi informativi e di PA
protezione del cliente prescritti a norma degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. Reg.
Consob n. 16190/2007, risolversi ex art. 1453 cod. civ. i dedotti contratti di compravendita dei titoli e i correlati contratti di PA
finanziamento, intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio, e accertato che i fondi finanziati sono stati appresi dalla parte convenuta e che quindi non sussistono obblighi economici di ripetizione, dichiararsi che il sig. nulla deve a Controparte_1 [...]
e quindi alla Liquidatela convenuta in ragione di detti rapporti, né in PA
linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione;
d) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che fossero ritenute di diritto, dichiararsi la caducazione e/o la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di compravendita dei titoli e dei correlati rapporti di PA
-4- finanziamento, intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio, dichiarandosi per l'effetto che il sig. nulla deve a e quindi alla Liquidatela Controparte_1 PA
convenuta in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione;
e) in via istruttoria: per mero scrupolo si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice sub 2, da 4 a 10, 13,
15, 17, 18, 21, da 24 a 27, da 34 a 37, 39, 41, 42, da 46 a 49, 53, 54, da 56 a 78, con il teste già indicato sig. Testimone_1
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio (incluso rimborso forfetario, iva e cpa come per legge).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , imprenditore da anni operante nel settore della produzione e Controparte_1
commercializzazione di capi sartoriali per uomo per mezzo della società Confrav s.p.a. con sede in Grumolo delle Abbadesse, ha convenuto in giudizio avanti il tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, Controparte_4
amministrativa deducendo che:
[...] CP_5
1.1. era, assieme ai suoi familiari, tra i clienti storici della banca avendo alla stessa affidato da sempre le proprie disponibilità finanziarie ed essendo da molti anni titolare di un rapporto di conto corrente il n. 010570006205 e di un collegato conto deposito titoli n.
010-000410527-000;
1.2. in tale contesto si era consolidato nel tempo un rapporto di reciproca fiducia tra la l'attore e la sua famiglia in generale;
Pt_1
1.3. già in epoca anteriore al 2011 aveva posto in essere operazioni di acquisto di titoli della a valere sul c/corrente n. 010570006205 e iscritte nel PA
portafoglio titoli n.010-000410527-000: una parte di esse– quella cronologicamente più risalente – era stata “eseguita dall'attore facendo uso di finanzia propria (per ca. 7,8 milioni di Euro); altra parte, invece, ricorrendo all'affidamento per Euro 2 milioni all'uopo concessogli dalla Banca”;
1.4. tra il 2011 ed il 2015 vi era poi stata una sistematica collocazione da parte della Pt_1
di titoli azionari “in via sostanzialmente unilaterale e discrezionale” PA
e per effetto di dette operazioni l'attore era divenuto intestatario, nell'ambito di rapporti di c/corrente e deposito titoli appositamente accesi per iniziativa della banca, di oltre
-5- 664.158 azioni, acquistate sempre attingendo la relativa provvista da fondi all'uopo messi a disposizione dalla banca mediante aperture di credito in conto corrente progressivamente giunte fino all'esorbitante ammontare di Euro 48 milioni;
1.5. aveva nel complesso ricevuto dalla banca credito per 50 milioni di euro tutti finalizzati all'acquisto di partecipazioni al capitale sociale di CP_5
1.6. a partire dal 2011, in particolare, alcuni dei più alti dirigenti della banca, unitamente al funzionario incaricato della gestione dei rapporti, gli avevano richiesto di prestare Tes_1
sostegno ad un asserito programma di espansione di che avrebbe dovuto CP_5
condurre all'ulteriore rafforzamento dell' ; Pt_4
1.7. gli era stato chiarito che detto aiuto avrebbe dovuto consistere nel significativo incremento della sua partecipazione al capitale sociale della banca;
1.8. egli aveva fatto presente di non essere interessato a simili operazioni di investimento, in considerazione dell'elevato ammontare di titoli già presenti nel suo portafoglio;
CP_5
inoltre essendo stato rappresentato che l'operazione di acquisto in discorso avrebbe dovuto riguardare un numero di azioni dal controvalore di diversi milioni di euro egli aveva anche precisato di non essere nelle condizioni di impegnare tali somme per simili fini;
1.9. in risposta sia il che curava la sua posizione, sia gli altri funzionari e dirigenti di Tes_1
interessati all'operazione, recatisi presso la sua azienda, avevano fornito ampie CP_5
rassicurazioni, specificando che la prospettata operazione non avrebbe implicato per lui alcun impegno, né in termini di esborsi, né come rischio finanziario atteso che: - “i fondi necessari all'acquisto sarebbero stati forniti ad hoc dalla mediante l'accensione, Pt_1
di un'apertura di credito esclusivamente dedicata a tale operazione;
- non gli sarebbe stato richiesto di sostenere alcun onere in ragione di tale finanziamento, posto che questi sarebbero stati integralmente assolti dallo stesso Istituto (al netto degli accrediti che si sarebbero originati a titolo di rendimento); - non vi sarebbe stato da temere alcuna variazione del corso azionario dei titoli in questione, e ciò in ragione del consolidato trend rialzista delle azioni BPV, oltre che in ragione del dominio su tale valore esercitato dal C.d.A. della Banca;
- a prima richiesta, e comunque entro la scadenza prevista dal finanziamento, la Banca avrebbe riacquistato l'intero pacchetto azionario ed estinto il correlato finanziamento, lasciandolo immune da qualunque aggravio e/o spesa”;
-6- 1.10. a fronte di tale soluzione prospettatagli dai più alti vertici della banca si era dichiarato disponibile alle condizioni indicate, rimettendosi alla banca per l'assunzione delle iniziative necessarie;
1.11. la banca gli aveva dunque sottoposto, presso la Confrav spa, una apertura di linea di credito e l'avvio dei seguenti rapporti da intestarsi ad esso e funzionali all'esecuzione delle operazioni anticipategli: il conto corrente n. 010570826999 e il correlato conto deposito titoli n. 010-002209878-000. Su tali rapporti, a discrezione della banca per quanto concernente tempistiche e importi, dal 15 settembre 2011 ai primi mesi del
2015, erano state registrate innumerevoli operazioni di finanziamento e di correlato acquisto di titoli CP_5
1.12. in particolare, a fronte di aperture di credito sul conto corrente all'uopo acceso progressivamente attestatesi fino a nominali Euro 48.000.000,00, risultava aver acquistato 664.158 azioni tutte compravendute per iniziativa dell'Istituto di CP_5
credito attingendo alla provvista necessaria dai fondi messi a disposizione dalla stessa banca.
1.13. appreso da notizie di stampa dell'involuzione della situazione della banca si era rivolto nell'aprile del 2015 ai dirigenti della stessa chiedendo di por fine ai rapporti in cui era stato coinvolto e nell'incontro che aveva avuto luogo con il direttore generale dott. quest'ultimo aveva affermato che i contratti erano nulli e che sarebbero venuti Pt_5
meno da lì a breve secondo modalità che l'ufficio legale stava in quel periodo vagliando;
1.14. ricordate le vicende che avevano interessato la Banca e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa con azzeramento del valore dei titoli, ha dato atto dei provvedimenti resi dalle diverse Autorità di Vigilanza in relazione alle condotte della
Banca riguardanti le cc.dd. “operazioni baciate”;
1.15. le domande formulate in questo giudizio erano limitate ad ottenere l'accertamento negativo della posizione creditoria della banca ai fini di liberarsi da debiti nascenti dalle suddette operazioni in ragione degli affidamenti concessi, ragion per cui non vi era alcuna preclusione alla procedibilità di esse nei confronti della Liquidatela;
1.16. i relativi contratti erano nulli e/o inefficaci per assenza ab origine di qualsivoglia volontà negoziale nel senso dell'efficace compimento delle operazioni di acquisto dei titoli CP_5
e dunque per la natura fittizia e simulata degli acquisti ex art 1414 cc;
-7- 1.17. stante il collegamento negoziale i relativi contratti collegati di acquisto titoli e di finanziamento erano nulli ai sensi dell'art. 30 3 comma TUF, in quanto sottoscritti fuori dalla sede della banca e mancanti dell'indicazione della facoltà di recesso per il cliente nonché per carenza della necessaria abilitazione ex art 31 TUF in capo al funzionario della banca che aveva materialmente sottoposto l'acquisto dei titoli all'esterno dei locali della banca;
1.18. i relativi contratti collegati di acquisto titoli e di finanziamento erano altresì nulli per esser stati posti in essere in violazione della disciplina prevista dall'art. 2358 cc norma inderogabile che sancisce il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie e/o comunque perché trattavasi di operazioni insuscettibili di giudizio di meritevolezza ex art 1322 cc;
1.19. i contratti dovevano in ogni caso esser risolti perché la banca aveva violato i doveri informativi di cui di cui all'art. 21 e ss del TUF e art 27 e ss Reg Consob 16190/2007.
2. si è costituita in Controparte_6
giudizio, eccependo l'improcedibilità delle domande attoree ai sensi dell'art 83 commi 1
e 3 TUB, in quanto le domande di controparte - pur tendendo all'emissione di sentenza con effetti costitutivi o di mero accertamento – produrrebbero in realtà l'effetto di accertare un passivo della procedura al di fuori dalla sua sede propria;
ha anche eccepito l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Vicenza in ragione della competenza funzionale inderogabile ai sensi dell'art 83 comma
3 ultimo inciso TUB.
Ancora ha eccepito la nullità sopravvenuta della citazione per mancato rispetto del termine a comparire stante la sopravvenuta sospensione dal 9 marzo 2020 al 11 maggio
2020 dei termini processuali introdotta dalla normativa emergenziale volta al contenimento della pandemia da Covid 19 ed ha chiesto in ragione di ciò ex art 164 cpc la fissazione di nuova prima udienza nel rispetto del termine a comparire.
Altresì ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza ex art 163 nn 3 e 4 cpc per non esser stati individuati gli acquisti di titoli di oggetto di domanda tra i CP_5
molteplici acquisti effettuati ante 2011 non desumibili neppure dalla documentazione
-8- in atti posto che da un lato non erano stati depositati gli estratti del cc 6205 e dall'altro gli estratti del deposito titoli n. 410527 erano tutti successivi al 2012.
a poi osservato che CP_5
- l'attore già prima di procedere alla stipulazione dei contratti contestati, risultava titolare di un consistente patrimonio in prodotti finanziari comprensivi anche di titoli della;
dal questionario Mifid risultava che egli PA
aveva dichiarato di conoscere la maggioranza degli strumenti finanziari tra cui anche le azioni e di perseguire un obiettivo di investimento a rischio elevato;
- il era un affermato imprenditore, “titolare” delle società Confrav spa, CP_1
ampiamento dunque in grado di valutare autonomamente la convenienza dell'investimento al quale aveva scelto di procedere in piena autonomia e totale consapevolezza, previa informativa ricevuta dalla banca circa i rischi e non avendo subito pressioni al riguardo da parte dei dipendenti della banca;
- molte azioni erano state assegnate gratuitamente all'attore a titolo di stacco dividendi/premi fedeltà, altre accreditate il 31.12.2010 per n. 43163 azioni erano frutto di conversione di prestito obbligazionario convertibile 2009/2016, obbligazioni acquistate dopo che lo stesso aveva alienato ben n. 4352 CP_1
titoli a egli precedentemente acquistati;
CP_5
- le azioni acquistate dal tra il 2011 e i primi mesi del 2015 a mezzo del CP_1
conto corrente 82699 non erano in numero di oltre 664.158 posto che dall'estratto del libro soci risultavano acquistate n. 628.572 azioni per controvalore di € 39.285.750 e obbligazioni convertibili del POC 2013/2018 per €
1.552,875;
- le azioni relative agli ipotizzati illeciti “precontrattuali” relativi agli acquisti azionari ante 17.3.2015 erano prescritte;
- faceva difetto la prova circa il dedotto collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento e gli acquisti di azioni;
- con riferimento agli acquisti azionari effettuati utilizzando il conto corrente n.
826999 negli anni 2011 -2015 non vi era prova di concessione di asseriti finanziamenti per gli importi indicati dall'attore bensì per minori importi osservando altresì che i finanziamenti per come richiesti dall'attore e concessi
-9- dalla banca non prevedevano alcun vincolo di utilizzo per l' acquisto delle azioni della banca;
- l'intento di utilizzare le somme di cui agli affidamenti per l'acquisto delle azioni della integrava un mero motivo interno alla sfera volitiva dell'attore, come Pt_1
tale estraneo alla causa dei contratti, non potendosi intravvedere alcun oggettivo collegamento causale tra i negozi oggetto del contenzioso;
- nella ipotesi in cui fosse stato individuato un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti, non era applicabile l'art. 2358 cc alle società cooperative, quale era all'epoca la banca;
- anche se si fosse ammessa la possibilità di applicare l'art. 2358 cc, alle società cooperative la disciplina di cui alla citata norma risultava in ogni caso applicabile solo per i limiti quantitativi, ma non per i commi 2 e 3 dell'art 2358 cc, circa la preventiva autorizzazione assembleare e la relativa relazione consigliare posto che nelle cooperative l'art 2529 cc prevedeva che l'atto costitutivo potesse autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società, e ciò era stato stabilito dall'art 18 dello Statuto di I limiti quantitativi non erano stati CP_5
in concreto violati, tenuto conto che i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili di cui all'art 2529 cc così come quelli posti dall'art 2358 sesto comma c.c. erano stati rispettati avuto riguardo alle risultanze dei Bilanci di esercizio;
- anche in ipotesi di ritenuta violazione dell'art. 2358 cc, si tratterebbe di norma che imponeva regole di comportamento agli organi gestori e alla cui violazione non potrebbe discendere alcuna nullità del contratto;
- anche a voler ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attrice, comunque l'art. 2358 cc comportava la possibilità di invalidare unicamente il contratto di finanziamento e non l'acquisto delle azioni, conseguenza questa che si porrebbe in contrasto proprio con la ratio della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale;
- l'art. 2358 c.c. non era in ogni caso applicabile agli acquisti obbligazionari;
- non sussisteva la lamentata nullità dei contratti ex art 1322 cc. nonché la sussistenza della dedotta simulazione;
- quanto alla lamentata nullità per violazione dell'art 30 e 31 TUF, mancava la prova che i contratti di acquisto dei titoli e di finanziamento fossero stati
-10- sottoscritti fuori sede, nel mentre il diritto di recesso era previsto sia nel
Contratto Quadro n. 2209878 sia nel Contratto Quadro n. 410527 in forza dei quali erano stati impartiti gli ordini di acquisto;
- la normativa de qua non si applicava agli acquisti effettuati in sede di aumenti di capitale 2013 e 2014 non sottoposti alla disciplina dello ius poenitendi;
- la vendita di azioni e obbligazioni convertibili di nuova emissione era stata effettuata direttamente da in assenza di un servizio di collocamento da CP_5
parte di un intermediario e quindi non vi era stato alcun collocamento in senso tecnico da parte della riconducibile al novero del collocamento di cui Pt_1
all'art. 1, comma 5, lettere c), c-bis);
- la vendita di azioni e obbligazioni di nuova emissione non poteva in alcun modo essere ricondotta nella nozione di “negoziazione” o in quella di gestione portafogli;
- anche gli acquisti effettuati in data antecedente al 1.9.213 non rientravano nell'ambito di applicazione dell'art. 30, commi 6 e 7, TUF: solo con il c.d.
“Decreto del fare” (D.l. 21 giugno 2013, convertito con modificazioni in l. 9 agosto
2013, n. 98) era stata estesa l'applicabilità dell'art. 30, comma 6, TUF alla c.d.
“negoziazione per conto proprio” prevista dall'art. 1, comma 5, lett. a) TUF, ossia all'attività di vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta mentre sino a detta modifica l'art. 30 TUF veniva interpretato nel senso dell'applicabilità del c.d. “diritto di ripensamento” ai soli servizi di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali;
- in ogni caso, trattandosi di nullità di protezione il contratto poteva esser convalidato mediante comportamento concludente del cliente incompatibile con la volontà di avvalersi della nullità, come avvenuto nel caso di specie in cui il cliente aveva esercitato i relativi diritti;
- quanto alla previsione di recesso, la norma de qua intendeva perseguire lo scopo di evitare che l'investitore venisse colto impreparato e di sorpresa, circostanza questa esclusa, viste le trattative intercorse in precedenza tra le parti e tra l'altro evidenziate proprio dall'attore sicché anche se fossero risultati sussistenti i presupposti formali per l'applicazione dell'art. 30 T.U.F., l'utilizzo dello strumento
-11- sarebbe da ritenersi “abusivo” e la banca intendeva far valere l'excepito doli generalis;
- non sussisteva nemmeno la dedotta nullità per violazione dell'art 31 TUF;
- la domanda di nullità degli acquisti azionari effettuati in data antecedente il
17.3.2015 era da ritenersi prescritta;
- quanto alla pretesa violazione di obblighi informativi, la normativa in tema di intermediazione finanziaria non era applicabile al caso di specie e, in ogni caso, erano state fornite tutte le informazioni del caso.
3. Il tribunale ha fissato nuova prima udienza nel rispetto del termine a comparire ed è stata anche disposta la rinnovazione della citazione cui parte attrice ha ottemperato depositando atto integrativo, in ordine al quale la banca ha eccepito che esso conteneva una indebita estensione dell'oggetto della causa.
Espletate le prove orali ammesse, il tribunale ha definito la causa con la sentenza n.
1589/2023, con la quale:
a. ha accertato la “nullità dei collegati negozi di affidamenti e di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili indicati in parte motiva quali terza, quinta, sesta, settima, nona
e decima operazione”, dichiarando che nulla era dovuto dal alla convenuta “a CP_7
titolo di adempimento di obblighi contrattuali derivanti dai relativi contratti di affidamento per come utilizzati nelle varie operazioni e cioè:
- per € 10.000.000,00 per acquisto di 160.000 azioni nel 2011 (terza operazione);
- per € 10.000.000,00 per acquisto di altre 160.000 azioni nel 2012 (quinta operazione);
- per € 3.150.750,00 per azioni e obbligazioni convertibili acquisite nel 2013 (sesta operazione);
- per € 3.000.000,00 per “voltura n. 48.000 azioni effettuata nel 2013 (settima CP_5
operazione);
- per € 9.500.000,00 per sottoscrizione/acquisti azioni effettuati nel 2014 (nona operazione);
- per € 5.000.000,00 per acquisto azioni effettuato a fine 2014 e regolato nel libro soci il
13.1.2015 (decima operazione);
b. ha respinto le domande attoree relativamente alle operazioni indicate in parte motiva come prima, seconda, quarta ed ottava operazione;
-12- c. ha dichiarato compensate per la quota di 1/5 le spese di lite, condannando la Pt_1
alla rifusione in favore dell'attore dei residui quattro quinti.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base di nove motivi, CP_5
chiedendone la riforma, con declaratoria di “inammissibilità delle domande e doglianze tardivamente proposte in atti da parte attrice in relazione alla sesta ed alla nona operazione (asseritamente) baciata”, di inammissibilità-improcedibilità “delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83
TUB”. In via subordinata ha chiesto dichiararsi l'incompetenza in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
in ulteriore subordine dichiararsi l'inammissibilità della domanda volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB. Nel merito ha chiesto il Pt_1
rigetto di tutte le domande e, in ipotesi di loro accoglimento, di determinarsi “il quantum debeatur secondo quanto esposto e provato in corso di giudizio”.
5. Si è costituito in causa , opponendosi all'accoglimento dell'appello Controparte_1
e chiedendone il rigetto. In via di appello incidentale il ha chiesto CP_1
l'accoglimento della domanda di nullità anche con riguardo alle operazioni (prima, seconda, quarta e ottava) per le quali il tribunale ha respinto la relativa domanda.
In via di appello incidentale condizionato, ha formulato domanda (a) di accertamento della natura simulata dei contratti di finanziamento e di acquisto dei titoli ovvero (b) della nullità di essi “ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
e/o dell'art. 31 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli artt. 2358 e 1418 cod. civ.”, ovvero in via subordinata (c) la risoluzione ex art. 1453 c.c. e, in ogni caso, (d) la loro dichiarazione di “caducazione e/o la nullità e/o l'inefficacia”.
6. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni e depositati gli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 3 luglio 2025.
In diritto.-
a) LA MATERIA DEL CONTENDERE E LA DECISIONE IMPUGNATA.
La causa riguarda quelle che vengono definite “operazioni baciate” ossia operazioni nelle quali si assume che la banca abbia erogato finanziamenti al fine di consentire l'acquisto di titoli della banca stessa. Segnatamente vengono in rilievo dieci operazioni di acquisto di titoli effettuate dal nel corso degli anni. CP_1
-13- Il tribunale ha ritenuto fondata la domanda in proposito svolta dal e diretta CP_1
alla declaratoria della nullità di sei di tali operazioni, respingendo la domanda concernente le altre quattro.
Segnatamente il tribunale:
1.) ha respinto l'eccezione di improponibilità delle domande ex art. 83 TUB;
2.) ha respinto l'eccezione di incompetenza sollevata con riguardo all'esclusività del foro della procedura concorsuale;
3.) ha respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e di indebita estensione della materia del contendere a seguito della integrazione dimessa dal CP_1
ex art. 164, co. 5, c.p.c.;
Nel merito il primo giudice ha ritenuto:
4.) infondata la domanda di simulazione;
5.) applicabile alle società cooperative il divieto di cui all'art. 2358 c.c.;
6.) applicabile detto divieto anche in riferimento agli acquisti di obbligazioni convertibili in azioni;
7.) che alla violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c. consegue la nullità dell'operazione, laddove si riscontri il collegamento contrattuale fra acquisti e finanziamenti;
8.) sussistente per le sei operazioni indicate il nesso di collegamento contrattuale fra gli acquisti di titoli e i finanziamenti della banca, accertando, in riferimento ad esse, la conseguente nullità.
b) MOTIVI DI APPELLO
In estrema sintesi, on l'appello principale mira a ottenere il rigetto delle domande CP_5
di nullità anche per le sei operazioni la cui invalidità è stata riconosciuta dal tribunale, mentre il , con l'appello incidentale, intende ottenere la dichiarazione di CP_1
nullità anche per le quattro operazioni per le quali il tribunale ha respinto la sua domanda. In via di appello incidentale condizionato, il , nei riguardi di tutte le CP_1
operazioni, ne chiede l'accertamento di loro nullità per le ipotesi già dedotte in prime cure e che il tribunale ha respinto (domanda di simulazione) o non ha preso in considerazione.
b.1) motivi di appello principale
-14- 1. Il primo motivo censura il rigetto dell'eccezione di improponibilità-improcedibilità delle domande ex art. 83 t.u.b.;
2. con il secondo motivo si sostiene, sotto altro profilo, che la declaratoria di “nulla dovere” alla banca sottende inevitabilmente un effetto compensatorio tale da fondare la competenza del foro della procedura concorsuale;
3. il terzo motivo torna a sostenere la “competenza” del tribunale di , quale foro Pt_1
della procedura concorsuale, sottoponendo a critica il rigetto della relativa eccezione da parte del primo giudice;
4. il quarto motivo si dirige avverso il rigetto che il tribunale ha formulato dell'eccezione di indebita estensione della materia del contendere che il avrebbe compiuto CP_1
in sede di memoria integrativa ex art. 164, co. 5, c.p.c.;
5. il quinto motivo censura l'apprezzamento del tribunale circa la sussistenza del collegamento contrattuale fra finanziamenti e acquisti;
6. con il sesto motivo si torna a sostenere l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative;
7. il sesto motivo sostiene che alla violazione dell'art. 2358 c.c. non conseguirebbe, come ritenuto dal tribunale, la invalidità dell'operazione, trattandosi di disposizione che regola unicamente il corretto agire degli amministratori;
8. l'ottavo motivo censura la declaratoria di “nulla dovere” alla banca emessa dal tribunale, lamentando che non si sarebbe tenuto conto dei vantaggi che il ha CP_1
tratto in conseguenza dei suoi acquisti, quali dividendi, cedole, prezzo per la vendita di parte delle azioni, “premio fedeltà”, ecc.;
9. il nono motivo ha ad oggetto le spese processuali, non solo quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi, ma anche, indipendentemente da tale accoglimento, in quanto il tribunale non avrebbe tenuto conto del rigetto della domanda di simulazione e della domanda relativa a quattro operazioni, il che avrebbe imposto, secondo la compensazione integrale delle spese di lite. Si lamenta, inoltre, che il CP_5
tribunale non abbia tenuto presente la assoluta novità e la complessità delle questioni trattate.
b.2) motivi di appello incidentale
1. Come detto con l'appello incidentale si mira a conseguire la declaratoria di nullità anche con riferimento alle quattro operazioni per le quali il tribunale non ha ritenuto
-15- sussistente il collegamento negoziale fra finanziamenti e acquisti di titoli;
si sostiene che
b.3.) motivi di appello incidentale condizionato
1. Con l'appello incidentale condizionato il critica, innanzi tutto, il rigetto CP_1
della domanda di simulazione delle operazioni contestate;
2. con il secondo motivo dell'appello incidentale condizionato si sostiene la nullità delle operazioni ex art. 1322 c.c.;
3. con il terzo motivo dell'appello incidentale condizionato si mira alla nullità e/o alla risoluzione dell'operazione per violazione degli artt. 21 ss. t.u.f. e degli articoli 39 ss. regolamento CONSOB 16190/2007;
4. il quarto motivo di appello incidentale condizionato è diretto a conseguire la nullità dei contratti di negoziazione titoli ex art. 30 t.u.f. e artt. 78 ss. regolamento CONSOB n.
16190/2007 e articoli 67 duodecies e 67 septdecies d. lgs. 206/2005.
C.) DISAMINA DEI MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE E INCIDENTALE.
Come già sopra osservato, la controversia solleva fondamentalmente la questione delle cc.dd. operazioni baciate poste in essere dalle “banche venete” (Banca Popolare di Vicenza
e Veneto Banca) e delle connesse questioni sulle domande in proposito ammissibili nei riguardi della banca in liquidazione coatta amministrativa (e, in alcuni casi, anche verso la cessionaria dell'azienda bancaria: nella specie non formulate), sulla legittimazione della banca in l.c.a., sull'applicabilità del divieto di cui all'art. 2358 c.c. alle società cooperative
(come in allora Veneto Banca), sulle conseguenze della violazione di quel divieto, questioni tutte sulle quali questa corte ha espresso un orientamento ormai consolidato, offrendo una ricostruzione della vicenda che considera ammissibile la domanda del cliente diretta alla declaratoria di nulla dovere alla (ma anche nei confronti della banca CP_8
cessionaria) a seguito dell'accertamento della nullità dell'intera operazione di acquisto di azioni proprie finanziato dalla banca in violazione dell'art. 2358 c.c. (v., tra le altre, Appello
Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta: v. tra le più recenti: App.
Venezia 2055/2025).
Il collegio ritiene di dar seguito al ricordato orientamento, in assenza di validi motivi per discostarsene, onde è inevitabile fare richiamo a quelle pronunce e alle argomentazioni ivi
-16- espresse, nella disamina di molti dei motivi di appello formulati in questo contendere.
1.-2. Primi due motivi di appello principale (improponibilità ex art. 83 tub;
effetto compensatorio conseguente alla statuizione di “nulla dovere”; interesse ad agire).
I primi due motivi, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate, devono trovare una congiunta trattazione, sono privi di pregio.
In ordine alla eccepita improponibilità-improcedibilità delle domande nei confronti di
[...]
il tribunale ha così motivato: «L'art.83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti CP_8
bancari, testualmente prevede che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, “non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo qualora si lamenti che il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione;
le decisioni sul punto adottate dal Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengano definitive, ed è inoltre regolata anche l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario.
Analoga disciplina dell'accertamento concorsuale dei crediti vi è per il caso di fallimento: l'art. 51 L.F., richiamato anche dall'art. 201 della medesima L.F. in materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, prevede
l'improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari, ma comunque l'improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito verso il viene pacificamente ricavata dagli artt. Parte_6
52 e 208 L.F. che riservano allo speciale rito dell'insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore.
La ratio della normativa sopra richiamata quanto alla liquidazione coatta amministrativa è quella di demandare al
Giudice della procedura liquidatoria l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio. In tal senso v. pronunce della Suprema Corte secondo cui “qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum ( Cass. Civ. n. 7037/2017; Cass civ. 9/3/2010, n. 5662 ). Debbono ritenersi improcedibili non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive quanto costituiscono
“l'antecedente” della ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e sono a ciò strumentali in quanto costituiscono la premessa ed il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento del credito vantato
(restitutorio e/o risarcitorio) e sono dunque volte ad incidere sulla esatta individuazione del passivo della liquidatela, di tal che debbono esser proposte o comunque proseguire solo in sede “concorsuale” con assoggettamento al rito all'uopo previsto secondo le procedure di cui agli artt. 86 e ss del TUB , non potendosi derogare all'accertamento del
-17- credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.
Va però indagato, pur nell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, se residui un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura in sede ordinaria. Con particolare riferimento ad es. al settore dei diritti dei lavoratori la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la procedibilità/ proseguibilità davanti a giudice diverso dal giudice del Concorso, delle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, qualora volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare si veda Cass. Sez. Un. n.
141/2006 che ha affermato come il lavoratore dipendente debba proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, quali quelle volte alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre sono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese alla condanna pecuniaria. Di egual segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ribadito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n. 15066/2017).
Può dunque ribadirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono” insomma sull' accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive o di accertamento ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono per contro escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono invece volte a conseguire un quid ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura
Fallimentare o della Impresa in L.c.a di riconoscere alla parte: tra esse in primis le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali (non ancora adempiuti) verso la impresa in Lca posto che la relativa declaratoria non può certo essere ottenuta nell'ambito della procedura e non è prodromica a richieste restitutorie.
Ritiene questo Tribunale, che l'ampia formulazione dell'art. 83 TUB nel riferirsi all'improcedibilità di “alcuna azione” nei confronti dell'istituto di credito posto in LC.A., non possa essere interpretata fino ad arrivare ad escludere qualsivoglia tutela giurisdizionale in relazione a dette controversie che non possono essere “trattate” nel procedimento della Liquidatela di accertamento dello stato passivo .
Nel caso di specie parte attrice ha precisato (ed altresì documentato) di non aver rimborsato alla i Pt_1 finanziamenti in tesi ricevuti ( di cui si dirà infra) per acquistare i titoli in oggetto ed ha esplicitato che ciò che intende ottenere è la liberazione dalla posizioni debitorie ancora esistenti, generate dagli affidamenti concessi per gli acquisti titoli: non viene dunque in rilievo un preteso credito di parte attrice afferente la restituzione del prezzo dei titoli, posto che parte attrice assume che le operazioni de quibus avrebbero meramente generato posizioni debitorie a suo carico, ancora in essere e le domande svolte mirano pertanto alla “liberatoria”».
La decisione del tribunale merita conferma.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto
-18- disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno,
l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei
-19- propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87,
88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento
(del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla
(per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento
(magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto
“nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria. In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della
-20- Costituzione, atteso che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello Trieste n. 402/2022). Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una
(per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi. In definitiva, sul punto, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di CP_9
nei suoi confronti scaturiti dalla complessiva operazione in esame previa
[...]
dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre,
Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
E, nel caso di specie, è certo che il – come osservato dal tribunale – non ha CP_1
rimborsato alla banca i finanziamenti ottenuti per acquistare i titoli e ha a chiare lettere esplicitato che mira ad ottenere unicamente la liberazione dalle posizioni debitorie tuttora esistenti generate dagli affidamenti in tesi concessi per l'acquisto delle azioni della banca.
È poi da escludere che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venir meno del debito della parte istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed
-21- obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità. Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
Va ribadito come l'accertamento negativo del credito richiesto dall'attore non presuppone alcuna compensazione: il ha coltivato le predette domande, volte ad ottenere CP_1
una pronuncia avente ad oggetto l'accertamento di nulla dovere alla Banca, in esecuzione dei rapporti contestati, senza (più) opporre in compensazione alcun credito restitutorio e senza, quindi (più) chiedere il ricalcolo dei rapporti di dare/avere. La domanda di accertamento negativo formulata può quindi prescindere dall'accertamento del controcredito vantato dagli stessi nei confronti della procedura a titolo di ripetizione dell'indebito versamento del prezzo di acquisto, non essendo quindi necessario svolgere alcuna compensazione tra le reciproche poste.
Il venire meno del debito è invero la conseguenza diretta della nullità del contratto di finanziamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa. Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni ed obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca. Ne deriva, per l'effetto, che, non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo, l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
3. Terzo motivo dell'appello principale (competenza foro fallimentare).
Alla luce di quanto si è osservato, esaminando il primo e il secondo motivo di appello principale, l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, Sezione
Imprese, in favore del Tribunale di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, TUB, per cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”. La domanda proposta dagli attori appellati in questa sede non si può infatti considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento
-22- negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame. Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui gli attori hanno negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
4. Quarto motivo dell'appello principale (eccezione di inammissibilità delle domande contenute nella memoria integrativa ex art. 164, co. 5, c.p.c.)
Il quarto motivo, con il quale si critica la sentenza per aver ritenute ammissibili le domande relative a conti diversi dal n. 6205 e al primo finanziamento, introdotte con la memoria integrativa ex art. 164, co. 5, c.p.c., laddove in atto di citazione si faceva riferimento unicamente alle operazioni relative al periodo dal 2010 al 2015, è destituito di fondamento.
Sul punto il tribunale ha così motivato: «le domande vanno individuate con riferimento al complessivo contenuto dell'atto di citazione: in esso l'attore ha dato atto di “sistematica e pervicace collocazione di titoli azionari BPV intrapresa dalla tra il 2011 e il 2015, in via sostanzialmente unilaterale e discrezionale, e per Pt_1 effetto della quale l'odierno attore è stato reso intestatario, nell'ambito di rapporti di c/corrente e deposito titoli appositamente accesi per iniziativa della convenuta, di oltre 664.158 azioni, compravendute sempre attingendo la relativa provvista da fondi all'uopo messi a disposizione dalla mediante aperture di credito in conto Pt_1 corrente progressivamente giunte fino all'esorbitante ammontare di Euro 48 milioni”, riferendosi poi nelle conclusioni alle operazioni intercorse tra il 2011.
In citazione ha però altresì ulteriormente dedotto (v. pag. 4) di operazioni di data anteriore al 2011 laddove ha affermato che “si danno le operazioni di acquisto titoli BPV poste in essere dal sig. in epoca anteriore CP_1 al 2011, a valere sul c/corrente n. 010570006205 (cfr. doc. 2) e iscritte nel portafoglio titoli n. 010-000410527-000
(cfr. doc. 3): una parte delle quali – quella cronologicamente più risalente – è stata eseguita dall'attore facendo uso di finanzia propria (per ca. 7,8 milioni di Euro); altra parte, invece, ricorrendo all'affidamento per Euro 2 milioni all'uopo concessogli dalla Banca”. Ed è proprio per la genericità delle allegazioni specie con riferimento alle operazioni “finanziate” di data anteriore al 2011, già indicate ma non adeguatamente specificate, genericità non colmabile neppure ob relationem (la relativa documentazione di supporto non era ancora stata compiutamente prodotta) che è stata disposta la integrazione: con essa non sono state dunque introdotte nuove domande nel mentre le specificazioni e le allegazioni riferite alle già dedotte domande assolvono all'onere di integrazione di cui
è stata onerata la parte ex art 164 V comma c.p.c.”.
Il motivo lamenta che con l'atto di citazione, quanto alle operazioni prima del 2011 (ma sempre a partire dal 2010), esse erano state fatte a valere sul conto corrente 6205 e nel portafoglio titoli 410527 per mezzo di un affidamento di € 2.000.000,00 (c.d. primo finanziamento), mentre le precedenti operazioni erano state compiute con denaro
-23- proprio del e, quanto alle operazioni successive (2011-2015) erano state CP_1
compiute sul c.c. 6999 per un importo complessivo di € 40.000.000,00.
Con la memoria integrativa, invece, a) quanto alle operazioni precedenti il 2010 con la prima e la seconda operazione;
b) a valere sul c.c. 6205 per importi superiori a €
2.000.000,00 (la prima e la seconda operazione) oltre che di epoca successiva al 2010
(quarta, sesta e nona operazione) ma sul c.c. 6205 laddove in citazione “le supposte operazioni baciate di epoca successiva al 2010 erano state invece disposte esclusivamente a valere sul conto corrente 826999 e iscritte nel portafoglio titoli
2209878” (appello, pag. 33).
Va premesso che, quanto alla interpretazione della domanda giudiziale, la corte di legittimità ha sempre insegnato che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass. n. 9909 del 16/04/2025; Cass. n. 13602 del 21/05/2019; Cass. n.
7322 del 14/03/2019; Cass. n. 118 del 07/01/2016).
In tale chiarita prospettiva, la corte osserva che l'eccezione di indebita estensione della domanda è palesemente insussistente.
È la stessa parte appellante a dedurre che con la memoria integrativa il sulle CP_1
operazioni relative al conto 6205 “ha formulato precisazioni” (appello, pag. 33), con ciò finendo per riconoscere che si tratta di attività meramente di specificazione di una domanda già svolta.
In ogni caso, dalla complessiva lettura dell'atto di citazione emerge in maniera sufficientemente chiara che il intendeva dolersi di tutti gli acquisti da esso CP_1
compiuti nei rapporti bancari con “l'intera impalcatura negoziale posta in essere CP_5
dalla sia quella relativa agli acquisti conclusi nell'ambito del rapporto di Pt_1
c/corrente n. 010570006205 facendo uso della disponibilità di cassa di 2 mln di Euro concessa dalla con successiva iscrizione dei titoli nell'ambito del dossier n. 010- Pt_1
000410527, sia quella conclusa con l'inconsapevole disponibilità dell'odierno esponente nell'ambito dei rapporti di c/corrente n. 010570826999 facendo uso della disponibilità di cassa di 48 mln di Euro concessa dalla con successiva iscrizione Pt_1
-24- dei titoli nell'ambito del dossier n. 010-002209878, appare radicalmente inficiata dalla sua finalità pacificamente elusiva della disciplina concernente le operazioni su azioni proprie” (atto di citazione, pag. 31).
Non a caso, del resto, venivano prodotti in uno con l'atto di citazione quale doc. n. 2 gli estratti conto relativi al conto n. 6205 così come, quale doc. 3 gli estratti del conto titoli
410527.
Le domande proposte dal erano dunque riferite a tutti gli acquisti di azioni ed CP_1
obbligazioni intervenuti laddove l'elemento identificativo era chiaramente indicato nell'assistenza finanziaria, asseritamente illecita (e nel più ampio contesto nel quale, con riferimento a quelle operazioni, erano dedotte le altre violazioni imputate alla banca) e non certo nel numero del conto corrente sul quale si svolgeva la singola operazione. Atteso che nell'atto di citazione si faceva pure riferimento a operazioni di data anteriore al 2011 (pag. 4) a valere sul conto corrente 6205 e sul portafoglio titoli
527, il tribunale ha disposto l'integrazione in parte qua dell'atto di citazione affinché tali operazioni, pur indicate, venissero adeguatamente specificate, il che è puntualmente avvenuto con la memoria integrativa.
La considerazione complessiva del contenuto sostanziale dell'atto di citazione non solo lasciava facilmente comprendere che le pretese erano dunque riferite a tutte le operazioni di assistenza finanziaria anche in epoca anteriore al 2011, ma, in ogni caso, la precisazione intervenuta nella memoria ex art. 164 co. 5 c.p.c. risultava pienamente ammissibile e tempestiva, con specificazione anche di quelle operazioni inizialmente indicate in maniera insufficiente.
Si deve in ogni caso – e ulteriormente – considerare che la modifica della domanda iniziale, operata sino alla prima memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., anche quando la modifica riguardi uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda
(petitum e causa petendi), deve ritenersi ammissibile, purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, circostanza quest'ultima palesemente sussistente nel caso di specie (cfr. Cass. n. 18546/2020, n. 31078/2019, n. 8510/2014).
A fronte di tale chiara volontà espressa nell'atto introduttivo diretta contro gli acquisti- finanziamenti compiuti su entrambi i conti, limitarsi a rilevare l'erroneità nella conclusione sub 1. dell'atto di citazione (che fa riferimento ai “rapporti di c/corrente n.
010570826999 e di deposito titoli n. 010-002209878”) del numero del conto corrente e/o
-25- del deposito titoli indicato non risulta dirimente, in quanto – come detto – non sussistono dubbi sull'ambito della domanda del e sull'effettiva finalità che CP_1
con essa l'attore mirava a conseguire.
Il motivo è pertanto infondato e va respinto.
5. Quinto motivo appello principale e primo motivo appello incidentale (collegamento contrattuale).
Il quinto motivo di appello principale e il primo motivo di quello incidentale attengono alla valutazione del collegamento contrattuale tra acquisti e finanziamenti che il tribunale ha ravvisato con riferimento alle operazioni terza, quinta, sesta, settima, nona e decima e ha invece escluso con riferimento alle operazioni prima, seconda, quarta e ottava.
È opportuno prendere in disamina tutte e dieci le operazioni, alla stregua dei motivi di appello formulati nei loro riguardi.
5.1.-5.2. Prima operazione e seconda operazione.
Il tribunale ha svolto in proposito la seguente motivazione:
“La prima operazione come allegata dall'attore vede un prestito obbligazionario convertibile 2009/2016 regolato con addebito del controvalore di € 2.611.411,50 in conto corrente n. 6205 del 31.12.2009; le obbligazioni peraltro prevedevano la facoltà di conversione solo per il sottoscrittore mentre ne era esclusa la facoltà per la banca (v prospetto doc.85 di parte convenuta).
Vi è stata poi conversione in n. 43.163 azioni registrate in libro soci il 31.12.2010. La seconda operazione come allegata dall'attore vede una domanda di acquisto azionario del controvalore di 10.000 azioni effettuata in data
16.6.2009 con precisazione che il deposito delle azioni doveva esser effettuato sul conto titoli n.0527 e l'addebito del controvalore era da regolarsi sul conto corrente n. 6205 (v doc 78 attoreo); in data 10.12.2009 risulta registrata in libro soci la attribuzione delle 10.000 azioni;
il deposito titoli è stato fatto sul conto titoli 0527 e in data 30.12.2009 risulta registrata la operazione di addebito del controvalore di € 605.000,00 sul cc 6205; detto acquisto in tesi attorea sarebbe stato effettuato sempre grazie agli stessi affidamenti doc 41,42, e43.
Secondo parte attrice vi sarebbe collegamento negoziale tra le due operazioni con gli affidamenti di cui ai doc. 41
42,43 attorei (affidamenti solo successivamente incrementati nel 2010 - doc 44 attoreo).
Si osserva che dal doc. 41 attoreo risulta una linea di credito accordata mediante finanziamento sul conto 6205 per €
1.500.000,00 ancora in data 11.2.2008; dal doc 42 e 43 risultano poi rinegoziazioni di detta linea di credito sul conto de quo del 1.7.2008 e del 28.10. 2008.
Il finanziamento risulta insomma concesso molto tempo prima dell'acquisto obbligazionario del 2009 e dell'acquisto azionario. Dall'estratto conto dimesso (v doc 54 attoreo) risulta inoltre che dopo la concessione del finanziamento anche solo per il periodo documentato dall'estratto conto vi sono state varie movimentazioni registrate a debito e a credito per operazioni e investimenti diversi da quelli qui censurati;
risulta insomma che il conto affidato era utilizzato in appoggio a svariate operazioni ed investimenti del anche estranee a quella in oggetto. In particolare CP_1 proprio lo stesso giorno in cui vi è stato l'addebito in conto del controvalore dell'acquisto obbligazionario di €
-26- CP_ 2.611.411,50 e proprio a ridosso di detto addebito per acquisto di obbligazioni vi era stato l'accredito di € CP_ 2.566.926,01 frutto della vendita (v doc 54 attoreo e doc 86 della convenuta) di altre obbligazioni ,15% 07/15 che hanno consentito dunque al di ottenere somme quasi sufficienti a coprire il nuovo acquisto CP_1
I dati documentali di cui trattasi non consentono insomma di desumere dagli stessi una inequivoca finalizzazione concordata inter partes dei finanziamenti concessi ancora nel 2008 all' acquisto finanziato della obbligazioni Tes_ convertibili e delle azioni in oggetto tale da ridondare in nullità negoziale. La deposizione del teste poi per dette operazioni risalenti al 2009 non può considerarsi dirimente posto che egli sul punto è stato alquanto impreciso, avendo altresì dato evidenza di non conservarne un chiaro ricordo;
egli infatti pur avendo affermato in generale che i finanziamenti doc 41 42 43 sarebbero stati concessi per gli acquisti dei titoli ha in primis premesso (v. risposte ai cap
11e 12 della memoria istruttoria attorea) di non ricordare né date né ammontare dei finanziamenti concessi e neppure se essi fossero stati effettivamente utilizzati per l'acquisto di quelle specifiche obbligazioni;
ha poi in buona sostanza affermato solo “deduttivamente” che la linea di credito era stata utilizzata per quelle obbligazioni e per l'acquisto azionario verificando a mezzo del doc. 35 di parte convenuta, rammostratogli in udienza, le date in cui erano state fatte registrazioni nel libro soci.
Si è già precisato che per aversi nullità negoziale non basta che gli acquisti azionari siano regolati su conto che gode di affidamento necessitando invece diversa prova del vero e proprio collegamento negoziale, nei termini già dinnanzi precisati tra specifico finanziamento concordato per quella specifica acquisizione prova che nel caso in esame con riferimenti alle operazioni del 2009 difetta” (sentenza appellata, pag. 15-16).
La prima e la seconda doglianza dell'appello incidentale – che per la comunanza delle questioni sollevate vanno trattate congiuntamente – addebitano alla sentenza di non aver spiegato “per quale motivo non sarebbe riconosciuto un collegamento negoziale” e lamentano la mancata presa in considerazione della documentazione prodotta in causa e delle allegazioni al riguardo svolte dalla difesa del , sostenendo altresì che la CP_1
deposizione del testimonio avrebbe fornito conferma al nesso tra acquisti e Tes_1
finanziamenti.
Entrambe le doglianze sono prive di pregio.
Contrariamente a quanto assume l'appellante incidentale, infatti, la sentenza ha chiaramente esposto le ragioni per le quali non è stato ritenuto sussistente il dedotto collegamento, evidenziando che si trattava di un finanziamento concesso “ancora in data 11-2-2008” e poi rinegoziato a luglio e a dicembre del 2008 a fronte di acquisti di titoli risalenti al dicembre 2009 (prima operazione) e, pertanto, “molto tempo prima dell'acquisto obbligazionario del 2009 e dell'acquisto azionario”.
Il tribunale ha soggiunto, inoltre, che la documentazione del conto, quale risultante dal documento prodotto con il n. 54 dal , evidenziava una serie di movimentazioni CP_1
relative a operazioni e investimenti diversi da quelli oggetto di causa e dunque stava a dimostrare la carenza di un nesso rilevante fra i finanziamenti e gli acquisti denunciati
-27- né risultando altrimenti la finalizzazione degli affidamenti risalenti al 2008 all'acquisto di titoli del 2009.
La sentenza, dunque, espone chiaramente i motivi in forza dei quali è stato negato il collegamento contrattuale. La lettura della motivazione sul punto del tribunale restituisce altresì che essa è proprio il frutto della analisi della documentazione versata in atti dal , il quale – va sottolineato – non propone una ricostruzione in fatto CP_1
diversa da quella condotta dal primo giudice sulla scorta delle ricordate evidenze documentali.
E va pur sottolineato che l'appello incidentale neppure si fa carico di sottoporre a una specifica critica l'accertamento del tribunale circa l'operatività del conto incompatibile con la destinazione dei finanziamenti agli acquisti in titoli della banca.
Quanto poi alla deposizione del testimonio sul punto, la valutazione del tribunale è Tes_1
pienamente condivisibile alla stregua del tenore non puntuale delle dichiarazioni del teste in proposito (“I documenti 41.42.43 che mi vengono mostrati sono documenti di sintesi fatti firmare al cliente per finanziamenti concessi per l'acquisto di azioni/obbligazioni della sub 12) posso dire che i Pt_1 finanziamenti di cui ai doc 41 42 43 sono stati concessi per l'acquisto di azioni o obbligazioni convertibili non so però con certezza l'ammontare e se sono effettivamente le obbligazioni poi convertite in azioni indicate in capitolo;
per rispondere dovrei consultare il libro soci ADR anzi prendo atto del doc 35 che mi viene ora mostrato e confermo le circostanze del capitolo quanto all'acquisto di cui qui trattasi”).
5.3. Terza operazione
In via generale, con riferimento all'accertamento del collegamento contrattuale,
l'appellante principale muove due doglianze, vale a dire, innanzi tutto, che il tribunale sarebbe incorso in contraddizione fra le premesse esposte in motivazione circa la necessità di riscontrare uno specifico collegamento negoziale tra l'erogazione della finanza e l'acquisto dei titoli e con uno specifico comune interesse e il successivo accertamento (in tesi non coerente con tali premesse) e, in secondo luogo,
l'utilizzazione della prova per testimoni e delle presunzioni, a dire dell'appellante principale inammissibili ai sensi dell'art. 2722 c.c. (e 2729 c.c.).
Il tribunale sul punto è partito dalla premessa che, per giungere alla nullità del “rapporto tra
Banca e cliente tale da investire anche il contratto di finanziamento non basta che vi sia stato un utilizzo da parte del cliente di un finanziamento per l'acquisto azionario, o che il cliente operi con conto affidato fattispecie che può rilevare su altri piani (v. cd vigilanza prudenziale), ma necessita che vi sia per l' appunto un collegamento tra negozi tale da realizzare attraverso uno specifico collegamento tra erogazione di specifica finanza e l' acquisto il perseguimento di uno specifico comune interesse ovvero quello di acquisto finanziato dalla Banca delle azioni
-28- proprie con ciò integrandosi il negozio in violazione della norma imperativa. Necessita insomma che vi sia la prova che l'assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse per l'appunto quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa de qua, non essendo sufficiente che senza averlo preventivamente specificamente concordato, il cliente che abbia già ottenuto un finanziamento o linee di credito abbia poi impiegato detti finanziamenti o linee di credito per gli acquisti de quibus”.
Come detto l'appellante non critica tale assunto, ma la successiva applicazione di esso al caso concreto, sostenendo che il tribunale non avrebbe poi coerentemente richiesto l'accertamento di quel comune assetto di interessi.
La doglianza che, come detto, investe tutte le operazioni per le quali il tribunale ha riconosciuto l'esistenza del collegamento, non è meritevole di seguito e, in occasione della disamina delle singole operazioni, si avrà modo di censire come il primo giudice abbia tenuto presente e applicato quel principio, riscontrando con riguardo alle concrete vicende fra le parti, alla luce delle risultanze documentali e delle prove testimoniali assunte, in via presuntiva l'esistenza di quel vincolo di collegamento.
In merito alla questione della prova del collegamento negoziale mette conto ricordare i principi ricevuti nella giurisprudenza di legittimità in riferimento al collegamento negoziale, come da ultimo ricordati nella già sopra ad altri fini richiamata sentenza n.
372/2025. In tale arresto la s. Corte ha avuto modo di ribadire che: «- sussiste un collegamento in senso tecnico tra più contratti quando ricorre “sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. SU n. 19785 del 2015, in motiv.; Cass. n. 11974 del 2010; Cass.
n. 23470 del 2004); - la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo
e funzionale tra più contratti distinti (come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., che è finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi anche di prove presuntive (come ha fatto, nel caso in esame, il tribunale, con riferimento alla
“coincidenza temporale … tra erogazione del mutuo… e … l'acquisto, se pur di importo
-29- inferiore … di azioni BPOPVII”: cfr., in tema, Cass. n. 28148 del 2023); - l'accertamento concernente la sussistenza degli indicati presupposti, al pari del giudizio relativo all'effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art.
2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono censurabili in sede di legittimità se non per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nella specie, tuttavia, neppure dedotto) di omesso esame di fatti storici risultanti con certezza dal testo della pronuncia impugnata
o dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014;
Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14); - le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società fallita nel corso del giudizio di verifica (art. 95, comma 5°,
l.fall.), in difetto di una norma che lo vieti e di un interesse in causa tale da comportarne
l'incapacità a testimoniare, sono senz'altro utilizzabili, quali fonti di prova in ordine ai fatti storici rilevanti, da parte del giudice delegato e, in sede di opposizione allo stato passivo, dal tribunale, e, come tali, assoggettate (com'è incontestatamente avvenuto nel caso in esame) al prudente apprezzamento ad opera degli stessi (art. 116, comma 1°,
c.p.c.)».
Il dedotto divieto di prova testimoniale (e presuntiva) che l'appellante crede di poter trarre dalle previsioni degli articoli 2722 c.c. (e 2729, co. 2, c.c.) risulta – alla stregua di quanto ora riportato – decisamente non pertinente a questo contendere, dovendosi in contrario osservare – e il rilievo va riferito a tutte le operazioni – che i testimoni non sono affatto stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
Il che vale a destituire di fondamento la doglianza inerente alla eccepita inammissibilità della prova per testimoni o per presunzioni (come già ritenuto nella menzionata sentenza della s. Corte).
-30- Con specifico riguardo alla terza operazione l'appellante principale torna ad eccepire che la domanda si baserebbe su allegazioni tardive e come tali inammissibili, ma sul punto è sufficiente il richiamo a quanto osservato sopra, in occasione della disamina del quarto motivo per ritenere l'infondatezza di tale doglianza.
L'appellante principale sostiene inoltre che il collegamento ravvisato dal tribunale non sussisterebbe.
Merita ricordare che il tribunale ha così motivato circa la sussistenza del contestato collegamento: “Trattasi dell'acquisto di n. 160.000 azioni richiesto in data 26.7.2011 (v doc 79 della convenuta), acquisto registrato in data 9.9.2011 in libro soci che in tesi attorea è stato effettuato a mezzo di finanziamento appositamente concesso a valere sul conto corrente di nuova apertura n. 6999 di €
11.000.000,00.
Dal doc 79 su citato risulta la domanda di acquisto azioni di data 26.7.2011; è previsto in essa che
l'addebito del controvalore venga effettuato sul conto 6999 e che i titoli confluiscano sul conto deposito titoli n. 9878, conto corrente e conto deposito poi accesi il 15.9.2011 (v. doc 36 di parte convenuta).
L'acquisto azioni è stato registrato in libro soci il 9.9.2011 ma l'addebito del controvalore di €
10.000.000,00 è stato effettuato sul conto corrente n. 6999 solo successivamente in data 30.9.2011 a fronte di fido (inter alia) concesso con contratto 3.10.2011 per di € 11.000.000 per elasticità di cassa a valere su detto conto 6999 (v.doc 45 di parte attrice), precedentemente richiesto dal . CP_1
Già documentalmente risulta una stretta contiguità temporale tra l'acquisto delle azioni, l'accensione degli apposti c/c e conto deposito titoli e il fido a valere sul conto corrente 6999 per Euro 11.0000.000 ( già richiesto prima e concesso qualche giorno dopo l'addebito in conto del controvalore delle azioni) , risultando la acquisizione dei titoli resa possibile solo in ragione della concessione della linea di credito;
sul conto, appena aperto del resto , non risultavano in allora altre movimentazioni Tes_ La deposizione del quanto a detta operazione è stata precisa ed atta, unitamente alle evidenze documentali di cui si è detto, a dare contezza del collegamento negoziale.
Con la precisazione che la prova è stata offerta ed ammessa non per comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento dedotto dall'attore in giudizio avendo appunto egli asserito che si è trattato di sottoscrizione di azioni e di acquisto di obbligazioni convertibili della stessa Banca “finanziatrice”, operazioni in tesi attoree vietate dalla legge: di qui l'ammissibilità di detta prova”.
Una volta ritenuta l'ammissibilità della prova testimoniale e presuntiva, come sopra già argomentato, la valutazione in proposito espressa dal tribunale merita piena condivisione, in quanto del tutto coerente con il compendio probatorio acquisito del quale offre una corretta interpretazione, anche con riguardo alle dichiarazioni rese dal testimonio, sul punto particolarmente chiare e puntuali.
-31-
5.4. Quarta operazione
Su tale operazione il tribunale ha così motivato: “Vi è stata richiesta di acquisto, effettuata in data
25.06.2012, di 22.000 azioni BPV (doc. 80 di parte convenuta) - acquisto registrato a libro soci il 26.6.2012 ; In tesi attorea è l'acquisto è stato finanziato per il corrispondente controvalore di Euro 1.375.000 da parte della banca mediante la disponibilità di cassa già precedentemente offerta dalla in data 3.10.2011 Pt_1
Nel documento 80 sopra citato è previsto che l'addebito del controvalore delle azioni venga regolato sul conto corrente n. 6205 e che il deposito dei titoli BPV venga effettuato sul nuovo conto deposito titoli n. 0527.
Sul conto corrente n. 6205 è stato poi addebitato in data 29.6.2012 l'importo di Euro 1.375.000 con la causale
“Compravendita titoli e diritti Acquisto a Contanti Banca Pop. Op.” . Pt_1
Va rilevato che le linee di credito invocate (v doc 45 attoreo) sono stare concesse ancora in data 3.10.2011 con il contratto già citato: trattasi con riferimento al conto 6205 di estensione della linea di credito, soggetta a revoca, fino ad Euro 1.500.000,00 e di concessione di un'ulteriore linea di credito fino ad Euro 1.000.000,00, soggetta a revoca, nel mentre le operazioni di acquisto azioni sono state posta in essere oltre 8 mesi dopo;
il conto è stato movimentato a debito e a credito nell'intervallo temporale tra la concessione delle linee di credito e la iscrizione a debito dell'ammontare del controvalore degli acquisti azionari (v estratto conto doc 19 attoreo che porta peraltro già a marzo
2012 importo negativo per oltre 3 milioni tale da assorbire le linee di credito del 2011 e e doc 93 bis della convenuta) sì dà rendere impossibile stabilire un'inequivoca corrispondenza tra finanziamenti e somme impiegate per l'acquisto.
A fronte di dette evidenze documentali che danno conto di un notevole iato temporale e della concessione di finanziamento in epoca in cui non era neppure preventivabile il suo utilizzo per l'acquisto de quo, non è dirimente la Tes_ deposizione testimoniale sul punto del che la affermato genericamente di aver proposto al di CP_1 utilizzare i fidi esistenti e che ha affermato che ogni volta che venivano fatti sottoscrivere acquisti a latere vi era anche il finanziamento per gli acquisti, posto che essa dà atto del fatto che le operazioni erano poggiate su conti affidati, che il suggerimento della era di usare detti conti ma non che uno specifico finanziamento sia stato erogato proprio Pt_1 per quello specifico acquisto”.
L'appello incidentale addebita alla sentenza di non aver ritenuto comprovato il nesso fra finanziamento e acquisto delle 22.000 azioni e le linee di credito concesse “ancora in data 3 ottobre 2011” in presenza della deposizione del testimonio a suo dire, Tes_1
particolarmente chiara sul punto.
La doglianza è infondata.
La decisione del tribunale ha ritenuto di valorizzare i dati oggettivi emergenti dalla documentazione prodotta e dalla cui analisi ha desunto – con valutazione del tutto condivisibile – che le operazioni di acquisto risultavano compiute otto mesi dopo la concessione delle linee di credito e che la movimentazione del conto – sempre alla stregua della documentazione dimessa in causa – nell'intervallo sino all'acquisto evidenziava operazioni (citando un saldo negativo di oltre tre milioni tale da assorbire le linee di credito del 2011) incompatibili con un nesso di collegamento contrattuale tra la concessione delle linee di credito e la iscrizione a debito dell'ammontare del
-32- controvalore degli acquisti azionari. E, va rimarcato, la doglianza sul punto non articola alcuna specifica ed efficace critica su tale ricostruzione, limitandosi a richiamare la deposizione testimoniale che risulta, alla stregua dei dati emergenti dalla documentazione prodotta in causa e incontestata, fonte probatoria di valenza giustamente ritenuta recessiva dal primo giudice.
5.5. Quinta operazione
Sulla quinta operazione il tribunale ha osservato che “La quinta operazione è integrata dall'acquisto di due tranches di n. 80.000 azioni ciascuna, contabilizzate nel libro soci in data 27.11.2012, acquisti in tesi attorea effettuati grazie a fido per elasticità di cassa dell'importo di € 11.600.000 appositamente concesso.
Nelle domande di acquisto (v docc. 54 e 55 di parte convenuta ) è previsto che l'addebito del controvalore delle azioni venga regolato sul conto corrente n. 6999 e il deposito dei titoli BPV venga effettuato sul nuovo conto deposito titoli n.
9878. In data 30.11.2012 sono state registrate sul conto corrente n. 6999 (doc. 4 pg. 15 fasc. attoreo) i due addebiti di
Euro 5.000.000 ciascuno;
per entrambe le registrazioni la causale dell'operazione è “compravendita titoli e diritti acquisto contanti a banca ”. CP_10
Vi è poi il doc 6 attoreo che comprova la richiesta di affidamento per l'importo complessivo di € 11.600.00,00 in data
23.10.2012 e dunque il giorno prima della sottoscrizione della prima domanda di acquisto e il doc 46 attoreo che reca la data di stampa 29.11.2012 che comprova la concessione di affidamento e apertura di una linea di credito, soggetta
a revoca, fino ad Euro 11.600.000, a valere sul conto corrente n. 6999.
Il finanziamento in tal caso risulta chiaramente e strettamente correlato agli acquisti delle azioni posto che gli acquisti azionari sono stati preceduti dalla richiesta di fido ed è stata predisposta ad hoc la concessione di finanza come regolata nel contratto del 29.11.2012 che prevedeva a valere su quel conto corrente 6999 una nuova ed ulteriore linea di credito a favore del fino all'ammontare di Euro 11.600.000, in stretta contiguità temporale con Controparte_1
l'operazione sì da far presumere l'accordo banca cliente volto alla concessione del credito proprio al fine di consentite la operazione di acquisto finanziato”.
Il motivo sul punto sostiene che le domande di acquisto dei titoli risultano “compilate in date ben antecedente alla concessione del finanziamento” e torna a ribadire che il finanziamento concesso non prevede alcun vincolo di utilizzo. Mentre con riferimento a tale ultimo aspetto può richiamarsi quanto sopra osservato in riferimento all'identica deduzione dell'appellante (ossia che il collegamento viene desunto da altri elementi), con riguardo al primo rilievo esso è privo di pregio, in quanto oblitera completamente quanto puntualmente rilevato dal tribunale, ossia che la richiesta di affidamento risulta effettuata “il giorno prima della sottoscrizione della prima domanda di acquisto”, elemento giustamente valorizzato dal tribunale ai fini di ricavare l'accertamento in via presuntiva del collegamento.
Quanto poi alla scarsa concludenza delle dichiarazioni in proposito rese dal testimonio, occorre considerare che il tribunale ha poggiato il suo accertamento sulle risultanze
-33- documentali già dimostrative di quella stretta contestualità temporale ed economica di per sé sola in grado di sostenere l'esistenza del collegamento contrattuale.
Anche tale doglianza, pertanto, risulta priva di pregio.
5.6. Sesta operazione
Con riferimento alla sesta operazione il primo giudice ha ritenuto sussistente il collegamento negoziale sulla base delle seguenti osservazioni: “La sesta operazione è quella posta in essere in occasione dell'aumento di capitale deliberato nel 2013 ed integrata dall'acquisizione di 24846 azioni per controvalore di € 1.552.875 ed obbligazioni convertibili per controvalore di € 1.552.875,00 per un totale di €
3.150.750 in tesi attorea effettuati tramite messa a disposizione di provvista derivante da “un nuovo aumento dei precedenti fidi per elasticità di cassa per complessivi Euro 4.000.000 (portando la linea di credito sul c/c 6205 da Euro
1.500.000 ad Euro 3.500.000 e la linea di credito sul c/c 6999 da Euro 11.600.000 ad Euro 13.600.000”
Dalla scheda di adesione di data 18.7.2013 risulta che il controvalore delle azioni e delle obbligazioni dell'Istituto doveva essere addebitato per l'importo di Euro 793.000,00 sul conto corrente n. 6205; e per l'importo di Euro
2.312.750,00 sul conto corrente n. 6999 e le 24.846 azioni dovevano essere depositare sul conto deposito titoli n.
9878.
Dal doc 6 attoreo risulta che in data 1.7.2013 e dunque poco prima delle richieste di adesione è stata richiesta la concessione di un nuovo affidamento per importo complessivo di € 13.600.000,00; dal doc. 47 attoreo che reca la data di stampa 29.08.2013 risulta l'estensione della linea di credito fino ad un ammontare di Euro 3.500.000,00 a valere sul conto corrente n. 6205; l'estensione della linea di credito, soggetta a revoca per Euro 11.000.000, a valere sul conto corrente n. 6999 e l'ulteriore affidamento e apertura di una linea di credito, soggetta a revoca, fino ad un massimo di Euro 13.600.000, a valere sul conto corrente n. 6999.
Gli addebiti del controvalore sono stati effettuati come segue in attuazione di quanto previsto nella scheda di adesione all'AUCAP 2013 : è stato addebitato in data 2.9.2013 l'importo di Euro 793.000 sul conto corrente n. 6205 in due tranches da Euro 396.500 ciascuna, con la causale “Sottoscrizione operazione titoli e diritti Banca Pop. Vicenza
Op. Evenpoc” ; è stato addebitato sul conto corrente n. 6999 nella stessa data del 2.9.2013 l'importo complessivo di
Euro 2.312.750 in due tranches da Euro 1.156.375 ciascuna, con la causale rispettivamente “Sottoscrizione operazione titoli Bpv 5,00% 13-18 Cv Op. Evenpoc” e “Sottoscrizione operazione titoli Banca Pop. Op. Pt_1
Evenpoc”
Con riferimento a tale fattispecie è del tutto evidente lo stretto legame temporale e funzionale tra affidamento e acquisto titoli essendo stata resa disponibile la finanza necessaria intenzionalmente ad hoc proprio per realizzare la operazione vietata”.
Il motivo evidenzia che la sottoscrizione dell'aumento di capitale risaliva al 18 luglio
2013 e, dunque, “più di un mese prima la concessione degli affidamenti”, ribadisce la mancanza di un vincolo di utilizzo del finanziamento e rimarca la mancanza di elementi in proposito ritraibili dalle dichiarazioni testimoniali assunte. Soggiunge che, quanto al conto 6205 “non corrisponde al vero … che il finanziamento sub doc. avv. 47 fosse necessario a precostituire la provvista per operare l'investimento, quantomeno per la porzione ancora disponibile del fido già concesso (€ 380.329,57)” e, quanto al conto
-34- 6999 “non corrisponde dunque al vero che il finanziamento sub doc. avv. 47 fosse necessario per a precostituire la provvista per operare l'investimento essendovi già ampia disponibilità, sino alla concorrenza del fido già concesso (Euro 1.901.728) per coprire in modo quasi integrale l'addebito del controvalore dell'adesione all'aumento di capitale 2013” (appello, pag. 51).
Nessuno di tali rilievi merita seguito. Quanto alla mancanza della previsione di un vincolo di utilizzo si è già detto sopra, mentre per quanto attiene alla circostanza che la sottoscrizione dell'aumento di capitale risalga al luglio 2013 è dato che è stato puntualmente tenuto presente dalla sentenza, la quale – in modo del tutto condivisibile
– ha valutato che l'operazione, di importi tanto considerevoli, posta in essere nell'arco di circa soltanto un mese, in luogo di dimostrare l'assenza di un collegamento valeva invece a darne positiva dimostrazione. In merito poi ai rilievi sulla capienza dei conti per far fronte agli acquisti di azioni, è sufficiente osservare, per evidenziare l'inconsistenza della doglianza, che, innanzi tutto, la sentenza non ha utilizzato tale argomento per pervenire all'accertamento del collegamento, che ha invece fondato sulla sopra riportata puntuale ricostruzione della vicenda (invero neppure attinta da uno specifico motivo di doglianza) e, in secondo luogo, che lo stesso appellante è costretto a riconoscere che i finanziamenti erano comunque indispensabili – e sia pure non in toto – per l'acquisto dei titoli.
5.7. Settima operazione
Secondo il tribunale anche la settima operazione rientrerebbe fra le operazioni cc.dd. baciate, in ragione della seguente argomentazione: «Trattasi di operazione di “voltura n. 48.000 CP_ azioni del controvalore di € 3.000.000,00 in tesi attorea finanziata con correlato incremento di affidamento per elasticità di cassa dell'importo di Euro 3.000.000 (portando la linea di credito sul c/c 6999 da Euro 13.600.000 ad Euro
16.600.000”); il controvalore della “voltura” è stato addebitato sul conto 6999 per € 3.000.000,00 in data 3.10.2013 CP_ con causale “Disposizione di giroconto, Voltura n. 48.000 Azioni .
In data 6.9.2013 vi era stata richiesta di concessione di fido (v. doc 6 attoreo ) e dal doc 48 attoreo, con data di stampa
9.10.2013 risulta un incremento dell'affidamento del c/c n. 6999 “ per elasticità di cassa” dell'importo di Euro
3.000.000 sì da portare la linea di credito sul conto corrente n. 6999 da Euro 13.600.000 ad Euro 16.600.000.
Valgono anche in tal caso considerazioni analoghe a quelle svolte per le precedenti operazioni 5, e 6 posto che la operazione di voltura delle azioni è stata preceduta dalla richiesta di fido e la linea di credito è stata concessa ad hoc con stretta contiguità temporale con la operazione azionaria de quo proprio per realizzare la operazione vietata».
Il motivo di appello sul punto deduce che “la Sentenza ha completamente omesso di rilevare che la disposizione registrata sul conto corrente n. 6999 in data 3 ottobre 2013 a
-35- titolo di voltura di n. 48.000 azioni è per l'appunto, semplicemente – e come riportato in causale (cfr, doc. avv. 4, p. 22) – una disposizione di voltura azioni, in quanto tale economicamente neutra”, tanto che “in pari data, e sul conto corrente n. 6205, controparte si è vista accreditare l'esatto importo addebitato sul conto corrente n. 6999 con la medesima causale (doc. avv. 19, p. 27), circostanza questa che esclude in nuce qualsivoglia impiego effettivo di provvista derivante dal finanziamento che controparte assume correlato a tale operazione: e precisamente il finanziamento del 9 ottobre 2013
(doc. avv. 48)”.
Il motivo soggiunge che “neppure la prova testimoniale ha dato supporto alle tesi avversarie. Interrogato sul capitolo sub 38), infatti, il sig. nulla ha Testimone_1
specificamente dedotto in merito, affermando piuttosto: “questo non lo ricordo con precisione ma nel doc 48 la firma è mia e ritengo che le circostanze del capitolo siano vere”.
Il motivo è fondato.
Non è in discussione che l'operazione in parola sia una “voltura” vale a dire non già
l'acquisto ex novo di titoli da parte del , ma unicamente il passaggio di titoli già CP_1
acquistati. Ne è riprova la scritturazione nei conti puntualmente indicati dalla parte appellante principale: sull'estratto del conto 6999 risulta in data 3 ottobre 2013 in “dare”
l'importo di 3.000.000,00 con causale “disposizione di giroconto voltura n. 48000 azioni
(doc. 4 , pag. 22), mentre sull'estratto del conto è registrato un CP_5 CP_1
corrispondente movimento in “avere” per 3.000.000,00 con identica causale
“disposizione di giroconto voltura n. 48000 azioni (doc. 19 , pag. 27). CP_5 CP_1
Questi essendo gli unici dati oggettivi documentali a sostegno della domanda va ritenuto che si tratti di un mero “giroconto” e dunque non è dato ravvisare, nei termini nei quali è stato dedotta e comprovata tale operazione, un acquisto di titoli passibile di nullità per l'ipotesi in cui fosse correlato a un finanziamento in proposito erogato dalla banca.
Va pure rimarcato che, sul punto, il non ha dedotto né replicato alcunché. CP_1
In riforma della sentenza impugnata, dunque, va respinta la domanda del CP_1
relativa alla settima operazione.
5.8. Ottava operazione
-36- Per l'ottava operazione il tribunale non ha ritenuto risultante in causa il collegamento contrattuale, rilevando che “in data 12.03.2014 è sottoscritta dal , di la domanda di acquisto CP_1
di 14.863 azioni BPV (doc. 82 della convenuta) corrispondente al controvalore di Euro 928.937,50. L'acquisto di CP_ 14.863 titoli stato registrato ad estratto libro soci del in data 18.03.2014 (v. doc. 35 di parte Controparte_1 convenuta). In tesi attorea (v memora integrativa) l'acquisto è stato finanziato con provvista derivante da precedenti affidamenti e rimasta disponibile, senza allegazione atta a ricondurre specificamente l'acquisto a specifici affidamenti: solo con la memoria istruttoria, parte attrice ha formulato capitoli di prova testimoniale (v capitolo sub 39 non ammesso e cap 40 ) volti a provare che l'investimento in oggetto è stato operato (v cap 40) per mezzo di
“affidamenti rimasti disponibili e già concessi dalla Banca all'attore e/o con nuovi finanziamenti deliberati e concessi dall'Istituto o che comunque la banca avrebbe prospettato la disponibilità a finanziarne il corrispettivo.
Orbene gli affidamenti già concessi e richiamati dall'attore (doc da 45 a 49 ) erano stati concessi molto tempo prima dell'operazione, il più prossimo risaliva a circa 5 mesi prima e non è plausibile ritenere che essi siano stati erogati con finalizzazione all'acquisto in oggetto. Lo stesso attore del resto con i due citati capitoli di prova ha fornito due alternative ipotesi (utilizzo di affidi precedenti o comunque disponibilità della banca a finanziarne il corrispettivo) Tes_ mostrando egli stesso di non essere in grado di dare indicazione univoca sul punto. La generica deposizione del
(che rispondendo si capitolo 40 si è limitato a dire che “erano cose che dicevamo tutte le volte”) non consente certo di ritenere sussistente il collegamento negoziale non potendosi ritenere che i citati affidamenti doc da 45 a 49 attorei sia stati erogati per costituire provvista atta a finanziare l'acquisto in oggetto”.
La doglianza veicolata con l'appello incidentale è del tutto priva di fondamento.
L'appello incidentale si limita a ripercorrere la vicenda inerente all'operazione in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli fatti propri dal tribunale, sostenendo che la banca avrebbe sollecitato il alla sottoscrizione della domanda di acquisto di CP_1
22.000 azioni “proprio per esservi già la provvista necessaria a fronte CP_5
dell'affidamento di cui ai sopracitati contratti del 3.10.2013 e 23.10.2023” (sic) e che il testimonio avrebbe dato conferma del capitolo 40.
Innanzi tutto, come già evidenziato, non si sottopone a critica la ricostruzione in fatto della vicenda e neppure si articolano censure alla valutazione in proposito formulata dal tribunale circa la risalenza nel tempo dell'affidamento rispetto all'acquisto e alla mancanza di elementi dimostrativi in maniera sufficientemente certa della funzionalizzazione del finanziamento all'acquisto.
Neppure si prende posizione sul rilievo del tribunale circa la ambigua allegazione in proposito effettuata dal , di per sé dimostrativa della inconsistenza della CP_1
prospettazione del qui appellante incidentale.
-37- La deposizione del testimonio sul punto [“Sub 40) prendo atto dei doc da 45 a 49: sono le cose che dicevamo tutte le volte”] è di una tale genericità che non si può non condividere la valutazione in proposito espressa dal primo giudice.
5.9. Nona operazione
La nona operazione è così ricostruita e valutata dal tribunale:“Trattasi di operazione di acquisto di 152.000 azioni effettuata in due successivi momenti.
In tesi attorea in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla (“AUCAP2014”) i funzionari della banca si Pt_1 erano nuovamente rivolti al per ulteriori operazioni “finanziate”. CP_1 in data 2 luglio 2014 (doc. 56 di parte convenuta) veniva richiesta la sottoscrizione di n. 120.000 azioni per un valore di
€ 7.500.000; nella scheda di adesione all'aumento del capitale 2014 è stato poi indicato che l'addebito del controvalore doveva esser regolato sul conto corrente n. 6205 per l'importo di Euro 5.000.000 e sul conto corrente n.
6999 per il saldo di Euro 2.500.000. il 12.09.2014 è stata poi sottoscritta altra domanda di acquisto di n. 32.000 azioni per controvalore di € 2.000.000 (doc. 83 di parte convenuta) : queste sottoscrizioni/ acquisti di azioni sono stati preceduti da richiesta in data 25.6 2014 (v doc 50 attoreo) di affidamento in conto corrente che prevedeva sia
l'estensione della linea di credito fino ad un ammontare di Euro 33.000.000,00 a valere sul conto corrente n. 6999 sia
l'estensione della linea di credito per Euro 11.000.000, a valere sul conto corrente n. 6205. E' ben vero che gli affidamenti sono stati poi concessi in data successiva ma la richiesta di affidamenti è stata fatta prima delle operazioni, a ridosso della vicenda dell'aumento di capitale e ciò rende presumibile il collegamento negoziale tra detti affidamenti e la sottoscrizione/acquisizione di azioni”.
Il motivo sul punto deplora che il tribunale abbia ritenuto sufficiente “la concessione di credito in tempi cronologicamente vicini all'investimento” per ritenere presuntivamente sussistente il collegamento contrattuale, senza tener conto, a dire dell'appellante, della diversità degli importi oggetto di finanziamento rispetto a quelli investiti in titoli e senza il riscontro di alcun vincolo di utilizzazione.
Il motivo non merita seguito.
Innanzi tutto, non è solo la mera vicinanza “cronologica” a sostenere la decisione sul punto del tribunale, ma la considerazione unitaria e complessiva della vicenda connessa all'aumento di capitale del 2014 e alle connesse attività poste in essere dalla banca. E tale considerazione unitaria della vicenda, anche alla luce dei precedenti acquisti finanziati, vale a sorreggere l'accertamento sul punto del tribunale.
Neppure è persuasiva la circostanza relativa alla maggiore entità dei finanziamenti concessi rispetto all'importo degli acquisti di titoli, volta che, come peraltro anche puntualmente messo in evidenza nella sentenza appellata, non si è trattato di un finanziamento ex novo, ma di una estensione di un precedente finanziamento, di tal ché
-38- risulta pienamente congruente che l'importo complessivo delle linee di credito sia superiore al prezzo pagato per gli acquisti.
5.10. Decima operazione
In merito all'ultima operazione, il tribunale ha osservato che “in data 16.12.2014 è stata avanzata la domanda di acquisto/sottoscrizione azioni di cui al doc. 84 della convenuta, relativa ad 80.000 azioni BPV. 80.000 CP_ azioni avente controvalore di Euro 5.000.000. Nella domanda di acquisto è previsto che l'addebito del controvalore delle azioni venisse regolato sul conto corrente n. 6999; la domanda è stata preceduta dal contratto del
03.12.2014 di affidamento in conto corrente prodotto sub doc. 51 fasc. attoreo, che prevede l'estensione delle linee di credito, soggette a revoca, a valere sul conto corrente n. 6999 fino ad un massimo di Euro 48.000.000 e l'estensione della linea di credito soggetta a revoca per Euro 10.000.000, a valere sul conto corrente n. 6205.
Il controvalore è stato regolato come previsto sul c/c 6999 in data 15.1.2015: anche in tal caso l'acquisto azionario risulta strettamente correlato all' affidamento”.
La doglianza in proposito articolata richiama gli argomenti già spesi con riguardo alle precedenti operazioni, sostenendo che il tribunale si è arrestato alla constatazione della sola “prossimità di date e importi”, il che – secondo l'appellante principale – potrebbe costituire un principio di prova circa l'utilizzo del finanziamento accordato per operare l'investimento, “non invece della sussistenza di uno specifico accordo tra le parti volto a finalizzare il credito all'acquisto dei titoli”.
Anche tale doglianza è priva di pregio, in quanto omette la considerazione della peculiare contestualità temporale ed economica delle due operazioni, con puntuale corrispondenza sotto il profilo cronologico e degli importi, tale da consentire al cliente il pagamento dei titoli acquistati.
5.11. Va precisato che la conclusione raggiunta in esito alla disamina delle dieci operazioni oggetto di controversia è stata condotta esclusivamente sulla base del compendio probatorio acquisito in primo grado e, dunque, senza utilizzare la documentazione prodotta dalla parte appellata in sede di appello, segnatamente i documenti prodotto sub “O” e “Q” dal , in quanto – anche se non consta CP_1
alcuna eccezione da parte della l.c.a. – si è ritenuto d'ufficio che la relativa produzione risulti in violazione della previsione di cui all'art. 345 c.p.c.
6.-7. Sesto motivo (applicabilità del divieto di cui all'art. 2358 c.c. alle società cooperative) e settimo motivo di appello principale (conseguenze della violazione del divieto stabilito dall'art. 2358 c.c.).
Anche in riferimento alla questione dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e, per quanto qui interessa, alle banche costituite in forma di società
-39- cooperativa, nonché con riguardo alle conseguenze della violazione del divieto di c.d. assistenza finanziaria contenuto nella ricordata disposizione normativa, questa corte è giunta a un approdo ribadito in molteplici decisioni rese in occasione delle controversie originate dalla crisi delle banche venete e pienamente convergente con quello esposto nella gravata sentenza (fra le altre: App. Venezia sentenze nn. 58, 649, 756, 966, 982,
1272, 1456, 1903 del 2024).
In ogni caso, va riscontrato che la s. Corte ha di recente accreditato tale interpretazione
(sentenza n. 372/2025) enunciando il seguente principio: “l'art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.
Nella motivazione della richiamata sentenza si espongono le motivazioni a sostegno dell'enunciato principio, motivazioni che questa corte condivide e fa proprie a confutazione della tesi agitata con i motivi in disamina:
«a) l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società mutuante
(salvo che non sussistano le condizioni stabilite dalla stessa, la cui mancanza “determina l'espansione del divieto, perché è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148 del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua violazione (compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame, delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove
“compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative (per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due presupposti, e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt.
2511-2548 c.c. e, dall'altro, che la disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358, commi 1°-6°, c.c. (che l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti appena indicati.
-40-
2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli amministratori della società di “una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che “l'importo complessivo delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda “il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, e che “una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle società cooperative per azioni: a partire dalla necessità (senz'altro compatibile con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato (e, dunque, ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°, c.c., “non previsto”) né dall'art. 2529 c.c. (che pure disciplina l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto dall'art. 2358, comma 6°, cit.,
“degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art. 2358 c.c., come, appunto, l'erogazione di prestiti per
l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548 c.c.; - il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, così come fissato dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela (nell'interesse degli “azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr.
l'art. 23, parag. 1, della direttiva 77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit., ed il considerando 5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass.
n. 15398 del 2013; Cass. n. 28148 del 2023), è compatibile:
a) tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511 e 2524 c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in caso d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-terdecies c.c.) ed, in caso di perdita (integrale) del capitale sociale, alla liquidazione ordinaria (art. 2545-duodecies c.c.), condivide pienamente
l'indicata finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529 c.c. che, per il caso di acquisto di azioni proprie, estende
a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art. 2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla necessaria destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 2545-quater, comma 1°, c.c.; ed ancora dall'art. 2545-quinquies, comma 2°, c.c., che, con approccio più restrittivo di quello che caratterizza le società per azioni, condiziona l'acquisto di azioni proprie al rispetto di un rigido rapporto d'indebitamento, stabilendo che possono essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere
-41- prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'IT a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e
l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. (senz'altro compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio l'equilibrio economico della struttura), per come è stata delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano, appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività d'impresa). È utile richiamare Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di “vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”;
Cass. n. 4916 del 1984, che, nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del recepimento della direttiva CE 77/91, ogni operazione finanziaria che persegua la medesima finalità, come, appunto, “finanziare un terzo per l'acquisto di quote (fare prestiti) o prestare fideiussioni a garanzia del pagamento delle quote stesse …”; Cass. n. 25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°, c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni;
infine e più di recente, Cass. n. 28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358 c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni
(compreso, come detto, l'obbligo di destinare a riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 32, comma 1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto dall'art. 2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-
-42- quinquies c.c., e lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art. 2545-duodecies c.c.),
“il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che
“non è consentito … sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2, TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004, nel testo in vigore ratione temporis
(ma anche in quello attuale), indica, del resto, le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un elenco che inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 c.c. e prosegue con articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse, deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art. 2520, comma 1°, c.c.) la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c..
2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il d.lgs. 105/1948 (contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9 prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha affatto inteso consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso (implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la necessità al fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o rimborsare) azioni della società: a fronte della diversità di tale operazione (che poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa Corte n. 9404 del
2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che la quest'ultima è in grado di spiegare rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria … è operazione che, a differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con l'ingresso in società di nuovi soci attraverso l'impiego di risorse della stessa società, “alcuni soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando, peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro, ritenersi che l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati all'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice resti, in applicazione integrale dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza dell'assemblea straordinaria dei soci, specie se si considera che: - il procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite, in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la competenza esclusiva degli amministratori in
-43- ordine all'ammissione di nuovi soci nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma 1°, c.c. (applicabile, come si evince dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente subordinata, come si evince dall'art. 30, comma 5, TUB, all'interesse della società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei creditori della società.
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da Cass. n. 28148 del 2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci
e dei terzi (creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
-
l'operazione compiuta in violazione dell'art. 2358 c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto, l'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra parte, se “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”, essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n. 33719 del 2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di finanziamento e l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale) compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. si giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva degli interessi degli “azionisti” (rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi” creditori (rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della nullità dell'intera operazione compiuta (cfr. Cass. n. 8499 del 2018). La violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°, c.c., con l'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione (soltanto) nel caso in cui sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236 del 2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in motiv.)».
Ciò posto in linea di diritto, va riscontrato che il motivo neppure sottopone a specifica censura l'accertamento in fatto compiuto dal tribunale circa il mancato rispetto delle
-44- prescrizioni dell'art. 2358 c.c. sia in riferimento all'emissione delle azioni che delle obbligazioni convertibili (circostanze del resto desumibili dalla stessa Relazione finanziaria consolidata della banca: doc. 32 appellato), con il che il motivo esce sotto ogni profilo privo di fondamento.
Quanto poi alla tesi secondo cui sarebbe sufficiente, per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 2358 c.c., il rispetto dei soli limiti dimensionali, va ritenuto che si tratta di prospettazione del tutto priva di qualsivoglia fondamento nelle disposizioni normative e anche di riscontri giurisprudenziali, dovendosi anzi ritenerla già confutata nelle sopra ritrascritte argomentazioni svolte dalla s. Corte nella riportata decisione, in disparte la palese inattendibilità dei bilanci della banca - quanto meno a partire dal 2013 - come emerge in maniera assai chiara dalle relazioni ispettive della CONSOB e dalla relazione della BCE, prodotte dall'appellato sub doc. 36, 38 e 39).
8. Ottavo motivo dell'appello principale (diretto avverso la statuizione di nulla dovere alla banca).
L'ottavo motivo addebita al tribunale di non essersi interrogato “sulla permanenza in capo all'appellato dell'obbligo di restituire (ex indebito) il capitale erogato con i finanziamenti” e di avere trascurato le voci di lucro pacificamente conseguite dal nello svolgimento dei rapporti in contestazione. CP_1
Il motivo è infondato.
Il punto è che il tribunale, sulla scorta della domanda formulata in causa, si è limitato ad accertare che nessuna obbligazione può trarre valida origine dai contratti per cui è causa in capo al . Il tribunale ha in altri termini unicamente accertato la CP_1
caducazione della fonte contrattuale degli obblighi in capo al , ferma restando CP_1
la possibilità per di dar corso a un'eventuale azione di ripetizione di indebito CP_5
laddove ritenesse di essere creditrice a qualche titolo nei confronti dell'appellato.
9. Nono motivo di appello principale (spese processuali).
Il motivo inerente alla regolamentazione delle spese, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello principale rimane assorbito dall'esigenza di una nuova statuizione sugli oneri di lite alla stregua dell'esito complessivo del giudizio.
D) APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
L'accoglimento, sia pure unicamente con riguardo alla c.d. settima operazione dell'appello principale, rende rilevante l'appello incidentale condizionato formulato dal
. CP_1
-45- Domanda di simulazione
Sul punto il tribunale ha espressamente respinto la domanda diretta all'accertamento della simulazione, osservando che “non è accoglibile la domanda di simulazione assoluta: perché possa ritenersi sussistente simulazione assoluta necessita la prova che le parti che hanno stipulato il negozio/i negozi in realtà non abbiano voluto porre in essere alcun negozio ma solo creare una apparenza degli stessi;
detta prova è assoggettata inter partes alle limitazioni di cui all' art 2722 ss e nel caso di specie non vi è stata alcuna produzione di documentazione idonea a comprovare la dedotta (da parte attrice) simulazione assoluta.
Parte attrice ha invocato la sussistenza di principio di prova scritta ex art 2724 cc per superare le limitazioni probatorie, facendo riferimento in citazione (v pag 25- 28 della citazione) ad un articolo di giornale che dà conto di un esposto presentato alla Procura della Repubblica dal “neo a.d.” di per Controparte_11 denunciare modalità con cui la precedente governance della aveva perseguito la distribuzione di proprie azioni Pt_1
(v. doc. 16 attoreo) : devesi però rilevare che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2724 c.c è necessario che il documento integrante principio di prova scritta provenga dalla controparte (non dalla parte che invoca la simulazione, né da terzi) o che comunque sia fatto proprio da esso e che da esso sia possibile desumere un preciso un nesso logico da cui desumere la verosimiglianza del fatto controverso (v,. Cass civ. sent. n. 7093/2017 ; v anche Cass civ.
Sez. 2, sent. n. 21442/2010). Nella fattispecie si tratta di un mero articolo di giornale, il quale peraltro per la parte che qui interessa, riferisce in modo assai sintetico di un esposto relativo anche a “finanziamenti baciati” e cioè della prassi di concedere finanziamenti da investire in titoli della Banca, il che però non rende affatto “verosimile” con nesso logico che i negozi non fossero affatto voluti.
Si osserva poi che quand'anche si volesse ritenere superabile il limite di cui all'art 2722 cc come preteso dall'attore, ugualmente la prova della simulazione non risulta raggiunta: non è infatti emerso, neppure all'esito delle prove orali che le parti abbiano inteso porre in essere solo una mera apparenza negoziale e quindi abbiano inteso non effettuare alcun acquisto, neppure in via provvisoria di azioni/obbligazioni, risultando invece per i casi in cui è risultato provato
l'acquisto finanziato che è stato proposto (e accettato) come si dirà infra, di effettuare “effettivi” acquisti titoli con finanziamenti erogati dalla banca a tassi di favore”.
Il motivo dell'appello incidentale condizionato sottopone a critica entrambe le rationes decidendi (mancanza di principio di prova scritta e valutazione degli esiti delle prove testimoniali), ma non coglie nel segno.
Invero, già dalla mera prospettazione del emerge come non sia dato rilevare CP_1
una situazione di simulazione assoluta dell'acquisto delle azioni e dei connessi finanziamenti. Il , infatti, ha prospettato che i “trasferimenti” erano “sorti ed CP_1
attuati esclusivamente in ragione della loro successiva risoluzione mediante il riacquisto degli stessi titoli da parte dell'Istituto di credito” (atto di citazione in primo grado, pag. 23) e ancora in questa sede tale prospettazione è stata ribadita, laddove si è allegato che “il cliente venne assicurato che poteva liberarsi di tali acquisti agevolmente” comparsa di risposta, pag. 95).
-46- Alla stregua di tale prospettazione, dunque, si sarebbe verificata una serie di vendite effettive con annessi patti di riacquisto, vale a dire operazioni di effettivo “trasferimento” dei titoli sia pure a termine con impegno al riacquisto, non già operazioni simulate
Considerato che la simulazione assoluta di un contratto si verifica allorché le parti, sulla base di un accordo di simulazione, creano unicamente l'apparenza di un contratto del quale non vogliono alcun effetto, risulta già dalla mera considerazione della riportata prospettazione in fatto che la dedotta simulazione non ricorre.
Gli elementi acquisiti in causa, ivi comprese le dichiarazioni testimoniali, restituiscono che, contrariamente a quanto sostenuto dal , le parti hanno effettivamente CP_1
voluto porre in essere i contratti di cui si discute. Quanto alla banca, certamente essa ha inteso concedere i finanziamenti al , mettendo effettivamente a sua CP_1
disposizione i relativi importi, così come ha effettivamente inteso vendere i propri titoli.
Con riguardo al , costui ha effettivamente inteso acquistare e sottoscrivere i CP_1
titoli per cui è causa, tanto è vero che egli – come ricorda la banca (comparsa CP_5
conclusionale, pag. 101) senza incontrare alcuna puntuale confutazione – si è avvalso nel corso degli anni dei diritti connessi a tali acquisti.
Con specifico riguardo alla deposizione del testimonio inoltre, la valutazione del Tes_1
tribunale merita piena conferma, non avendo il testimone dato alcuna conferma alla natura simulata delle operazioni. La circostanza che fosse la banca a proporre gli acquisti di azioni per farle un “favore” non toglie che l'operazione sia stata effettivamente attuata, in quanto proprio l'esigenza della banca che lo stesso CP_1
allega, imponeva di realizzare un effettivo trasferimento delle azioni e un altrettanto effettivo finanziamento.
Nullità dell'operazione ex art. 1322 c.c.
La domanda al riguardo è prospettata con il richiamo alle sentenze pronunciate dal giudice di legittimità relativamente ai piani di investimento c.d. e/o CP_12 CP_13
, per desumerne, sul presupposto che le operazioni per cui è causa ne
[...]
ricalcherebbero “pedissequamente lo schema negoziale”, parimenti la nullità.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il punto è che quelle sentenze hanno avuto ad oggetto dei contratti atipici, per i quali è appunto predicabile il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c.,
-47- mentre nel caso in esame, si è in presenza di contratti tipici (vendita di azioni, contratti di finanziamento, mutui, anticipazioni, linee di credito, aperture di credito, ecc.).
Lo stesso articolo 2358 c.c. nel prevedere il divieto di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, fa salve le “condizioni previste dal presente articolo”.
Tale previsione contiene implicitamente il riconoscimento della meritevolezza di un'operazione di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie che rispetti le condizioni stabilite dal codice civile, il che vale a mettere fuori gioco la censura basata sull'art. 1322 c.c.
Anche l'ipotesi del contratto in frode alla legge non ricorre nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte. Va ricordato che il contratto è in frode alla legge quando
“costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa” (art. 1344 c.c.), ma non si ravvisa nel caso in esame l'uso da parte dei contraenti di uno o più contratti in sé leciti in modo da realizzare, in concreto, il risultato equivalente a quello vietato.
Come sopra ampiamente motivato, i contratti di acquisto e di finanziamento si sono posti in diretta violazione della norma proibitiva stabilita dall'art. 2358 c.c.
Nullità e/o risoluzione dell'operazione per violazione degli artt. 21 e ss. TUF e degli artt.
39 e ss. reg. CONSOB 16190/07
Quanto alla lamentata nullità va ricordato che la violazione dei doveri informativi non comporta la nullità del contratto, come chiarito dalla S. corte a partire da Cass. s.u. nn.
26724 e 26725 del 2007.
Quanto alla ipotizzata risoluzione “dell'operazione” (non meglio indicata) il motivo – dopo essersi dilungato sulla individuazione degli obblighi normativi a carico dell'intermediario (pag. 98-103 dell'appello), prospetta il “grave inadempimento della
in ragione del fatto che “tutta la documentazione sottoposta per la firma al sig. CP_5
, infatti, lungi dal fornire una veritiera rappresentazione della profilatura del CP_1
cliente, non è mai stata offerta per la compilazione allo stesso, ma sempre e solo stata riempita a discrezione della banca e in funzione degli specifici interessi di quest'ultima a procurarsi una cornice di formale legittimità rispetto alla tipologia di operazioni che intendeva sottoporre al cliente, presentandoli infine alla firma del sig. alla CP_1
stregua di un qualunque adempimento burocratico (in tal senso depongono le dichiarazioni del teste all'udienza del 17.05.2022)” (appello, pag. 103). Tes_1
-48- Il punto è che tale prospettazione, nella quale si dà atto di aver sottoscritto la documentazione inerente agli acquisti e la presenza in tale documentazione di tutte le necessarie informazioni al cliente, pare voler accreditare che la firma apposta dal sarebbe il frutto di un “errore” del cliente o di “dolo” da parte della banca, ma CP_1
di tali circostanze non vi è prova in causa, né risulta formulata alcuna domanda diretta a impugnare quelle dichiarazioni e le sottoscrizioni apposte. In altri termini, in disparte l'evidente difetto di prova in proposito (non potendo peraltro neppure valorizzarsi le dichiarazioni del testimonio del tutto vaghe e inconcludenti al riguardo), asserire Tes_1
di aver sottoscritto la documentazione “precompilata” dalla banca val quanto evidenziare un comportamento scarsamente diligente del cliente, comportamento del quale deve assumersene le conseguenze, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
Nullità ex art. 30 TUF, artt. 78 ss. reg. CONSOB n. 16190/2007 e artt. 67 duodecies e 67 septdecies d.lgs. 206/2005.
Sul punto – e con riguardo alle operazioni ancora qui rilevanti (vale a dire la prima, la seconda, la quarta, la settima e l'ottava) non si hanno puntuali riscontri circa l'offerta e la conclusione di esse “fuori sede” non avendo il testimonio fornito al riguardo Tes_1
risposte minimamente puntuali e precise e non risultando dalla documentazione in atti
(docc. 40, 54, 55 e 56 che i contratti vennero stipulati in luoghi diversi dalla sede CP_5
della banca.
Senza aggiungere che, per un quantitativo di titoli quale quello acquistato dal , CP_1
l'effetto “sorpresa” che la previsione della facoltà di recesso mira a scongiurare (cfr.
Cass. 16097/2024) non risulta neppure seriamente predicabile.
In definitiva, l'appello incidentale condizionato è pertanto respinto (con assorbimento della questione di prescrizione sollevata dalla banca).
E) CONCLUSIONI E SPESE PROCESSUALI
L'appello principale deve trovare accoglimento limitatamente alla settima operazione, con rigetto della domanda in proposito formulata dal . Per il resto l'appello CP_1
principale va respinto, così come va respinto l'appello incidentale anche condizionato.
Considerato l'esito complessivo della controversia, che vede, anche dopo il presente grado, comunque l'accoglimento della domanda del per operazioni di valore CP_1
superiore a 37 milioni di euro, le spese processuali vanno dichiarate compensate per la
-49- quota di 1/5, mentre i residui 4/5 di esse devono seguire la prevalente soccombenza della parte appellante principale.
Va dato atto del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002 a carico della parte appellante incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli principale e incidentale, rispettivamente proposti da
[...]
e da Controparte_14 Controparte_1
contro la sentenza n. 1598/2023 del tribunale di Venezia, respinto il secondo e in accoglimento per quanto di ragione del primo, in parziale riforma della impugnata sentenza, che per il resto conferma, così decide:
1. respinge la domanda formulata da diretta alla dichiarazione di Controparte_1
nullità della operazione per € 3.000.000,00 di “voltura n. 48.000 azioni CP_5
effettuata nel 2013 (c.d. settima operazione);
2. dichiara compensate fra le parti per la quota di un quinto le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna Controparte_14
, in persona dei commissari liquidatori pro
[...]
tempore, a rifondere a i residui 4/5 di tali spese, quota che Controparte_1
liquida, quanto al primo grado di giudizio, in € 2.697,00 per esborsi e € 86.715,00 per compenso, e – quanto al presente grado – in € 86.237,60 per compenso, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3. dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Controparte_1
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 17 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-50-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte di appello di Venezia
Sezione prima civile e Impresa riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di dott. Guido Santoro - presidente rel. - dott. Federico Bressan - consigliere - dott. Francesco Petrucco Toffolo - consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo in data 27/03/2024 promossa da
(C.F. ) PA P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. MALAVASI MANUELA VIA C.F._1
BAROZZI, 1 20122 MILANO;
) VIA BAROZZI Parte_2 C.F._2
1 MILANO;
) VIA BAROZZI 1 MILANO;
Parte_3 C.F._3
- parte appellante - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. LIMITONE ROBERTO e CAVALLO FRANCESCO
; elettivamente domiciliato in GALLERIA DEI BORROMEO, 3 C.F._5
35137 PADOVA presso lo studio dell'avv. LIMITONE ROBERTO;
- parte appellata -
Avente a oggetto: Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria - Appello avverso la sentenza del tribunale di Venezia n. 1598/2023 pubblicata in data 21/09/2023.-
Causa riservata in decisione all'udienza del 3 luglio 2025 sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 1598/2023, pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa, nel
-1- procedimento sub RG 2763/2020, in data 6 settembre 2023, pubblicata il 21 settembre
2023 (rep. n. 5691/2023), ed in accoglimento dei motivi di impugnazione spiegati in atti e, in ogni caso, rigettando ogni contraria domanda, eccezione e deduzione avversaria, ivi incluse le domande, eccezioni e deduzioni ex adverso riproposte ai sensi dell'art. 346
c.p.c. oltreché i motivi di appello incidentale ex adverso spiegati:
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità delle domande e doglianze tardivamente proposte in atti dal sig. in relazione alla sesta ed alla Controparte_1
nona operazione (asseritamente) baciata;
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande del sig. , e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti CP_1
dell'art. 83 TUB;
- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
- in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB; Pt_1
in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare il difetto di titolarità e legittimazione attiva del Sig. nei limiti e per le ragioni esposte in atti e rigettare le CP_1
conseguenti do-mande avversarie;
- in via preliminare, nel merito, rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione;
- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto e provato in corso di giudizio;
- in via istruttoria, anche previa occorrenda revoca/modifica dei provvedimenti istruttori, rigettare le istanze istruttorie avversarie e dichiarare l'inammissibilità/nullità/inutilizzabilità della prova testimoniale assunta in corso di causa nei termini e per le ragioni dedotte oltreché, nei termini e per le ragioni dedotte in atti, dei documenti depositati dal sig. CP_1
Parte appellata
Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione:
-2- NEL MERITO, in via principale rigettare perché infondata in fatto ed in diritto l'impugnazione avversaria e per l'effetto confermare la sentenza n. 1598/2023 emessa in data 6.9.2023 dal Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data
21.9.2023, nel giudizio R.G. 2763/2020, salvo che per il capo oggetto dell'impugnazione incidentale.
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in parziale riforma della sentenza n. 1598/2023 emessa in data 6.9.2023 dal Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Imprese, pubblicata in data 21.9.2023, nel giudizio R.G. 2763/2020 per tutti i motivi esposti in atti, anche di primo grado, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e/o dell'art. 31 D.lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli artt. 2358 e/o 1418 cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento e dei correlati contratti di compravendita dei titoli
[...]
, di cui alla prima operazione baciata e alla seconda operazione PA
baciata intercorse tra il sig. e tra il Controparte_1 Controparte_2
2008 e il 2010, alla quarta operazione baciata intercorsa tra il sig. e Controparte_1
tra il 2011 e il 2012 e all'ottava operazione baciata Controparte_2
intercorse tra il sig. e tra il 2013 e Controparte_1 Controparte_2
il 2014, a valere sui dedotti rapporti di c/corrente e di deposito titoli intestati al sig.
, dichiarandosi per l'effetto che questi nulla deve a Controparte_1 Controparte_3
in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi,
[...]
con ogni conseguente statuizione.
IN VIA SUBORDINATA, QUALE APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata: in via principale, previo accertamento della natura simulata dei dedotti contratti di finanziamento e dei collegati contratti di compravendita dei titoli PA
, intercorsi rispettivamente tra parte attrice e convenuta, così come quivi
[...]
dedotti e/o come identificati in corsi di causa, a valere sui citati e dedotti nel giudizio rapporti di c/corrente e di deposito titoli intestati al sig. , dichiararsi la Controparte_1
nullità e/o inefficacia degli stessi ai sensi dell'art. 1414 cod. civ., con ogni conseguente
-3- statuizione, dichiarandosi per l'effetto che quest'ultimo nulla deve a PA
e quindi alla Liquidatela convenuta in ragione di detti rapporti, con ogni
[...]
conseguente statuizione;
b) nel merito, ancora in via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti e dedotti in giudizio contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, accertarsi e dichiararsi la nullità ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e/o dell'art. 31 D.lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli artt. 2358 e 1418 cod. civ., dei dedotti contratti di finanziamento e dei correlati contratti di compravendita dei titoli
[...]
, intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio, dichiarandosi per PA
l'effetto che il sig. nulla deve a e quindi Controparte_1 PA
alla Liquidatela convenuta in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione;
c) nel merito, in via subordinata, per tutte le ragioni esposte in atto, previo accertamento della natura unitaria e/o complessa dell'operazione negoziale costituita dai descritti contratti di finanziamento e di acquisto titoli e/o previo accertamento della sussistenza di un nesso economico, giuridico, fattuale, genetico, funzionale e/o strutturale tra i predetti contratti, nonché previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di agli obblighi informativi e di PA
protezione del cliente prescritti a norma degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 27 e ss. Reg.
Consob n. 16190/2007, risolversi ex art. 1453 cod. civ. i dedotti contratti di compravendita dei titoli e i correlati contratti di PA
finanziamento, intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio, e accertato che i fondi finanziati sono stati appresi dalla parte convenuta e che quindi non sussistono obblighi economici di ripetizione, dichiararsi che il sig. nulla deve a Controparte_1 [...]
e quindi alla Liquidatela convenuta in ragione di detti rapporti, né in PA
linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione;
d) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto e quelle che fossero ritenute di diritto, dichiararsi la caducazione e/o la nullità e/o l'inefficacia dei contratti di compravendita dei titoli e dei correlati rapporti di PA
-4- finanziamento, intercorsi tra le parti dell'odierno giudizio, dichiarandosi per l'effetto che il sig. nulla deve a e quindi alla Liquidatela Controparte_1 PA
convenuta in ragione di detti rapporti, né in linea capitale né per oneri e interessi, con ogni conseguente statuizione;
e) in via istruttoria: per mero scrupolo si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parte attrice sub 2, da 4 a 10, 13,
15, 17, 18, 21, da 24 a 27, da 34 a 37, 39, 41, 42, da 46 a 49, 53, 54, da 56 a 78, con il teste già indicato sig. Testimone_1
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio (incluso rimborso forfetario, iva e cpa come per legge).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , imprenditore da anni operante nel settore della produzione e Controparte_1
commercializzazione di capi sartoriali per uomo per mezzo della società Confrav s.p.a. con sede in Grumolo delle Abbadesse, ha convenuto in giudizio avanti il tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, Controparte_4
amministrativa deducendo che:
[...] CP_5
1.1. era, assieme ai suoi familiari, tra i clienti storici della banca avendo alla stessa affidato da sempre le proprie disponibilità finanziarie ed essendo da molti anni titolare di un rapporto di conto corrente il n. 010570006205 e di un collegato conto deposito titoli n.
010-000410527-000;
1.2. in tale contesto si era consolidato nel tempo un rapporto di reciproca fiducia tra la l'attore e la sua famiglia in generale;
Pt_1
1.3. già in epoca anteriore al 2011 aveva posto in essere operazioni di acquisto di titoli della a valere sul c/corrente n. 010570006205 e iscritte nel PA
portafoglio titoli n.010-000410527-000: una parte di esse– quella cronologicamente più risalente – era stata “eseguita dall'attore facendo uso di finanzia propria (per ca. 7,8 milioni di Euro); altra parte, invece, ricorrendo all'affidamento per Euro 2 milioni all'uopo concessogli dalla Banca”;
1.4. tra il 2011 ed il 2015 vi era poi stata una sistematica collocazione da parte della Pt_1
di titoli azionari “in via sostanzialmente unilaterale e discrezionale” PA
e per effetto di dette operazioni l'attore era divenuto intestatario, nell'ambito di rapporti di c/corrente e deposito titoli appositamente accesi per iniziativa della banca, di oltre
-5- 664.158 azioni, acquistate sempre attingendo la relativa provvista da fondi all'uopo messi a disposizione dalla banca mediante aperture di credito in conto corrente progressivamente giunte fino all'esorbitante ammontare di Euro 48 milioni;
1.5. aveva nel complesso ricevuto dalla banca credito per 50 milioni di euro tutti finalizzati all'acquisto di partecipazioni al capitale sociale di CP_5
1.6. a partire dal 2011, in particolare, alcuni dei più alti dirigenti della banca, unitamente al funzionario incaricato della gestione dei rapporti, gli avevano richiesto di prestare Tes_1
sostegno ad un asserito programma di espansione di che avrebbe dovuto CP_5
condurre all'ulteriore rafforzamento dell' ; Pt_4
1.7. gli era stato chiarito che detto aiuto avrebbe dovuto consistere nel significativo incremento della sua partecipazione al capitale sociale della banca;
1.8. egli aveva fatto presente di non essere interessato a simili operazioni di investimento, in considerazione dell'elevato ammontare di titoli già presenti nel suo portafoglio;
CP_5
inoltre essendo stato rappresentato che l'operazione di acquisto in discorso avrebbe dovuto riguardare un numero di azioni dal controvalore di diversi milioni di euro egli aveva anche precisato di non essere nelle condizioni di impegnare tali somme per simili fini;
1.9. in risposta sia il che curava la sua posizione, sia gli altri funzionari e dirigenti di Tes_1
interessati all'operazione, recatisi presso la sua azienda, avevano fornito ampie CP_5
rassicurazioni, specificando che la prospettata operazione non avrebbe implicato per lui alcun impegno, né in termini di esborsi, né come rischio finanziario atteso che: - “i fondi necessari all'acquisto sarebbero stati forniti ad hoc dalla mediante l'accensione, Pt_1
di un'apertura di credito esclusivamente dedicata a tale operazione;
- non gli sarebbe stato richiesto di sostenere alcun onere in ragione di tale finanziamento, posto che questi sarebbero stati integralmente assolti dallo stesso Istituto (al netto degli accrediti che si sarebbero originati a titolo di rendimento); - non vi sarebbe stato da temere alcuna variazione del corso azionario dei titoli in questione, e ciò in ragione del consolidato trend rialzista delle azioni BPV, oltre che in ragione del dominio su tale valore esercitato dal C.d.A. della Banca;
- a prima richiesta, e comunque entro la scadenza prevista dal finanziamento, la Banca avrebbe riacquistato l'intero pacchetto azionario ed estinto il correlato finanziamento, lasciandolo immune da qualunque aggravio e/o spesa”;
-6- 1.10. a fronte di tale soluzione prospettatagli dai più alti vertici della banca si era dichiarato disponibile alle condizioni indicate, rimettendosi alla banca per l'assunzione delle iniziative necessarie;
1.11. la banca gli aveva dunque sottoposto, presso la Confrav spa, una apertura di linea di credito e l'avvio dei seguenti rapporti da intestarsi ad esso e funzionali all'esecuzione delle operazioni anticipategli: il conto corrente n. 010570826999 e il correlato conto deposito titoli n. 010-002209878-000. Su tali rapporti, a discrezione della banca per quanto concernente tempistiche e importi, dal 15 settembre 2011 ai primi mesi del
2015, erano state registrate innumerevoli operazioni di finanziamento e di correlato acquisto di titoli CP_5
1.12. in particolare, a fronte di aperture di credito sul conto corrente all'uopo acceso progressivamente attestatesi fino a nominali Euro 48.000.000,00, risultava aver acquistato 664.158 azioni tutte compravendute per iniziativa dell'Istituto di CP_5
credito attingendo alla provvista necessaria dai fondi messi a disposizione dalla stessa banca.
1.13. appreso da notizie di stampa dell'involuzione della situazione della banca si era rivolto nell'aprile del 2015 ai dirigenti della stessa chiedendo di por fine ai rapporti in cui era stato coinvolto e nell'incontro che aveva avuto luogo con il direttore generale dott. quest'ultimo aveva affermato che i contratti erano nulli e che sarebbero venuti Pt_5
meno da lì a breve secondo modalità che l'ufficio legale stava in quel periodo vagliando;
1.14. ricordate le vicende che avevano interessato la Banca e la sua messa in liquidazione coatta amministrativa con azzeramento del valore dei titoli, ha dato atto dei provvedimenti resi dalle diverse Autorità di Vigilanza in relazione alle condotte della
Banca riguardanti le cc.dd. “operazioni baciate”;
1.15. le domande formulate in questo giudizio erano limitate ad ottenere l'accertamento negativo della posizione creditoria della banca ai fini di liberarsi da debiti nascenti dalle suddette operazioni in ragione degli affidamenti concessi, ragion per cui non vi era alcuna preclusione alla procedibilità di esse nei confronti della Liquidatela;
1.16. i relativi contratti erano nulli e/o inefficaci per assenza ab origine di qualsivoglia volontà negoziale nel senso dell'efficace compimento delle operazioni di acquisto dei titoli CP_5
e dunque per la natura fittizia e simulata degli acquisti ex art 1414 cc;
-7- 1.17. stante il collegamento negoziale i relativi contratti collegati di acquisto titoli e di finanziamento erano nulli ai sensi dell'art. 30 3 comma TUF, in quanto sottoscritti fuori dalla sede della banca e mancanti dell'indicazione della facoltà di recesso per il cliente nonché per carenza della necessaria abilitazione ex art 31 TUF in capo al funzionario della banca che aveva materialmente sottoposto l'acquisto dei titoli all'esterno dei locali della banca;
1.18. i relativi contratti collegati di acquisto titoli e di finanziamento erano altresì nulli per esser stati posti in essere in violazione della disciplina prevista dall'art. 2358 cc norma inderogabile che sancisce il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie e/o comunque perché trattavasi di operazioni insuscettibili di giudizio di meritevolezza ex art 1322 cc;
1.19. i contratti dovevano in ogni caso esser risolti perché la banca aveva violato i doveri informativi di cui di cui all'art. 21 e ss del TUF e art 27 e ss Reg Consob 16190/2007.
2. si è costituita in Controparte_6
giudizio, eccependo l'improcedibilità delle domande attoree ai sensi dell'art 83 commi 1
e 3 TUB, in quanto le domande di controparte - pur tendendo all'emissione di sentenza con effetti costitutivi o di mero accertamento – produrrebbero in realtà l'effetto di accertare un passivo della procedura al di fuori dalla sua sede propria;
ha anche eccepito l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Vicenza in ragione della competenza funzionale inderogabile ai sensi dell'art 83 comma
3 ultimo inciso TUB.
Ancora ha eccepito la nullità sopravvenuta della citazione per mancato rispetto del termine a comparire stante la sopravvenuta sospensione dal 9 marzo 2020 al 11 maggio
2020 dei termini processuali introdotta dalla normativa emergenziale volta al contenimento della pandemia da Covid 19 ed ha chiesto in ragione di ciò ex art 164 cpc la fissazione di nuova prima udienza nel rispetto del termine a comparire.
Altresì ha eccepito la nullità della citazione per indeterminatezza ex art 163 nn 3 e 4 cpc per non esser stati individuati gli acquisti di titoli di oggetto di domanda tra i CP_5
molteplici acquisti effettuati ante 2011 non desumibili neppure dalla documentazione
-8- in atti posto che da un lato non erano stati depositati gli estratti del cc 6205 e dall'altro gli estratti del deposito titoli n. 410527 erano tutti successivi al 2012.
a poi osservato che CP_5
- l'attore già prima di procedere alla stipulazione dei contratti contestati, risultava titolare di un consistente patrimonio in prodotti finanziari comprensivi anche di titoli della;
dal questionario Mifid risultava che egli PA
aveva dichiarato di conoscere la maggioranza degli strumenti finanziari tra cui anche le azioni e di perseguire un obiettivo di investimento a rischio elevato;
- il era un affermato imprenditore, “titolare” delle società Confrav spa, CP_1
ampiamento dunque in grado di valutare autonomamente la convenienza dell'investimento al quale aveva scelto di procedere in piena autonomia e totale consapevolezza, previa informativa ricevuta dalla banca circa i rischi e non avendo subito pressioni al riguardo da parte dei dipendenti della banca;
- molte azioni erano state assegnate gratuitamente all'attore a titolo di stacco dividendi/premi fedeltà, altre accreditate il 31.12.2010 per n. 43163 azioni erano frutto di conversione di prestito obbligazionario convertibile 2009/2016, obbligazioni acquistate dopo che lo stesso aveva alienato ben n. 4352 CP_1
titoli a egli precedentemente acquistati;
CP_5
- le azioni acquistate dal tra il 2011 e i primi mesi del 2015 a mezzo del CP_1
conto corrente 82699 non erano in numero di oltre 664.158 posto che dall'estratto del libro soci risultavano acquistate n. 628.572 azioni per controvalore di € 39.285.750 e obbligazioni convertibili del POC 2013/2018 per €
1.552,875;
- le azioni relative agli ipotizzati illeciti “precontrattuali” relativi agli acquisti azionari ante 17.3.2015 erano prescritte;
- faceva difetto la prova circa il dedotto collegamento negoziale tra i contratti di finanziamento e gli acquisti di azioni;
- con riferimento agli acquisti azionari effettuati utilizzando il conto corrente n.
826999 negli anni 2011 -2015 non vi era prova di concessione di asseriti finanziamenti per gli importi indicati dall'attore bensì per minori importi osservando altresì che i finanziamenti per come richiesti dall'attore e concessi
-9- dalla banca non prevedevano alcun vincolo di utilizzo per l' acquisto delle azioni della banca;
- l'intento di utilizzare le somme di cui agli affidamenti per l'acquisto delle azioni della integrava un mero motivo interno alla sfera volitiva dell'attore, come Pt_1
tale estraneo alla causa dei contratti, non potendosi intravvedere alcun oggettivo collegamento causale tra i negozi oggetto del contenzioso;
- nella ipotesi in cui fosse stato individuato un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti, non era applicabile l'art. 2358 cc alle società cooperative, quale era all'epoca la banca;
- anche se si fosse ammessa la possibilità di applicare l'art. 2358 cc, alle società cooperative la disciplina di cui alla citata norma risultava in ogni caso applicabile solo per i limiti quantitativi, ma non per i commi 2 e 3 dell'art 2358 cc, circa la preventiva autorizzazione assembleare e la relativa relazione consigliare posto che nelle cooperative l'art 2529 cc prevedeva che l'atto costitutivo potesse autorizzare gli amministratori ad acquistare azioni proprie della società, e ciò era stato stabilito dall'art 18 dello Statuto di I limiti quantitativi non erano stati CP_5
in concreto violati, tenuto conto che i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili di cui all'art 2529 cc così come quelli posti dall'art 2358 sesto comma c.c. erano stati rispettati avuto riguardo alle risultanze dei Bilanci di esercizio;
- anche in ipotesi di ritenuta violazione dell'art. 2358 cc, si tratterebbe di norma che imponeva regole di comportamento agli organi gestori e alla cui violazione non potrebbe discendere alcuna nullità del contratto;
- anche a voler ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attrice, comunque l'art. 2358 cc comportava la possibilità di invalidare unicamente il contratto di finanziamento e non l'acquisto delle azioni, conseguenza questa che si porrebbe in contrasto proprio con la ratio della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale;
- l'art. 2358 c.c. non era in ogni caso applicabile agli acquisti obbligazionari;
- non sussisteva la lamentata nullità dei contratti ex art 1322 cc. nonché la sussistenza della dedotta simulazione;
- quanto alla lamentata nullità per violazione dell'art 30 e 31 TUF, mancava la prova che i contratti di acquisto dei titoli e di finanziamento fossero stati
-10- sottoscritti fuori sede, nel mentre il diritto di recesso era previsto sia nel
Contratto Quadro n. 2209878 sia nel Contratto Quadro n. 410527 in forza dei quali erano stati impartiti gli ordini di acquisto;
- la normativa de qua non si applicava agli acquisti effettuati in sede di aumenti di capitale 2013 e 2014 non sottoposti alla disciplina dello ius poenitendi;
- la vendita di azioni e obbligazioni convertibili di nuova emissione era stata effettuata direttamente da in assenza di un servizio di collocamento da CP_5
parte di un intermediario e quindi non vi era stato alcun collocamento in senso tecnico da parte della riconducibile al novero del collocamento di cui Pt_1
all'art. 1, comma 5, lettere c), c-bis);
- la vendita di azioni e obbligazioni di nuova emissione non poteva in alcun modo essere ricondotta nella nozione di “negoziazione” o in quella di gestione portafogli;
- anche gli acquisti effettuati in data antecedente al 1.9.213 non rientravano nell'ambito di applicazione dell'art. 30, commi 6 e 7, TUF: solo con il c.d.
“Decreto del fare” (D.l. 21 giugno 2013, convertito con modificazioni in l. 9 agosto
2013, n. 98) era stata estesa l'applicabilità dell'art. 30, comma 6, TUF alla c.d.
“negoziazione per conto proprio” prevista dall'art. 1, comma 5, lett. a) TUF, ossia all'attività di vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta mentre sino a detta modifica l'art. 30 TUF veniva interpretato nel senso dell'applicabilità del c.d. “diritto di ripensamento” ai soli servizi di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli individuali;
- in ogni caso, trattandosi di nullità di protezione il contratto poteva esser convalidato mediante comportamento concludente del cliente incompatibile con la volontà di avvalersi della nullità, come avvenuto nel caso di specie in cui il cliente aveva esercitato i relativi diritti;
- quanto alla previsione di recesso, la norma de qua intendeva perseguire lo scopo di evitare che l'investitore venisse colto impreparato e di sorpresa, circostanza questa esclusa, viste le trattative intercorse in precedenza tra le parti e tra l'altro evidenziate proprio dall'attore sicché anche se fossero risultati sussistenti i presupposti formali per l'applicazione dell'art. 30 T.U.F., l'utilizzo dello strumento
-11- sarebbe da ritenersi “abusivo” e la banca intendeva far valere l'excepito doli generalis;
- non sussisteva nemmeno la dedotta nullità per violazione dell'art 31 TUF;
- la domanda di nullità degli acquisti azionari effettuati in data antecedente il
17.3.2015 era da ritenersi prescritta;
- quanto alla pretesa violazione di obblighi informativi, la normativa in tema di intermediazione finanziaria non era applicabile al caso di specie e, in ogni caso, erano state fornite tutte le informazioni del caso.
3. Il tribunale ha fissato nuova prima udienza nel rispetto del termine a comparire ed è stata anche disposta la rinnovazione della citazione cui parte attrice ha ottemperato depositando atto integrativo, in ordine al quale la banca ha eccepito che esso conteneva una indebita estensione dell'oggetto della causa.
Espletate le prove orali ammesse, il tribunale ha definito la causa con la sentenza n.
1589/2023, con la quale:
a. ha accertato la “nullità dei collegati negozi di affidamenti e di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili indicati in parte motiva quali terza, quinta, sesta, settima, nona
e decima operazione”, dichiarando che nulla era dovuto dal alla convenuta “a CP_7
titolo di adempimento di obblighi contrattuali derivanti dai relativi contratti di affidamento per come utilizzati nelle varie operazioni e cioè:
- per € 10.000.000,00 per acquisto di 160.000 azioni nel 2011 (terza operazione);
- per € 10.000.000,00 per acquisto di altre 160.000 azioni nel 2012 (quinta operazione);
- per € 3.150.750,00 per azioni e obbligazioni convertibili acquisite nel 2013 (sesta operazione);
- per € 3.000.000,00 per “voltura n. 48.000 azioni effettuata nel 2013 (settima CP_5
operazione);
- per € 9.500.000,00 per sottoscrizione/acquisti azioni effettuati nel 2014 (nona operazione);
- per € 5.000.000,00 per acquisto azioni effettuato a fine 2014 e regolato nel libro soci il
13.1.2015 (decima operazione);
b. ha respinto le domande attoree relativamente alle operazioni indicate in parte motiva come prima, seconda, quarta ed ottava operazione;
-12- c. ha dichiarato compensate per la quota di 1/5 le spese di lite, condannando la Pt_1
alla rifusione in favore dell'attore dei residui quattro quinti.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulla base di nove motivi, CP_5
chiedendone la riforma, con declaratoria di “inammissibilità delle domande e doglianze tardivamente proposte in atti da parte attrice in relazione alla sesta ed alla nona operazione (asseritamente) baciata”, di inammissibilità-improcedibilità “delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83
TUB”. In via subordinata ha chiesto dichiararsi l'incompetenza in favore del Tribunale di
Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
in ulteriore subordine dichiararsi l'inammissibilità della domanda volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB. Nel merito ha chiesto il Pt_1
rigetto di tutte le domande e, in ipotesi di loro accoglimento, di determinarsi “il quantum debeatur secondo quanto esposto e provato in corso di giudizio”.
5. Si è costituito in causa , opponendosi all'accoglimento dell'appello Controparte_1
e chiedendone il rigetto. In via di appello incidentale il ha chiesto CP_1
l'accoglimento della domanda di nullità anche con riguardo alle operazioni (prima, seconda, quarta e ottava) per le quali il tribunale ha respinto la relativa domanda.
In via di appello incidentale condizionato, ha formulato domanda (a) di accertamento della natura simulata dei contratti di finanziamento e di acquisto dei titoli ovvero (b) della nullità di essi “ai sensi del settimo comma dell'art. 30 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
e/o dell'art. 31 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ovvero ai sensi degli artt. 2358 e 1418 cod. civ.”, ovvero in via subordinata (c) la risoluzione ex art. 1453 c.c. e, in ogni caso, (d) la loro dichiarazione di “caducazione e/o la nullità e/o l'inefficacia”.
6. Precisate dalle parti le rispettive conclusioni e depositati gli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 3 luglio 2025.
In diritto.-
a) LA MATERIA DEL CONTENDERE E LA DECISIONE IMPUGNATA.
La causa riguarda quelle che vengono definite “operazioni baciate” ossia operazioni nelle quali si assume che la banca abbia erogato finanziamenti al fine di consentire l'acquisto di titoli della banca stessa. Segnatamente vengono in rilievo dieci operazioni di acquisto di titoli effettuate dal nel corso degli anni. CP_1
-13- Il tribunale ha ritenuto fondata la domanda in proposito svolta dal e diretta CP_1
alla declaratoria della nullità di sei di tali operazioni, respingendo la domanda concernente le altre quattro.
Segnatamente il tribunale:
1.) ha respinto l'eccezione di improponibilità delle domande ex art. 83 TUB;
2.) ha respinto l'eccezione di incompetenza sollevata con riguardo all'esclusività del foro della procedura concorsuale;
3.) ha respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e di indebita estensione della materia del contendere a seguito della integrazione dimessa dal CP_1
ex art. 164, co. 5, c.p.c.;
Nel merito il primo giudice ha ritenuto:
4.) infondata la domanda di simulazione;
5.) applicabile alle società cooperative il divieto di cui all'art. 2358 c.c.;
6.) applicabile detto divieto anche in riferimento agli acquisti di obbligazioni convertibili in azioni;
7.) che alla violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c. consegue la nullità dell'operazione, laddove si riscontri il collegamento contrattuale fra acquisti e finanziamenti;
8.) sussistente per le sei operazioni indicate il nesso di collegamento contrattuale fra gli acquisti di titoli e i finanziamenti della banca, accertando, in riferimento ad esse, la conseguente nullità.
b) MOTIVI DI APPELLO
In estrema sintesi, on l'appello principale mira a ottenere il rigetto delle domande CP_5
di nullità anche per le sei operazioni la cui invalidità è stata riconosciuta dal tribunale, mentre il , con l'appello incidentale, intende ottenere la dichiarazione di CP_1
nullità anche per le quattro operazioni per le quali il tribunale ha respinto la sua domanda. In via di appello incidentale condizionato, il , nei riguardi di tutte le CP_1
operazioni, ne chiede l'accertamento di loro nullità per le ipotesi già dedotte in prime cure e che il tribunale ha respinto (domanda di simulazione) o non ha preso in considerazione.
b.1) motivi di appello principale
-14- 1. Il primo motivo censura il rigetto dell'eccezione di improponibilità-improcedibilità delle domande ex art. 83 t.u.b.;
2. con il secondo motivo si sostiene, sotto altro profilo, che la declaratoria di “nulla dovere” alla banca sottende inevitabilmente un effetto compensatorio tale da fondare la competenza del foro della procedura concorsuale;
3. il terzo motivo torna a sostenere la “competenza” del tribunale di , quale foro Pt_1
della procedura concorsuale, sottoponendo a critica il rigetto della relativa eccezione da parte del primo giudice;
4. il quarto motivo si dirige avverso il rigetto che il tribunale ha formulato dell'eccezione di indebita estensione della materia del contendere che il avrebbe compiuto CP_1
in sede di memoria integrativa ex art. 164, co. 5, c.p.c.;
5. il quinto motivo censura l'apprezzamento del tribunale circa la sussistenza del collegamento contrattuale fra finanziamenti e acquisti;
6. con il sesto motivo si torna a sostenere l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative;
7. il sesto motivo sostiene che alla violazione dell'art. 2358 c.c. non conseguirebbe, come ritenuto dal tribunale, la invalidità dell'operazione, trattandosi di disposizione che regola unicamente il corretto agire degli amministratori;
8. l'ottavo motivo censura la declaratoria di “nulla dovere” alla banca emessa dal tribunale, lamentando che non si sarebbe tenuto conto dei vantaggi che il ha CP_1
tratto in conseguenza dei suoi acquisti, quali dividendi, cedole, prezzo per la vendita di parte delle azioni, “premio fedeltà”, ecc.;
9. il nono motivo ha ad oggetto le spese processuali, non solo quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi, ma anche, indipendentemente da tale accoglimento, in quanto il tribunale non avrebbe tenuto conto del rigetto della domanda di simulazione e della domanda relativa a quattro operazioni, il che avrebbe imposto, secondo la compensazione integrale delle spese di lite. Si lamenta, inoltre, che il CP_5
tribunale non abbia tenuto presente la assoluta novità e la complessità delle questioni trattate.
b.2) motivi di appello incidentale
1. Come detto con l'appello incidentale si mira a conseguire la declaratoria di nullità anche con riferimento alle quattro operazioni per le quali il tribunale non ha ritenuto
-15- sussistente il collegamento negoziale fra finanziamenti e acquisti di titoli;
si sostiene che
b.3.) motivi di appello incidentale condizionato
1. Con l'appello incidentale condizionato il critica, innanzi tutto, il rigetto CP_1
della domanda di simulazione delle operazioni contestate;
2. con il secondo motivo dell'appello incidentale condizionato si sostiene la nullità delle operazioni ex art. 1322 c.c.;
3. con il terzo motivo dell'appello incidentale condizionato si mira alla nullità e/o alla risoluzione dell'operazione per violazione degli artt. 21 ss. t.u.f. e degli articoli 39 ss. regolamento CONSOB 16190/2007;
4. il quarto motivo di appello incidentale condizionato è diretto a conseguire la nullità dei contratti di negoziazione titoli ex art. 30 t.u.f. e artt. 78 ss. regolamento CONSOB n.
16190/2007 e articoli 67 duodecies e 67 septdecies d. lgs. 206/2005.
C.) DISAMINA DEI MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE E INCIDENTALE.
Come già sopra osservato, la controversia solleva fondamentalmente la questione delle cc.dd. operazioni baciate poste in essere dalle “banche venete” (Banca Popolare di Vicenza
e Veneto Banca) e delle connesse questioni sulle domande in proposito ammissibili nei riguardi della banca in liquidazione coatta amministrativa (e, in alcuni casi, anche verso la cessionaria dell'azienda bancaria: nella specie non formulate), sulla legittimazione della banca in l.c.a., sull'applicabilità del divieto di cui all'art. 2358 c.c. alle società cooperative
(come in allora Veneto Banca), sulle conseguenze della violazione di quel divieto, questioni tutte sulle quali questa corte ha espresso un orientamento ormai consolidato, offrendo una ricostruzione della vicenda che considera ammissibile la domanda del cliente diretta alla declaratoria di nulla dovere alla (ma anche nei confronti della banca CP_8
cessionaria) a seguito dell'accertamento della nullità dell'intera operazione di acquisto di azioni proprie finanziato dalla banca in violazione dell'art. 2358 c.c. (v., tra le altre, Appello
Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta: v. tra le più recenti: App.
Venezia 2055/2025).
Il collegio ritiene di dar seguito al ricordato orientamento, in assenza di validi motivi per discostarsene, onde è inevitabile fare richiamo a quelle pronunce e alle argomentazioni ivi
-16- espresse, nella disamina di molti dei motivi di appello formulati in questo contendere.
1.-2. Primi due motivi di appello principale (improponibilità ex art. 83 tub;
effetto compensatorio conseguente alla statuizione di “nulla dovere”; interesse ad agire).
I primi due motivi, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate, devono trovare una congiunta trattazione, sono privi di pregio.
In ordine alla eccepita improponibilità-improcedibilità delle domande nei confronti di
[...]
il tribunale ha così motivato: «L'art.83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti CP_8
bancari, testualmente prevede che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, “non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare”. Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo qualora si lamenti che il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione;
le decisioni sul punto adottate dal Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quanto divengano definitive, ed è inoltre regolata anche l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario.
Analoga disciplina dell'accertamento concorsuale dei crediti vi è per il caso di fallimento: l'art. 51 L.F., richiamato anche dall'art. 201 della medesima L.F. in materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, prevede
l'improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari, ma comunque l'improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito verso il viene pacificamente ricavata dagli artt. Parte_6
52 e 208 L.F. che riservano allo speciale rito dell'insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore.
La ratio della normativa sopra richiamata quanto alla liquidazione coatta amministrativa è quella di demandare al
Giudice della procedura liquidatoria l'accertamento delle poste di credito vantate nei confronti della liquidazione, nel rispetto della par condicio. In tal senso v. pronunce della Suprema Corte secondo cui “qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicchè la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum ( Cass. Civ. n. 7037/2017; Cass civ. 9/3/2010, n. 5662 ). Debbono ritenersi improcedibili non solo le azioni di ripetizione e condanna ma anche le azioni di accertamento e costitutive quanto costituiscono
“l'antecedente” della ulteriore domanda volta al conseguimento del credito stesso e sono a ciò strumentali in quanto costituiscono la premessa ed il mezzo attraverso il quale si intende ottenere il riconoscimento del credito vantato
(restitutorio e/o risarcitorio) e sono dunque volte ad incidere sulla esatta individuazione del passivo della liquidatela, di tal che debbono esser proposte o comunque proseguire solo in sede “concorsuale” con assoggettamento al rito all'uopo previsto secondo le procedure di cui agli artt. 86 e ss del TUB , non potendosi derogare all'accertamento del
-17- credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.
Va però indagato, pur nell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, se residui un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e proseguibili contro la procedura in sede ordinaria. Con particolare riferimento ad es. al settore dei diritti dei lavoratori la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la procedibilità/ proseguibilità davanti a giudice diverso dal giudice del Concorso, delle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, qualora volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare si veda Cass. Sez. Un. n.
141/2006 che ha affermato come il lavoratore dipendente debba proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, quali quelle volte alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre sono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese alla condanna pecuniaria. Di egual segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ribadito che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (ex multis Cass. n. 15066/2017).
Può dunque ribadirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono” insomma sull' accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive o di accertamento ma vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono per contro escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che non hanno la suddetta valenza e che sono invece volte a conseguire un quid ulteriore e diverso, che non è nei poteri e nella competenza della procedura
Fallimentare o della Impresa in L.c.a di riconoscere alla parte: tra esse in primis le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali (non ancora adempiuti) verso la impresa in Lca posto che la relativa declaratoria non può certo essere ottenuta nell'ambito della procedura e non è prodromica a richieste restitutorie.
Ritiene questo Tribunale, che l'ampia formulazione dell'art. 83 TUB nel riferirsi all'improcedibilità di “alcuna azione” nei confronti dell'istituto di credito posto in LC.A., non possa essere interpretata fino ad arrivare ad escludere qualsivoglia tutela giurisdizionale in relazione a dette controversie che non possono essere “trattate” nel procedimento della Liquidatela di accertamento dello stato passivo .
Nel caso di specie parte attrice ha precisato (ed altresì documentato) di non aver rimborsato alla i Pt_1 finanziamenti in tesi ricevuti ( di cui si dirà infra) per acquistare i titoli in oggetto ed ha esplicitato che ciò che intende ottenere è la liberazione dalla posizioni debitorie ancora esistenti, generate dagli affidamenti concessi per gli acquisti titoli: non viene dunque in rilievo un preteso credito di parte attrice afferente la restituzione del prezzo dei titoli, posto che parte attrice assume che le operazioni de quibus avrebbero meramente generato posizioni debitorie a suo carico, ancora in essere e le domande svolte mirano pertanto alla “liberatoria”».
La decisione del tribunale merita conferma.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto
-18- disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”) dev'essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità di contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni debt sensitive), da esercitarsi – queste sì – solo in sede concorsuale. Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa siano comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non possano essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, divengano improcedibili. Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione. Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta ad ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa sine die, per chi ha intrattenuto rapporti con la banca, la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno,
l'accertamento di invalidità negoziali. Il testo unico bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei
-19- propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione. In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87,
88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12 delle preleggi – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne discenda una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento
(del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), ben potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla
(per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi ad esempio ad un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di “ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, ad un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento
(magari, come nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto
“nullo” per violazione della richiamata disposizione societaria. In tale prospettiva non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe “un'illegittima compressione del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della
-20- Costituzione, atteso che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato è solo differita, se, e al momento in cui, gli organi della procedura decideranno di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, il contemperamento dei diversi e contrapposti interessi dei creditori e del soggetto che assume di non essere debitore della banca in liquidazione coatta amministrativa è stato raggiunto dal legislatore differendo il diritto del secondo al momento in cui venga richiesto del pagamento del debito da lui disconosciuto” (Appello Trieste n. 402/2022). Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una
(per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi. In definitiva, sul punto, deve quindi confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non potendo trovare legittima cognizione in altra sede e non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente – le domande proposte da parte attrice volte all'accertamento negativo dei crediti di CP_9
nei suoi confronti scaturiti dalla complessiva operazione in esame previa
[...]
dichiarazione della nullità dei contratti da cui tali crediti sarebbero scaturiti: contratto di finanziamento e collegato contratto di investimento (cfr. in questo senso, tra le altre,
Appello Venezia, sentenza n. 1817/2023; Appello Venezia, sentenza n. 1922/2023, peraltro espressive di un orientamento che, in consapevole modifica di quello in precedenza seguito, deve ritenersi ormai costante in questa Corte veneta).
E, nel caso di specie, è certo che il – come osservato dal tribunale – non ha CP_1
rimborsato alla banca i finanziamenti ottenuti per acquistare i titoli e ha a chiare lettere esplicitato che mira ad ottenere unicamente la liberazione dalle posizioni debitorie tuttora esistenti generate dagli affidamenti in tesi concessi per l'acquisto delle azioni della banca.
È poi da escludere che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dagli attori presupponga un fenomeno compensativo (il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale fallimentare, poiché, da un lato, la compensazione non è stata dichiarata dal Tribunale di Venezia e, dall'altro, il venir meno del debito della parte istante è conseguenza della nullità, non del solo contratto di affidamento, ma, in ragione del rilevato collegamento negoziale, dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni ed
-21- obbligazioni, apparentemente acquistate dal correntista, sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso a-tecnico si potrebbe perciò discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità. Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, la cui domanda di accertamento della nullità dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito.
Va ribadito come l'accertamento negativo del credito richiesto dall'attore non presuppone alcuna compensazione: il ha coltivato le predette domande, volte ad ottenere CP_1
una pronuncia avente ad oggetto l'accertamento di nulla dovere alla Banca, in esecuzione dei rapporti contestati, senza (più) opporre in compensazione alcun credito restitutorio e senza, quindi (più) chiedere il ricalcolo dei rapporti di dare/avere. La domanda di accertamento negativo formulata può quindi prescindere dall'accertamento del controcredito vantato dagli stessi nei confronti della procedura a titolo di ripetizione dell'indebito versamento del prezzo di acquisto, non essendo quindi necessario svolgere alcuna compensazione tra le reciproche poste.
Il venire meno del debito è invero la conseguenza diretta della nullità del contratto di finanziamento e, in ragione del collegamento negoziale, dell'intera operazione oggetto di causa. Ed infatti, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come non mai utilizzato, con la conseguenza che non è sorta alcuna obbligazione restitutoria in capo al cliente e le azioni ed obbligazioni apparentemente da questi acquistate sono rimaste nella titolarità della banca. Ne deriva, per l'effetto, che, non essendosi verificato alcun fenomeno compensativo, l'accoglimento della domanda attorea non può incidere sullo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
3. Terzo motivo dell'appello principale (competenza foro fallimentare).
Alla luce di quanto si è osservato, esaminando il primo e il secondo motivo di appello principale, l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Venezia, Sezione
Imprese, in favore del Tribunale di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, TUB, per cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”. La domanda proposta dagli attori appellati in questa sede non si può infatti considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento
-22- negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della nullità delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito (della banca), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie in esame. Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui gli attori hanno negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
4. Quarto motivo dell'appello principale (eccezione di inammissibilità delle domande contenute nella memoria integrativa ex art. 164, co. 5, c.p.c.)
Il quarto motivo, con il quale si critica la sentenza per aver ritenute ammissibili le domande relative a conti diversi dal n. 6205 e al primo finanziamento, introdotte con la memoria integrativa ex art. 164, co. 5, c.p.c., laddove in atto di citazione si faceva riferimento unicamente alle operazioni relative al periodo dal 2010 al 2015, è destituito di fondamento.
Sul punto il tribunale ha così motivato: «le domande vanno individuate con riferimento al complessivo contenuto dell'atto di citazione: in esso l'attore ha dato atto di “sistematica e pervicace collocazione di titoli azionari BPV intrapresa dalla tra il 2011 e il 2015, in via sostanzialmente unilaterale e discrezionale, e per Pt_1 effetto della quale l'odierno attore è stato reso intestatario, nell'ambito di rapporti di c/corrente e deposito titoli appositamente accesi per iniziativa della convenuta, di oltre 664.158 azioni, compravendute sempre attingendo la relativa provvista da fondi all'uopo messi a disposizione dalla mediante aperture di credito in conto Pt_1 corrente progressivamente giunte fino all'esorbitante ammontare di Euro 48 milioni”, riferendosi poi nelle conclusioni alle operazioni intercorse tra il 2011.
In citazione ha però altresì ulteriormente dedotto (v. pag. 4) di operazioni di data anteriore al 2011 laddove ha affermato che “si danno le operazioni di acquisto titoli BPV poste in essere dal sig. in epoca anteriore CP_1 al 2011, a valere sul c/corrente n. 010570006205 (cfr. doc. 2) e iscritte nel portafoglio titoli n. 010-000410527-000
(cfr. doc. 3): una parte delle quali – quella cronologicamente più risalente – è stata eseguita dall'attore facendo uso di finanzia propria (per ca. 7,8 milioni di Euro); altra parte, invece, ricorrendo all'affidamento per Euro 2 milioni all'uopo concessogli dalla Banca”. Ed è proprio per la genericità delle allegazioni specie con riferimento alle operazioni “finanziate” di data anteriore al 2011, già indicate ma non adeguatamente specificate, genericità non colmabile neppure ob relationem (la relativa documentazione di supporto non era ancora stata compiutamente prodotta) che è stata disposta la integrazione: con essa non sono state dunque introdotte nuove domande nel mentre le specificazioni e le allegazioni riferite alle già dedotte domande assolvono all'onere di integrazione di cui
è stata onerata la parte ex art 164 V comma c.p.c.”.
Il motivo lamenta che con l'atto di citazione, quanto alle operazioni prima del 2011 (ma sempre a partire dal 2010), esse erano state fatte a valere sul conto corrente 6205 e nel portafoglio titoli 410527 per mezzo di un affidamento di € 2.000.000,00 (c.d. primo finanziamento), mentre le precedenti operazioni erano state compiute con denaro
-23- proprio del e, quanto alle operazioni successive (2011-2015) erano state CP_1
compiute sul c.c. 6999 per un importo complessivo di € 40.000.000,00.
Con la memoria integrativa, invece, a) quanto alle operazioni precedenti il 2010 con la prima e la seconda operazione;
b) a valere sul c.c. 6205 per importi superiori a €
2.000.000,00 (la prima e la seconda operazione) oltre che di epoca successiva al 2010
(quarta, sesta e nona operazione) ma sul c.c. 6205 laddove in citazione “le supposte operazioni baciate di epoca successiva al 2010 erano state invece disposte esclusivamente a valere sul conto corrente 826999 e iscritte nel portafoglio titoli
2209878” (appello, pag. 33).
Va premesso che, quanto alla interpretazione della domanda giudiziale, la corte di legittimità ha sempre insegnato che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass. n. 9909 del 16/04/2025; Cass. n. 13602 del 21/05/2019; Cass. n.
7322 del 14/03/2019; Cass. n. 118 del 07/01/2016).
In tale chiarita prospettiva, la corte osserva che l'eccezione di indebita estensione della domanda è palesemente insussistente.
È la stessa parte appellante a dedurre che con la memoria integrativa il sulle CP_1
operazioni relative al conto 6205 “ha formulato precisazioni” (appello, pag. 33), con ciò finendo per riconoscere che si tratta di attività meramente di specificazione di una domanda già svolta.
In ogni caso, dalla complessiva lettura dell'atto di citazione emerge in maniera sufficientemente chiara che il intendeva dolersi di tutti gli acquisti da esso CP_1
compiuti nei rapporti bancari con “l'intera impalcatura negoziale posta in essere CP_5
dalla sia quella relativa agli acquisti conclusi nell'ambito del rapporto di Pt_1
c/corrente n. 010570006205 facendo uso della disponibilità di cassa di 2 mln di Euro concessa dalla con successiva iscrizione dei titoli nell'ambito del dossier n. 010- Pt_1
000410527, sia quella conclusa con l'inconsapevole disponibilità dell'odierno esponente nell'ambito dei rapporti di c/corrente n. 010570826999 facendo uso della disponibilità di cassa di 48 mln di Euro concessa dalla con successiva iscrizione Pt_1
-24- dei titoli nell'ambito del dossier n. 010-002209878, appare radicalmente inficiata dalla sua finalità pacificamente elusiva della disciplina concernente le operazioni su azioni proprie” (atto di citazione, pag. 31).
Non a caso, del resto, venivano prodotti in uno con l'atto di citazione quale doc. n. 2 gli estratti conto relativi al conto n. 6205 così come, quale doc. 3 gli estratti del conto titoli
410527.
Le domande proposte dal erano dunque riferite a tutti gli acquisti di azioni ed CP_1
obbligazioni intervenuti laddove l'elemento identificativo era chiaramente indicato nell'assistenza finanziaria, asseritamente illecita (e nel più ampio contesto nel quale, con riferimento a quelle operazioni, erano dedotte le altre violazioni imputate alla banca) e non certo nel numero del conto corrente sul quale si svolgeva la singola operazione. Atteso che nell'atto di citazione si faceva pure riferimento a operazioni di data anteriore al 2011 (pag. 4) a valere sul conto corrente 6205 e sul portafoglio titoli
527, il tribunale ha disposto l'integrazione in parte qua dell'atto di citazione affinché tali operazioni, pur indicate, venissero adeguatamente specificate, il che è puntualmente avvenuto con la memoria integrativa.
La considerazione complessiva del contenuto sostanziale dell'atto di citazione non solo lasciava facilmente comprendere che le pretese erano dunque riferite a tutte le operazioni di assistenza finanziaria anche in epoca anteriore al 2011, ma, in ogni caso, la precisazione intervenuta nella memoria ex art. 164 co. 5 c.p.c. risultava pienamente ammissibile e tempestiva, con specificazione anche di quelle operazioni inizialmente indicate in maniera insufficiente.
Si deve in ogni caso – e ulteriormente – considerare che la modifica della domanda iniziale, operata sino alla prima memoria prevista dall'art. 183 c.p.c., anche quando la modifica riguardi uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda
(petitum e causa petendi), deve ritenersi ammissibile, purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, circostanza quest'ultima palesemente sussistente nel caso di specie (cfr. Cass. n. 18546/2020, n. 31078/2019, n. 8510/2014).
A fronte di tale chiara volontà espressa nell'atto introduttivo diretta contro gli acquisti- finanziamenti compiuti su entrambi i conti, limitarsi a rilevare l'erroneità nella conclusione sub 1. dell'atto di citazione (che fa riferimento ai “rapporti di c/corrente n.
010570826999 e di deposito titoli n. 010-002209878”) del numero del conto corrente e/o
-25- del deposito titoli indicato non risulta dirimente, in quanto – come detto – non sussistono dubbi sull'ambito della domanda del e sull'effettiva finalità che CP_1
con essa l'attore mirava a conseguire.
Il motivo è pertanto infondato e va respinto.
5. Quinto motivo appello principale e primo motivo appello incidentale (collegamento contrattuale).
Il quinto motivo di appello principale e il primo motivo di quello incidentale attengono alla valutazione del collegamento contrattuale tra acquisti e finanziamenti che il tribunale ha ravvisato con riferimento alle operazioni terza, quinta, sesta, settima, nona e decima e ha invece escluso con riferimento alle operazioni prima, seconda, quarta e ottava.
È opportuno prendere in disamina tutte e dieci le operazioni, alla stregua dei motivi di appello formulati nei loro riguardi.
5.1.-5.2. Prima operazione e seconda operazione.
Il tribunale ha svolto in proposito la seguente motivazione:
“La prima operazione come allegata dall'attore vede un prestito obbligazionario convertibile 2009/2016 regolato con addebito del controvalore di € 2.611.411,50 in conto corrente n. 6205 del 31.12.2009; le obbligazioni peraltro prevedevano la facoltà di conversione solo per il sottoscrittore mentre ne era esclusa la facoltà per la banca (v prospetto doc.85 di parte convenuta).
Vi è stata poi conversione in n. 43.163 azioni registrate in libro soci il 31.12.2010. La seconda operazione come allegata dall'attore vede una domanda di acquisto azionario del controvalore di 10.000 azioni effettuata in data
16.6.2009 con precisazione che il deposito delle azioni doveva esser effettuato sul conto titoli n.0527 e l'addebito del controvalore era da regolarsi sul conto corrente n. 6205 (v doc 78 attoreo); in data 10.12.2009 risulta registrata in libro soci la attribuzione delle 10.000 azioni;
il deposito titoli è stato fatto sul conto titoli 0527 e in data 30.12.2009 risulta registrata la operazione di addebito del controvalore di € 605.000,00 sul cc 6205; detto acquisto in tesi attorea sarebbe stato effettuato sempre grazie agli stessi affidamenti doc 41,42, e43.
Secondo parte attrice vi sarebbe collegamento negoziale tra le due operazioni con gli affidamenti di cui ai doc. 41
42,43 attorei (affidamenti solo successivamente incrementati nel 2010 - doc 44 attoreo).
Si osserva che dal doc. 41 attoreo risulta una linea di credito accordata mediante finanziamento sul conto 6205 per €
1.500.000,00 ancora in data 11.2.2008; dal doc 42 e 43 risultano poi rinegoziazioni di detta linea di credito sul conto de quo del 1.7.2008 e del 28.10. 2008.
Il finanziamento risulta insomma concesso molto tempo prima dell'acquisto obbligazionario del 2009 e dell'acquisto azionario. Dall'estratto conto dimesso (v doc 54 attoreo) risulta inoltre che dopo la concessione del finanziamento anche solo per il periodo documentato dall'estratto conto vi sono state varie movimentazioni registrate a debito e a credito per operazioni e investimenti diversi da quelli qui censurati;
risulta insomma che il conto affidato era utilizzato in appoggio a svariate operazioni ed investimenti del anche estranee a quella in oggetto. In particolare CP_1 proprio lo stesso giorno in cui vi è stato l'addebito in conto del controvalore dell'acquisto obbligazionario di €
-26- CP_ 2.611.411,50 e proprio a ridosso di detto addebito per acquisto di obbligazioni vi era stato l'accredito di € CP_ 2.566.926,01 frutto della vendita (v doc 54 attoreo e doc 86 della convenuta) di altre obbligazioni ,15% 07/15 che hanno consentito dunque al di ottenere somme quasi sufficienti a coprire il nuovo acquisto CP_1
I dati documentali di cui trattasi non consentono insomma di desumere dagli stessi una inequivoca finalizzazione concordata inter partes dei finanziamenti concessi ancora nel 2008 all' acquisto finanziato della obbligazioni Tes_ convertibili e delle azioni in oggetto tale da ridondare in nullità negoziale. La deposizione del teste poi per dette operazioni risalenti al 2009 non può considerarsi dirimente posto che egli sul punto è stato alquanto impreciso, avendo altresì dato evidenza di non conservarne un chiaro ricordo;
egli infatti pur avendo affermato in generale che i finanziamenti doc 41 42 43 sarebbero stati concessi per gli acquisti dei titoli ha in primis premesso (v. risposte ai cap
11e 12 della memoria istruttoria attorea) di non ricordare né date né ammontare dei finanziamenti concessi e neppure se essi fossero stati effettivamente utilizzati per l'acquisto di quelle specifiche obbligazioni;
ha poi in buona sostanza affermato solo “deduttivamente” che la linea di credito era stata utilizzata per quelle obbligazioni e per l'acquisto azionario verificando a mezzo del doc. 35 di parte convenuta, rammostratogli in udienza, le date in cui erano state fatte registrazioni nel libro soci.
Si è già precisato che per aversi nullità negoziale non basta che gli acquisti azionari siano regolati su conto che gode di affidamento necessitando invece diversa prova del vero e proprio collegamento negoziale, nei termini già dinnanzi precisati tra specifico finanziamento concordato per quella specifica acquisizione prova che nel caso in esame con riferimenti alle operazioni del 2009 difetta” (sentenza appellata, pag. 15-16).
La prima e la seconda doglianza dell'appello incidentale – che per la comunanza delle questioni sollevate vanno trattate congiuntamente – addebitano alla sentenza di non aver spiegato “per quale motivo non sarebbe riconosciuto un collegamento negoziale” e lamentano la mancata presa in considerazione della documentazione prodotta in causa e delle allegazioni al riguardo svolte dalla difesa del , sostenendo altresì che la CP_1
deposizione del testimonio avrebbe fornito conferma al nesso tra acquisti e Tes_1
finanziamenti.
Entrambe le doglianze sono prive di pregio.
Contrariamente a quanto assume l'appellante incidentale, infatti, la sentenza ha chiaramente esposto le ragioni per le quali non è stato ritenuto sussistente il dedotto collegamento, evidenziando che si trattava di un finanziamento concesso “ancora in data 11-2-2008” e poi rinegoziato a luglio e a dicembre del 2008 a fronte di acquisti di titoli risalenti al dicembre 2009 (prima operazione) e, pertanto, “molto tempo prima dell'acquisto obbligazionario del 2009 e dell'acquisto azionario”.
Il tribunale ha soggiunto, inoltre, che la documentazione del conto, quale risultante dal documento prodotto con il n. 54 dal , evidenziava una serie di movimentazioni CP_1
relative a operazioni e investimenti diversi da quelli oggetto di causa e dunque stava a dimostrare la carenza di un nesso rilevante fra i finanziamenti e gli acquisti denunciati
-27- né risultando altrimenti la finalizzazione degli affidamenti risalenti al 2008 all'acquisto di titoli del 2009.
La sentenza, dunque, espone chiaramente i motivi in forza dei quali è stato negato il collegamento contrattuale. La lettura della motivazione sul punto del tribunale restituisce altresì che essa è proprio il frutto della analisi della documentazione versata in atti dal , il quale – va sottolineato – non propone una ricostruzione in fatto CP_1
diversa da quella condotta dal primo giudice sulla scorta delle ricordate evidenze documentali.
E va pur sottolineato che l'appello incidentale neppure si fa carico di sottoporre a una specifica critica l'accertamento del tribunale circa l'operatività del conto incompatibile con la destinazione dei finanziamenti agli acquisti in titoli della banca.
Quanto poi alla deposizione del testimonio sul punto, la valutazione del tribunale è Tes_1
pienamente condivisibile alla stregua del tenore non puntuale delle dichiarazioni del teste in proposito (“I documenti 41.42.43 che mi vengono mostrati sono documenti di sintesi fatti firmare al cliente per finanziamenti concessi per l'acquisto di azioni/obbligazioni della sub 12) posso dire che i Pt_1 finanziamenti di cui ai doc 41 42 43 sono stati concessi per l'acquisto di azioni o obbligazioni convertibili non so però con certezza l'ammontare e se sono effettivamente le obbligazioni poi convertite in azioni indicate in capitolo;
per rispondere dovrei consultare il libro soci ADR anzi prendo atto del doc 35 che mi viene ora mostrato e confermo le circostanze del capitolo quanto all'acquisto di cui qui trattasi”).
5.3. Terza operazione
In via generale, con riferimento all'accertamento del collegamento contrattuale,
l'appellante principale muove due doglianze, vale a dire, innanzi tutto, che il tribunale sarebbe incorso in contraddizione fra le premesse esposte in motivazione circa la necessità di riscontrare uno specifico collegamento negoziale tra l'erogazione della finanza e l'acquisto dei titoli e con uno specifico comune interesse e il successivo accertamento (in tesi non coerente con tali premesse) e, in secondo luogo,
l'utilizzazione della prova per testimoni e delle presunzioni, a dire dell'appellante principale inammissibili ai sensi dell'art. 2722 c.c. (e 2729 c.c.).
Il tribunale sul punto è partito dalla premessa che, per giungere alla nullità del “rapporto tra
Banca e cliente tale da investire anche il contratto di finanziamento non basta che vi sia stato un utilizzo da parte del cliente di un finanziamento per l'acquisto azionario, o che il cliente operi con conto affidato fattispecie che può rilevare su altri piani (v. cd vigilanza prudenziale), ma necessita che vi sia per l' appunto un collegamento tra negozi tale da realizzare attraverso uno specifico collegamento tra erogazione di specifica finanza e l' acquisto il perseguimento di uno specifico comune interesse ovvero quello di acquisto finanziato dalla Banca delle azioni
-28- proprie con ciò integrandosi il negozio in violazione della norma imperativa. Necessita insomma che vi sia la prova che l'assetto di interessi che i contraenti hanno perseguito con i negozi collegati fosse per l'appunto quello di conseguire gli acquisti finanziati vietati dalla normativa de qua, non essendo sufficiente che senza averlo preventivamente specificamente concordato, il cliente che abbia già ottenuto un finanziamento o linee di credito abbia poi impiegato detti finanziamenti o linee di credito per gli acquisti de quibus”.
Come detto l'appellante non critica tale assunto, ma la successiva applicazione di esso al caso concreto, sostenendo che il tribunale non avrebbe poi coerentemente richiesto l'accertamento di quel comune assetto di interessi.
La doglianza che, come detto, investe tutte le operazioni per le quali il tribunale ha riconosciuto l'esistenza del collegamento, non è meritevole di seguito e, in occasione della disamina delle singole operazioni, si avrà modo di censire come il primo giudice abbia tenuto presente e applicato quel principio, riscontrando con riguardo alle concrete vicende fra le parti, alla luce delle risultanze documentali e delle prove testimoniali assunte, in via presuntiva l'esistenza di quel vincolo di collegamento.
In merito alla questione della prova del collegamento negoziale mette conto ricordare i principi ricevuti nella giurisprudenza di legittimità in riferimento al collegamento negoziale, come da ultimo ricordati nella già sopra ad altri fini richiamata sentenza n.
372/2025. In tale arresto la s. Corte ha avuto modo di ribadire che: «- sussiste un collegamento in senso tecnico tra più contratti quando ricorre “sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale” (Cass. SU n. 19785 del 2015, in motiv.; Cass. n. 11974 del 2010; Cass.
n. 23470 del 2004); - la sussistenza dei presupposti fattuali del collegamento soggettivo
e funzionale tra più contratti distinti (come quello rilevante ai fini della violazione del divieto di cui all'art. 2358 c.c., che è finalizzato a impedire la concessione di prestiti preordinati all'acquisto di azioni della banca finanziatrice) costituisce l'oggetto di un accertamento riservato al giudice di merito;
- quest'ultimo può a tal fine avvalersi anche di prove presuntive (come ha fatto, nel caso in esame, il tribunale, con riferimento alla
“coincidenza temporale … tra erogazione del mutuo… e … l'acquisto, se pur di importo
-29- inferiore … di azioni BPOPVII”: cfr., in tema, Cass. n. 28148 del 2023); - l'accertamento concernente la sussistenza degli indicati presupposti, al pari del giudizio relativo all'effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art.
2729 c.c. (Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono censurabili in sede di legittimità se non per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nella specie, tuttavia, neppure dedotto) di omesso esame di fatti storici risultanti con certezza dal testo della pronuncia impugnata
o dagli atti processuali ed aventi carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014;
Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14); - le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società fallita nel corso del giudizio di verifica (art. 95, comma 5°,
l.fall.), in difetto di una norma che lo vieti e di un interesse in causa tale da comportarne
l'incapacità a testimoniare, sono senz'altro utilizzabili, quali fonti di prova in ordine ai fatti storici rilevanti, da parte del giudice delegato e, in sede di opposizione allo stato passivo, dal tribunale, e, come tali, assoggettate (com'è incontestatamente avvenuto nel caso in esame) al prudente apprezzamento ad opera degli stessi (art. 116, comma 1°,
c.p.c.)».
Il dedotto divieto di prova testimoniale (e presuntiva) che l'appellante crede di poter trarre dalle previsioni degli articoli 2722 c.c. (e 2729, co. 2, c.c.) risulta – alla stregua di quanto ora riportato – decisamente non pertinente a questo contendere, dovendosi in contrario osservare – e il rilievo va riferito a tutte le operazioni – che i testimoni non sono affatto stati chiamati a deporre su patti aggiunti o contrari ai contratti, anteriori agli stessi, bensì sul contenuto delle trattative, sul comportamento dei funzionari della banca e sulle loro richieste, e cioè su elementi fattuali esterni ai negozi giuridici, idonei tuttavia a dimostrare il loro collegamento e il significato della complessiva operazione economica.
Il che vale a destituire di fondamento la doglianza inerente alla eccepita inammissibilità della prova per testimoni o per presunzioni (come già ritenuto nella menzionata sentenza della s. Corte).
-30- Con specifico riguardo alla terza operazione l'appellante principale torna ad eccepire che la domanda si baserebbe su allegazioni tardive e come tali inammissibili, ma sul punto è sufficiente il richiamo a quanto osservato sopra, in occasione della disamina del quarto motivo per ritenere l'infondatezza di tale doglianza.
L'appellante principale sostiene inoltre che il collegamento ravvisato dal tribunale non sussisterebbe.
Merita ricordare che il tribunale ha così motivato circa la sussistenza del contestato collegamento: “Trattasi dell'acquisto di n. 160.000 azioni richiesto in data 26.7.2011 (v doc 79 della convenuta), acquisto registrato in data 9.9.2011 in libro soci che in tesi attorea è stato effettuato a mezzo di finanziamento appositamente concesso a valere sul conto corrente di nuova apertura n. 6999 di €
11.000.000,00.
Dal doc 79 su citato risulta la domanda di acquisto azioni di data 26.7.2011; è previsto in essa che
l'addebito del controvalore venga effettuato sul conto 6999 e che i titoli confluiscano sul conto deposito titoli n. 9878, conto corrente e conto deposito poi accesi il 15.9.2011 (v. doc 36 di parte convenuta).
L'acquisto azioni è stato registrato in libro soci il 9.9.2011 ma l'addebito del controvalore di €
10.000.000,00 è stato effettuato sul conto corrente n. 6999 solo successivamente in data 30.9.2011 a fronte di fido (inter alia) concesso con contratto 3.10.2011 per di € 11.000.000 per elasticità di cassa a valere su detto conto 6999 (v.doc 45 di parte attrice), precedentemente richiesto dal . CP_1
Già documentalmente risulta una stretta contiguità temporale tra l'acquisto delle azioni, l'accensione degli apposti c/c e conto deposito titoli e il fido a valere sul conto corrente 6999 per Euro 11.0000.000 ( già richiesto prima e concesso qualche giorno dopo l'addebito in conto del controvalore delle azioni) , risultando la acquisizione dei titoli resa possibile solo in ragione della concessione della linea di credito;
sul conto, appena aperto del resto , non risultavano in allora altre movimentazioni Tes_ La deposizione del quanto a detta operazione è stata precisa ed atta, unitamente alle evidenze documentali di cui si è detto, a dare contezza del collegamento negoziale.
Con la precisazione che la prova è stata offerta ed ammessa non per comprovare patti aggiunti o contrari al contenuto degli atti negoziali bensì al fine di provare fatti storici che dessero contezza del collegamento dedotto dall'attore in giudizio avendo appunto egli asserito che si è trattato di sottoscrizione di azioni e di acquisto di obbligazioni convertibili della stessa Banca “finanziatrice”, operazioni in tesi attoree vietate dalla legge: di qui l'ammissibilità di detta prova”.
Una volta ritenuta l'ammissibilità della prova testimoniale e presuntiva, come sopra già argomentato, la valutazione in proposito espressa dal tribunale merita piena condivisione, in quanto del tutto coerente con il compendio probatorio acquisito del quale offre una corretta interpretazione, anche con riguardo alle dichiarazioni rese dal testimonio, sul punto particolarmente chiare e puntuali.
-31-
5.4. Quarta operazione
Su tale operazione il tribunale ha così motivato: “Vi è stata richiesta di acquisto, effettuata in data
25.06.2012, di 22.000 azioni BPV (doc. 80 di parte convenuta) - acquisto registrato a libro soci il 26.6.2012 ; In tesi attorea è l'acquisto è stato finanziato per il corrispondente controvalore di Euro 1.375.000 da parte della banca mediante la disponibilità di cassa già precedentemente offerta dalla in data 3.10.2011 Pt_1
Nel documento 80 sopra citato è previsto che l'addebito del controvalore delle azioni venga regolato sul conto corrente n. 6205 e che il deposito dei titoli BPV venga effettuato sul nuovo conto deposito titoli n. 0527.
Sul conto corrente n. 6205 è stato poi addebitato in data 29.6.2012 l'importo di Euro 1.375.000 con la causale
“Compravendita titoli e diritti Acquisto a Contanti Banca Pop. Op.” . Pt_1
Va rilevato che le linee di credito invocate (v doc 45 attoreo) sono stare concesse ancora in data 3.10.2011 con il contratto già citato: trattasi con riferimento al conto 6205 di estensione della linea di credito, soggetta a revoca, fino ad Euro 1.500.000,00 e di concessione di un'ulteriore linea di credito fino ad Euro 1.000.000,00, soggetta a revoca, nel mentre le operazioni di acquisto azioni sono state posta in essere oltre 8 mesi dopo;
il conto è stato movimentato a debito e a credito nell'intervallo temporale tra la concessione delle linee di credito e la iscrizione a debito dell'ammontare del controvalore degli acquisti azionari (v estratto conto doc 19 attoreo che porta peraltro già a marzo
2012 importo negativo per oltre 3 milioni tale da assorbire le linee di credito del 2011 e e doc 93 bis della convenuta) sì dà rendere impossibile stabilire un'inequivoca corrispondenza tra finanziamenti e somme impiegate per l'acquisto.
A fronte di dette evidenze documentali che danno conto di un notevole iato temporale e della concessione di finanziamento in epoca in cui non era neppure preventivabile il suo utilizzo per l'acquisto de quo, non è dirimente la Tes_ deposizione testimoniale sul punto del che la affermato genericamente di aver proposto al di CP_1 utilizzare i fidi esistenti e che ha affermato che ogni volta che venivano fatti sottoscrivere acquisti a latere vi era anche il finanziamento per gli acquisti, posto che essa dà atto del fatto che le operazioni erano poggiate su conti affidati, che il suggerimento della era di usare detti conti ma non che uno specifico finanziamento sia stato erogato proprio Pt_1 per quello specifico acquisto”.
L'appello incidentale addebita alla sentenza di non aver ritenuto comprovato il nesso fra finanziamento e acquisto delle 22.000 azioni e le linee di credito concesse “ancora in data 3 ottobre 2011” in presenza della deposizione del testimonio a suo dire, Tes_1
particolarmente chiara sul punto.
La doglianza è infondata.
La decisione del tribunale ha ritenuto di valorizzare i dati oggettivi emergenti dalla documentazione prodotta e dalla cui analisi ha desunto – con valutazione del tutto condivisibile – che le operazioni di acquisto risultavano compiute otto mesi dopo la concessione delle linee di credito e che la movimentazione del conto – sempre alla stregua della documentazione dimessa in causa – nell'intervallo sino all'acquisto evidenziava operazioni (citando un saldo negativo di oltre tre milioni tale da assorbire le linee di credito del 2011) incompatibili con un nesso di collegamento contrattuale tra la concessione delle linee di credito e la iscrizione a debito dell'ammontare del
-32- controvalore degli acquisti azionari. E, va rimarcato, la doglianza sul punto non articola alcuna specifica ed efficace critica su tale ricostruzione, limitandosi a richiamare la deposizione testimoniale che risulta, alla stregua dei dati emergenti dalla documentazione prodotta in causa e incontestata, fonte probatoria di valenza giustamente ritenuta recessiva dal primo giudice.
5.5. Quinta operazione
Sulla quinta operazione il tribunale ha osservato che “La quinta operazione è integrata dall'acquisto di due tranches di n. 80.000 azioni ciascuna, contabilizzate nel libro soci in data 27.11.2012, acquisti in tesi attorea effettuati grazie a fido per elasticità di cassa dell'importo di € 11.600.000 appositamente concesso.
Nelle domande di acquisto (v docc. 54 e 55 di parte convenuta ) è previsto che l'addebito del controvalore delle azioni venga regolato sul conto corrente n. 6999 e il deposito dei titoli BPV venga effettuato sul nuovo conto deposito titoli n.
9878. In data 30.11.2012 sono state registrate sul conto corrente n. 6999 (doc. 4 pg. 15 fasc. attoreo) i due addebiti di
Euro 5.000.000 ciascuno;
per entrambe le registrazioni la causale dell'operazione è “compravendita titoli e diritti acquisto contanti a banca ”. CP_10
Vi è poi il doc 6 attoreo che comprova la richiesta di affidamento per l'importo complessivo di € 11.600.00,00 in data
23.10.2012 e dunque il giorno prima della sottoscrizione della prima domanda di acquisto e il doc 46 attoreo che reca la data di stampa 29.11.2012 che comprova la concessione di affidamento e apertura di una linea di credito, soggetta
a revoca, fino ad Euro 11.600.000, a valere sul conto corrente n. 6999.
Il finanziamento in tal caso risulta chiaramente e strettamente correlato agli acquisti delle azioni posto che gli acquisti azionari sono stati preceduti dalla richiesta di fido ed è stata predisposta ad hoc la concessione di finanza come regolata nel contratto del 29.11.2012 che prevedeva a valere su quel conto corrente 6999 una nuova ed ulteriore linea di credito a favore del fino all'ammontare di Euro 11.600.000, in stretta contiguità temporale con Controparte_1
l'operazione sì da far presumere l'accordo banca cliente volto alla concessione del credito proprio al fine di consentite la operazione di acquisto finanziato”.
Il motivo sul punto sostiene che le domande di acquisto dei titoli risultano “compilate in date ben antecedente alla concessione del finanziamento” e torna a ribadire che il finanziamento concesso non prevede alcun vincolo di utilizzo. Mentre con riferimento a tale ultimo aspetto può richiamarsi quanto sopra osservato in riferimento all'identica deduzione dell'appellante (ossia che il collegamento viene desunto da altri elementi), con riguardo al primo rilievo esso è privo di pregio, in quanto oblitera completamente quanto puntualmente rilevato dal tribunale, ossia che la richiesta di affidamento risulta effettuata “il giorno prima della sottoscrizione della prima domanda di acquisto”, elemento giustamente valorizzato dal tribunale ai fini di ricavare l'accertamento in via presuntiva del collegamento.
Quanto poi alla scarsa concludenza delle dichiarazioni in proposito rese dal testimonio, occorre considerare che il tribunale ha poggiato il suo accertamento sulle risultanze
-33- documentali già dimostrative di quella stretta contestualità temporale ed economica di per sé sola in grado di sostenere l'esistenza del collegamento contrattuale.
Anche tale doglianza, pertanto, risulta priva di pregio.
5.6. Sesta operazione
Con riferimento alla sesta operazione il primo giudice ha ritenuto sussistente il collegamento negoziale sulla base delle seguenti osservazioni: “La sesta operazione è quella posta in essere in occasione dell'aumento di capitale deliberato nel 2013 ed integrata dall'acquisizione di 24846 azioni per controvalore di € 1.552.875 ed obbligazioni convertibili per controvalore di € 1.552.875,00 per un totale di €
3.150.750 in tesi attorea effettuati tramite messa a disposizione di provvista derivante da “un nuovo aumento dei precedenti fidi per elasticità di cassa per complessivi Euro 4.000.000 (portando la linea di credito sul c/c 6205 da Euro
1.500.000 ad Euro 3.500.000 e la linea di credito sul c/c 6999 da Euro 11.600.000 ad Euro 13.600.000”
Dalla scheda di adesione di data 18.7.2013 risulta che il controvalore delle azioni e delle obbligazioni dell'Istituto doveva essere addebitato per l'importo di Euro 793.000,00 sul conto corrente n. 6205; e per l'importo di Euro
2.312.750,00 sul conto corrente n. 6999 e le 24.846 azioni dovevano essere depositare sul conto deposito titoli n.
9878.
Dal doc 6 attoreo risulta che in data 1.7.2013 e dunque poco prima delle richieste di adesione è stata richiesta la concessione di un nuovo affidamento per importo complessivo di € 13.600.000,00; dal doc. 47 attoreo che reca la data di stampa 29.08.2013 risulta l'estensione della linea di credito fino ad un ammontare di Euro 3.500.000,00 a valere sul conto corrente n. 6205; l'estensione della linea di credito, soggetta a revoca per Euro 11.000.000, a valere sul conto corrente n. 6999 e l'ulteriore affidamento e apertura di una linea di credito, soggetta a revoca, fino ad un massimo di Euro 13.600.000, a valere sul conto corrente n. 6999.
Gli addebiti del controvalore sono stati effettuati come segue in attuazione di quanto previsto nella scheda di adesione all'AUCAP 2013 : è stato addebitato in data 2.9.2013 l'importo di Euro 793.000 sul conto corrente n. 6205 in due tranches da Euro 396.500 ciascuna, con la causale “Sottoscrizione operazione titoli e diritti Banca Pop. Vicenza
Op. Evenpoc” ; è stato addebitato sul conto corrente n. 6999 nella stessa data del 2.9.2013 l'importo complessivo di
Euro 2.312.750 in due tranches da Euro 1.156.375 ciascuna, con la causale rispettivamente “Sottoscrizione operazione titoli Bpv 5,00% 13-18 Cv Op. Evenpoc” e “Sottoscrizione operazione titoli Banca Pop. Op. Pt_1
Evenpoc”
Con riferimento a tale fattispecie è del tutto evidente lo stretto legame temporale e funzionale tra affidamento e acquisto titoli essendo stata resa disponibile la finanza necessaria intenzionalmente ad hoc proprio per realizzare la operazione vietata”.
Il motivo evidenzia che la sottoscrizione dell'aumento di capitale risaliva al 18 luglio
2013 e, dunque, “più di un mese prima la concessione degli affidamenti”, ribadisce la mancanza di un vincolo di utilizzo del finanziamento e rimarca la mancanza di elementi in proposito ritraibili dalle dichiarazioni testimoniali assunte. Soggiunge che, quanto al conto 6205 “non corrisponde al vero … che il finanziamento sub doc. avv. 47 fosse necessario a precostituire la provvista per operare l'investimento, quantomeno per la porzione ancora disponibile del fido già concesso (€ 380.329,57)” e, quanto al conto
-34- 6999 “non corrisponde dunque al vero che il finanziamento sub doc. avv. 47 fosse necessario per a precostituire la provvista per operare l'investimento essendovi già ampia disponibilità, sino alla concorrenza del fido già concesso (Euro 1.901.728) per coprire in modo quasi integrale l'addebito del controvalore dell'adesione all'aumento di capitale 2013” (appello, pag. 51).
Nessuno di tali rilievi merita seguito. Quanto alla mancanza della previsione di un vincolo di utilizzo si è già detto sopra, mentre per quanto attiene alla circostanza che la sottoscrizione dell'aumento di capitale risalga al luglio 2013 è dato che è stato puntualmente tenuto presente dalla sentenza, la quale – in modo del tutto condivisibile
– ha valutato che l'operazione, di importi tanto considerevoli, posta in essere nell'arco di circa soltanto un mese, in luogo di dimostrare l'assenza di un collegamento valeva invece a darne positiva dimostrazione. In merito poi ai rilievi sulla capienza dei conti per far fronte agli acquisti di azioni, è sufficiente osservare, per evidenziare l'inconsistenza della doglianza, che, innanzi tutto, la sentenza non ha utilizzato tale argomento per pervenire all'accertamento del collegamento, che ha invece fondato sulla sopra riportata puntuale ricostruzione della vicenda (invero neppure attinta da uno specifico motivo di doglianza) e, in secondo luogo, che lo stesso appellante è costretto a riconoscere che i finanziamenti erano comunque indispensabili – e sia pure non in toto – per l'acquisto dei titoli.
5.7. Settima operazione
Secondo il tribunale anche la settima operazione rientrerebbe fra le operazioni cc.dd. baciate, in ragione della seguente argomentazione: «Trattasi di operazione di “voltura n. 48.000 CP_ azioni del controvalore di € 3.000.000,00 in tesi attorea finanziata con correlato incremento di affidamento per elasticità di cassa dell'importo di Euro 3.000.000 (portando la linea di credito sul c/c 6999 da Euro 13.600.000 ad Euro
16.600.000”); il controvalore della “voltura” è stato addebitato sul conto 6999 per € 3.000.000,00 in data 3.10.2013 CP_ con causale “Disposizione di giroconto, Voltura n. 48.000 Azioni .
In data 6.9.2013 vi era stata richiesta di concessione di fido (v. doc 6 attoreo ) e dal doc 48 attoreo, con data di stampa
9.10.2013 risulta un incremento dell'affidamento del c/c n. 6999 “ per elasticità di cassa” dell'importo di Euro
3.000.000 sì da portare la linea di credito sul conto corrente n. 6999 da Euro 13.600.000 ad Euro 16.600.000.
Valgono anche in tal caso considerazioni analoghe a quelle svolte per le precedenti operazioni 5, e 6 posto che la operazione di voltura delle azioni è stata preceduta dalla richiesta di fido e la linea di credito è stata concessa ad hoc con stretta contiguità temporale con la operazione azionaria de quo proprio per realizzare la operazione vietata».
Il motivo di appello sul punto deduce che “la Sentenza ha completamente omesso di rilevare che la disposizione registrata sul conto corrente n. 6999 in data 3 ottobre 2013 a
-35- titolo di voltura di n. 48.000 azioni è per l'appunto, semplicemente – e come riportato in causale (cfr, doc. avv. 4, p. 22) – una disposizione di voltura azioni, in quanto tale economicamente neutra”, tanto che “in pari data, e sul conto corrente n. 6205, controparte si è vista accreditare l'esatto importo addebitato sul conto corrente n. 6999 con la medesima causale (doc. avv. 19, p. 27), circostanza questa che esclude in nuce qualsivoglia impiego effettivo di provvista derivante dal finanziamento che controparte assume correlato a tale operazione: e precisamente il finanziamento del 9 ottobre 2013
(doc. avv. 48)”.
Il motivo soggiunge che “neppure la prova testimoniale ha dato supporto alle tesi avversarie. Interrogato sul capitolo sub 38), infatti, il sig. nulla ha Testimone_1
specificamente dedotto in merito, affermando piuttosto: “questo non lo ricordo con precisione ma nel doc 48 la firma è mia e ritengo che le circostanze del capitolo siano vere”.
Il motivo è fondato.
Non è in discussione che l'operazione in parola sia una “voltura” vale a dire non già
l'acquisto ex novo di titoli da parte del , ma unicamente il passaggio di titoli già CP_1
acquistati. Ne è riprova la scritturazione nei conti puntualmente indicati dalla parte appellante principale: sull'estratto del conto 6999 risulta in data 3 ottobre 2013 in “dare”
l'importo di 3.000.000,00 con causale “disposizione di giroconto voltura n. 48000 azioni
(doc. 4 , pag. 22), mentre sull'estratto del conto è registrato un CP_5 CP_1
corrispondente movimento in “avere” per 3.000.000,00 con identica causale
“disposizione di giroconto voltura n. 48000 azioni (doc. 19 , pag. 27). CP_5 CP_1
Questi essendo gli unici dati oggettivi documentali a sostegno della domanda va ritenuto che si tratti di un mero “giroconto” e dunque non è dato ravvisare, nei termini nei quali è stato dedotta e comprovata tale operazione, un acquisto di titoli passibile di nullità per l'ipotesi in cui fosse correlato a un finanziamento in proposito erogato dalla banca.
Va pure rimarcato che, sul punto, il non ha dedotto né replicato alcunché. CP_1
In riforma della sentenza impugnata, dunque, va respinta la domanda del CP_1
relativa alla settima operazione.
5.8. Ottava operazione
-36- Per l'ottava operazione il tribunale non ha ritenuto risultante in causa il collegamento contrattuale, rilevando che “in data 12.03.2014 è sottoscritta dal , di la domanda di acquisto CP_1
di 14.863 azioni BPV (doc. 82 della convenuta) corrispondente al controvalore di Euro 928.937,50. L'acquisto di CP_ 14.863 titoli stato registrato ad estratto libro soci del in data 18.03.2014 (v. doc. 35 di parte Controparte_1 convenuta). In tesi attorea (v memora integrativa) l'acquisto è stato finanziato con provvista derivante da precedenti affidamenti e rimasta disponibile, senza allegazione atta a ricondurre specificamente l'acquisto a specifici affidamenti: solo con la memoria istruttoria, parte attrice ha formulato capitoli di prova testimoniale (v capitolo sub 39 non ammesso e cap 40 ) volti a provare che l'investimento in oggetto è stato operato (v cap 40) per mezzo di
“affidamenti rimasti disponibili e già concessi dalla Banca all'attore e/o con nuovi finanziamenti deliberati e concessi dall'Istituto o che comunque la banca avrebbe prospettato la disponibilità a finanziarne il corrispettivo.
Orbene gli affidamenti già concessi e richiamati dall'attore (doc da 45 a 49 ) erano stati concessi molto tempo prima dell'operazione, il più prossimo risaliva a circa 5 mesi prima e non è plausibile ritenere che essi siano stati erogati con finalizzazione all'acquisto in oggetto. Lo stesso attore del resto con i due citati capitoli di prova ha fornito due alternative ipotesi (utilizzo di affidi precedenti o comunque disponibilità della banca a finanziarne il corrispettivo) Tes_ mostrando egli stesso di non essere in grado di dare indicazione univoca sul punto. La generica deposizione del
(che rispondendo si capitolo 40 si è limitato a dire che “erano cose che dicevamo tutte le volte”) non consente certo di ritenere sussistente il collegamento negoziale non potendosi ritenere che i citati affidamenti doc da 45 a 49 attorei sia stati erogati per costituire provvista atta a finanziare l'acquisto in oggetto”.
La doglianza veicolata con l'appello incidentale è del tutto priva di fondamento.
L'appello incidentale si limita a ripercorrere la vicenda inerente all'operazione in termini sostanzialmente corrispondenti a quelli fatti propri dal tribunale, sostenendo che la banca avrebbe sollecitato il alla sottoscrizione della domanda di acquisto di CP_1
22.000 azioni “proprio per esservi già la provvista necessaria a fronte CP_5
dell'affidamento di cui ai sopracitati contratti del 3.10.2013 e 23.10.2023” (sic) e che il testimonio avrebbe dato conferma del capitolo 40.
Innanzi tutto, come già evidenziato, non si sottopone a critica la ricostruzione in fatto della vicenda e neppure si articolano censure alla valutazione in proposito formulata dal tribunale circa la risalenza nel tempo dell'affidamento rispetto all'acquisto e alla mancanza di elementi dimostrativi in maniera sufficientemente certa della funzionalizzazione del finanziamento all'acquisto.
Neppure si prende posizione sul rilievo del tribunale circa la ambigua allegazione in proposito effettuata dal , di per sé dimostrativa della inconsistenza della CP_1
prospettazione del qui appellante incidentale.
-37- La deposizione del testimonio sul punto [“Sub 40) prendo atto dei doc da 45 a 49: sono le cose che dicevamo tutte le volte”] è di una tale genericità che non si può non condividere la valutazione in proposito espressa dal primo giudice.
5.9. Nona operazione
La nona operazione è così ricostruita e valutata dal tribunale:“Trattasi di operazione di acquisto di 152.000 azioni effettuata in due successivi momenti.
In tesi attorea in occasione dell'aumento di capitale deliberato dalla (“AUCAP2014”) i funzionari della banca si Pt_1 erano nuovamente rivolti al per ulteriori operazioni “finanziate”. CP_1 in data 2 luglio 2014 (doc. 56 di parte convenuta) veniva richiesta la sottoscrizione di n. 120.000 azioni per un valore di
€ 7.500.000; nella scheda di adesione all'aumento del capitale 2014 è stato poi indicato che l'addebito del controvalore doveva esser regolato sul conto corrente n. 6205 per l'importo di Euro 5.000.000 e sul conto corrente n.
6999 per il saldo di Euro 2.500.000. il 12.09.2014 è stata poi sottoscritta altra domanda di acquisto di n. 32.000 azioni per controvalore di € 2.000.000 (doc. 83 di parte convenuta) : queste sottoscrizioni/ acquisti di azioni sono stati preceduti da richiesta in data 25.6 2014 (v doc 50 attoreo) di affidamento in conto corrente che prevedeva sia
l'estensione della linea di credito fino ad un ammontare di Euro 33.000.000,00 a valere sul conto corrente n. 6999 sia
l'estensione della linea di credito per Euro 11.000.000, a valere sul conto corrente n. 6205. E' ben vero che gli affidamenti sono stati poi concessi in data successiva ma la richiesta di affidamenti è stata fatta prima delle operazioni, a ridosso della vicenda dell'aumento di capitale e ciò rende presumibile il collegamento negoziale tra detti affidamenti e la sottoscrizione/acquisizione di azioni”.
Il motivo sul punto deplora che il tribunale abbia ritenuto sufficiente “la concessione di credito in tempi cronologicamente vicini all'investimento” per ritenere presuntivamente sussistente il collegamento contrattuale, senza tener conto, a dire dell'appellante, della diversità degli importi oggetto di finanziamento rispetto a quelli investiti in titoli e senza il riscontro di alcun vincolo di utilizzazione.
Il motivo non merita seguito.
Innanzi tutto, non è solo la mera vicinanza “cronologica” a sostenere la decisione sul punto del tribunale, ma la considerazione unitaria e complessiva della vicenda connessa all'aumento di capitale del 2014 e alle connesse attività poste in essere dalla banca. E tale considerazione unitaria della vicenda, anche alla luce dei precedenti acquisti finanziati, vale a sorreggere l'accertamento sul punto del tribunale.
Neppure è persuasiva la circostanza relativa alla maggiore entità dei finanziamenti concessi rispetto all'importo degli acquisti di titoli, volta che, come peraltro anche puntualmente messo in evidenza nella sentenza appellata, non si è trattato di un finanziamento ex novo, ma di una estensione di un precedente finanziamento, di tal ché
-38- risulta pienamente congruente che l'importo complessivo delle linee di credito sia superiore al prezzo pagato per gli acquisti.
5.10. Decima operazione
In merito all'ultima operazione, il tribunale ha osservato che “in data 16.12.2014 è stata avanzata la domanda di acquisto/sottoscrizione azioni di cui al doc. 84 della convenuta, relativa ad 80.000 azioni BPV. 80.000 CP_ azioni avente controvalore di Euro 5.000.000. Nella domanda di acquisto è previsto che l'addebito del controvalore delle azioni venisse regolato sul conto corrente n. 6999; la domanda è stata preceduta dal contratto del
03.12.2014 di affidamento in conto corrente prodotto sub doc. 51 fasc. attoreo, che prevede l'estensione delle linee di credito, soggette a revoca, a valere sul conto corrente n. 6999 fino ad un massimo di Euro 48.000.000 e l'estensione della linea di credito soggetta a revoca per Euro 10.000.000, a valere sul conto corrente n. 6205.
Il controvalore è stato regolato come previsto sul c/c 6999 in data 15.1.2015: anche in tal caso l'acquisto azionario risulta strettamente correlato all' affidamento”.
La doglianza in proposito articolata richiama gli argomenti già spesi con riguardo alle precedenti operazioni, sostenendo che il tribunale si è arrestato alla constatazione della sola “prossimità di date e importi”, il che – secondo l'appellante principale – potrebbe costituire un principio di prova circa l'utilizzo del finanziamento accordato per operare l'investimento, “non invece della sussistenza di uno specifico accordo tra le parti volto a finalizzare il credito all'acquisto dei titoli”.
Anche tale doglianza è priva di pregio, in quanto omette la considerazione della peculiare contestualità temporale ed economica delle due operazioni, con puntuale corrispondenza sotto il profilo cronologico e degli importi, tale da consentire al cliente il pagamento dei titoli acquistati.
5.11. Va precisato che la conclusione raggiunta in esito alla disamina delle dieci operazioni oggetto di controversia è stata condotta esclusivamente sulla base del compendio probatorio acquisito in primo grado e, dunque, senza utilizzare la documentazione prodotta dalla parte appellata in sede di appello, segnatamente i documenti prodotto sub “O” e “Q” dal , in quanto – anche se non consta CP_1
alcuna eccezione da parte della l.c.a. – si è ritenuto d'ufficio che la relativa produzione risulti in violazione della previsione di cui all'art. 345 c.p.c.
6.-7. Sesto motivo (applicabilità del divieto di cui all'art. 2358 c.c. alle società cooperative) e settimo motivo di appello principale (conseguenze della violazione del divieto stabilito dall'art. 2358 c.c.).
Anche in riferimento alla questione dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative e, per quanto qui interessa, alle banche costituite in forma di società
-39- cooperativa, nonché con riguardo alle conseguenze della violazione del divieto di c.d. assistenza finanziaria contenuto nella ricordata disposizione normativa, questa corte è giunta a un approdo ribadito in molteplici decisioni rese in occasione delle controversie originate dalla crisi delle banche venete e pienamente convergente con quello esposto nella gravata sentenza (fra le altre: App. Venezia sentenze nn. 58, 649, 756, 966, 982,
1272, 1456, 1903 del 2024).
In ogni caso, va riscontrato che la s. Corte ha di recente accreditato tale interpretazione
(sentenza n. 372/2025) enunciando il seguente principio: “l'art. 2358 c.c., lì dove vieta alla società di accordare prestiti ovvero fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, salve le condizioni legittimanti ivi previste, è compatibile e dunque applicabile alle società cooperative per azioni nonché, e a maggior ragione, alle banche popolari che ne rivestono la forma”.
Nella motivazione della richiamata sentenza si espongono le motivazioni a sostegno dell'enunciato principio, motivazioni che questa corte condivide e fa proprie a confutazione della tesi agitata con i motivi in disamina:
«a) l'art. 2358 c.c., nel testo in vigore (introdotto dal d.lgs. n. 142/2008, in attuazione della direttiva 2006/68/CE), lì dove prevede che “la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti … per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste” dallo stesso “articolo”, e, dunque, vieta il compimento di operazioni di assistenza finanziaria funzionali all'acquisto delle azioni proprie della società mutuante
(salvo che non sussistano le condizioni stabilite dalla stessa, la cui mancanza “determina l'espansione del divieto, perché è codesto - e non il suo contrario - a integrare la regola generale”: Cass. n. 28148 del 2023, in motiv.), è una norma senz'altro compatibile e, come tale, applicabile alle società cooperative e, per l'effetto, alle banche popolari che ne rivestono la forma;
b) tale disposizione detta una norma imperativa di grado elevato, la sua violazione (compiuta attraverso la concessione di un finanziamento funzionale all'acquisto di azioni proprie ed in mancanza, come accertato nel caso in esame, delle condizioni legittimanti ivi previste) comporta, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., la nullità del contratto di finanziamento.
2.11. L'art. 2519, comma 1°, c.c. prevede che le disposizioni che disciplinano le società per azioni, “per (tutto) quanto non previsto” nel corrispondente titolo (e cioè il VI, composto dagli artt. 2511-2548 c.c.), si applicano, ove
“compatibili”, alle cooperative, anche se si tratta di società, come quelle che esercitano l'attività bancaria (art. 28, comma 1, TUB), regolate da leggi speciali (art. 2520, comma 1°, c.c.).
2.12. Tale disposizione, dunque, subordina l'applicazione alle società cooperative (per azioni) delle norme dettate per le società per azioni alla sussistenza di due presupposti, e cioè, da un lato, che un determinato profilo o aspetto dell'organizzazione o dell'attività della società cooperativa non sia disciplinato dalle disposizioni contenute negli artt.
2511-2548 c.c. e, dall'altro, che la disciplina dettata su tale profilo o aspetto per le società per azioni sia giuridicamente compatibile con il modello cooperativo adottato dalla società.
2.13. La norma che disciplina le operazioni di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni, così come contenuta nell'art. 2358, commi 1°-6°, c.c. (che l'art. 2525, comma 5°, c.c. non richiama espressamente senza tuttavia escludere la sua applicabilità), risponde a tutti e due i presupposti appena indicati.
-40-
2.14. Il divieto di accordare “prestiti” finalizzati direttamente o indirettamente all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni proprie, se non in presenza di alcune specifiche condizioni legittimanti (e cioè: - la predisposizione da parte degli amministratori della società di “una relazione che illustri - tra l'altro -, sotto il profilo giuridico ed economico,
l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni”; - il deposito di tale relazione presso la sede della società, nei trenta giorni precedenti l'assemblea straordinaria, la cui delibera, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- la necessità che “l'importo complessivo delle somme impiegate” per finanziare l'acquisto delle proprie azioni non ecceda “il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, e che “una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate” sia contestualmente iscritta al passivo del bilancio) trova, di conseguenza, senz'altro applicazione anche nelle società cooperative per azioni: a partire dalla necessità (senz'altro compatibile con tali società e il loro funzionamento) di un'autorizzazione preventiva al compimento di un'operazione di tale genere da parte dell'assemblea straordinaria dei soci della società mutuante.
2.15. Non può, infatti, ragionevolmente dubitarsi che: - la concessione di prestiti in funzione della sottoscrizione di azioni proprie della società finanziatrice è un profilo dell'attività della società cooperativa per azioni non regolato (e, dunque, ai fini di cui all'art. 2519, comma 1°, c.c., “non previsto”) né dall'art. 2529 c.c. (che pure disciplina l'acquisto da parte delle società cooperative di azioni proprie, stabilendo le condizioni necessarie ai fini della legittimità della relativa operazione, come il limite quantitativo, singolarmente uguale a quello previsto dall'art. 2358, comma 6°, cit.,
“degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”: ma non anche le “altre operazioni sulle proprie azioni”, previste dall'art. 2358 c.c., come, appunto, l'erogazione di prestiti per
l'acquisto ad opera del soggetto finanziato di azioni della stessa società mutuante), né da altra norma contenuta tra gli artt. 2511-2548 c.c.; - il divieto di fornire assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, così come fissato dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., in quanto volto alla tutela (nell'interesse degli “azionisti” e dei “terzi” creditori: cfr.
l'art. 23, parag. 1, della direttiva 77/91/CEE, così come modificato dalla direttiva 2006/68/CE cit., ed il considerando 5 di quest'ultima) dell'integrità del capitale sociale della società finanziatrice e dell'effettività del suo patrimonio (Cass.
n. 15398 del 2013; Cass. n. 28148 del 2023), è compatibile:
a) tanto con la disciplina delle società cooperative per azioni, la quale, infatti, specie a fronte della variabilità del capitale (che non è determinato in un ammontare prestabilito: artt. 2511 e 2524 c.c.) e dell'esclusiva imputazione delle obbligazioni sociali alla società ed al suo patrimonio (art. 2518 c.c.), con il conseguente assoggettamento delle stesse, in caso d'insolvenza, alle procedure concorsuali a tal fine previste (art. 2545-terdecies c.c.) ed, in caso di perdita (integrale) del capitale sociale, alla liquidazione ordinaria (art. 2545-duodecies c.c.), condivide pienamente
l'indicata finalità: come, del resto, si evince sia dall'art. 2529 c.c. che, per il caso di acquisto di azioni proprie, estende
a tali società il limite quantitativo, previsto dall'art. 2357 c.c. per le società azionarie, degli “utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”, sia dalla necessaria destinazione al fondo di riserva legale di almeno il trenta per cento degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 2545-quater, comma 1°, c.c.; ed ancora dall'art. 2545-quinquies, comma 2°, c.c., che, con approccio più restrittivo di quello che caratterizza le società per azioni, condiziona l'acquisto di azioni proprie al rispetto di un rigido rapporto d'indebitamento, stabilendo che possono essere acquistate proprie azioni solo se il rapporto tra il patrimonio netto e l'indebitamento complessivo della società è superiore ad un quarto;
b) quanto, e a maggior ragione, con la normativa che regola le banche popolari (che sono costituite in forma di società cooperative per azioni: art. 29, comma 1, TUB), la cui attività è, in effetti, assoggettata a vincoli patrimoniali a carattere
-41- prudenziale (come la doverosa sussistenza, ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'IT a norma dell'art. 14, comma 1, lett. b, del TUB, e
l'obbligatoria destinazione a riserva legale di almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a norma dell'art. 32, comma 1, TUB) e può, comunque, svolgersi soltanto se è preventivamente assicurata (anche attraverso le “garanzie” previste dal considerando 5 cit., come, appunto, il divieto generale previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la conseguente necessità che sussistano, onde consentirne eccezionalmente la deroga, le specifiche condizioni procedurali e sostanziali ivi previste) la protezione dell'integrità del capitale sociale e della relativa effettività (cfr. gli artt. 70 e 80, commi 1 e 6, TUB e l'art. 17, commi 1 e 2, d.lgs. n. 180/2015).
2.16. La ratio della normativa prevista dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. (senz'altro compatibile con lo scopo mutualistico, che, specie nelle società esercenti l'attività bancaria, da solo certamente non basta a giustificare il compimento da parte delle stesse di operazioni tali da mettere a rischio l'equilibrio economico della struttura), per come è stata delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, risulta, in effetti, sussistente tanto nelle società per azioni, quanto nelle società cooperative per azioni (tanto più se si tratta di banche che, come nel caso delle banche popolari, tale forma giuridica abbiano, appunto, assunto quale modello organizzativo dell'attività d'impresa). È utile richiamare Cass. n. 9445 del 1996, in motiv., secondo la quale “il connotato della mutualità, che tradizionalmente connota le cooperative sotto il profilo causale, è nelle banche popolari così attenuato da poter apparire talvolta persino sfuggente”; Cass. n. 15398 del 2013, secondo cui la ratio della norma è di “vietare la cd. assistenza finanziaria, sia nella forma del prestito che in quella della prestazione di garanzie, a favore di chiunque voglia acquistare o sottoscrivere le azioni della società medesima, onde impedire il compimento di operazioni che possano determinare un'erosione anche potenziale del capitale sociale, nell'interesse dei creditori della società, a tutela dell'interesse dei soci contro rimborsi preferenziali di conferimenti ad alcuni di essi, e dell'interesse della società a contrastare l'uso da parte degli amministratori delle quote comprate, anche e soprattutto in sede assembleare”;
Cass. n. 4916 del 1984, che, nello stesso senso, sia pur con riguardo all'originario testo della norma, ha esteso il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. alle società a responsabilità limitata ed ha inteso in senso ampio la norma in modo da ricomprendervi, ancor prima del recepimento della direttiva CE 77/91, ogni operazione finanziaria che persegua la medesima finalità, come, appunto, “finanziare un terzo per l'acquisto di quote (fare prestiti) o prestare fideiussioni a garanzia del pagamento delle quote stesse …”; Cass. n. 25005 del 2006, secondo cui la violazione dell'art. 2358, comma 1°, c.c., comporta il rischio della non effettività, totale o parziale, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso dell'aumento del capitale sociale, con ricaduta sul patrimonio netto, e tale rischio incide direttamente sull'interesse di ciascun socio a conservare il valore, in termini sia assoluti che relativi, della sua quota di partecipazione alla società, in quanto, nella misura in cui al formale incremento del capitale, cui corrisponde una riduzione proporzionale della sua quota di partecipazione, non si accompagni un effettivo incremento del patrimonio netto, il valore della quota si riduce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni;
infine e più di recente, Cass. n. 28148 del 2023, secondo cui l'art. 2358 c.c., nel testo attualmente in vigore, pur consentendo il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, come l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria e la predisposizione di una relazione illustrativa da parte degli amministratori, prevede ancora un divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, volto a tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale).
2.17. Le banche popolari, pur se assoggettate ad una disciplina speciale, restano pur sempre (come esplicitamente confermato dall'art. 29, comma 1, TUB) costituite nella forma giuridica della società cooperativa per azioni
(compreso, come detto, l'obbligo di destinare a riserva legale una quota, pari al dieci per cento, degli utili netti annuali ai sensi dell'art. 32, comma 1, TUB, nonché, come si evince a contrario dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, il limite patrimoniale all'acquisto di azioni proprie previsto dall'art. 2529 c.c., che rinvia al secondo comma dell'art. 2545-
-42- quinquies c.c., e lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale ex art. 2545-duodecies c.c.),
“il che non rileva solo sul piano definitorio, ma ha invece precisi riflessi anche in termini di disciplina”, nel senso che
“non è consentito … sovvertire le indicazioni di diritto positivo per sottrarre queste particolari società alla disciplina generale delle cooperative … salvo che per specifiche norme incompatibili con le disposizioni delle leggi speciali che quelle banche riguardino” (Cass. n. 9445 del 1996, in motiv.), con la conseguenza che, in mancanza di un'esplicita disciplina che regoli i prestiti erogati da tali società in funzione dell'acquisto di azioni proprie ed a fronte di una comune ratio, tali operazioni rimangono senz'altro assoggettate alle disposizioni dettate in ordine al loro compimento da parte delle società per azioni e, come detto, delle società cooperativa per azioni in quanto compatibili con l'attività imprenditoriale (specie se bancaria) ed il funzionamento delle stesse.
2.18. L'art. 150-bis, comma 2, TUB, così come introdotto dal d.lgs. n. 310/2004, nel testo in vigore ratione temporis
(ma anche in quello attuale), indica, del resto, le disposizioni del codice civile che non si applicano alle banche popolari, con un elenco che inizia con un articolo antecedente l'art. 2358 c.c. e prosegue con articoli ad esso successivi senza, tuttavia, includere tale articolo, con la conseguenza che, per tutte le disposizioni codicistiche non espressamente escluse, deve presumersi (salva l'incompatibilità prevista dall'art. 2520, comma 1°, c.c.) la loro applicabilità, come, appunto, nel caso dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c..
2.19. Se, poi, si considera che l'art. 161 del TUB ha abrogato il d.lgs. 105/1948 (contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari), il cui art. 9 prevedeva che “la società può accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”), risulta, allora, evidente che il legislatore: a) non ha affatto inteso consentire alle banche popolari di finanziare l'acquisto di proprie azioni al di fuori di qualsiasi forma e condizione;
b) ha, dunque, inteso (implicitamente ma inequivocamente) estendere a tali società il divieto di assistenza finanziaria previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. e la necessità al fine di consentirne eccezionalmente la deroga che sussistano le condizioni legittimanti ivi previste: a partire, come detto, dalla delibera di preventiva autorizzazione al compimento della singola operazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
2.20. Non merita, in effetti, consenso l'obiezione della ricorrente secondo cui l'operazione di assistenza finanziaria può essere legittimamente decisa dai soli amministratori sul rilievo che gli stessi, a norma dell'art. 2529 c.c., ove l'atto costitutivo lo consenta, possono autonomamente decidere di acquistare (o rimborsare) azioni della società: a fronte della diversità di tale operazione (che poi è quella sulla quale si è pronunciata la sentenza di questa Corte n. 9404 del
2015 e, come tale, non utilmente deducibile come precedente di legittimità idoneo ad orientare la decisione sul ricorso in esame) rispetto al prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie e dei differenti effetti che la quest'ultima è in grado di spiegare rispetto alla prima nei confronti dei soci già esistenti (posto che, come è stato ben detto, “la prestazione di assistenza finanziaria … è operazione che, a differenza dell'acquisto di azioni proprie, non risponde al principio di parità di trattamento dei soci ma, anzi, è strutturalmente diretta a favorire”, con l'ingresso in società di nuovi soci attraverso l'impiego di risorse della stessa società, “alcuni soci o terzi rispetto ad altri membri della compagine sociale”, condizionando, peraltro, sia pur attraverso il voto capitario ex art. 30, comma 1, TUB, il funzionamento dell'assemblea e, dunque, degli organi sociali), deve, per contro, ritenersi che l'erogazione in favore di alcuni soci o di terzi di prestiti finalizzati all'acquisto di azioni proprie della società finanziatrice resti, in applicazione integrale dell'art. 2358, commi 1° e ss., c.c., di esclusiva pertinenza dell'assemblea straordinaria dei soci, specie se si considera che: - il procedimento deliberativo di quest'ultima, a differenza di quello che riguarda le decisioni degli amministratori, consente (non a caso) ai soci di ricevere dagli stessi le necessarie informazioni, se del caso ulteriori rispetto a quelle già fornite, in ordine all'operazione di assistenza finanziaria posta all'ordine del giorno della riunione assembleare chiamata a pronunciarsi sulla relativa autorizzazione;
- la competenza esclusiva degli amministratori in
-43- ordine all'ammissione di nuovi soci nella società cooperativa, a norma dell'art. 2528, comma 1°, c.c. (applicabile, come si evince dall'art. 150-bis, comma 2, TUB, anche alle banche popolari, nelle quali, peraltro, l'ammissione dei nuovi soci è comunque e significativamente subordinata, come si evince dall'art. 30, comma 5, TUB, all'interesse della società), risulta senz'altro recessiva in favore dell'assemblea dei soci tutte le volte in cui, come nel caso del prestito finalizzato all'acquisto di azioni proprie, la stessa possa ledere, come detto, gli interessi dei soggetti già soci e quelli dei creditori della società.
2.21. Quanto al resto, la Corte intende ribadire i principi dettati da Cass. n. 28148 del 2023, vale a dire che: - il divieto previsto dall'art. 2358 c.c. è volto a presidiare interessi di carattere generale, come indubbiamente sono quelli dei soci
e dei terzi (creditori) all'integrità patrimoniale della società, come è dato evincere dal limite quantitativo imposto dalla norma a fronte degli utili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
-
l'operazione compiuta in violazione dell'art. 2358 c.c. (e delle relative condizioni) integra, pertanto, l'inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, com'è quella tesa a tutelare interessi di sistema;
- il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla norma in questione, produce, di conseguenza, la nullità, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., dell'operazione d'assistenza finanziaria nel suo complesso, vale a dire tanto del contratto di finanziamento, quanto dell'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale.
2.22. In effetti, “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1°, c.c., è … più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo”, essendovi “ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto”, con la conseguenza che “se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni - se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo” (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
2.23. D'altra parte, se “non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale”, essendo a tal fine necessario che “il contratto” si ponga “in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare” (Cass. SU n. 33719 del 2022, in motiv.), è tuttavia evidente come, nel caso in esame, la nullità dell'intera operazione di assistenza finanziaria (e cioè il contratto di finanziamento e l'atto d'acquisto delle azioni cui lo stesso era funzionale) compiuta in violazione del divieto previsto dall'art. 2358, commi 1° e ss., c.c. si giustifica proprio in ragione del fatto che la stessa è di per sé direttamente lesiva degli interessi degli “azionisti” (rispetto all'ingresso di nuovi soci) e dei “terzi” creditori (rispetto all'integrità del patrimonio sociale) che la menzionata norma ha inteso, appunto, proteggere: tanto più se si considera che, a fronte della violazione della norma in questione, la realizzazione degli interessi sottesi alla stessa non è presidiata da un meccanismo alternativo a quello della sanzione della nullità dell'intera operazione compiuta (cfr. Cass. n. 8499 del 2018). La violazione di una norma imperativa, infatti, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, comma 1°, c.c., con l'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, esclude tale sanzione (soltanto) nel caso in cui sia predisposto un meccanismo (nel caso in esame insussistente) idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti (Cass. n. 8236 del 2003; Cass. n. 22625 del 2012; più di recente, Cass. n. 2176 del 2023, in motiv.)».
Ciò posto in linea di diritto, va riscontrato che il motivo neppure sottopone a specifica censura l'accertamento in fatto compiuto dal tribunale circa il mancato rispetto delle
-44- prescrizioni dell'art. 2358 c.c. sia in riferimento all'emissione delle azioni che delle obbligazioni convertibili (circostanze del resto desumibili dalla stessa Relazione finanziaria consolidata della banca: doc. 32 appellato), con il che il motivo esce sotto ogni profilo privo di fondamento.
Quanto poi alla tesi secondo cui sarebbe sufficiente, per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 2358 c.c., il rispetto dei soli limiti dimensionali, va ritenuto che si tratta di prospettazione del tutto priva di qualsivoglia fondamento nelle disposizioni normative e anche di riscontri giurisprudenziali, dovendosi anzi ritenerla già confutata nelle sopra ritrascritte argomentazioni svolte dalla s. Corte nella riportata decisione, in disparte la palese inattendibilità dei bilanci della banca - quanto meno a partire dal 2013 - come emerge in maniera assai chiara dalle relazioni ispettive della CONSOB e dalla relazione della BCE, prodotte dall'appellato sub doc. 36, 38 e 39).
8. Ottavo motivo dell'appello principale (diretto avverso la statuizione di nulla dovere alla banca).
L'ottavo motivo addebita al tribunale di non essersi interrogato “sulla permanenza in capo all'appellato dell'obbligo di restituire (ex indebito) il capitale erogato con i finanziamenti” e di avere trascurato le voci di lucro pacificamente conseguite dal nello svolgimento dei rapporti in contestazione. CP_1
Il motivo è infondato.
Il punto è che il tribunale, sulla scorta della domanda formulata in causa, si è limitato ad accertare che nessuna obbligazione può trarre valida origine dai contratti per cui è causa in capo al . Il tribunale ha in altri termini unicamente accertato la CP_1
caducazione della fonte contrattuale degli obblighi in capo al , ferma restando CP_1
la possibilità per di dar corso a un'eventuale azione di ripetizione di indebito CP_5
laddove ritenesse di essere creditrice a qualche titolo nei confronti dell'appellato.
9. Nono motivo di appello principale (spese processuali).
Il motivo inerente alla regolamentazione delle spese, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello principale rimane assorbito dall'esigenza di una nuova statuizione sugli oneri di lite alla stregua dell'esito complessivo del giudizio.
D) APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO
L'accoglimento, sia pure unicamente con riguardo alla c.d. settima operazione dell'appello principale, rende rilevante l'appello incidentale condizionato formulato dal
. CP_1
-45- Domanda di simulazione
Sul punto il tribunale ha espressamente respinto la domanda diretta all'accertamento della simulazione, osservando che “non è accoglibile la domanda di simulazione assoluta: perché possa ritenersi sussistente simulazione assoluta necessita la prova che le parti che hanno stipulato il negozio/i negozi in realtà non abbiano voluto porre in essere alcun negozio ma solo creare una apparenza degli stessi;
detta prova è assoggettata inter partes alle limitazioni di cui all' art 2722 ss e nel caso di specie non vi è stata alcuna produzione di documentazione idonea a comprovare la dedotta (da parte attrice) simulazione assoluta.
Parte attrice ha invocato la sussistenza di principio di prova scritta ex art 2724 cc per superare le limitazioni probatorie, facendo riferimento in citazione (v pag 25- 28 della citazione) ad un articolo di giornale che dà conto di un esposto presentato alla Procura della Repubblica dal “neo a.d.” di per Controparte_11 denunciare modalità con cui la precedente governance della aveva perseguito la distribuzione di proprie azioni Pt_1
(v. doc. 16 attoreo) : devesi però rilevare che ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2724 c.c è necessario che il documento integrante principio di prova scritta provenga dalla controparte (non dalla parte che invoca la simulazione, né da terzi) o che comunque sia fatto proprio da esso e che da esso sia possibile desumere un preciso un nesso logico da cui desumere la verosimiglianza del fatto controverso (v,. Cass civ. sent. n. 7093/2017 ; v anche Cass civ.
Sez. 2, sent. n. 21442/2010). Nella fattispecie si tratta di un mero articolo di giornale, il quale peraltro per la parte che qui interessa, riferisce in modo assai sintetico di un esposto relativo anche a “finanziamenti baciati” e cioè della prassi di concedere finanziamenti da investire in titoli della Banca, il che però non rende affatto “verosimile” con nesso logico che i negozi non fossero affatto voluti.
Si osserva poi che quand'anche si volesse ritenere superabile il limite di cui all'art 2722 cc come preteso dall'attore, ugualmente la prova della simulazione non risulta raggiunta: non è infatti emerso, neppure all'esito delle prove orali che le parti abbiano inteso porre in essere solo una mera apparenza negoziale e quindi abbiano inteso non effettuare alcun acquisto, neppure in via provvisoria di azioni/obbligazioni, risultando invece per i casi in cui è risultato provato
l'acquisto finanziato che è stato proposto (e accettato) come si dirà infra, di effettuare “effettivi” acquisti titoli con finanziamenti erogati dalla banca a tassi di favore”.
Il motivo dell'appello incidentale condizionato sottopone a critica entrambe le rationes decidendi (mancanza di principio di prova scritta e valutazione degli esiti delle prove testimoniali), ma non coglie nel segno.
Invero, già dalla mera prospettazione del emerge come non sia dato rilevare CP_1
una situazione di simulazione assoluta dell'acquisto delle azioni e dei connessi finanziamenti. Il , infatti, ha prospettato che i “trasferimenti” erano “sorti ed CP_1
attuati esclusivamente in ragione della loro successiva risoluzione mediante il riacquisto degli stessi titoli da parte dell'Istituto di credito” (atto di citazione in primo grado, pag. 23) e ancora in questa sede tale prospettazione è stata ribadita, laddove si è allegato che “il cliente venne assicurato che poteva liberarsi di tali acquisti agevolmente” comparsa di risposta, pag. 95).
-46- Alla stregua di tale prospettazione, dunque, si sarebbe verificata una serie di vendite effettive con annessi patti di riacquisto, vale a dire operazioni di effettivo “trasferimento” dei titoli sia pure a termine con impegno al riacquisto, non già operazioni simulate
Considerato che la simulazione assoluta di un contratto si verifica allorché le parti, sulla base di un accordo di simulazione, creano unicamente l'apparenza di un contratto del quale non vogliono alcun effetto, risulta già dalla mera considerazione della riportata prospettazione in fatto che la dedotta simulazione non ricorre.
Gli elementi acquisiti in causa, ivi comprese le dichiarazioni testimoniali, restituiscono che, contrariamente a quanto sostenuto dal , le parti hanno effettivamente CP_1
voluto porre in essere i contratti di cui si discute. Quanto alla banca, certamente essa ha inteso concedere i finanziamenti al , mettendo effettivamente a sua CP_1
disposizione i relativi importi, così come ha effettivamente inteso vendere i propri titoli.
Con riguardo al , costui ha effettivamente inteso acquistare e sottoscrivere i CP_1
titoli per cui è causa, tanto è vero che egli – come ricorda la banca (comparsa CP_5
conclusionale, pag. 101) senza incontrare alcuna puntuale confutazione – si è avvalso nel corso degli anni dei diritti connessi a tali acquisti.
Con specifico riguardo alla deposizione del testimonio inoltre, la valutazione del Tes_1
tribunale merita piena conferma, non avendo il testimone dato alcuna conferma alla natura simulata delle operazioni. La circostanza che fosse la banca a proporre gli acquisti di azioni per farle un “favore” non toglie che l'operazione sia stata effettivamente attuata, in quanto proprio l'esigenza della banca che lo stesso CP_1
allega, imponeva di realizzare un effettivo trasferimento delle azioni e un altrettanto effettivo finanziamento.
Nullità dell'operazione ex art. 1322 c.c.
La domanda al riguardo è prospettata con il richiamo alle sentenze pronunciate dal giudice di legittimità relativamente ai piani di investimento c.d. e/o CP_12 CP_13
, per desumerne, sul presupposto che le operazioni per cui è causa ne
[...]
ricalcherebbero “pedissequamente lo schema negoziale”, parimenti la nullità.
La domanda non può trovare accoglimento.
Il punto è che quelle sentenze hanno avuto ad oggetto dei contratti atipici, per i quali è appunto predicabile il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c.,
-47- mentre nel caso in esame, si è in presenza di contratti tipici (vendita di azioni, contratti di finanziamento, mutui, anticipazioni, linee di credito, aperture di credito, ecc.).
Lo stesso articolo 2358 c.c. nel prevedere il divieto di accordare prestiti per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, fa salve le “condizioni previste dal presente articolo”.
Tale previsione contiene implicitamente il riconoscimento della meritevolezza di un'operazione di finanziamento per l'acquisto di azioni proprie che rispetti le condizioni stabilite dal codice civile, il che vale a mettere fuori gioco la censura basata sull'art. 1322 c.c.
Anche l'ipotesi del contratto in frode alla legge non ricorre nella concreta fattispecie sottoposta a questa corte. Va ricordato che il contratto è in frode alla legge quando
“costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa” (art. 1344 c.c.), ma non si ravvisa nel caso in esame l'uso da parte dei contraenti di uno o più contratti in sé leciti in modo da realizzare, in concreto, il risultato equivalente a quello vietato.
Come sopra ampiamente motivato, i contratti di acquisto e di finanziamento si sono posti in diretta violazione della norma proibitiva stabilita dall'art. 2358 c.c.
Nullità e/o risoluzione dell'operazione per violazione degli artt. 21 e ss. TUF e degli artt.
39 e ss. reg. CONSOB 16190/07
Quanto alla lamentata nullità va ricordato che la violazione dei doveri informativi non comporta la nullità del contratto, come chiarito dalla S. corte a partire da Cass. s.u. nn.
26724 e 26725 del 2007.
Quanto alla ipotizzata risoluzione “dell'operazione” (non meglio indicata) il motivo – dopo essersi dilungato sulla individuazione degli obblighi normativi a carico dell'intermediario (pag. 98-103 dell'appello), prospetta il “grave inadempimento della
in ragione del fatto che “tutta la documentazione sottoposta per la firma al sig. CP_5
, infatti, lungi dal fornire una veritiera rappresentazione della profilatura del CP_1
cliente, non è mai stata offerta per la compilazione allo stesso, ma sempre e solo stata riempita a discrezione della banca e in funzione degli specifici interessi di quest'ultima a procurarsi una cornice di formale legittimità rispetto alla tipologia di operazioni che intendeva sottoporre al cliente, presentandoli infine alla firma del sig. alla CP_1
stregua di un qualunque adempimento burocratico (in tal senso depongono le dichiarazioni del teste all'udienza del 17.05.2022)” (appello, pag. 103). Tes_1
-48- Il punto è che tale prospettazione, nella quale si dà atto di aver sottoscritto la documentazione inerente agli acquisti e la presenza in tale documentazione di tutte le necessarie informazioni al cliente, pare voler accreditare che la firma apposta dal sarebbe il frutto di un “errore” del cliente o di “dolo” da parte della banca, ma CP_1
di tali circostanze non vi è prova in causa, né risulta formulata alcuna domanda diretta a impugnare quelle dichiarazioni e le sottoscrizioni apposte. In altri termini, in disparte l'evidente difetto di prova in proposito (non potendo peraltro neppure valorizzarsi le dichiarazioni del testimonio del tutto vaghe e inconcludenti al riguardo), asserire Tes_1
di aver sottoscritto la documentazione “precompilata” dalla banca val quanto evidenziare un comportamento scarsamente diligente del cliente, comportamento del quale deve assumersene le conseguenze, in applicazione del principio di autoresponsabilità.
Nullità ex art. 30 TUF, artt. 78 ss. reg. CONSOB n. 16190/2007 e artt. 67 duodecies e 67 septdecies d.lgs. 206/2005.
Sul punto – e con riguardo alle operazioni ancora qui rilevanti (vale a dire la prima, la seconda, la quarta, la settima e l'ottava) non si hanno puntuali riscontri circa l'offerta e la conclusione di esse “fuori sede” non avendo il testimonio fornito al riguardo Tes_1
risposte minimamente puntuali e precise e non risultando dalla documentazione in atti
(docc. 40, 54, 55 e 56 che i contratti vennero stipulati in luoghi diversi dalla sede CP_5
della banca.
Senza aggiungere che, per un quantitativo di titoli quale quello acquistato dal , CP_1
l'effetto “sorpresa” che la previsione della facoltà di recesso mira a scongiurare (cfr.
Cass. 16097/2024) non risulta neppure seriamente predicabile.
In definitiva, l'appello incidentale condizionato è pertanto respinto (con assorbimento della questione di prescrizione sollevata dalla banca).
E) CONCLUSIONI E SPESE PROCESSUALI
L'appello principale deve trovare accoglimento limitatamente alla settima operazione, con rigetto della domanda in proposito formulata dal . Per il resto l'appello CP_1
principale va respinto, così come va respinto l'appello incidentale anche condizionato.
Considerato l'esito complessivo della controversia, che vede, anche dopo il presente grado, comunque l'accoglimento della domanda del per operazioni di valore CP_1
superiore a 37 milioni di euro, le spese processuali vanno dichiarate compensate per la
-49- quota di 1/5, mentre i residui 4/5 di esse devono seguire la prevalente soccombenza della parte appellante principale.
Va dato atto del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002 a carico della parte appellante incidentale.
PER QUESTI MOTIVI
definendo gli appelli principale e incidentale, rispettivamente proposti da
[...]
e da Controparte_14 Controparte_1
contro la sentenza n. 1598/2023 del tribunale di Venezia, respinto il secondo e in accoglimento per quanto di ragione del primo, in parziale riforma della impugnata sentenza, che per il resto conferma, così decide:
1. respinge la domanda formulata da diretta alla dichiarazione di Controparte_1
nullità della operazione per € 3.000.000,00 di “voltura n. 48.000 azioni CP_5
effettuata nel 2013 (c.d. settima operazione);
2. dichiara compensate fra le parti per la quota di un quinto le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna Controparte_14
, in persona dei commissari liquidatori pro
[...]
tempore, a rifondere a i residui 4/5 di tali spese, quota che Controparte_1
liquida, quanto al primo grado di giudizio, in € 2.697,00 per esborsi e € 86.715,00 per compenso, e – quanto al presente grado – in € 86.237,60 per compenso, oltre, per entrambi i gradi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e degli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
3. dà atto della sussistenza a carico di del presupposto Controparte_1
procedimentale di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 17 luglio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-50-